Proroga Moratoria Abi

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Circolare Numero
28/2014
Oggetto
Proroga al 31.12.2014 della “moratoria ABI” per le PMI
Sommario
Con un comunicato stampa del 5 luglio u.s. l’ABI ha annunciato
la proroga dei termini, a favore delle PMI, per presentare la
domanda di sospensione o allungamento dei finanziamenti
bancari interessati dalla precedente “moratoria”, scaduta il
30.6.2014. In un periodo di ristrettezza negli impieghi da parte del
sistema bancario, gli strumenti in commento possono costituire
un valido supporto alle esigenze finanziarie delle piccole e
medie imprese.
Contenuto
Con il comunicato stampa del 5 luglio 2014 l’ABI rende ufficiale la proroga al 31 dicembre
2014 (dal 30 giugno 2014) del termine per la presentazione delle domande, da parte delle
piccole e medie imprese, alle banche aderenti all’ “Accordo per il credito 2013” del 1^
luglio 2013, relativo alla sospensione e all’allungamento di finanziamenti (come di seguito
precisato).
Parimenti, con il medesimo comunicato stampa è stato prorogato al 31 dicembre 2014 il
termine di validità di accesso ai Plafond “Crediti vs. Pubblica Amministrazione” e “Progetti
Investimenti Italia”, originati a seguito di accordi stipulati tra l’ABI e le Associazioni di
rappresentanza delle imprese e finanziati da Cassa Depositi e Prestiti.
Scopo della presente circolare è quella di sintetizzare i lineamenti degli strumenti in
commento, rinviando alla precedente circolare del nostro Studio nr. 6-2013 per maggiori
dettagli.
Le misure per il credito alle PMI (“moratoria ABI”)
Si ricorda che vengono contemplate, da parte delle banche aderenti all’accordo ABIPMI, le seguenti operazioni:
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Circolare dell’8 luglio 2014
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A) sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui
a medio-lungo termine, anche agevolati, e sospensione per 12 mesi ovvero per 6
mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di
leasing rispettivamente immobiliare e mobiliare;
B) allungamento della durata dei mutui per un periodo pari al 100% della durata
residua del piano di ammortamento, con un massimo di 3 anni per i mutui
chirografari e di 4 anni per quelli ipotecari;
C) allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine (per i quali si
sono registrati insoluti di pagamento) con riferimento alle anticipazioni su crediti
certi ed esigibili;
D) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di
conduzione.
Condizioni oggettive:
Per quanto attiene alle operazioni di cui alla lettera A) (“sospensioni”) i mutui e/o i leasing
devono risultare in essere alla data del 1^ luglio 2013 e non debbono aver fruito di
precedente analogo beneficio ai sensi delle “nuove misure per il credito delle PMI” del 282-2012. Le rate e/o i canoni leasing inoltre debbono essere in scadenza o già scadute da
non oltre 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
Relativamente alle operazioni di cui alla lettera B) (“allungamenti”) i mutui devono
risultare in essere al 1^ luglio 2013 e non devono aver beneficiato di precedenti interventi
similari ai sensi delle “nuove misure per il credito delle PMI” del 28-2-2012. E’ per altro
previsto che sono “allungabili” anche i mutui che abbiano beneficiato di una precedente
“sospensione”, posto che la richiesta di allungamento può essere inoltrata solo al termine
del periodo di moratoria.
Con riferimento alle operazioni di cui alla lettera C) (“slittamenti di anticipazioni”) il
termine di 270 giorni è da considerarsi massimo e concedibile in relazione ad insoluti di
pagamento su crediti anticipati dalla banca (es. effetti “salvo buon fine”).
Condizioni soggettive:
Possono beneficiare degli interventi di cui sopra le piccole e medie imprese operanti in
Italia (senza preclusioni settoriali) che al momento di presentazione della domanda alla
banca non abbiano posizioni classificate come sofferenze, incagli, ristrutturate o
scadute/sconfinate da oltre 90 giorni, nonché procedure esecutive in corso.
Particolari benefici:
L’accordo prevede che a fronte della domanda di sospensione/allungamento:
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Circolare dell’8 luglio 2014
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alle imprese richiedenti le banche non potranno addebitare spese aggiuntive
rispetto a quelle sostenute dalla banca verso terzi;
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le operazioni di cui alle su citate lettere A) (sospensioni), C) (slittamenti di
anticipazioni) e D) (allungamento credito agrario) l’interesse rimane quello del
contratto originario. Per le operazioni di cui alla lettera B) (allungamenti) la banca
può valutare la variazione del tasso di interesse che non potrà superare il livello di
200 punti base (e comunque non potrà superare l’incremento del costo della
raccolta subìto dalla banca rispetto all’iniziale erogazione). La banca inoltre, per le
operazioni di allungamento, potrà chiedere la prestazione di garanzie aggiuntive
al fine di mitigare possibili incrementi del tasso. Tali incrementi possono essere
comunque evitati se la PMI entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento avvia
alternativamente un rafforzamento patrimoniale ovvero una aggregazione;
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le risposte delle banche dovranno essere date entro 30 giorni lavorativi dalla
presentazione della domanda;
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la banca, valutando positivamente l’accesso alle misure suddette da parte della
PMI richiedente, si impegna a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi
all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità
aziendale (ovviamente da dimostrare con apposito business plan).
Analogamente, viene prorogato a fine anno corrente il periodo di validità dei seguenti
plafond, a valere sulle disponibilità finanziarie presso Cassa Depositi e Prestiti:
a) smobilizzo di crediti vantati da PMI verso la pubblica amministrazione, mediante
sconto pro soluto ovvero anticipazione del credito senza cessione dello stesso (ma
con mandato irrevocabile al suo incasso a favore della banca e con acquisizione
di garanzia o controgaranzia del Fondo Centrale) o con cessione dello stesso
(anche pro – solvendo) alla banca;
b) progetti di investimento Italia, a favore di PMI che effettuano investimenti (anche in
leasing) in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa (diversi dai
“beni merce”), i quali possono anche essere stati avviati nei 6 mesi precedenti alla
presentazione della domanda.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Brunello
Dr. Enrico Bozzolan
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