Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSISTENZA NON SANITARIA nelle unità operative dei presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto e Montebelluna approvato con deliberazione n. 419 del 10 aprile 2014 Art. 1 Oggetto e definizioni Art. 2 Responsabilità Art. 3 Orari di accesso alle unità operative Art. 4 Esclusioni dell’A.N.S. Art. 5 Domanda di inserimento nell’elenco aziendale dei soggetti che svolgono A.N.S. Art. 6 Termini e obblighi Art. 7 Elenco aziendale dei soggetti che svolgono A.N.S. Art. 8 Richiesta di A.N.S. Art. 9 Modalità per lo svolgimento di A.N.S. Art. 10 Verifiche sull’attività di A.N.S. Art. 11 Oggetto dell’A.N.S. Art. 12 Prescrizioni per l’A.N.S. Art. 13 Prescrizioni per il personale dipendente __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A z ie nda UL. S S . n. 8 - via F o re s tuz zo , 41 - 31 01 1 A s o lo ( TV) - te l. 0423/5 261 - f a x 04 23 /52 63 08 - c . f . e p. i. v. a. 00896 81 026 4 - w ww. uls s a s o lo . ve n. it u.o. affari generali e legali - via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV) - tel. 0423/526469 - fax 0423/526468 - e mail: [email protected] Z:\20_AFFARI GENERALI\regolamenti aziendali\direzione medica\assistenza non sanitaria\testi definitivi\ANS_0_REGOLAMENTO_da approvare.docx Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA NON SANITARIA NELLE UNITÀ OPERATIVE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CASTELFRANCO VENETO E MONTEBELLUNA ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI Il presente regolamento disciplina la presenza di familiari o di persone delegate, a titolo gratuito od oneroso, per lo svolgimento dell’Assistenza Non Sanitaria (A.N.S.) a favore delle persone ricoverate nelle Unità Operative (UU.OO.) dei Presidi Ospedalieri (PP.OO.) dell’azienda ULSS 8 al di fuori dell’orario di visita. Per assistenza non sanitaria si intende ogni attività di sorveglianza e di supporto personale, relazionale e affettivo prestata alla persona ricoverata. L’assistenza sanitaria alle persone ricoverate è garantita ed erogata esclusivamente dal personale sanitario e tecnico dipendente della struttura ospedaliera. Sono idonei a prestare A.N.S. alle persone ricoverate i seguenti soggetti: 1) a titolo gratuito: a) familiari; b) parenti; c) persone di fiducia; d) associazioni di volontariato; 2) a titolo oneroso: a) persone fisiche con età compresa tra i 18 e i 65 anni; b) assistenti familiari / badanti; c) cooperative; d) agenzie; e) imprese anche individuali. ART. 2 RESPONSABILITÀ Ogni rapporto giuridico per lo svolgimento di A.N.S. si instaura direttamente ed esclusivamente tra la persona ricoverata o suo rappresentante legale ed i soggetti idonei a rendere le prestazioni di A.N.S.. All’azienda ULSS non può essere attribuita alcuna responsabilità derivante da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto, anche a carattere penale, idoneo a produrla in conformità dell’ordinamento giuridico per danni a persone o cose, diretti o indiretti, morali materiali (furti, danneggiamenti e simili) e patrimoniali, posti in essere nello svolgimento delle attività di A.N.S.. L’azienda ULSS declina altresì ogni responsabilità per colpa dei soggetti che erogano le prestazioni di A.N.S.. Per i danni derivanti all’azienda ULSS o ai propri dipendenti a seguito di prestazioni connesse o collegate con l’A.N.S. l’ente sanitario ha facoltà di agire secondo le vigenti disposizioni di legge per il risarcimento del danno. 2 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna ART. 3 ORARI DI ACCESSO ALLE UNITÀ OPERATIVE L’orario di visita nelle UU.OO. varia a seconda delle UU.OO. L’orario di chiusura notturna delle UU.OO. si effettua dalle ore 22 alle ore 7. Eventuali deroghe temporanee agli orari indicati saranno stabilite dalla Direzione medica di ospedale. Il personale delegato all’attività di A.N.S. può accedere ai reparti liberamente tra le ore 7 e le ore 21, salvo restrizioni contingenti stabilite dal Coordinatore infermieristico dell’U.O., mentre per le assistenze in orario notturno deve presentarsi in reparto entro le ore 22 per consentire la propria identificazione. ART. 4 ESCLUSIONI DELL’A.N.S. In considerazione delle particolari esigenze igienico-sanitarie ed organizzative, l’A.N.S. è esclusa, di norma, nelle UU.OO. di: - Terapie Intensive; - Dialisi; - Unità Coronarica. Eventuali deroghe saranno motivate e preventivamente autorizzate dal Coordinatore infermieristico di dipartimento o di U.O.. ART. 5 DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO AZIENDALE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO A.N.S. Coloro che intendono effettuare A.N.S. a titolo oneroso a favore di terzi, nonché le associazioni di volontariato, devono presentare all’Ufficio Protocollo dell’azienda ULSS in via Forestuzzo n. 41 – 31011 Asolo (TV) un’apposita domanda di inserimento