Presentazione Avv. Neirotti

Prospettive ed evoluzioni
della normativa privacy a
livello nazionale ed europeo
Luigi Neirotti, avvocato
Studio Legale Tributario EY
5 febbraio 2014
Agenda
Il nuovo Regolamento Europeo (draft)
Principi e nuove definizioni
Soggetti e responsabilità
Aspetti di sicurezza
Assetti organizzativi: Data Privacy Officer
Sanzioni, entrata in vigore e abrogazioni
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Obiettivi e modalità di perseguimento
►
Proposta di un nuovo quadro
giuridico per la protezione dei
dati personali nell’Unione
europea dovuto a:
► “Incalzanti sviluppi
tecnologici”
► Frammentazione nelle
legislazioni nazionali e
Differenze nella disciplina
applicabile
► Sanzioni non adeguate e
difficoltà nel garantire il
rispetto delle norme e la
tutela degli interessati
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Obiettivi e modalità di perseguimento
►
Strumento normativo
adottato:
► 1995: Direttiva
►
2012: Proposta di
Regolamento
►
Differenze tra Direttiva
e Regolamento
(ai sensi dell’art. 288 del
Trattato UE)
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Quadro normativo attuale e futuro
►
Efficacia atti normativi delle Comunità europee (art. 288
del Trattato UE)
►
►
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Regolamento: (in generale self executing)
direttamente esecutivo negli Stati membri (garantisce
uniformità)
Direttiva: (in generale non-self executing)
richiede recepimento degli Stati membri (indica risultato
da raggiungere, lascia agli Stati membri la scelta dei
mezzi, garantisce compatibilità con la legislazione
nazionale e un margine di flessibilità)
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Quadro normativo attuale e futuro
Attuale
►
Futuro
Direttiva 95/46/CE (“privacy”)
►
Codice Privacy (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
►
Allegato A – Codici di
deontologia
►
Allegato B – Disciplinare tecnico
in materia di misure minime di
sicurezza
►
Allegato C – Trattamenti non
occasionali effettuati in ambito
giudiziario o per fini di giustizia
►
Autorizzazioni generali del Garante
privacy
►
Altre disposizioni nazionali di settore
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►
►
►
►
►
►
Regolamento generale (“privacy”)
Atti normativi delegati della
Commissione in materia di trattamento
dei dati
Atti normativi delegati della
Commissione in materia di sicurezza dei
dati
Atti normativi delegati alla Commissione
…
Autorizzazioni generali della
Commissione o del Garante privacy in
materia di lavoro o dati giudiziari
Disposizioni nazionali di settore (es in
materia di rapporti di lavoro)
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Principi e nuove definizioni
(art. 1, 2 e 3)
►
Regolamento generale privacy stabilisce:
►
►
►
Si applica:
►
►
Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati di carattere personale
Libera circolazione dei dati all’interno della UE
Trattamenti automatizzati, parzialmente automatizzati o non
automatizzati
Esenzioni:
►
►
►
►
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Sicurezza nazionale;
Determinate attività dell’Unione e degli Stati Membri (sicurezza
comune)
Attività personali/domestiche (senza fine di lucro)
Prevenzione, indagine, accertamento, perseguimento di reati
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(art. 7)
Consenso
►
Regolamento richiede “Consenso esplicito”:
►
superamento del requisito del consenso “inequivocabile”
richiesto dalla Direttiva
►
e del consenso “scritto” richiesto dal Codice Privacy per i
dati sensibili
►
Responsabile (Titolare) onere di provare il consenso per scopi
specifici
►
Consenso fornito nel contesto di una dichiarazione scritta deve
essere separato e distinguibile
NEW
►
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Consenso non vale se, anche parzialmente, in violazione
del Regolamento. Consenso limitato alla finalità specifica
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(artt. 22 e 24)
Accountability
NEW
►
Il Responsabile (Titolare) deve adottare appropriate policy
interne e misure tecnico/organizzative dimostrabili idonee a
garantire la conformità alla normativa Privacy e documentare
la propria attività a protezione dei dati personali
►
Il Responsabile (Titolare) deve adottare adeguate misure di
