Condizioni generali - STABILO Promotion Products

Condizioni Generali di Contratto
1. Ambito di validità
Nell’affidare l’incarico il cliente dichiara di accettare le nostre CGC. Altre disposizioni contrattuali non hanno alcun
valore, anche qualora le nostre CGC non regolino singole situazioni. La mancata rimostranza nei confronti di
eventuali CGC del cliente non ne comporta in alcun caso l’accettazione. In particolare, la consegna ovvero
l’effettuazione della prestazione contrattuale non rappresenta un consenso implicito alle CGC del cliente. Nel
rapporto con soggetti commercianti, le presenti CGC hanno validità anche per tutte le future relazioni commerciali
tra le parti. Nell’ambito del rapporto contrattuale, le disposizioni regolate con contratto individuale prevalgono
sulle CGC.
2. Offerta e conclusione del contratto
Le nostre offerte non sono impegnative né vincolanti. Gli ordini divengono vincolanti soltanto con la nostra
conferma scritta. La documentazione relativa alle offerte, come ad esempio immagini, disegni, indicazioni di peso o
misura ovvero altri dati tecnici nonché norme e campioni DIN [Istituto tedesco per la standardizzazione], VDE [Associazione
elettrotecnica tedesca], od ulteriori norme e campioni interne aziendali od esterne sono valori approssimativi
comunemente utilizzati nel settore, a meno che essi nella conferma d’ordine non siano stati definiti come
vincolanti. Tali indicazioni non costituiscono in nessun caso una garanzia in merito alle caratteristiche o alla
conservabilità. Ci riserviamo espressamente eventuali divergenze della merce ordinata o consegnata rispetto
all’ordine, divergenze le quali risultassero, nell’ambito del progresso tecnologico, in particolare con riguardo al
materiale e all’esecuzione. Per quanto attiene al contenuto e alla entità del contratto è determinante la nostra
conferma scritta dell’ordine. Patti accessori, modifiche, integrazioni ecc. necessitano comunque della nostra
conferma scritta.
Laddove la consegna della merce o l’effettuazione della prestazione avvenga a oltre quattro mesi dalla conclusione
del contratto e laddove, ad avvenuta conclusione del contratto, i costi del personale o del materiale o i prezzi dei
nostri fornitori aumentino, ci spetterà il diritto di aumentare adeguatamente il prezzo contrattuale.
Per ragioni tecniche, ci riserviamo di effettuare consegne superiori o inferiori del +/- 10% rispetto al quantitativo
ordinato.
3. Avvertenze sul prodotto
Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa o divergenze nelle sfumature di colore dei prodotti illustrati
nel catalogo. Ci riserviamo variazioni tecniche ed ottiche nel corso del periodo di validità di un catalogo.
4. Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi si intendono per consegne franco stabilimento produttivo o franco nostri uffici di vendita ivi incluso il carico
in stabilimento o nei nostri uffici di vendita, ma non comprendono il confezionamento, i costi di spedizione e
l’imposta sul valore aggiunto che sono a carico del cliente.
Le nostre fatture vanno sostanzialmente saldate in € e al netto delle spese. Per il resto vigono le condizioni di
pagamento della conferma d’ordine. In caso di superamento dei termini di pagamento vanno corrisposti interessi di
mora pari al tasso di interesse di base della Deutsche Bundesbank maggiorato dell’8%. Ciò vale anche in caso di
dilazione del pagamento. Nel caso in cui noi vantiamo diversi crediti nei confronti del medesimo cliente, siamo noi a
determinare con quale debito il pagamento viene defalcato (anche in caso di emissione di una nuova fattura in
presenza di fatture in scadenza). Qualora il cliente faccia intervenire una società centrale incaricata dei regolamenti
[“Central Settlement company”], gli effetti liberatori del pagamento della fattura si verificheranno soltanto ad avvenuto
accredito dell’importo da pagare sul nostro conto.
