Semplicemente Protetto Hospital Contratto d’assicurazione Infortuni e Assistenza FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e il Modulo di Sottoscrizione (quest’ultimo è previsto solo nel caso in cui il contratto venga concluso a mezzo posta) deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione si prega di leggere attentamente la Nota Informativa. NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto ai sensi del Regolamento IVASS no.35 del 26/05/2010 - Data dell’ultimo aggiornamento: 21/07/2014 A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 1.1. FamilyProtect S.A. fornisce la copertura infortuni prevista dalla Polizza che consiste in una diaria giornaliera in caso di ospedalizzazione. a) FamilyProtect S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita in Francia secondo le leggi francesi nella forma di Société Anonyme, appartenente al Gruppo AXA . b) Sede legale in Avenue Matignon 21, 75008, Parigi – Francia. c) FamilyProtect - Servizio Clienti - CASELLA POSTALE 108 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI; numero di telefono: +39 0238591442 indirizzo email: [email protected] d) FamilyProtect S.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami 1 (Infortuni), 2 (Malattia) e 20 (Vita), con il provvedimento n° 2011-C-27 del 29 Giugno 2011 dell’Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”), è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione, con il n. di registrazione II.01213. FamilyProtect S.A. opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ed è soggetta al controllo dell’autorità francese di supervisione sulle assicurazioni Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution –in Rue Taitbout 61, 75436 Paris cedex 09. 1.2. IPA S.A. offre le coperture di assistenza previste dalla Polizza a) Inter Partner Assistance S.A. è una compagnia di assicurazioni belga costituita nella forma di Société Anonyme, appartenente al Gruppo Axa. b) Sede legale in Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles - Belgio c) telefono +32 25500400; fax: + 32 2550475; indirizzo email: [email protected]; d) Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 18, è soggetta alla vigilanza prudenziale della BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles) e alla supervisione, con riferimento alla protezione degli investitori e dei consumatori, della Autorité des services et marchés financiers (FSMA) (con sede in Rue du Congrès 10-16 – 1000 Bruxelles - Belgio www.fsma.be) ed è iscritta nel registro delle imprese belghe (RPM/BCE) con il n. 0415.591.055 in qualità di Impresa di Assicurazione autorizzata con il n. 0487. e) Inter Partner Assistance S.A. opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ed è iscritta all’elenco delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in Libera Prestazione di Servizi con il numero II.01089. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa a) Informazioni sulla situazione patrimoniale di FamilyProtect S.A. Il capitale sociale di FamilyProtect S.A. ammonta a € 117.537.000,00. L’indice di solvibilità per i rami vita e non-vita è pari a 200% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. b) Informazioni sulla situazione patrimoniale di Inter Partner Assistance Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. ammonta a € 124.683.302,00 di cui € 11.702.613,00 di capitale sociale ed € 12.930.728,00 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità per le compagnie operanti nei rami non-vita è pari a 150% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Durata Avvertenza: il presente Contratto ha una durata annuale e si intente tacitamente rinnovato per un altro anno, salvo che la Compagnia o l’Assicurato comunichino la propria disdetta, ai sensi e con le modalità e gli effetti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il Contraente che intende stipulare la Polizza ha la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni contrattuali: - Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha un’età compresa tra i 18 e i 75 anni; - Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso gli Assicurati possono essere alternativamente: a) l’Assicurato e uno o più figlio/i, purché questi siano minori di 25 anni e sia fornita un’attestazione comprovante che sono soggetti a carico dell’Assicurato, inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi; b) l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza; - Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli assicurati possono essere l’Assicurato e sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i medesimi requisiti) aventi un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli purché questi siano minori di 25 anni e sia fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dei genitori, inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi. Il Contratto prevede le seguenti coperture assicurative: 3.1. Copertura assicurativa avente ad oggetto il rimborso delle spese ospedaliere L’oggetto di questa copertura assicurativa è garantire all’Assicurato, avente un’età prevista dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in funzione di ciascuna formula contrattuale selezionata dal Contraente come sopra definita (Contratto singolo, Duo, Famiglia) e residente in Italia, assistenza finanziaria in caso di un infortunio che si verifichi durante la sua vita privata e comporti il suo ricovero in una struttura ospedaliera. FamilyProtect si impegna a pagare all’Assicurato una Diaria Giornaliera di importo pari a quanto previsto nel Certificato di Polizza, per tutti i periodi di ricovero ospedaliero superiori a 2 giorni (in questo caso, la Diaria Giornaliera viene corrisposta per l’intero periodo inclusi i primi 2 giorni di ricovero). Quest’ultima previsione si applica a tutti i periodi di ricovero ospedaliero successivi al primo, anche se conseguenti al medesimo infortunio. La Diaria Giornaliera, il cui ammontare è compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 250 €, viene pagata per un massimo di 364 giorni. 3.2. Servizi di Assistenza Inter Partner Assistance S.A. fornisce le prestazioni di assistenza come elencate e specificate in dettaglio all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Contratto è indivisibile. Tuttavia, tale indivisibilità non comporta una responsabilità solidale tra FamilyProtect e l’Assicuratore dei servizi di assistenza. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 1 di 9 Avvertenza: Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative, nonché condizioni per la sospensione delle stesse, che potrebbero altresì comportare una riduzione o la mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dal Contratto. Per maggiori dettagli, si prega di prendere visione degli articoli 1 e 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. Entrambe le coperture assicurative previste dal presente Contratto scadono automaticamente al momento del compimento del 75esimo anno dell’Assicurato. Per maggiori dettagli, consultare gli articoli 7 e 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: Ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal Contraente o dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto potrebbe comportare effetti sull’esistenza del diritto all’indennizzo o sull’ammontare dell’indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla prestazione assicurativa prevista dalla polizza) o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si veda l’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio In deroga alle norme in materia, all’Assicurato non viene richiesto di fornire informazioni agli Assicuratori in merito ad eventuali aggravamenti o diminuzioni del rischio (dovuti ad esempio ad una variazione della professione dell’Assicurato) poiché gli Assicuratori rinunciano espressamente al loro diritto di: (i) aumentare o diminuire il premio in maniera proporzionale all’aggravamento o alla diminuzione del rischio; (ii) diminuire l’indennizzo previsto dalla polizza o (iii) recedere dal Contratto nei casi previsti dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. 