Atto T0AZE3 Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e ambiente U.O. 0031 Aria Ufficio TARI Emissioni C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione Unica Ambientale N. Reg. Decr. 290/2014 N. Protocollo 72366/2014 Data 8/07/2014 3 Oggetto: Ditta BDR VERNICIATURA INDUSTRIALE SRL - via Tittoni, 26 - VIDOR. Autorizzazione Ambientale. D.P.R. 13 Marzo Unica 2013, n. 59. IL DIRIGENTE VISTA la domanda presentata in data 28.02.2014 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta BDR VERNICIATURA INDUSTRIALE SRL (P.IVA 04632210268), con sede legale in via Giuseppe Mazzini, 53 - VALDOBBIADENE - e impianto in via Tittoni, 26 - VIDOR - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per un impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera; VISTO l'esito della Conferenza di Servizi nella seduta del 26.03.2014, che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla formale richiesta al Comune sede dell'impianto del parere in merito agli aspetti urbanistici inerenti Pag. 1 di 3 l'impianto in oggetto; VISTE le prescrizioni dell'azienda ULSS 8 di Asolo per la tutela igenico sanitaria negli ambienti di lavoro dell'impianto in oggetto, acquisite in sede di Conferenza di Servizi; VISTE le integrazioni pervenute in data 21.04.2014 prot. n.41641/2014; CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Vidor di esprimere il parere di conformità in merito agli aspetti urbanistici datata 01.04.2014, trascorso il termine concesso, non ha avuto riscontro; VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici; ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000; VISTI il D.Lgs. n.152/2006, il D.P.R. n. 59/2013, il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione; DECRETA ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla nell'impianto ditta BDR sito in VERNICIATURA via Tittoni, INDUSTRIALE 26 - SRL VIDOR, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, parte quinta. Pag. 2 di 3 ART. 2 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento. ART. 3 – Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta, nonché la modifica sostanziale dell'impianto devono essere preventivamente autorizzate. ART. 4 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013. ART. 5 – Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1. ART. 6 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa. ART. 7 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Vidor perché lo notifichi, nelle forme di Legge, alla Ditta, Treviso), all'A.R.P.A.V. alla Regione (Dipartimento Veneto e al Provinciale Comune di sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune. Dott. Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 3 di 3 VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria che la ditta deve presentare secondo le modalità e tempistica del paragrafo “Procedura di messa in esercizio ed a regime (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9, E10, E11, E12, E13, E14” operazioni di fosfosgrassaggio punto di emissione n.: parametro: valore limite di emissione: E3, E4 acido fosforico 5 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 50 g/h operazione di asciugatura in forno post-fosfosgrassaggio polimerizzazione vernici in polvere (linea automatica) e operazione punto di emissione n.: E7/8 parametro: valore limite di emissione: acido fosforico 5 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 50 g/h parametro: valori limite di emissione: composti organici volatili 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale) di operazione di verniciatura automatica con utilizzo di vernici in polvere punto di emissione n.: parametro: valore limite di emissione: E9 polveri 10 mg/m3 operazione di verniciatura manuale con utilizzo di vernici in polvere punto di emissione n.: parametro: valore limite di emissione: E10 polveri 10 mg/m3 operazione di polimerizzazione vernici in polvere (linea manuale) punto di emissione n.: parametro: valori limite di emissione: E11 composti organici volatili 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale) operazioni di sabbiatura mediante graniglia metallica punto di emissione n.: E12 parametro: valore limite emissione: polveri 10 mg/m3 parametro: valore limite emissione: metalli nelle polveri quelli individuati nella tabella B, della parte II dell’allegato I, alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. operazione di termosverniciatura a fiamma con cannello punto di emissione n.: E13 parametro: valore limite di emissione polveri 30 mg/m3 parametro: cadmio e suoi composti, espressi come Cd (metalli nelle polveri) 0,05 mg/m3 valore limite di emissione: parametri: valore limite di emissione: Cromo e suoi composti, espressi come Cr Piombo e suoi composti, espressi come Pb (metalli nelle polveri) 0,5 mg/m3 parametro: valori limite di emissione: composti organici volatili 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale) parametro: valore limite di emissione: ossidi di azoto (NOx) 400 mg/m3 con flusso di massa ≥ 5 Kg/h parametro: valore limite di emissione: monossido di carbonio 100 mg/m3 parametro: valore limite di emissione: composti inorganici del cloro, espressi come acido cloridrico 40 mg/m3 parametro: valore limite di emissione: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 0,01 mg/m3 parametro: Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,1 ng/m3 valore limite di emissione: Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso anidro è dell'11% v/v. Per la determinazione dei microinquinanti IPA, diossine e furani dovrà essere garantita una durata di campionamento non inferiore alle 4 ore, predisponendo, se necessario, più cicli completi di trattamento in successione. operazione di termosverniciatura pirolitica in forno punto di emissione n.: E14 parametro: valore limite di emissione polveri 30 mg/m3 parametro: valore limite di emissione: parametri: valore limite di emissione: cadmio e suoi composti, espressi come Cd (metalli nelle polveri) 0,05 mg/m3 Cromo e suoi composti, espressi come Cr Piombo e suoi composti, espressi come Pb (metalli nelle polveri) 0,5 mg/m3 parametro: valori limite di emissione: composti organici volatili 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale) parametro: valore limite di emissione: ossidi di azoto (NOx) 400 mg/m3 con flusso di massa ≥ 5 Kg/h parametro: valore limite di emissione: monossido di carbonio 100 mg/m3 parametro: valore limite di emissione: composti inorganici del cloro, espressi come acido cloridrico 40 mg/m3 parametro: valore limite di emissione: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 0,01 mg/m3 parametro: Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) 