Allegato - Profond

Regolamento di previdenza – Modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014 (sottolineate)
Argomento
Articolo (secondo
la numerazione
precedente)
Testo precedente
Nuovo testo
(le modifiche sono sottolineate)
Spiegazioni
Fine del rapporto di
previdenza
Art. 7 cpv. 4
4 Le persone assicurate uscenti, in accordo
con la commissione di previdenza del personale ed il datore di lavoro, possono continuare
il rapporto di previdenza nell’ambito delle
possibilità consentite dalla legge, a condizione
che adempiano le altre condizioni d’affiliazione (affiliazione esterna). Durante tale periodo
la Fondazione ha diritto all’intero ammontare
dei contributi regolamentari, che corrispondono all’entità del mantenimento del rapporto
di previdenza. Il rapporto di previdenza cessa
al più tardi dopo due anni, in ogni caso però
nel momento in cui la persona assicurata è affiliata all’istituzione di previdenza di un nuovo
datore di lavoro.
4 Le persone assicurate uscenti, in accordo con
la commissione di previdenza del personale ed il
datore di lavoro, possono continuare il rapporto
di previdenza nell’ambito delle possibilità consentite dalla legge, a condizione che adempiano le
altre condizioni d’affiliazione (affiliazione esterna).
Durante tale periodo la Fondazione ha diritto
all’intero ammontare dei contributi regolamentari,
che corrispondono all’entità del mantenimento del
rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio
e di rischio oppure solamente assicurazione di risparmio). Il rapporto di previdenza cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento
in cui la persona assicurata è affiliata all’istituzione
di previdenza di un nuovo datore di lavoro.
Precisazione della definizione sulla continuazione del
rapporto di previdenza.
Art. 7 cpv. 5
5 Persone assicurate il cui rapporto di lavoro
è sospeso per un soggiorno di formazione
all’estero o per altri motivi (congedo non
pagato, ecc.) possono, su loro richiesta e con
il consenso del datore di lavoro, mantenere il
rapporto di previdenza con la Fondazione, per
un periodo concordato della durata massima
di due anni (affiliazione sospesa). Durante
questo periodo, la Fondazione ha diritto alla
totalità dei contributi regolamentari corrispondenti all’entità del mantenimento del rapporto
di previdenza.
5 Persone assicurate il cui rapporto di lavoro è interrotto per un soggiorno di formazione all’estero
o per altri motivi (congedo non pagato, ecc.) possono, su loro richiesta e con il consenso del datore
di lavoro, mantenere il rapporto di previdenza
con la Fondazione, per un periodo concordato
della durata massima di due anni. Durante questo
periodo, la Fondazione ha diritto alla totalità dei
contributi regolamentari corrispondenti all’entità
del mantenimento del rapporto di previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio, assicurazione di
rischio o interruzione dell’assicurazione).
Miglioramento linguistico e precisazione della
definizione sulla continuazione del rapporto di
previdenza.
Art. 17
L’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l’aliquota di conversione fissata
dal Consiglio di fondazione e valevole all’età
effettiva di pensionamento.
L’ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde
all’avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per
l’aliquota di conversione dell’età di pensionamento
(vedi allegato 1).
Le aliquote di conversione attualmente valevoli
possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato
al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione
all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il
2014, esiste una regolamentazione transitoria che
viene commentata dettagliatamente nell’allegato.
Rendita di vecchiaia
Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014
Pagina 1 /3
Rendita di vecchiaia
potenziale
Art. 18 cpv. 1
1 L’ammontare della rendita di vecchiaia potenziale corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato con un periodo intero di contribuzione,
moltiplicato per l’aliquota di conversione
fissata dal Consiglio di fondazione e valevole
all’età effettiva di pensionamento.
1 L’ammontare della rendita di vecchiaia potenziale
corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato con
un periodo intero di contribuzione, moltiplicato per
l’aliquota di conversione dell’età di pensionamento
(vedi allegato 1).
