Guida agli ASSEGNI per il NUCLEO FAMILIARE A cura del Centro Studi Iulius Herodes edizione chiusa in tipografia agosto 2014 ISO-BARE 20007 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Pag. 4………….REGOLE GENERALI Pag. 5………….NUCLEO FAMILIARE – Composizione Pag. 6………….NUCLEO FAMILIARE – Esclusioni Pag. 7………….CASI PARTICOLARI Pag. 8………….REDDITI Pag. 9………….REDDITI – Esclusioni Pag. 10………..PART TIME Pag. 11………..DOMANDA - ITER ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI Pag. 13………..REGOLE GENERALI VARIE Pag. 15………..ADR: A DOMANDA RISPONDE NO PINA, NO! TI PREGO! UN’ALTRA FIGLIA COME MARIANGELA PER AUMENTARE GLI ASSEGNI FAMILIARI NOOOOOOOOOO!!! ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Pag. 4………REGOLE GENERALI Pag. 5………NUCLEO FAMILIARE - Composizione Pag. 6………NUCLEO FAMILIARE - Esclusioni Pag. 7………CASI PARTICOLARI Pag. 8………REDDITI Pag. 9………REDDITI – Esclusioni Pag. 10…….PART TIME Pag. 11…….DOMANDA - ITER REGOLE GENERALI L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una tra le più note prestazioni di sostegno al reddito a favore di famiglie dei lavoratori dipendenti, titolari di pensione, titolari di prestazioni previdenziali, i cui redditi complessivi siano al di sotto dei limiti stabiliti per legge di anno in anno. Per i livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giungo 2014 vedasi Circolare INPS n. 84 del 25/5/2013 e relativa tabella allega. L’ammontare dell’Assegno varia in funzione: della tipologia del nucleo familiare, del numero di coloro che compongono il nucleo familiare, nonché dei redditi complessivi del nucleo familiare; l’Assegno é erogato direttamente dal datore di lavoro. Il coniuge del richiedente, che non sia a sua volta titolare di un proprio diritto a riscuotere l’Assegno al Nucleo Familiare in virtù di un rapporto di lavoro dipendente (o di una prestazione previdenziale -pensione- derivante da un rapporto di lavoro dipendente), ha la possibilità di farsi liquidare la prestazione compilando l’apposita sezione presente nel modulo di richiesta standard (SR56_ANF559). In questo caso la prestazione sarà liquidata mediante accredito su conto corrente bancario o postale. Qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare durante il periodo di richiesta dell’Assegno, deve essere comunicata entro 30 giorni. E’ possibile chiedere la liquidazione degli Assegni anche per periodi pregressi nel limite massimo di 5 anni. Pagina 4 NUCLEO FAMILIARE COMPOSIZIONE FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE Colui che richiede l’assegno (lavoratore dipendente, pensionato o titolare prestazione previdenziale) Il CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato (anche non convivente o che non abbia lasciato la famiglia) I FIGLI di età inferiori a 18 anni (conviventi e no) I FIGLI di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 21 anni (non compiuti) a condizione che siano studenti od apprendisti e che il nucleo sia composto da almeno quatto figli, tutti di età inferiore a 26 anni I FIGLI maggiorenni inabili -non coniugati- che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare I FRATELLI e le SORELLE, nonché i NIPOTI del richiedente, minorenni o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori, senza aver raggiunto il diritto alla pensione prevista per i superstiti e non coniugati I NIPOTI in linea retta di età inferiore a 18 anni che vivono a carico dell’ascendente Gli stranieri che nel loro Paese risultano essere poligami possono inserire una sola moglie. In linea collaterale od in linea retta non a carico dell’ascendente. Pagina 5 NUCLEO FAMILIARE ESCLUSIONI SONO ESCLUSI DAL NUCLEO FAMILIARE Il CONIUGE legalmente ed effettivamente separato Il CONIUGE che ha abbandonato la famiglia I FIGLI affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio) I FIGLI, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente I FIGLI del richiedente coniugato che non sono inseriti nella