Consulta il Fascicolo Informativo

Semplicemente Protetto Infortuni
Contratto di assicurazione infortuni e assistenza
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa –
comprensiva del Glossario – delle Condizioni di Assicurazioni e della
Proposta di Polizza ove necessaria (solo qualora il contratto sia
concluso tramite posta), deve essere consegnato al contraente prima
della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della
sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA
Redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 - Data dell’ultimo aggiornamento: 22/07/2014 - GTC IT AP 02 FP IT V2
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto
dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione
dell'IVASS. Il seguente documento mira a fornire al Contraente (persona fisica
o giuridica che aderisce al contratto assicurativo) tutte le informazioni
necessarie prima della conclusione del contratto assicurativo, ai sensi dell'art.
185 del Decreto Legislativo N. 7/9/2005 209 e dei regolamenti dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione
prima della sottoscrizione del Contratto.
La nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni
Generali di Assicurazione.
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella nota informativa, integrano
e precisano quanto disciplinato all’interno delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA E
ALL'ASSICURATORE CHE PRESTA I SERVIZI DI ASSISTENZA
1.
Informazioni generali
a) FamilyProtect S.A. (di seguito anche la "Compagnia") offre le coperture
infortuni previste dalla Polizza, è una compagnia costituita secondo le leggi
francesi nella forma di Société Anonyme, con sede a Parigi (Francia) 21
Avenue Matignon 75008 è iscritta al Registro delle Imprese di Parigi (RCS) al
numero 528115926 Family Protect appartiene al gruppo AXA.
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami
1 (Infortuni), 2 (Malattia) e 20 (Vita) con il provvedimento n°2011-C-27 del 29
giugno 2011. FamilyProtect S.A. opera in Italia in regime di libera prestazioni di
servizi ed è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 ed è iscritta al Registro
delle Imprese di Assicurazioni al n. 5021324.
Inter Partner Assistance S.A. (di seguito anche l'"Assicuratore Assistenza")
offre le coperture di assistenza previste dalla Polizza, è una compagnia
costituita in Belgio nella forma di Société Anonyme, avente sede legale in
Belgio, Avenue Louise 166 bte 1 - 1050 Bruxelles, TVA BE 0415.591.055 RPM
Bruxelles. iscritta al registro imprese al numero 0487 e autorizzata ad
esercitare il ramo 18 (assistenza).
Inter Partner Assistance SA è soggetta alla Vigilanza prudenziale della Banque
nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles www.bnb.be).
Inter Partner Assistance SA svolge la propria attività assicurativa in Italia in
regime di libertà di prestazione di servizi.
b) Contatti
Gli Assicuratori mettono a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per
richiedere eventuali informazioni sia in merito ai medesimi sia in relazione al
Contratto proposto:
Per la Compagnia:
indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San
Giuliano Milanese (MI); numero telefonico + 39 0238594012; indirizzo di posta
elettronica: [email protected];
Per l'Assicuratore Assistenza:
indirizzo: Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise 166 bte 1 - 1050
Bruxelles; numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75; indirizzo di
posta elettronica [email protected].
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Compagnie di
Assicurazioni
Informazioni sulla situazione patrimoniale di Family Protect S.A. .
Il capitale sociale di FamilyProtect S.A.., riferito all’ultimo bilancio
approvato (esercizio 2013), ammonta a € 26.498.972,9 di cui €
117.537.000.00.
L’indice di solvibilità di FamilyProtect S.A., ovvero l’indice che rappresenta
il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e
l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente,
riferito alla gestione vita e danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è
pari al 200%.
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. risultante dall’ultimo
bilancio approvato (esercizio 2011), ammonta a € 118.682.655,00 di cui
Euro 11.702.613,00 di capitale sociale interamente versato e €
106.980.042,00 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione
danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 149.6 %.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a
distanza, ossia tramite il sito web della compagnia, tramite posta o
mediante telefonia vocale (telemarketing).
Il Contratto ha una durata annuale e in mancanza di disdetta data
rispettivamente dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e
per conto dell'Assicuratore Assistenza) o dall'Assicurato almeno 60 giorni
prima della scadenza dell’assicurazione è tacitamente prorogato per un
anno e così successivamente.
Avvertenze:
In mancanza di disdetta data dalla Compagnia (che agisce in tal caso
anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) o
dall'Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza
dell’assicurazione (art.18 C.G.A.) il contratto è tacitamente rinnovato
per un anno e così successivamente per ulteriori periodi annuali.
3.
Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni
a)
Garanzie assicurative infortuni
Le garanzie infortuni offerte da FamilyProtect S.A. ai sensi della polizza
sono:
(I)
Il pagamento di un indennizzo ai beneficiari in caso di morte
dell'assicurato a seguito di Infortunio, a condizione che tale decesso si
verifichi entro 3 anni dal giorno dell'infortunio; tale indennizzo sarà
corrisposto dalla Compagnia in un’unica soluzione e il relativo ammontare
varierà in funzione del Limite massimo assicurabile e della formula
selezionata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza; nel
caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, in caso
di morte a seguito di infortunio di uno o più figli a carico Assicurati minori di
25 anni – e solo nel caso in cui tale decesso si verifichi entro 3 anni
dall’Infortunio – la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese
funebri sostenute per le esequie dell'Assicurato, fino ad un massimo di €
5.000;
(II) l pagamento di un indennizzo in caso di Invalidità Permanente
dell'assicurato derivante da infortunio, a condizione che tale invalidità si
verifichi entro 2 anni dalla data dell'infortunio e che tale invalidità sia pari o
superiore al 66%.
(III) Il pagamento di una diaria giornaliera per ogni ricovero dell'assicurato
in ospedale per più di 2 giorni consecutivi compresi come conseguenza
diretta di un infortunio. Soddisfatta tale condizione, l'indennizzo sarà
corrisposto a partire dal primo giorno di ricovero ospedaliero. Tale criterio dei
due giorni deve essere applicato ad ogni ricovero ospedaliero anche se
legato al medesimo infortunio. L'indennizzo massimo per tale garanzia è pari
a 364 volte la diaria giornaliera per infortunio.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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Il premio e gli indennizzi previsti dalla polizza dipendono dalla formula
selezionata dal contraente (formula polizza singolo, duo o famiglia come
descritte nelle Condizioni Generali di Assicurazione) e dal tipo di garanzia
selezionato. Gli indennizzi standard previsti alla data di stipula del Contratto
possono variare per la garanzia in caso di Decesso e Invalidità Totale e
Permanente da 30.000,00 euro a 80.000,00 euro e da 30,00 euro a 80,00
euro per la diaria giornaliera in caso di ricovero; nel caso in cui il Contraente
abbia selezionato la formula Duo o famiglia, al verificarsi della morte di uno o
più Assicurati figli a carico minori di 25 anni, la Compagnia rimborserà ai
beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie
dell'Assicurato, fino ad un massimo di € 5.000.
Le prestazioni in caso di infortunio sopra descritte sono corrisposte da
FamilyProtect S.A..
Inter Partner Assistance S.A. fornirà all'assicurato/beneficiario i servizi di
assistenza descritti nella sezione che segue.
La copertura assicurativa è efficace sia per infortuni verificatisi durante
l'attività professionale dell'assicurato sia durante attività non professionali,
con le esclusioni previste nella sezione relativa alle esclusioni e limitazioni
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni assicurative previste dalla presente
polizza si invita il Contraente a leggere attentamente la sezione 2 "Le
garanzie ” e sezione 3 “Limiti e esclusioni" che seguono delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
b)
Garanzie di Assistenza
Inter Partner Assistance S.A., tramite la Centrale Operativa fornisce, al
verificarsi di un sinistro previsto dalla polizza, le prestazioni di assistenza
assicurativa di seguito sinteticamente descritte:
(I)
Invio di un medico in caso di emergenza
Se il medico della Centrale Operativa lo ritiene necessario, si
provvederà ad inviare in loco un medico generico.
(II) Messa a disposizione di un infermiere
Se necessario nei 10 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale
Operativa invierà un infermiere per massimo cinque giorni per sinistro
e due ore al giorno. Il servizio è prestato se richiesto con un preavviso
di 3 (tre) giorni.
(III) Messa a disposizione di baby sitter
Se necessario nei 30 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale
Operativa invierà un baby sitter per un massimo di 10 (dieci) ore in 3
(tre) giorni.
(IV) Trasferimento / Rimpatrio
Se ritenuto necessario dal medico della Centrale Operativa in accordo
con il medico curante, la Centrale Operativa organizzerà il
trasferimento dell’assicurato nella struttura medica adatta più vicina
e/o il rimpatrio nel paese di origine. Massimale 30.000,00 euro per
sinistro.
(V) Messa a disposizione di un interprete
Se necessario durante ricovero all’estero, per massimo 4 (quattro) ore
e fino a 500,00 euro.
(VI) Rimpatrio della salma
Se l’assicurato dovesse decedere all’estero la Centrale Operativa
organizza il rimpatrio della salma sostenendone i costi entro il limite di
8.000,00 euro per assicurato. Se la cerimonia funebre dovesse
svolgersi nel luogo del decesso, sempre all’estero, in alternativa mette
a disposizione di un familiare un biglietto andata e ritorno (prima
classe in treno, o economy class in aereo o altro mezzo a scelto a
proprio insindacabile giudizio) al fine di poter partecipare al funerale.
(VII) Rientro in patria
In caso di decesso dell'assicurato all'estero se necessario la Centrale
Operativa fornirà al compagno di viaggio, sempre che assicurato, un
biglietto del treno in prima classe o per l'aereo in economy class, fino
ad un limite di 2.000,00 euro per Assicurato.
Per la descrizione dettagliata delle Garanzie di Assistenza vedere la Sezione
2, Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazioni.
Avvertenze:
Limitazioni ed Esclusioni
La Polizza prevede esclusioni e limitazioni della copertura che possono
determinare la cessazione della copertura e pertanto il mancato
pagamento della prestazione assicurativa. Si prega di leggere la
Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori
dettagli. Non sono previste franchigie o periodi di carenza delle
garanzie assicurative.
Le informazioni relative alle esclusioni e limitazioni della copertura –
compreso i limiti di età – sono contenute nella sezione "Limiti ed
Esclusioni" di cui alla Sezione 3 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Avvertenza: Il limite Massimo di età assicurabile è 75 anni. Si prega di
leggere la Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per
ulteriori dettagli.
4.
Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del
rischio
Avvertenza: ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del
rischio resa dal Contraente o dall'Assicurato al momento della sottoscrizione
del contratto potrebbe comportare effetti sull'esistenza del diritto
all'indennizzo o sull'ammontare dell'indennizzo stesso (i.e. parziale o totale
perdita del diritto alla prestazione assicurativa previsto dalla polizza) o la
risoluzione del contratto assicurativo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894
del Codice Civile.
5.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della
professione
Il Contraente non è tenuto ad informare gli assicuratori di alcun
aggravamento o diminuzione del rischio (per esempio dovuto alla variazione
della professione) in quanto gli Assicuratori espressamente rinunciano al
proprio diritto di aumentare o ridurre il premio in maniera corrispondente, o
diminuire le prestazioni assicurative previste dalla presente polizza, nonché
di recedere dal contratto ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
6.
Premi
Il premio per il ramo infortuni e per il ramo assistenza è calcolato secondo
quanto previsto dalla Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed è
corrisposto a FamilyProtect S.A. mensilmente a partire dal secondo mese dalla
data di efficacia del Contratto, sulla base della formula di pagamento e della
somma assicurata prescelta dal Contraente (i.e. Articolo 14 Sezione 4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione) senza costi aggiuntivi, tramite addebito
diretto sul conto corrente (RID) o carta di credito emessa a nome
dell'Assicurato in funzione della scelta effettuata dal Contraente.
Le informazioni relative alle procedure di pagamento del premio sono
contenute nella Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Premio
assicurativo".
7.
Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il premio e le somme assicurate non sono automaticamente rivalutati. In ogni
caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di adeguare il premio e le
prestazioni assicurative previste dal Contratto, previa comunicazione scritta
al contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto,
concedendo al Contraente il diritto di recedere dal Contratto prima della
scadenza, senza alcuna penale. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali
di Assicurazione e alle condizioni particolari previste dal Contratto dovrà
essere provata per iscritto.
8.
Diritto di ripensamento (“recesso”) e di risoluzione anticipata
del Contratto
a) Diritto di Ripensamento
Il Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro i 30 giorni
immediatamente successivi alla data di efficacia (il “Periodo di Recesso”).
A tal fine, il Contraente dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta
mediante posta, e-mail, o fax ai seguenti recapiti: FamilyProtect S.A. - Servizio
Clienti –Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI);e-mail:
[email protected]; Fax: 02 36 04 71 72. La Compagnia
provvederà a risolvere il Contratto e a restituire tutti i premi eventualmente
corrisposti entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
L'esercizio del diritto di ripensamento durante il Periodo di Recesso è
ammissibile esclusivamente se e fino a quando nel medesimo periodo non
sono state presentate denunce di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di
recesso, il Contratto si risolve con restituzione dei premi da parte della
Compagnia e pertanto dalla medesima data cessa l’efficacia delle garanzie
assicurative previste dal presente Contratto.
b) Diritto di risolvere anticipatamente il Contratto/Disdetta della polizza:
Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di
almeno 60 giorni prima del rinnovo della polizza ad ogni scadenza
annuale, da inviarsi alla Compagnia tramite lettera raccomandata a.r.. La
Polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà
in vigore fino a tale data.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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Gli Assicuratori si riservano il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto
durante la sua durata con preavviso scritto da inviarsi al Contraente almeno 60
giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto. La Polizza sarà
risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale
data.
c) Recesso delle parti in caso di sinistro
Gli Assicuratori si riservano il diritto di recedere dalla polizza a seguito di
ciascun sinistro non più tardi di 60 giorni dopo la liquidazione del sinistro o il
rifiuto di liquidare il medesimo, mediante comunicazione scritta all'Assicurato. Il
recesso avrà effetto 60 giorni dopo tale comunicazione. Al Contraente è
riconosciuto il medesimo diritto di recedere dalla polizza a seguito di ciascun
sinistro alle medesime condizioni mediante comunicazione scritta da inviarsi
alla Compagnia.
Qualsiasi comunicazione inviata dal Contraente/Assicurato alla Compagnia ai
fini di quanto previsto dal presente articolo deve intendersi inviata anche
all'Assicuratore Assistenza.
9.
Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di
comunicazioni a distanza
Il contratto può essere concluso mediante tre modalità di comunicazione a
distanza, ossia mediante il sito internet della Compagnia, per posta o
telefonicamente.
La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data
alla quale la Compagnia ha accettato la proposta del Contraente, determinata
come segue:
(I)
Quando la proposta del Contraente è effettuata mediante il sito internet
della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto (anche in nome e
per conto dell'Assicuratore Assistenza) in tempo reale non appena il sistema
della Compagnia riceve tale proposta sul proprio sito internet e sono state
soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l'Assicurato;
(II) Quando la proposta è inviata a mezzo posta, il contratto diviene efficace
previa accettazione della Compagnia (anche in nome e per conto
dell'Assicuratore Assistenza) a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il
Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato ed i
relativi allegati richiesti dalla Compagnia.
(III) Quando la proposta è effettuata attraverso comunicazione telefonica, la
Compagnia (anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) può
accettare il contratto dopo la ricezione e registrazione del consenso del
Contraente da parte degli operatori del call center a condizione che l'Assicurato
abbia verificato che tutti i requisiti richiesti in relazione all'Assicurato siano
soddisfatti.
10. Ricezione e trasmissione di documenti
Il Contraente ha il diritto di scegliere il formato per la trasmissione e ricezione
dei documenti precontrattuali e contrattuali e per la ricezione delle informazioni
in corso di contratto, nonché di modificare tale modalità in ogni momento – e
senza costi aggiuntivi, purché tale formato preveda un supporto durevole e sia
in ogni caso concesso al Contraente il diritto di richiedere che tali documenti
siano trasmessi in formato cartaceo (qualora abbia optato per altra modalità.
11. Richiesta di restituzione della copia firmata
In conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 34/2010, il Contraente
deve sottoscrivere e trasmettere alla Compagnia una copia firmata del
Certificato di Assicurazione su carta stampata o altro supporto durevole ai fini
della prova del medesimo, restando intesto che la mancata restituzione di tale
copia firmata non ha alcun effetto sulla validità del Contratto stabilita secondo i
tempi e nei modi descritti nella sezione 5 "Data di Decorrenza del Contratto e
periodo di ripensamento" delle Condizioni Generali.
12. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto
assicurativo si prescrivono in due anni dalla data in cui si verifica il fatto su cui il
diritto si fonda.
13. Legge applicabile al Contratto
Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana. Tuttavia, ai sensi dell'art.
180 del decreto legislativo n° 209/05, le Parti hanno diritto di scegliere una
diversa legge applicabile al contratto senza alcun pregiudizio per le norme
imperative di diritto italiano.
14. Lingua
La presente nota informativa, così come ogni altro documento ad essa
allegato nonché successive comunicazioni tra le parti sono redatte in lingua
italiana. L'utilizzo di ogni altra lingua deve essere specificatamente
concordato tra le Parti.
15. Regime fiscale
Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni è prevista
un'imposta sui premi del 2.5% della porzione di premio relativo al rischio
infortuni e pari al 10% della porzione di premio relativo alla garanzia per i
servizi di assistenza.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
16. Sinistri: liquidazione dell'indennizzo
La sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede i termini e
le disposizioni relative al momento di insorgenza del sinistro, e alle modalità
di denuncia dello stesso. In caso di sinistro relativo alle coperture infortuni, il
dichiarante deve presentare la denuncia di sinistro alla Compagnia come
prevista nella sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione intitolata
"Dichiarazione del Sinistro", con espresso consenso al trattamento dei dati
personali, inclusi i dati sensibili. La stessa sezione contiene dettagli sulle
modalità di comunicazione dei sinistri del ramo assistenza al fine di ottenere i
servizi di assistenza previsti dalla Polizza.
