Legge Regionale n. 22/2014, recante ad oggetto

REGIONE CALABRIA
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i
Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,
nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
DCA n. 65 del 17 Ottobre 2014
OGGETTO:
Legge Regionale n. 22/2014, recante ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni
alia L.R. 18 luglio 2008, n. 24 e ss.mm.ii.". Norme in contrasto con gli
obiettivi del Piano
I'adeguamento.
di
Rientro.
Invito
al
Consiglio
Regionale
Pubblicato sui Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n.
del
per
_
REGIONE
CALABRIA
lL COMMISSARIO
AD ACTA
(per I' attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi
operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n.191, nominato con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1° Ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla Iegge 29 Novembre 2007, n. 222;
VISTO I'Accordo suI Piano di rientro della Regione Calabria, finnato tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre
2009, poi recepito con DOR N. 97 del 12 febbraio 2010;
RICmAMATA
la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti
con Ie regioni, it Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria
state nominato
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di
detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito
riportati:
e
1) conclusione
regionale;
entr~ il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione
della posizione debitoria
2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi
non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per
Ie corrispondenti strutture private accreditate;
3) razionalizzazione
e conttmitnento.della spesa per il personale;
4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
5) interventi sulla spesa fannaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano;
6) interventi sulla spesa fannaceutica
programmati in sede nazionale;
ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento
agli obiettivi
7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative
prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanta prescritto dall'articolo 8-quinquies,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative
tariffe;
8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni
mediante adeguamento della vigente nonnativa regionale;
e accreditamenti
istituzionali,
10) interventi sulla spesa relativa alIa medicina di base;
11) revoca 0 modifiea dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza 0 diffonnita di
preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attivita di affiancamento, in
coerenza con Ie linee del Piano di rientro;
12) introduzione di misure di parteeipazione al costa delle prestazioni sanitarie;
RILEV ATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di
assicurare Ia puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisee al Consiglio dei Ministri - su proposta
del Ministro dell'eeonomia e delle fmanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. sentito il Ministro per irapporti con Ie regioni - la facolta di nominare, anche dopo
l'inizio della gestione commissariale, uno 0 piil sub Commissari di qualificate e comprovate
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professionalita ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il eompito di affianeare il
commissario ad acta nella preelisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico
commissariale;
VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dieembre 2009, n. 191, it quale dispone che per Ie
regioni gift sottoposte ai piani di rientro e gia commissariate aHa data di entrata in vigore della predetta
legge restano fermi I'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche Ie relative azioni di supporto contabile e gestionale;
VISTE Ie deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con Ie quali sono stati
rispettivamente nominati quali sub Commissari il Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il dott. Andrea Urbani;
VISTI gli esiti delle riunioni di verifiea delI'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione
del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;
VISTO l'artieolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di
dimissioni 0 di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un
Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83
fino all'insediamento del nuovo Presidente 0 alIa cessazione della causa di impedimento. II comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modifieazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni;
e stato conferito al
Gen. Dott. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di
rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'artieolo 2, comma 88,
della Iegge 30 elicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della
Regione Calabria;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale
RILEVATO
che con la anzidetta Deliberazione:
a) sono stati confermati i contenuti del mandato eommissariale gUtaffidato al Presidente pro tempore
della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi
aggiomati i termini ivi indicati;
b)
e state
assegnato al Commissario l'incarico prioritario di:
adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in
maniera uniforme suI territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita;
rimuovere, ai sensi eli quanto previsto daU'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i
provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che
siano di ostacolo aHa piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi
operativi, nonche in eontrasto con la normativa vigente e con i pareri e Ie valutazioni espressi
dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione aIle attribuzioni di
funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresl, ove necessario, nelle
more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giWlta regionale, I'adozione deli
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 convertito con
modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.
la L.R. n.22/2014 recante ad oggetto "Modifiche edintegrazioni alla l.r. 18luglio 2008, n.24
e s.m.i." (pubblicata sui BURC n. 51 del 16.10.2014), ehe sostituisce il testa dell' art. 9 C"Cessione
dell 'autorizzazione sanitaria e dell 'accreditamento") della L.R. 18 luglio 2008, n.24 ed introduce il
nuovo art.9-bis ("De cadenza dell 'autorizzazione all 'esercizio");
VISTA
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CONSIDERA TO che Ie modifiche apportate dalla predetta legge attengono al regime della cessione
dell'autorizzazione
sanitaria e dell'accreditamento
nonche della decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio;
e
DATO ATTO che Ia materia dell'autorizzazione e dell'accreditamento
rimessa aHa competenza del
Commissario ad acta in forza dell'ampio mandato di cui aUe Deliberazioni del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 2010 e del 19 settembre 2014 e si estende anche alIa "cessione del!'autorizzazione
sanitaria e dell'accreditamento" come chiarito dal Parere CALABRIA-DGPROG-Ill08/2014-00184-P
dei Ministeri affianeanti;
VISTO, altresi, il parere dei Ministeri affiancanti CALABRIA-DGPROG-14/02/20 1l-00059-P dal
quale risulta che "la gestione commissariale non pUG abrogare in tutto 0 in parte leggi regionali in
vigore, ma puo sospenderne I 'ejjicacia per l'intera durata del commissariamento, salvo sollecitare i
competenti organi regionali alia
101'0
abrogazione";
DATO ATTO che Ia Struttura Commissariale, in esecuzione di quanta previsto dai PP.OO. 2013-2015
(Obiettivolintervento
5.2. Revisione della normativa regionale in materia di autorizzazione ed
accreditamento. Azione 5.2.2. Proposta di modifica della vigente legislazione regionale in materia di
autorizzazione), ha avviato il processo di revisione della normativa regionale in materia di
autorizzazione, aecreditamento, accordi contrattuali e controlli e che, in tale ottica, ha acquisito .
