Geologo di Zona - ARS - Ordine Regionale dei Geologi Di Sicilia

ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
Egr. Presidente della Regione Siciliana
dott. Rosario Crocetta
Egr. Assessore al Territorio ed all’Ambiente
dott.ssa Maria Lo Bello
Egr. Presidente IV Commissione “Ambiente e Territorio”
dott. Giampiero Trizzino
Egr. Deputati A.R.S.
LORO SEDI
Bozza per la stesura della proposta di disegno di legge di iniziativa parlamentare per:
Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona e Riorganizzazione del Servizio Geologico e
Geofisico Regionale
Nota Preliminare
Il presente testo, senza voler avere la presunzione di assolvere a compiti e funzioni pertinenti
ad altre strutture, vuole semplicemente evidenziare alcuni criteri cui dovrebbe ispirarsi la
norma in argomento.
Relazione introduttiva
Realizzare e tutelare l’equilibrio territoriale e, quindi, assicurare la vita ed i beni dei cittadini
è un preciso dovere al quale il Governo della Regione Siciliana non può e non deve
assolutamente sottrarsi. Se pur con le continue ricerche nel settore, l’assetto territoriale è
qualcosa di basilare la cui organica tutela, atta a prevenire i danni causati dai sempre più
frequenti eventi meteorici di forte intensità, può essere attuata in tempi brevi riorganizzando e
potenziando le strutture esistenti e costituendo nuovi uffici che raccolgano dati precisi e
consentano un monitoraggio attento e continuo di tutto il territorio sia a fini di salvaguardia che
di pianificazione e risanamento. E’, dunque, indispensabile promuovere subito un governo del
territorio che responsabilizzi ed utilizzi i tecnici della materia, soprattutto i geologi, quale
componente fondamentale all’interno delle amministrazioni pubbliche.
Il presente progetto di legge si divide in due parti: la prima è incentrata sulla riorganizzazione
del Servizio Geologico e Geofisico Regionale con il potenziamento dei compiti, cosa peraltro
già attuata da tempo in varie regioni d’Italia. Risalta in questa parte il passaggio di dipendenze
dall’Assessorato Regionale dell’Industria, Corpo Regionale delle Miniere, al più vocato
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento dell’Ambiente la seconda mira ad
una maggiore attenzione al livello territoriale locale con l’istituzione della figura del “Geologo
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
di Zona” che possa assolvere alle attività di controllo,monitoraggio, rilevazione e presidio del
territorio, cui potrebbe essere affidata la gestione del“vincolo idrogeologico”. Tutto questo
nell’ottica del superamento della logica della “difesa passiva del territorio”, ossia di una
politica d’intervento a posteriori, a disastro avvenuto, con procedura emergenziale e
dell’intervento straordinario a favore di una “difesa attiva del territorio”, intervenendo sulle
cause potenzialmente generatrici i dissesti idrogeologici.
Bozza per la stesura della proposta di disegno di legge per:
Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona e Riorganizzazione del Servizio
Geologico e Geofisico Regionale
ART. 1
Il Servizio Geologico e Geofisico Regionale (S.G.G.R.), di cui alla Legge regionale 8 agosto
1960, n°35, viene posto sotto la vigilanza dell’Assessore al Territorio ed all’Ambiente,
Dipartimento dell’Ambiente, con la denominazione “Servizio Geologico Regionale (S.G.R.)” per
l’attuazione dei seguenti compiti
1. programmazione e promozione di studi per la conoscenza geologica e geofisica del territorio
regionale;
2. elaborazione di proposte e normative tecniche per la realizzazione di cartografie tematiche
automatiche, nonchè suo sviluppo e collegamento con il sistema informatico regionale;
3. assistenza e consulenza a tutti gli organi regionali ed alle pubbliche amministrazioni, nella fase
normativa e programmatoria nonchè in quella di controllo e verifica, per gli aspetti di carattere
geologico (pianificazione territoriale, opere pubbliche, tutela dei beni culturali ed ambientali);
4. assistenza all’Amministrazione Regionale per la emanazione di norme e capitolati tecnici per
la progettazione di opere pubbliche e di interventi sul territorio;
5. raccolta di tutta la documentazione di argomento geologico relativa al territorio e cura della
fruibilità dei dati attraverso il servizio web del Geoportale regionale all’interno del SITR
(Sistema informativo Territoriale Regionale);
6. cura della stampa del Bollettino del Servizio Geologico Regionale e di altre pubblicazioni ;
7. studio e tutela delle emergenze geologiche in Sicilia (geotopi e geositi) e ridefinizione dei
vincoli idrogeologici in applicazione della L.R. 25/2012;
8. raccolta e controllo dei dati provenienti dagli Enti che costituiscono la rete regionale di
monitoraggio dell’attività sismica e vulcanica ed ampliamento con mezzi propri della rete di
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
monitoraggio già esistente, nonché sviluppo di studi di zonazione sismica in collaborazione
con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (D.R.P.C.);
9. coordinamento e promozione di studi sui problemi connessi alla salvaguardia dell’equilibrio
idrogeologico, alla sistemazione dei bacini idrografici ed alla tutela delle acque, nonché cura
della organizzazione regionale della difesa del suolo secondo i dettami del D.Lgvo 152/2006 e
del D.Lgvo 49/2010;
10. controllo, preliminare ai pareri di legge, della pianificazione urbanistica in relazione ai rischi
sismici ed idrogeologici ed in base agli studi geologici previsti dalla normativa vigente;
11. studi e controlli, per le proprie competenze, nel settore ambientale (cave, smaltimento rifiuti,
inquinamento, tutela dell’ambiente, etc.);
12. valutazione qualitativa e quantitativa, di concerto con gli Enti attualmente preposti, del
patrimonio idrico regionale superficiale e sotterraneo, della salvaguardia e dell’utilizzazione
attuale e dei fabbisogni futuri e pianificazione della ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento;
13. funzione di coordinamento, indirizzo, supporto e controllo degli Uffici Geologici di Zona
attivati sul territorio ai sensi dell’art. 2 della presente legge;
14. definizione di appositi accordi e protocolli d’intesa con Istituti ed Enti di Ricerca per
supportare gli Uffici Geologici di Zona.
