Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti DL 36

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti
D.L. 36/2014 / A.C. 2215
Dossier n° 45 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
3 aprile 2014
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C.
2215
D.L.
36/2014
Titolo:
Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario
nazionale
Iter al Senato:
No
testo originario:
4
Date:
emanazione:
20 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:
21 marzo 2014
presentazione:
21 marzo 2014
assegnazione:
21 marzo 2014
scadenza:
20 maggio 2014
Commissioni competenti:
II Giustizia, XII Affari sociali
Stato dell'iter:
All'esame delle Commissioni riunite in sede referente
Contenuto
Il decreto-legge in titolo è strutturato in due capi, per 4 articoli complessivi:
il capo I contiene disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e si compone di due
articoli:
l’articolo 1 modifica in numerosi punti il testo unico delle leggi in materia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
l’articolo 2 dispone che gli atti amministrativi adottati fino alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 ai sensi del citato testo unico
continuano a produrre effetti;
il capo II concerne l’impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario
nazionale, cui è dedicato l’articolo 3.
L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del provvedimento.
Tipologia del provvedimento
Il disegno di legge in titolo, presentato in prima lettura alla Camera, non è corredato né
della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto
della regolamentazione (AIR).
L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti
dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo
al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione
sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione
dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i
previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e
sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della
eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".
La relazione illustrativa del provvedimento non ottempera a tale obbligo.
Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Il preambolo dà analiticamente conto dell’evenienza che il decreto–legge è stato emanato
in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014, n. 32, depositata il
25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2014, con cui è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49,
“in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso
funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di
conversione” in quanto detti articoli, introdotti in sede di conversione del decreto “In difetto
del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’art. 77, secondo comma, Cost.,”, per
“l’assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le
originarie disposizioni del decreto-legge” devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti
per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente
illegittimi, integrando con ciò un vizio procedurale; il decreto in titolo ripristina pertanto con
modificazioni, mediante il metodo della novellazione, la disciplina normativa vigente alla
data di pubblicazione della sentenza (ad eccezione di quella relativa all’apparato
sanzionatorio, che pertanto resta quello risultante a seguito della richiamata sentenza della
Corte costituzionale) facendo altresì salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati in
vigenza della stessa.
Dal momento che la sentenza della Corte ha censurato i vizi procedurali e non gli aspetti
sostanziali delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il contenuto del decreto-legge
rispetta i limiti posti dalla legge n. 400 del 1988, che all’articolo 15, comma 2, lettera e)
prevede che il Governo non possa mediante decreto-legge “ripristinare l’efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al
procedimento”.
Specificità ed omogeneità delle disposizioni
Il decreto-legge, che si compone di 3 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale
ripartiti in due capi - il primo dei quali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ed il secondo
dedicato all’impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale -,
reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; dell’insieme delle misure contenute
nel testo dà inoltre conto il preambolo.
Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
L’articolo 2 dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014”.
La data di decorrenza (21 marzo) sembra segnare una cesura rispetto alla data di
efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e potrebbe apparire
contraddetta dall’espressione “continuano a produrre effetti”. Tale espressione potrebbe
infatti indurre a pensare che si intenda salvaguardare anche il periodo antecedente, che
potrebbe essere compreso tra l’acquisto di efficacia della sentenza della Corte (6 marzo) e
l’entrata in vigore del decreto, ovvero potrebbe estendersi fino a comprendere il tempo
intercorso tra la data di efficacia di ciascun atto amministrativo e l’entrata in vigore del
decreto-legge.
Questa interpretazione presenterebbe evidenti profili problematici alla luce del principio
costituzionale della irretroattività della legge penale (articolo 25, secondo comma della
Costituzione). Nel presupposto, quindi, che l’intendimento sia quello di agire esclusivamente
pro futuro, andrebbe valutata l’opportunità di sostituire l’espressione “continuano a
produrre” con la seguente: “riprendono a produrre”.
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