Regolamento di previdenza – Modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014 (sottolineate) Argomento Articolo (secondo la numerazione precedente) Testo precedente Nuovo testo (le modifiche sono sottolineate) Spiegazioni Fine del rapporto di previdenza Art. 7 cpv. 4 4 Le persone assicurate uscenti, in accordo con la commissione di previdenza del personale ed il datore di lavoro, possono continuare il rapporto di previdenza nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge, a condizione che adempiano le altre condizioni d’affiliazione (affiliazione esterna). Durante tale periodo la Fondazione ha diritto all’intero ammontare dei contributi regolamentari, che corrispondono all’entità del mantenimento del rapporto di previdenza. Il rapporto di previdenza cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata è affiliata all’istituzione di previdenza di un nuovo datore di lavoro. 4 Le persone assicurate uscenti, in accordo con la commissione di previdenza del personale ed il datore di lavoro, possono continuare il rapporto di previdenza nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge, a condizione che adempiano le altre condizioni d’affiliazione (affiliazione esterna). Durante tale periodo la Fondazione ha diritto all’intero ammontare dei contributi regolamentari, che corrispondono all’entità del mantenimento del rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio oppure solamente assicurazione di risparmio). Il rapporto di previdenza cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata è affiliata all’istituzione di previdenza di un nuovo datore di lavoro. Precisazione della definizione sulla continuazione del rapporto di previdenza. Art. 7 cpv. 5 5 Persone assicurate il cui rapporto di lavoro è sospeso per un soggiorno di formazione all’estero o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.) possono, su loro richiesta e con il consenso del datore di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza con la Fondazione, per un periodo concordato della durata massima di due anni (affiliazione sospesa). Durante questo periodo, la Fondazione ha diritto alla totalità dei contributi regolamentari corrispondenti all’entità del mantenimento del rapporto di previdenza. 5 Persone assicurate il cui rapporto di lavoro è interrotto per un soggiorno di formazione all’estero o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.) possono, su loro richiesta e con il consenso del datore di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza con la Fondazione, per un periodo concordato della durata massima di due anni. Durante questo periodo, la Fondazione ha diritto alla totalità dei contributi regolamentari corrispondenti all’entità del mantenimento del rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio, assicurazione di rischio o interruzione dell’assicurazione). Miglioramento linguistico e precisazione della definizione sulla continuazione del rapporto di previdenza. Art. 17 L’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l’aliquota di conversione fissata dal Consiglio di fondazione e valevole all’età effettiva di pensionamento. L’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l’aliquota di conversione dell’età di pensionamento (vedi allegato 1). Le aliquote di conversione attualmente valevoli possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il 2014, esiste una regolamentazione transitoria che viene commentata dettagliatamente nell’allegato. Rendita di vecchiaia Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014 Pagina 1 /3 Rendita di vecchiaia potenziale Art. 18 cpv. 1 1 L’ammontare della rendita di vecchiaia potenziale corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato con un periodo intero di contribuzione, moltiplicato per l’aliquota di conversione fissata dal Consiglio di fondazione e valevole all’età effettiva di pensionamento. 1 L’ammontare della rendita di vecchiaia potenziale corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato con un periodo intero di contribuzione, moltiplicato per l’aliquota di conversione dell’età di pensionamento (vedi allegato 1). Le aliquote di conversione attualmente valevoli possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il 2014, esiste una regolamentazione transitoria che viene commentata dettagliatamente nell’allegato. Pensionamento posticipato Art. 20 cpv. 1 1 Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l’attività lucrativa anche oltre l’età ordinaria di pensionamento (art. 11 cpv. 3), l’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l’aliquota di conversione fissata dal Consiglio di fondazione e valevole all’età effettiva di pensionamento. 1 Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l’attività lucrativa anche oltre l’età ordinaria di pensionamento (art. 11 cpv. 3), l’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato e moltiplicato per l’aliquota di conversione dell’età di pensionamento (vedi allegato 1). Le aliquote di conversione attualmente valevoli possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il 2014, esiste una regolamentazione transitoria che viene commentata dettagliatamente nell’allegato. Prestazione sotto forma di capitale Art. 21 cpv. 3 3 Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di una parte dell’avere di vecchiaia acquisito, deve indirizzare una domanda scritta alla Fondazione, almeno un mese prima del pensionamento effettivo. 