Solide basi Tax Newsletter Italia Le novità del Decreto Crescita Renzi (D.L. 24.06.2014, n. 91) Edizione: Luglio 2014 www.roedl.com/it Approfondimento: Le novità del Decreto 91/2014 > Bonus investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi > ACE, possibile la trasformazione in credito d’imposta > ACE maggiorata del 40 % per chi si quota > Niente ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti bancari UE > Il Governo taglia le tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici > S.p.A., capitale minimo ridotto a Euro 50.000 > S.r.l., si riducono i controlli Novità fiscali in pillole > Proroga versamenti Unico 2014 se vi sono studi di settore. > Quadro RW, sanzioni ridotte estese ai vecchi accertamenti. > Rientro dei cervelli – ultimi chiarimenti Approfondimento: Le novità del Decreto Legge 91/2014 Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 25.05.2014, è entrato in vigore il Decreto Legge 24.06.2014, n. 91. Il Decreto prevede alcune rilevanti novità per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, esaminate qui di seguito. Si fa presente che il decreto legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pub- blicazione. E’ possibile che nel corso dell’iter di conversione il Parlamento apporti modifiche al testo del decreto. > Bonus investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi Il D.L. 91/2014 introduce un incentivo, sotto forma di credito, a favore delle imprese che effettuano acquisti di macchinari nuovi nel periodo 25.06.201430.06.2015, per importi superiori alla media dei cinque esercizi precedenti. L’incentivo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L’incentivo consiste in un credito d'imposta nella misura del 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta non spetta per investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Con riferimento al periodo temporale nel quale l’incentivo è riconosciuto, si osserva che gli acquisti si considerano sostenuti secondo la competenza temporale, così come regolata dall’art. 109 del TUIR. Pertanto, per gli acquisti di beni varrà la data di consegna o spedizione, mentre nel caso di appalti rileva la data di accettazione dell’opera da parte del committente. Per le prestazioni di servizio connesse con l’acquisto ma non comprese nel costo del bene, rileva la data di ultimazione. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. 1 Tax Newsletter In caso di cessione dei beni a terzi o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo o se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, il credito è revocato. > ACE, possibile la trasformazione in credito d’imposta In caso di eccedenze derivanti dall’Aiuto alla crescita economica (“ACE”), è possibile trasformare le stesse in crediti d’imposta compensabili. L’ACE prevede, com’è noto, una deduzione dal reddito imponibile IRES/IRPEF di un rendimento nozionale (pari al 4 % nel 2014, mentre era pari al 3 % nel 2013) degli incrementi del patrimonio netto. Se la deduzione non è utilizzata interamente nel periodo d’imposta, è possibile riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi. Il D.L. 91/2014 ha introdotto un’interessante alternativa al riporto dell’eccedenza, prevedendo che l’eccedenza del reddito nozionale rispetto al reddito complessivo possa essere trasformata, a scelta del contribuente, in un credito d’imposta utilizzabile in quote constanti in cinque periodi a riduzione dell’IRAP dovuta. Il credito si determina per i soggetti IRES applicando all’eccedenza l’aliquota IRES del 27,5 %, mentre per i soggetti IRPEF si applicano le varie aliquote previste per scaglioni di reddito. > ACE maggiorata del 40 % per chi si quota Luglio 2014 La novità riguarda le società la cui quotazione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014, ovvero dal 25.06.2014, ma diverrà operativa solo dopo aver ricevuto l’OK dalla Commissione Europea; la disposizione, al fine di evitare una successiva censura in caso di incompatibilità con la normativa europea, è infatti subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. > Niente ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti bancari UE Per effetto dell’art. 22 del D.L. 91/2014 e al fine di facilitare la concessione di credito a imprese italiane da parte di banche estere, è prevista l’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e su altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea, o da organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria. > Il Governo taglia le tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici Con il D.L. 91/2014 vengono ridotte, a partire dall’1 gennaio 2015, le tariffe incentivanti già riconosciute agli impianti fotovoltaici. I titolari di impianti fotovoltaici con una potenza nominale di oltre 200 kW che sono già incentivati sulla base di uno dei decreti del cd. „Conto Energia“ dovranno scegliere tra le seguenti due opzioni: - Sempre con riferimento all’ACE, il D.L. 91/2014 prevede un’agevolazione per le società che si quotano in mercati regolamentati italiani, di Paesi UE o di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Periodo residuo (anni) Tali società potranno usufruire, nell’esercizio di quotazione e nei due successivi, di un moltiplicatore pari al 40 % da applicare all’incremento patrimoniale rilevante del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. Resta fermo, in ogni caso, il limite del patrimonio netto di fine esercizio per l’applicazione dell’ACE. Com’è noto, l’incremento patrimoniale deve essere confrontato con il patrimonio netto di fine esercizio: nel caso in cui il patrimonio netto a fine esercizio fosse inferiore agli incrementi patrimoniali, beneficerà della deduzione solo la parte di incrementi fino alla concorrenza del valore del patrimonio netto di fine esercizio. estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni con contestuale riduzione della tariffa incentivante annua sulla base di un fattore di riduzione parametrato al periodo residuo di incentivazione (vedi tabella sottostante); 12 13 14 15 16 17 18 oltre 19 - Percentuale di riduzione dell’incentivo 25% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 17% mantenimento del periodo di incentivazione originario di 20 anni con una riduzione forfettaria degli incentivi dell’8%. 2 Tax Newsletter Luglio 2014 Per gli impianti con tariffa omnicomprensiva la riduzione riguarderà esclusivamente la componente incentivante. > Proroga versamenti Unico 2014 per i soggetti con studi di settore L’opzione dovrà essere esercitata e comunicata al GSE entro il 30.11.2014 e la riduzione opererà a partire dall’1.1.2015. I titolari degli impianti che optano per l’allungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni di cui sopra potranno accedere a finanziamenti bancari fino ad un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante e l’incentivo rimodulato; tali finanziamenti saranno coperti da provviste / garanzie della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di mitigare gli svantaggi economici causati dalla riduzione. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13.06.2014 è stato prorogato il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014 a favore dei contribuenti con studi di settore. La proroga prevede lo slittamento del termine di pagamento ordinario dal 16.06.2014 al 07.07.2014, mentre il termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4 % slitta dall' 08.07.2014 al 20.08.2014. E’ previsto l’obbligo delle Regioni e degli Enti Locali di adeguare la durata dei permessi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio degli impianti al nuovo periodo di incentivazione. Indipendentemente dall’obbligo di opzione di cui sopra, a partire dal secondo semestre 2014 il GSE pagherà ad ogni impianto un incentivo mensile fisso calcolato sul 90% della produzione annua stimata. Al 30 giugno dell’anno successivo verrà effettuato un conguaglio e sarà pagato l’eventuale importo eccedente calcolato sulla base della produzione effettiva. > S.p.A., capitale minimo ridotto a Euro 50.000 Il capitale sociale minimo delle S.p.A. è ridotto da 120.000 Euro a 50.000 Euro. > S.r.l., si riducono i controlli In un’ottica di contenimento dei costi per le piccole e medie imprese, il D.L. 91/2014 ha abrogato l’art. 2477 del codice civile, che prevedeva per le S.r.l. la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nel caso di capitale sociale non inferiore al capital sociale minimo previsto per le società per azioni. Per effetto dell’abrogazione, la nomina dell’organo di controllo per le S.r.l. sarà obbligatoria solo nei seguenti casi: - se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti per l’applicazione del bilancio abbreviato (totale attivo superiore a Euro 4.400.000, ricavi superiore a Euro 8.000.000, 50 dipendenti). Novità fiscali in pillole La proroga riguarda: - i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (anche se presentano cause di esclusione o inapplicabilità) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito pari a 5.164.569 Euro; - i contribuenti minimi; - nonché i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato per trasparenza da un soggetto che esercita attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore. La proroga riguarda tutti i versamenti che risultano dalle dichiarazioni UNICO e IRAP 2014, per cui beneficiano della proroga anche i versamenti delle relative imposte sostitutive come la cedolare secca, delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), del diritto annuale, nonché del saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata. La proroga non opera invece nei confronti dei contribuenti tenuti all´applicazione dei parametri. > Sanzioni per quadro RW, si applica