Bando di gara per l’appalto del “Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)” CIG 5892373C03. Chiarimenti. A seguito di segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute da diversi operatori economici in merito al requisito di ordine economico-finanziario di ammissibilità alla gara in oggetto previsto dal bando e precisamente: “Idonea Referenza Bancaria correlata al valore del servizio da affidare” e che qui di seguito si riportano in maniera più puntuale: 1. Difficoltà per l’ottenimento dagli istituti di credito delle referenze “correlate al valore dell’appalto”; 2. Possibilità, ai fini dell’ammissione, in caso di raggruppamento di imprese non costituito, che il requisito sia posseduto dal concorrente capogruppo e non anche dagli altri mandanti; 3. possibilità di poter dimostrare i possesso dei requisiti di ordine speciale utilizzando gli altri mezzi previsti dall’articolo 41 del Codice dei Contratti, si premette quanto segue: avuto riguardo alla specificità dei servizi da appaltare, che ricadono tra quelli di cui all’allegato II B al Codice dei Contratti per i quali, sulla base del disposto dell’articolo 20 del citato Codice, che prevede l’obbligo di applicazione dei soli artt. 65 e 68, la Stazione Appaltante, al fine del perseguimento del noto principio del “favor partecipationis” alla selezione, ha previsto nel bando di gara il possesso di un solo requisito di ammissione di carattere economico-finanziario e, precisamente, una sola idonea referenza bancaria correlata al valore dell’appalto, a fronte delle due previste dall’articolo 41 del Codice e, ciò, avuto riguardo alle disposizioni contenute nel regolamento della Regione Puglia 18.01.2007, n. 4 (art. 22, comma 1 lett. c) e nel vigente regolamento di affidamento di servizi a terzi di questo Ambito (art. 10, comma 1, lett. c) laddove si parla al singolare di “idonea referenza bancaria”. Ciò posto, questa S.A. intende confermare e sostenere il predetto principio della massima partecipazione dei concorrenti alla selezione in argomento e, avuto riguardo: - alle denunciate difficoltà di ottenimento delle referenze bancarie correlate al valore dell’appalto dagli operatori economici, in particolare da quelli di limitate dimensioni (nei confronti dei quali le ultime disposizioni normative in materia di appalti intendono tutelare e sostenere), in quanto usualmente non concentrano rapporti economico finanziari con un solo istituto bancario, ma si avvalgono dei servizi di più d’uno (cfr. TAR Lazio – Roma – Sezione III - Sentenza 07.02.2007); - al parere n. 191 del 21.11.2012 dell’A.V.C.P. (ora A.N.A.C.), che prevede che l’espressione “idonee referenze bancarie” deve essere interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi debbano riferire sulla qualità dei rapporti in atto con i soggetti per i quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità degli stessi nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto; - all’istituto dell’avvalimento previsto anche nei casi di raggruppamenti di imprese, nel senso che il requisito unitario richiesto all’operatore economico che partecipa singolarmente può essere soddisfatto, nel caso di raggruppamento, da una impresa che partecipa pro-quota avvalendosi di un’altra impresa facente parte del gruppo (cfr A.N.A.C. “L’avvalimento nelle procedure di gara - documento di consultazione”); Tutto quanto sopra esplicitato, Si esprimono i seguenti chiarimenti ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto: 1. Le referenze bancarie rilasciate dagli Istituti di Credito o da altri soggetti abilitati previsti dall’art. 41 del Codice, da inserire nella Busta A “Documentazione amministrativa”, devono avere il seguente contenuto minimo: “Si dichiara che la ditta denominata ____________ con sede legale in ___________, Codice Fiscale _______________ che concorre alla selezione pubblica (procedura aperta) per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio di ____________________, CIG n. _____________, intrattiene con questo istituto rapporti basati sulla correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti.” 2. In caso di raggruppamento di concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, la suddetta referenza può essere prodotta dalla sola ditta Capogruppo. In tal caso detto documento deve essere corredato da apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale della ditta non in possesso del requisito, dalla quale risulti che la ditta rappresentata si avvale del requisito della ditta Capogruppo. 3. Con riferimento alla richiesta possibilità di sostituire il requisito “referenze bancarie” con le modalità previste alle lettere b) e c) dell’articolo 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si fa presente che la stessa non è prevista dal bando per cui non è accolta. Il presente documento è pubblicato sul sito dell’Ambito n. 4 e sui siti dei comuni dell’Ambito a decorrere da oggi fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte (22.09.2014). Mesagne, 08.09.2014
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