Convenzione ABI-CDP - Consorzio Abitare Como

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Confederazione Cooperative Italiane – Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Codice Fiscale 80156250583 – www.confcooperative.it – e-mail: [email protected]
Roma, 11 febbraio 2014
Prot. 692 AP/ls Circ. n. 4/14
Oggetto: Convenzione ABI-CDP: Plafond Casa.
Aggiornamenti.
Ai
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e p.c. Al
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Componenti il Consiglio Nazionale
Federabitazioni Regionali
Consorzi Nazionali
Confcooperative Regionali,
Provinciali e Interprovinciali
Segretario Generale
Vice Segretario Generale
Direttore Centrale
Vice Direttore Centrale
Dipartimento Organizzativo
Dipartimento Politico Sindacale
Dipartimento
Politiche
per
lo
Sviluppo
Confcooperative
LORO SEDI
Si fa riferimento alla precedenti nostre Circolari relative al tema in oggetto (da
ultimo Circ. n. 3 del 2014), per alcuni aggiornamenti e per riepilogare le diverse norme per
il sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare, che interessano in particolare
i soci persone fisiche delle Cooperative edilizie ma anche, conseguentemente, le imprese
stesse.
Come si ricorderà, il 20 novembre 2013 è stata sottoscritta tra ABI e CDP la
nuova Convenzione relativa al cosiddetto Plafond Casa; con tale iniziativa, Cassa Depositi
e Prestiti ha messo a disposizione del Sistema Bancario un plafond di 2 miliardi di euro,
di cui 600 milioni (30%) saranno riservati, fino al 30 settembre 2014, congiuntamente alle
Banche del Sistema del Credito Cooperativo e alle Banche Piccole e Minori.
Il Plafond Casa intende favorire l’erogazione di mutui ipotecari destinati:
• all’acquisto di immobili residenziali, ubicati su territorio italiano e preferibilmente
appartenenti alle classi energetiche A, B o C, con o senza interventi di ristrutturazione
con accrescimento dell’efficienza energetica e con priorità per le abitazioni principali,
ivi incluse le relative pertinenze ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7;
• ad interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica, relativi
ad immobili ad uso residenziale.
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In entrambi i casi, i finanziamenti dovranno essere prioritariamente destinati alle
giovani coppie, ai nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e alle
famiglie numerose, come meglio definiti all’interno della Convenzione in oggetto.
Di recente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha comunicato l’elenco delle
banche che finora hanno aderito al cosiddetto Plafond Casa:
ICCREA; Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di
Siena, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di
Vicenza, Banco di Credito P. Azzoaglio, Banco di Credito Popolare, Banco Popolare,
Binter- Banca Interregionale, BNL-Bnp, Cariparma, Cassa di Risparmio di Ravenna,
Credito Valtellinese, Extrabanca, INTESASANPAOLO, UBIbanca, UNICREDIT.
Principali caratteristiche e novità del Plafond Casa
La provvista è “a sportello”, erogabile ogni 5 del mese, pertanto l’adesione sarà possibile
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per quanto attiene al sistema delle Banche di Credito Cooperativo, le singole BCC
stipuleranno il Contratto di finanziamento con CDP per il tramite di Iccrea Banca
Impresa, che svolgerà il ruolo “Banca Agente” in funzione di uno specifico mandato.
Le richieste di Erogazione dovranno essere avanzate da parte delle BCC direttamente ed
esclusivamente ad Iccrea BancaImpresa.
L’indebitamento delle Banche nei confronti di CDP non potrà mai superare il 30% del
Patrimonio di Vigilanza.
E’ previsto l’obbligo della cessione dei Crediti in garanzia.
Il Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia dovrà essere sottoscritto in sede di stipula
per ogni singolo contratto di mutuo, nella forma della scrittura privata autenticata da
notaio, anche in nome e per conto di CDP, da un procuratore della Banca, in virtù di
idonea procura notarile ad essa rilasciata da CDP.
L’Accettazione della Cessione del Credito dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e da
tutti i garanti contestualmente alla stipula del contratto di mutuo, nella forma della
scrittura privata autenticata da notaio. Sarà compito della Banca assicurarsi che il notaio
provveda ad inviare a CDP, con cadenza trimestrale, la copia esecutiva di ciascun
Contratto di Cessione Crediti sottoscritto nel trimestre precedente e la copia autentica
di tutte le Accettazioni di Cessione firmate dai debitori ceduti e dai garanti, ai sensi dei
relativi contratti di Cessione Crediti.
In vista di ciascuna richiesta di Finanziamento, la Banca si impegna ad ordinare le
domande sulla base delle priorità previste dalla legge.
A tale proposito si precisa che la Banca ha l’obbligo di esplicitare nei singoli contratti il
vantaggio economico (espresso in punti percentuali annui o in basis point annui)
riconosciuto ai Beneficiari per effetto della provvista CDP, in termini di riduzione del
TAN , prendendo a riferimento le condizioni standard di finanziamenti con provvista
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diversa ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile),
come desumibile dai Fogli informativi in vigore alla data di stipula del finanziamento.
Per “BENEFICIARIO PRIORITARIO” si intende la persona fisica che sia:
(i)
componente di una giovane coppia, ossia di un nucleo familiare costituito da coniugi
o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui
almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l’altro non superi i
40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento;
(ii)
il componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai
sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
(iii) il componente di una famiglia numerosa, ossia di un nucleo familiare con tre o più
figli.
I Contratti di Finanziamento dovranno avere le seguenti finalità e durata minima:
1) finanziamenti destinati all’acquisto di immobili residenziali, con o senza interventi
di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica:
- DURATA PROVVISTA CDP: 20 anni e 30 anni.
- DURATA FINANZIAMENTI BENEFICIARIO - I Finanziamenti CDP/Banche con
scadenza a 20 anni saranno utilizzati per erogare mutui di durata non inferiore a 15
anni; i Finanziamenti CDP/Banche con scadenza a 30 anni saranno utilizzati per
erogare mutui di durata non inferiore a 25 anni;
2) finanziamenti destinati esclusivamente ad interventi di ristrutturazione con
accrescimento dell’efficienza energetica:
- DURATA PROVVISTA CDP: 10 anni.
- DURATA FINANZIAMENTI BENEFICIARIO - I Finanziamenti CDP/Banche con
scadenza a 10 anni saranno utilizzati per erogare mutui di durata non inferiore a 7
anni.
In ogni caso l’importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere
superiore a :
(i)
€.100.000,00 per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento
dell’efficienza energetica;
(ii) €.250.000,00 per l’acquisto di un immobile residenziale, senza interventi di
Ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
(iii) €.350.000,00 per l’acquisto di un immobile residenziale, con interventi di
Ristrutturazione con Accrescimento dell’efficienza energetica.
Fermi restando gli importi di cui sopra, l’importo massimo in linea capitale di
ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore all’importo
corrispondente al 100% del valore dell’immobile residenziale oggetto dell’ipoteca che
garantisce il relativo finanziamento beneficiario.
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Si provvede ad allegare alla presente lo schema di domanda di mutuo approvato
dall’ABI che ogni banca dovrà predisporre per consentire ai potenziali beneficiari
interessati di presentare alla banca stessa la richiesta del finanziamento.
Si ritiene che il concreto avvio di questo nuovo strumento finanziario possa
contribuire a ri-creare quel clima di fiducia indispensabile per una ripresa del settore
edilizio e della residenza da tempo attesa.
Con i migliori saluti,
Il Vice Presidente Vicario
(Alessandro Maggioni)
All.: c.s.