fiom informa - assegni familiari

FIOM INFORMA
ANF : nuovi livelli di reddito
luglio 2013-giugno 2014
NPS, con circolare 84/2013 pubblica le nuove tabelle utili per le richieste di
ANF (assegno al nucleo familiare) per il periodo Luglio 2013-Giugno 2014. Il
reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato, vale a dire il
CUD2013 con il reddito 2012 oppure il modello 730 o Unico 2013 con i
redditi 2012. Si ricorda che l’assegno al nucleo familiare è erogato dal datore di
lavoro in busta paga (anticipo per conto INPS) e l’importo è determinato dalla
quantità del reddito prodotto dal nucleo familiare e
dal numero dei
componenti il nucleo stesso.
Hanno diritto all’ANF i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati.
Non hanno diritto invece i lavoratori autonomi. A questi si applica la vecchia
normativa sugli assegni famigliari ( quella antecedente alla legge 13 maggio
1988 n° 153 che ha istituito l’ANF).
Il nucleo familiare è composto da:
° Richiedente
• Coniuge
• Figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
• Equiparati ai figli: adottivi, affiliati, figli naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai
competenti organi a norma di legge;
• Figli maggiorenni inabili (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro);
• Fratelli, sorelle ed i nipoti di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero
senza limiti di età se totalmente inabili (assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro);
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Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona ove si tratti di
orfano, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, minore di anni
18 o maggiorenne ma inabile a proficuo lavoro
Poiché i soggetti che formano il nucleo familiare possono anche NON essere
conviventi, per la loro individuazione deve essere presentato il relativo stato
famiglia. In tal caso per un nucleo familiare può essere necessario più di uno
stato famiglia.
Non rientrano nel nucleo familiare
• Coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i figli maggiorenni anche se studenti.
• figli ed equiparati coniugati
• familiari all’estero di cittadino straniero.
• I genitori
Le domande di Autorizzazione all’INPS
Per i nuclei non “tradizionali”, cioè senza vincolo coniugale tra i genitori ( es.
conviventi), monoparentali o per determinate situazioni familiari, è necessario
avere l’autorizzazione dell’INPS prima di richiedere l’assegno al datore di lavoro
L’autorizzazione deve essere richiesta nei casi di:
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•
•
•
•
•
•
•
figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di
abbandono;
figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a
pensione di reversibilità;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a); familiari minorenni
incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in
possesso
di
documenti
attestanti
il
diritto
all’indennità
di
accompagnamento ex legge n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex legge n.
118 del 1871 o di frequenza ex legge n. 289 del 1990);
familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti
attestanti l’inabilità al 100%);
minori in accasamento etero-familiare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato
convenzionato, che siano residenti all’estero;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni
compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei
numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai
26 anni.
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La domanda ,inviata on-line all’INPS, va inoltrata dal richiedente avete diritto
(ad esempio in caso di figli di separati, la domanda va inoltrata dal genitore
con cui i figli vivono se questo ha una posizione protetta, cioè se lavora).
Alla domanda è necessario allegare la documentazione richiesta per ogni
particolare situazione ( esempio: sentenze di separazione, dichiarazione di
responsabilità dell’altro genitore che ha riconosciuto i figli e che non richiederà
l’ANF con la relativa carta d’identità….)
Per i nuclei con componenti extracomunitari e con familiari all’estero in paesi
extracomunitari (paesi con cui l’Italia non ha convenzione bilaterale sulla
sicurezza sociale), non è possibile richiedere l’ANF.
I cittadini di Stati con cui l’Italia invece ha stipulato una convenzione
internazionale in materia di trattamento di famiglia ( Stati dell’ Unione
Europea- compresi tutti gli stati Europei anche se non fanno parte della UEIsole di Capo Verde, Tunisia, stati della ex Jugoslavia) possono ottenere l’ANF
previa richiesta di autorizzazione all’INPS.
Importo dell’Assegno al Nucleo
A parità di componenti la famiglia, l’importo dell’assegno diminuisce
all’aumentare del reddito. Ovviamente diminuisce anche in caso di riduzione
del numero dei componenti.
A determinare l’importo è anche la “qualità” del nucleo, come nei casi di nuclei
monoparentali o con componenti inabili al 100% ( figli o coniuge). In tali casi
sono previsti aumenti dei livelli di reddito.
Sono previste ben 13 tabelle, una per ogni situazione di composizione del
nucleo familiare. Ogni tabella è composta di più fasce di reddito.
