Decisione N. 1815 del 26 marzo 2014

Decisione N. 1815 del 26 marzo 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO
Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore (MI) GAMBARO
Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un contratto di deposito titoli aperto presso la convenuta, con
reclamo del 31/05/2013 lamentava alla resistente che “dal rendiconto titoli al 31/3 u.s.
[aveva] rilev[ato] che per le obbligazioni ‘zero coupon’ […] viene utilizzato il prezzo di
listino della data di riferimento, senza tener conto dell’imposta sul ‘disaggio di emissione’ o
‘imposta sostitutiva’”. Il cliente proseguiva nella sua nota lamentando che “ne consegue
che l’imposta di bollo viene applicata sul montante” e “precisa[ndo] che la normativa in
materia cita espressamente che l’imposta di bollo si applica sul controvalore dei prodotti
finanziari, tenendo conto del ‘valore di mercato’ e […] il valore di mercato dei ‘titoli z.c.’ è
dato dal ‘prezzo di listino’ al netto dell’imposta sostitutiva”.
L’intermediario rispondeva con nota del 27/06/13, precisando, tra l’altro, che “la modalità di
applicazione dell’imposta di bollo per i prodotti finanziari e il quadro normativo di
riferimento [è] riconducibile alla L. n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione (con
modificazioni) del DL n.201 del 6 dicembre 2011, secondo la quale ‘a) è dovuta l’imposta
di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a tutti i prodotti finanziari […]
c) la CM n. [48/E] ha chiarito che l’imposta deve essere determinata applicando al valore
dei prodotti finanziari, come risultante dalle rendicontazioni inviate dall’ente gestore […], le
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aliquote previste nella misura dell’1 per mille per il 2012 o dell’1,5 a decorrere dal 2013
[…];k) il calcolo del controvalore degli strumenti finanziari su cui applicare l’imposta va
eseguito tenendo conto del valore di mercato alla fine del periodo rendicontato […], in
mancanza di questo del valore nominale, in mancanza sia del valore di mercato che di
quello nominale, il bollo va applicato tenendo conto del valore di rimborso’;l)
l’amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione dell’imposta, terrà conto dei valori
rilevati al termine del periodo rendicontato come risultanti dalle comunicazioni periodiche
inviate dalla banca […] m) nella CM n. 42/E viene chiarito che ai fini del calcolo
dell’’imposta deve essere assunto il valore dei prodotti finanziari rilevato dagli
intermediario, in applicazione di disposizioni di legge, al termine del periodo rendicontato”.
Insoddisfatto dal riscontro ricevuto, la parte attrice adiva l’ABF, chiedendo una pronuncia
sulla vertenza con l’intermediario convenuto in merito ai criteri di tassazione dell’imposta di
bollo sui prodotti finanziari ed in particolare sui titoli zero coupon.
Nelle proprie controdeduzioni, la convenuta, preliminarmente, precisa l’interpretazione
della domanda proposta dal ricorrente nei seguenti termini:
- “sembra che il ricorrente abbia ritenuto di contestare una sorta di doppia
imposizione fiscale con riferimento ai titoli obbligazionari della tipologia zero
coupon”.
- “sembra corretto affermare che il [ricorrente] intenda contestare i criteri di
determinazione della base imponibile a valere sulla quale è stata calcolata
l’imposta di bollo sui prodotti finanziari in occasione del rendiconto titoli alla data
del 31.3.2013”;
- “i motivi di contestazione andrebbero, secondo il ricorrente, individuati in una sorta
di doppia imposizione che si realizzerebbe con riferimento ai titoli obbligazionari
zero coupon nella misura in cui il controvalore di mercato di tale tipologia di titoli è
espresso al lordo della ritenuta fiscale sul disaggio di emissione, ovvero il
rendimento dell’obbligazione. Il cliente sembra infatti contestare che ai fini della
quantificazione del valore complessivo del portafoglio titoli, che costituisce la base
imponibile per l’applicazione dell’imposta di bollo, venga considerato il valore di
mercato delle obbligazioni zero coupon, espresso appunto al lordo della tassazione
del rendimento degli stessi”;
- “l’odierno ricorrente in realtà non esprime alcuna specifica censura nei confronti
dell’operato della Banca qui convenuta, dal momento che i rilievi dallo stesso
proposti con riferimento all’applicazione dell’imposta di cui è caso sono formulati
sulla base di considerazioni teoriche, svolte in modo generico e astratto, sul piano
della complessiva coerenza intrinseca della normativa fiscale; senza però proporre
specifici riferimenti alla situazione contabile e fiscale del rapporto di deposito titoli
acceso dal cliente presso la nostra Banca”.
Pertanto, la Banca eccepisce preliminarmente che:
- “Le contestazioni proposte dalla controparte vertono […] su ritenuti inadempimenti
e violazioni della normativa tributaria in materia di applicazione dell’imposta di bollo
sui prodotti finanziari, così come introdotta dalla legge 214/2011 di conversione del
D.L. 201/2011. Per quanto gli orientamenti espressi da codesto Organismo
riconoscano come afferenti alla competenza arbitrale le controversie riconducibili al
contratto di deposito titoli, amministrazione e custodia, nel caso di specie il
fondamento giuridico delle ritenute violazioni lamentate dalla controparte andrebbe
comunque individuato non già in obblighi posti a carico dell’intermediario dalle
norme civilistiche o dalle previsioni del contratto di deposito titoli, quanto piuttosto
direttamente dalla normativa fiscale dettata dal legislatore”.
