Area Ambiente Igiene idrica e atmosferica Determinazione n. 3153 del 11/11/2014 Oggetto: Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272, comma 2, Parte Quinta e ss. mm. ii. e D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Rinnovo dell'autorizzazione di cui alla determinazione n. 89 del 19/01/2005. Il Dirigente VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo; VISTO l'art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009; CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo; VISTA la determinazione dirigenziale n. 89 del 19/01/2005 con la quale è stata adottata l'autorizzazione di carattere generale, ai sensi e per gli effetti della normativa allora vigente, per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, comprensiva del “Modello di comunicazione per le imprese” e del “Modello di Piano annuale di gestione solventi”, che costituiscono parte integrante della stessa determinazione; VISTA la determinazione dirigenziale n. 152 del 30/01/2006 con cui è stato prorogato il termine di presentazione del Piano Gestione dei Solventi al 31 marzo di ogni anno; VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte Quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e le successive modiche ed integrazioni; VISTO che l'art. 268, punto o) individua quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'autorità individuata dalla legge regionale e che la D.G.R.V. n. 2166 del 11/07/2006 ha, fra le altre, confermato la competenza della Provincia al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 5 della Legge Regionale 16/04/1985 n. 33, come modificato dalle Leggi Regionali 23/04/1990 n. 28 e 30/03/1995 n. 15; VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, Area Ambiente Igiene idrica e atmosferica nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; VISTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 272, l'autorizzazione generale deve stabilire i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda; RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 il quale prevede che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 10 anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; VISTO che allo stesso comma 3 dell'art. 272 è previsto che l'autorità competente proceda, almeno ogni 10 anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate; RITENUTO quindi necessario provvedere al rinnovo dell'autorizzazione generale n. 89 del 19/01/2005, integrata dalla determinazione n. 152 del 30/01/2006; VISTO che con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 è stato emanato il regolamento per la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, istituto che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, tra cui l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 eventualmente adottata dall'autorità competente, facendo comunque salva la facoltà dei gestori di aderire alla sola autorizzazione di carattere generale (ex art. 7 del D.P.R. n. 59/2013); CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento AUA è individuata come autorità competente la Provincia; VISTE la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0049801 del 07/11/2013 recanti primi indirizzi e chiarimenti interpretativi relativi alla Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal D.P.R. n. 59/2013; RITENUTO pertanto di dover predisporre l'autorizzazione generale rinnovata al fine di renderla utilizzabile sia dai gestori che ne faranno richiesta tramite l'istituto dell'autorizzazione unica ambientale ex art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 sia dai gestori che, ricorrendone i presupposti, aderiranno solo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ex art. 7 sempre del D.P.R. n. 59/2013; VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445; determina 1) di autorizzare le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso che rispettino le Area Ambiente Igiene idrica e atmosferica condizioni previste nella “Richiesta di Adesione” che insieme al “Modello di Piano Annuale di gestione solventi” costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 2) che i gestori delle imprese già autorizzate per le emissioni in atmosfera in seguito all'adesione all'Autorizzazione Generale n. 89 del 19/01/2005, tenuto conto che tale autorizzazione si applica per un periodo di anni 10 (dieci) che decorrono dalla data di inoltro dell'adesione, sono tenuti a presentare richiesta di rinnovo almeno 45 giorni prima della scadenza (ex art. 7 del D.P.R. n. 59/2013), tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente, utilizzando esclusivamente la “Richiesta di Adesione” allegata; 3) che i gestori degli stabilimenti che, ricorrendone i presupposti, intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale ex art. 7 del D.P.R. n. 59/2013 per l'installazione di un nuovo stabilimento o modifica sostanziale o trasferimento di uno stabilimento già autorizzato, devono presentare richiesta di adesione, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione o dell'intervento utilizzando esclusivamente la “Richiesta di Adesione” allegata. Gli interventi oggetto della richiesta di adesione si considerano effettuati dopo 45 giorni dalla data di inoltro della richiesta al SUAP del Comune territorialmente competente; 4) che i gestori degli stabilimenti che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale attraverso l'istituto dell'autorizzazione unica ambientale ex art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, per l'installazione di un nuovo stabilimento o modifica sostanziale o trasferimento di uno stabilimento già autorizzato, devono seguire le seguenti modalità e prescrizioni: 4.1 prima dell'installazione o dell'intervento il gestore presenta richiesta di AUA tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune territorialmente competente utilizzando la “Richiesta di Adesione” allegata. Gli interventi oggetto della richiesta potranno avvenire solo successivamente al rilascio dell'AUA; 4.2 la messa in esercizio degli impianti sarà successivamente comunicata alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni; 5) che i gestori degli impianti che si avvalgono della presente autorizzazione devono osservare le seguenti prescrizioni: 5.1 rispettare il limite alle emissioni pari a 20 grammi di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato come previsto dall'Allegato III, Parte III del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. e ii.; 5.2 elaborare con periodicità annuale il Piano di Gestione Solventi, secondo il “Modello” allegato, da trasmettere alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno. Copia del Piano di Gestione Solventi deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo; 5.3 effettuare le manutenzioni ordinarie secondo le indicazioni del costruttore dell'impianto; 6) che la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, fatti salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265; 7) che l'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito ex art. 7 del D.P.R. n. 59/2013, anche Area Ambiente Igiene idrica e atmosferica se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta la richiesta di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti; 8) che la validità dell'autorizzazione indicata al precedente punto 7) non vale nel caso in cui la richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale ricada nell'AUA, nel qual caso si applica il termine ivi previsto (15 anni); 9) che rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi; 10) per quanto non espressamente precisato, sono fatte salve le vigenti norme di settore (sicurezza, antincendio, ecc.) cui la Ditta deve fare comunque riferimento; 11) che l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione; 12) che in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge; 13) che sono fatte comunque salve le diverse e/o ulteriori prescrizioni eventualmente previste dall'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013; 14) che l'autorizzazione di carattere generale di cui alla determinazione dirigenziale n. 89 del 19/01/2005, compresi i relativi allegati “Modello di comunicazione per le imprese” e “Modello di Piano Annuale di gestione solventi” e la determinazione dirigenziale n. 152 del 30/01/2006 sono sostituite dal presente provvedimento; 15) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo e ai Comuni della Provincia per la pubblicazione al proprio Albo Pretorio. Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss. mm. ii.). Allegati: 1) Richiesta di Adesione 2) Modello di Piano Annuale di gestione solventi il Dirigente – ing. Luigi FERRARI – ………………………… Ferrari Luigi
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