Piani urbanistici: le varianti non possono essere escluse dalla VAS

Piani urbanistici: le varianti non possono essere escluse dalla VAS
La Corte Costituzionale bacchetta la Regione Piemonte che semplifica il procedimento
intervenendo in una materia di competenza statale
di Paola Mammarella
11/08/2014 - Una legge regionale non può escludere le varianti agli strumenti di pianificazione dal processo
di valutazione ambientale strategica (VAS). Si è pronunciata in questi termini la Corte Costituzionale, che con
la Sentenza 197/2014 ha giudicato parzialmente illegittima la LR 3/2013 del Piemonte.
La norma regionale esclude dal processo di VAS le varianti che
determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni e
che non riducono la tutela dei beni paesaggistici prevista dallo
strumento urbanistico e dalle misure di protezione ambientale.
Dopo aver analizzato i contenuti, la Corte Costituzionale ha
sottolineato che la tutela ambientale rientra tra le competenze
legislative esclusive dello Stato e che le Regioni possono solo
aumentare i livelli di tutela previsti dalle norme statali.
In base alla legge regionale, inoltre, le varianti al PRG devono
essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica regionali e provinciali.
La norma non prevede invece la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) al
procedimento di variante.
Anche in questo caso, la Corte Costituzionale ha bacchettato la Regione Piemonte affermando che, ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) le Regioni devono assicurare la partecipazione
degli organi ministeriali ai procedimenti di variante.
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