Consulta il Fascicolo Informativo

Semplicemente Protetto Hospital
Contratto d’assicurazione Infortuni e Assistenza
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, il
Glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e il Modulo di
Sottoscrizione (quest’ultimo è previsto solo nel caso in cui il
contratto venga concluso a mezzo posta) deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione della proposta di
assicurazione. Prima della sottoscrizione si prega di leggere
attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima
della sottoscrizione della polizza.
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto ai sensi del Regolamento IVASS no.35 del 26/05/2010 - Data dell’ultimo aggiornamento: 21/07/2014
A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
1.1. FamilyProtect S.A. fornisce la copertura infortuni prevista dalla
Polizza che consiste in una diaria giornaliera in caso di ospedalizzazione.
a)
FamilyProtect S.A. è una compagnia di assicurazioni costituita in
Francia secondo le leggi francesi nella forma di Société Anonyme,
appartenente al Gruppo AXA .
b)
Sede legale in Avenue Matignon 21, 75008, Parigi – Francia.
c)
FamilyProtect - Servizio Clienti - CASELLA POSTALE 108 - 20098
SAN GIULIANO MILANESE MI; numero di telefono: +39 0238591442
indirizzo email: [email protected]
d)
FamilyProtect S.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa nei rami 1 (Infortuni), 2 (Malattia) e 20 (Vita), con il
provvedimento n° 2011-C-27 del 29 Giugno 2011 dell’Autorité de Controle
Prudentiel et de Résolution (“ACPR”), è iscritta nel Registro delle Imprese
di Assicurazione, con il n. di registrazione II.01213. FamilyProtect S.A.
opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ed è soggetta al
controllo dell’autorità francese di supervisione sulle assicurazioni Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution –in Rue Taitbout 61, 75436 Paris
cedex 09.
1.2. IPA S.A. offre le coperture di assistenza previste dalla Polizza
a)
Inter Partner Assistance S.A. è una compagnia di assicurazioni
belga costituita nella forma di Société Anonyme, appartenente al Gruppo
Axa.
b)
Sede legale in Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles - Belgio
c)
telefono +32 25500400; fax: + 32 2550475; indirizzo email:
[email protected];
d)
Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa nel ramo 18, è soggetta alla vigilanza prudenziale della BNB
(Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 BE-1000
Bruxelles) e alla supervisione, con riferimento alla protezione degli investitori
e dei consumatori, della Autorité des services et marchés financiers (FSMA)
(con sede in Rue du Congrès 10-16 – 1000 Bruxelles - Belgio www.fsma.be) ed è iscritta nel registro delle imprese belghe (RPM/BCE) con
il n. 0415.591.055 in qualità di Impresa di Assicurazione autorizzata con il n.
0487.
e)
Inter Partner Assistance S.A. opera in Italia in regime di libertà di
prestazione di servizi ed è iscritta all’elenco delle Imprese di assicurazione
con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in
Libera Prestazione di Servizi con il numero II.01089.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
a)
Informazioni sulla situazione patrimoniale di FamilyProtect S.A.
Il capitale sociale di FamilyProtect S.A. ammonta a € 117.537.000,00.
L’indice di solvibilità per i rami vita e non-vita è pari a 200% e rappresenta il
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare
del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
b)
Informazioni sulla situazione patrimoniale di Inter Partner
Assistance
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. ammonta a €
124.683.302,00 di cui € 11.702.613,00 di capitale sociale ed €
12.930.728,00 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità per le
compagnie operanti nei rami non-vita è pari a 150% e rappresenta il
rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Durata
Avvertenza: il presente Contratto ha una durata annuale e si intente
tacitamente rinnovato per un altro anno, salvo che la Compagnia o
l’Assicurato comunichino la propria disdetta, ai sensi e con le
modalità e gli effetti previsti nelle Condizioni Generali di
Assicurazione.
3.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contraente che intende stipulare la Polizza ha la facoltà di scegliere tra le
seguenti opzioni contrattuali:
- Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha
un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso gli
Assicurati possono essere alternativamente:
a)
l’Assicurato e uno o più figlio/i, purché questi siano minori di 25 anni e
sia fornita un’attestazione comprovante che sono soggetti a carico
dell’Assicurato, inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora
completare gli studi;
b)
l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i
requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza;
- Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli assicurati possono essere l’Assicurato e
sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i medesimi requisiti) aventi
un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli purché questi siano minori di 25 anni
e sia fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dei genitori, inclusi
nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi.
Il Contratto prevede le seguenti coperture assicurative:
3.1. Copertura assicurativa avente ad oggetto il rimborso delle
spese ospedaliere
L’oggetto di questa copertura assicurativa è garantire all’Assicurato, avente
un’età prevista dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in
funzione di ciascuna formula contrattuale selezionata dal Contraente come
sopra definita (Contratto singolo, Duo, Famiglia) e residente in Italia,
assistenza finanziaria in caso di un infortunio che si verifichi durante la sua
vita privata e comporti il suo ricovero in una struttura ospedaliera.
FamilyProtect si impegna a pagare all’Assicurato una Diaria Giornaliera di
importo pari a quanto previsto nel Certificato di Polizza, per tutti i periodi di
ricovero ospedaliero superiori a 2 giorni (in questo caso, la Diaria Giornaliera
viene corrisposta per l’intero periodo inclusi i primi 2 giorni di ricovero).
Quest’ultima previsione si applica a tutti i periodi di ricovero ospedaliero
successivi al primo, anche se conseguenti al medesimo infortunio. La Diaria
Giornaliera, il cui ammontare è compreso tra un minimo di 15 e un massimo
di 250 €, viene pagata per un massimo di 364 giorni.
3.2. Servizi di Assistenza
Inter Partner Assistance S.A. fornisce le prestazioni di assistenza come
elencate e specificate in dettaglio all’art. 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Il Contratto è indivisibile. Tuttavia, tale indivisibilità non comporta una
responsabilità solidale tra FamilyProtect e l’Assicuratore dei servizi di
assistenza.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
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Avvertenza: Il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni delle
coperture assicurative, nonché condizioni per la sospensione delle
stesse, che potrebbero altresì comportare una riduzione o la
mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dal Contratto. Per
maggiori dettagli, si prega di prendere visione degli articoli 1 e 2
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Avvertenza: Il limite massimo di età assicurabile è 75 anni. Entrambe
le coperture assicurative previste dal presente Contratto scadono
automaticamente al momento del compimento del 75esimo anno
dell’Assicurato. Per maggiori dettagli, consultare gli articoli 7 e 3
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
4.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del
rischio
Avvertenza: Ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze
del rischio resa dal Contraente o dall’Assicurato al momento della
sottoscrizione del Contratto potrebbe comportare effetti
sull’esistenza del diritto all’indennizzo o sull’ammontare
dell’indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla
prestazione assicurativa prevista dalla polizza) o la risoluzione del
Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si
veda l’articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per
ulteriori dettagli.
5.
Aggravamento e diminuzione del rischio
In deroga alle norme in materia, all’Assicurato non viene richiesto di
fornire informazioni agli Assicuratori in merito ad eventuali aggravamenti o
diminuzioni del rischio (dovuti ad esempio ad una variazione della
professione dell’Assicurato) poiché gli Assicuratori rinunciano
espressamente al loro diritto di: (i) aumentare o diminuire il premio in
maniera proporzionale all’aggravamento o alla diminuzione del rischio; (ii)
diminuire l’indennizzo previsto dalla polizza o (iii) recedere dal Contratto
nei casi previsti dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
6.