dall' AGE.NA.S., Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari aUe Regioni, con nota prot. n. 5697 del
09/05/2014, il testo di una proposta di legge quadro pienamente conforme ai principi nazionali che
sovraintendono all'esercizio della potesta legislativa regionale - ripartita 0 concorrente - in suMeeta
materia;
DATO ATTO altresi che Ia suddetta proposta, previa contestualizzazione in funzione del contesto
regionale di riferimento, anche organizzativo,
stata trasmessa, con nota prot. n. 292125 del
18/09/2014, ai Ministeri affiancanti per Ia preventiva approvazione ed
aUo stato, aneora in fase di
valutazione;
e
e,
CONSIDERATO
ehe Ia proposta trasmessa, in tema di eessione dell'autorizzazione all'esercizio di
attivita sanitaria e di accreditamento istituzionale, subordina gli effetti traslativi al previo rilascio, da
parte della Regione, di provvedimento di voltura emesso soltanto all'esito di una nuova verifiea del
possesso dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale e che, quindi, Ia
stessa realizza un piu elevato standard di tutela del diritto alIa salute degJi assistiti;
RITENUTO, pertanto, che Ia novella introdotta dalla L.R. n.2212014 possa pregiudicare l'organiciUl
della riforma ipotizzata in attuazione dei PP.OO. 2013-2015 e che, quindi, la stessa si appalesa in
contrasto con i1 Piano di Rientro e gli stessi PP.OO. e, conseguentemente, con l'art.120, secondo
comma Cost. (efr. Corte Costituzionale 28 maggio 2014, n.141; Corte Costituzionale 5 maggio 2014,
n.llO, secondo cui "La Corte inJatti, ha pUt volle ajJermato ehe «"['operata del commissario ad acta,
incaricato dell'attuazione del Piano di rlentro dal disavanzo sanitario previamente coneordato (ra 10
Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia deg/i organ; regionali,
essendosi questi ultimi sottratti ad un'aftivita ehe pure e imposta dalle esigenze dellafinanza pubbliea.
E, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e, nella
jpecie. imposto daUa necessita di assicurare la tutela dell'unita economica della Repubb/ica, oltre che
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto Jondamentale (art. 32 Cost.), qual it quello
alia salute - a legiltimare fa conclusione secondo cui Ie funzioni amministrative del Commissario,
ovviamente fino all'esaurimento del suoi compiti di attuazione del Piano di rienlro, devono essere
poste al riparo da ogni interJerenza deg/i organi regionali [..}", richiamando la sentenza n. 78 del
2011 e Ia sentenza n. 28 del 2013, secondo cui "Ia mera potenziale situazione di interJerenza con Ie
!unzioni commissariali
idonea - a prescindere dalla ravvisabilita dt un diretto contrasto con i potert
e
4
del commissario - ad integrare fa violazione
Costituzionale 10 aprile 2014, n.85;);
dell'art.
J 20, secondo
comma,
Cosl.";
Corte
VISTO J'articolo 2, comma 80 e comma 95 della legge 23 dieembre 2009, n. 191, secondo cui "G/i
interventi individuati dal piano di rientro sano vinca/anti per la regione, che e' obbligata a rimuovere
i provvedimenti, anche legislatM. e a non adottarne di nuovi che siano di astacala aUa piena
attuazione del piano di rientra ";
RITENUTO, peraltro, ehe la novella introdotta daIIa L.R. n. 22/2014 non rientra nel novero degli "atti
indifferibili ed urgenti" e, dunque, non poteva comunque essere approvata dal Consiglio Regionale
che, a seguito del suo seioglimento, opera in regime di prorogatio (efr Corte Costituzionale
n.68/2010),
DECRETA
Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quaJe parte integrante e sostanziale
• DI DICHIARARE che la L.R. n. 22/2014, recante "Modifiche e integraziani alia L.R. 181uglio
2008, n. 24 e s. m. i." costituisce ostacolo aUa piena attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi
Operativi 2013-2015, ai sensi e per gli effetti di cui aU'art. 2, comma 80 della Legge n.19112009;
• DI INVITARE il Consiglio Regionale, in persona del Presidente del Consiglio p.t., entro 60 giorni
dalia pUbblicazione del
assumere Ie opportune
contestuale reviviscenza
assunte dalla P,residenza
presente decreta suI BUR, ovvero dalla trasmissione, se anteriore, ad
iniziative volte ad assieurare I'abrogazione della L.R. 22/2014 e Ia
delle nonne modificate 0 integrate, fatte salve Ie uiteriori iniziative
del Consiglio dei Ministri;
• HI TRASMETTERE il presente decreto al Presidente del Consiglio Regionale p.t, nonche, ai
Ministeri affiancanti ed alIa Presidenza del Consiglio dei Ministri affinche ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione, in caso di inerzia del Consiglio Regionale, vengano adottate Ie conseguenti
misure, anche normative, per il superamento dei sopra rilevati ostacoli aHa completa attuazione del
Piano di Rientro e dei PP.OO. 2013-2015, e venga valutata l'opportunita di sollevare questione di
legittimita costituzionale della Iegge regionale in oggetto stante Ie eriticita sopra riscontrate;
• DI STABILIRE che, nelle more degli interventi riehiesti, E' SOSPESA VEFFICACIA
della
L.R. n. 22/2014 per I'intera durata del Commissariamento;
DI DARE MANDA TO al Dirigente
pubblieazione
generale del Dipartimento Tutela della Salute per Ia
suI BURC telematico e suI sito web della stesso Dipartimento della Regione Calabria.
Gen.
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Dott. Lucia,69"Pezzi
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