il favor rei Il nuovo regime sanzionatorio per errori ed omissioni nella compilazione del quadro RW, introdotto con la L. 97/2913, trova applicazione anche per le contestazioni sul quadro RW avvenute prima del 04.09.2013, data di entrata in vigore della nuova normativa. Lo stabilisce la sentenza 46/8/2014 della CTR Lombardia, che si è espressa per l’applicazione del principio del favor rei, che prevede l’applicazione della legge più favorevole nel caso in cui la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa. L´omessa o errata compilazione del quadro RW del modello UNICO di precedenti periodi di imposta, dovrà essere sanzionata in maniera ridotta. Si ricorda che la disciplina introdotta dalla L. 97/2013 prevede per l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività dete3 Tax Newsletter Luglio 2014 nute all´estero una sanzione per un ammontare che varia dal 3 % al 15 %, raddoppiabile se il paese estero è un paese black list. > Rientro dei cervelli – ultimi chiarimenti L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda il bonus “rientro cervelli“, introdotto con L. 238/2010. Si ricorda che con il bonus “rientro cervelli“ si era inteso favorire il rientro in Italia di soggetti con elevata professionalità, dopo che questi avevano lavorato o studiato al estero. Il vantaggio fiscale consiste nella riduzione della base imponibile ai fini IRPEF in misura pari all’ 80 % per le donne e al 70 % per gli uomini. Il beneficio è fruibile fino al 31 dicembre 2015. Possono fruire dell’agevolazione soggetti che: - sono nati dopo il 1° gennaio 1969; - sono in possesso di un titolo di laurea; - hanno risieduto continuativamente per almeno due anni in Italia; - hanno lavorato o studiato per almeno due anni all’estero; - trasferiscono entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività la residenza in Italia I chiarimenti riguardano in particolare: - - la responsabilità del datore di lavoro: È stato confermato che non sussiste alcun obbligo da parte del datore di lavoro di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dal lavoratore. La responsabilità spetta unicamente al lavoratore. la modalità di fruizione del beneficio da parte del lavoratore: Se la richiesta per la fruizione del agevolazione avviene oltre tre mesi - - dall’assunzione, il beneficio è riconosciuto solo a partire dal anno successivo. Tuttavia, il dipendente ha la possibilità di recuperare il beneficio ex post presentando la dichiarazione dei redditi. la data di prima fruizione: come data di prima fruizione deve intendersi la data di assunzione in caso di lavoro dipendente, ovvero la data di inizio attività in caso di impresa o esercizio di professione. le movimentazioni internazionali all’interno di gruppi societari: l’agevolazione è applicabile ogni volta quando il lavoratore cessa il precedente rapporto di lavoro (dopo almeno 2 anni) ed avvia una nuovo rapporto di lavoro in Italia. È importante notare che un eventuale abuso nell’utilizzo dell’agevolazione comporta la perdita dei benefici, anche già fruiti, con applicazione di sanzioni e interessi. Contatto per ulteriori informazioni: Gert Gasser Dottore Commercialista Tel.: + 39 (0471) 19 43 200 E-Mail: [email protected] Solide basi “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „La nostra competenza costituisce la base fondamentale dei nostri servizi. È su queste basi che creiamo con i nostri clienti una solida collaborazione.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „È solo grazie a delle basi solide che i nostri Castelleres possono costruire spettacolari torri umane.“ Castelleres de Barcelona Tax Newsletter Italia – Luglio 2014 Redazione: Rödl & Partner Piazza Walther von der Vogelweide 8, 39100 Bolzano Tel.: +39 (0471) 19 43 200, www.roedl.com/it Responsabile grafica e contenuti: Gert Gasser Piazza Walther von der Vogelweide 8 - 39100 Bolzano Tel.: +39 (0471) 19 43 200,E-mail: [email protected] Sedi in Italia: Milano, Roma, Padova, Bolzano „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. Tax Newsletter Italia è un approfondimento a cura di Rödl & Partner, non destinato alla stampa né pubblicato ad intervalli regolari o comunque assimilabile ad un periodico. Non si tratta di una consulenza legale, tributaria o economica, né sostituisce la consulenza individuale. Le informazioni contenute non si riferiscono a fatti concreti, per cui in detti casi dovrà essere richiesto una consulenza specifica. Rödl & Partner declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all’elaborazione dei contenuti presenti nella presente Tax Newsletter. Rödl & Partner, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Tutti i contenuti presenti nella presente Tax Newsletter Italia edita da Rödl & Partner sono soggetti a copyright e possono essere utilizzati solo per uso proprio. 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