Premi
Il premio è un premio ricorrente, viene calcolato sulla base di quanto
previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione anche in funzione
dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo,
coppia o famiglia) e l’importo è indicato nel Contratto,. Il premio viene
corrisposto a FamilyProtect S.A. dall’Assicurato su base mensile
tramite addebito diretto su conto corrente o mediante carta di credito, in
funzione della scelta effettuata dall’Assicurato al momento della
sottoscrizione della polizza.
Maggiori informazioni sulle procedure previste per il pagamento dei
premi sono fornite all’art. 5 (“Premi assicurativi”) contenuto nelle
Condizioni Generali di Assicurazione.
7.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate
L’Assicurato ha facoltà di aumentare o ridurre l’ammontare della Diaria
Giornaliera stabilita nel Certificato di Polizza proporzionalmente alle
somme assicurate proposte dalla Compagnia.
La Compagnia emetterà un’appendice di modifica del Contratto recante
la data di decorrenza della medesima e il premio sarà adeguato
proporzionalmente.
In caso di modifica delle somme assicurate, la data in cui si verifica
l’evento assicurato (l’infortunio) determinerà l’ammontare della Diaria
Giornaliera. Di conseguenza, in caso di ricovero ospedaliero, la somma
assicurata nel giorno in cui si verifica l’infortunio costituirà la base per il
calcolo delle somme che devono essere pagate. Per maggiori dettagli
consultare l’articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
8.
Diritto di ripensamento (“recesso”) e di risoluzione anticipata
del Contratto
Diritto di ripensamento: l’Assicurato ha facoltà di recedere dal presente
Contratto entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve i
documenti contrattuali (Certificato di Polizza) della polizza, senza
necessità di addurre alcuna motivazione e senza alcuna penale, con le
modalità previste all’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Diritto di risolvere anticipatamente il Contratto/Disdetta della
Polizza: l’Assicurato ha facoltà di risolvere il Contratto con un
preavviso scritto di almeno 2 mesi prima della data di rinnovo della
polizza ad ogni scadenza annuale, da inviarsi alla Compagnia
tramite raccomandata a.r. La polizza sarà risolta a partire dalla data
della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data.
La Compagnia si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto
durante la sua durata con preavviso scritto da inviarsi almeno 2 mesi
prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto. La polizza sarà
considerata risolta a partire dalla data di scadenza annuale e rimarrà in
vigore fino a tale data.
La Compagnia si riserva il diritto di recedere dalla polizza in seguito a ciascun
sinistro entro un mese dalla liquidazione del sinistro o dal rifiuto di liquidare il
medesimo. Il recesso diventa efficace entro i due mesi successivi dalla
suddetta notifica. All’Assicurato è garantito il medesimo diritto di recedere dalla
polizza in seguito a ciascun sinistro.
Per maggiori dettagli sulle modalità di esercizio dei diritti di cui sopra si prega di
consultare le Condizioni Generali di Assicurazione.
9.
Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di
vendita a distanza
Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a
distanza, vale a dire: mediante il sito internet della Compagnia, per posta o
telefonicamente.
La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data in
cui la Compagnia accetta la proposta dell’Assicurato determinata come segue:
(i)
quando la proposta è effettuata mediante il sito internet della
Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto immediatamente, ossia
non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul sito Internet e
sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l’Assicurato.
L’Assicurato dovrà aver spuntato la casella “Io dichiaro di aver letto e accettato
le Condizioni Generali di Assicurazione e, in particolare, il paragrafo
concernente la vendita a distanza e il periodo di ripensamento di cui dispongo”
e le caselle nel paragrafo “firma”, ciò fornisce la conferma che l’Assicurato ha
ricevuto e preso visione del Fascicolo Informativo contenente le informazioni
pre-contrattuali. Quando l’Assicurato “clicca” sul tasto “Sì, desidero
sottoscrivere il contratto”, dopo aver preso visione delle Condizioni Generali di
Assicurazione come previsto nel paragrafo precedente, il consenso
dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto si considera manifestato
correttamente;.
(ii)
quando la proposta è inviata a mezzo posta, il Contratto diviene efficace
previa accettazione da parte della Compagnia, a condizione che la Compagnia
abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto
dall’Assicurato e i documenti ad esso allegati;
(iii) quando la proposta è effettuata a mezzo telefonico la Compagnia ha
facoltà di accettare il Contratto dopo la ricezione del consenso del Contraente
da parte degli operatori del call center, a condizione che siano stati verificati
tutti i requisiti richiesti in relazione all’Assicurato (i.e. che l’Assicurato abbia
ricevuto in precedenza il Fascicolo Informativo e abbia letto e accettato le
Condizioni generali di Assicurazione).
In caso di controversia, le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o
la riproduzione delle stesse a mezzo computer o supporto cartaceo
costituiranno la prova della ricevuta accettazione delle Condizioni Generali di
Assicurazione da parte dell’Assicurato.
Le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione delle
stesse su supporti audio, informatici o cartacei potranno essere utilizzate
nell’ambito di procedimenti, legali o di altro tipo, e saranno automaticamente
vincolanti tra le parti.
Per maggiori dettagli, consultare l’articolo 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
10. Ricezione e trasmissione dei documenti
Il Contraente ha il diritto di scegliere il formato per la trasmissione e ricezione
dei documenti precontrattuali e contrattuali e per la ricezione delle informazioni
in corso di contratto, nonché di modificare tale scelta in ogni momento e senza
costi aggiuntivi, purché il formato scelto preveda comunque un supporto
durevole e sia in ogni caso concesso al Contraente il diritto di richiedere che tali
documenti siano trasmessi in formato cartaceo (qualora abbia optato per altra
modalità).
11. Richiesta di restituzione della copia firmata
In conformità al Regolamento IVASS n.34 del 2010, all’Assicurato viene
richiesto di firmare e trasmettere alla Compagnia una copia firmata del
Certificato di Polizza al fine della prova scritta del contratto (come sancito
dall’articolo 1888 del Codice Civile), su carta stampata o altro tipo di supporto
durevole, restando inteso che la mancata trasmissione della stessa non incide
sulla validità del Contratto, il quale si intende comunque in vigore e concluso al
tempo e con le modalità descritte all’articolo 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
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12. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di
assicurazione si prescrivono entro due anni dalla data in cui si sia
verificato l’evento su cui la legge si fonda.
13. Legge applicabile al Contratto
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
14. Lingua
La presente nota informativa, così come ogni altro documento ad essa
allegato e le successive comunicazioni tra le parti, sono redatti in lingua
italiana. L’utilizzo di ogni altra lingua deve essere specificatamente
concordato tra le Parti.
15. Regime fiscale
É prevista un’imposta sui premi pari al 2.5% della porzione di premio relativo
al rischio infortuni e pari al 10% della porzione di premio relativo alla
garanzia per i servizi di assistenza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
16. Sinistri: liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: L’articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede
i termini e le modalità per presentare la richiesta, il pagamento
dell’indennizzo previsto dal Contratto e l’esistenza e la durata dell’evento
assicurato.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve presentare la relativa dichiarazione alla
Compagnia come previsto in dettaglio all’art. 14 delle Condizioni Generali di
Assicurazione rubricato “Sinistri” e fornendo il proprio consenso all’utilizzo
dei propri dati personali, inclusi i dati sensibili.
