Il cambiamento di assicurazione malattie

Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Risposte alle domande più frequenti concernenti il cambiamento di
assicuratore-malattie
«Frequently Asked Questions» (FAQ)
1. Quali sono i termini di disdetta dell’assicurazione malattie di base e come devo procedere?
Cambiamento di assicurazione al 1° luglio: se la vostra assicurazione malattie di base è
abbinata alla franchigia ordinaria (300 franchi per gli adulti e 0 franchi per i bambini per anno
civile) con libera scelta del fornitore di prestazioni, potete disdire la vostra assicurazione per il 30
giugno, rispettando un preavviso di tre mesi. Vale a dire che il vostro assicuratore attuale deve
ricevere la disdetta al più tardi il 31 marzo. Un cambiamento durante l’anno non è possibile se la
vostra assicurazione malattie di base è abbinata a una franchigia più elevata (dai 500 ai 2500
franchi per gli adulti e dai 100 ai 600 franchi per i bambini per anno civile) oppure implica una
scelta limitata di fornitori di prestazioni (rete sanitaria, modello HMO, consulenza telemedica,
modello medico di famiglia) o prevede un bonus.
Cambiamento d’assicurazione al 1° gennaio: il vostro assicuratore deve comunicarvi il nuovo
premio entro il 31 ottobre e segnalarvi, nella sua lettera, il vostro diritto a disdire il contratto. Potete
disdire la vostra assicurazione entro il 30 novembre.
Esempio: se desiderate cambiare l’attuale assicuratore-malattie di base, basta disdire il vostro
contratto d’assicurazione prima del 30 novembre; e questo indipendentemente dal fatto che il
premio sia stato aumentato o che voi abbiate stipulato una forma particolare d’assicurazione (rete
sanitaria, modello HMO, modello di medico di famiglia, consulenza telemedica, franchigia a scelta,
assicurazione con bonus). È determinante che l’assicuratore-malattie vi comunichi il nuovo
premio, approvato dall’UFSP, prima del 31 ottobre.
Attenzione ai premi non approvati!
Le offerte con premi dell’assicurazione di base non ancora approvati dall’UFSP sono da valutare
con occhio critico. Vi consigliamo di non stipulare nuove assicurazioni al 1° gennaio prima che i
premi vengano approvati dall’UFSP. I premi approvati vengono resi noti soltanto a fine settembre.
Cambiamento d’assicurazione con aumento dei premi infra-annuale (raro): potete disdire la
vostra assicurazione per la fine del mese che precede l’entrata in vigore del nuovo premio.
Esempio: aumento del premio dal 1° agosto. Il vostro assicuratore deve comunicarvi per scritto il
nuovo premio, segnalandovi il vostro diritto di disdetta, non oltre il 31 maggio. Potete disdire la
vostra assicurazione per il 31 luglio entro il 30 giugno.
Nessun diritto straordinario di disdetta
L’adeguamento del vostro premio in seguito a un cambiamento di domicilio, a un passaggio da
premio per minorenni a premio per adulti o causato da una soppressione della riduzione di premio
non vi dà alcun diritto di disdetta straordinario. Valgono come termini di disdetta il 1° luglio e il 1°
gennaio.
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Cambiamento di assicurazione malattie
Attenzione al termine di disdetta!
La disdetta deve pervenire all’assicuratore prima della scadenza del termine di disdetta. Per la
disdetta non fa stato il timbro postale, bensì la data in cui l’assicuratore riceve la disdetta. Il
preavviso è rispettato se la disdetta perviene all’assicuratore l’ultimo giorno del termine legale (31
marzo o 30 novembre) durante il consueto orario d'ufficio. Una raccomandata deposta nella
bucalettere è considerata come ricevuta al momento del ritiro all'ufficio postale. Dal momento che
non si possono escludere ritardi, è consigliabile inviare la disdetta mediante lettera raccomandata
non oltre metà marzo o metà novembre, in modo da possedere la prova dell'invio tempestivo.
