Atto T0AZE3 Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e

Atto T0AZE3
Settore
T
Ecologia e Ambiente
Servizio AU
Ecologia e ambiente
U.O.
0031
Aria
Ufficio
TARI
Emissioni
C.d.R.
0023
Ecologia e Ambiente
Autorizzazione Unica Ambientale
N. Reg. Decr.
290/2014
N. Protocollo
72366/2014
Data
8/07/2014
3
Oggetto: Ditta BDR VERNICIATURA INDUSTRIALE SRL - via
Tittoni, 26 -
VIDOR.
Autorizzazione
Ambientale. D.P.R. 13 Marzo
Unica
2013, n. 59.
IL DIRIGENTE
VISTA
la
domanda
presentata
in
data
28.02.2014
per
il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta BDR VERNICIATURA
INDUSTRIALE SRL (P.IVA 04632210268), con sede legale in via
Giuseppe Mazzini, 53 - VALDOBBIADENE - e impianto in via
Tittoni,
26
-
VIDOR
-
chiede
il
rilascio
dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4
del D.P.R. n. 59/2013 per un impianto che dà luogo ad
emissioni in atmosfera;
VISTO l'esito della Conferenza di Servizi nella seduta del
26.03.2014, che subordina il rilascio dell'autorizzazione
alla formale richiesta al Comune sede dell'impianto del
parere
in
merito
agli
aspetti
urbanistici
inerenti
Pag. 1 di 3
l'impianto in oggetto;
VISTE le prescrizioni dell'azienda ULSS 8 di Asolo per la
tutela
igenico
sanitaria
negli
ambienti
di
lavoro
dell'impianto in oggetto, acquisite in sede di Conferenza
di Servizi;
VISTE le integrazioni pervenute in data 21.04.2014 prot.
n.41641/2014;
CONSIDERATO
che
la
richiesta
al
Comune
di
Vidor
di
esprimere il parere di conformità in merito agli aspetti
urbanistici
datata
01.04.2014,
trascorso
il
termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta,
nonché
il
rispetto
dei
termini
ai
sensi
dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI il D.Lgs. n.152/2006, il D.P.R. n. 59/2013, il D.Lgs.
n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;
DECRETA
ART.
1
–
È
adottata
la
presente
Autorizzazione
Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività
svolta
dalla
nell'impianto
ditta
BDR
sito
in
VERNICIATURA
via
Tittoni,
INDUSTRIALE
26
-
SRL
VIDOR,
relativamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del
D.Lgs. n.152/2006, parte quinta.
Pag. 2 di 3
ART. 2 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le
prescrizioni
definite
nell'allegato
tecnico
che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 3 – Ogni variazione riguardante la titolarità della
ditta, nonché la modifica sostanziale dell'impianto devono
essere preventivamente autorizzate.
ART. 4 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.
59/2013.
ART. 5 – Il presente atto è adottato restando comunque
salvi
gli
eventuali
diritti
di
terzi,
nonché
i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all'art. 1.
ART.
6
–
Avverso
l’Autorizzazione
Unica
Ambientale
è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale
oppure
al
Presidente
della
Repubblica,
nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 7 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Vidor perché lo notifichi, nelle forme di Legge,
alla
Ditta,
Treviso),
all'A.R.P.A.V.
alla
Regione
(Dipartimento
Veneto
e
al
Provinciale
Comune
di
sede
dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del
Comune.
Dott. Simone Busoni
Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso.
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria che la ditta
deve presentare secondo le modalità e tempistica del paragrafo “Procedura di messa in
esercizio ed a regime (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9, E10, E11, E12, E13, E14”
operazioni di fosfosgrassaggio
punto di emissione n.:
parametro:
valore limite di emissione:
E3, E4
acido fosforico
5 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 50 g/h
operazione di asciugatura in forno post-fosfosgrassaggio
polimerizzazione vernici in polvere (linea automatica)
e
operazione
punto di emissione n.:
E7/8
parametro:
valore limite di emissione:
acido fosforico
5 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 50 g/h
parametro:
valori limite di emissione:
composti organici volatili
50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico
totale)
di
operazione di verniciatura automatica con utilizzo di vernici in polvere
punto di emissione n.:
parametro:
valore limite di emissione:
E9
polveri
10 mg/m3
operazione di verniciatura manuale con utilizzo di vernici in polvere
punto di emissione n.:
parametro:
valore limite di emissione:
E10
polveri
10 mg/m3
operazione di polimerizzazione vernici in polvere (linea manuale)
punto di emissione n.:
parametro:
valori limite di emissione:
E11
composti organici volatili
50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico
totale)
operazioni di sabbiatura mediante graniglia metallica
punto di emissione n.:
E12
parametro:
valore limite emissione:
polveri
10 mg/m3
parametro:
valore limite emissione:
metalli nelle polveri
quelli individuati nella tabella B, della parte II
dell’allegato I, alla parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.