La medesima sezione contiene dettagli sulle modalità di comunicazione dei
sinistri al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla Polizza. La gestione delle
richieste relative alla copertura assistenza è affidata all’Assicuratore
Assistenza Inter Partner Assistance S.A.. In caso di necessità di assistenza il
contraente dovrà contattare il centro operativo di Inter Partner Assistance al
seguente numero gratuito 800.618.541.
17. Reclami
Eventuali reclami dell’Assicurato relativi all’applicazione della copertura
per indennità relativa al ricovero ospedaliero possono essere presentati al
Servizio Consumatori di FamilyProtect al seguente indirizzo: FamilyProtect
SA - FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San
Giuliano Milanese (MI); numero telefonico + 390238594012 - indirizzo di
posta elettronica: [email protected]
Se relativi alle coperture assistenza, l’Assicurato deve contattare
l’Assicuratore Assistenza al seguente indirizzo: Inter Partner Assistance
S.A., Sede legale in Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles - Belgio;
numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75;
indirizzo di posta elettronica [email protected].
La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo
entro 45 giorni dal relativo ricevimento, come previsto dal Regolamento
IVASS n. 24.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il
termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della
Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza oppure abbia ricevuto una
risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo
all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187
Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), fornendo anche prova della
documentazione relativa al reclamo e alle modalità di gestione dello
stesso da parte dell’assicuratore.
L’Assicurato può indirizzare i propri reclami relativi al presunto mancato
adempimento a previsioni di legge o regolamentari inviando una
comunicazione scritta all’IVASS o ai seguenti uffici delle Autorità di
supervisione dell’Assicuratore e dell’Assicuratore Assistenza come segue:
per FamilyProtect alla Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution, 61
Rue Taitbout – 75436 Parigi e in relazione all’Assicuratore Assistanza alla
Banque Nationale de Belgique 14 Boulevard de Berlaimont, 1000
Bruxelles – www.bnb.be.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è inoltre possibile presentare
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente,
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva, in ogni, caso la facoltà dell’Assicurato di adire l’Autorità
Giudiziaria ai sensi delle leggi applicabili.
18. Arbitrato
Avvertenza: Nel caso in cui sia previsto il ricorso all'arbitrato per la
risoluzione di eventuali controversie tra le parti, resta salva la facoltà delle
stesse di adire l'Autorità Giudiziaria. La sede dell'arbitrato è la città
dell'istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato, senza alcun
pregiudizio per eventuali previsioni contrattuali più favorevoli.
FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A. sono responsabili per la
veridicità, l’accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni
contenuti nella presente Nota Informativa.
_______________________
FamilyProtect S.A.
Il rappresentante legale
Robert WATTERS
_______________________
Inter Partner Assistance S.A.
Il rappresentante legale
Franz Régimbeau
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1)
I dati dell’Assicurato saranno trattati da FamilyProtect S.A., con
sede in Avenue Matignon 21, 75008, Parigi – Francia, che è una società
soggetta alla Legge Francese in materia di trattamento dei dati personali.
Nel presente documento sono fornite le informazioni relative al
trattamento dei dati personali dei clienti, degli assicurati, dei beneficiari,
degli eredi e dei terzi che abbiano diritto alle prestazioni previste dalla
Polizza (gli “Interessati”) posto in essere da FamilyProtect S.A., 21
Avenue Matignon 75008 Parigi – Francia (il “Titolare del Trattamento”) e
dalle società facenti parte dello stesso gruppo societario, inclusa Inter
Partner Assistance S.A in qualità di autonomo Responsabile del
trattamento dei dati, al fine di (i) provvedere all’assicurazione e
riassicurazione connessa al contratto sia alla gestione e liquidazione dei
sinistri comunicati, per le quali l’Assicuratore è autorizzato, ai sensi delle
previsioni di legge applicabili e di (ii) aggiornarli in merito alle attività
riservate ai clienti o agli assicurati.
Non è richiesto il preventivo consenso degli Interessati per i fini di cui
sopra. Al fine di eseguire il contratto o adempiere ai requisiti legali, il
trattamento può includere anche dati sensibili (i.e. inerenti allo stato di
salute, certificati medici, questionari inerenti allo stato di salute), ma in tal
caso deve essere richiesto il preventivo consenso dell’Interessato.
I dati personali degli Interessati possono essere oggetto di trattamento
anche da parte dell’Assicuratore – anche per mezzo di altre compagnie
del gruppo AXA – al fine di inviare direttamente comunicazioni
commerciali per informare e pubblicizzare ai clienti e agli assicurati
prodotti e servizi o altre iniziative commerciali riservate, ai sensi delle leggi
applicabili e salvo il diritto di chiedere la cessazione di ogni ulteriore
trattamento dei dati, come specificato di seguito al punto 10.
Non è obbligatorio fornire i propri dati personali all’Assicuratore per ciò che
concerne pubblicità e attività di marketing. In questo caso, il rifiuto di
fornire i propri dati non ha alcuna conseguenza sugli esistenti o futuri
contratti, ma impedisce solo alla persona interessata di ricevere
comunicazioni informative e pubblicitarie sui prodotti assicurativi.
2) Le attività attinenti al trattamento dei dati possono essere poste in
essere anche in combinazione con altri database ai quali il Titolare ha
legittimo accesso, con il supporto di mezzi elettronici e automatici, e
potranno consistere in operazioni di raccolta, registrazione, tenuta,
consultazione, elaborazione, modificazione, raffronto, blocco,
comunicazioni, diffusione, cancellazione e conseguente modifica e/o
distruzione dei dati. La compagnia adotterà tutte le misure di sicurezza
rivolte a ridurre ogni rischio di distruzione o perdita dei dati e ad impedire
ogni accesso non autorizzato agli stessi.
3) Per dare esecuzione all’attuale rapporto contrattuale l’Assicuratore ha
assegnato a ciascun soggetto incaricato del trattamento specifiche
credenziali d’accesso e specifici profili di autorizzazione.
4) La trasmissione dei dati personali (anche quelli sensibili) che saranno
oggetto di trattamento è necessaria e obbligatoria ai fini dell’esecuzione dei
contratti di assicurazione. La mancata comunicazione di tali dati alla
compagnia implica l’impossibilità per la stessa di sottoscrivere e gestire i
contratti di assicurazione. Inoltre, la gestione delle presenti relazioni
contrattuali potrebbe obbligare FamilyProtect S.A. a comunicare i dati
personali degli Interessati alle Autorità o ad altri organi pubblici o privati, ove
richiesto da specifiche leggi e regolamenti, come ad esempio quelli connessi
alla privacy, antiriciclaggio di denaro, lesioni di natura penale, autoveicoli.
5) Il rifiuto di rispondere potrebbe rendere impossibile la conclusione o
l’esecuzione del contratto o la liquidazione dei sinistri denunciati e le
previsioni regolamentari assicurative.
6) Per i fini di cui sopra, i dati personali degli Interessati, così come
descritti dalle leggi preposte ad assicurare che il trattamento si svolga
secondo le dovute modalità, possono essere comunicati e/o divulgati per i
fini di cui al punto 1) ad altri soggetti esterni, come compagnie
assicurative, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub
agenti, produttori, brokers e altri canali distributivi, consulenti ed esperti
legali, consulenti medici, trustees, fornitori di servizi cui è stato dato
mandato di gestire e/o liquidare i sinistri; lo svolgimento di campagne di
vendita o promozionali a distanza mediante telemarketing, o attività
eseguite dagli stessi; associazioni di imprese assicurative; database
esterni; autorità pubbliche e regolamentari nonché compagnie fornitrici
di servizi e di campagne televisive o altre attività.