Una compensazione con il credito da noi vantato è ammissibile soltanto qualora il cliente possa compensare con un
credito accertato e passato in giudicato ovvero con un credito da noi espressamente riconosciuto. Lo stesso vale nei
confronti di commercianti qualora si intenda far valere diritti di trattenuta sugli importi indicati nelle nostre fatture.
Nei confronti di soggetti commercianti, con riguardo a rivendicazione di credito da noi avanzate per le vie giudiziali
si esclude il diritto alla presentazione di una domanda riconvenzionale.
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5. Consegna
Le date di consegna da noi indicate non sono vincolanti, a meno che non siano state da noi espressamente
confermate in forma scritta quali date vincolanti.
Consegne di merce e prestazioni di servizi che non hanno luogo o hanno luogo con ritardo in seguito a circostanze a
noi non imputabili, ivi inclusi guasti aziendali, scioperi, blocchi o altri ostacoli imprevedibili al traffico o di altra
natura che colpiscano noi o i nostri fornitori, ci danno il diritto ad effettuare la consegna con un rispettivo ritardo o
a recedere in via totale o parziale dal contratto, senza che da ciò insorga per il cliente un diritto al risarcimento. Ciò
vale anche nel caso in cui gli eventi sopra citati si verifichino in una contesto in cui noi siamo in ritardo. Nei casi di
un ritardo di consegna non accettabile per il cliente, anch’egli ha il diritto di recedere dal contratto, tuttavia in
esclusione di ogni richiesta di risarcimento danni. Qualora si verifichi un ritardo di consegna merce o effettuazione
di prestazioni, il cliente è autorizzato a recedere dal contratto allo scadere di un nuovo, ragionevole termine di
consegna a noi posto, pari a perlomeno 4 settimane ed in ogni caso tenente conto dei ritmi produttivi. Il recesso
deve avvenire in ogni caso mediante dichiarazione scritta. Qualora il superamento [sc. dei tempi di consegna] sia limitato
ad una parte di quanto consegnato o ad una parte di prestazione, anche il diritto di recesso è limitato alla parte
colpita, qualora a seguito di una simile limitazione del diritto di recesso, valutando oggettivamente, il resto del
contratto non venga pregiudicato.
Nei confronti di soggetti commercianti, una responsabilità civile per risarcimento danni insorgente in caso di ritardo
è limitata a un risarcimento per ritardo pari allo 0,5% per ogni settimana lavorativa completa di ritardo fino ad un
massimo del 5% dei valori della consegna (parziale) o della prestazione rispettivamente in oggetto. Nei confronti di
altri partner contrattuali la responsabilità civile per risarcimento danni in caso di ritardo è limitata al dolo o colpa
grave.
Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali nonché ad effettuare, previa comunicazione al riguardo, anche
consegne anticipate. L’espletamento di tutti i beni che noi mettiamo in spedizione avviene per conto e a rischio e
pericolo del cliente, nel secondo caso anche qualora sia stata concordata una consegna esente da spese di
spedizione. In caso di merci spedite e danneggiate o incomplete, va fatto redigere immediatamente alla ricezione
un verbale della fattispecie da parte del rappresentante dell’agenzia assicurativa competente. Con la consegna della
merce a chi incaricato del trasporto, ed in ogni caso al più tardi alla partenza dallo stabilimento, il rischio di
distruzione accidentale passa al cliente. In caso di un ritardo nella ricezione della merce siamo autorizzati a
immagazzinare la merce a spese e rischio del cliente ovvero a conteggiare i nostri costi interni di magazzinaggio
oppure, a nostra scelta, a richiedere una penale pari al 10% del valore di vendita dei prodotti. Le disposizioni
relative alla spedizione del cliente sono vincolanti soltanto se sono state concordate per iscritto. In caso contrario
noi consegneremo secondo criteri di buona pratica e dietro esclusione di ogni responsabilità con riguardo alla scelta
del tipo di spedizione.
