IRAP e TRANSFER PRINCING - Associazione degli Industriali della

IRAP
e
TRANSFER PRINCING
Dott.ssa Manuela Frediani
ODCEC LUCCA
Dott.ssa Manuela Frediani – ODCEC LUCCA
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Art. 1, comma 281
La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all‘articolo 110,
comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla
determinazione del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre
2007
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14/02/2014
Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Art. 1, comma 282
La sanzione di cui all‘articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica
alle rettifiche del valore della produzione netta
di cui al comma 281
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Art. 1, comma 283
La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata
ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per
la presentazione della relativa dichiarazione.
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Art. 1, comma 284
Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la
sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto
definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge
(1° gennaio 2014)
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
La Legge di stabilità è intervenuta su una questione dibattuta da
tempo
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina IRAP dalla
Legge n. 244/2007, in vigore dal 1.1.2008, che hanno modificato
le regole di determinazione del Valore della Produzione ai fini
IRAP, introducendo un collegamento diretto tra la base
imponibile IRAP e i valori espressi in bilancio, l’applicazione
della disciplina del T.P. in ambito IRAP poteva risultare «forzata»
essendo venuto meno il presupposto normativo che consentiva
l’estensione ai fini IRAP della norma contenuta nell’art. 110,
comma 7 del Tuir, per mancanza della correlazione IRAP-IRES
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
L’articolo 1, comma 50 della Legge n. 244/2008 ha abolito
la rilevanza ai fini IRAP delle «riprese» fiscali operate sui
costi e sui ricavi per la determinazione della base imponibile
Ires introducendo un effettivo «sganciamento» tra tale
imposta e le variazioni rilevanti ai fini Ires come chiarito
dalla circ n. 27/E/2009
L’amministrazione è intervenuta in chiarimento a tale
principio con la circ n. 36/E/2009 e la n. 39/E/2009 dove ha
sostenuto il concetto di inerenza – civilistica - del costo
anche ai fini della deducibilità IRAP e lo «sganciamento»
tra le due discipline IRAP e IRES
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Le pretese dei verificatori a seguito di accertamenti sul
T.P. anche in ambito IRAP si basavano su un passaggio
di prassi dell’Amministrazione Finanziaria – circ.
58/E/2010 - dove, a commento del regime degli oneri
documentali in tema di T.P., viene affermata la
disapplicazione delle sanzioni previste per chi aderisce
al regime premiale «per ragioni di coerenza sistematica,
delle analoghe sanzioni previste per il comparto IRAP»
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
La nuova normativa interviene introducendo un collegamento
sistematico tra la disciplina IRES e IRAP in ambito di
determinazione dei prezzi di trasferimento prevedendo
espressamente l’applicazione delle normative dettate in tema di
T.P., contenute nell’art. 110, comma 7, del TUIR, al fine della
determinazione della base imponibile IRAP non solo rispetto ai
periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della norma in
questione ma anche per i periodi d’imposta pregressi e
comunque successivi a quelli in corso alla data del 31 dicembre
2007
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Il dato letterale della norma laddove espressamente chiarisce che «la disciplina
(…) deve intendersi applicabile (…)» (art. 1, comma 281) sembrerebbe
introdurre un elemento «interpretativo» della norma. Tuttavia, proprio la
lettura congiunta della disciplina generale IRAP e dei suoi fondamenti con le
disposizioni introdotte dal legislatore nella Legge di Stabilità del 2014 fanno
pensare al carattere «novativo» della disposizione
Anche il fatto stesso che nell’applicazione retroattiva della materia il
legislatore introduca una depenalizzazione ritenendo non sanzionabile il
contribuente nell’ipotesi di «infedele dichiarazione», di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs 471/97, connessa alle rettifiche di valore operate a seguito
dell’applicazione della norma sul T.P. in ambito IRAP di fatto sembra
delinearne il carattere novativo. Da questo punto di vista occorre verificare
l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 (Statuto del
Contribuente) riguardo alla efficacia retroattiva della disposizione IRAP.
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Art. 12 del D.Lgs 472/1997 prevede il concorso di violazioni e la
continuazione con l’applicazione della sanzione che dovrebbe
applicarsi per la violazione più grave: per cui la sanzione da
infedele dichiarazione assorbe anche la sanzione per omesso
versamento (meno grave)
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
L’esonero dalla sanzione ha efficacia retroattiva per i periodi
d’imposta dal 2008 (o successivi a quelli in corso al 31.12.2007)
e fino al periodo d'imposta per il quale siano decorsi i termini per
la presentazione della relativa dichiarazione IRAP alla data del
1.1.2014 (cioè periodo d’imposta chiuso 31.12.2013 oppure
diverso se esercizio chiuso in altra data)
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
Condizione per l’esonero:
la sanzione non deve essere stata irrogata con provvedimento
divenuto definitivo in data anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge
(1° gennaio 2014)
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Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014)
1) Ispezioni incorso su FY 2009 -2012: sanzione per infedele
dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non IRAP
2) PVC con rettifiche da TP già emessi al 31.12.2013 relativo a
FY 2009 – 2012: l’avviso di accertamento riguarda anche
IRAP ma senza l’applicazione della sanzione per infedele
dichiarazione
3) Avviso di accertamento con rettifiche da TP (IRES e IRAP)
notificato entro la data del 31.12.2013 e già impugnato o
entro i termini per l’impugnazione (nei 60 gg): riguarda
anche il FY 2008. In questo caso l’Ufficio dovrebbe
provvedere alla rettifica dell’avviso di accertamento
annullando la sanzione IRAP su iniziativa diretta dell’Ufficio
senza istanza di parte
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Legge n. 147 del 27.12.2013
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4) Avviso di accertamento con rettifiche da TP (IRES e IRAP)
notificato entro la data del 31.12.2013 ed oggetto di
accertamento con adesione in corso al 31.12.2013: sanzione
per infedele dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non
IRAP
5) PVC con rettifiche da TP già emessi al 31.12.2013 dove sono
in corso definizioni agevolate delle sanzioni: sanzione per
infedele dichiarazione a seguito di rettifiche da TP non IRAP
6) Provvedimenti definiti con AQUIESCENZA o MANCATA
IMPUGNAZIONE: applicazione delle sanzioni per infedele
dichiarazione anche IRAP
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