ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA Egr. Presidente della Regione Siciliana dott. Rosario Crocetta Egr. Assessore al Territorio ed all’Ambiente dott.ssa Maria Lo Bello Egr. Presidente IV Commissione “Ambiente e Territorio” dott. Giampiero Trizzino Egr. Deputati A.R.S. LORO SEDI Bozza per la stesura della proposta di disegno di legge di iniziativa parlamentare per: Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona e Riorganizzazione del Servizio Geologico e Geofisico Regionale Nota Preliminare Il presente testo, senza voler avere la presunzione di assolvere a compiti e funzioni pertinenti ad altre strutture, vuole semplicemente evidenziare alcuni criteri cui dovrebbe ispirarsi la norma in argomento. Relazione introduttiva Realizzare e tutelare l’equilibrio territoriale e, quindi, assicurare la vita ed i beni dei cittadini è un preciso dovere al quale il Governo della Regione Siciliana non può e non deve assolutamente sottrarsi. Se pur con le continue ricerche nel settore, l’assetto territoriale è qualcosa di basilare la cui organica tutela, atta a prevenire i danni causati dai sempre più frequenti eventi meteorici di forte intensità, può essere attuata in tempi brevi riorganizzando e potenziando le strutture esistenti e costituendo nuovi uffici che raccolgano dati precisi e consentano un monitoraggio attento e continuo di tutto il territorio sia a fini di salvaguardia che di pianificazione e risanamento. E’, dunque, indispensabile promuovere subito un governo del territorio che responsabilizzi ed utilizzi i tecnici della materia, soprattutto i geologi, quale componente fondamentale all’interno delle amministrazioni pubbliche. Il presente progetto di legge si divide in due parti: la prima è incentrata sulla riorganizzazione del Servizio Geologico e Geofisico Regionale con il potenziamento dei compiti, cosa peraltro già attuata da tempo in varie regioni d’Italia. Risalta in questa parte il passaggio di dipendenze dall’Assessorato Regionale dell’Industria, Corpo Regionale delle Miniere, al più vocato Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente la seconda mira ad una maggiore attenzione al livello territoriale locale con l’istituzione della figura del “Geologo Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA di Zona” che possa assolvere alle attività di controllo,monitoraggio, rilevazione e presidio del territorio, cui potrebbe essere affidata la gestione del“vincolo idrogeologico”. Tutto questo nell’ottica del superamento della logica della “difesa passiva del territorio”, ossia di una politica d’intervento a posteriori, a disastro avvenuto, con procedura emergenziale e dell’intervento straordinario a favore di una “difesa attiva del territorio”, intervenendo sulle cause potenzialmente generatrici i dissesti idrogeologici. Bozza per la stesura della proposta di disegno di legge per: Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona e Riorganizzazione del Servizio Geologico e Geofisico Regionale ART. 1 Il Servizio Geologico e Geofisico Regionale (S.G.G.R.), di cui alla Legge regionale 8 agosto 1960, n°35, viene posto sotto la vigilanza dell’Assessore al Territorio ed all’Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente, con la denominazione “Servizio Geologico Regionale (S.G.R.)” per l’attuazione dei seguenti compiti 1. programmazione e promozione di studi per la conoscenza geologica e geofisica del territorio regionale; 2. elaborazione di proposte e normative tecniche per la realizzazione di cartografie tematiche automatiche, nonchè suo sviluppo e collegamento con il sistema informatico regionale; 3. assistenza e consulenza a tutti gli organi regionali ed alle pubbliche amministrazioni, nella fase normativa e programmatoria nonchè in quella di controllo e verifica, per gli aspetti di carattere geologico (pianificazione territoriale, opere pubbliche, tutela dei beni culturali ed ambientali); 4. assistenza all’Amministrazione Regionale per la emanazione di norme e capitolati tecnici per la progettazione di opere pubbliche e di interventi sul territorio; 5. raccolta di tutta la documentazione di argomento geologico relativa al territorio e cura della fruibilità dei dati attraverso il servizio web del Geoportale regionale all’interno del SITR (Sistema informativo Territoriale Regionale); 6. cura della stampa del Bollettino del Servizio Geologico Regionale e di altre pubblicazioni ; 7. studio e tutela delle emergenze geologiche in Sicilia (geotopi e geositi) e ridefinizione dei vincoli idrogeologici in applicazione della L.R. 25/2012; 8. raccolta e controllo dei dati provenienti dagli Enti che costituiscono la rete regionale di monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica ed ampliamento con mezzi propri della rete di Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA monitoraggio già esistente, nonché sviluppo di studi di zonazione sismica in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (D.R.P.C.); 9. coordinamento e promozione di studi sui problemi connessi alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, alla