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Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani
Numero 95
Giugno 2014
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Chi paga l’assegno al nucleo familiare e
quando occorre l’autorizzazione
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La circostanza che Previdenza flash abbia pubblicato, nelle ultime settimane, 2 numeri dedicati
all’assegno al nucleo familiare ed ai cosiddetti trattamenti di famiglia in genere, ha indotto alcuni
dei nostri lettori a chiederci di ritornare sull’argomento per analizzare meglio i casi in cui l’assegno
familiare è pagato direttamente dall’INPS e quelli nei quali la ditta per anticipare l’assegno ha la
necessità di essere autorizzata preventivamente dall’INPS. Ecco, allora, soddisfatte queste
richieste.
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QUANDO L’ASSEGNO È ANTICIPATO DAL DATORE DI LAVORO
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Come ben sanno gli interessati, l’assegno al nucleo familiare, anche se a carico dell’INPS, è
anticipato in genere dal datore di lavoro che, successivamente, conguaglia la somma corrisposta a
questo titolo al lavoratore in occasione del pagamento all’INPS dei contributi previdenziali.
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Questa regola è stabilita dall’articolo 8, L. n. 1038/61 che, aggiornando il T.U. sugli assegni
familiari, testualmente dispone "Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli
assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni
periodo di pagamento della retribuzione".
Sulla base di questa norma l’INPS, in un successivo messaggio (è il numero 12790/2006), ha
chiarito che “l’obbligazione sussiste anche in caso di richiesta successiva alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro, ma relativa a periodi pregressi (nel limite di 5 anni), per quel datore di
lavoro, alle cui dipendenze il lavoratore medesimo prestava attività nel periodo oggetto della
richiesta, sempre che l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’Inps ovvero non sia cessata
o fallita”.
In parole povere ciò vuol dire Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il nucleo
familiare al lavoratore per il periodo prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è
inoltrata dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
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Se, nonostante ciò, il datore di lavoro si rifiuta di corrispondere l’assegno ad un ex dipendente,
l’INPS, su denuncia del lavoratore che segnala tale inadempienza e solo dopo aver esperito
infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà
l’azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro perché quest’ultima adotti i provvedimenti
sanzionatori di competenza.
Solo quando sia stata accertata l’impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di
prestazione familiare da parte del datore di lavoro, la Sede INPS provvederà al pagamento diretto
della prestazione.
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Una regola particolare vige, poi, quando il lavoratore è occupato presso più aziende. In questi casi,
l’assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso cui il lavoratore svolge l’attività
principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che costituisce la
fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni periodo di
paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l’attività secondaria attestante, per
ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al datore di lavoro
presso cui svolge l’attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di lavoro principale
provvederà all’erogazione dell’assegno. Qualora non fosse possibile individuare l’attività
principale, su richiesta del lavoratore, l’assegno sarà pagato direttamente dall’INPS.
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QUANDO L’ASSEGNO È PAGATO DALL’INPS
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In deroga al principio generale, vi sono, però, dei casi in cui l’INPS corrisponde direttamente
l'assegno per il nucleo familiare al lavoratore sia per le caratteristiche particolari del rapporto di
lavoro oppure per le oggettive condizioni in cui trova il datore di lavoro. Ciò avviene per i:
Lavoratori con qualifica di operai agricoli;
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Collaboratori domestici (colf e badanti);
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Lavoratori collocati in aspettativa sindacale secondo le norme della Legge 300/1970;

Lavoratori ex dipendenti di aziende cessate o dichiarate fallite;
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Lavoratori che percepiscono l’indennità di ASPI, mini ASPI e di mobilità;

Lavoratori cassa integrazione nel caso in cui il pagamento dell’integrazione salariale è
effettuato in modo diretto dall’INPS;
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Lavoratori che percepiscono prestazioni economiche antitubercolari;

Lavoratori che percepiscono prestazioni di infortunio, malattia, preavviso non lavorato e
trattamento di richiamo alle armi quando non è prevista l'erogazione dell'assegno per il
nucleo familiare da parte del datore di lavoro;

Titolari di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti o dei fondi di
previdenza sostitutivi e integrativi.
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QUALCHE PRECISAZIONI IN PIÙ
Quando il pagamento degli assegni familiari è effettato direttamente dall’INPS, allora è bene
ricordare ciò che segue:
Infortunio - Quando il rapporto di lavoro è cessato per qualsiasi motivo durante
l'infortunio, l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto direttamente dall'INPS per
massimo tre mesi comprensivi di quanto già corrisposto dal datore di lavoro.

