Slides_incontro_Comuni_15.07.2014

Gestioni Associate Obbligatorie
La riforma non si ferma
Cremona, 15 luglio 2014
In partenza la proposta della Provincia
LE AFI - Aree a Funzione Integrata
Dall’elaborazione ed integrazione dei dati rilevati con
censimento regionale, è nata la proposta di una nuova
geografia territoriale:
LE AFI
Undici aree vaste nelle quali i Comuni
possono individuare le prospettive aggregative
LE SINERGIE AVVIATE NEI TERMINI
DI LEGGE
Il territorio ha complessivamente
ottemperato ai primi termini di legge
(01.01.2013).
Un anno dopo la situazione è variata di
poco.
Evoluzione normativa
A che punto siamo?
L. 142/1990
Introduzione modello associativo
Unione di Comuni
D.Lgs. 267/2000
Art. 30 Convenzioni
Art. 32 Unioni di Comuni
L. 42/2009
Funzioni fondamentali
comunali
D.L. 78/2010
Convenzione o Unione per Comuni
fino a 5.000 ab.
D.L. 138/2011
Art. 16 – Comuni fino a 1.000 ab.
L.R. 22/2011
Definizione livelli demografici
aggregazioni
D.L. 216/2011 milleproroghe
Proroga termini G.A.
D.L. 95/2012 spending review
Ridefinizione funzioni fondamentali
Viene meno il divario con i Comuni fino a 1.000 ab.
Proroga scadenze
L. 228/2012
La statistica tra le funzioni fondamentali
L. 147/2013
Ulteriore proroga termini:
30 giugno 2014 – ulteriori TRE funzioni
31 dicembre 2014 – RESTANTI funzioni
L. 56/2014 (riforma Delrio)
Unioni e Fusioni di Comuni
Il risultato?
L’instabilità del processo normativo e la
recente tornata elettorale non hanno
favorito il prosieguo delle aggregazioni
per
le
ulteriori
TRE
funzioni
fondamentali da associare entro il 30
giugno.
Legge 56/2014 ed i Piccoli
Comuni
Le principali novità
Unioni di Comuni
Enti Locali costituiti da due o più comuni per
l’esercizio associato di funzioni o servizi di
loro competenza.
Restano ferme le due tipologie di unione,
quella per l’esercizio associato facoltativo
di specifiche funzioni e quella per
l’esercizio obbligatorio delle funzioni
fondamentali.
Consiglio dell’Unione
Il consiglio dell’unione è composto da un
numero di consiglieri definito nello Statuto,
eletti dai singoli consigli dei comuni associati
tra i propri componenti, garantendo la
rappresentanza
delle
minoranze
e
assicurando la rappresentanza di ogni
comune.
(art. 32, comma 3, 3°periodo TUEL, così aggiornato)
Segretario dell’Unione
Il presidente dell’unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte
dell’unione, senza che ciò comporti
l’erogazione di ulteriori indennità e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
(art. 32, comma 5-ter TUEL, così introdotto)
Statuto dell’Unione
Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità
di funzionamento degli organi e ne disciplina
i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell’Unione è approvato dai
consigli dei comuni partecipanti e le
successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell’Unione.
(art. 32, comma 4, 2°e 3°periodo TUEL, così aggiornati)
Limiti demografici aggregazioni
Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni è fissato in 10.000 abitanti (3.000 per
le comunità montane), salvi il diverso limite
demografico ed eventuali deroghe in ragione di
particolari condizioni territoriali individuati dalla
regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni
già costituite.
Regione Lombardia si era già espressa con L.R.
28.12.2011, n. 22 con il limite di 5.000 abitanti o del
quadruplo del comune più piccolo.
Gli organi dei Comuni
Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il
consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10
consiglieri e da un numero massimo di 2 assessori. In tali
comuni ai Sindaci è consentito un numero massimo di TRE
mandati.
Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e
fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre
che dal sindaco, da 12 consiglieri e da un numero massimo
di 4 assessori.
Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti nessun sesso può essere rappresentato in misura
inferiore al 40%.
Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito.
Disposizioni varie per le Unioni
Le seguenti attività possono essere svolte dalle
unioni di comuni in forma associata, anche per i
comuni che le costituiscono, in ordine alle:
funzioni di responsabile anticorruzione
funzioni di responsabile per la trasparenza
funzioni dell’organo di revisione
funzioni di competenza dell’organo di valutazione e
di controllo di gestione
Ulteriori misure per favorire
l’efficienza delle Unioni: 1
Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo
statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dalla L.
65/1986 nel territorio dei comuni che hanno conferito
all’unione la funzione fondamentale della polizia
municipale.
Se i comuni conferiscono la funzione della protezione
civile all’unione, a quest’ultima spettano l’approvazione e
l’aggiornamento dei piani di emergenza, mentre i sindaci
restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15 , comma 3,
della L. 225/1992.
Ulteriori misure per favorire
l’efficienza delle Unioni: 2
In caso di trasferimento di personale dal comune
all’unione, le risorse già quantificate sulla base degli
accordi decentrati e destinate nel precedente anno
dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi
ulteriori
rispetto
al
trattamento
economico
fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti
risorse dell’unione.
Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si
applicano alle unioni composte da comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Incentivi
Le regioni, nella definizione del patto di
stabilità verticale, possono individuare
idonee misure volte a incentivare le
unioni e le fusioni di comuni, fermo
restando l’obiettivo di finanza pubblica
attribuito alla medesima regione.