possibilità ass DL 90 2014 _2

13 ottobre 2014
Al Signor Sindaco
N. Prot. Gen.
Prot. precedente
Al Signor Assessore al Personale
Oggetto:
Relazione sulle possibilità assunzionali dopo la
conversione in Legge del DL. 90/2014
Al Signor Segretario Generale
SEDE
Il quadro normativo in materia di spese del personale, al quale deve fare riferimento il Comune di
Cremona per la programmazione delle assunzioni di risorse umane, siano esse a tempo indeterminato
che con forme di lavoro flessibile, è delineato dalle seguenti norme:
Dlgs. 165/2001 – Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazione Pubbliche ed in particolare:
o Art. 6, comma 6, ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche: divieto di
assumere in caso di inadempienza;
o Art. 33, comma 2, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale: divieto di
assumere in caso di inadempienza;
Art. 48 Dlgs 198/2006 – Piano Triennale delle Azioni Positive: divieto di assumere in caso di
inadempienza;
Art. 1 c. 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della Legge 27/12/2006, n. 296 – rispetto del
limite di spesa generale;
Art. 76 c 4 del D.L. 25/06/2008, n. 112 – divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del
Patto di stabilità;
Art. 10 c.5 Dlgs 150/2009 – Piano della Performance: divieto di assumere in caso di
inadempienza. Il Piano della Performance è ora unificato al Piano dettagliato degli obiettivi
(art. 169 c.3bis D.Lgs 267/2000);
Art. 9 c. 28 del D.L. 31/05/2010, n. 78 – Limiti di spesa per forme flessibili di lavoro (tempi
determinati, interinali, Co.Co.Co.);
Art. 3 c. 5, 5bis,ter, quater, art. 3 c. 6 28 del D.L. 24/06/2014, n. 90 – Limiti e parametri di
spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato (escluse le assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo).
ATTI PRELIMINARI ALLE ASSUNZIONI
Sulla base del sopra citato quadro normativo gli Enti soggetti al patto di stabilità devono
preliminarmente:
1. verificare se la dotazione organica è stata rideterminata nel triennio, se no è urgente rideterminarla
(l'ultima rideterminazione effettuata da questo Ente risale al 2010)
2. effettuare la ricognizione delle eccedenze di personale (viene fatta contestualmente
all'approvazione/variazione del Piano Occupazionale. L’ultima è stata deliberata in data 5
dicembre 2013);
3. approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive (quello attuale, valido per il triennio 2012 – 2014,
è in scadenza nel prossimo mese di novembre);
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Responsabile procedimento: Maurilio Segalini
Referente: Mina Bettinoni
4.
5.
fermo restando i principi di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, è necessario
contenere le spese medesime con riferimento al valore medio del triennio 2011,2012,2013
(trattandosi di nuovo limite introdotto dall’art 3 D.L. 90/2014 è in corso la ricognizione e la
determinazione del limite stesso che rimarrà fisso anche per gli anni a venire. La Corte dei Conti,
Sezione Autonomie, (delibera n. 25/2014) stabilisce che per determinare il tetto di spesa il
parametro da utilizzare è quello di cassa. Pertanto va conteggiata la spesa effettivamente
sostenuta nel triennio 2011 - 2013);
aver rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente ed approvati gli strumenti finanziari
(Bilancio, Peg, Piano degli obiettivi unitamente al Piano delle Performance);
TURN OVER E ASSUNZIONI CON FORME FLESSIBILI
Se si rispettano le condizioni di cui sopra, si può procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato:
1. per gli anni 2014 e 2015 nel limite del 60 % della spesa dei cessati dell’anno precedente; per
il 2016 e 2017 nel limite del 80%, dal 2018 per il 100% delle cessazioni dell'anno precedente;
2. I limiti di cui sopra cambiano nel caso in cui il rapporto tra spese di personale e spese correnti
sia pari o inferiore al 25%: e diventano: per il 2014 l'80% della spesa dei cessati e dal 2015 il
100%.
Con il decreto legge 90/2014 scompare l'obbligo di cumulare alla spesa di personale dell'ente quella
delle proprie partecipate. Il nostro Comune, previa verifica con i dati del Settore Finanziario in merito
all'importo delle spese correnti, potrebbe trovarsi in questa condizione.
PER L’ANNO 2014
Nel 2013 vi sono state cessazioni per un importo complessivo, rapportato ad anno, di € 181.989,69
che genera una capacità assunzionale di € 109.193,81 (parametro al 60%). A tale importo vanno
aggiunti € 165.781,82 e € 3.928,24 corrispondenti rispettivamente ai margini di spesa originati da
cessazioni di personale intervenute negli anni 2011 e 2012 (nel rispetto dei parametri di assunzione
allora vigenti) e non utilizzati. Dell’importo complessivo di € 278.903,87, una parte è già stata
utilizzata per assunzioni effettuate nel primo semestre dell’anno 2014 per una somma di €
179.293,22 generando quindi un risparmio residuo di € 99.610,65 da aggiungere alle capacità
assunzionali dell’anno 2015 nel caso non si proceda ad assunzioni entro fine anno 2014.
PER L’ANNO 2015
Il 2014 invece è interessato da cessazioni per un importo complessivo, rapportato ad anno, di €
511.725,52 che genera una capacità assunzionale di € 307.035,31 (parametro al 60%) ai quali si
potrebbero aggiungere i risparmi residui dell’anno precedente (€ 99.610,65) per un importo
complessivo di € 406.645,96 da utilizzare nell’anno 2015.
Le somme a disposizione (anno 2014 e anno 2015) potranno essere spese solo previa verifica,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, del parametro di spesa
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disposto dal nuovo comma 557-quater della L. 296/2006, ovvero di contenimento con riferimento al
valore medio della spesa di personale effettivamente sostenuta nel triennio 2011/2013.
Per le assunzioni a tempo determinato non si applicano più le limitazioni disposte dalla
precedente normativa, pertanto l’unico limite è quello del rispetto del contenimento di spesa,
disposto dal nuovo comma 557-quater della L. 296/2006 di cui sopra, sempre nel rispetto delle
condizioni più sopra citate.
DEFINIZIONE DELLA “SPESA DI PERSONALE
Accanto alle norme legislative, si sono susseguite interpretazioni giurisprudenziali che hanno
consolidato un quadro operativo per la definizione della spesa del personale che riguarda
essenzialmente le seguenti tipologie lavorative:
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•
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•
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•
•
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO (D.Lgs. 368/2001 – fino a 3 anni)
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO (D.Lgs 267/200 art. 110 di norma
conferimento incarichi dirigenziali o di alta specializzazione per la durata del mandato
elettorale)
PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO (D.Lgs 267/2000 – art. 90 in staff agli
uffici di direzione politica per la durata del mandato elettorale)
Collaborazioni Coordinate e Continuative (attualmente non presenti nel nostro Ente)
Contratti di Formazione Lavoro (attualmente non presenti nel nostro Ente)
Contratti di somministrazione lavoro interinale (attualmente non presenti nel nostro Ente)
Lavoratori Socialmente Utili;
Stages lavorativi (attualmente non presenti non nostro Ente)
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E MOBILITA'
Gli interventi legislativi del 2013 e del DL 90/2014 hanno introdotto novità per quanto concerne le
procedure di reclutamento e la mobilità volontaria, appare quindi necessario delineare i percorsi
operativi corretti
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (per le categoria per le quali è richiesto un titolo di studio o
professionale superiore alla scuola dell’obbligo)
L'approvvigionamento della forza lavoro può avvenire tramite:
− CONCORSO ( A condizione che vi siano quote di TURN OVER)
Tuttavia prima di bandire una procedura selettiva occorre:
1) effettuare la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e sezioni provinciali di
collocamento per l'eventuale assegnazione di personale collocato in disponibilità;
2) scorrere le proprie graduatorie vigenti (a partire da quelle approvate successivamente al
settembre 2003)
3) attivare procedura di mobilità volontaria mediante pubblicazione di un bando per almeno trenta
giorni
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L'esito infruttuoso delle procedure sopra elencate legittima l'avvio di un concorso.
