TRASPORTI E MARITTIMI N. 10 - ottobre 2014 7 SBLOCCA ITALIA Prosegue l’accredito figurativo (50%) dell’indennità esentata Indennità di volo: esenzione contributiva fino al 2017 di ANTONINO CANNIOTO Esperto in materia previdenziale e GIUSEPPE MACCARONE Consulenti del lavoro in Roma A nche nel prossimo triennio (2015-2017) le indennità di volo non saranno soggette a contribuzione previdenziale. La misura di favore, introdotta all’inizio di quest’anno e che si doveva concludere al termine del 2014, allarga il proprio orizzonte e fa sì che le imprese interessate possano contare sull’esenzione contributiva per altri tre anni. I lavoratori, tuttavia, continueranno a non subire alcuna penalizzazione pensionistica, visto che, in loro favore, proseguirà l’accredito figurativo pari al 50% dell’indennità esentata. A stabilirlo è l’art. 28 D.L. 12 settembre 2014 n. 133, cd. “sblocca Italia”, il cui iter di conversione è appena iniziato. Aspetti contrattuali Il Codice della navigazione stabilisce che al personale di volo, e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, debba essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dai Ccnl e, in mancanza, dagli usi. Oggi la quasi totalità dei Ccnl che regolano i rapporti con il personale interessato definiscono tale emolumento, il cui ammontare – provenendo da diverse piattaforme contrattuali – è diversificato. In quasi tutte le regolamentazioni è, tuttavia, presente un’articolazione che prevede un’indennità minima garantita, differenziata per livello, rapportata a un quantitativo di ore di volo. È, altresì, prevista una ulteriore indennità integrativa determinata sempre in relazione alle ore di volo effettuate. Regime fiscale e contributivo Fino a tutto il 2013, ai fini dell’assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento, si sono applicate le disposizioni armonizzate contenute nel c. 6, dell’art. 51, Tuir. Conseguentemente, sia per l’aspetto fiscale che per quello previdenziale, valevano le stesse regole: esenzione al 50%. Sul finire del 2013, il D.L. n. 145/2013 – convertito, con modificazioni, in legge 21.2.2014, n. 9 – ha introdotto una diposizione transitoria, stabilendo l’esenzione totale dell’indennità di volo, ai soli fini contributivi. Per la prima volta, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 314/97, quindi, è stata prevista un regolamentazione differenziata, che ha creando un vulnus su due profili (fiscale e previdenziale). Ora l’art. 28 del recente decreto “sblocca Italia” fa sì che anche per gli anni 2015 - 2016 e 2017, l’indennità di volo continuerà a ricevere un trattamento diversificato: dal punto di vista fiscale continuerà ad applicarsi l’esenzione del 50%, mentre sul fronte previdenziale non sarà dovuto alcun contributo. Ciò, ovviamente, a condizione che la disposizione non venga soppressa o modificata in sede di conversione del D.L. n. 133/2014. Altre considerazioni Non si può non rilevare che, in relazione alle comuni caratteristiche, il Tuir cita insieme le indennità di volo e quella di navigazione. Tuttavia, sia il D.L. 145/2013 che la proroga in rassegna, volano basso e non estendono l’esenzione anche all’indennità di navigazione. Si deve, peraltro, considerare che quest’ultima rientra nella categoria delle “voci re- UNIEMENS: NUOVO SPECIFICO ELEMENTO Per la gestione dell’esenzione contributiva sul flusso UniE mens, nella circolare n. 48/2014, l’Inps ha istituito uno specifico elemento, denominato <IndVolo50PerCento>, che trova collocazione all’interno di <DenunciaIndividua le><DatiRetributivi><DatiParticolari>. Le imprese devono valorizzare il nuovo elemento <Impor toIndVolo50PerCento> con l’ammontare dell’indennità di volo erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione. Di seguito la struttura della sezione <IndVolo50PerCento> ImportoIndVolo50PerCento IndVolo50PerCento IndVolo50PerCentoArr tributive” tipiche del settore marittimo. La sua erogazione avviene a fronte dell’esclusiva permanenza a bordo dei lavoratori, nonché per il disagio affrontato nell’espletamento