IRAP e TRANSFER PRINCING Dott.ssa Manuela Frediani ODCEC LUCCA Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Art. 1, comma 281 La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all‘articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 2 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Art. 1, comma 282 La sanzione di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281 3 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Art. 1, comma 283 La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 4 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Art. 1, comma 284 Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2014) 5 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) La Legge di stabilità è intervenuta su una questione dibattuta da tempo A seguito delle modifiche apportate alla disciplina IRAP dalla Legge n. 244/2007, in vigore dal 1.1.2008, che hanno modificato le regole di determinazione del Valore della Produzione ai fini IRAP, introducendo un collegamento diretto tra la base imponibile IRAP e i valori espressi in bilancio, l’applicazione della disciplina del T.P. in ambito IRAP poteva risultare «forzata» essendo venuto meno il presupposto normativo che consentiva l’estensione ai fini IRAP della norma contenuta nell’art. 110, comma 7 del Tuir, per mancanza della correlazione IRAP-IRES 6 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) L’articolo 1, comma 50 della Legge n. 244/2008 ha abolito la rilevanza ai fini IRAP delle «riprese» fiscali operate sui costi e sui ricavi per la determinazione della base imponibile Ires introducendo un effettivo «sganciamento» tra tale imposta e le variazioni rilevanti ai fini Ires come chiarito dalla circ n. 27/E/2009 L’amministrazione è intervenuta in chiarimento a tale principio con la circ n. 36/E/2009 e la n. 39/E/2009 dove ha sostenuto il concetto di inerenza – civilistica - del costo anche ai fini della deducibilità IRAP e lo «sganciamento» tra le due discipline IRAP e IRES 7 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Le pretese dei verificatori a seguito di accertamenti sul T.P. anche in ambito IRAP si basavano su un passaggio di prassi dell’Amministrazione Finanziaria – circ. 58/E/2010 - dove, a commento del regime degli oneri documentali in tema di T.P., viene affermata la disapplicazione delle sanzioni previste per chi aderisce al regime premiale «per ragioni di coerenza sistematica, delle analoghe sanzioni previste per il comparto IRAP» 8 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) La nuova normativa interviene introducendo un collegamento sistematico tra la disciplina IRES e IRAP in ambito di determinazione dei prezzi di trasferimento prevedendo espressamente l’applicazione delle normative dettate in tema di T.P., contenute nell’art. 110, comma 7, del TUIR, al fine della determinazione della base imponibile IRAP non solo rispetto ai periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della norma in questione ma anche per i periodi d’imposta pregressi e comunque successivi a quelli in corso alla data del 31 dicembre 2007 9 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Il dato letterale della norma laddove espressamente chiarisce che «la disciplina (…) deve intendersi applicabile (…)» (art. 1, comma 281) sembrerebbe introdurre un elemento «interpretativo» della norma. Tuttavia, proprio la lettura congiunta della disciplina generale IRAP e dei suoi fondamenti con le disposizioni introdotte dal legislatore nella Legge di Stabilità del 2014 fanno pensare al carattere «novativo» della disposizione Anche il fatto stesso che nell’applicazione retroattiva della materia il legislatore introduca una depenalizzazione ritenendo non sanzionabile il contribuente nell’ipotesi di «infedele dichiarazione», di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 471/97, connessa alle rettifiche di valore operate a seguito dell’applicazione della norma sul T.P. in ambito IRAP di fatto sembra delinearne il carattere novativo. Da questo punto di vista occorre verificare l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) riguardo alla efficacia retroattiva della disposizione IRAP. 10 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Art. 12 del D.Lgs 472/1997 prevede il concorso di violazioni e la continuazione con l’applicazione della sanzione che dovrebbe applicarsi per la violazione più grave: per cui la sanzione da infedele dichiarazione assorbe anche la sanzione per omesso versamento (meno grave) 11 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) L’esonero dalla sanzione ha efficacia retroattiva per i periodi d’imposta dal 2008 (o successivi a quelli in corso al 31.12.2007) e fino al periodo d'imposta per il quale siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione IRAP alla data del 1.1.2014 (cioè periodo d’imposta chiuso 31.12.2013 oppure diverso se esercizio chiuso in altra data) 12 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) Condizione per l’esonero: la sanzione non deve essere stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2014) 13 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 1) Ispezioni incorso su FY 2009 -2012: sanzione per infedele dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non IRAP 2) PVC con rettifiche da TP già emessi al 31.12.2013 relativo a FY 2009 – 2012: l’avviso di accertamento riguarda anche IRAP ma senza l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione 3) Avviso di accertamento con rettifiche da TP (IRES e IRAP) notificato entro la data del 31.12.2013 e già impugnato o entro i termini per l’impugnazione (nei 60 gg): riguarda anche il FY 2008. In questo caso l’Ufficio dovrebbe provvedere alla rettifica dell’avviso di accertamento annullando la sanzione IRAP su iniziativa diretta dell’Ufficio senza istanza di parte 14 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014 Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 4) Avviso di accertamento con rettifiche da TP (IRES e IRAP) notificato entro la data del 31.12.2013 ed oggetto di accertamento con adesione in corso al 31.12.2013: sanzione per infedele dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non IRAP 5) PVC con rettifiche da TP già emessi al 31.12.2013 dove sono in corso definizioni agevolate delle sanzioni: sanzione per infedele dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non IRAP 6) Provvedimenti definiti con AQUIESCENZA o MANCATA IMPUGNAZIONE: applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione anche IRAP 15 Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA 14/02/2014
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