6. Premi Il premio è un premio ricorrente, viene calcolato sulla base di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, coppia o famiglia) e l’importo è indicato nel Contratto,. Il premio viene corrisposto a FamilyProtect S.A. dall’Assicurato su base mensile tramite addebito diretto su conto corrente o mediante carta di credito, in funzione della scelta effettuata dall’Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza. Maggiori informazioni sulle procedure previste per il pagamento dei premi sono fornite all’art. 5 (“Premi assicurativi”) contenuto nelle Condizioni Generali di Assicurazione. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate L’Assicurato ha facoltà di aumentare o ridurre l’ammontare della Diaria Giornaliera stabilita nel Certificato di Polizza proporzionalmente alle somme assicurate proposte dalla Compagnia. La Compagnia emetterà un’appendice di modifica del Contratto recante la data di decorrenza della medesima e il premio sarà adeguato proporzionalmente. In caso di modifica delle somme assicurate, la data in cui si verifica l’evento assicurato (l’infortunio) determinerà l’ammontare della Diaria Giornaliera. Di conseguenza, in caso di ricovero ospedaliero, la somma assicurata nel giorno in cui si verifica l’infortunio costituirà la base per il calcolo delle somme che devono essere pagate. Per maggiori dettagli consultare l’articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. Diritto di ripensamento (“recesso”) e di risoluzione anticipata del Contratto Diritto di ripensamento: l’Assicurato ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve i documenti contrattuali (Certificato di Polizza) della polizza, senza necessità di addurre alcuna motivazione e senza alcuna penale, con le modalità previste all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Diritto di risolvere anticipatamente il Contratto/Disdetta della Polizza: l’Assicurato ha facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di almeno 2 mesi prima della data di rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale, da inviarsi alla Compagnia tramite raccomandata a.r. La polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. La Compagnia si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto durante la sua durata con preavviso scritto da inviarsi almeno 2 mesi prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto. La polizza sarà considerata risolta a partire dalla data di scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. La Compagnia si riserva il diritto di recedere dalla polizza in seguito a ciascun sinistro entro un mese dalla liquidazione del sinistro o dal rifiuto di liquidare il medesimo. Il recesso diventa efficace entro i due mesi successivi dalla suddetta notifica. All’Assicurato è garantito il medesimo diritto di recedere dalla polizza in seguito a ciascun sinistro. Per maggiori dettagli sulle modalità di esercizio dei diritti di cui sopra si prega di consultare le Condizioni Generali di Assicurazione. 9. Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di vendita a distanza Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a distanza, vale a dire: mediante il sito internet della Compagnia, per posta o telefonicamente. La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data in cui la Compagnia accetta la proposta dell’Assicurato determinata come segue: (i) quando la proposta è effettuata mediante il sito internet della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto immediatamente, ossia non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul sito Internet e sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l’Assicurato. L’Assicurato dovrà aver spuntato la casella “Io dichiaro di aver letto e accettato le Condizioni Generali di Assicurazione e, in particolare, il paragrafo concernente la vendita a distanza e il periodo di ripensamento di cui dispongo” e le caselle nel paragrafo “firma”, ciò fornisce la conferma che l’Assicurato ha ricevuto e preso visione del Fascicolo Informativo contenente le informazioni pre-contrattuali. Quando l’Assicurato “clicca” sul tasto “Sì, desidero sottoscrivere il contratto”, dopo aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione come previsto nel paragrafo precedente, il consenso dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto si considera manifestato correttamente;. (ii) quando la proposta è inviata a mezzo posta, il Contratto diviene efficace previa accettazione da parte della Compagnia, a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato e i documenti ad esso allegati; (iii) quando la proposta è effettuata a mezzo telefonico la Compagnia ha facoltà di accettare il Contratto dopo la ricezione del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center, a condizione che siano stati verificati tutti i requisiti richiesti in relazione all’Assicurato (i.e. che l’Assicurato abbia ricevuto in precedenza il Fascicolo Informativo e abbia letto e accettato le Condizioni generali di Assicurazione). In caso di controversia, le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione delle stesse a mezzo computer o supporto cartaceo costituiranno la prova della ricevuta accettazione delle Condizioni Generali di Assicurazione da parte dell’Assicurato. Le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione delle stesse su supporti audio, informatici o cartacei potranno essere utilizzate nell’ambito di procedimenti, legali o di altro tipo, e saranno automaticamente vincolanti tra le parti. Per maggiori dettagli, consultare l’articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Ricezione e trasmissione dei documenti Il Contraente ha il diritto di scegliere il formato per la trasmissione e ricezione dei documenti precontrattuali e contrattuali e per la ricezione delle informazioni in corso di contratto, nonché di modificare tale scelta in ogni momento e senza costi aggiuntivi, purché il formato scelto preveda comunque un supporto durevole e sia in ogni caso concesso al Contraente il diritto di richiedere che tali documenti siano trasmessi in formato cartaceo (qualora abbia optato per altra modalità). 11. Richiesta di restituzione della copia firmata In conformità al Regolamento IVASS n.34 del 2010, all’Assicurato viene richiesto di firmare e trasmettere alla Compagnia una copia firmata del Certificato di Polizza al fine della prova scritta del contratto (come sancito dall’articolo 1888 del Codice Civile), su carta stampata o altro tipo di supporto durevole, restando inteso che la mancata trasmissione della stessa non incide sulla validità del Contratto, il quale si intende comunque in vigore e concluso al tempo e con le modalità descritte all’articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 2 di 9 12. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dalla data in cui si sia verificato l’evento su cui la legge si fonda. 13. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 14. Lingua La presente nota informativa, così come ogni altro documento ad essa allegato e le successive comunicazioni tra le parti, sono redatti in lingua italiana. L’utilizzo di ogni altra lingua deve essere specificatamente concordato tra le Parti. 