Gestioni Associate Obbligatorie La riforma non si ferma Cremona, 15 luglio 2014 In partenza la proposta della Provincia LE AFI - Aree a Funzione Integrata Dall’elaborazione ed integrazione dei dati rilevati con censimento regionale, è nata la proposta di una nuova geografia territoriale: LE AFI Undici aree vaste nelle quali i Comuni possono individuare le prospettive aggregative LE SINERGIE AVVIATE NEI TERMINI DI LEGGE Il territorio ha complessivamente ottemperato ai primi termini di legge (01.01.2013). Un anno dopo la situazione è variata di poco. Evoluzione normativa A che punto siamo? L. 142/1990 Introduzione modello associativo Unione di Comuni D.Lgs. 267/2000 Art. 30 Convenzioni Art. 32 Unioni di Comuni L. 42/2009 Funzioni fondamentali comunali D.L. 78/2010 Convenzione o Unione per Comuni fino a 5.000 ab. D.L. 138/2011 Art. 16 – Comuni fino a 1.000 ab. L.R. 22/2011 Definizione livelli demografici aggregazioni D.L. 216/2011 milleproroghe Proroga termini G.A. D.L. 95/2012 spending review Ridefinizione funzioni fondamentali Viene meno il divario con i Comuni fino a 1.000 ab. Proroga scadenze L. 228/2012 La statistica tra le funzioni fondamentali L. 147/2013 Ulteriore proroga termini: 30 giugno 2014 – ulteriori TRE funzioni 31 dicembre 2014 – RESTANTI funzioni L. 56/2014 (riforma Delrio) Unioni e Fusioni di Comuni Il risultato? L’instabilità del processo normativo e la recente tornata elettorale non hanno favorito il prosieguo delle aggregazioni per le ulteriori TRE funzioni fondamentali da associare entro il 30 giugno. Legge 56/2014 ed i Piccoli Comuni Le principali novità Unioni di Comuni Enti Locali costituiti da due o più comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. Restano ferme le due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quella per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Consiglio dell’Unione Il consiglio dell’unione è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. (art. 32, comma 3, 3°periodo TUEL, così aggiornato) Segretario dell’Unione Il presidente dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (art. 32, comma 5-ter TUEL, così introdotto) Statuto dell’Unione Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’Unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’Unione. (art. 32, comma 4, 2°e 3°periodo TUEL, così aggiornati) Limiti demografici aggregazioni Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti (3.000 per le comunità montane), salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. Regione Lombardia si era già espressa con L.R. 28.12.2011, n. 22 con il limite di 5.000 abitanti o del quadruplo del comune più piccolo. Gli organi dei Comuni Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri e da un numero massimo di 2 assessori. In tali comuni ai Sindaci è consentito un numero massimo di TRE mandati. Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da 12 consiglieri e da un numero massimo di 4 assessori. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Tutte le cariche nell’unione sono esercitate a titolo gratuito. Disposizioni varie per le Unioni Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata, anche per i comuni che le costituiscono, in ordine alle: funzioni di responsabile anticorruzione funzioni di responsabile per la trasparenza funzioni dell’organo di revisione funzioni di competenza dell’organo di valutazione e di controllo di gestione Ulteriori misure per favorire l’efficienza delle Unioni: 1 Il presidente dell’unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dalla L. 65/1986 nel territorio dei comuni che hanno conferito all’unione la funzione fondamentale della polizia municipale. Se i comuni conferiscono la funzione della protezione civile all’unione, a quest’ultima spettano l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza, mentre i sindaci restano titolari delle funzioni di cui all’art. 15 , comma 3, della L. 225/1992. Ulteriori misure per favorire l’efficienza delle Unioni: 2 In caso di trasferimento di personale dal comune all’unione, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Incentivi Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le fusioni di comuni, fermo restando l’obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione.
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