FIOM INFORMA ANF : nuovi livelli di reddito luglio 2013-giugno 2014 NPS, con circolare 84/2013 pubblica le nuove tabelle utili per le richieste di ANF (assegno al nucleo familiare) per il periodo Luglio 2013-Giugno 2014. Il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato, vale a dire il CUD2013 con il reddito 2012 oppure il modello 730 o Unico 2013 con i redditi 2012. Si ricorda che l’assegno al nucleo familiare è erogato dal datore di lavoro in busta paga (anticipo per conto INPS) e l’importo è determinato dalla quantità del reddito prodotto dal nucleo familiare e dal numero dei componenti il nucleo stesso. Hanno diritto all’ANF i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati. Non hanno diritto invece i lavoratori autonomi. A questi si applica la vecchia normativa sugli assegni famigliari ( quella antecedente alla legge 13 maggio 1988 n° 153 che ha istituito l’ANF). Il nucleo familiare è composto da: ° Richiedente • Coniuge • Figli di età inferiore ai 18 anni compiuti; • Equiparati ai figli: adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge; • Figli maggiorenni inabili (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro); • Fratelli, sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età se totalmente inabili (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro); 1 Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona ove si tratti di orfano, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, minore di anni 18 o maggiorenne ma inabile a proficuo lavoro Poiché i soggetti che formano il nucleo familiare possono anche NON essere conviventi, per la loro individuazione deve essere presentato il relativo stato famiglia. In tal caso per un nucleo familiare può essere necessario più di uno stato famiglia. Non rientrano nel nucleo familiare • Coniuge legalmente ed effettivamente separato; • i figli maggiorenni anche se studenti. • figli ed equiparati coniugati • familiari all’estero di cittadino straniero. • I genitori Le domande di Autorizzazione all’INPS Per i nuclei non “tradizionali”, cioè senza vincolo coniugale tra i genitori ( es. conviventi), monoparentali o per determinate situazioni familiari, è necessario avere l’autorizzazione dell’INPS prima di richiedere l’assegno al datore di lavoro L’autorizzazione deve essere richiesta nei casi di: • • • • • • • • • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; figli del coniuge nati da precedente matrimonio; fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità; nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex legge n. 118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990); familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%); minori in accasamento etero-familiare; familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero; figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni. 2 La domanda ,inviata on-line all’INPS, va inoltrata dal richiedente avete diritto (ad esempio in caso di figli di separati, la domanda va inoltrata dal genitore con cui i figli vivono se questo ha una posizione protetta, cioè se lavora). Alla domanda è necessario allegare la documentazione richiesta per ogni particolare situazione ( esempio: sentenze di separazione, dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore che ha riconosciuto i figli e che non richiederà l’ANF con la relativa carta d’identità….) Per i nuclei con componenti extracomunitari e con familiari all’estero in paesi extracomunitari (paesi con cui l’Italia non ha convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale), non è possibile richiedere l’ANF. I cittadini di Stati con cui l’Italia invece ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia ( Stati dell’ Unione Europea- compresi tutti gli stati Europei anche se non fanno parte della UEIsole di Capo Verde, Tunisia, stati della ex Jugoslavia) possono ottenere l’ANF previa richiesta di autorizzazione all’INPS. Importo dell’Assegno al Nucleo A parità di componenti la famiglia, l’importo dell’assegno diminuisce all’aumentare del reddito. Ovviamente diminuisce anche in caso di riduzione del numero dei componenti. A determinare l’importo è anche la “qualità” del nucleo, come nei casi di nuclei monoparentali o con componenti inabili al 100% ( figli o coniuge). In tali casi sono previsti aumenti dei livelli di reddito. Sono previste ben 13 tabelle, una per ogni situazione di composizione del nucleo familiare. Ogni tabella è composta di più fasce di reddito. Reddito Familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare. Non va considerato il reddito dei soggetti che non fanno parte del nucleo familiare come ad esempio il convivente (cioè non coniugato) oppure il coniuge legalmente ed effettivamente separato, oppure il figlio maggiorenne che lavora e che risulta sullo stato famiglia del richiedente. Concorrono a formare il reddito familiare: • redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto); • redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef; 3 • i redditi di qualsiasi natura anche quelli (se superiori a €1032,91) esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; • il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria; • i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10% (somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, incrementi di produttività) Non • • • • concorrono a formare il reddito familiare trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni rendite vitalizie INAIL le pensioni di guerra le indennità di accompagnamento; di comunicazione per i sordi prelinguali; per ciechi parziali; di frequenza per i minori; • CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione. • Indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ( legge 210/1992). Reddito da dichiarare- periodo riferimento Per il periodo luglio 2013_giugno 2014, il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato, vale a dire il CUD2013 con il reddito 2012 oppure il modello 730 o Unico 2013 con i redditi 2012, percepito dal nucleo familiare come composto alla data della domanda di ANF. Tale reddito può variare solo se entra o esce un componente fruitore di reddito L’ANF non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. Il caso particolare è ad esempio il nucleo che NON ha reddito da lavoro dipendente ( uguale a zero) ed ha solo il reddito della casa di abitazione: in tal caso non esiste il diritto all’ANF. Mentre invece se il reddito totale complessivo è uquale a zero , esiste diritto all’ANF Il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato, vale a dire il CUD2013 con il reddito 2012 oppure il modello 730 o Unico 2013 con i redditi 2012 Variazioni Entro 30 gg dal verificarsi dell’evento, i lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro le variazioni riguardanti: la composizione del nucleo familiare; il venir meno (o l’insorgere) delle condizioni che hanno dato diritto all’aumento dei livelli di reddito. 4 L’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’ANF o all’aumento dell’importo dell’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione. In caso di cessazione del diritto o di riduzione dell’importo, l’effetto si avrà sul periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Modello ANF/dip Per percepire l’ANF, il richiedente deve compilare il modello anf/dip indicando il periodo in cui si richiede l’assegno, la composizione del nucleo familiare e il reddito conseguito nell’ultimo anno fiscalmente accertato. Se la richiesta riguarda la continuazione di un precedente diritto, il periodo da richiedere va dal luglio dell’anno in corso al giugno dell’anno seguente e il reddito da indicare è quello riferito all’anno precedente. Se invece si tratta di richieste per periodi diversi, occorrerà determinare quale o quali redditi andranno dichiarati. Si consiglia ovviamente: • di compilare le richieste (anf/dip) a Giugno /Luglio di ogni anno ( in caso di continuazione del diritto) per non trovarsi sospeso e non erogato l’assegno nei periodi di paga successivi al Giugno dell’anno in corso. • di compilare la richiesta di ANF al momento dell’insorgenza del diritto (esempio in caso di nuove nascite) Se è vero che la prescrizione dell’ANF è di 5 anni, e quindi si possono teoricamente sempre recuperare, è opportuno non attendere e richiedere da subito l’ANF. Si evita così di dover compilare più modelli anf/dip. Si evita di “rincorrere” i datori di lavoro in caso di cambio del rapporto di lavoro ( si ricorda che l’assegno va chiesto sempre al datore di lavoro presso il quale si lavorava nel periodo richiesto; non è quindi possibile richiedere al datore di lavoro attuale un periodo durante il quale si lavorava presso altro datore di lavoro). Si evita di dover chiedere il pagamento diretto all’INPS perché il datore di lavoro è nel frattempo fallito. 5
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