15. Regime fiscale É prevista un’imposta sui premi pari al 2.5% della porzione di premio relativo al rischio infortuni e pari al 10% della porzione di premio relativo alla garanzia per i servizi di assistenza. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 16. Sinistri: liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: L’articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede i termini e le modalità per presentare la richiesta, il pagamento dell’indennizzo previsto dal Contratto e l’esistenza e la durata dell’evento assicurato. In caso di sinistro, l’Assicurato deve presentare la relativa dichiarazione alla Compagnia come previsto in dettaglio all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione rubricato “Sinistri” e fornendo il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali, inclusi i dati sensibili. La medesima sezione contiene dettagli sulle modalità di comunicazione dei sinistri al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla Polizza. La gestione delle richieste relative alla copertura assistenza è affidata all’Assicuratore Assistenza Inter Partner Assistance S.A.. In caso di necessità di assistenza il contraente dovrà contattare il centro operativo di Inter Partner Assistance al seguente numero gratuito 800.618.541. 17. Reclami Eventuali reclami dell’Assicurato relativi all’applicazione della copertura per indennità relativa al ricovero ospedaliero possono essere presentati al Servizio Consumatori di FamilyProtect al seguente indirizzo: FamilyProtect SA - FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico + 390238594012 - indirizzo di posta elettronica: [email protected] Se relativi alle coperture assistenza, l’Assicurato deve contattare l’Assicuratore Assistenza al seguente indirizzo: Inter Partner Assistance S.A., Sede legale in Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles - Belgio; numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75; indirizzo di posta elettronica [email protected]. La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo entro 45 giorni dal relativo ricevimento, come previsto dal Regolamento IVASS n. 24. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), fornendo anche prova della documentazione relativa al reclamo e alle modalità di gestione dello stesso da parte dell’assicuratore. L’Assicurato può indirizzare i propri reclami relativi al presunto mancato adempimento a previsioni di legge o regolamentari inviando una comunicazione scritta all’IVASS o ai seguenti uffici delle Autorità di supervisione dell’Assicuratore e dell’Assicuratore Assistenza come segue: per FamilyProtect alla Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution, 61 Rue Taitbout – 75436 Parigi e in relazione all’Assicuratore Assistanza alla Banque Nationale de Belgique 14 Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles – www.bnb.be. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva, in ogni, caso la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria ai sensi delle leggi applicabili. 18. Arbitrato Avvertenza: Nel caso in cui sia previsto il ricorso all'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, resta salva la facoltà delle stesse di adire l'Autorità Giudiziaria. La sede dell'arbitrato è la città dell'istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato, senza alcun pregiudizio per eventuali previsioni contrattuali più favorevoli. FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A. sono responsabili per la veridicità, l’accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nella presente Nota Informativa. _______________________ FamilyProtect S.A. Il rappresentante legale Robert WATTERS _______________________ Inter Partner Assistance S.A. Il rappresentante legale Franz Régimbeau FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 3 di 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1) I dati dell’Assicurato saranno trattati da FamilyProtect S.A., con sede in Avenue Matignon 21, 75008, Parigi – Francia, che è una società soggetta alla Legge Francese in materia di trattamento dei dati personali. Nel presente documento sono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei clienti, degli assicurati, dei beneficiari, degli eredi e dei terzi che abbiano diritto alle prestazioni previste dalla Polizza (gli “Interessati”) posto in essere da FamilyProtect S.A., 21 Avenue Matignon 75008 Parigi – Francia (il “Titolare del Trattamento”) e dalle società facenti parte dello stesso gruppo societario, inclusa Inter Partner Assistance S.A in qualità di autonomo Responsabile del trattamento dei dati, al fine di (i) provvedere all’assicurazione e riassicurazione connessa al contratto sia alla gestione e liquidazione dei sinistri comunicati, per le quali l’Assicuratore è autorizzato, ai sensi delle previsioni di legge applicabili e di (ii) aggiornarli in merito alle attività riservate ai clienti o agli assicurati. Non è richiesto il preventivo consenso degli Interessati per i fini di cui sopra. Al fine di eseguire il contratto o adempiere ai requisiti legali, il trattamento può includere anche dati sensibili (i.e. inerenti allo stato di salute, certificati medici, questionari inerenti allo stato di salute), ma in tal caso deve essere richiesto il preventivo consenso dell’Interessato. I dati personali degli Interessati possono essere oggetto di trattamento anche da parte dell’Assicuratore – anche per mezzo di altre compagnie del gruppo AXA – al fine di inviare direttamente comunicazioni commerciali per informare e pubblicizzare ai clienti e agli assicurati prodotti e servizi o altre iniziative commerciali riservate, ai sensi delle leggi applicabili e salvo il diritto di chiedere la cessazione di ogni ulteriore trattamento dei dati, come specificato di seguito al punto 10. Non è obbligatorio fornire i propri dati personali all’Assicuratore per ciò che concerne pubblicità e attività di marketing. In questo caso, il rifiuto di fornire i propri dati non ha alcuna conseguenza sugli esistenti o futuri contratti, ma impedisce solo alla persona interessata di ricevere comunicazioni informative e pubblicitarie sui prodotti assicurativi. 2) Le attività attinenti al trattamento dei dati possono essere poste in essere anche in combinazione con altri database ai quali il Titolare ha legittimo accesso, con il supporto di mezzi elettronici e automatici, e potranno consistere in operazioni di raccolta, registrazione, tenuta, consultazione, elaborazione, modificazione, raffronto, blocco, comunicazioni, diffusione, cancellazione e conseguente modifica e/o distruzione dei dati. La compagnia adotterà tutte le misure di sicurezza rivolte a ridurre ogni rischio di distruzione o perdita dei dati e ad impedire ogni accesso non autorizzato agli stessi. 3) Per dare esecuzione all’attuale rapporto contrattuale l’Assicuratore ha assegnato a ciascun soggetto incaricato del trattamento specifiche credenziali d’accesso e specifici profili di autorizzazione. 4) La trasmissione dei dati personali (anche quelli sensibili) che saranno oggetto di trattamento è necessaria e obbligatoria ai fini dell’esecuzione dei contratti di assicurazione. La mancata comunicazione di tali dati alla compagnia implica l’impossibilità per la stessa di sottoscrivere e gestire i contratti di assicurazione. Inoltre, la gestione delle presenti relazioni contrattuali potrebbe obbligare FamilyProtect S.A. a comunicare i dati personali degli Interessati alle Autorità o ad altri organi pubblici o privati, ove richiesto da specifiche leggi e regolamenti, come ad esempio quelli connessi alla privacy, antiriciclaggio di denaro, lesioni di natura penale, autoveicoli. 