REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI

REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI
I nuovi codici tributi per l’F24
Con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i
codici tributo per il versamento tramite F24 delle somme dovute in relazione alla
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Sono riportate anche le
modalità particolari di compilazione.
L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.
L’imposta può essere assolta per l’intera durata del contratto (in questo caso si riduce di una
percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità)
oppure annualmente.
Di seguito si riportano i nuovi codici tributo per il modello F24 con elementi identificativi per
locazione e affitto di beni immobili:
-
1500 - Imposta di Registro per prima registrazione;
1501 – Imposta di Registro per annualità successive;
1502 – Imposta di Registro per cessioni del contratto;
1503 – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;
1504 - Imposta di Registro per proroghe del contratto;
1505 – Imposta di Bollo;
1506 - Tributi speciali e compensi;
1507 - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
1508 – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
1509 - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi;
1510 – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti
successivi.
Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto, si istituisce il seguente codice
identificativo: - “63” denominato “Controparte”.
Con il provvedimento Prot. 2013/554 del 3 gennaio 2014 del Direttore dell’Agenzia delle entrate è
stata estesa la possibilità di utilizzare il modello F24 per il versamento delle somme dovute in
relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
A partire dal 1 febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo,
le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto
di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”
(F24 ELIDE).
Per il versamento delle somme fino al 31 dicembre 2014 può essere utilizzato il modello F23,
secondo le attuali modalità. A partire dal 1° gennaio 2015 i versamenti sono effettuati
esclusivamente con il modello F24 ELIDE.
I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati
esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
In data 13 gennaio è stato inoltre approvato (provvedimento Prot. 2970/14 del 13 gennaio 2014) il
modello per RLI da utilizzare, dal 3 febbraio 2014 per la “Richiesta di registrazione e
adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili”, delle relative istruzioni e
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della
cedolare secca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.
Il modello RLI sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti), che è
utilizzabile ancora fino al 31 marzo 2014 approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:
a) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
b) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
c) comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78;
d) esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
e) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone
superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
Il modello RLI, scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it, è presentato in modalità telematica,
direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati. La presentazione telematica del modello può
essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non
obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
In caso di richiesta di registrazione, il modello può essere presentato in via telematica in forma
semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti
caratteristiche:
• un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
• una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
• tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
• il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non
comprende ulteriori pattuizioni;
• il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o
professione.
Per la presentazione in via telematica del modello nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. è
reso disponibile gratuitamente il prodotto software “Contratti di locazione e affitto di immobili
(RLI)”.
In alternativa al predetto software, fino alla data del 31 marzo 2014, è consentito l’utilizzo degli
altri prodotti software per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli
adempimenti successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria).
Inoltre, è resa disponibile la versione web del prodotto software al fine di consentire la
registrazione dei propri contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo,
senza la necessità di alcuna installazione. Tale versione del prodotto sostituisce gli altri prodotti
web per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi
(Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo).
Il locatore può revocare l’opzione per la cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione entro il termine previsto per il pagamento
dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento
dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.
Di seguito si riportano le tipologie di contratto di locazione con le relative imposte di registro: