Piani urbanistici: le varianti non possono essere escluse dalla VAS La Corte Costituzionale bacchetta la Regione Piemonte che semplifica il procedimento intervenendo in una materia di competenza statale di Paola Mammarella 11/08/2014 - Una legge regionale non può escludere le varianti agli strumenti di pianificazione dal processo di valutazione ambientale strategica (VAS). Si è pronunciata in questi termini la Corte Costituzionale, che con la Sentenza 197/2014 ha giudicato parzialmente illegittima la LR 3/2013 del Piemonte. La norma regionale esclude dal processo di VAS le varianti che determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni e che non riducono la tutela dei beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico e dalle misure di protezione ambientale. Dopo aver analizzato i contenuti, la Corte Costituzionale ha sottolineato che la tutela ambientale rientra tra le competenze legislative esclusive dello Stato e che le Regioni possono solo aumentare i livelli di tutela previsti dalle norme statali. In base alla legge regionale, inoltre, le varianti al PRG devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali. La norma non prevede invece la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) al procedimento di variante. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale ha bacchettato la Regione Piemonte affermando che, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) le Regioni devono assicurare la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di variante. (riproduzione riservata)
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