5) Il rifiuto di rispondere potrebbe rendere impossibile la conclusione o l’esecuzione del contratto o la liquidazione dei sinistri denunciati e le previsioni regolamentari assicurative. 6) Per i fini di cui sopra, i dati personali degli Interessati, così come descritti dalle leggi preposte ad assicurare che il trattamento si svolga secondo le dovute modalità, possono essere comunicati e/o divulgati per i fini di cui al punto 1) ad altri soggetti esterni, come compagnie assicurative, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub agenti, produttori, brokers e altri canali distributivi, consulenti ed esperti legali, consulenti medici, trustees, fornitori di servizi cui è stato dato mandato di gestire e/o liquidare i sinistri; lo svolgimento di campagne di vendita o promozionali a distanza mediante telemarketing, o attività eseguite dagli stessi; associazioni di imprese assicurative; database esterni; autorità pubbliche e regolamentari nonché compagnie fornitrici di servizi e di campagne televisive o altre attività. 7) In aggiunta, i dati potrebbero essere comunicati anche ad altre società dello stesso gruppo (società, filiali o società direttamente o indirettamente collegate) in Amministrazioni Pubbliche, come richiesto dalla legge, nonché a società terze di assicurazione o di conservazione dei dati. 8) La lista delle altre società alle quali i dati in oggetto verranno comunicati e di quelle responsabili del trattamento possono essere richiesto in ogni momento dal Contraente al seguente indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); 9) I dati personali non sono oggetto di divulgazione. 10) Per i fini di cui al punto 1) i dati personali forniti potranno essere comunicati anche al di fuori dell’Italia, in ossequio alle previsioni di legge applicabili. 11) Senza pregiudizio degli effetti di cui al punto 5), il richiedente potrà in ogni momento e senza alcun costo aggiuntivo esercitare i diritti previsti dalla legge francese “Loi informatique et libertés” del 6 Gennaio 1978, come modificata nel 2004, ottenere l’accesso ai propri dati, affinché possano essere corretti o al fine di fare obiezione - sulla base di motivazioni valide - all’uso degli stessi, inviando una richiesta accompagnata da documento di prova dell’identità a FamilyProtect SA al TSA70001 - 59973 Tourcoing Cedex. Il trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti alla Comunità Europea è soggetto al preventivo consenso degli Interessati o ad altre misure di autorizzazione da parte delle competenti autorità di supervisione sulla privacy (i.e. clausole standard in materia di trattamento dei dati personali nell’Unione Europea). 12) Il Titolare dei dati è Family Protect S.A. come identificata al punto 1). 13) Gli Interessati possono in qualsiasi momento e senza costi esercitare il diritto di ottenere informazioni in merito all’esistenza di dati personali ad essi inerenti, possono sapere se tali dati vengano comunicati in forma intellegibile, possono conoscere la fonte di tali dati, dei fini e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo dei dati tramite mezzi elettronici, dell’identificazione del soggetto Incaricato del trattamento, del Responsabile del trattamento e del suo rappresentante, del soggetto a cui tali dati possono essere comunicati, così come il diritto di ottenere di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento – inviando comunicazione scritta a FamilyProtect S.A. FamilyProtect SA - FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico +390238594012 indirizzo di posta elettronica: [email protected] 14) Il Titolare del trattamento è FamilyProtect S.A. Ulteriori informazioni identificative sono state comunicate alle competenti autorità di supervisione e sono disponibili presso la sede legale della compagnia in Francia. L’Assicuratore Assistenza Inter Partner Assistance S.A., con sede legale in Avenue Louise 166, 1050, Bruxelles, Belgio al fine di offrire assistenza in merito alle prestazioni assicurative previste dal Contratto, agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali (anche sensibili) che gli vengono comunicati, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (i.e. Codice della privacy) e del Provvedimento del Garante per i dati personali del 26 Aprile 2007. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 4 di 9 GLOSSARIO Ai fini del presente Contratto, i seguenti termini devono essere intesi nel significato di seguito specificato: Assicuratore Assistenza: Inter Partner Assistance S.A., società con sede legale in Belgio, 1050 Bruxelles – Avenue Louise 166, che fornisce le coperture assicurative del ramo assistenza previste dal Contratto; Anniversario: ogni anno di decorrenza della Polizza, calcolato come multiplo di 12 mesi dalla data di decorrenza delle coperture; Assicurato(i): la persona fisica il cui interesse è coperto dal Contratto indicata nel Certificato di Polizza, residente in Italia e avente i requisiti previsti dall’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o famiglia); Assicuratore: FamilyProtect S.A., con sede legale in 21 Avenue Matignon 75008 PARIGI – Francia, che offre le coperture contro gli infortuni previste dal Contratto; Certificato di Polizza: documento che costituisce la prova scritta del contratto e, insieme alle Condizioni generali di Assicurazione, fornisce i dati del Contraente/Assicurato, della Polizza e i termini e le condizioni specifiche applicabili alle parti; Condizioni Generali di Assicurazione: forniscono i contenuti dell’assicurazione proposta e l’ambito di applicabilità delle coperture, nonché i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del contratto; Contraente: il soggetto che conclude il contratto, che si assume l’onere di corrispondere i premi e che è ha diritto a ricevere le prestazioni incluse nelle coperture assicurative, così come previste dal presente Contratto. Convivente: il soggetto convivente “more uxorio” con l’Assicurato e legalmente inserito nello stato di famiglia. Copertura assistenza: i servizi di assistenza sono forniti dall’Assicuratore Assistenza e sono descritti nell’articolo 1.3. delle Condizioni Generali di Assicurazione; Data di decorrenza delle coperture: La data di decorrenza è indicata nel Certificato di Polizza e corrisponde alla data a partire dalla quale l’Assicuratore accetta la proposta del Contraente della Polizza manifestata ai sensi dell’art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione; Diaria Giornaliera: somma predefinita, pagata dall’Assicuratore all’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero di quest’ultimo e basata su criteri e modalità di corresponsione stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nel certificato di Polizza; Fascicolo Informativo: il fascicolo contenente le informazioni contrattuali e precontrattuali, come previsto dal Regolamento IVASS n.35. e composto da: 1. Nota Informativa, comprensiva di Glossario; 2. Condizioni Generali di Assicurazione (incluse le condizioni particolari, ove esistenti); 3. Proposta di Polizza, ove prevista; Infortunio: ogni lesione non intenzionale, improvvisa, imprevedibile e risultante da una causa esterna, subita dall’Assicurato durante la sua vita privata nel periodo di copertura della Polizza; Paese di residenza: Italia; Ricovero Ospedaliero: ai fini del presente Contratto ciascun periodo di almeno 2 giorni trascorso in una struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata) selezionata dall’Assicurato a seguito di un incidente, o le conseguenze dello stesso, verificatisi in Italia o nel resto del mondo. In caso di ricovero all’estero, per ospedale deve intendersi una struttura che si trova sotto la costante supervisione di personale medico qualificato, sotto il controllo (giorno e notte) di un medico. La struttura deve avere un archivio medico presso cui ciascun paziente viene registrato e che può essere consultato dai medici dell’Assicuratore; Semplicemente Protetto Hospital: il presente contratto di assicurazione denominato “Semplicemente Protetto Hospital” sottoscritto dall’Assicurato e dalle Compagnie di Assicurazione Sinistro: il verificarsi dell’incidente che comporta il ricovero ospedaliero. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GTC IT HC 01 FPIT V3 SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL Articolo 1: SCOPO E OGGETTO DEL CONTRATTO Le coperture assicurative fornite dal presente Contratto riguardano i rami 1 (Infortuni) e 18 (Assistenza) come definiti dall’articolo 2 comma 3 del Codice delle Assicurazioni. La copertura infortuni consiste in una Diaria Giornaliera per la copertura delle spese ospedaliere come di seguito descritta ed è corrisposta da FamilyProtect S.A. (l’ “Assicuratore”). I servizi di assistenza sono descritti nell’Articolo 1.3 e sono forniti da Inter Partner Assistance S.A. (l’ “Assicuratore Assistenza”). Articolo 1.2 – Oggetto della copertura relativa al ricovero ospedaliero L’oggetto della copertura infortuni connessa al ricovero in struttura ospedaliera è quello di garantire all’Assicurato assistenza economica in caso di infortunio della persona assicurata, come definita di seguito anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o famiglia), verificatosi durante la sua vita privata e che comporta il ricovero della stessa. FamilyProtect S.A. garantisce all’assicurato il pagamento della Diaria Giornaliera specificata nel Certificato di Polizza per tutti i periodi di ricovero superiori ai 2 giorni (in questo caso la Diaria Giornaliera viene corrisposta per l’intero periodo, inclusi i primi 2 giorni di ricovero). Il periodo di scoperto si applica a tutti i nuovi periodi di ricovero, anche ove connessi al medesimo infortunio. La Diaria Giornaliera, compresa tra un minimo di 15 € e un massimo di 250 €, viene corrisposta per un massimo di 364 giorni. Articolo 1.3 - Scopo e oggetto dei servizi di assistenza Come copertura complementare alla copertura infortuni, il Contratto prevede servizi di assistenza che vengono forniti dall’Assicuratore Assistenza, come definiti di seguito. L’oggetto del servizio di Assistenza è costituito da vari servizi di assistenza all’Assicurato, come di seguito descritti, anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o famiglia),. Le coperture previste dal Contratto sono indivisibili e non possono essere offerte o scelte dall’Assicurato separatamente. Tale indivisibilità non comporta la responsabilità solidale di FamilyProtect S.A. e dell’Assicuratore Assistenza, che dovranno essere considerati responsabili per i servizi che rispettivamente offrono all’Assicurato. L’Assicuratore Assistenza si impegna ad assistere l’Assicurato e la sua famiglia nel caso in cui l’Assicurato venga ricoverato in una struttura ospedaliera a seguito del verificarsi di un infortunio. Questo evento viene coperto ove rientri nell’ambito territoriale e nelle somme assicurate (tasse incluse) come specificati di seguito. a) Assistenza in caso di infortunio avente ad oggetto lesioni personali verificatesi all’estero: ● Rimpatrio per ricovero nel proprio Paese: in caso di incidente risultante in lesioni fisiche, i medici dell’Assicuratore Assistenza contatteranno i medici curanti del luogo e prenderanno la decisione più idonea alla condizione dell’Assicurato, ciò unicamente sulle basi delle informazioni raccolte e delle necessità mediche. Ove a seguito dell’infortunio il servizio medico dell’Assicuratore Assistenza raccomandi il rimpatrio dell'Assicurato, tale rimpatrio sarà organizzato dall’Assicuratore Assistenza esclusivamente sulla base delle prescrizioni mediche fornite dalla sua equipe di medici. La destinazione per il rimpatrio sarà: • un’adeguata struttura ospedaliera locale; • un ospedale in un paese confinante; • l’ospedale più vicino al luogo di residenza. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 5 di 9 ● Ove l’Assicurato venga ricoverato in una struttura al di fuori del settore ospedaliero del luogo di residenza, l’Assicuratore Assistenza organizzerà, a tempo debito, il rientro dell’Assicurato previa verifica delle condizioni dell’Assicurato che devono essere ritenute stabili da un medico e sia possibile permettere il trasferimento dell’Assicurato nel suo luogo di residenza. La decisione finale in merito alla data e al luogo di ricovero, alla necessità di fornire un accompagnatore all’Assicurato e ai mezzi da utilizzare sarà determinata unicamente a discrezione dei funzionari medici dell’Assicuratore Assistenza. Il rifiuto di accettare la soluzione proposta dall’Assicuratore Assistenza comporterà la conclusione della copertura assistenza. Rimpatrio degli accompagnatori: In caso di rimpatrio per ricovero dell’Assicurato, l’Assicuratore Assistenza organizzerà il rientro a casa dei membri della famiglia che accompagnavano l’Assicurato. L’Assicuratore Assistenza sosterrà i costi dei biglietti aerei sola andata, classe economy, o biglietti ferroviari di prima classe in caso i mezzi inizialmente pianificati per il ritorno non siano utilizzabili o modificabili. b) Assistenza in caso di ricovero ospedaliero in Italia per un periodo superiore alle 48 ore e conseguente ad un infortunio che abbia comportato lesioni fisiche: ● Messa a disposizione di un assistente personale: su richiesta dell’Assicurato, l’Assicuratore Assistenza cerca e sostiene i costi dei servizi di un soggetto terzo che fornisca assistenza domiciliare per tutta la durata del ricovero o a partire dal rientro a casa. L’assistente personale sarà incaricato in particolare di curare le occupazioni giornaliere della vittima del sinistro. L’Assicuratore Assistenza sosterrà i costi di un massimo di 20 ore (con un minimo di 2 ore consecutive) entro i 15 giorni di ricovero o i 15 giorni dal ritorno a casa. L’Assicuratore Assistenza è l’unico, previo parere di un medico, ad avere il potere di determinare la durata del servizio dell’assistenza personale. Questa copertura potrà essere utilizzata un’unica volta per ogni anno di sottoscrizione del contratto. Oltre a ciò, se l’Assicurato desidera prolungare o usare nuovamente questo servizio, l’Assicuratore Assistenza può metterlo in contatto con un’organizzazione qualificata. In tale ultimo caso, l’Assicurato sarà tenuto al pagamento dei costi di tale aggiunta. ● Assistenza ai figli: qualora dal primo giorno di ricovero nessuno possa prendersi cura dei figli dell’Assicurato di età inferiore a 15 anni, l’Assicuratore Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di quanto segue: • il viaggio di ritorno di un membro della famiglia all’abitazione dell’Assicurato; o • il rientro dei figli presso l’abitazione di un membro della famiglia, • assistenza ai figli dell’Assicurato prestata da personale qualificato al domicilio dell’Assicurato, per un massimo di 20 ore entro 5 giorni dall’evento e con un minimo di 2 ore consecutive. Il soggetto incaricato di prestare tali servizi di assistenza, a seconda dell’età dei bambini, potrà anche essere incaricato di accompagnarli a scuola. In nessun caso questa copertura può proseguire anche oltre la durata del ricovero in ospedale. L’Assicuratore Assistenza dovrà farsi carico di biglietti aerei andata e ritorno, classe economy, o ferroviari di prima classe e, ove le circostanze lo richiedano, dei costi dell’accompagnamento dei figli da parte di persona qualificato al luogo di residenza di un membro della famiglia