DCA n.79 del 30.10.2014-Annullamento

REGIONE CALABRIA
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i
Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,
nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
DCA n. 79 del 30 Ottobre 2014
OGGETTO:
Annullamento Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 16
settembre 2014 relativa alia nomina del Dott. Francesco Sarica quale
Commissario Straordinario dell' ASP di Reggio Calabria.
Pubblicato sui Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n.
del
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REGIONE CALABRIA
IL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi
operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
VISTO l'Accordo suI Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'Economia e delle finanze e i1 Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre
2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;
RICHIAMATA la Deliberazione
del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti
con Ie regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria e stato nominato
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di
detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito
riportati:
I) conclusione
regionale;
entro illS
ottobre 2010 del processo di certificazione
della posizione debitoria
2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi
non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per
Ie corrispondenti strutture private accreditate;
3) razionalizzazione
e contenimento della spesa per il personale;
4) razionalizzazione
e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano;
6) interventi sulla spesa farmaceutica
programmati in sede nazionale;
ospedaliera,
finalizzati al suo riallineamento
agli obiettivi
7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative
prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanta prescritto dall'articolo 8-quinquies,
comma 2-quinquies, del decreta legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative
tariffe;
8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni
mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
e accreditamenti
istituzionali,
10) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
11) revoca 0 modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza 0 difformita di
preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attivita di affiancamento, in
coerenza con Ie linee del Piano di rientro;
12) introduzione di misure di partecipazione al costa delle prestazioni sanitarie.
VISTE Ie deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con Ie quali sono stati
rispettivamente nominati quali sub commissari il Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il dott. Andrea Urbani;
VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione
del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;
VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di
dimissioni
0
di impedimento
del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un
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Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83
fino all'insediamento del nuovo Presidente 0 alIa cessazione della causa di impedimento. II comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 10
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale e stato conferito al
Gen. Dott. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di
rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88,
della legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all' insediamento del nuovo Presidente della Giunta della
Regione Calabria;
RILEV ATO che con la anzidetta Deliberazione:
a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale gUt affidato al Presidente pro tempore
della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi
aggiomati i termini ivi indicati;
b) e stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di:
adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in
maniera uniforme suI territorio regionale, I' erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita;
rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i
provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che
siano di ostacolo alIa piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi
operativi, nonche in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e Ie valutazioni espressi
dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione aIle attribuzioni di
funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresi, ove necessario, nelle
more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 convertito con
modificazioni dalla legge n. 222 del 2007;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale, adottata in data 16.9.2014, n.362 con la quale il Dott.
Francesco Sarica e stata nominato quale Commissario Straordinario dell' ASP di Reggio Calabria;
VISTO il parere prot. n. 34106-P del 29/08/2014 con il quale I' Avvocatura Distrettuale della Stato di
Catanzaro ha espresso I'avviso che la Giunta Regionale della Calabria, attualmente in regime di
prorogatio, non ha il potere di nominare ne i direttori generali delle aziende sanitarie ne commissari
straordinari da porre al vertice delle aziende stesse precisando che il principio di continuita funzionale
delle Aziende Sanitarie e assicurato dall'applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. 30.12.1992 n. 502
e SS.mm.ll.;
CONSIDERA TO che il Commissario ad acta e tenuto a dare esecuzione al proprio mandato sulla
base delle indicazioni ricevute dal Consiglio dei Ministri (giusta delibera del 19 settembre 2014) e dei
Pareri resi dai Ministeri affiancanti;
CONSIDERA TO
a) che la designazione di un Direttore Generale/Commissario Straordinario costituisce atto di
straordinaria amministrazione, esorbitante dai poteri configurabili in capo ad una Giunta in
regime di prorogatio, come esplicitato nel richiamato parere legale;
b) che il presupposto fattuale posto a fondamento di una siffatta designazione (la vacatio
dell' organa di vertice dell' ASP) e in realta insussistente nel caso in esame, giacche la
continuita funzionale nella gestione delle aziende del SSR
comunque garantita, giusta
applicazione del principio generale di cui all'art. 3, comma 6, D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.