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Premesso quanto sopra, la resistente, risponde nel merito affermando che:
- “i rilievi proposti dal ricorrente attengono non già all’individuazione degli strumenti
finanziari che devono essere considerati ai fini della definizione della base
imponibile dell’imposta in questione, né alle tempistiche di applicazione
dell’imposta, quanto piuttosto alla quantificazione del valore da attribuire alle
obbligazioni zero coupon ai fini della determinazione della base imponibile del
tributo”;
- “la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 48/E del 21.12.2012 ha chiarito che le
‘aliquote di imposta si applicano sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in
mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione
inviata alla clientela’ (par. 2.2). Il D.M. 24 maggio 2012 prevede inoltre che ai fini
del calcolo dell’imposta venga assunto come riferimento preferenziale il valore di
mercato dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo
rendicontato (cfr. art. 3 c. 1). Si precisa altresì che la rilevazione del valore di
mercato deve essere effettuata ‘al termine del periodo rendicontato, come
risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal
rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma’”;
- “È opportuno precisare che le ulteriori disposizioni contenute nei testi normativi
richiamati forniscono indicazioni particolareggiata per alcune tipologie di strumenti
finanziari, […] ma non sembrano introdurre alcuna specifica previsione
espressamente dedicata al calcolo del valore di mercato per le obbligazioni zero
coupon […]. Di conseguenza, dal momento che il legislatore, ove ritenuto
necessario, ha dettato norme di dettaglio con riferimento ad alcune tipologie di
titoli, deve per converso ritenersi che, in assenza di specifiche indicazioni per le
obbligazioni zero coupon, anche a tali strumenti debbano applicarsi i criteri
individuati in generale per la rilevazione del valore da assumersi come base
imponibile”;
- “Nel caso di specie, il titolo [zero-coupon] è uno strumento negoziato sul mercato
ufficiale e pertanto la rilevazione del valore di mercato riportata sul rendiconto
trimestrale del 31.3.2013 rappresenta l’unico corretto parametro di riferimento ai fini
della definizione della base imponibile dell’imposta. Le norme precedentemente
richiamate individuano peraltro inequivocabilmente il controvalore del titolo riportato
sul rendiconto periodico quale base di calcolo del valore fiscalmente rilevante. Si
rammenta inoltre che nelle note in calce all’estratto titoli viene espressamente
precisato che il controvalore dei titoli e dei fondi ‘corrisponde al valore corrente di
mercato dei titoli immessi nel Deposito Amministrato’ e che ‘tale controvalore è
determinato sulla base delle quotazioni di mercato (al netto dei ratei di interesse)
rilevati alla data cui si riferisce il presente documento’”.
Pertanto, la resistente ha chiesto: in via preliminare: di “rilevare l'improcedibilità del
corrente ricorso ratione materiae, in quanto la controversia verte sull'applicazione di norme
di natura fiscale”; in via principale: di “respingere le istanze proposte dalla parte ricorrente,
in quanto assolutamente destituite di supporto probatorio e comunque infondate in diritto”.
DIRITTO
Va esaminata preliminarmente l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente.
Il Collegio ritiene che essa sia fondata.
Da quanto esposto in narrativa emerge che la disputa che il ricorrente intende sottoporre
al Collegio attiene alla corretta interpretazione e susseguente applicazione della normativa
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fiscale in tema di imposte di bollo. Già in passato i Collegi ABF, in riferimento a
controversie analoghe, hanno avuto modo di precisare che le questioni attinenti alla
interpretazione della normativa fiscale sono estranee alla materia affidata alla cognizione
dell’ABF, la quale coincide con le controversie la cui materia del contendere afferisce alla
disciplina complessiva dei contratti bancari e finanziari. Pertanto, possono rientrare
nell’ambito di competenza dell’ABF le controversie in cui, assunto come certo il contenuto
precettivo di una disposizione fiscale, si imputi all’intermediario una condotta
pregiudizievole per il cliente e difforme da quanto previsto dalla normativa fiscale stessa.
Viceversa, quando la disputa tra il cliente e l’intermediario verta sulla dazione di senso che
una specifica disposizione fiscale debba ricevere, si deve concludere che la materia del
contendere non attiene affatto alla esecuzione di contratti bancari e finanziari, ma si
collochi a monte di tale momento rientrando nell’ambito del diritto fiscale.
I Collegi ABF, mentre sono stati investiti della funzione di accertare quale sia la regola di
diritto corretta che disciplina i rapporti tra i clienti e gli intermediari i quali sono vincolati ex
lege a partecipare al sistema dell’ABF – con tutto ciò che ne consegue – non sono stati
investiti di alcuna funzione di accertare quale sia la corretta regola di diritto che disciplina i
rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione fiscale, la quale rimane soggetto del tutto
estraneo al sistema ABF. Pertanto, non è possibile interrogare i collegi ABF circa la
corretta interpretazione di una disposizione fiscale sulla quale le parti del rapporto
bancario divergano, perché tali dubbi debbono essere risolti all’interno del sistema delle
relazioni tra contribuenti ed amministrazione fiscale in senso lato, sistema che peraltro è
dotato di appositi meccanismi istituzionali per risolvere tali questioni.
Dunque, si deve ritenere che l’eccezione sollevata dalla parte resistente sia fondata e che
la controversia promossa dal ricorrente non sia procedibile in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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