sistemazione dei bacini idrografici ed alla tutela delle acque, nonché cura della organizzazione regionale della difesa del suolo secondo i dettami del D.Lgvo 152/2006 e del D.Lgvo 49/2010; 10. controllo, preliminare ai pareri di legge, della pianificazione urbanistica in relazione ai rischi sismici ed idrogeologici ed in base agli studi geologici previsti dalla normativa vigente; 11. studi e controlli, per le proprie competenze, nel settore ambientale (cave, smaltimento rifiuti, inquinamento, tutela dell’ambiente, etc.); 12. valutazione qualitativa e quantitativa, di concerto con gli Enti attualmente preposti, del patrimonio idrico regionale superficiale e sotterraneo, della salvaguardia e dell’utilizzazione attuale e dei fabbisogni futuri e pianificazione della ricerca di nuove fonti di approvvigionamento; 13. funzione di coordinamento, indirizzo, supporto e controllo degli Uffici Geologici di Zona attivati sul territorio ai sensi dell’art. 2 della presente legge; 14. definizione di appositi accordi e protocolli d’intesa con Istituti ed Enti di Ricerca per supportare gli Uffici Geologici di Zona. Con successivi distinti regolamenti saranno dettagliate ed articolate le attività di cui alla presente legge ed i raccordi con le altre strutture dell’Amministrazione Regionale che si occupano delle tematiche di interesse comune. art.2 Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona 1) Per le finalità di cui al punto 13 dell’art. 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni della Regione Siciliana istituiscono l’Ufficio Geologico di Zona. 2) L’Ufficio Geologico di Zona potrà essere istituito da uno o più Comuni territorialmente omogenei e confinanti e dovrà essere composto, in fase di prima istituzione, almeno da: a) n. 1 geologo abilitato all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 100 Kmq. ; Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA b) n. 2 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 250 Kmq. ; c) n. 3 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 250 Kmq. ; d) n. 5 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva superiore a 200 Kmq e fino a 500 Kmq. . e) Nel caso in cui l’Ufficio sia composto da più di un geologo uno di essi è designato coordinatore. f) Altro personale tecnico ed amministrativo degli enti locali potrà essere destinato a detto ufficio. g) Se i territori comunali interessati presentano una esposizione ai rischi naturali maggiore del 50% della superficie complessiva le unità di personale previste nell’Ufficio potranno essere incrementare fino al 50%, nel caso in cui l’Ufficio fosse costituito da una sola unità sarà possibile l’incremento a due unità. h) Ai fini della definizione delle condizioni di omogeneità territoriale è data priorità all’appartenenza allo stesso bacino idrografico; per i territori comunali ricadenti in più bacini idrografici eventualmente non ricompresi nello stesso Ufficio Geologico di Zona le attività saranno svolte d’intesa tra gli Uffici Geologici di Zona competenti. art.3 Competenze dell’Ufficio Geologico di Zona L’Ufficio Geologico di Zona dovrà assolvere i seguenti compiti: a) monitoraggio territoriale ai fini delle attività di valutazione (previsione) e prevenzione dai rischi geologici; b) presidio territoriale idrogeologico e idraulico nelle aree classificate a rischio elevato o molto elevato, come individuate all’art. 2, assicurando, attraverso un’adeguata attività di ricognizione del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene, attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la medesima area; individuare ed organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale; Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA c) vigilanza sulla rete idrografica secondaria; d) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e ricerca condotti da Istituti , Servizi Tecnici, Enti di Ricerca, Dipartimenti Universitari , Enti Pubblici per le finalità attribuite al Servizio; e) collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni di competenza per pareri geologici su progettazioni preliminari o attività edilizie e supportare tecnicamente gli stessi comuni nella predisposizione dei piani di emergenza; f) parere istruttorio per gli aspetti di competenza sulle richieste di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267; g) programmazione degli interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio e verifica dell’attuazione dei piani di monitoraggio. Gli uffici geologici di zona individuano le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto elevato presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio: ambiti territoriali, popolazione, infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, utilizzando a tal fine: 1. ove adottati i piani stralcio per l’assetto idrogeologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui rispettivamente all’articolo 65 e all’articolo 67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2. gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, nonché le tabelle A e B allegate al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La validazione delle perimetrazioni delle aree a rischio sarà effettuata da apposita conferenza di servizi tra il Servizio Geologico Regionale ed il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio R.I.A. Per le finalità di cui al comma 1 e 2, la Regione potrà avvalersi, ove possibile, di personale a contratto in posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, o trasferiti, da destinare alle attività di controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli organi individuati dai piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali. Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA art.4 Costituzione degli Uffici Geologici di Zona 1. Gli Enti Locali Territoriali nel piano del fabbisogno del personale predisposto per l’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dovranno dare priorità all’inserimento delle figure professionali di geologo, utilizzando tutte le possibili forme di contratto di lavoro, ai fini della tutela, salvaguardia e monitoraggio del territorio nei confronti dei rischi naturali e per attività di protezione civile. 2. Il personale componente l’Ufficio Geologico di Zona, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’assunzione, potrà essere incaricato dal Comune o dall’associazione di Comuni con contratto a termine rinnovabile, attraverso procedura selettiva ad evidenza pubblica. 3. I componenti l’Ufficio Geologico di Zona, incaricati con contratto a termine, per i Comuni di competenza, per la progettazione di opere pubbliche potranno collaborare alla predisposizione della sola progettazione preliminare riconoscendo quota-parte dell’incentivo di cui all’art. 18 della legge 109/94, nel testo coordinato con la norma della L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; resta loro preclusa la possibilità di assolvere atti di libera professione nell’ambito del territorio di competenza. 4. Le spese per l’istituzione ed il mantenimento dell’Ufficio Geologico di Zona, nonché del personale incaricato, saranno poste per metà a carico del Comune o dell’associazione dei Comuni in quota proporzionale ad abitanti e territorio e per metà a carico del bilancio delle Regioni di appartenenza. Per dette finalità, gli enti locali potranno utilizzare il 50% dei ribassi d’asta dei lavori appaltati relativi a progetti finanziati dal Ministero o dalla Regione anche con fondi europei. 5. Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli uffici geologici sono tenuti ad avvalersi di competenze tecnico-scientifiche adeguate, per numero e area disciplinare, alla tipologia di rischio propria dell’area di riferimento. In particolare, le rispettive dotazioni organiche devono necessariamente prevedere l’inquadramento di geologi e altre figure tecniche specialistiche. art.5 Aggiornamento PSAI Legge 267/98 In considerazione dell’elevata fragilità geomorfologica del territorio regionale e delle conclamate condizioni di pericolosità idrogeologica e idraulica, per una coerente attività di pianificazione territoriale e urbanistica di prevenzione, si ritiene necessario l’aggiornamento dei Piani Stralcio per l’Assetto Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA Idrogeologico con specifico riferimento ai fenomeni impulsivi ed a rapida evoluzione che possano interferire con l’urbanizzato e con le infrastrutture lineari strategiche. art.6 Parere di compatibilità geologica Per le finalità di tutela dell’incolumità pubblica, dei beni esposti e della difesa del suolo tutti gli interventi proposti, sia di tipo strutturale sia di tipo non strutturale, che abbiano incidenza sul territorio, devono essere preceduti da uno studio di compatibilità geologica firmato da un geologo regolarmente iscritto all’albo professionale. I pareri e gli studi geologici redatti per la realizzazione degli interventi sul territorio dovranno essere autorizzati dall’Ufficio del Genio Civile territorialmente competente previa istruttoria da parte del dirigente geologo responsabile di sezione. art.7 Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo regionale Gli obblighi di informazione nei confronti del Servizio Geologico Nazionale derivanti dalla legge 4 agosto 1984, n° 464 sono validi, nel territorio della Regione Sicilia, anche nei confronti del Servizio Geologico Regionale. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza. art. 8 Formazione ed Aggiornamento Professionale Per la formazione di personale specializzato il Servizio Geologico Regionale è autorizzato a bandire borse di studio ed a promuovere e organizzare, anche in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di ruolo e per la realizzazione di particolari programmi di studi con contratti libero-professionali. Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected] ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA art.9 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Il Presidente Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471 www.geologidisicilia.it - [email protected]
© Copyright 2024 ExpyDoc