sua famiglia legittima I FIGLI maggiorenni non inabili a svolgere un proficuo lavoro I figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati; I FRATELLI e le SORELLE, nonché i NIPOTI del richiedente -anche se minorenni o inabili- che sono orfani di un solo genitore o che siano titolare della pensione prevista per i superstiti, oppure che siano sposati I GENITORI e gli altri ASCENDENTI (nonni etc.) I FAMILIARI del cittadino straniero non residenti in Italia Pagina 6 CASI PARTICOLARI Nel caso in cui il nucleo familiare sia composta anche da una delle figure sotto indicate, è necessario che la domanda volta ad al riconoscimento dell’Assegno ottenga la preventiva AUTORIZZAZIONE da parte dell’INPS: FIGLI di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono FIGLI nati fuori del matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori FIGLI del coniuge nati dal precedente matrimonio sciolto per divorzio FIGLI di età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 21 anni (da compiere), a condizione che siano studenti od apprendisti e che il nucleo sia composto da almeno quatto figli, tutti di età inferiore a 26 anni FRATELLI, SORELLE e NIPOTI orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione ai superstiti NIPOTI minori a carico del richiedente-nonno/a FAMILIARI minorenni incapaci a svolgere funzioni o compiti propri della loro età (se non in possesso della documentazione che attesta il diritto all’indennità di accompagnamento) FAMILIARI residenti all’estero in uno stato dell’Unione Europea o in uno stato convenzionato MINORI affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia (“accasamento etero familiare) Mancata sottoscrizione da parte del CONIUGE del richiedente della dichiarazione presente sul modulo di domanda dell’Assegno da presentare al datore di lavoro FAMILIARI maggiorenni inabili, se non in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100% L’autorizzazione deve essere presentata all’INPS utilizzando una delle seguenti modalità: WEB – www.inps.it avendo cura di premunirsi del PIN da usare per accedere al servizio Invio OnLine di Domande di prestazione di Sostegno del Reddito – funzione Anf CONTACT CENTER – numero 803164 gratuito da rete fissa (oppure da rete mobile a pagamento al numero 06164164) PATRONATI – il servizio è fornito gratuitamente per i nostri iscritti L’autorizzazione così ottenuta avrà validità per un periodo di 5 anni. Pagina 7 REDDITI Al fine di determinare se, ed in che misura, spetti l’Assegno, è necessario determinare il REDDITO complessivo del nucleo familiare. Il Reddito complessivo è dato dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei componenti del nucleo familiare. REDDITI DA DICHIARARE Devono essere sommate le seguenti tipologie di reddito: Redditi assoggettabili ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, delle ritenute dell’erario. più SOLO se complessivamente Esenti da Imposta Redditi Soggetti a Rit. alla Fonte a Titolo d’Imposta Soggetti a Imposta Sostitutiva superano €uro 1.032,91 PERIODO Devono essere presi in considerazione i redditi prodotti nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) che precede il 1° luglio di ogni anno, e saranno validi fino al 30 giugno dell’anno successivo. Esempi: Richieste riguardanti periodi compresi nel 1° semestre 2014 (1° gennaio – 30 giugno) Redditi conseguiti nell’anno solare 2012 Richieste riguardanti periodi compresi nel 2° semestre 2014 (1° luglio – 31 dicembre) Redditi conseguiti nell’anno solare 2013 Il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare deve essere composto per almeno il 70% da lavoro dipendente (od assimilato). Pagina 8 Trattamento di Fine Rapporto (ed analoghi) Anticipazioni del TFR Tutti i Trattamenti di Famiglia dovuti per Legge Rendite Vitalizie erogate dall’INAIL Pensioni di Guerra Pensioni Tabellari ai Militari di Leva Vittime di Infortunio Indennità di accompagnamento a: invalidi civili