Una disdetta pervenuta in ritardo ha effetto a partire dal primo termine di disdetta successivo.
2. I termini di disdetta sono gli stessi per le assicurazioni complementari?
No. I termini di disdetta per le assicurazioni complementari sono diversi. Alcune assicurazioni
complementari hanno una durata minima pluriennale e un termine di disdetta di sei mesi. I termini
di disdetta sono indicati nelle condizioni generali d’assicurazione per le assicurazioni
complementari.
3. La cassa malati può disdire le assicurazioni complementari sotto il pretesto del
cambiamento di assicurazione di base?
No. L’assicuratore non vi può disdire le assicurazioni complementari stipulate con lui sulla base
del fatto che voi disdite l’assicurazione di base, né può costringervi a disdire le vostre
assicurazioni complementari.
4. Gli assicurati in mora possono cambiare assicuratore?
Gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore per l’assicurazione di base fintanto che
non hanno completamente pagato i premi arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e
le spese d’esecuzione. Se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di
mora oggetto di una diffida inviata entro il 31 maggio o il 30 novembre, nonché le spese
d’esecuzione accumulate fino a tale momento, non sono integralmente pagate entro il 30 giugno o
il 31 dicembre.
Se i premi arretrati e le partecipazioni ai costi non sono stati oggetto di diffida, l’assicuratore può
essere cambiato.
5. Quali sono le conseguenze se l’assicurato si affilia troppo tardi presso un nuovo
assicuratore?
La vostra affiliazione presso il vecchio assicuratore non termina fintanto che il nuovo assicuratore
non gli ha comunicato che vi assicura senza interruzione. Dunque, fintanto che voi non siete
affiliati presso un nuovo assicuratore e questo non invia la conferma al vostro vecchio
assicuratore, voi rimanete assicurati presso il vecchio assicuratore. Vi consigliamo dunque di
affiliarvi il prima possibile presso il nuovo assicuratore e di non attendere fino a fine dicembre per
farlo.
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6. Cosa succede se il nuovo assicuratore non conferma o conferma tardivamente al vecchio
assicuratore la mia affiliazione?
La vostra affiliazione presso il vecchio assicuratore non termina fintanto che il nuovo assicuratore
non gli ha comunicato che vi assicura senza interruzione. Se il nuovo assicuratore omette tale
conferma o la esegue tardivamente, la fine dell’affiliazione presso l’attuale assicuratore viene
rinviata e il nuovo assicuratore è tenuto a rifondere il danno che ne risulta all’assicurato, in
particolare la differenza di premio. Esempio: voi disdite la vostra assicurazione di base presso la
cassa malati X al 31 dicembre 2014. A inizio dicembre 2014 vi affiliate presso la cassa malati Y a
partire dal 1° gennaio 2015. La cassa malati Y invia la conferma a X soltanto a febbraio 2015. In
questo modo voi restate affiliati per gennaio e febbraio 2015 presso X. Se il premio presso X è più
elevato, sta a Y rimborsarvi la differenza tra il premio presso X e il premio presso Y.
7. Come potete informarvi sui nuovi premi e le differenti possibilità di ottimizzazione dei
premi?
Sul sito menzionato in basso potete consultare tutti i premi attuali di tutta la Svizzera, nonché le
diverse possibilità di ottimizzare il vostro premio:
http://www.priminfo.ch
Inoltre, un calcolatore di premio è a vostra disposizione al fine di conoscere il premio che vi
riguarda presso gli assicuratori-malattie autorizzati a esercitare nella vostra regione di domicilio.
Attenzione ai consulenti d’assicurazioni «indipendenti»
I consulenti d’assicurazioni «indipendenti» che vogliono presentarvi soluzioni assicurative
convenienti non richieste sono da valutare con occhio critico. Non sempre le soluzioni proposte
sono vantaggiose per i consumatori.
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