Tax Newsletter

Solide basi
Tax Newsletter Italia
Le novità del Decreto Crescita Renzi (D.L. 24.06.2014, n. 91)
Edizione: Luglio 2014 www.roedl.com/it
Approfondimento:
Le novità del Decreto 91/2014
> Bonus investimenti per l’acquisto di beni
strumentali nuovi
> ACE, possibile la trasformazione in credito
d’imposta
> ACE maggiorata del 40 % per chi si quota
> Niente ritenuta sugli interessi derivanti da
finanziamenti bancari UE
> Il Governo taglia le tariffe incentivanti agli
impianti fotovoltaici
> S.p.A., capitale minimo ridotto a Euro 50.000
> S.r.l., si riducono i controlli
Novità fiscali in pillole
> Proroga versamenti Unico 2014 se vi sono studi
di settore.
> Quadro RW, sanzioni ridotte estese ai vecchi
accertamenti.
> Rientro dei cervelli – ultimi chiarimenti
Approfondimento:
Le novità del Decreto Legge
91/2014
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data
25.05.2014, è entrato in vigore il Decreto Legge
24.06.2014, n. 91. Il Decreto prevede alcune rilevanti
novità per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, esaminate qui di seguito.
Si fa presente che il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pub-
blicazione. E’ possibile che nel corso dell’iter di conversione il Parlamento apporti modifiche al testo del decreto.
>
Bonus investimenti per l’acquisto di
beni strumentali nuovi
Il D.L. 91/2014 introduce un incentivo, sotto forma di
credito, a favore delle imprese che effettuano acquisti
di macchinari nuovi nel periodo 25.06.201430.06.2015, per importi superiori alla media dei cinque
esercizi precedenti.
L’incentivo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L’incentivo consiste in un credito d'imposta nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta
non spetta per investimenti di importo unitario inferiore
a 10.000 euro.
Con riferimento al periodo temporale nel quale
l’incentivo è riconosciuto, si osserva che gli acquisti si
considerano sostenuti secondo la competenza temporale, così come regolata dall’art. 109 del TUIR. Pertanto, per gli acquisti di beni varrà la data di consegna o
spedizione, mentre nel caso di appalti rileva la data di
accettazione dell’opera da parte del committente. Per
le prestazioni di servizio connesse con l’acquisto ma
non comprese nel costo del bene, rileva la data di ultimazione.
Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
1
Tax Newsletter
In caso di cessione dei beni a terzi o destinazione a
finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo o se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, il credito è revocato.
> ACE, possibile la trasformazione in
credito d’imposta
In caso di eccedenze derivanti dall’Aiuto alla crescita
economica (“ACE”), è possibile trasformare le stesse in
crediti d’imposta compensabili.
L’ACE prevede, com’è noto, una deduzione dal reddito
imponibile IRES/IRPEF di un rendimento nozionale (pari
al 4 % nel 2014, mentre era pari al 3 % nel 2013)
degli incrementi del patrimonio netto. Se la deduzione
non è utilizzata interamente nel periodo d’imposta, è
possibile riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta
successivi.
Il D.L. 91/2014 ha introdotto un’interessante alternativa
al riporto dell’eccedenza, prevedendo che l’eccedenza
del reddito nozionale rispetto al reddito complessivo
possa essere trasformata, a scelta del contribuente, in
un credito d’imposta utilizzabile in quote constanti in
cinque periodi a riduzione dell’IRAP dovuta.
Il credito si determina per i soggetti IRES applicando
all’eccedenza l’aliquota IRES del 27,5 %, mentre per i
soggetti IRPEF si applicano le varie aliquote previste per
scaglioni di reddito.
> ACE maggiorata del 40 % per chi si
quota
Luglio 2014
La novità riguarda le società la cui quotazione avviene a
partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014,
ovvero dal 25.06.2014, ma diverrà operativa solo dopo
aver ricevuto l’OK dalla Commissione Europea; la disposizione, al fine di evitare una successiva censura in
caso di incompatibilità con la normativa europea, è
infatti subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
> Niente ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti bancari UE
Per effetto dell’art. 22 del D.L. 91/2014 e al fine di
facilitare la concessione di credito a imprese italiane da
parte di banche estere, è prevista l’esenzione dalla
ritenuta sugli interessi e su altri proventi derivanti da
finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese,
erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri
dell'Unione europea, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da
Stati membri dell'Unione europea, o da organismi di
investimento collettivo del risparmio che non fanno
ricorso alla leva finanziaria.
> Il Governo taglia le tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici
Con il D.L. 91/2014 vengono ridotte, a partire dall’1
gennaio 2015, le tariffe incentivanti già riconosciute
agli impianti fotovoltaici.