Con successivi distinti regolamenti saranno dettagliate ed articolate le attività di cui alla presente legge
ed i raccordi con le altre strutture dell’Amministrazione Regionale che si occupano delle tematiche di
interesse comune.
art.2
Istituzione dell’Ufficio Geologico di Zona
1) Per le finalità di cui al punto 13 dell’art. 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, i Comuni della Regione Siciliana istituiscono l’Ufficio Geologico di Zona.
2) L’Ufficio Geologico di Zona potrà essere istituito da uno o più Comuni territorialmente
omogenei e confinanti e dovrà essere composto, in fase di prima istituzione, almeno da:
a) n. 1 geologo abilitato all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 100
Kmq. ;
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
b) n. 2 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con
popolazione fino a 10.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 250
Kmq. ;
c) n. 3 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con
popolazione fino a 50.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva non superiore a 250
Kmq. ;
d) n. 5 geologi abilitati all’esercizio della professione per Comune o associazione di Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti ed estensione territoriale complessiva superiore a 200
Kmq e fino a 500 Kmq. .
e) Nel caso in cui l’Ufficio sia composto da più di un geologo uno di essi è designato coordinatore.
f) Altro personale tecnico ed amministrativo degli enti locali potrà essere destinato a detto ufficio.
g) Se i territori comunali interessati presentano una esposizione ai rischi naturali maggiore del 50%
della superficie complessiva le unità di personale previste nell’Ufficio potranno essere
incrementare fino al 50%, nel caso in cui l’Ufficio fosse costituito da una sola unità sarà
possibile l’incremento a due unità.
h) Ai fini della definizione delle condizioni di omogeneità territoriale è data priorità
all’appartenenza allo stesso bacino idrografico; per i territori comunali ricadenti in più bacini
idrografici eventualmente non ricompresi nello stesso Ufficio Geologico di Zona le attività
saranno svolte d’intesa tra gli Uffici Geologici di Zona competenti.
art.3
Competenze dell’Ufficio Geologico di Zona
L’Ufficio Geologico di Zona dovrà assolvere i seguenti compiti:
a) monitoraggio territoriale ai fini delle attività di valutazione (previsione) e prevenzione dai rischi
geologici;
b) presidio territoriale idrogeologico e idraulico nelle aree classificate a rischio elevato o molto
elevato, come individuate all’art. 2, assicurando, attraverso un’adeguata attività di ricognizione
del territorio di competenza, il monitoraggio continuativo dei movimenti franosi e delle piene,
attesi o in atto, nonché di ciascun fattore di rischio idrogeologico e idraulico rilevante per la
medesima area; individuare ed organizzare in tempo reale i necessari servizi di contrasto, in
particolare di pronto intervento e di prevenzione non strutturale;
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
c) vigilanza sulla rete idrografica secondaria;
d) partecipazione, a richiesta, a progetti di studio e ricerca condotti da Istituti , Servizi Tecnici, Enti
di Ricerca, Dipartimenti Universitari , Enti Pubblici per le finalità attribuite al Servizio;
e) collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni di competenza per pareri geologici su
progettazioni preliminari o attività edilizie e supportare tecnicamente gli stessi comuni nella
predisposizione dei piani di emergenza;
f) parere istruttorio per gli aspetti di competenza sulle richieste di autorizzazione in aree soggette a
vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;
g) programmazione degli interventi di mitigazione e messa in sicurezza del territorio e verifica
dell’attuazione dei piani di monitoraggio.
Gli uffici geologici di zona individuano le aree a rischio idrogeologico e idraulico elevato e molto
elevato presenti nel territorio di competenza, specificando in dettaglio: ambiti territoriali, popolazione,
infrastrutture e insediamenti esposti a tali rischi, utilizzando a tal fine:
1.
ove adottati i piani stralcio per l’assetto idrogeologico e i piani straordinari diretti a rimuovere le
situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui rispettivamente all’articolo 65 e all’articolo
67, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2.
gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile,
definiti con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2004, nonché le tabelle A e B
allegate al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2000, n. 365.