nell’elenco aziendale dei soggetti autorizzati a svolgere A.N.S.. L’inserimento nell’elenco dei soggetti autorizzati a svolgere A.N.S. nei PP.OO. dell’azienda ULSS ha validità biennale. Pertanto, la domanda di inserimento deve essere ripresentata nei termini previsti per il biennio successivo a pena di cancellazione dal predetto elenco. Nella domanda di inserimento i soggetti interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, i seguenti dati e allegare i documenti indicati: A) requisiti di ordine generale (ove pertinenti alla tipologia e forma giuridica): - cognome e nome; - codice fiscale; - denominazione e forma giuridica; - residenza; - sede legale; - legale rappresentante; - recapito postale e telefonico; - partita IVA; B) requisiti tecnico organizzativi (ove pertinenti alla tipologia e forma giuridica): - (da allegare) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi; - (da allegare) copia della polizza assicurativa per infortuni dei propri operatori a qualunque titolo durante l’esercizio di A.N.S. e per tutta la durata della permanenza nei PP.OO.; - (da allegare) elenco su carta intestata – per uso interno – degli operatori a qualunque titolo aventi un’età compresa tra 18 e 65 anni, con indicazione per ciascuno del cognome, nome, data e luogo 3 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna - - di nascita, residenza, recapito telefonico, partita IVA; (da allegare) elenco su carta intestata – per uso pubblicazione – dei medesimi operatori a qualunque titolo con indicazione per ciascuno del cognome, nome, data e luogo di nascita, partita IVA; (da allegare) statuto o altro atto da cui risulti che l’attività di A.N.S. è ricompresa nelle finalità perseguite dal soggetto istante; tariffe orarie o giornaliere, diurne e notturne, comprensive di IVA se dovuta, applicate per l’intera durata del biennio; C) requisiti di idoneità (ove pertinenti alla tipologia e forma giuridica): - iscrizione alla CCIAA con descrizione dell’oggetto sociale; - iscrizione in appositi registri / albi nazionali, regionali e provinciali; D) altre dichiarazioni: - dichiarazione di presa visione e di impegno a dare piena ed integrale applicazione senza riserve al presente Regolamento per l’A.N.S. nelle UU.OO. dell’azienda ULSS, nonché alla normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali; - dichiarazione di esonerare l'azienda ULSS da qualsiasi responsabilità derivante da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto, anche a carattere penale, idoneo a produrla in conformità dell’ordinamento giuridico per danni a persone o cose, diretti o indiretti, morali materiali (furti, danneggiamenti e simili) e patrimoniali, posti in essere nello svolgimento delle attività di A.N.S., nonché da ogni responsabilità per colpa di chi eroga le prestazioni di A.N.S.. Per i soggetti con idoneità plurisoggettiva (società, cooperative, associazioni di volontariato, altro) l’attività di A.N.S. deve risultare espressamente nella descrizione del proprio oggetto sociale, statuto o altro atto comprovante la corrispondenza tra le finalità perseguite dai predetti soggetti e l’A.N.S.. Verificata la correttezza e completezza della domanda di inserimento, l’U.O. Affari Generali e Legali comunica all’istante l’avvenuto inserimento nell’elenco aziendale dei soggetti autorizzati a svolgere A.N.S.. La verifica della domanda ha carattere meramente formale per il solo fine di identificare i soggetti che direttamente o indirettamente hanno accesso alle UU.OO. al di fuori degli orari di visita. Pertanto, la verifica non ha alcuna funzione di accertamento dei requisiti morali e non di chi esercita l’A.N.S. e non può essere fonte di responsabilità a carico dell’azienda ULSS nei confronti di chicchessia per affidamento fatto da terzi, per negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o per altro danno che ne sia derivato. ART. 6 TERMINI E OBBLIGHI Le domande di inserimento nell’elenco aziendale dei soggetti autorizzati a svolgere A.N.S. devono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno per il successivo biennio. In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande del precedente comma devono essere presentate entro il 31 maggio 2014 per il biennio 2014-2015 con inizio dell’attività al 1° luglio 2014, a seguito di apposita comunicazione da parte dell’U.O. Affari Generali e Legali. L’U.O. Affari Generali e Legali comunica l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione per l’inserimento nell’elenco aziendale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli effetti dell’inserimento nell’elenco decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno e decadono automaticamente al termine del biennio di riferimento. I soggetti inseriti nell’elenco aziendale possono richiedere l’aggiornamento dei propri operatori a qualsiasi titolo con periodicità semestrale