7) In aggiunta, i dati potrebbero essere comunicati anche ad altre
società dello stesso gruppo (società, filiali o società direttamente o
indirettamente collegate) in Amministrazioni Pubbliche, come richiesto
dalla legge, nonché a società terze di assicurazione o di conservazione
dei dati.
8) La lista delle altre società alle quali i dati in oggetto verranno
comunicati e di quelle responsabili del trattamento possono essere
richiesto in ogni momento dal Contraente al seguente indirizzo:
FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San
Giuliano Milanese (MI);
9) I dati personali non sono oggetto di divulgazione.
10) Per i fini di cui al punto 1) i dati personali forniti potranno essere
comunicati anche al di fuori dell’Italia, in ossequio alle previsioni di
legge applicabili.
11) Senza pregiudizio degli effetti di cui al punto 5), il richiedente potrà
in ogni momento e senza alcun costo aggiuntivo esercitare i diritti
previsti dalla legge francese “Loi informatique et libertés” del 6 Gennaio
1978, come modificata nel 2004, ottenere l’accesso ai propri dati,
affinché possano essere corretti o al fine di fare obiezione - sulla base di
motivazioni valide - all’uso degli stessi, inviando una richiesta
accompagnata da documento di prova dell’identità a FamilyProtect SA
al TSA70001 - 59973 Tourcoing Cedex.
Il trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti alla
Comunità Europea è soggetto al preventivo consenso degli Interessati o
ad altre misure di autorizzazione da parte delle competenti autorità di
supervisione sulla privacy (i.e. clausole standard in materia di
trattamento dei dati personali nell’Unione Europea).
12) Il Titolare dei dati è Family Protect S.A. come identificata al punto 1).
13) Gli Interessati possono in qualsiasi momento e senza costi
esercitare il diritto di ottenere informazioni in merito all’esistenza di dati
personali ad essi inerenti, possono sapere se tali dati vengano
comunicati in forma intellegibile, possono conoscere la fonte di tali dati,
dei fini e delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
utilizzo dei dati tramite mezzi elettronici, dell’identificazione del soggetto
Incaricato del trattamento, del Responsabile del trattamento e del suo
rappresentante, del soggetto a cui tali dati possono essere comunicati,
così come il diritto di ottenere di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento –
inviando comunicazione scritta a FamilyProtect S.A.
FamilyProtect SA - FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico +390238594012 indirizzo di posta elettronica: [email protected]
14) Il Titolare del trattamento è FamilyProtect S.A. Ulteriori informazioni
identificative sono state comunicate alle competenti autorità di supervisione
e sono disponibili presso la sede legale della compagnia in Francia.
L’Assicuratore Assistenza Inter Partner Assistance S.A., con sede legale
in Avenue Louise 166, 1050, Bruxelles, Belgio al fine di offrire assistenza
in merito alle prestazioni assicurative previste dal Contratto, agisce in
qualità di Responsabile del Trattamento dei dati personali (anche sensibili)
che gli vengono comunicati, ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003
(i.e. Codice della privacy) e del Provvedimento del Garante per i dati
personali del 26 Aprile 2007.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
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GLOSSARIO
Ai fini del presente Contratto, i seguenti termini devono essere intesi nel
significato di seguito specificato:
Assicuratore Assistenza: Inter Partner Assistance S.A., società con
sede legale in Belgio, 1050 Bruxelles – Avenue Louise 166, che fornisce le
coperture assicurative del ramo assistenza previste dal Contratto;
Anniversario: ogni anno di decorrenza della Polizza, calcolato come
multiplo di 12 mesi dalla data di decorrenza delle coperture;
Assicurato(i): la persona fisica il cui interesse è coperto dal Contratto
indicata nel Certificato di Polizza, residente in Italia e avente i requisiti
previsti dall’art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione in funzione
dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o
famiglia);
Assicuratore: FamilyProtect S.A., con sede legale in 21 Avenue
Matignon 75008 PARIGI – Francia, che offre le coperture contro gli infortuni
previste dal Contratto;
Certificato di Polizza: documento che costituisce la prova scritta del
contratto e, insieme alle Condizioni generali di Assicurazione, fornisce i dati
del Contraente/Assicurato, della Polizza e i termini e le condizioni specifiche
applicabili alle parti;
Condizioni Generali di Assicurazione: forniscono i contenuti
dell’assicurazione proposta e l’ambito di applicabilità delle coperture, nonché
i diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del contratto;
Contraente: il soggetto che conclude il contratto, che si assume
l’onere di corrispondere i premi e che è ha diritto a ricevere le prestazioni
incluse nelle coperture assicurative, così come previste dal presente
Contratto.
Convivente: il soggetto convivente “more uxorio” con l’Assicurato e
legalmente inserito nello stato di famiglia.
Copertura assistenza: i servizi di assistenza sono forniti
dall’Assicuratore Assistenza e sono descritti nell’articolo 1.3. delle Condizioni
Generali di Assicurazione;
Data di decorrenza delle coperture: La data di decorrenza è indicata nel
Certificato di Polizza e corrisponde alla data a partire dalla quale
l’Assicuratore accetta la proposta del Contraente della Polizza manifestata ai
sensi dell’art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
Diaria Giornaliera: somma predefinita, pagata dall’Assicuratore
all’Assicurato in caso di ricovero ospedaliero di quest’ultimo e basata su
criteri e modalità di corresponsione stabilite nelle Condizioni Generali di
Assicurazione e nel certificato di Polizza;
Fascicolo Informativo: il fascicolo contenente le informazioni
contrattuali e precontrattuali, come previsto dal Regolamento IVASS n.35. e
composto da:
1. Nota Informativa, comprensiva di Glossario;
2. Condizioni Generali di Assicurazione (incluse le condizioni particolari, ove
esistenti); 3. Proposta di Polizza, ove prevista;
Infortunio: ogni lesione non intenzionale, improvvisa, imprevedibile e
risultante da una causa esterna, subita dall’Assicurato durante la sua vita
privata nel periodo di copertura della Polizza;
Paese di residenza: Italia;
Ricovero Ospedaliero: ai fini del presente Contratto ciascun periodo
di almeno 2 giorni trascorso in una struttura sanitaria (ospedale pubblico o
clinica privata) selezionata dall’Assicurato a seguito di un incidente, o le
conseguenze dello stesso, verificatisi in Italia o nel resto del mondo. In caso
di ricovero all’estero, per ospedale deve intendersi una struttura che si trova
sotto la costante supervisione di personale medico qualificato, sotto il
controllo (giorno e notte) di un medico. La struttura deve avere un archivio
medico presso cui ciascun paziente viene registrato e che può essere
consultato dai medici dell’Assicuratore;
Semplicemente Protetto Hospital: il presente contratto di
assicurazione denominato “Semplicemente Protetto Hospital” sottoscritto
dall’Assicurato e dalle Compagnie di Assicurazione
Sinistro: il verificarsi dell’incidente che comporta il ricovero ospedaliero.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
GTC IT HC 01 FPIT V3
SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL
Articolo 1: SCOPO E OGGETTO DEL CONTRATTO
Le coperture assicurative fornite dal presente Contratto riguardano i
rami 1 (Infortuni) e 18 (Assistenza) come definiti dall’articolo 2 comma 3
del Codice delle Assicurazioni.