che sia un parente. L’Assicuratore Assistenza agirà su richiesta dei parenti e non potrà in nessun caso essere considerato responsabile per eventi accaduti durante il viaggio o durante la cura dei figli. Questa copertura può essere fornita un’unica volta ogni anno. Inoltre, l’Assicuratore Assistenza può fornire all’Assicurato i contatti di personale qualificato. In tale caso, l’Assicurato dovrà sostenere autonomamente i costi del servizio. ● Parere medico aggiuntivo: ove a seguito di un infortunio che comporti lesioni fisiche, l’Assicurato desideri ottenere il parere di un medico specializzato nei trattamenti a lui proposti, l’Assicuratore Assistenza metterà l’Assicurato in contatto con un medico o con la sua equipe medica. Quest’ultimo potrà indirizzarlo da uno o più specialisti, fornendogli i contatti personali degli stessi. L’appuntamento con lo specialista verrà concordato direttamente dall’Assicurato. L’Assicuratore Assistenza contatterà gli specialisti medici per informarli che l’Assicurato è stato affidato al loro reparto o settore. Ambito territoriale di validità La copertura Assistenza consistente nel “Rimpatrio” sarà applicabile in ogni parte del mondo, mentre quelle di “Messa a disposizione di un assistente personale”, “Assistenza ai figli” e “Parere medico aggiuntivo” saranno applicabili solo in Italia. Consenso preventivo Ogni servizio organizzato e pianificato dall’Assicurato o dalla sua famiglia senza il preventivo consenso dell’Assicuratore Assistenza non darà luogo ad alcun tipo di rimborso da parte dell’Assicuratore Assistenza. Surrogazione L’Assicuratore Assistenza ha diritto di surrogazione nei diritti e nelle azioni di ogni persona fisica o giuridica che sia il beneficiario (di tutta o parte della Polizza di cui al presente Contratto) nei confronti di ogni soggetto terzo responsabile per eventi che abbiano causato l’intervento dell’Assicuratore Assistenza e nei limiti dell’ammontare dei costi sostenuti per fornire la copertura Assistenza. Responsabilità L’Assicuratore Assistenza non potrà essere considerato responsabile per nessun tipo di danno commerciale o professionale subito dall’Assicurato a seguito di un infortunio e che abbia richiesto la prestazione dei servizi di assistenza. L’Assicuratore Assistenza non può in alcun caso sostituirsi al pronto soccorso locale o nazionale o ad organizzazioni di soccorso e non potrà essere considerato responsabile per i costi sostenuti per utilizzarli, salvo diverse pattuizioni tra le Parti. Circostanze eccezionali L’Assicuratore Assistenza si impegna ad assumere un’obbligazione di mezzi utilizzando la migliore diligenza e non un’obbligazione di raggiungere un determinato risultato. L’Assicuratore Assistenza non potrà essere ritenuto responsabile per la mancata fornitura o i ritardi nel fornire le prestazioni di assistenza quando questi siano stati causati da una guerra civile o internazionale (anche ove non dichiarata), da una mobilitazione generale, da un fermo di persone e/o attrezzature da parte delle competenti Autorità, atti di sovvertimento o terrorismo, ogni tipo di conflitto sociale, come scioperi, rivolte, agitazioni, restrizioni alla libertà di spostamento di beni e persone, disastri naturali, effetti della radioattività, epidemie, ogni rischio chimico e infettivo e cause di forza maggiore. Articolo 2. ESCLUSIONI GENERALI – APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE Il presente Contratto è soggetto alle seguenti esclusioni: - - - aneurisma cerebrale, infarto del miocardio, embolia cerebrale, emorragia subaracnoidea e ictus; complicanze ed eventi causati da cure mediche e chirurgiche non necessarie per le lesioni conseguenti all’evento oggetto delle coperture; malattie in generale, i.e. ogni peggioramento dello stato di salute la cui origine non possa essere ricondotta ad un trauma, anche ove risultante da punture o morsi di insetto, a meno che non sia diretta conseguenza dell’evento assicurato; sinistri verificatisi ove l’Assicurato: • sia il pilota di un velivolo o il passeggero dello stesso che abbia posto in essere, durante il volo, attività connesse al velivolo o al volo; • abbia preso parte da una corsa amatoriale che comporta l’utilizzo di veicoli di terra, acqua o aria o navi; sinistri in relazione ai quali l’Assicuratore Assistenza abbia appurato che la causa rientri tra una delle seguenti: • intossicazioni o stati affini risultanti dall’assunzione di droghe, farmaci o allucinogeni che abbiano private l’assicurato del controllo sulle sue azioni; • scommessa; FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 6 di 9 - - - • partecipazione attiva dell’assicurato a risse (a meno che non conseguenti a autodifesa o per soccorrere una persona in pericolo), crimini e ogni altro atto di violenza; • la mancata osservanza di regole di prudenza o sicurezza; incidenti risultanti da: • la pratica o l’insegnamento da parte dell’assicurato di uno sport in forma professionale; • atti collettivi di violenza, disordini civili, rivolte, ribellioni, conflitti sul lavoro; • guerre civili o internazionali: in tali casi la copertura viene mantenuta per 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato si trova all’estero al momento dello scoppio della guerra; • disastri naturali; • rischi nucleari; • atti intenzionali, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato; • atto intenzionale o fraudolento dell’Assicurato o dei suoi beneficiari: permanenza in istituti di cura, residenze, centri di cura, struttura di convalescenza e residenza, spa, ospizi, cliniche e ospedali psichiatrici, istituti di riabilitazione, centri di gerontologia, sanatori o permanenze connessa alla condizione del soggetto che abbia irreparabilmente perso la propria autonomia quotidiana e necessiti di supervisione e/o assistenza costante, riadattamento e terapia di riabilitazione funzionale; ricovero ospedaliero (o nella propria abitazione) non consigliato da un medico o non necessario per la cura delle conseguenze dell’infortunio. Articolo 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DATA EFFETTIVA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a distanza, vale a dire: mediante il sito internet della Compagnia, per posta o telefonicamente. Il Contraente della Polizza accetta che il presente Contratto produca i suoi effetti prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso, termine quest’ultimo che comincia a decorrere dalla data del ricevimento dei documenti contrattuali (Certificato di Polizza). La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data in cui la Compagnia accetta la proposta dell’Assicurato determinata come segue: (i) (ii) (iii) quando la proposta è effettuata mediante il sito internet della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto immediatamente, ossia non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul sito Internet e sono stata soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l’Assicurato. L’Assicurato dovrà aver spuntato la casella “Io dichiaro di aver letto e accettato le Condizioni Generali di Assicurazione e, in particolare, il paragrafo concernente la vendita a distanza e il periodo di ripensamento di cui dispongo” e le caselle nel paragrafo “firma”, ciò fornisce la conferma che l’Assicurato ha ricevuto e preso visione del Fascicolo Informativo contenente le informazioni pre-contrattuali. Quando l’Assicurato “clicca” sul tasto “Sì, desidero sottoscrivere il contratto”, dopo aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione come previsto nel paragrafo precedente, il consenso dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto si considera manifestato correttamente; quando la