sicurezza
►
Incaricato (Responsabile) adotta misure di sicurezza
richieste dal Regolamento anche se non contrattualizzate
►
Incaricato (Responsabile) che agisce oltre la delega ricevuta
dal Responsabile (Titolare) diventa Responsabile e risponde
quale “corresponsabile” (art. 24 del Regolamento)
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(artt. 22 e 24)
Accountability
►
►
NEW
Le Policy interne e misure tecnico/organizzative e le idonee a
garantire la conformità alla normativa Privacy devono essere
predisposte tenuto conto:
►
dello stato dell’arte
►
della natura dei trattamenti di dati personali
►
del contesto
►
dell’oggetto e della finalità di trattamento
►
dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati
sia al tempo della decisione su mezzi e modalità di
trattamento, sia al momento del trattamento stesso
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(artt. 23 e 33)
Privacy Impact Assessment (PIA)
►
NEW
Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali a fronte
delle operazioni di trattamento previste in determinati casi specifici:
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►
valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità
dell’interessato per analisi o previsione di situazione economica,
ubicazione, stato di salute, preferenze personali, affidabilità o
comportamento, automatizzata
►
trattamento informazioni concernenti vita sessuale, stato di salute,
razza e origine etnica o destinate alla prestazione di servizi sanitari …
►
Videosorveglianza su larga scala
►
trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori,
dati genetici o dati biometrici
►
trattamenti che richiedono il cd. Prior Checking presso il Garante
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(artt. 23 e 33)
Privacy Impact Assessment (PIA)
NEW
►
Si tratta di un processo distinto dalla verifica di conformità alla
normativa ed eventualmente preventivo al cd. Prior Checking
►
Si concentra sull'identificazione degli impatti privacy in termini di
descrizione del trattamento, valutazione dei rischi, individuazione
delle misure di sicurezza e protezione e meccanismi che
garantiscono la compliance privacy by default
►
Si basa su:
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►
stato dell’arte,
►
attuali conoscenze tecnologiche
►
best practices internazionali
►
rischio rappresentato dal trattamento in questione
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(art. 23)
Privacy by design e by default
NEW
►
Controlli sulla Data Protection incorporati nei processi e nei
sistemi informativi al fine di fornire garanzie supplementari per la
protezione dei dati da errori umani
►
Meccanismi per garantire trattamento conforme al regolamento
privacy e finalità del trattamento inseriti al momento della
progettazione del trattamento
►
Meccanismi stabiliti in modo che di default procedano al
trattamento solo dei dati necessari per ciascuna finalità specifica
►
Tenuto conto dell’evoluzione tecnica, dei costi di attuazione e
dei criteri precisati dalla Commissione (atti normativi delegati)
►
Obbligatoria nelle gare pubbliche per Utility
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(art. 23)
Risk Analysis
►
NEW
Responsabile (Titolare) e ove applicabile Incaricato (Responsabile)
effettuano un’analisi del rischio sul potenziale impatto del
trattamento di dati personali sui diritti e libertà degli interessati, al
fine di verificare se presentino rischi:
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►
trattamento dati di > 5000 interessati nei 12 mesi seguenti
►
trattamento di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari o di
minori o dati di localizzazione o dati di lavoratori su larga scala
►
trattamento di dati per scopo di cura o ricerca epidemiologica o
ricerca su malattie mentali o malattie infettive, ove tali
trattamenti sia determinati a stabilire interventi o decisioni
riguardanti individui su larga scala
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Nuovi principi
(art. 23)
Risk Analysis (continua)
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NEW
►
monitoraggio automatico di aree accessibili al pubblico su
larga scala
►
trattamenti per i quali la consultazione del Data Privacy Officer
o del Garante sia necessaria
►