Malattia - Quando la malattia è causa di interruzione del rapporto di lavoro, l'assegno per
il nucleo familiare è corrisposto per il periodo successivo direttamente dall'INPS, per un
massimo di tre mesi.
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Preavviso non lavorato - L'assegno per il nucleo familiare deve essere erogato
direttamente dall'INPS per il periodo eccedente i tre mesi liquidati dal datore di lavoro.

Trattamento di richiamo alle armi - Qualora il richiamo alle armi venga corrisposto
direttamente dall'INPS, spetta l'assegno per il nucleo familiare solo se non sia stato già
percepito sul trattamento economico militare.

Aspettativa sindacale – E necessario in questa ipotesi allegare alla domanda di pagamento
diretto la dichiarazione dell'Azienda che attesti il periodo per il quale è stato accordato il
permesso sindacale e che non è stato corrisposto alcun assegno per il nucleo familiare e la
dichiarazione dell'organizzazione sindacale attestante il periodo di aspettativa

Aziende cessate e/o fallite – In questi casi è indispensabile una dichiarazione dell'azienda o
del curatore fallimentare attestante i dati identificativi della ditta, la data di cessazione
dell'attività o del fallimento, i dati del lavoratore (con la specifica degli assegni per il nucleo
familiare non corrisposti, dell'orario di lavoro, del tipo di contratto e delle presenze)
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QUANDO È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DELL’INPS
Se l’erogazione degli ANF è fatta dal datore di lavoro, è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
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Venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
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nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
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per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che
comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
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nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello
ANF/DIP
In tali casi il richiedente deve presentare, per via telematica o avvalendosi dell’assistenza del
Patronato INAS CISL, domanda di autorizzazione all’Inps, allegando la documentazione necessaria.
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Successivamente l’Inps rilascia al richiedente il modello di autorizzazione (è contraddistinto dalla
sigla ANF43) e il lavoratore presenta la domanda (ANF/DIP) al datore di lavoro con allegato il citato
modello ANF43.
Se l’erogazione degli ANF è effettuata dall’Inps, in presenza di domande per i casi indicati di
seguito, il richiedente presenta la richiesta di liquidazione ANF con allegata la documentazione/
dichiarazione sostitutiva necessaria alla definizione della domanda stessa ma non è previsto il
rilascio dell’autorizzazione ANF. I casi in cui è prevista l’autorizzazione riguardano i:
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figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai
superstiti;
nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in
possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18
del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al
100%);
minori in accasamento eterofamiliare;
familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano
residenti all’estero;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore
ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con
almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
i casi di mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo
di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro.
La documentazione da presentare insieme alla domanda (ANF42) è diversa in base ai diversi casi
per i quali viene richiesta l'autorizzazione, Così, ad esempio:
per figli naturali di coniugi separati: è necessario presentare la copia della sentenza di
separazione o divorzio da dove si evince l'affidamento dei figli, oppure l'autocertificazione.
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per figli in affidamento congiunto - l'assegno è erogato all'uno o all'altro genitore in base
alla volontà degli stessi (uno dei due genitori autocertificherà la rinuncia degli ANF in favore
dell'altro). In caso di contrasto tra gli affidatari si ricorrerà al requisito della convivenza e
l'autorizzazione verrà concessa al genitore intorno al quale si è ricostituito il nucleo
familiare.
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per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio - è necessario presentare la
dichiarazione di responsabilità o la documentazione attestante i dati anagrafici e la
situazione dell'ex coniuge.
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per i fratelli sorelle nipoti orfani occorre un’ autocertificazione riferita alle persone per cui
si richiede l'autorizzazione, che attesti: a)la condizione di orfani) che non hanno diritto alla
pensione di reversibilità) le generalità dei genitori e l'attività svolta a suo tempo da questi
ultimi.
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Un’ultima precisazione prima di concludere! In un messaggio del 2013 (è il n. 6702) l’INPS ha
finalmente chiarito che, nel caso di pagamento diretto degli assegni familiari da parte dello stesso
Istituto, non è necessaria alcuna domanda di autorizzazione (anche se la precisazione pare
lapalissiana prima di questo messaggio non era così!!!)
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Sarà, comunque, a carico del lavoratore l’onere di inviare all’INPS la documentazione necessaria
che andava, prima, allegata alla richiesta di autorizzazione.
Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua
disposizione.
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