LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E LA CAUSA ORDINARIA FIARC CONFESERCENTI AUDITORIUM CONFESERCENTI FIRENZE – 30 MAGGIO 2008 Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti 1°St. Via E.De Amicis, 24 - Empoli (Fi) tel. 0571-74118/77801 Fax.: 711637 mail [email protected] 2°St. Via di Soffiano, 198/A – Firenze 1 TEMI DELLA RELAZIONE 1) Disciplina processuale 2) Normativa applicabile 3) Esempi di alcune delle più frequenti controversie in materia di contratto di agenzia 2 1.Disciplina processuale Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti 3 QUALE E' IL GIUDICE COMPETENTE? Le controversie in materia di contratto di agenzia sono di competenza: • Del Giudice del Lavoro • Del Giudice Ordinario 4 COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO Le controversie relative ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che si concretino in una prestazione di opera continuativa, coordinata, e prevalentemente personale ↓ rientrano nella competenza funzionale del Giudice del Lavoro e pertanto sono assoggettate al rito del lavoro (art.409 n.3 c.p.c.). Ciò è dovuto alla natura sostanzialmente parasubordinata di tali rapporti. 5 COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO Restano invece escluse dal rito del lavoro e sono di competenza del giudice ordinario le controversie: • Relative a rapporti di collaborazione soltanto episodica (es: procacciatore di affari) •Riguardanti agenti che abbiano un'organizzazione imprenditoriale tale per cui l'intervento personale dell'agente non sia prevalente, ma si limiti a svolgere un'attività di coordinamento e di direzione (es: più sedi; dipendenti, flotta di auto ecc.) 6 Agente che opera in forma individuale ↓ Si presume sempre la competenza del giudice del lavoro salvo prova contraria Agente operante in forma di società di persone o di capitali ↓ Si presume la competenza del giudice ordinario poichè l'attività della società è considerata a tutti gli effetti imprenditoriale e quindi priva del carattere prevalentemente personale della prestazione. Ferma restando la possibilità per l'agente di fornire prova7 contraria RITO DEL LAVORO Competente per territorio è il Giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (art 413, comma 4 c.p.c). ↓ Si tratta di un foro esclusivo e inderogabile. Pertanto sono nulle le clausole che deroghino a detta competenza ↓ Se il rapporto cessa prima dell'introduzione del giudizio, il foro competente viene individuato nel domicilio dove si è effettivamente svolta l'attività e non in quello esistente al momento della domanda8 giudiziale CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' Per i rapporti soggetti al rito del lavoro, prima di instaurare il giudizio deve essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la commissione provinciale competente o presso gli altri organi previsti dagli AEC ↓ In mancanza la domanda giudiziale è improcedibile ↓ Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 g. dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, si considera comunque espletato ed è quindi possibile instaurare il Giudizio 9 Procedimento per decreto ingiuntivo nelle controversie soggette al rito del lavoro ↓ E' tuttora controversa l'applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione a questo procedimento anche se la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria propendono per la tesi che non sia necessario il tentativo di conciliazione 10 RITO ORDINARIO Nel caso di agenti operanti in forma societaria, la competenza per territorio si determina applicando le norme del codice di procedura civile relative ai procedimenti ordinari e non quelle relative al processo del lavoro ↓ in tali ipotesi è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto (art.18 c.p.c.) oppure il giudice del luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.) ↓ Agente e Preponente hanno comunque la possibilità di stabilire un foro convenzionale (art.28 c.p.c.). Questa clausola è considerata vessatoria e pertanto deve essere approvata specificamente per iscritto 11 POSSIBILITA' DI DEFERIRE LA CONTROVERSIA AD ARBITRI Alle controversie non soggette al rito del lavoro trovano piena applicazione le norme del cod. proc. civ sull'arbitrato, qualora le parti abbiano stipluato una apposita clausola compromissoria. Qualora trovi applicazione il rito del lavoro, la controversia può essere oggetto di arbitrato soltanto se ciò è previsto dalla legge o dagli accordi economici collettivi ↓ Nell'ambito del rapporto di agenzia, l'istituto dell'arbitrato è previsto soltanto dall'AEC Commercio e sempre con salvezza della facoltà di adire l'autorità giudiziaria 12 RINUNCE E TRANSAZIONI Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti dell’agente derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di accordo economico collettivo sono annullabili se impugnate tempestivamente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto ovvero dalla rinuncia o transazione se intervenuta dopo la cessazione del rapporto. (art. 2113 c.c.) Sono immediatamente valide e produttive di effetti le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti rimessi alla libera disponibilità delle parti. 13 RINUNCE E TRANSAZIONI Non sono impugnabili le rinunce e le transazioni intervenute in sede conciliativa, avanti al Giudice, alle Commissioni istituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro o stipulate in sede sindacale Sono valide le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni in quanto questa è rimessa alla libera disponibilità delle parti, e la determinazione dell'ammontare dell'indennità. Non è valida invece la rinuncia in toto alla provvigione in quanto il diritto alla provvigione è un diritto indisponibile. 14 QUIETANZE A SALDO Sono le dichiarazioni, frequentemente sottoscritte dagli agenti all'atto di cessazione del rapporto, in cui si dichiara di avere ricevuto tutto quanto di spettanza e di non avere più nulla da pretendere. ↓ non hanno sostanza transattiva o abdicativa di diritti, ma sono unicamente dichiarazioni del convincimento dell'interessato di essere stato soddisfatto dei suoi diritti e quindi non ostative di una successiva richiesta di tutela giurisdizionale di ulteriori diritti non ancora soddisfatti. La quietanza potrà pertanto valere soltanto come prova di quanto già percepito. 15 RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DEI CREDITI Ai rapporti di agenzia soggetti al rito del lavoro ↓ si applica la rivalutazione automatica dei crediti pecuniari per provvigioni e per indennità, nonchè la rivalutazione degli eventuali crediti risarcitori (es. Risarcimento per l'ingiustificata chiusura anticipata del rapporto) – art. 429 ult. Comma c.p.c. 16 PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI MOBILI Ai sensi dell'art. 2751-bis n.3 del cod. Civ., il credito per le provvigioni relative all'ultimo anno di attività e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, sono assistite da privilegio sui beni mobili del preponente ↓ questo privilegio si colloca immeditamente dopo le spese di giustizia ed I crediti dei lavoratori subordinati e al solito livello dei crediti dei professionisti (art. 2777 c.c.) ↓ il privilegio si applica ai soli agenti persone fisiche, con esclusione quindi degli agenti costituiti in forma societaria. I subagenti possono invocare il privilegio soltanto nei 17 confronti dell'agente loro diretto preponente PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE Il diritto dell'agente alla provvigione si prescrive in 5 anni decorrenti dalla scadenza dell'obbligo del preponente di pagare la provvigione (art. 2948 n.4 c.c.) Si discute se trovi applicazione al contratto di agenzia la prescrizione presuntiva ex. Art. 2956 n.1 c.c. a norma di cui il termine prescrizionale sarebbe di 3 anni. ↓ La prescrizione presuntiva comunque, a differenza della prescrizione comune, ammette la prova contraria del mancato pagamento, purchè offerta tramite ammissione in giudizio da parte di colui che oppone la prescrizione o tramite giuramento. 18 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO Decadenza: ART. 1751 5° comma: L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere I propri diritti. La comunicazione può essere fatta anche in via stragiudiziale (racc. a.r.). E' ammissibile anche la comunicazione orale ma il problema poi è provarla. Prescrizione: 10 anni (alcuni sostengono 5 anni) 19 ALTRE PRESCRIZIONI Prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva del preavviso: ↓ 10 anni. Alcuni sostengo che siano 5 anni. Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni che l'agente o il preponente dimostrino di aver subito ↓ 10 anni 20 2.Normativa applicabile Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti 21 DISCIPLINA APPLICABILE: CODICE CIVILE / AEC Una volta stabilito quale sia il Giudice competente a decidere, si pone il problema di capire se si debba applicare soltanto la normativa del codice civile oppure anche gli Accordi Economici Collettivi 22 Accordi Economici Collettivi • Una caratteristica peculiare della disciplina italiana del contratto di agenzia è costituita dal ruolo centrale assunto dai contratti collettivi, accordi privatistici stipulati tra le associazioni aderenti alle varie federazioni dell’industria e del commercio da una parte e le associazioni sindacali nazionali degli agenti di commercio dall’altra. • La contrattazione collettiva si pone infatti come uno strumento importante di integrazione della disciplina codicistica intervenendo su numerosi aspetti di grande importanza pratica per la gestione del rapporto (ad es. il calcolo dell'indennità di scioglimento del rapporto ecc.). 