Le aliquote di conversione attualmente valevoli
possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato
al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione
all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il
2014, esiste una regolamentazione transitoria che
viene commentata dettagliatamente nell’allegato.
Pensionamento posticipato
Art. 20 cpv. 1
1 Se una persona assicurata, in accordo con il
proprio datore di lavoro, svolge l’attività lucrativa anche oltre l’età ordinaria di pensionamento
(art. 11 cpv. 3), l’ammontare della rendita di
vecchiaia corrisponde all’avere di vecchiaia
accumulato e moltiplicato per l’aliquota di
conversione fissata dal Consiglio di fondazione
e valevole all’età effettiva di pensionamento.
1 Se una persona assicurata, in accordo con il
proprio datore di lavoro, svolge l’attività lucrativa
anche oltre l’età ordinaria di pensionamento (art.
11 cpv. 3), l’ammontare della rendita di vecchiaia
corrisponde all’avere di vecchiaia accumulato e
moltiplicato per l’aliquota di conversione dell’età di
pensionamento (vedi allegato 1).
Le aliquote di conversione attualmente valevoli
possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato
al Regolamento. Tra il 2014 e il 2018, in relazione
all’adeguamento dell’aliquota di conversione per il
2014, esiste una regolamentazione transitoria che
viene commentata dettagliatamente nell’allegato.
Prestazione sotto forma di capitale
Art. 21 cpv. 3
3 Se la persona assicurata desidera il versamento
sotto forma di capitale, di tutto o di una parte
dell’avere di vecchiaia acquisito, deve indirizzare
una domanda scritta alla Fondazione, almeno
un mese prima del pensionamento effettivo.
3 Se la persona assicurata desidera il versamento sotto forma di capitale, di tutto o di una parte dell’avere
di vecchiaia acquisito, deve indirizzare una domanda
scritta alla Fondazione, almeno un mese prima del
pensionamento effettivo. Se la richiesta per una
prestazione sotto forma di capitale è presentata nel
momento in cui sia già subentrato il caso previdenziale d’invalidità (inizio del diritto ad una rendita
d’invalidità da parte dell’Assicurazione federale
d’invalidità), per la parte invalida non è più possibile
percepire la prestazione sotto forma di capitale.
Esclusione del versamento dell’avere di vecchiaia
sotto forma di capitale nel caso in cui il caso previdenziale d’invalidità sia già stato noto al momento
della relativa richiesta.
Rendita ponte AVS
Art. 22 cpv. 1
1 Le persone assicurate che sono pensionate
anticipatamente e che non ricevono ancora
una rendita di vecchiaia AVS, possono richiedere alla Fondazione una rendita ponte AVS.
Qualora il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, la stessa
è da definire nel piano di previdenza.
1 Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non percepiscono né una rendita
di vecchiaia AVS né una rendita intera da parte
dell’Assicurazione federale d’invalidità AI possono
richiedere alla Fondazione una rendita ponte AVS.
Qualora il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, questa disposizione è da definire nel piano di previdenza.
E’ tenuta in considerazione sia la rendita di
vecchiaia AVS sia la rendita intera d’invalidità AI.
Correzione redazionale: questa disposizione è da
definire nel piano di previdenza.
Art. 22 cpv. 3
3 L’ammontare della rendita ponte AVS non
può essere superiore alla rendita massima di
vecchiaia AVS valevole al pensionamento. Una
eventuale rendita ponte della Fondazione FAR
è computata.
3 L’ammontare della rendita ponte AVS non può
essere superiore alla rendita massima di vecchiaia
AVS valevole al pensionamento. Eventuali rendite
parziali d’invalidità dell’Assicurazione federale
d’invalidità AI oppure una eventuale rendita ponte
della Fondazione FAR sono computate.
Computo addizionale di una eventuale rendita
parziale dell’Assicurazione federale d’invalidità AI
oppure di una rendita ponte della Fondazione FAR.