La validazione delle perimetrazioni delle aree a rischio sarà effettuata da apposita conferenza di
servizi tra il Servizio Geologico Regionale ed il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Servizio
R.I.A.
Per le finalità di cui al comma 1 e 2, la Regione potrà avvalersi, ove possibile, di personale a contratto in
posizione di distacco o comando da altri enti o uffici regionali, o trasferiti, da destinare alle attività di
controllo e allertamento sul territorio in diretta connessione con le strutture o gli organi individuati dai
piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali.
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
art.4
Costituzione degli Uffici Geologici di Zona
1. Gli Enti Locali Territoriali nel piano del fabbisogno del personale predisposto per l’anno successivo
a quello di entrata in vigore della presente legge, dovranno dare priorità all’inserimento delle figure
professionali di geologo, utilizzando tutte le possibili forme di contratto di lavoro, ai fini della
tutela, salvaguardia e monitoraggio del territorio nei confronti dei rischi naturali e per attività di
protezione civile.
2. Il personale componente l’Ufficio Geologico di Zona, nelle more dell’espletamento dei concorsi
pubblici per l’assunzione, potrà essere incaricato dal Comune o dall’associazione di Comuni con
contratto a termine rinnovabile, attraverso procedura selettiva ad evidenza pubblica.
3. I componenti l’Ufficio Geologico di Zona, incaricati con contratto a termine, per i Comuni di
competenza, per la progettazione di opere pubbliche potranno collaborare alla predisposizione della
sola progettazione preliminare riconoscendo quota-parte dell’incentivo di cui all’art. 18 della legge
109/94, nel testo coordinato con la norma della L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni; resta loro preclusa la possibilità di assolvere atti di libera professione nell’ambito del
territorio di competenza.
4. Le spese per l’istituzione ed il mantenimento dell’Ufficio Geologico di Zona, nonché del personale
incaricato, saranno poste per metà a carico del Comune o dell’associazione dei Comuni in quota
proporzionale ad abitanti e territorio e per metà a carico del bilancio delle Regioni di appartenenza.
Per dette finalità, gli enti locali potranno utilizzare il 50% dei ribassi d’asta dei lavori appaltati
relativi a progetti finanziati dal Ministero o dalla Regione anche con fondi europei.
5. Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli uffici geologici sono tenuti ad avvalersi di competenze
tecnico-scientifiche adeguate, per numero e area disciplinare, alla tipologia di rischio propria
dell’area di riferimento. In particolare, le rispettive dotazioni organiche devono necessariamente
prevedere l’inquadramento di geologi e altre figure tecniche specialistiche.
art.5
Aggiornamento PSAI Legge 267/98
In considerazione dell’elevata fragilità geomorfologica del territorio regionale e delle conclamate
condizioni di pericolosità idrogeologica e idraulica, per una coerente attività di pianificazione territoriale
e urbanistica di prevenzione, si ritiene necessario l’aggiornamento dei Piani Stralcio per l’Assetto
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
Idrogeologico con specifico riferimento ai fenomeni impulsivi ed a rapida evoluzione che possano
interferire con l’urbanizzato e con le infrastrutture lineari strategiche.
art.6
Parere di compatibilità geologica
Per le finalità di tutela dell’incolumità pubblica, dei beni esposti e della difesa del suolo tutti gli
interventi proposti, sia di tipo strutturale sia di tipo non strutturale, che abbiano incidenza sul territorio,
devono essere preceduti da uno studio di compatibilità geologica firmato da un geologo regolarmente
iscritto all’albo professionale.
I pareri e gli studi geologici redatti per la realizzazione degli interventi sul territorio dovranno essere
autorizzati dall’Ufficio del Genio Civile territorialmente competente previa istruttoria da parte del
dirigente geologo responsabile di sezione.
art.7
Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica
del sottosuolo regionale
Gli obblighi di informazione nei confronti del Servizio Geologico Nazionale derivanti dalla legge 4
agosto 1984, n° 464 sono validi, nel territorio della Regione Sicilia, anche nei confronti del Servizio
Geologico Regionale. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi,
perforazioni e rilievi geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso
delle gallerie, maggiori di 200 metri di lunghezza.
art. 8
Formazione ed Aggiornamento Professionale
Per la formazione di personale specializzato il Servizio Geologico Regionale è autorizzato a bandire
borse di studio ed a promuovere e organizzare, anche in collaborazione con l’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia, corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di ruolo e per la
realizzazione di particolari programmi di studi con contratti libero-professionali.
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]
ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA
art.9
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore
entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il Presidente
Viale Lazio, 2/A – 90144 PALERMO
Tel. 091.6269470 – Fax 091.6269471
www.geologidisicilia.it - [email protected]