I titolari di impianti fotovoltaici con una potenza nominale di oltre 200 kW che sono già incentivati sulla base
di uno dei decreti del cd. „Conto Energia“ dovranno
scegliere tra le seguenti due opzioni:
-
Sempre con riferimento all’ACE, il D.L. 91/2014 prevede un’agevolazione per le società che si quotano in
mercati regolamentati italiani, di Paesi UE o di Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
Periodo residuo (anni)
Tali società potranno usufruire, nell’esercizio di quotazione e nei due successivi, di un moltiplicatore pari al
40 % da applicare all’incremento patrimoniale rilevante
del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente.
Resta fermo, in ogni caso, il limite del patrimonio netto
di fine esercizio per l’applicazione dell’ACE. Com’è
noto, l’incremento patrimoniale deve essere confrontato con il patrimonio netto di fine esercizio: nel caso in
cui il patrimonio netto a fine esercizio fosse inferiore
agli incrementi patrimoniali, beneficerà della deduzione
solo la parte di incrementi fino alla concorrenza del
valore del patrimonio netto di fine esercizio.
estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24
anni con contestuale riduzione della tariffa incentivante annua sulla base di un fattore di riduzione parametrato al periodo residuo di incentivazione (vedi tabella sottostante);
12
13
14
15
16
17
18
oltre 19
-
Percentuale di riduzione dell’incentivo
25%
24%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
mantenimento del periodo di incentivazione
originario di 20 anni con una riduzione forfettaria
degli incentivi dell’8%.
2
Tax Newsletter
Luglio 2014
Per gli impianti con tariffa omnicomprensiva la riduzione riguarderà esclusivamente la componente incentivante.
> Proroga versamenti Unico 2014 per i
soggetti con studi di settore
L’opzione dovrà essere esercitata e comunicata al GSE
entro il 30.11.2014 e la riduzione opererà a partire
dall’1.1.2015. I titolari degli impianti che optano per
l’allungamento del periodo di incentivazione da 20 a
24 anni di cui sopra potranno accedere a finanziamenti
bancari fino ad un importo massimo pari alla differenza
tra l’incentivo già spettante e l’incentivo rimodulato;
tali finanziamenti saranno coperti da provviste / garanzie della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di mitigare gli svantaggi economici causati dalla riduzione.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
del 13.06.2014 è stato prorogato il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO
2014 e IRAP 2014 a favore dei contribuenti con studi di
settore. La proroga prevede lo slittamento del termine
di pagamento ordinario dal 16.06.2014 al 07.07.2014,
mentre il termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4 % slitta dall' 08.07.2014 al 20.08.2014.
E’ previsto l’obbligo delle Regioni e degli Enti Locali di
adeguare la durata dei permessi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio degli impianti al nuovo periodo di
incentivazione.
Indipendentemente dall’obbligo di opzione di cui sopra, a partire dal secondo semestre 2014 il GSE pagherà ad ogni impianto un incentivo mensile fisso calcolato
sul 90% della produzione annua stimata. Al 30 giugno
dell’anno successivo verrà effettuato un conguaglio e
sarà pagato l’eventuale importo eccedente calcolato
sulla base della produzione effettiva.
> S.p.A., capitale minimo ridotto a Euro 50.000
Il capitale sociale minimo delle S.p.A. è ridotto da
120.000 Euro a 50.000 Euro.
> S.r.l., si riducono i controlli
In un’ottica di contenimento dei costi per le piccole e
medie imprese, il D.L. 91/2014 ha abrogato l’art. 2477
del codice civile, che prevedeva per le S.r.l. la nomina
obbligatoria dell’organo di controllo nel caso di capitale
sociale non inferiore al capital sociale minimo previsto
per le società per azioni.
Per effetto dell’abrogazione, la nomina dell’organo di
controllo per le S.r.l. sarà obbligatoria solo nei seguenti
casi:
-
se la società è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
se la società controlla una società obbligata alla
revisione legale dei conti;
se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti per l’applicazione del bilancio abbreviato (totale attivo superiore a Euro
4.400.000, ricavi superiore a Euro 8.000.000, 50
dipendenti).
Novità fiscali in pillole
La proroga riguarda:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di
settore (anche se presentano cause di esclusione o inapplicabilità) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito pari a 5.164.569 Euro;
- i contribuenti minimi;
- nonché i soggetti che devono dichiarare un
reddito imputato per trasparenza da un soggetto che esercita attività per la quale sia stato
approvato uno studio di settore.
La proroga riguarda tutti i versamenti che risultano
dalle dichiarazioni UNICO e IRAP 2014, per cui beneficiano della proroga anche i versamenti delle relative
imposte sostitutive come la cedolare secca, delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), del diritto annuale, nonché del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata.
La proroga non opera invece nei confronti dei contribuenti tenuti all´applicazione dei parametri.
> Sanzioni per quadro RW, si applica il
favor rei
Il nuovo regime sanzionatorio per errori ed omissioni
nella compilazione del quadro RW, introdotto con la L.
97/2913, trova applicazione anche per le contestazioni
sul quadro RW avvenute prima del 04.09.2013, data di
entrata in vigore della nuova normativa.