0,1 ng/m3 valore limite di emissione: Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso anidro è dell'11% v/v. La camera di combustione secondaria (camera di post-combustione) deve operare ad una temperatura non inferiore a 850°C. Per la determinazione dei microinquinanti IPA, diossine e furani dovrà essere garantita una durata di campionamento non inferiore alle 4 ore, predisponendo, se necessario, più cicli completi di trattamento in successione. Misure analitiche di autocontrollo Per le operazioni di fosfosgrassaggio (punti di emissione nn. E3 ed E4), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di asciugatura in forno post-fosfosgrassaggio e operazione di polimerizzazione vernici in polvere-linea automatica (punto di emissione n. E7/8), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di verniciatura automatica con utilizzo di vernici in polvere (punto di emissione n. E9), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di verniciatura manuale con utilizzo di vernici in polvere (punto di emissione n. E10), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di polimerizzazione vernici in polvere-linea manuale) (punto di emissione n. E11), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di sabbiatura mediante graniglia metallica (punto di emissione n. E12), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di termosverniciatura a fiamma con cannello (punto di emissione n. E13), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per le operazioni di termosverniciatura pirolitica in forno (punto di emissione n. E14), la Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione Provinciale, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa). Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNI EN 13649 (2002). Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato dai prelievi. Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione Le emissioni in atmosfera, afferenti alle operazioni di produzione calore ad uso tecnologico rilasciate attraverso i punti di emissione identificati con numeri E1, E2, E5, E6, E15). non sono soggette ad autorizzazione in quanto ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 272 comma 1. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione; le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all’atto della loro progettazione; le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati; qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati. Procedura di messa in esercizio ed a regime (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9, E10, E11, E12, E13, E14) La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso. La messa a regime dell’impianto sarà contestuale alla data di messa in esercizio dello stesso. Si prescrive alla ditta di comunicare tempestivamente, a questa Amministrazione Provinciale ed al Dipartimento Provinciale di Treviso ARPAV, la data di effettuazione analisi di autocontrollo sui punti di emissione nn. E13 ed E14 (operazioni di termosverniciatura). Entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime di tutti gli impianti autorizzati (punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E9, E10, E11, E12, E13, E14), l’impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell’arco di 10 giorni; in allegato dovrà, anche, trasmettere una planimetria dello stabilimento in scala 1:100 o 1:200 (senza ridurla ulteriormente), datata e firmata da titolare o legale rappresentante o gestore dell'attività, indicando oltre ai punti di emissione anche la collocazione esatta di tutti gli impianti di combustione e civili esistenti e loro punti di emissione mediante numerazione progressiva; la planimetria dovrà presentare legenda, nella quale, per ogni punto di emissione, sia indicata l'operazione afferente. La planimetria, deve riportare anche il layout aziendale, le eventuali linee di aspirazione e la suddivisione dei vari locali (uffici, caldaia, magazzino, eventuale laboratorio ecc.). Inoltre si chiede che venga indicato, per le emissioni derivanti dalle operazioni di asciugatura in forno postfosfosgrassaggio e operazione di polimerizzazione vernici in polvere (linea automatica), la collocazione esatta del punto di emissione identificato con n. E7/8 derivante dall'accorpamento dei punti di emissione nn. E7 ed E8. Accessibilità ai punti di campionamento e misura I punti di emissione nn. E3, E4, E7/8, E11, devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno di 2” 1/2, con filettatura gas. Su ogni punto di emissione dovrà essere installato un tronchetto di prelievo. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it. Il punto di emissione n. E9, deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbia le seguenti caratteristiche: diametro interno di 4”, munito di controflangia. Sul punto di emissione dovranno essere installati due tronchetti di prelievo. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it. I punti di emissione nn. E10, E12, devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno di 4”, munito di controflangia. Su ogni punto di emissione dovrà essere installato un tronchetto di prelievo. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it. I punti di emissione nn. E13, E14, devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno di 4”, munito di controflangia. Su ogni punto di emissione dovranno essere installati due tronchetti di prelievo posizionati sulla stessa sezione e posti a 90° l'uno con l'altro. I requisiti relativi al posizionamento dei tronchetti di prelievo, alle caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it. Metodi analitici di riferimento Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013 per la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti; Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 (2003) per la misura delle polveri. Metodo di cui alla norma UNI EN 13649 per la determinazione dei Composti Organici Volatili. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 (2004) per la determinazione dei metalli. Metodo NIOSH 7903 per la determinazione di acido fosforico. Metodo UNI EN 1911 (2010) per la determinazione di acido cloridrico. Metodo di cui alla Norma UNI 10878 (2000) e UNI EN 14792 (2006) per la determinazione degli ossidi di azoto. Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 (2006) per la determinazione di monossido di carbonio. Metodo di cui al D.M. 25.8.2000 Allegato 3 (UNI EN 1948) per la determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici. Metodo di cui alla norma UNI EN 1948 -1,2 e 3 (2006) per la determinazione di diossine e furani.
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