3 Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di una parte dell’avere di vecchiaia acquisito, deve indirizzare una domanda scritta alla Fondazione, almeno un mese prima del pensionamento effettivo. Se la richiesta per una prestazione sotto forma di capitale è presentata nel momento in cui sia già subentrato il caso previdenziale d’invalidità (inizio del diritto ad una rendita d’invalidità da parte dell’Assicurazione federale d’invalidità), per la parte invalida non è più possibile percepire la prestazione sotto forma di capitale. Esclusione del versamento dell’avere di vecchiaia sotto forma di capitale nel caso in cui il caso previdenziale d’invalidità sia già stato noto al momento della relativa richiesta. Rendita ponte AVS Art. 22 cpv. 1 1 Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non ricevono ancora una rendita di vecchiaia AVS, possono richiedere alla Fondazione una rendita ponte AVS. Qualora il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, la stessa è da definire nel piano di previdenza. 1 Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non percepiscono né una rendita di vecchiaia AVS né una rendita intera da parte dell’Assicurazione federale d’invalidità AI possono richiedere alla Fondazione una rendita ponte AVS. Qualora il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, questa disposizione è da definire nel piano di previdenza. E’ tenuta in considerazione sia la rendita di vecchiaia AVS sia la rendita intera d’invalidità AI. Correzione redazionale: questa disposizione è da definire nel piano di previdenza. Art. 22 cpv. 3 3 L’ammontare della rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS valevole al pensionamento. Una eventuale rendita ponte della Fondazione FAR è computata. 3 L’ammontare della rendita ponte AVS non può essere superiore alla rendita massima di vecchiaia AVS valevole al pensionamento. Eventuali rendite parziali d’invalidità dell’Assicurazione federale d’invalidità AI oppure una eventuale rendita ponte della Fondazione FAR sono computate. Computo addizionale di una eventuale rendita parziale dell’Assicurazione federale d’invalidità AI oppure di una rendita ponte della Fondazione FAR. Art. 26 lett. a cpv. 2 2 L’ammontare della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite equivale all’avere di vecchiaia acquisito al momento della sostituzione della rendita, moltiplicato per l’aliquota di conversione definita dal Consiglio di fondazione e corrispondente all’età effettiva del coniuge superstite della persona assicurata deceduta. 2 L’ammontare della rendita di vecchiaia per il coniuge superstite equivale all’avere di vecchiaia acquisito al momento della sostituzione della rendita, moltiplicato per l’aliquota di conversione dell’età effettiva del coniuge superstite della persona assicurata deceduta (vedi allegato 2). Le aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per il coniuge superstite attualmente valevoli possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato al Regolamento. Rendita di vecchiaia per il coniuge superstite Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014 Pagina 2 /3 Capitale di decesso/ capitale di decesso supplementare Art. 30 lett. a cpv. 1 1 Se una persona assicurata muore, prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento o prima di percepire una rendita d’invalidità, senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite rispettivamente per il partner convivente superstite o una rendita per il coniuge divorziato, giunge a scadenza un capitale di decesso. 1 Se una persona assicurata muore, prima di percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento senza che sorga il diritto ad una rendita per il coniuge superstite rispettivamente per il partner convivente superstite o una rendita per il coniuge divorziato, giunge a scadenza un capitale di decesso. La frase parziale“…,o prima di percepire una rendita d’invalidità,” è stata stralciata. Versamenti supplementari straordinari Art. 38 Adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia 1 La questione di un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso è esaminata annualmente dal Consiglio di fondazione. 2 Le rendite di vecchiaia possono essere adeguate totalmente o parzialmente allo sviluppo del rincaro solo se le possibilità finanziarie della Fondazione lo permettono. Versamenti supplementari straordinari 1 Il Consiglio di fondazione decide annualmente, nei limiti delle possibilità finanziare della Fondazione, su un eventuale versamento supplementare straordinario nonché un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso. 2 Esso tiene in considerazione la rimunerazione degli averi di vecchiaia delle persone assicurate così come l’ammontare delle rendite in corso nell’andamento temporale e mira ad una parità di trattamento tra le persone assicurate ed i beneficiari di rendite. 3 Le persone beneficiarie di rendite non possono rivendicare alcun diritto sul mantenimento di versamento supplementare straordinarioun versamento straordinario supplementare anche se questo è stato concesso ripetutamente. Rielaborazione completa e modifica dell’intestazione dell’articolo in seguito all’introduzione di un eventuale versamento supplementare straordinario. Il testo relativo all’adeguamento al rincaro delle rendite è stato adeguato linguisticamente ma il contenuto è rimasto invariato. Scadenza della prestazione d‘uscita Art. 45 cpv. 2 2 La prestazione d’uscita deve essere remunerata dal primo giorno seguente l’uscita dalla cassa di previdenza, ai sensi dell’art. 15, cpv. 2 LPP. 2 La prestazione d’uscita deve essere rimunerata dal primo giorno seguente l’uscita dalla Fondazione, ai sensi dell’art. 15, cpv. 2 LPP. Miglioramento linguistico (nessuna modifica materiale). Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014 Pagina 3 /3
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