23 Accordi Economici Collettivi Gli Accordi economici collettivi, da ultimo siglati (ma scaduti nel 2006), sono i seguenti: • l'AEC 26 febbraio 2002, per gli agenti e rappresentanti che collaborano con imprese commerciali, stipulato, per la parte agenziale, da Confesercenti-FIARC; • l'AEC 20 marzo 2002, per gli agenti e rappresentanti delle imprese industriali e delle cooperative, stipulato da Confindustria e Confcooperative; • l'AEC 20 marzo 2002, per le piccole e medie imprese industriali aderenti alla Confapi; • l'AEC 12 giugno 2002, per gli agenti di commercio delle imprese artigiane, stipulato da tre Confederazioni dell'artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani; 24 Accordi Economici Collettivi Gli accordi collettivi per gli agenti delle imprese industriali, per le piccole e medie imprese e quello dell'artigianato, sono sostanzialmente identici, mentre qualche diversità si rileva con l'accordo delle aziende commerciali 25 Presupposti per l’applicazione degli A.E.C. Gli AEC sono contratti di diritto privato e pertanto hanno efficacia vincolante limitatamente ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Gli AEC trovano applicazione anche: • quando sono richiamati espressamente nel contratto (richiamo espresso) • quando il preponente, pur non essendovi tenuto, ha sempre applicato il contratto collettivo (richiamo tacito) 26 3. Esempi di alcune delle più frequenti controversie in materia di contratto di agenzia Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti 27 ESCLUSIVA ↓ Salvo patto contrario: il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività nè l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. 28 ESCLUSIVA Non costituisce violazione dell'esclusiva promozionale svolta dall'agente l'attività In favore di terzi non concorrenti del preponente ( es: I due preponenti commercializzano prodotti diversi); In altra zona, diversa da quella di esclusiva; 29 ESCLUSIVA L'eslcusiva è un elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia ↓ perciò può essere derogata a vantaggio dell'agente o del preponente oppure può essere del tutto eliminata La deroga all'esclusiva deve essere espressa oppure desumersi anche in via indiretta dal contratto (es. qualora il preponente si riservi il diritto di nominare più agenti nella stessa zona) 30 VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA La violazione dell'esclusiva integra, per la parte che la subisce, un inadempimento contrattuale con conseguente possibilità di: • Recedere immediatamente dal contratto per giusta causa o in alternativa chiedere la risoluzione per inadempimento ex. art. 1453 e 1454 c.c. • Ottenere il risarcimento del danno patito Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni 31 VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA L'Agente viola l'esclusiva quando: • Promuove nella zona di esclusiva e per il medesimo ramo di attività, affari di imprese concorrenti con quella del preponente, anche senza essere legato stabilmente con l'impresa concorrente e anche se di fatto non sono stati conclusi affari per l'impresa concorrente. • Promuove affari al di fuori della Sua zona invadendo la sfera di esclusiva di un altro agente 32 VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA Il Preponente viola l'esclusiva quando: • Nomina altri agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, oppure non si attiva per impedire che I propri agenti invadano le zone di competenza di latro agente • Promuove e conclude affari nella zona dell'agente ↓ E' discusso in dottrina e in giurisprudenza se l'invasione della zona da parte del preponente debba essere continuativa oppure anche soltanto occasionale ↓ In ogni caso l'agente ha sempre diritto alla provvigione indiretta. 33 MONOMANDATO L'agente monomandatario è colui che si impegna a non svolgere alcuna attività in favore di altri preponenti (anche preponenti che non siano concorrenti) La distinzione tra agente monomandatario e plurimandatario è importante in quanto gli AEC prevedono per il primo un regime più favorevole sotto svariati profili (termini di preavviso, indennità di scioglimento, indennità di non concorrenza post contrattuale ecc.) 34 MONOMANDATO Il monomandato deve essere previsto espressamente nel contratto o desumersi dal testo del contratto (es: clausola contrattuale che condiziona l'assunzione di ulteriori incarichi alla preventiva autorizzazione del preponente) Problema: può qualificarsi monomandatario l'agente che di fatto operi per un solo preponente pur non essendovi tenuto dal contratto? ↓ non è sufficiente una mera situazione di fatto a integrare il monomandato. Se l'agente non ha assunto 35 un impegno contrattuale è un plurimandatario PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. 36 PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTUALE Si ritiene che il patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 1341 2° comma c.c., ove contenuta in condizioni predisposte unilateralmente dal preponente, necessiti di specifica sottoscrizione. Sono affette da nullità parziale la calusole che prevedono: • L'individuazione di una zona più ampia di quella prevista dal contratto • Una durata superiore ai due anni • L'assenza di concorrenza retribuzione del patto di non 37 VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA POST CONTRATTAULE Nel caso in cui l'agente violi il patto di non concorrenza si verifica un inadempimento contrattuale e ciò avrà le seguenti conseguenze: • L'indennità eventualmente essere restituita; già percepita • L'agente potrà essere condannato a l'eventuale danno subito dalla preponente dovrà risarcire • L'agente potrà essere inibito dal proseguire l'attività di concorrenza 38 VARIAZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO Spesso nei contratti si prevedono delle calusole che attribuiscono ad una delle parti (quasi sempre il preponente) la facoltà di modificare unilateralmente alcuni aspetti del contratto (es: provvigioni, zona, minimi contrattuali, clienti direzionali) Esempio di calausola: “La preponente si riserva la possibilità, previa comunicazione, di escludere dalla zona alcuni clienti, con i quali potrà avere rapporti diretti senza che l'agente possa pretendere indennità o provvigioni di sorta” 39 VARIAZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO Generalmente la giurisprudenza ha disconosciuto la validità di queste clausole considerandole nulle in quanto “clausole meramente potestative” oppure nulle per indeterminatezza dell'oggetto. Dette clausole possono considerarsi valide soltanto se collegate a determinati parametri (es: al mancato raggiungimento del budget può collegarsi una determinata diminuzione della provvigione) 40 VARIAZIONI DI ZONA, PRODOTTI, CLIENTI E PROVVIGIONI NEGLI AEC Nel caso che il preponente voglia apportare delle modifiche al contratto gli AEC, a seconda dell'incidenza economica (calcolata sull'insieme dei guadagni dell'anno solare precedente) della variazione, prevedono: •Variazioni di lieve entità (fino al 5%) - semplice comunicazione •Variazioni di media entità (fino al 20%) - comunicazione da darsi 2 mesi prima (per il plurimandatario) e 4 mesi prima (per il monomandatario) •Variazioni di rilevante entità (oltre il 20%) - da comunicarsi con un preavviso pari a quello necessario per risolvere il 41 rapporto VARIAZIONI DI ZONA, PRODOTTI, CLIENTI E PROVVIGIONI NEGLI AEC Le variazioni di lieve entità non possono essere rifiutate Le variazioni di media entità – si ritiene che possano essere rifiutate entro 30 giorni dalla comunicazione ( il contratto rimarrà pertanto inalterato) Le variazioni di rilevante entità – possono essere rifiutate entro 30 giorni dalla comunicazione e in caso di rifiuto il contratto di agenzia si estinguerà e la comunicazione del preponente varrà come preavviso di cessazione del rapporto (con il diritto dell'agente a tutte le indennità relative) 42 ATTIVITA' DI INCASSO Se riguarda soltanto il recupero degli insoluti: non è dovuto nessun compenso Se invece viene fatta abitualmente è da considerarsi una prestazione accessoria rispetto a quella di promozione di affari e pertanto deve essere compensata ↓ In questo caso il compenso sarà dovuto soltanto quando l'attività di riscossione costituisca un'attività aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista. Perciò, se l'attività di riscossione era prevista nel contratto, questa si considera già compensata con la provvigione poichè le parti ne hanno sicuramente tenuto conto ai fini della determinazione della provvigione. 43 ATTIVITA' DI INCASSO e AEC Art.6, 3°comma AEC Industria : Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione separata di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di somme per le quali dai clienti medesimi non siano 44 state rispettate le scadenze di pagamento. INDENNITA' DI INCASSO e AEC Art.4, 7°comma AEC Commercio: Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile, o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 cod. civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale. 45 INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONDIZIONI COSTITUTIVE Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: • Che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; • Che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti; NB: le condizioni sono cumulative 46 ONERE PROBATORIO L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'indennità spetta all'agente. ↓ Qualora manchi la prova anche di un solo presupposto, nulla spetterà all'agente L'agente può comunque avvalersi di ogni mezzo di prova: • Prova testimoniale (di clienti, capi area, dipendenti, agenti subentrati ecc.) • Interrogatorio formale del preponente • Relazione di un tecnico che calcoli il limite massimo dell'indennità • Ordine di esibizione dei libri contabili ex. Art. 210 c.p.c. 47 CONDIZIONI IMPEDITIVE L'indennità non è dovuta: • Quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (c.d. recesso per giusta causa); • Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; • Quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia 48 CONDIZIONI IMPEDITIVE Dette circostanze hanno carattere tassativo L'onere della prova della loro sussistenza verte sul preponente 49 CALCOLO DELL'INDENNITA' ART. 1751 3° comma: L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. ↓ Viene fissato un limite massimo ma non vengono enunciati criteri di calcolo Retribuzioni: si riferisce non soltanto alle provvigioni ma anche a tutti gli altri pagamenti effettuati all'agente (es. rimborso spese; remunerazione dell'attività di incasso 50 ecc.) RISARCIMENTO DANNI ART.1751 cod.civ. 4° comma: “La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni” ↓ il risarcimento ha carattere cumulativo rispetto all'indennità ed è meramente eventuale ↓ è riferibile a danni uletriori rispetto a quelli che trovano ristoro con l'indennità, derivanti da un inadempimento contrattuale del preponente o da un fatto illecito a lui imputabile 51
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