Lo stabilisce la sentenza 46/8/2014 della CTR Lombardia, che si è espressa per l’applicazione del principio del
favor rei, che prevede l’applicazione della legge più
favorevole nel caso in cui la legge in vigore al momento
in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa.
L´omessa o errata compilazione del quadro RW del
modello UNICO di precedenti periodi di imposta, dovrà
essere sanzionata in maniera ridotta. Si ricorda che la
disciplina introdotta dalla L. 97/2013 prevede per
l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività dete3
Tax Newsletter
Luglio 2014
nute all´estero una sanzione per un ammontare che
varia dal 3 % al 15 %, raddoppiabile se il paese estero
è un paese black list.
> Rientro dei cervelli – ultimi chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda il bonus “rientro
cervelli“, introdotto con L. 238/2010.
Si ricorda che con il bonus “rientro cervelli“ si era inteso favorire il rientro in Italia di soggetti con elevata
professionalità, dopo che questi avevano lavorato o
studiato al estero. Il vantaggio fiscale consiste nella
riduzione della base imponibile ai fini IRPEF in misura
pari all’ 80 % per le donne e al 70 % per gli uomini. Il
beneficio è fruibile fino al 31 dicembre 2015. Possono
fruire dell’agevolazione soggetti che:
- sono nati dopo il 1° gennaio 1969;
- sono in possesso di un titolo di laurea;
- hanno risieduto continuativamente per almeno
due anni in Italia;
- hanno lavorato o studiato per almeno due anni
all’estero;
- trasferiscono entro 3 mesi dall’assunzione o
dall’avvio dell’attività la residenza in Italia
I chiarimenti riguardano in particolare:
-
-
la responsabilità del datore di lavoro: È stato
confermato che non sussiste alcun obbligo da parte del datore di lavoro di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dal lavoratore. La responsabilità spetta unicamente al lavoratore.
la modalità di fruizione del beneficio da parte
del lavoratore: Se la richiesta per la fruizione del
agevolazione
avviene
oltre
tre
mesi
-
-
dall’assunzione, il beneficio è riconosciuto solo a
partire dal anno successivo. Tuttavia, il dipendente
ha la possibilità di recuperare il beneficio ex post
presentando la dichiarazione dei redditi.
la data di prima fruizione: come data di prima
fruizione deve intendersi la data di assunzione in
caso di lavoro dipendente, ovvero la data di inizio
attività in caso di impresa o esercizio di professione.
le movimentazioni internazionali all’interno di
gruppi societari: l’agevolazione è applicabile ogni
volta quando il lavoratore cessa il precedente rapporto di lavoro (dopo almeno 2 anni) ed avvia una
nuovo rapporto di lavoro in Italia.
È importante notare che un eventuale abuso
nell’utilizzo dell’agevolazione comporta la perdita dei
benefici, anche già fruiti, con applicazione di sanzioni e
interessi.
Contatto per ulteriori informazioni:
Gert Gasser
Dottore Commercialista
Tel.: + 39 (0471) 19 43 200
E-Mail: [email protected]
Solide basi
“Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi.
„La nostra competenza costituisce la base fondamentale dei nostri servizi. È su
queste basi che creiamo con i nostri clienti una solida collaborazione.“
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione,
equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita
che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl
& Partner quello che è oggi.
Rödl & Partner
„È solo grazie a delle basi solide che i nostri Castelleres possono costruire spettacolari torri umane.“
Castelleres de Barcelona
Tax Newsletter Italia – Luglio 2014
Redazione:
Rödl & Partner
Piazza Walther von der Vogelweide 8, 39100 Bolzano
Tel.: +39 (0471) 19 43 200, www.roedl.com/it
Responsabile grafica e contenuti:
Gert Gasser
Piazza Walther von der Vogelweide 8 - 39100 Bolzano
Tel.: +39 (0471) 19 43 200,E-mail: [email protected]
Sedi in Italia: Milano, Roma, Padova, Bolzano
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e
intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per
questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo
dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
Tax Newsletter Italia è un approfondimento a cura di Rödl & Partner, non destinato
alla stampa né pubblicato ad intervalli regolari o comunque assimilabile ad un periodico. Non si tratta di una consulenza legale, tributaria o economica, né sostituisce la
consulenza individuale. Le informazioni contenute non si riferiscono a fatti concreti,
per cui in detti casi dovrà essere richiesto una consulenza specifica. Rödl & Partner
declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative
all’elaborazione dei contenuti presenti nella presente Tax Newsletter. Rödl & Partner,
pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non risponde di danni derivanti
dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute.
Tutti i contenuti presenti nella presente Tax Newsletter Italia edita da Rödl & Partner
sono soggetti a copyright e possono essere utilizzati solo per uso proprio. Qualsiasi
riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale dovranno essere autorizzati
espressamente da Rödl & Partner. Qualsiasi violazione sarà perseguita a norma di
legge.
4