trattamenti ove una perdita di dati determinerebbe
verosimilmente una violazione della protezione dei dati, dei
diritti o dei legittimi interessi dell’interessato
►
trattamenti che implicano il ricorso regolare e sistematico al
monitoraggio degli interessati
►
ove i dati personali siano accessibili ad un numero di persone
che ragionevolmente ci si aspetti non sia limitato
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Soggetti e responsabilità
(Artt. 22-29)
Versione in inglese
► Controller
(Direttiva: Data Controller)
►
►
►
Versione in italiano
► Responsabile del
trattamento
(Codice privacy: Titolare)
► Incaricato del trattamento
Processor
(Codice privacy:
(Direttiva: Data Processor)
Responsabile trattamento)
► Responsabile della
Data Privacy Officer
NEW
protezione dei dati
Non viene fornita definizione di Responsabile della
protezione dei dati
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Incaricato del trattamento
(artt. 26 e 27)
Il Regolamento prevede:
► Esecuzione di trattamenti “su commissione”, ovvero per
conto del Responsabile
► La necessità di un contratto che vincoli l’incaricato del
trattamento
L’incaricato:
► Agisce solo su istruzione del Responsabile
► Impiega soltanto personale vincolato alla riservatezza
NEW
► Può ricorrere ad altro incaricato previa autorizzazione
► Istruisce chiunque agisce sotto la sua autorità in merito ai
trattamenti possibili
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Data Protection Officer (DPO)
(artt. 35-37)
Il Regolamento descrive:
► i criteri secondo i quali è obbligatorio istituire il DPO
►
►
►
►
►
NEW
Autorità o organismi pubblici
Imprese che trattano dati > 5.000 interessati nei 12 mesi seguenti
Attività principali del titolare o incaricato consistono in trattamenti
che per natura, oggetto, finalità richiedono il controllo regolare e
sistematico degli interessati
trattamento di dati sensibili, genetici, biometrici, giudiziari o di
minori o dati di localizzazione o dati di lavoratori su larga scala
il profilo del Data Protection Officer, unitamente al ruolo,
responsabilità e vincoli sul posizionamento organizzativo
della struttura e garanzie di indipendenza e durata
dell’incarico
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Data Privacy Officer (DPO)
(artt. 35-37)
Caratteristiche
►
Il DPO deve essere designato in base alle qualità professionali e,
in particolare, alla conoscenza approfondita della normativa sulla
protezione dei dati e delle relative best practices
►
Il livello necessario di conoscenze specialistiche è determinato in
base al trattamento di dati effettuato e al relativo livello di
protezione dei dati richiesto
►
La designazione non dovrà comportare incompatibilità o “conflitti
di interesse” nei confronti di altri ruoli / compiti assegnati al DPO
►
La designazione dovrà avere un periodo minimo di 4 anni (con
possibilità di riconferma): in tale periodo il mandato può essere
revocato solo al decadere delle condizioni necessarie all’esercizio
delle funzioni di DPO
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Data Privacy Officer (DPO)
(artt. 35-37)
Posizione
►
Il Responsabile (Titolare) o l’Incaricato (Responsabile) del
trattamento:
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►
dovrà garantire l’appropriato e tempestivo coinvolgimento del
DPO in tutte le questioni legate alla protezione dei dati
personali
►
dovrà assicurare l’indipendenza del DPO nell’esercizio del suo
ruolo e dei suoi compiti. In tal senso il DPO dovrà rispondere
direttamente al “Management”
►
dovrà supportare il DPO fornendo quanto necessario per
l’esercizio delle sue funzioni (personale, dispositivi o altre
risorse necessarie)
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Data Privacy Officer (DPO)
(artt. 35-37)
ESEMPLIFICATIVO
MISSION:
La mission del Data Privacy Officer (DPO) è quella di essere un punto di riferimento in grado
di indirizzare, impostare e monitorare le attività derivanti dai requisiti normativi legati alla
Privacy, al fine di garantire il rispetto delle norme in vigore.
Il DPO deve garantire l’efficacia delle soluzioni organizzative e tecnologiche adottate per
ottemperare alla norma, nel rispetto dei criteri di efficienza e semplificazione delle attività
operative connesse agli adempimenti Privacy.