La copertura infortuni consiste in una Diaria Giornaliera per la copertura
delle spese ospedaliere come di seguito descritta ed è corrisposta da
FamilyProtect S.A. (l’ “Assicuratore”). I servizi di assistenza sono
descritti nell’Articolo 1.3 e sono forniti da Inter Partner Assistance S.A.
(l’ “Assicuratore Assistenza”).
Articolo 1.2 – Oggetto della copertura relativa al ricovero
ospedaliero
L’oggetto della copertura infortuni connessa al ricovero in struttura
ospedaliera è quello di garantire all’Assicurato assistenza economica in
caso di infortunio della persona assicurata, come definita di seguito
anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente
(contratto singolo, duo o famiglia), verificatosi durante la sua vita privata
e che comporta il ricovero della stessa. FamilyProtect S.A. garantisce
all’assicurato il pagamento della Diaria Giornaliera specificata nel
Certificato di Polizza per tutti i periodi di ricovero superiori ai 2 giorni (in
questo caso la Diaria Giornaliera viene corrisposta per l’intero periodo,
inclusi i primi 2 giorni di ricovero). Il periodo di scoperto si applica a tutti
i nuovi periodi di ricovero, anche ove connessi al medesimo infortunio.
La Diaria Giornaliera, compresa tra un minimo di 15 € e un massimo di
250 €, viene corrisposta per un massimo di 364 giorni.
Articolo 1.3 - Scopo e oggetto dei servizi di assistenza
Come copertura complementare alla copertura infortuni, il Contratto
prevede servizi di assistenza che vengono forniti dall’Assicuratore
Assistenza, come definiti di seguito. L’oggetto del servizio di Assistenza
è costituito da vari servizi di assistenza all’Assicurato, come di seguito
descritti,
anche
in
funzione
dell’opzione
selezionata
dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo o famiglia),.
Le coperture previste dal Contratto sono indivisibili e non possono
essere offerte o scelte dall’Assicurato separatamente. Tale indivisibilità
non comporta la responsabilità solidale di FamilyProtect S.A. e
dell’Assicuratore Assistenza, che dovranno essere considerati
responsabili per i servizi che rispettivamente offrono all’Assicurato.
L’Assicuratore Assistenza si impegna ad assistere l’Assicurato e la sua
famiglia nel caso in cui l’Assicurato venga ricoverato in una struttura
ospedaliera a seguito del verificarsi di un infortunio. Questo evento
viene coperto ove rientri nell’ambito territoriale e nelle somme
assicurate (tasse incluse) come specificati di seguito.
a)
Assistenza in caso di infortunio avente ad oggetto lesioni
personali verificatesi all’estero:
●
Rimpatrio per ricovero nel proprio Paese: in caso di incidente
risultante in lesioni fisiche, i medici dell’Assicuratore Assistenza
contatteranno i medici curanti del luogo e prenderanno la
decisione più idonea alla condizione dell’Assicurato, ciò
unicamente sulle basi delle informazioni raccolte e delle necessità
mediche. Ove a seguito dell’infortunio il servizio medico
dell’Assicuratore
Assistenza
raccomandi
il
rimpatrio
dell'Assicurato, tale rimpatrio sarà organizzato dall’Assicuratore
Assistenza esclusivamente sulla base delle prescrizioni mediche
fornite dalla sua equipe di medici. La destinazione per il rimpatrio
sarà:
• un’adeguata struttura ospedaliera locale;
• un ospedale in un paese confinante;
• l’ospedale più vicino al luogo di residenza.
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●
Ove l’Assicurato venga ricoverato in una struttura al di fuori del settore
ospedaliero del luogo di residenza, l’Assicuratore Assistenza
organizzerà, a tempo debito, il rientro dell’Assicurato previa verifica delle
condizioni dell’Assicurato che devono essere ritenute stabili da un
medico e sia possibile permettere il trasferimento dell’Assicurato nel suo
luogo di residenza.
La decisione finale in merito alla data e al luogo di ricovero, alla
necessità di fornire un accompagnatore all’Assicurato e ai mezzi da
utilizzare sarà determinata unicamente a discrezione dei funzionari
medici dell’Assicuratore Assistenza.
Il rifiuto di accettare la soluzione proposta dall’Assicuratore Assistenza
comporterà la conclusione della copertura assistenza.
Rimpatrio degli accompagnatori: In caso di rimpatrio per ricovero
dell’Assicurato, l’Assicuratore Assistenza organizzerà il rientro a casa
dei membri della famiglia che accompagnavano l’Assicurato.
L’Assicuratore Assistenza sosterrà i costi dei biglietti aerei sola andata,
classe economy, o biglietti ferroviari di prima classe in caso i mezzi
inizialmente pianificati per il ritorno non siano utilizzabili o modificabili.
b)
Assistenza in caso di ricovero ospedaliero in Italia per un periodo
superiore alle 48 ore e conseguente ad un infortunio che abbia comportato
lesioni fisiche:
●
Messa a disposizione di un assistente personale: su richiesta
dell’Assicurato, l’Assicuratore Assistenza cerca e sostiene i costi dei
servizi di un soggetto terzo che fornisca assistenza domiciliare per tutta
la durata del ricovero o a partire dal rientro a casa. L’assistente
personale sarà incaricato in particolare di curare le occupazioni
giornaliere della vittima del sinistro. L’Assicuratore Assistenza sosterrà i
costi di un massimo di 20 ore (con un minimo di 2 ore consecutive)
entro i 15 giorni di ricovero o i 15 giorni dal ritorno a casa. L’Assicuratore
Assistenza è l’unico, previo parere di un medico, ad avere il potere di
determinare la durata del servizio dell’assistenza personale. Questa
copertura potrà essere utilizzata un’unica volta per ogni anno di
sottoscrizione del contratto. Oltre a ciò, se l’Assicurato desidera
prolungare o usare nuovamente questo servizio, l’Assicuratore
Assistenza può metterlo in contatto con un’organizzazione qualificata. In
tale ultimo caso, l’Assicurato sarà tenuto al pagamento dei costi di tale
aggiunta.
●
Assistenza ai figli: qualora dal primo giorno di ricovero nessuno possa
prendersi cura dei figli dell’Assicurato di età inferiore a 15 anni,
l’Assicuratore Assistenza organizzerà e sosterrà i costi di quanto segue:
• il viaggio di ritorno di un membro della famiglia all’abitazione
dell’Assicurato; o
• il rientro dei figli presso l’abitazione di un membro della famiglia,
• assistenza ai figli dell’Assicurato prestata da personale qualificato al
domicilio dell’Assicurato, per un massimo di 20 ore entro 5 giorni
dall’evento e con un minimo di 2 ore consecutive. Il soggetto incaricato
di prestare tali servizi di assistenza, a seconda dell’età dei bambini,
potrà anche essere incaricato di accompagnarli a scuola. In nessun
caso questa copertura può proseguire anche oltre la durata del ricovero
in ospedale. L’Assicuratore Assistenza dovrà farsi carico di biglietti aerei
andata e ritorno, classe economy, o ferroviari di prima classe e, ove le
circostanze lo richiedano, dei costi dell’accompagnamento dei figli da
parte di persona qualificato al luogo di residenza di un membro della
famiglia che sia un parente.
L’Assicuratore Assistenza agirà su richiesta dei parenti e non potrà in
nessun caso essere considerato responsabile per eventi accaduti
durante il viaggio o durante la cura dei figli. Questa copertura può
essere fornita un’unica volta ogni anno. Inoltre, l’Assicuratore Assistenza
può fornire all’Assicurato i contatti di personale qualificato. In tale caso,
l’Assicurato dovrà sostenere autonomamente i costi del servizio.