del servizio cui i marittimi sono adibiti. Inoltre, come ha avuto modo di specificare il Ministero del lavoro nella risposta a interpello n 45/2011, analoga finalità risulta sottesa alla corresponsione dell’indennità di comando. Già dallo scorso anno, quindi, continua a emergere un trattamento diversificato delle due indennità (di volo e di navigazione) che, come detto, presentano caratteri comuni. Con riferimento all’assoggettamento fiscale dell’indennità di volo, ricordiamo che l’Agenzia delle entrate si è anche espressa in relazione al riconoscimento dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista per le somme incentivanti. Nella circolare 20/2011, infatti, ha precisato che se l’indennità di volo è corrisposta a fronte di ore notturne con finalità di incremento produttivo, l’indennità si può tassare al 10% ma in tal caso concorre + tutto l’importo, essendo impossibile riconoscere, contemporaneamente, anche l’abbattimento del 50% dell’imponibile. Effetti contributivi e pensionistici Nella circolare n. 48/2014, con cui l’Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esenzione relativa al corrente anno, si precisa che l’operatività della misura agevolata non fa venir meno il rispetto del minimale che, quindi, le aziende dovranno continuare a rispettare nell’assolvere agli obblighi contributivi. Garantita, in ogni caso, al lavoratore la copertura ai fini pensionistici, anche a fronte della mancata contribuzione. Come già accennato, prima dell’introduzione dell’esenzione totale, l’indennità di volo subiva un trattamento particolare essendo assoggettata a prelievo contributivo soltanto nella misura del 50%. Di conseguenza il dipendente interessato riceveva un accredito calcolato su un importo dimezzato (lo stesso su cui si versavano i contributi). L’introduzione dell’esenzione al 100% avrebbe finito per penalizzare i lavoratori che sarebbero rimasti privi di copertura su un emolumento che, in molti casi, assume una valenza economica molto rilevante. Per questo motivo – il D.L. 145/2013 prima e il D.L. n. 133/2014 ora – prevedono che si proceda a un accredito figurativo calcolato in base al 50% dell’indennità di volo corrisposta al dipendente, in modo tale che per il lavoratore, ieri come oggi, si realizzi comunque un incremento del fondo individuale in misura pari ai contributi (figurativi) calcolati sulla metà dell’indennità. Osservazioni conclusive Detto che la nuova norma presenta qualche profilo di dubbia compatibilità con alcune disposizioni comunitarie, sembra possibile considerare che il regime di esenzione contributiva delle indennità di volo recherà vantaggio alle imprese interessate (in particolare alle compagnie aeree). Riguardo agli effetti che ne derivano sui lavoratori, mentre – come già affermato – alcuna penalizzazione si realizzerà sul fronte pensionistico, qualche diversa considerazione può svolgersi sul fronte delle prestazioni e, in particolare, su quelle per la cui entità vanno prese in considerazione le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi anni (es. ASpI), su cui la norma impatta negativamente. n I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE Pagg. 240 – e 66,00 FORMULARIO DEL RAPPORTO DI LAVORO Gabriele Bonati - Elisa Bonati L’ESEMPIO COSÌ L’UNIEMENS La quota dell’indennità di volo (50%), esente da contribuzione ma utile ai fini pensionistici va così indicata nel Flusso Uniemens <DatiParticolari> <IndVolo50PerCento> <ImportoIndVolo50PerCento>1269</Im portoIndVolo50PerCento> </IndVolo50PerCento> </DatiParticolari> Il Formulario del Rapporto di Lavoro è lo strumento indispensabile per l’attività lavorativa quotidiana dei professionisti del lavoro e degli addetti all’amministrazione del personale. Il volume permette di avere a disposizione tutte le formule che consentono la gestione dei rapporti di lavoro dipendente nelle loro forme e modalità, dalla fase di costituzione e di stipula dei contratti individuali di lavoro a quella del loro svolgimento. 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