Data Protection Officer













Page 24
PINCIPALI COMPITI:
Informare il Titolare e i Responsabili del trattamento dei loro obblighi
Monitorare il rispetto degli adempimenti Privacy
Definire le misure di sicurezza da implementare
Monitorare l’efficacia delle soluzioni tecniche ed organizzative in uso per la protezione dei dati
Fornire indicazioni su eventuali impatti Privacy relativamente a nuove iniziative da avviare
Fornire risposte alle richieste del Garante
Essere il punto di contatto per il Garante
Nominare i Responsabili del trattamento
Formalizzare gli incarichi interni (Incaricati, Amministratori di Sistema, Addetti Videosorveglianza)
Provvedere all’informativa e al consenso per gli interessati (es. dipendenti, clienti,
fornitori/collaboratori esterni)
Redigere e aggiornare le normative/regolamenti interni, al fine di essere conforme a quanto
previsto dalle norme Privacy in vigore
Fornire risposte all’interessato
Attuare iniziative di sensibilizzazione e comunicazione indirizzate alle diverse categorie di soggetti
(Incaricati al trattamento, Amministratori di Sistema, Addetti Videosorveglianza)
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Misure di sicurezza
(artt. 30-32)
►
►
►
Misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di
sicurezza appropriato:
► in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei
dati personali da proteggere ed in relazione al PIA
► tenuto conto dell’evoluzione tecnica e dei costi di attuazione
NEW
In caso di violazione:
► Notificazione all’autorità di controllo (Garante privacy)
► (in determinati casi) comunicazione all’interessato
NEW
► Documentazione dell’evento, delle circostanze,
conseguenze e provvedimenti adottati per rimedio
Inserito elenco di misure minime di sicurezza
► Validazione integrità, riservatezza, dei dati, integrità dei sistemi
► Sistemi di autenticazione …
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Page 27
Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Sanzioni
(artt. 78 e 79)
►
Gli Stati Membri possono stabilire sanzioni per le
violazioni delle disposizioni del Regolamento
►
Le Autorità di controllo hanno il potere di imporre sanzioni
amministrative da determinarsi in base a criteri quali la
gravità, la natura, la durata, l’intenzionalità o la negligenza
correlate alla violazione in relazione alle fattispecie
previste
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Sanzioni
(artt. 78 e 79)
►
►
Sanzioni devono essere: efficaci, proporzionate e
dissuasive
Possono consistere in:
►
►
►
►
ammonimento scritto in caso di prima violazione non
intenzionale
audit privacy regolari e periodici
sanzione pecuniaria fino a 100 milioni di euro o per le
imprese fino al 5% del fatturato mondiale annuo
NEW
In caso il Responsabile o Incaricato disponga di European
Data Protection Seal, la sanzione consegue solo alla
violazione intenzionale
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Sanzioni
(artt. 78 e 79)
►
La commisurazione delle sanzioni dipende da:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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NEW
tipologia, gravità e durata della violazione
natura dolosa o colposa della violazione
livello di responsabilità e dai precedenti in materia di violazioni
ripetitività o meno della violazione
livello di cooperazione con le autorità al fine di rimediare o mitigare
gli effetti negativi della violazione
tipologia di dati trattati in violazione
tipologia di danni anche non pecuniari generati
azioni intraprese dal Responsabile o dall’Incaricato per mitigarne
gli effetti sull’interessato
lucro perseguito o ottenuto e/o dai danni evitati, direttamente o
indirettamente, per via della violazione
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
Sanzioni
(artt. 78 e 79)
►
La gravità delle sanzioni dipende da:
►
procedure tecnico-organizzative e policies adottate quali:
►
►
►
►
►
►
►
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Data Protection by Design or by Default
Sicurezza nel trattamento
Data Protection Impact Assessment
Data Protection Compliace Review
Nomina del Data Protection Officer
NEW
rifiuto di cooperare o dall’ostruzione alle ispezioni, audit o controlli
effettuati da un’autorità garante
altre cause aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del
caso
Nuovo Regolamento generale privacy (draft )
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
Entrata in vigore e abrogazioni
(artt. 88-91)
Regolamento entra in vigore il 20° giorno dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della UE
► Si applica a decorrere da [due anni] dalla data di cui sopra
► Commissione ha delega per emettere atti normativi di
esecuzione
► È stata oggetto di delibera del Committee on Civil
Liberties, Justice and Home Affairs (Libe) il 21 ottobre
2013
► E’ stata discussa nel Consiglio Europeo del 24 e 25
ottobre 2013
► Il Parlamento europeo dovrà ora iniziare “negoziati” con i
Paesi Membri …
Page …
►
33
Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
►
Entrata in vigore e abrogazioni
(artt. 88-91)
►
Una volta in vigore, sono abrogati
► La direttiva 95/46/CE
► tutti i provvedimenti nazionali incompatibili
► salvo le materie escluse … o le riserve di legge … (es.
in materia di rapporti di lavoro)
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)
►
►
►
►
►
Avv. Luigi Neirotti
Studio Legale Tributario in
association with Ernst &
Young
Via Wittgens 6, 20123
Milano
Tel. 02.85141
[email protected]
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Nuovo Regolamento generale privacy (draft)