Reddito Familiare
è costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti
componenti il suo nucleo familiare.
Non va considerato il reddito dei soggetti che non fanno parte del nucleo
familiare come ad esempio il convivente (cioè non coniugato) oppure il coniuge
legalmente ed effettivamente separato, oppure il figlio maggiorenne che lavora
e che risulta sullo stato famiglia del richiedente.
Concorrono a formare il reddito familiare:
• redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata
(esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso;
liberalità di fine rapporto);
• redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati
assoggettati all’Irpef;
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• i redditi di qualsiasi natura anche quelli (se superiori a €1032,91) esenti
da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta
sostitutiva;
• il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla
legislazione tributaria;
• i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10% (somme erogate a livello
aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, incrementi di
produttività)
Non
•
•
•
•
concorrono a formare il reddito familiare
trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni
rendite vitalizie INAIL
le pensioni di guerra
le indennità di accompagnamento; di comunicazione per i sordi
prelinguali; per ciechi parziali; di frequenza per i minori;
• CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione.
• Indennizzi dello Stato a favore dei soggetti danneggiati a causa di
complicanze, derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati ( legge 210/1992).
Reddito da dichiarare- periodo riferimento
Per il periodo luglio 2013_giugno 2014, il reddito di riferimento è l’ultimo
fiscalmente accertato, vale a dire il CUD2013 con il reddito 2012 oppure il
modello 730 o Unico 2013 con i redditi 2012, percepito dal nucleo familiare
come composto alla data della domanda di ANF. Tale reddito può variare solo
se entra o esce un componente fruitore di reddito
L’ANF non spetta se il reddito da lavoro dipendente (di tutto il
nucleo familiare) risulta inferiore al 70% del reddito familiare
complessivo.
Il caso particolare è ad esempio il nucleo che NON ha reddito da
lavoro dipendente ( uguale a zero) ed ha solo il reddito della casa di
abitazione: in tal caso non esiste il diritto all’ANF.
Mentre invece se il reddito totale complessivo è uquale a zero ,
esiste diritto all’ANF
Il reddito di riferimento è l’ultimo fiscalmente accertato, vale a dire il CUD2013
con il reddito 2012 oppure il modello 730 o Unico 2013 con i redditi 2012
Variazioni
Entro 30 gg dal verificarsi dell’evento, i lavoratore deve comunicare al proprio
datore di lavoro le variazioni riguardanti: la composizione del nucleo familiare;
il venir meno (o l’insorgere) delle condizioni che hanno dato diritto all’aumento
dei livelli di reddito.
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L’insorgenza del diritto alla corresponsione dell’ANF o all’aumento
dell’importo dell’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in
corso alla data in cui si è verificata la variazione.
In caso di cessazione del diritto o di riduzione dell’importo, l’effetto si avrà
sul periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Modello ANF/dip
Per percepire l’ANF, il richiedente deve compilare il modello anf/dip indicando
il periodo in cui si richiede l’assegno, la composizione del nucleo familiare e il
reddito conseguito nell’ultimo anno fiscalmente accertato. Se la richiesta
riguarda la continuazione di un precedente diritto, il periodo da richiedere va
dal luglio dell’anno in corso al giugno dell’anno seguente e il reddito da indicare
è quello riferito all’anno precedente. Se invece si tratta di richieste per periodi
diversi, occorrerà determinare quale o quali redditi andranno dichiarati.
Si consiglia ovviamente:
• di compilare le richieste (anf/dip) a Giugno /Luglio di ogni anno ( in caso
di continuazione del diritto) per non trovarsi sospeso e non erogato
l’assegno nei periodi di paga successivi al Giugno dell’anno in corso.
• di compilare la richiesta di ANF al momento dell’insorgenza del diritto
(esempio in caso di nuove nascite)
Se è vero che la prescrizione dell’ANF è di 5 anni, e quindi si possono
teoricamente sempre recuperare, è opportuno non attendere e richiedere da
subito l’ANF.
Si evita così di dover compilare più modelli anf/dip.
Si evita di “rincorrere” i datori di lavoro in caso di cambio del rapporto di lavoro
( si ricorda che l’assegno va chiesto sempre al datore di lavoro presso il quale
si lavorava nel periodo richiesto; non è quindi possibile richiedere al datore di
lavoro attuale un periodo durante il quale si lavorava presso altro datore di
lavoro).
Si evita di dover chiedere il pagamento diretto all’INPS perché il datore di
lavoro è nel frattempo fallito.
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