e del disposto di cui all'art. 14 terzo comma della legge regionale del 17 agosto 2005 n. 13;
e
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c) che non sussistono pertanto motivi di urgenza ed indifferibilita che possano giustificare Ie
nomine dei vertici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere da parte di una Giunta in regime di
prorogatio;
VISTA la nota n. 299264 del 24.9.2014 con la quale il Commissario ad acta ha diffidato il Dirigente
Generale del Dipartimento Tutela della Salute dal dare esecuzione, tra Ie altre, alIa delibera di nomina
del Dott. Francesco Sarica quale Commissario Straordinario dell' ASP di Reggio Calabria;
RICHIAMATA
la nota n. 300357 in data 25.9.2014 con la quale, per i motivi sopraesposti, il
Commissario ad acta ha espressamente diffidato la Giunta Regionale a rimuovere, nelle forme di
legge, entro 3 giomi dal ricevimento della nota stessa, fra Ie altre, la delibera n. 362 del 16 settembre
2014 in quanto atto illegittimo nonche di ostacolo agli obiettivi del Piano di Rientro e pili in particolare
alIa governance del sistema sanitario e, comunque, in contrasto con il parere reso dai Ministeri
affiancanti;
VISTA la nota n. 306107 del 30.9.2014 con la quale il Commissario ad acta ha inoltrato ulteriore
diffida al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute a non procedere alIa formalizzazione
della nomina;
VISTA la nota n. 303661 del 29.9.2014, acquisita agli atti della Struttura Commissariale in data
successiva, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute ha disposto il ritiro
dei provvedimenti di notifica, fra Ie altre, della suddetta Deliberazione;
VISTA la nota n. 308077 del 10.10.20 14 con la quale il Commissario ad acta ha invitato il Dirigente
Generale del Dipartimento Tutela della Salute a sospendere, tra gli altri, il procedimento di notifica
all'interessato della delibera in questione, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 241/90;
VISTA la nota n. 308594 del 2.10.2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela
della Salute conferma di aver sospeso il procedimento di notifica;
RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale che, proprio con riferimento ai poteri commissariali
per I' attuazione dei Piani di Rientro dai disavanzi sanitari esercitati per I' annullamento di una delibera
di Giunta regionale, ha chiarito che il Commissario, nel procedere all'annullamento di una Delibera di
Giunta, non opera in autotutela poiche "Nella specie, si tratta di ordinanze emergenziali statali in
deroga, ossia di quelle misure straordinarie che il Commissario, nella sua competenza d'organo
statale, e tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, cosi come egli puo emanare gli
ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alia completa
attuazione del piano stesso. L'art. 2, comma 83 della L. 23 dicembre 2009 n. 191, come d'altronde gia
disposta dall'art. 1, comma 796, lett. b) della L. 27 dicembre 2006 n. 296, fonda potesta tanto ampie,
quanta vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, Ie cui
determinazioni implicano effetti di variazione di atti gia a suo tempo adottati dalle Regioni
commissariate. Da cio discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potesta commissariali
conjigura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non
soggiacciono, affinche sia garantita la lora efficace immediatezza ed urgenza, aile regale di
contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile. Del pari
discende che i poteri commissariali possono in ogni momenta disapplicare anche regale pattizie,
quando, come nella specie, siano accessive 0 integrative di provvedimenti illegittimi 0 inopportuni per
il raggiungimento degli obiettivi di tutela di interessi primari dell'ordinamento non altrimenti
tutelabili." (vds. Consiglio di Stato decisione n. 2470113 relativa ad un accordo Regione
Molise/Universita recepito con DGR dichiarata "ontologicamente illegittima per violazione" di legge
tanto da renderla "in ogni tempo modificabile da parte del Commissario stesso")
VISTO il parere n. 254/P del 9 ottobre 2014, reso dai Ministeri affiancanti in ordine, fra Ie altre, alIa
nomina della dott. Francesco Sarica quale Commissario Straordinario dell' ASP di Reggio Calabria,
con il quale gli stessi Ministeri affermano che "nef dare compiuta esecuzione af mandato
commissariale ricevuto si ritiene che, a dejinizione della questione controversa ora in esame, il
Commissario ad acta debba, in caso di inerzia della amministrazione regionale, procedere
all 'annullamento delle deliberazioni (ed ogni atto presupposto e connesso) can cui la Giunta
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regionale in regime di prorogatio ha effettuato Ie nomine dei direttori generali e dei commissari
straordinari delle ASP calabresi; conseguentemente si invita la Struttura commissariale ad adottare
idonee iniziative per garantire continuitaJunzionale nella gestione delle Aziende del SSR";
ATTESO che:
a) in ordine alIa nota di diffida in data 24.9.20141a Giunta regionale nella seduta del 29.9.2014:
•
ha esaminato la relazione prodotta dal Dirigente dell' Avvocatura Regionale, Avv. Paolo
Arillotta, in merito alle nomine del Direttore Generale dell' Azienda Mater Domini di
Catanzaro e dei Commissari Straordinari, tra cui quella del dott. Francesco Sarica (DGR n.