proposta è inviata a mezzo posta, il Contratto diviene efficace previa accettazione da parte della Compagnia, a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato e i documenti ad esso allegati; quando la proposta è effettuata a mezzo telefono la Compagnia ha facoltà di accettare il Contratto dopo la ricezione del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center, a condizione che l’Assicurato abbia verificato che tutti i requisiti richiesti in relazione all’Assicurato (i.e. che l’Assicurato abbia ricevuto in precedenza il Fascicolo Informativo e abbia letto e accettato le Condizioni generali di Assicurazione). In caso di controversia, le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione delle stesse a mezzo computer o supporto cartaceo costituiranno la prova della ricevuta accettazione delle Condizioni Generali di Assicurazione da parte dell’Assicurato. Le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione delle stesse su supporti audio, informatici o cartacei potranno essere utilizzate nell’ambito di procedimenti, legali o di altro tipo, e saranno automaticamente vincolanti tra le parti. A ciascuna scadenza annuale, il Contratto è tacitamente rinnovato per un altro anno, salvo che l’Assicurato o l’Assicuratore non l’abbiano risolto anticipatamente inviando una comunicazione scritta all’altra parte almeno due mesi prima della data di ciascun anniversario. Il Contratto può essere risolto anticipatamente dal Contraente con le modalità di seguito indicate: - - con raccomandata. La lettera di disdetta deve essere firmata dall’Assicurato e deve indicare almeno cognome e nome dell’Assicurato, il numero della sua Polizza e la data di sottoscrizione. via telefono, contattando il servizio consumatori dell’Assicuratore, i cui contatti sono indicati nel Certificato di Polizza. La risoluzione anticipata della copertura infortuni per ricovero ospedaliero prevista dal Contratto comporta l’automatica disdetta della copertura Assistenza. Entrambe le coperture assicurative previste dal presente Contratto termineranno, con riguardo a tutti gli Assicurati, nel giorno del compimento del 75esimo anno di questi ultimi. Il Contratto termina automaticamente alla morte del Contraente. L’Assicuratore e l’Assicuratore Assistenza possono risolvere il contratto in seguito a ciascun sinistro denunciato, al più tardi entro un mese dalla data in cui si verifica il pagamento o il rifiuto di fornire le prestazioni richieste. Gli effetti della risoluzione si verificheranno dopo due mesi dalla notifica della stessa all’altra parte. Il Contraente della Polizza ha il medesimo diritto di risolvere il Contratto dopo ogni dichiarazione di sinistro. Articolo 4. MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE In qualsiasi momento l’Assicurato può chiedere di aumentare o diminuire le somme previste per la Diaria Giornaliera nel Certificato di Polizza, proporzionalmente alle somme proposte dall’Assicuratore. L’Assicuratore emetterà un’Appendice al Contratto che specifica la data a decorrere dalla quale la modifica ivi indicata entra in vigore e il premio sarà aggiornato proporzionalmente. In caso di modifica delle somme assicurate, la data in cui si verifica l’evento assicurato (l’infortunio) determinerà l’ammontare della Diaria Giornaliera. Di conseguenza, in caso di ricovero in struttura ospedaliera, la somma assicurata nell’ammontare stabilito alla data del sinistro costituirà la base per il calcolo delle somme pagate. Articolo 5. PREMIO ASSICURATIVO Il Contratto prevede il pagamento di un premio mensile ricorrente. L’ammontare del premio da corrispondere alla Compagnia è determinato in funzione delle somme assicurate in relazione alla copertura infortuni per il rimborso delle spese per ricovero ospedaliero, con riferimento all’ammontare scelto dal Contraente al momento della conclusione del Contratto e indicato nel Certificato di Polizza, nonché sulla base dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o famiglia). La porzione di premio relativa all’Assicuratore Assistenza è indicata separatamente nel Certificato di Polizza e, insieme al premio previsto per la copertura infortuni per il rimborso delle spese di ricovero ospedaliero, costituisce il Premio. Il premio dovrà essere pagato ogni mese durante la vigenza del Contratto entro la data del 5, 10 o 20 del mese, in funzione della scelta operata dal Contraente. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 7 di 9 Il Premio può essere pagato con carta di credito o con addebito diretto su conto corrente, in funzione dell’opzione scelta dal Contraente. Grazie al sistema di addebito diretto SEPA, i premi saranno addebitati automaticamente ogni mese alle date indicate nel Certificato di Polizza. In caso di pagamento con carta di credito, saranno addebitati automaticamente gli importi dei premi mensili alle date indicate nel Certificato di Polizza utilizzando le coordinate bancarie comunicate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Per la Copertura Assistenza, l’Assicuratore Assistenza incarica FamilyProtect S.A. per tutti gli adempimenti connessi alla gestione e raccolta dei premi. (ii) inviando a FamilyProtect S.A. Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, redatta seguendo il seguente modello: “Io sottoscritto Signor (Signora, Signorina) …………… (Cognome, nome, indirizzo) recedo dal mio Contratto …….. (Numero del contratto) che ho firmato il ……… a ………. (Luogo della firma) ………. (Data e firma).” La comunicazione può essere anticipata in copia via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Articolo 6. MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI Le dichiarazioni rese dal Contraente della Polizza e dall’Assicurato costituiscono le circostanze in base alle quali è emesso il Contratto. Ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal Contraente o dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto potrebbe comportare effetti sull’esistenza del diritto all’indennizzo o sull’ammontare dell’indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla prestazione assicurativa prevista dalla polizza) o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le condizioni contrattuali sono redatte sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente/assicurato. Pertanto, salvo quanto previsto all’art. 5 (Aggravamento e diminuzione del rischio) della Nota Informativa che precede, affinché il contratto sia aggiornato alla situazione di volta in volta esistente, il contraente/assicurato deve notificare agli Assicuratori per iscritto ogni modifica dei dati in precedenza comunicati (cambio di residenza, di stato, lavoro, etc.) appena ne viene a conoscenza. In caso di mancato pagamento di un premio, trascorsi dieci giorni dalla data in cui è dovuto il pagamento dello stesso, l’Assicuratore invierà una raccomandata indirizzata al Contraente al fine di informarlo che il premio non pagato sarà addebitato insieme al premio previsto per il mese successivo. In caso di mancato pagamento anche del premio successivo, il Contraente sarà informato tramite raccomandata che disporrà di un periodo di 40 giorni per effettuare i relativi pagamenti, pena la risoluzione automatica del Contratto. Trascorso il suddetto periodo senza che il pagamento sia stato effettuato, il Contratto si intenderà risolto di diritto. Articolo 7. SOGGETTI ASSICURABILI I soggetti Assicurati saranno indicati nella Polizza. L’Assicurato deve essere residente in Italia e deve avere l’età e soddisfare i requisiti di seguito indicati anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente. I soggetti Assicurati sono assicurabili alle seguenti condizioni: - Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha un’età compresa tra i 18 e i 75 anni; - Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso gli Assicurati possono essere: a) l’Assicurato e uno o più figlio/i, purché questi siano minori di 25 anni e sia fornita un’attestazione comprovante che sono soggetti a carico dell’Assicurato, inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi; b) l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza. - Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli Assicurati possono essere l’Assicurato e sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i medesimi requisiti) aventi un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli purché siano minori di 25 anni, sia fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dell’Assicurato, che sono inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi. Una copia della carta d’identità dell’Assicurato dovrà essere consegnata all’atto della stipula del Contratto quale condizione per la corretta conclusione del medesimo. Qualora l’Assicurato non restituisca il Contratto firmato insieme alla copia del suo documento d’identità, l’Assicuratore non potrà pagare le prestazioni previste dalla polizza. Il Contratto non è soggetto al rilascio di dichiarazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato e l’accettazione del rischio da parte dell’Assicuratore sarà automatica, a condizione che il titolare della polizza/assicurato sia in possesso dei requisiti di cui sopra. Articolo 8. DIRITTO DI RECESSO Articolo 9. DICHIARAZIONI FALSE E INCOMPLETE Articolo 10. CONTRATTO PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal Contratto si prescrivono in due anni dalla data in cui si verifica il fatto su cui il diritto si fonda. Articolo 11. CORRISPONDENZA Tutta la corrispondenza indirizzata all’Assicuratore deve essere spedita ai seguenti indirizzi: Se diretta a FamilyProtect S.A. al Servizio Clienti di FamilyProtect, Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico + 39 0238594012 - indirizzo di posta elettronica: [email protected]; Se diretta a Inter Partner Assistance S.A.,: Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles Belgio; numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Tutta la corrispondenza indirizzata all’Assicurato dovrà essere spedita all’indirizzo indicato nel Contratto o a qualsiasi altro indirizzo comunicato successivamente all’Assicuratore. Articolo 12. AMBITO DELL’ASSICURAZIONE TERRITORIALE DI VALIDITÁ Ove non diversamente previsto, le coperture assicurative fornite dal presente Contratto saranno applicabili in tutto il mondo, ad ogni ora e giorno, ammesso che l’Assicurato mantenga la propria residenza in Italia. Articolo 13. RICORSO AVVERSO TERZI RESPONSABILI Il Contraente può recedere dal Contratto, senza alcuna penale o giusta causa, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, attraverso le seguenti modalità: (i) contattando telefonicamente il Servizio Clienti al numero telefonico + 39 0238594012; o Gli indennizzi pagati all’Assicurato sono aggiuntivi rispetto agli indennizzi che potrebbero essere eventualmente reclamati nei confronti di terzi aventi responsabilità nel sinistro. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 Pagina 8 di 9 Articolo 14. NOTIFICA DEL SINISTRO E PRESTAZIONE DELLE GARANZIE OFFERTE L’Assicurato deve notificare il sinistro per iscritto all’Assicurato e/o all’Assicuratore Assistenza appena possibile, e non più tardi di 8 giorni dal verificarsi dell’evento, inviando all’Assicuratore una comunicazione scritta. La notifica del sinistro deve fornire senza ritardo tutte le informazioni inerenti al nome e all’indirizzo dell’Assicurato, nonché le informazioni sull’evento, come ad esempio il luogo, il giorno, l’ora e le cause dello stesso e dovrà includere un certificato medico, nonché le ulteriori informazioni di seguito indicate o richieste separatamente dall’Assicuratore. In caso di evento che richieda l’intervento dell’Assicuratore Assistenza, la richiesta deve essere indirizzata direttamente all’Assicuratore Assistenza: (i) telefonando al seguente numero telefonico +32 2 550 04 00; (ii) a mezzo di telegramma, lettera/fax o e-mail ai seguenti indirizzi: Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles Belgio; numero Fax: +32 2 55004 75; indirizzo di posta elettronica [email protected]. Al fine di ottenere il pagamento degli indennizzi oggetto della copertura, i seguenti documenti devono essere consegnati all’Assicuratore e/o all’Assicuratore Assistenza, se del caso, insieme alla richiesta di indennizzo: la fattura dell’ospedale; la dichiarazione inerente all’evento assicurato rilasciata dall’Assicuratore, completata e firmata dal dichiarante; una fotocopia fronte/retro del documento d’identità o passaporto dell’Assicurato In caso di carta d’identità elettronica, deve essere allegato anche un documento ufficiale attestante l’indirizzo della persona (una fotocopia del documento rilasciato dalle autorità al momento dell’emissione della carta o del passaporto). In ogni caso, l’Assicuratore (e/o l’Assicuratore Assistenza) si riserva il diritto di sottoporre l’Assicurato a visita medica presso un medico appositamente nominato e richiedere la produzione dei documenti che possano essere necessari per l’esame della richiesta. Le somme assicurate vengono pagate dall’Assicuratore entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione delle prove documentali richieste dall’Assicuratore. Qualsiasi richiesta di indennizzo potrà essere esaminata dagli Assicuratori solo se corredata da tutti i documenti e le informazioni richieste . La mancata o ritardata produzione dei documenti e delle informazioni richieste impedirà o ritarderà la lavorazione della richiesta di indennizzo. 15. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE Il Contratto è soggetto alla legge italiana applicabile e per qualsiasi controversia sarà competente il tribunale del luogo di residenza dell’Assicurato. ALLEGATO: Tabella con percentuali di invalidità Perdita anatomica o funzionale di: Un arto superiore Una mano o avambraccio Un pollice Un indice Un medio Un anulare Un mignolo Perdita anatomica o funzionale di: Falange ungueale del pollice Una falange di altro dito della mano Anchilosi: Della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazine Libera Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera Paralisi completa: Del nervo radiale Del nervo ulnare Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: Al di sopra della metà della coscia Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba Un piede Ambedue i piedi Un alluce Un altro dito del piede La falange ungueale del pollice Anchilosi Dell’anca in posizione favorevole Del ginocchio in estensione Della tibio-tarsica ad angolo retto Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno: Esiti di frattura scomposta di una costa: Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: Una vertebra cervicale Una vertebra dorsale 12a dorsale Una vertebra lombare Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo Esiti di frattura del sacro Esiti di frattura del coccige con callo deforme Perdita totale, anatomica o funzionale di: Un occhio Ambedue gli occhi Sordità completa di: Un orecchio Ambedue gli orecchi Perdita della voce Stenosi nasale assoluta: Monolaterale Bilaterale Perdita anatomica di: Un rene Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014 70% 60% 18% 14% 8% 8% 12% 9% 1/3 valore dito 25% 20% 10% 35% 20% 70% 60% 50% 40% 100% 5% 1% 2,5% 35% 25% 10% 15% 15% 1% 12% 5% 10% 10% 2% 3% 5% 25% 100% 10% 40% 30% 4% 10% 20% 10% Pagina 9 di 9
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