Art. 26 lett. a
cpv. 2
2 L’ammontare della rendita di vecchiaia per
il coniuge superstite equivale all’avere di vecchiaia acquisito al momento della sostituzione
della rendita, moltiplicato per l’aliquota di conversione definita dal Consiglio di fondazione
e corrispondente all’età effettiva del coniuge
superstite della persona assicurata deceduta.
2 L’ammontare della rendita di vecchiaia per il
coniuge superstite equivale all’avere di vecchiaia
acquisito al momento della sostituzione della
rendita, moltiplicato per l’aliquota di conversione
dell’età effettiva del coniuge superstite della persona assicurata deceduta (vedi allegato 2).
Le aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia
per il coniuge superstite attualmente valevoli
possono essere rilevati d’ora in poi dall’Allegato al
Regolamento.
Rendita di vecchiaia
per il coniuge superstite
Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014
Pagina 2 /3
Capitale di decesso/
capitale di decesso
supplementare
Art. 30 lett. a
cpv. 1
1 Se una persona assicurata muore, prima di
percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere l’età ordinaria di pensionamento o prima
di percepire una rendita d’invalidità, senza che
sorga il diritto ad una rendita per il coniuge
superstite rispettivamente per il partner convivente superstite o una rendita per il coniuge
divorziato, giunge a scadenza un capitale di
decesso.
1 Se una persona assicurata muore, prima di
percepire una rendita di vecchiaia e di raggiungere
l’età ordinaria di pensionamento senza che sorga
il diritto ad una rendita per il coniuge superstite
rispettivamente per il partner convivente superstite
o una rendita per il coniuge divorziato, giunge a
scadenza un capitale di decesso.
La frase parziale“…,o prima di percepire una rendita d’invalidità,” è stata stralciata.
Versamenti supplementari straordinari
Art. 38
Adeguamento al rincaro delle rendite di
vecchiaia
1 La questione di un eventuale adeguamento
al rincaro delle rendite in corso è esaminata
annualmente dal Consiglio di fondazione.
2 Le rendite di vecchiaia possono essere adeguate totalmente o parzialmente allo sviluppo
del rincaro solo se le possibilità finanziarie della
Fondazione lo permettono.
Versamenti supplementari straordinari
1 Il Consiglio di fondazione decide annualmente,
nei limiti delle possibilità finanziare della Fondazione, su un eventuale versamento supplementare
straordinario nonché un eventuale adeguamento al
rincaro delle rendite in corso.
2 Esso tiene in considerazione la rimunerazione
degli averi di vecchiaia delle persone assicurate così
come l’ammontare delle rendite in corso nell’andamento temporale e mira ad una parità di trattamento tra le persone assicurate ed i beneficiari di
rendite.
3 Le persone beneficiarie di rendite non possono
rivendicare alcun diritto sul mantenimento di versamento supplementare straordinarioun versamento
straordinario supplementare anche se questo è
stato concesso ripetutamente.
Rielaborazione completa e modifica dell’intestazione dell’articolo in seguito all’introduzione di un
eventuale versamento supplementare straordinario.
Il testo relativo all’adeguamento al rincaro delle
rendite è stato adeguato linguisticamente ma il
contenuto è rimasto invariato.
Scadenza della prestazione d‘uscita
Art. 45 cpv. 2
2 La prestazione d’uscita deve essere remunerata dal primo giorno seguente l’uscita dalla
cassa di previdenza, ai sensi dell’art. 15, cpv.
2 LPP.
2 La prestazione d’uscita deve essere rimunerata
dal primo giorno seguente l’uscita dalla Fondazione, ai sensi dell’art. 15, cpv. 2 LPP.
Miglioramento linguistico (nessuna modifica
materiale).
Regolamento di previdenza Profond Istituto di previdenza, Le modifiche principali valide dal 1° gennaio 2014
Pagina 3 /3