entro il termine del: - 31 maggio per le modifiche / integrazioni aventi effetto dal 1° luglio; 4 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna - 30 novembre per le modifiche / integrazioni aventi effetto dal 1° gennaio. È onere specifico del soggetto inserito nell’elenco aziendale garantire nei confronti dei propri operatori a qualunque titolo: - le coperture assicurative per i rischi di responsabilità civile verso terzi nonché per infortuni; - il rispetto di eventuali ulteriori oneri assicurativi e previdenziali di legge; - il rispetto delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente legislazione italiana; - l’applicazione delle condizioni retributive previste dalla normativa vigente in materia di contratti di lavoro; - il possesso delle prescritte certificazioni di regolare soggiorno sul territorio italiano da parte degli operatori stranieri. La violazione dei precedenti obblighi comporta la revoca automatica dell’autorizzazione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti che svolgono A.N.S. e l’interdizione temporanea allo svolgimento dell’attività nei PP.OO. dell’azienda ULSS per il periodo di due anni. In caso di recidiva l’interdizione in esame è definitiva. In ogni caso si procede alla segnalazione dei fatti alle Autorità competenti. ART. 7 ELENCO AZIENDALE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO A.N.S. L’elenco dei soggetti che svolgono A.N.S., distinto per tipologia, è pubblicato nel sito istituzionale www.ulssasolo.ven.it dell’azienda ULSS nella sezione “Amministrazione Trasparente” – link “Altri contenuti” – link “Dati ulteriori” – link pagina “Assistenza non sanitaria”. Il ricorso agli spazi pubblicitari multimediali e affissionali all’interno dell’azienda ULSS è consentito nel rispetto del vigente regolamento in materia. È vietata ogni altra forma di pubblicità. L’accertata violazione del divieto comporta la revoca automatica dell’autorizzazione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti che svolgono A.N.S. e l’interdizione temporanea allo svolgimento dell’attività nei PP.OO. dell’azienda ULSS per il periodo di due anni. In caso di recidiva l’interdizione in esame è definitiva. Nelle UU.OO. sarà data opportuna informazione in riferimento al citato elenco e alle modalità di reperimento mediante affissione di avviso (Allegato n. 5). ART. 8 RICHIESTA DI A.N.S. La richiesta di A.N.S. può pervenire dalla persona ricoverata o suo rappresentante legale e dai familiari quando il paziente si trovi in uno stato di temporanea necessità di sostegno continuativo in base alle proprie condizioni psico-fisiche. Il personale sanitario valuterà l’opportunità di richiedere l’A.N.S. in relazione alle condizioni psico-fisiche del paziente. ART. 9 MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI A.N.S. La richiesta e l’autorizzazione di A.N.S prestata a titolo oneroso a favore di terzi, nonché dalle associazioni di volontariato, sono formalizzate mediante la compilazione di apposito modulo, come da Allegato n. 1, che deve riportare: - cognome e nome della persona ricoverata; - relazione con il soggetto che presta l’A.N.S.; 5 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna - fasce orarie, diurne e/o notturne, di A.N.S.; numero del posto letto riferito al cartellino identificativo consegnato alla persona che presta l’A.N.S.; avvenuta consegna della note informativa, come da Allegato n. 2; data di richiesta; sottoscrizione del richiedente; data di rilascio; sottoscrizione del personale sanitario. Il modulo di richiesta / autorizzazione (Allegato n. 1) è: - conservato in originale dal personale sanitario della U.O.; - consegnato in copia al richiedente per essere esibito in caso di controllo durante l’attività di A.N.S.. Per il periodo di ricovero l’originale della richiesta / autorizzazione di A.N.S. è conservato nella documentazione infermieristica. Al termine del ricovero la persona autorizzata a prestare A.N.S. deve riconsegnare il cartellino identificativo al personale sanitario della U.O.. È ammesso l’uso di camici di colore diverso dal bianco e riportante – se del caso – solamente il logo del soggetto organizzato. ART. 10 VERIFICHE SULL’ATTIVITÀ DI A.N.S. È facoltà dell’azienda ULSS procedere alla verifica dell’attività di A.N.S. prestata dalle persone all’uopo autorizzate. La competenza è demandata ai Coordinatori infermieristici e in caso di assenza ai loro delegati. La Direzione del servizio infermieristico provvede a verificare il rispetto del presente regolamento. I controlli sull’attività possono essere svolti presso le UU.OO. anche su specifica richiesta del personale sanitario dell’U.O. ovvero di esposti. È facoltà del personale sanitario della U.O. procedere al riconoscimento diretto di coloro che prestano A.N.S. mediante richiesta di esibizione di documento di riconoscimento personale (carta di