●
Parere medico aggiuntivo: ove a seguito di un infortunio che comporti
lesioni fisiche, l’Assicurato desideri ottenere il parere di un medico
specializzato nei trattamenti a lui proposti, l’Assicuratore Assistenza
metterà l’Assicurato in contatto con un medico o con la sua equipe
medica. Quest’ultimo potrà indirizzarlo da uno o più specialisti,
fornendogli i contatti personali degli stessi. L’appuntamento con lo
specialista verrà concordato direttamente dall’Assicurato. L’Assicuratore
Assistenza contatterà gli specialisti medici per informarli che l’Assicurato
è stato affidato al loro reparto o settore.
Ambito territoriale di validità
La copertura Assistenza consistente nel “Rimpatrio” sarà applicabile in
ogni parte del mondo, mentre quelle di “Messa a disposizione di un
assistente personale”, “Assistenza ai figli” e “Parere medico aggiuntivo”
saranno applicabili solo in Italia.
Consenso preventivo
Ogni servizio organizzato e pianificato dall’Assicurato o dalla sua
famiglia senza il preventivo consenso dell’Assicuratore Assistenza non
darà luogo ad alcun tipo di rimborso da parte dell’Assicuratore
Assistenza.
Surrogazione
L’Assicuratore Assistenza ha diritto di surrogazione nei diritti e nelle
azioni di ogni persona fisica o giuridica che sia il beneficiario (di tutta o
parte della Polizza di cui al presente Contratto) nei confronti di ogni
soggetto terzo responsabile per eventi che abbiano causato l’intervento
dell’Assicuratore Assistenza e nei limiti dell’ammontare dei costi
sostenuti per fornire la copertura Assistenza.
Responsabilità
L’Assicuratore Assistenza non potrà essere considerato responsabile
per nessun tipo di danno commerciale o professionale subito
dall’Assicurato a seguito di un infortunio e che abbia richiesto la
prestazione dei servizi di assistenza.
L’Assicuratore Assistenza non può in alcun caso sostituirsi al pronto
soccorso locale o nazionale o ad organizzazioni di soccorso e non potrà
essere considerato responsabile per i costi sostenuti per utilizzarli, salvo
diverse pattuizioni tra le Parti.
Circostanze eccezionali
L’Assicuratore Assistenza si impegna ad assumere un’obbligazione di
mezzi utilizzando la migliore diligenza e non un’obbligazione di
raggiungere un determinato risultato.
L’Assicuratore Assistenza non potrà essere ritenuto responsabile per la
mancata fornitura o i ritardi nel fornire le prestazioni di assistenza
quando questi siano stati causati da una guerra civile o internazionale
(anche ove non dichiarata), da una mobilitazione generale, da un fermo
di persone e/o attrezzature da parte delle competenti Autorità, atti di
sovvertimento o terrorismo, ogni tipo di conflitto sociale, come scioperi,
rivolte, agitazioni, restrizioni alla libertà di spostamento di beni e
persone, disastri naturali, effetti della radioattività, epidemie, ogni rischio
chimico e infettivo e cause di forza maggiore.
Articolo 2. ESCLUSIONI GENERALI – APPLICABILI A TUTTE LE
COPERTURE
Il presente Contratto è soggetto alle seguenti esclusioni:
-
-
-
aneurisma cerebrale, infarto del miocardio, embolia cerebrale,
emorragia subaracnoidea e ictus;
complicanze ed eventi causati da cure mediche e chirurgiche non
necessarie per le lesioni conseguenti all’evento oggetto delle
coperture;
malattie in generale, i.e. ogni peggioramento dello stato di salute
la cui origine non possa essere ricondotta ad un trauma, anche
ove risultante da punture o morsi di insetto, a meno che non sia
diretta conseguenza dell’evento assicurato;
sinistri verificatisi ove l’Assicurato:
• sia il pilota di un velivolo o il passeggero dello stesso che
abbia posto in essere, durante il volo, attività connesse al velivolo
o al volo;
• abbia preso parte da una corsa amatoriale che comporta
l’utilizzo di veicoli di terra, acqua o aria o navi;
sinistri in relazione ai quali l’Assicuratore Assistenza abbia
appurato che la causa rientri tra una delle seguenti:
• intossicazioni o stati affini risultanti dall’assunzione di droghe,
farmaci o allucinogeni che abbiano private l’assicurato del
controllo sulle sue azioni;
• scommessa;
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-
-
-
• partecipazione attiva dell’assicurato a risse (a meno che non
conseguenti a autodifesa o per soccorrere una persona in pericolo),
crimini e ogni altro atto di violenza;
• la mancata osservanza di regole di prudenza o sicurezza;
incidenti risultanti da:
• la pratica o l’insegnamento da parte dell’assicurato di uno sport in
forma professionale;
• atti collettivi di violenza, disordini civili, rivolte, ribellioni, conflitti sul
lavoro;
• guerre civili o internazionali: in tali casi la copertura viene mantenuta
per 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato si trova all’estero al
momento dello scoppio della guerra;
• disastri naturali;
• rischi nucleari;
• atti intenzionali, suicidio o tentato suicidio dell’Assicurato;
• atto intenzionale o fraudolento dell’Assicurato o dei suoi beneficiari:
permanenza in istituti di cura, residenze, centri di cura, struttura di
convalescenza e residenza, spa, ospizi, cliniche e ospedali psichiatrici,
istituti di riabilitazione, centri di gerontologia, sanatori o permanenze
connessa alla condizione del soggetto che abbia irreparabilmente perso
la propria autonomia quotidiana e necessiti di supervisione e/o
assistenza costante, riadattamento e terapia di riabilitazione funzionale;
ricovero ospedaliero (o nella propria abitazione) non consigliato da un
medico o non necessario per la cura delle conseguenze dell’infortunio.
Articolo 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DATA EFFETTIVA E
DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a
distanza, vale a dire: mediante il sito internet della Compagnia, per posta
o telefonicamente.
Il Contraente della Polizza accetta che il presente Contratto produca i suoi
effetti prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di
recesso, termine quest’ultimo che comincia a decorrere dalla data del
ricevimento dei documenti contrattuali (Certificato di Polizza).
La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la
data in cui la Compagnia accetta la proposta dell’Assicurato determinata
come segue:
(i)
(ii)
(iii)
quando la proposta è effettuata mediante il sito internet della
Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto
immediatamente, ossia non appena il sistema della Compagnia
riceve tale proposta sul sito Internet e sono stata soddisfatte tutte le
condizioni ed i requisiti riguardanti l’Assicurato. L’Assicurato dovrà
aver spuntato la casella “Io dichiaro di aver letto e accettato le
Condizioni Generali di Assicurazione e, in particolare, il paragrafo
concernente la vendita a distanza e il periodo di ripensamento di cui
dispongo” e le caselle nel paragrafo “firma”, ciò fornisce la conferma
che l’Assicurato ha ricevuto e preso visione del Fascicolo
Informativo contenente le informazioni pre-contrattuali. Quando
l’Assicurato “clicca” sul tasto “Sì, desidero sottoscrivere il contratto”,
dopo aver preso visione delle Condizioni Generali di Assicurazione
come previsto nel paragrafo precedente, il consenso dell’Assicurato
alla sottoscrizione del contratto si considera manifestato
correttamente;
quando la proposta è inviata a mezzo posta, il Contratto diviene
efficace previa accettazione da parte della Compagnia, a
condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta
debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato e i documenti
ad esso allegati;
quando la proposta è effettuata a mezzo telefono la Compagnia ha
facoltà di accettare il Contratto dopo la ricezione del consenso del
Contraente da parte degli operatori del call center, a condizione che
l’Assicurato abbia verificato che tutti i requisiti richiesti in relazione
all’Assicurato (i.e. che l’Assicurato abbia ricevuto in precedenza il
Fascicolo Informativo e abbia letto e accettato le Condizioni
generali di Assicurazione).