362 del 16.9.2014), il quale conclude affermando "con ragionevole certezza I 'assoluta
legittimita degli atti oggetto della difjida"
•
ha ritenuto necessario, come risulta dall'estratto del relativo verbale, di "1) dare mandato
alla Presidente Jacente Junzione di riscontrare, per tramite del Dipartimento Tutela della
Salute, Ie note in oggetto, attraverso la trasmissione al Commissario ad acta per
I 'attuazione del Piano di rientro della relazione resa dal Dirigente dell 'Avvocatura e
condivisa dal Dirigente Generale del Dipartimento Salute, e contestualmente, invitarlo a
desistere dall'intendimento maniJestato di procedere alia revoca delle delibere oggettO
delle difjide; 2) di invitare it Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute a
dare impulso al procedimento avviato con Ie Delibere di nomina dei Commissari onde
addivenire alia celere dejinizione dei relativi procedimenti";
b) non risulta che il Dirigente Generale anzidetto abbia dato impulso al procedimento de quo;
CONSIDERATO
che:
a) con nota n. 308080 dell' 1 ottobre 2014, notificata in data 2.10.2014, e stato comunicato, ai sensi
degli artt. 7 e ss. della L. n. 24111990 e s.m.i., al dott. Francesco Sarica l' avvio del procedimento
finalizzato alIa rimozione della deliberazione n. 362 del 16 settembre 2014;
b) in considerazione dell'urgenza e stato assegnato un termine di giorni sette per richiedere
I' accesso agli atti e per Ia produzione di memorie scritte;
PRES~ ATTO che l'interessato ha presentato in data 7.10.2014 una richiesta di accesso agli atti ed
in pari data ha depositato una memoria;
ESAMINATA E VALUT AT A con attenzione Ia memoria anzidetta che non contiene peraltro
argomenti che possano risultare idonei a giustificare la pretesa legittimita della nomina de qua,
DECRETA
Per Ie motivazioni
sostanziale,
di Cul In premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante
e
DI ANNULLARE
la Delibera della Giunta n. 362 del 16 settembre 2014 relativa alla nomina del dott.
Francesco Sarica quale Commissario Straordinario dell'ASP di Reggio Calabria, in quanto:
•
atto illegittimo in contrato con la normativa vigente e con il parere reso dai Ministeri affiancanti e,
comunque, di ostacolo per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Rientro e pili in
particolare alla governance del sistema sanitario calabrese;
•
atto eccedente I' ordinaria amministrazione adottato dalla Giunta regionale in regime di
"prorogatio" in violazione dell'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria, interpretato alla luce
dei principi costituzionali che regolano la "prorogatio" degli Organi elettivi e di governo regionali
e dell'art. 3 del D.L. 16/5/1994 n. 293, con conseguente situazione d'illegittimita nella direzione
delle Aziende che pregiudica I' adozione delle misure urgenti attuative del Piano di Rientro;
DI TRASMETTERE
il presente decreto ai Ministeri
Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;
5
affiancanti,
al Dirigente
Generale
del
DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute per la
pubblicazione suI BURC telematico e suI sito web dello stesso Dipartimento della Regione Calabria.
Avverso il presente atto e possibile esperire, entro 60 giomi dalla notifica, ricorso giurisdizionale al
TAR della Calabria ovvero Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giomi dalla
notifica.
II Commissario ad acta
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