6. Confezionamento, marchi, diritti di proprietà intellettuale
Il cliente è responsabile a propria cura dell’osservanza e del rispetto di tutte le disposizioni relative al
confezionamento, alla contrassegnazione del prodotto e agli obblighi di avvertenza. Nel contesto dell’ordinativo, il
cliente risponde dell’osservanza dei diritti di terzi e si impegna ad esonerarci dalle rivendicazioni avanzate da terzi.
Il cliente non è autorizzato a modificare i nostri marchi, né ad utilizzarli al di là della vendita della merce né ad
apporre altri marchi/segni sulla merce fornita. Modifiche della dotazione della nostra merce ed ogni sorta di nuovo
imballaggio, come a titolo esemplificativo confezioni di tipo blister o skin ecc., è ammissibile soltanto con nostra
espressa autorizzazione scritta. Noi abbiamo il diritto di porre dei limiti temporali al nostro consenso, di limitarlo a
determinate merci e tipo di packaging, di farlo dipendere dall’adempimento di determinate condizioni e/o di
revocare per consegne future un’autorizzazione precedentemente concessa. Sono esclusi da tale regolamento i
prodotti realizzati su misura e tutti gli articoli dotati di marcatura speciale su di essi apposta. All’atto dell’ordine di
articoli i quali su richiesta del cliente vengono marcati con segni/simboli del cliente o di un terzo, il cliente assicura
di disporre dei rispettivi diritti di uso illimitati. Qualora soggetti terzi avanzino ciò nonostante delle rivendicazioni, il
cliente è tenuto ad esonerarci senza indugio ed in toto da tali rivendicazioni.
7. Garanzia del produttore, responsabilità civile
Con riguardo alla nostra garanzia del produttore nonché ed altri casi di responsabilità civile con riferimento a vizi
della merce consegnata o delle prestazioni effettuate, ivi incluse consegne o prestazioni errate, vigono le
disposizioni di seguito indicate. Laddove il cliente sia un soggetto commerciante, eventuali reclami alle nostre
consegne ovvero prestazioni, ivi incluse consegne errate, devono esserci comunicati per iscritto entro una
settimana dalla ricezione della merce o dall’effettuazione della prestazione e, nel caso si tratti di vizi nascosti, entro
una settimana dalla loro individuazione. Qualora vizi palesi non vengano reclamati oppure qualora essi non
vengano reclamati con tempestività e/o con le dovute formalità previste, la garanzia del produttore a tale riguardo
decadrà.
Qualora gli oggetti da noi forniti vengano riparati o modificati senza il nostro intervento o qualora non si osservino
le disposizioni sull’uso o sul magazzinaggio, la nostra responsabilità civile derivante da garanzia del produttore verrà
meno. Se utilizziamo pezzi messi a disposizione del cliente, rispondiamo unicamente dell’assemblaggio nonché dei
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pezzi da noi realizzati. Nel caso vengano da noi realizzati dei prodotti in base a indicazioni, formule, disposizioni,
marchi di fabbrica, materiali di confezionamento ecc. ricevuti dal cliente e/o venga predisposto materiale da
stampare, noi rispondiamo soltanto della produzione. Qualora soggetti terzi avanzino nei nostri confronti
rivendicazioni per danni che hanno la loro origine non nel nostro ambito di produzione, bensì in quello del cliente, il
cliente è tenuto a esonerarci da tali rivendicazioni.
Per quanto attiene a danni causati da prodotti di terzi, la nostra responsabilità civile è inizialmente limitata alla
cessione delle pretese a noi spettanti di diritto nei confronti di fornitori, aziende terze che producano su nostra
commissione o simili e sussiste soltanto una responsabilità sussidiaria.
Nel caso di reclami giustificati per vizi al cliente spetta inizialmente il diritto di richiedere l’adempimento successivo.
La scelta se verrà effettuata in tempi adeguati una nuova consegna della cosa oppure una riparazione del vizio
viene fatta da noi a nostro giudizio. Nel caso che il tentativo di adempimento successivo non vada a buon fine, a
nostra scelta abbiamo inoltre il diritto di adempiere successivamente un’altra volta.