operazione di termosverniciatura a fiamma con cannello
punto di emissione n.:
E13
parametro:
valore limite di emissione
polveri
30 mg/m3
parametro:
cadmio e suoi composti, espressi come Cd
(metalli nelle polveri)
0,05 mg/m3
valore limite di emissione:
parametri:
valore limite di emissione:
Cromo e suoi composti, espressi come Cr
Piombo e suoi composti, espressi come Pb
(metalli nelle polveri)
0,5 mg/m3
parametro:
valori limite di emissione:
composti organici volatili
50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico
totale)
parametro:
valore limite di emissione:
ossidi di azoto (NOx)
400 mg/m3 con flusso di massa ≥ 5 Kg/h
parametro:
valore limite di emissione:
monossido di carbonio
100 mg/m3
parametro:
valore limite di emissione:
composti inorganici del cloro, espressi come
acido cloridrico
40 mg/m3
parametro:
valore limite di emissione:
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
0,01 mg/m3
parametro:
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani
(PCDD+PCDF)
0,1 ng/m3
valore limite di emissione:
Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso anidro è dell'11% v/v.
Per la determinazione dei microinquinanti IPA, diossine e furani dovrà essere garantita
una durata di campionamento non inferiore alle 4 ore, predisponendo, se necessario, più
cicli completi di trattamento in successione.
operazione di termosverniciatura pirolitica in forno
punto di emissione n.:
E14
parametro:
valore limite di emissione
polveri
30 mg/m3
parametro:
valore limite di emissione:
parametri:
valore limite di emissione:
cadmio e suoi composti, espressi come Cd
(metalli nelle polveri)
0,05 mg/m3
Cromo e suoi composti, espressi come Cr
Piombo e suoi composti, espressi come Pb
(metalli nelle polveri)
0,5 mg/m3
parametro:
valori limite di emissione:
composti organici volatili
50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico
totale)
parametro:
valore limite di emissione:
ossidi di azoto (NOx)
400 mg/m3 con flusso di massa ≥ 5 Kg/h
parametro:
valore limite di emissione:
monossido di carbonio
100 mg/m3
parametro:
valore limite di emissione:
composti inorganici del cloro, espressi come
acido cloridrico
40 mg/m3
parametro:
valore limite di emissione:
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
0,01 mg/m3
parametro:
Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani
(PCDD+PCDF)
0,1 ng/m3
valore limite di emissione:
Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso anidro è dell'11% v/v.
La camera di combustione secondaria (camera di post-combustione) deve operare ad una
temperatura non inferiore a 850°C.
Per la determinazione dei microinquinanti IPA, diossine e furani dovrà essere garantita
una durata di campionamento non inferiore alle 4 ore, predisponendo, se necessario, più
cicli completi di trattamento in successione.
Misure analitiche di autocontrollo
 Per le operazioni di fosfosgrassaggio (punti di emissione nn. E3 ed E4), la Ditta
deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con
periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le
misure di autocontrollo.
 Per le operazioni di asciugatura in forno post-fosfosgrassaggio e operazione di
polimerizzazione vernici in polvere-linea automatica (punto di emissione n. E7/8),
la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con
periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le
misure di autocontrollo.
 Per le operazioni di verniciatura automatica con utilizzo di vernici in polvere









(punto di emissione n. E9), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa
Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento
del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.
Per le operazioni di verniciatura manuale con utilizzo di vernici in polvere (punto
di emissione n. E10), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa
Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento
del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.
Per le operazioni di polimerizzazione vernici in polvere-linea manuale) (punto di
emissione n. E11), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa
Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento
del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.
Per le operazioni di sabbiatura mediante graniglia metallica (punto di emissione
n. E12), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione
Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di
autorizzazione, le misure di autocontrollo.
Per le operazioni di termosverniciatura a fiamma con cannello (punto di emissione
n. E13), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione
Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di
autorizzazione, le misure di autocontrollo.
Per le operazioni di termosverniciatura pirolitica in forno (punto di emissione n.