− MOBILITA' VOLONTARIA
1) Se trattasi di mobilità in interscambio (1 dipendente in entrata ed 1 in uscita di pari
inquadramento contrattuale) tra enti sottoposti a limitazioni non costituisce né cessazione, né
assunzione quindi non necessita di quote di TURN OVER;
2) Se trattasi di mobilità in entrata senza avvalersi della facoltà dell’interscambio l’operazione è
sottoposta ai limiti del TURN-OVER. Mentre la mobilità in uscita non rappresenta comunque
cessazione utile al calcolo del budget del turn-over in quanto trattasi comunque di dipendente
della P.A..
3) In qualsiasi caso di mobilità in ingresso è comunque necessario selezionare il dipendente
mediante bando pubblico (vedasi n. 3 personale a tempo indeterminato).
− ASSUNZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (escluse dal
TURN OVER ai fini della copertura delle quote d’obbligo).
Trattasi di personale iscritto negli elenchi di collocamento obbligatorio tenuti dal Centro per
l’Impiego. L’assunzione può avvenire o tramite concorso pubblico (nel caso sia prevista la quota di
riserva) o tramite chiamata numerica dal Centro per l’Impiego.
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (per le categoria per le quali è richiesto un titolo di studio o
professionale superiore alla scuola dell’obbligo)
Fermo restando che questa forma di reclutamento deve rispondere ad esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale, pena la nullità del contratto prima di bandire una
selezione è necessario:
1) sottoscrivere contratti con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per i concorsi
pubblici a tempo indeterminato oppure utilizzare quelle di altre amministrazioni;
2) in caso di contratti di durata di un anno occorre anche attivare la procedura per la ricollocazione
di eventuale personale in disponibilità.
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO (per le categoria per le quali è richiesto
solamente la scuola dell’obbligo L. 56/87).
La selezione avviene sulla base del personale inviato dal Centro per l’impiego, previa richiesta
numerica dell’Ente con l’indicazione del profilo professionale da ricoprire.
Quanto al limite temporale, le assunzioni a tempo determinato non possono superare i trentasei mesi.
CONCLUSIONE
CON RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015 E 2016
ED ALL’APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Per l’anno 2015, in relazione al budget a disposizione per procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato ed in relazione alla rilevazione dei fabbisogni di personale per necessità
temporanee, la Giunta comunale dovrà procedere concretamente all’adozione dei seguenti atti:
• adozione dell’atto di ricognizione delle eventuali eccedenze di personale
• adozione dell’atto di rivisitazione della dotazione organica dell’Ente;
• adozione dell’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale e
individuazione del piano occupazionale annuale;
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Trattasi di provvedimenti da istruire, di norma, per l’approvazione congiunta al progetto di
Bilancio di Previsione dell’Ente.
Le eventuali procedure di assunzione si potranno istruire solo dopo anche l’approvazione di
seguenti altri atti:
•
•
Piano triennale delle azioni positive;
Piano dettagliato degli obiettivi integrato dal Piano della Performance.
Relativamente all’anno 2016, considerato che nell’anno 2015 sono previsti pensionamenti (tutti
da confermare quelli volontari) per un importo presumibile, rapportato ad anno, di € 393.486,78 che
genera una capacità assunzionale, per l’anno 2016, di € 314.789,42, il parametro infatti aumenta dal
60 all’80% della spesa sostenuta per il personale cessato nell’anno precedente, non sarà più
necessario, tranne valutazioni diverse, rivisitare la dotazione organica ed adottare il Piano triennale
delle azioni positive. Sono confermati, invece, gli adempimenti per gli altri atti sopra descritti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO
(Maurilio Segalini)
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