In caso di controversia, le registrazioni effettuate tramite computer e
telefono o la riproduzione delle stesse a mezzo computer o supporto
cartaceo costituiranno la prova della ricevuta accettazione delle Condizioni
Generali di Assicurazione da parte dell’Assicurato.
Le registrazioni effettuate tramite computer e telefono o la riproduzione
delle stesse su supporti audio, informatici o cartacei potranno essere
utilizzate nell’ambito di procedimenti, legali o di altro tipo, e saranno
automaticamente vincolanti tra le parti.
A ciascuna scadenza annuale, il Contratto è tacitamente rinnovato per un
altro anno, salvo che l’Assicurato o l’Assicuratore non l’abbiano risolto
anticipatamente inviando una comunicazione scritta all’altra parte almeno
due mesi prima della data di ciascun anniversario.
Il Contratto può essere risolto anticipatamente dal Contraente con le
modalità di seguito indicate:
-
-
con raccomandata. La lettera di disdetta deve essere firmata
dall’Assicurato e deve indicare almeno cognome e nome
dell’Assicurato, il numero della sua Polizza e la data di
sottoscrizione.
via telefono, contattando il servizio consumatori dell’Assicuratore, i
cui contatti sono indicati nel Certificato di Polizza.
La risoluzione anticipata della copertura infortuni per ricovero ospedaliero
prevista dal Contratto comporta l’automatica disdetta della copertura
Assistenza.
Entrambe le coperture assicurative previste dal presente Contratto
termineranno, con riguardo a tutti gli Assicurati, nel giorno del compimento
del 75esimo anno di questi ultimi.
Il Contratto termina automaticamente alla morte del Contraente.
L’Assicuratore e l’Assicuratore Assistenza possono risolvere il contratto in
seguito a ciascun sinistro denunciato, al più tardi entro un mese dalla data
in cui si verifica il pagamento o il rifiuto di fornire le prestazioni richieste.
Gli effetti della risoluzione si verificheranno dopo due mesi dalla notifica
della stessa all’altra parte. Il Contraente della Polizza ha il medesimo
diritto di risolvere il Contratto dopo ogni dichiarazione di sinistro.
Articolo 4. MODIFICA DELLE SOMME ASSICURATE
In qualsiasi momento l’Assicurato può chiedere di aumentare o diminuire
le somme previste per la Diaria Giornaliera nel Certificato di Polizza,
proporzionalmente alle somme proposte dall’Assicuratore.
L’Assicuratore emetterà un’Appendice al Contratto che specifica la data a
decorrere dalla quale la modifica ivi indicata entra in vigore e il premio
sarà aggiornato proporzionalmente.
In caso di modifica delle somme assicurate, la data in cui si verifica
l’evento assicurato (l’infortunio) determinerà l’ammontare della Diaria
Giornaliera. Di conseguenza, in caso di ricovero in struttura ospedaliera, la
somma assicurata nell’ammontare stabilito alla data del sinistro costituirà
la base per il calcolo delle somme pagate.
Articolo 5. PREMIO ASSICURATIVO
Il Contratto prevede il pagamento di un premio mensile ricorrente.
L’ammontare del premio da corrispondere alla Compagnia è determinato
in funzione delle somme assicurate in relazione alla copertura infortuni per
il rimborso delle spese per ricovero ospedaliero, con riferimento
all’ammontare scelto dal Contraente al momento della conclusione del
Contratto e indicato nel Certificato di Polizza, nonché sulla base
dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente (contratto singolo, duo
o famiglia). La porzione di premio relativa all’Assicuratore Assistenza è
indicata separatamente nel Certificato di Polizza e, insieme al premio
previsto per la copertura infortuni per il rimborso delle spese di ricovero
ospedaliero, costituisce il Premio.
Il premio dovrà essere pagato ogni mese durante la vigenza del Contratto
entro la data del 5, 10 o 20 del mese, in funzione della scelta operata dal
Contraente.
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Il Premio può essere pagato con carta di credito o con addebito diretto su conto
corrente, in funzione dell’opzione scelta dal Contraente.
Grazie al sistema di addebito diretto SEPA, i premi saranno addebitati
automaticamente ogni mese alle date indicate nel Certificato di Polizza. In caso
di pagamento con carta di credito, saranno addebitati automaticamente gli
importi dei premi mensili alle date indicate nel Certificato di Polizza utilizzando
le coordinate bancarie comunicate dal Contraente al momento della stipula del
contratto.
Per la Copertura Assistenza, l’Assicuratore Assistenza incarica FamilyProtect
S.A. per tutti gli adempimenti connessi alla gestione e raccolta dei premi.
(ii) inviando a FamilyProtect S.A. Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098
San Giuliano Milanese (MI) una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
redatta seguendo il seguente modello: “Io sottoscritto Signor (Signora,
Signorina) …………… (Cognome, nome, indirizzo) recedo dal mio Contratto
…….. (Numero del contratto) che ho firmato il ……… a ………. (Luogo della
firma) ………. (Data e firma).” La comunicazione può essere anticipata in copia
via
e-mail
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
[email protected].
Articolo 6. MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI
Le dichiarazioni rese dal Contraente della Polizza e dall’Assicurato
costituiscono le circostanze in base alle quali è emesso il Contratto. Ogni
dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal
Contraente o dall’Assicurato al momento della sottoscrizione del Contratto
potrebbe comportare effetti sull’esistenza del diritto all’indennizzo o
sull’ammontare dell’indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del
diritto alla prestazione assicurativa prevista dalla polizza) o la risoluzione
del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le condizioni contrattuali sono redatte sulla base delle dichiarazioni rese
dal contraente/assicurato. Pertanto, salvo quanto previsto all’art. 5
(Aggravamento e diminuzione del rischio) della Nota Informativa che
precede, affinché il contratto sia aggiornato alla situazione di volta in volta
esistente, il contraente/assicurato deve notificare agli Assicuratori per
iscritto ogni modifica dei dati in precedenza comunicati (cambio di
residenza, di stato, lavoro, etc.) appena ne viene a conoscenza.
In caso di mancato pagamento di un premio, trascorsi dieci giorni dalla data in
cui è dovuto il pagamento dello stesso, l’Assicuratore invierà una
raccomandata indirizzata al Contraente al fine di informarlo che il premio non
pagato sarà addebitato insieme al premio previsto per il mese successivo. In
caso di mancato pagamento anche del premio successivo, il Contraente sarà
informato tramite raccomandata che disporrà di un periodo di 40 giorni per
effettuare i relativi pagamenti, pena la risoluzione automatica del Contratto.
Trascorso il suddetto periodo senza che il pagamento sia stato effettuato, il
Contratto si intenderà risolto di diritto.
Articolo 7. SOGGETTI ASSICURABILI
I soggetti Assicurati saranno indicati nella Polizza. L’Assicurato deve essere
residente in Italia e deve avere l’età e soddisfare i requisiti di seguito indicati
anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente.