E14), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione
Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di
autorizzazione, le misure di autocontrollo.
I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose.
I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).
Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNI EN 13649 (2002).
Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
dai prelievi.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, afferenti alle operazioni di produzione calore ad uso
tecnologico rilasciate attraverso i punti di emissione identificati con numeri E1, E2, E5,
E6, E15). non sono soggette ad autorizzazione in quanto ricadono nel campo di
applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art.
272 comma 1.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
 L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
 le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
 qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Procedura di messa in esercizio ed a regime (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9,
E10, E11, E12, E13, E14)
 La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli
impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.
 La messa a regime dell’impianto sarà contestuale alla data di messa in esercizio
dello stesso.
 Si prescrive alla ditta di comunicare tempestivamente, a questa Amministrazione
Provinciale ed al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV, la data di
effettuazione analisi di autocontrollo sui punti di emissione nn. E13 ed E14
(operazioni di termosverniciatura).
 Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime di tutti gli impianti
autorizzati (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9, E10, E11, E12, E13, E14),
l’impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno una serie di
misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell’arco di 10 giorni; in allegato
dovrà, anche, trasmettere una planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o
1:200 (senza ridurla ulteriormente), datata e firmata da titolare o legale
rappresentante o gestore dell'attività, indicando oltre ai punti di emissione anche
la collocazione esatta di tutti gli impianti di combustione e civili esistenti e loro
punti di emissione mediante numerazione progressiva; la planimetria dovrà
presentare legenda, nella quale, per ogni punto di emissione, sia indicata
l'operazione afferente. La planimetria, deve riportare anche il layout aziendale,
le eventuali linee di aspirazione e la suddivisione dei vari locali (uffici, caldaia,
magazzino, eventuale laboratorio ecc.). Inoltre si chiede che venga indicato, per
le emissioni derivanti dalle operazioni di asciugatura in forno postfosfosgrassaggio e operazione di polimerizzazione vernici in polvere (linea
automatica), la collocazione esatta del punto di emissione identificato con n.
E7/8 derivante dall'accorpamento dei punti di emissione nn. E7 ed E8.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
I punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E11, devono essere dotati di prese per misure e
campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti
caratteristiche: diametro interno di 2” 1/2, con filettatura gas. Su ogni punto di emissione
dovrà essere installato un tronchetto di prelievo. I requisiti relativi al posizionamento
dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le
scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere
conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle
metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito
internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.
Il punto di emissione n. E9, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti
delle sostanze emesse in atmosfera che abbia le seguenti caratteristiche: diametro
interno di 4”, munito di controflangia. Sul punto di emissione dovranno essere installati
due tronchetti di prelievo. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti di
prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso
per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a
quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie
operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della
Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.
I punti di emissione nn. E10, E12, devono essere dotati di prese per misure e
campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti
caratteristiche: diametro interno di 4”, munito di controflangia. Su ogni punto di
emissione dovrà essere installato un tronchetto di prelievo. I requisiti relativi al
posizionamento dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle
piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in
atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V.
“Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in
atmosfera”
reperibile
nel
sito
internet
della
Provincia
di
Treviso
www.provincia.treviso.it.
I punti di emissione nn. E13, E14, devono essere dotati di prese per misure e
campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti
caratteristiche: diametro interno di 4”, munito di controflangia. Su ogni punto di
emissione dovranno essere installati due tronchetti di prelievo posizionati sulla stessa
sezione e posti a 90° l'uno con l'altro. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti
di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso
per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a
quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie
operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della
Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it.
Metodi analitici di riferimento
 Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013 per
la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in
condotti;
 Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 (2003) per la misura delle polveri.
 Metodo di cui alla norma UNI EN 13649 per la determinazione dei Composti
Organici Volatili.
 Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 (2004) per la determinazione dei metalli.
 Metodo NIOSH 7903 per la determinazione di acido fosforico.
 Metodo UNI EN 1911 (2010) per la determinazione di acido cloridrico.
 Metodo di cui alla Norma UNI 10878 (2000) e UNI EN 14792 (2006) per la
determinazione degli ossidi di azoto.
 Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 (2006) per la determinazione di monossido
di carbonio.
 Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 3 (UNI EN 1948) per la determinazione
degli idrocarburi policiclici aromatici.
 Metodo di cui alla norma UNI EN 1948 -1,2 e 3 (2006) per la determinazione di
diossine e furani.