identità, patente di guida, passaporto, tessera rilasciata da una pubblica amministrazione, altro) per garantire il corretto adempimento delle prescrizioni del presente regolamento. ART. 11 OGGETTO DELL’A.N.S. Le attività oggetto di A.N.S. sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - igiene personale e cambio della biancheria; - aiuto nell’espletamento delle funzioni fisiologiche; - aiuto nella deambulazione (corretto utilizzo di presidi, ausili, attrezzature); - apprendimento e mantenimento di posture corrette; - aiuto nell’assunzione dei pasti e delle diete; - igiene della bocca e del viso; - aiuto nella corretta assunzione della terapia orale consegnata dal personale sanitario. Coloro che svolgono A.N.S. sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso ed evitare ogni atto che possa recare danno diretto o indiretto alla persona assistita e agli altri degenti, nonché all’azienda ULSS e al personale dipendente, o risultare comunque lesivo dell’attività istituzionale, degli interessi e del prestigio dell’azienda ULSS. ART. 12 PRESCRIZIONI PER L’A.N.S. 6 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna Gli operatori a qualunque titolo che svolgono A.N.S. devono: - rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell’ambito delle UU.OO.; - esporre in maniera visibile il cartellino identificativo da restituire al temine del ricovero; - garantire il cambio delle assistenze rispettando gli orari indicati dalla struttura; - non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie; - mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale dell’U.O.; - rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’U.O.; - non assistere contemporaneamente più persone ricoverate, fatto salve particolari situazioni che saranno valutate dal personale sanitario; - permanere nella sola stanza della persona assistita e nella sala d’attesa dell’ U.O. allorché invitato ad allontanarsi dal personale dell’U.O. in occasione degli orari riservati alle visite mediche o per eseguire interventi di carattere sanitario o quando viene loro richiesto per il buon andamento generale; - non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario dell’U.O.; - non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti nell’U.O.; - non utilizzare sedie reclinabili o poltrone durante il giorno; - non utilizzare letti liberi dei degenti durante l’attività; - non utilizzare la cucinetta di reparto; - non sostare nei locali di servizio del personale dell’U.O.; - non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario; - non introdurre nella stanza di degenza oggetti che possano ostacolare il regolare funzionamento del servizio ospedaliero o creare rischio di pericolo per sé e per terzi; - attenersi alla massima riservatezza sulle condizioni di salute della persona assistita e degli altri degenti nonché di ogni altra informazione di cui si sia avuta conoscenza in ragione dello svolgimento di A.N.S., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 – codice privacy e dell’art. 622 codice penale. La violazione delle presenti prescrizioni comporta per l’operatore a qualunque titolo che svolge A.N.S. l’immediato allontanamento dall’U.O. da parte del Coordinatore infermieristico o suo delegato nonché l’impossibilità di svolgere A.N.S., anche a favore di altri pazienti per un periodo di un mese. In caso di prima recidiva la sospensione è di tre mesi. In caso di seconda recidiva la sospensione è di due anni a cui si aggiunge – se del caso – l’interdizione temporanea allo svolgimento dell’attività nei PP.OO. dell’azienda ULSS per il periodo di due anni da parte del soggetto iscritto nell’elenco aziendale. ART. 13 PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE Al personale del ruolo sanitario e tecnico dipendente dall’azienda ULSS, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, è fatto divieto di prestare A.N.S. a tiolo oneroso sia durante l’orario di servizio sia al di fuori dello stesso. Il personale dipendente non può fornire nominativi di soggetti che svolgono A.N.S. a titolo oneroso a chicchessia, anche qualora ne sia fatta richiesta. Il personale dipendente non può richiedere a coloro che svolgono A.N.S. di assolvere alle attività di propria competenza. L’inosservanza dei suddetti obblighi comporta l’assoggettamento del personale dipendente a quanto previsto dal Codice disciplinare. 7 Regione del Veneto - AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO Ospedale di Castelfranco Veneto e Montebelluna ALLEGATI n. 1 – Modulo n. 1 ANS – richiesta / autorizzazione per assistenza non sanitaria n. 2 – Modulo n. 2 ANS – nota informativa per assistenza non sanitaria n. 3 – Modulo n. 3 ANS – cartellino identificativo n. 4 – Modulo n. 4 ANS – domanda di inserimento nell’elenco dei soggetti che svolgono ANS n. 5 – Modulo n. 5 ANS – avviso per U.O. 8
© Copyright 2024 ExpyDoc