Laddove pure in quest’ultimo caso non si giungesse né ad una riparazione né ad una fornitura sostitutiva, al cliente
spetterà il diritto di recedere o di ridurre il compenso in misura adeguata all’importanza del vizio. In tutti i casi di
reclami giustificati, le rivendicazioni che vadano al di là della riparazione o della fornitura sostitutiva (come ad. es.
risarcimento danni da garanzia del produttore o da violazione positiva del contratto, comportamento colpevole in
sede delle trattative contrattuali o delitti da impossibilità della prestazione, ritardo, fallimento o non esecuzione
della riparazione o della fornitura sostitutiva) sono limitate al dolo e alla colpa grave. Il cliente deve comprovare il
danno insorto sia con riguardo alla causa che alla misura. Idem vale per delle spese inutilmente sostenute. I diritti di
regresso spettanti per legge al cliente nei nostri confronti sussistono soltanto nella misura in cui il cliente non abbia
concluso, con i suoi acquirenti, alcun accordo al di là dei diritti spettantigli per legge per vizi della cosa.
Qualora si tratti di forniture o di prestazioni divisibili o qualora il vizio riguardi soltanto parti un’unità funzionale, il
diritto di recesso è limitato alla parte della fornitura coinvolta. L’avanzamento di pretese derivanti dalla garanzia del
produttore non ha alcun influsso sugli obblighi e i termini di pagamento. Soggetti non commercianti possono far
valere delle eccezioni in merito al diritto alla garanzia soltanto in una misura che sia congrua in considerazione del
vizio. Qualora il cliente non adempia ai suoi obblighi di pagamento o non vi adempia in tempo, i nostri obblighi
sopra regolati sono sospesi sino all’adempimento dell’obbligo di pagamento. Nel caso di reclami giustificati per vizi
la nostra responsabilità civile è limitata al massimo al valore della merce da noi consegnata e poi reclamata.
I termini rispettivamente della garanzia del produttore e di prescrizione nei confronti di soggetti commercianti sono
di 12 mesi a partire dal trasferimento del rischio ovvero, nel caso di contratti d’opera avente ad oggetto beni
infungibili, di 12 mesi a partire dal primo utilizzo, al più tardi 24 mesi ad avvenuta consegna della merce oppure
effettuazione della prestazione. Per parti della fornitura le quali per le caratteristiche dei loro materiali o per il tipo
di utilizzo sono soggette a rapida usura, la garanzia del produttore vale soltanto per il periodo di norma applicabile
nel singolo caso. Il cliente deve in ogni caso comprovare che il vizio sussisteva già al momento della consegna.
8. Riserva di proprietà
Le merci fornite rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri
spettantici dal rapporto commerciale (e ciò indipendentemente dal presupposto giuridico, quindi ivi inclusi anche
eventuali crediti cambiari nonché crediti acquisiti da terzi). Nel caso di un di conto corrente valgono le nostre
garanzie a titolo di garanzia del rispettivo credito a saldo.
Qualora il cliente attraverso unione, lavorazione o trasformazione della merce da noi fornita (con altre forniture)
acquisisca la proprietà unica o comproprietà, a noi spetterà una quota di proprietà pari al rapporto tra la nostra
fornitura e le altre cose ad essa connesse. Per noi una lavorazione o una trasformazione ai sensi del § 950 BGB
[Codice civile tedesco] hanno luogo senza che noi ne risultiamo vincolati. Qualora la nostra proprietà o comproprietà si
estingua in seguito ad unione o lavorazione, si concorda sin d’ora che la proprietà o comproprietà del cliente
all’oggetto unico venga trasferita a noi in proporzione al valore della rispettiva quota. Il cliente custodirà la nostra
proprietà o comproprietà gratuitamente. Nei casi in cui sussista collisione tra tale clausola e le clausole dei fornitori
di altre singole componenti, la lavorazione avviene congiuntamente per tutti e si orienta, per quanto attiene alla
nostra quota, in base al rapporto tra la nostra fornitura e le altre. La custodia deve aver luogo in tutti i casi a titolo
gratuito. Il valore della nostra fornitura si determina in base al nostro prezzo inclusa l’imposta sul valore aggiunto e
senza trattenute di sconto. La merce per la quale ci spetta la proprietà o la comproprietà viene nel seguito
denominata “merce soggetta a riserva”.
