Comunicato su sentenze della Corte di Cassazione su Ipca, e/o IVC

_________________________________________________________________________________________
FEDERAZIONI NAZIONALI LAVORATORI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Segreterie nazionali
Comunicato su sentenze della Corte di Cassazione su Ipca, e/o IVC
CCNL Vigilanza Privata.
In questi giorni stanno circolando informazioni scorrette in relazione alle sentenze emesse
dalla Corte di Cassazione i giorni 25 e 27 giugno, su due ricorsi impugnativi di altrettante sentenze
di primo grado, emesse dal Tribunale di Torino, presentati da relative aziende, sulla vicenda Ipca
/IVC del CCNL Vigilanza Privata. Le sentenze di primo grado respingevano la richiesta
dell'applicazione Ipca, con la motivazione che l'accordo del 22 gennaio 2009 era stato sottoscritto
successivamente alla scadenza del CCNL in oggetto e che, pertanto, la materia stessa avrebbe
dovuto essere recepita e regolamentata dall'accordo di rinnovo. La Corte di Cassazione ha
confermato quanto stabilito in proposito dalla sentenza di primo grado respingendo l'applicazione e
l'applicabilità', nello specifico, dell'indice Ipca.
Da questo deriva che per il settore trovava ancora applicazione l'Ivc, come previsto
dall'art.145 del CCNL 2004. Anche su questo la Corte di Cassazione conferma la sentenza di
primo grado. Tuttavia la Suprema Corte, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di
Torino, non riconosce, quale diritto acquisito, la richiesta degli arretrati a far data dal 01 gennaio
2009, sostenendo la "libertà delle parti sociali" di disciplinare diversamente la parte retributiva,
anche in relazione al periodo di vacanza contrattuale precedente il rinnovo. Quanto sopra
affermato è verificabile nelle sentenze allegate a cui è opportuno dare la massima diffusione
possibile per informare correttamente lavoratrici e lavoratori del settore, affinché non siano
coinvolti in ingannevoli quanto scorrette cause, con conseguente inutile esborso economico.
Cari saluti
p.La Filcams Cgil
p.La Fisascat Cisl
Roma, 11 settembre 2014
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00153 Roma - Via Leopoldo Serra 31
Tel. 06.5885102 r.a. – fax 06.5885323
[email protected]
FEDERAZIONE LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00185 – Roma – Via dei Mille,56
Tel. 06. 853597 – fax 06.8558057
[email protected]