ciechi civili assoluti minori invalidi che non possono camminare pensionati di inabilità Indennità di Comunicazione per Sordi Indennità Speciali per Ciechi Parziali Indennizzi per Danni Irreversibili da: Vaccinazioni Obbligatorie Trasfusioni Emoderivati e Somministrazioni di Arretrati Cassa Integrazione relativi ad anni SONO ESCLUSI I SEGUENTI REDDITI pregressi Indennità di Trasferta assoggettabile a imposta per la parte non Assegni di mantenimento percepiti dal Coniuge legalmente Separato a carico del Richiedente e destinati al mantenimento dei Figli Pagina 9 PART TIME Ai lavoratori con contratto a tempo parziale l’Assegno per il Nucleo Familiare spetta nella misura del 100% a condizione che nell’arco della settimana abbia lavorato almeno 24 ore. Nel caso in cui le ore lavorate nella settimana siano inferiori a tale limite (24 ore) al lavoratore spetteranno tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni in cui ha lavorato, indipendentemente dalle ore lavorate in ciascun giorno. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ogni settimana, e 26 assegni giornalieri per ogni mese. ORE SETTIMANALI LAVORATE ALMENO 24 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MISURA INTERA (100%) ORE SETTIMANALI LAVORATE INFERIORI A 24 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 1/26 per n° GIORNI LAVORATI PART TIME VERTICALE In caso di assenze motivate da malattia, ferie, infortunio sul lavoro o maternità coincidenti con giornate nelle quali è prevista da contratto l’assenza da lavoro, al lavoratore NON sarà riconosciuto l’Assegno per quelle specifiche giornate. Assenze per MALATTIA FERIE INFORTUNIO LAVORO COINCIDENTI con giornate di pausa previste contrattualmente NON SPETTA l’Assegno per il Nucleo Familiare PART TIME ORIZZONTALE Anche nel caso di contratto a tempo parziale “orizzontale” le giornate non lavorate a causa di assenze motivate da malattia, ferie, infortunio sul lavoro o maternità, che coincidono con giornate nelle quali è prevista da contratto l’assenza da lavoro, al lavoratore NON sarà riconosciuto l’Assegno per quelle specifiche giornate. Viceversa, nel caso in cui tale assenze non coincidano con un periodo di riposo contrattualmente previsto, al lavoratore spetterà l’Assegno anche l’orario settimanale è inferiore a 24 ore. P-T orizzontale Ore lavorate Inferiore Uguale 24 Superiore Assenze per MALATTIA FERIE INFORTUNIO LAVORO NON COINCIDENTI con giornate di pausa previste contrattualmente Pagina 10 SPETTA Assegno Nucleo Familiare DOMANDA ITER ACCERTARE PREVENTIVAMENTE CHE TUTTI I FAMILIARI SIANO CENSITI IN PROCEDURA INTSAP Per inserire i familiari o modificarne i dati è necessario seguire il seguente percorso: INTSAP Sportello Dip. Gestione nucleo familiare e richiesta detrazioni fiscali ATTENZIONE Ricordarsi di inserire sempre il codice fiscale Utilizzare la procedura INTSAP EMPLOYEE SELF SERVICE SPORTELLO DIPENDENTE RICHIESTA ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE Compilare il modulo on-line STAMPARLO FIRMARLO accludervi IL FRONTESPIZIO e l’AUTOCERTIFICAZIONE del NUCLEO FAMILIARE Inviare il tutto a INTESA SANPAOLO GROUP SERVICE Direzione Centrale Personale e Organizzazione Amministrazione del Personale Palazzo Uffici Lingotto Via Nizza 262/2 10126 - TORINO Pagina 11 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DEI COMUNI Pag. 13…….REGOLE GENERALI REGOLE GENERALI L’Assegno per il Nucleo Familiare dei Comuni (ANFC) é un contributo statale, concesso dai comuni ed erogato dall’INPS. E’ destinato alle famiglie con almeno 3 figli minorenni. IMPORTO Varia di anno in anno e per il 2014 è pari ad €uro 141,02 per 13 mensilità (€uro 1.833,26 per l’intero anno), che sono erogati dall’INPS con cadenza semestrale posticipata entro il 15 luglio ed il 15 gennaio mediante accredito in conto corrente bancario. REQUISITI Per aver diritto all’ANFC il richiedente deve: essere cittadino italiano o comunitario (o straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo); risiedere nel Comune presso il quale è inoltrata la richiesta; essere genitore di almeno 3 figli minori (che siano figli del richiedente stesso o del coniuge, o da essi ricevuti in affidamento preadottivo); far parte di nucleo familiare il cui ISE non superi i limiti stabiliti per legge (v. oltre). ISE I limiti relativi all’Indicatore della Situazione Economica variano in funzione della composizione del nucleo familiare e, per l’anno 2014, in presenza di un nucleo familiare composto da 5 persone (di cui almeno tre minori) il limite da non superare è di €uro 25.384,91. DOMANDA La domanda deve essere compilata utilizzando un apposito modulo, allegando: a) attestazione ISE aggiornata; b) dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata; c) fotocopia di un documento d’identità del solo richiedente. E’ necessario inoltrarla entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede l’ANF (il termine è perentorio). Tutti i requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda (coloro che presentano la domanda a gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono far riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente). FISCO Ai fini fiscali e previdenziali l’ANFC non costituisce reddito ed è compatibile con analoghe provvidenze degli enti locali e/o dell’INPS. Pagina 13 LA FAMIGLIA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA. QUANDO ERO PICCOLO I MIEI GENITORI HANNO CAMBIATO CASA UNA DECINA DI VOLTE. MA IO SONO SEMPRE RIUSCITO A TROVARLI. ADR Pag. 15…….ADR: A DOMANDA RISPONDE ADR A Domanda Risponde CONVIVENTE Quand’è che il convivente può/deve essere inserito nel nucleo familiare? Il convivente non deve MAI essere inserito nel nucleo familiare (non ne fa parte), di conseguenza i suoi redditi non vanno MAI sommati a quelli del nucleo. TASSAZIONE Qual è la tassazione cui è soggetto l’Assegno per il Nucleo Familiare? L’Assegno per il Nucleo Familiare NON è soggetto a tassazione (Irpef, addizionali etc. etc.). CONIUGI SEPARATO o DIVORZIATI In caso di affidamento quale dei genitori ha diritto a percepire l’Assegno per il Nucleo Familiare? Il diritto di richiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare spetta ad entrambi i coniugi e la scelta è rimessa all’accordo tra le parti. Qualora non si addivenisse ad un accordo, l’INPS rilascerà l’autorizzazione per chiedere l’Assegno per il Nucleo Familiare al genitore che convive con i figli. A questo genitore spetterà tale diritto anche nel caso in cui non sia titolare in proprio del diritto a chiedere la prestazione familiare (ovviamente sempre a condizione che i redditi del nucleo dell’affidatario consentano il riconoscimento al diritto all’ANF). GENITORE CONVIVENTE MATRIMONIO CON FIGLIO NATO FUORI DEL Il genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere di percepire l’Assegno per il Nucleo Familiare sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente? Sì, il pagamento terrà però conto dei redditi del genitore convivente. DOMANDA – ITER PROCEDURALE La domanda per ottenere l’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere inoltrata solo tramite la procedura INTSAP (cfr. pag.11)? No, il personale assente da lungo tempo (c.d. lungoassenti) ed i non vedenti possono compilare manualmente la domanda utilizzando il mod. ANF/DIP (SR16), accludendovi sempre l’autocertificazione del Nucleo Familiare, ed inviare il tutto a: INTESA SANPAOLO GROUP SERVICE Direzione Centrale Personale e Organizzazione, Amministrazione del Personale, Palazzo Uffici Lingotto via Nizza 262/2 10126 - TORINO Pagina 15 CREDITI Libero SINFUB Associazione Sindacale aderente alla Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni Via della Montagnola 37 30174 VENEZIA Mestre Telefono 041 544 11 33 Fax 041 544 27 09 Cellulare 338 331 62 49 Web www.liberosinfub.com E-mail [email protected]
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