Sino all’adempimento di ogni credito di pagamento a noi spettante nei confronti del cliente e derivante dal
rapporto commerciale, è vietato ogni utilizzo o trasferimento di garanzie della merce da noi fornita o di nostra
comproprietà. Inoltre si vieta la rivendita a terzi, a meno che il cliente non acquisti espressamente la merce
soggetta a riserva da noi fornita allo scopo di rivenderla. In tal caso egli è autorizzato in modo revocabile a
rivendere a proprio nome e nell’ambito di una regolare attività imprenditoriale la merce soggetta a riserva,
sempreché il credito risultante dalla rivendita risulti essere cedibile. Per il caso di rivendita della merce soggetta a
riserva sin d’ora il cliente cede a noi, assieme a tutti i diritti accessori, i crediti risultanti dalla rivendita per un valore
pari alla merce soggetta a riserva da noi fornita, e ciò indipendentemente dal fatto se la merce soggetta a riserva
venga rivenduta con o senza avvenuta unione [sc. con altro prodotto] ovvero lavorazione. Noi accettiamo la cessione.
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Altrettanto vale anche per i casi in cui in base alle limitazioni di cui sopra una rivendita non sarebbe stata
ammissibile. Dopo la cessione il cliente è autorizzato in modo revocabile all’incasso dei crediti. Rimane
impregiudicata la nostra facoltà di incassare noi stessi i crediti. In tal senso il cliente si impegna a fornirci senza
indugio su nostra richiesta informazioni sul credito ceduto e sui rispettivi debitori, ed a fornirci tutte le informazioni
necessarie all’incasso autonomo dei crediti ceduti nonché a consegnarci la pertinente documentazione ed a
comunicare al debitore terzo la cessione.
Noi siamo autorizzati a notificare la cessione del credito al debitore terzo in nome del cliente. In caso di
comportamento in violazione del contratto – ed in particolare in caso di ritardo di pagamento – siamo autorizzati a
recedere dal contratto e a chiedere la restituzione della merce soggetta a riserva.
Il recupero della merce soggetta a riserva non è da considerarsi quale recesso dal contratto. Tale evenienza sussiste
unicamente se noi lo dichiariamo espressamente in forma scritta. Noi non siamo obbligati a concedere una proroga
prima di farci restituire la merce soggetta a riserva. Qualora le garanzie a noi spettanti in base alla riserva di
proprietà superino di più del 20% il valore dei crediti assicurati, su richiesta sblocchiamo le garanzie in tal misura.
Qualora terzi abbiano accesso alla merce soggetta a riserva, in particolare in caso di sequestri conservativi, il cliente
farà presente la nostra proprietà e ci ragguaglierà senza indugio, in maniera tale che noi possiamo far valere i nostri
diritti di proprietà. Nel caso che il soggetto terzo non sia in grado di rimborsarci i costi giudiziali e stragiudiziali a noi
insorti in tale contesto, sarà il cliente a risponderne.
9. Cessione
La cessione di pretese derivanti dal rapporto commerciale e spettanti al cliente nei nostri confronti è esclusa.
10. Luogo di adempimento e foro competente
Luogo di adempimento per tutte le forniture e i pagamenti è Heroldsberg (D). Il foro competente è quello di
Nürnberg/Norimberga (D). Noi siamo tuttavia autorizzati ad avanzare azione giudiziale nei confronti del cliente
anche davanti al Tribunale competente per la sua sede legale o abitativa. Per il rapporto contrattuale, e in
particolare per consegne transfrontaliere, vige la Legge tedesca con esclusione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Qualora una delle clausole sopra indicate risulti in parte o in toto inefficace, ciò non pregiudica la validità della/e
clausola/e del contratto ovvero del contratto stesso.
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