I soggetti Assicurati sono assicurabili alle seguenti condizioni:
- Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha
un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso gli
Assicurati possono essere:
a)
l’Assicurato e uno o più figlio/i, purché questi siano minori di 25 anni e
sia fornita un’attestazione comprovante che sono soggetti a carico
dell’Assicurato, inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora
completare gli studi;
b)
l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i
requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza.
- Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli Assicurati possono essere l’Assicurato e
sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i medesimi requisiti) aventi
un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli purché siano minori di 25 anni, sia
fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dell’Assicurato, che
sono inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli
studi.
Una copia della carta d’identità dell’Assicurato dovrà essere consegnata all’atto
della stipula del Contratto quale condizione per la corretta conclusione del
medesimo. Qualora l’Assicurato non restituisca il Contratto firmato insieme alla
copia del suo documento d’identità, l’Assicuratore non potrà pagare le
prestazioni previste dalla polizza.
Il Contratto non è soggetto al rilascio di dichiarazioni inerenti allo stato di salute
dell’Assicurato e l’accettazione del rischio da parte dell’Assicuratore sarà
automatica, a condizione che il titolare della polizza/assicurato sia in possesso
dei requisiti di cui sopra.
Articolo 8. DIRITTO DI RECESSO
Articolo 9. DICHIARAZIONI FALSE E INCOMPLETE
Articolo 10.
CONTRATTO
PRESCRIZIONE
DEI
DIRITTI
DERIVANTI
DAL
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal Contratto si
prescrivono in due anni dalla data in cui si verifica il fatto su cui il diritto si
fonda.
Articolo 11. CORRISPONDENZA
Tutta la corrispondenza indirizzata all’Assicuratore deve essere spedita ai
seguenti indirizzi:
Se diretta a FamilyProtect S.A. al Servizio Clienti di FamilyProtect,
Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero
telefonico + 39 0238594012 - indirizzo di posta elettronica:
[email protected];
Se diretta a Inter Partner Assistance S.A.,:
Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles Belgio; numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75;
indirizzo di posta elettronica [email protected].
Tutta la corrispondenza indirizzata all’Assicurato dovrà essere spedita
all’indirizzo indicato nel Contratto o a qualsiasi altro indirizzo comunicato
successivamente all’Assicuratore.
Articolo
12.
AMBITO
DELL’ASSICURAZIONE
TERRITORIALE
DI
VALIDITÁ
Ove non diversamente previsto, le coperture assicurative fornite dal
presente Contratto saranno applicabili in tutto il mondo, ad ogni ora e
giorno, ammesso che l’Assicurato mantenga la propria residenza in Italia.
Articolo 13. RICORSO AVVERSO TERZI RESPONSABILI
Il Contraente può recedere dal Contratto, senza alcuna penale o giusta causa,
entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, attraverso le seguenti modalità:
(i) contattando telefonicamente il Servizio Clienti al numero telefonico + 39
0238594012; o
Gli indennizzi pagati all’Assicurato sono aggiuntivi rispetto agli indennizzi
che potrebbero essere eventualmente reclamati nei confronti di terzi
aventi responsabilità nel sinistro.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
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Articolo 14. NOTIFICA DEL SINISTRO E PRESTAZIONE DELLE
GARANZIE OFFERTE
L’Assicurato deve notificare il sinistro per iscritto all’Assicurato e/o
all’Assicuratore Assistenza appena possibile, e non più tardi di 8 giorni dal
verificarsi dell’evento, inviando all’Assicuratore una comunicazione scritta.
La notifica del sinistro deve fornire senza ritardo tutte le informazioni
inerenti al nome e all’indirizzo dell’Assicurato, nonché le informazioni
sull’evento, come ad esempio il luogo, il giorno, l’ora e le cause dello
stesso e dovrà includere un certificato medico, nonché le ulteriori
informazioni di seguito indicate o richieste separatamente
dall’Assicuratore.
In caso di evento che richieda l’intervento dell’Assicuratore Assistenza, la
richiesta deve essere indirizzata direttamente all’Assicuratore Assistenza:
(i) telefonando al seguente numero telefonico +32 2 550 04 00; (ii) a
mezzo di telegramma, lettera/fax o e-mail ai seguenti indirizzi:
Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise n. 166, 1050, Bruxelles Belgio; numero Fax: +32 2 55004 75;
indirizzo di posta elettronica [email protected].
Al fine di ottenere il pagamento degli indennizzi oggetto della copertura, i
seguenti documenti devono essere consegnati all’Assicuratore e/o
all’Assicuratore Assistenza, se del caso, insieme alla richiesta di
indennizzo:
la fattura dell’ospedale;
la dichiarazione inerente all’evento assicurato rilasciata
dall’Assicuratore, completata e firmata dal dichiarante;
una fotocopia fronte/retro del documento d’identità o passaporto
dell’Assicurato
In caso di carta d’identità elettronica, deve essere allegato anche un
documento ufficiale attestante l’indirizzo della persona (una fotocopia del
documento rilasciato dalle autorità al momento dell’emissione della carta o
del passaporto).
In ogni caso, l’Assicuratore (e/o l’Assicuratore Assistenza) si riserva il
diritto di sottoporre l’Assicurato a visita medica presso un medico
appositamente nominato e richiedere la produzione dei documenti che
possano essere necessari per l’esame della richiesta. Le somme
assicurate vengono pagate dall’Assicuratore entro 2 giorni lavorativi dalla
ricezione delle prove documentali richieste dall’Assicuratore.
Qualsiasi richiesta di indennizzo potrà essere esaminata dagli Assicuratori
solo se corredata da tutti i documenti e le informazioni richieste . La
mancata o ritardata produzione dei documenti e delle informazioni
richieste impedirà o ritarderà la lavorazione della richiesta di indennizzo.
15. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il Contratto è soggetto alla legge italiana applicabile e per qualsiasi
controversia sarà competente il tribunale del luogo di residenza
dell’Assicurato.
ALLEGATO: Tabella con percentuali di invalidità
Perdita anatomica o funzionale di:
Un arto superiore
Una mano o avambraccio
Un pollice
Un indice
Un medio
Un anulare
Un mignolo
Perdita anatomica o funzionale di:
Falange ungueale del pollice
Una falange di altro dito della mano
Anchilosi:
Della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità
della scapola
Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con
pronosupinazine Libera
Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera
Paralisi completa:
Del nervo radiale
Del nervo ulnare
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
Al di sopra della metà della coscia
Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio
Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
Un piede
Ambedue i piedi
Un alluce
Un altro dito del piede
La falange ungueale del pollice
Anchilosi
Dell’anca in posizione favorevole
Del ginocchio in estensione
Della tibio-tarsica ad angolo retto
Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno:
Esiti di frattura scomposta di una costa:
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
Una vertebra cervicale
Una vertebra dorsale
12a dorsale
Una vertebra lombare
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e
limitazioni nei movimenti del capo e del collo
Esiti di frattura del sacro
Esiti di frattura del coccige con callo deforme
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
Un occhio
Ambedue gli occhi
Sordità completa di:
Un orecchio
Ambedue gli orecchi
Perdita della voce
Stenosi nasale assoluta:
Monolaterale
Bilaterale
Perdita anatomica di:
Un rene
Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO HOSPITAL” – ED 21/07/2014
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
1/3 valore dito
25%
20%
10%
35%
20%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
10%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
30%
4%
10%
20%
10%
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