Avvertenza: La gestione dei sinistri “Ramo 18 – Assistenza” è affidata
dall'Assicuratore Assistenza alla struttura organizzativa di Inter Partner
Assistenza e Servizi S.p.A..
Per richiedere il servizio di assistenza è necessario contattare
telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri:
800 211 172 (dall'Italia e senza costi aggiuntivi)
06 42 11 58 21 (alla tariffa definita dai singoli operatori telefonici e dall'estero)
Il Contratto può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del
sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo.
Si prega di leggere attentamente gli articoli 20 e 21 della sezione 6 "Obblighi
in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Si prega di fornire i dettagli richiesti dagli operatori:
•
Numero di polizza;
•
Nome dell'assicurato, indirizzo di residenza o domicilio (indirizzo,
numero di telefono, numero di fax);
•
ogni altra informazione in funzione del tipo di assistenza richiesta, al
fine di ottenere i servizi di assistenza previsti dalla polizza.
17. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro
possono essere presentati per iscritto agli Assicuratori come segue:
Se relativi alle coperture infortuni al Servizio Clienti di FamilyProtect S.A.,
Casella Postale 108 20098 San Giuliano Milanese (MI) avendo cura di
indicare:
•
nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del
reclamante;
•
numero della polizza e nominativo del contraente;
•
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
•
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
•
breve descrizione del motivo di lamentela;
•
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
In caso di reclami relativi alle garanzie di assistenza, il Contraente,
l’Assicuratore, i suoi eredi o i Beneficiari possono contattare il Servizio
Assistenza al seguente indirizzo IPA SA - Avenue Louise 166, bte 1 - 1050
Bruxelles / [email protected]
La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo
entro 45 giorni dal relativo ricevimento.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il
termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della
Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza oppure abbia ricevuto una
risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo: (i)
all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
(fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353) oppure, rispettivamente per i reclami
relativi alle coperture infortuni e assistenza (ii) all'autorità regolamentare
francese Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution, 61, Rue Taitbout –
75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de
Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be),
corredando il reclamo con la documentazione presentata precedentemente
agli Assicuratori.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS – Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 –
06.42.133.353) o rispettivamente all'autorità regolamentare francese Autorité
de Controle Prudentiel, 61, Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità
regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de
Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be) eventuali reclami non inerenti al
rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata
osservanza da parte degli Assicuratori, degli intermediari e dei periti
assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative
norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a
distanza dei prodotti assicurativi.
E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la
risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e
l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
18. Arbitrato
Avvertenza: L'arbitrato può essere previsto per la risoluzione di eventuali
controversie in relazione alle quali le parti possono rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria. La sede dell'arbitrato è la città dell'istituto di medicina legale più
vicino all'Assicurato, senza alcun pregiudizio per eventuali previsioni
contrattuali più favorevoli.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A. sono responsabile per la
veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenute nella
presente Nota Informativa.
_______________________
Il rappresentante legale
FamilyProtect S.A.
Robert WATTERS
_______________________
Il rappresentante legale
Inter Partner Assistance S.A.
Franz Régimbeau
NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO
Assicurato: la persona il cui interesse è coperto dall'assicurazione
e che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 10 delle Condizioni Generali,
anche in funzione della formula di polizza prescelta dal Contraente.
Assicuratore Assistenza: Inter Partner Assistance S.A. che fornisce le
coperture
assicurative del ramo assistenza previste dal Contratto.
Assicuratori: FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A..
Beneficiario: colui che è autorizzato a ricevere le prestazioni
assicurative previste dalla polizza a seguito di un sinistro.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza e
Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma, composta da
risorse umane ed impianti, attivi 24 ore al giorno tutto l'anno che, in virtù di
un preesistente accordo con l'Assicuratore Assistenza, forniscono un
contatto telefonico all'assicurato, organizzano interventi sul posto e
forniscono, con costi a carico dell'Assicuratore Assistenza, i servizi di
assistenza previsti dalla Polizza.
Compagnia: la compagnia assicurativa FamilyProtect S.A. che
fornisce le coperture infortuni previste dal Contratto.
Contraente: la persona che sottoscrive il Contratto e corrisponde il premio
assicurativo
Contratto o Polizza: il presente contratto di assicurazione infortuni
e assistenza denominato "Semplicemente Protetto Infortuni".
Certificato di Assicurazione: il documento emesso dalla
Compagnia in cui sono previste le prestazioni da corrispondere al
beneficiario e che costituisce la prova del Contratto.
Convivente: persona in relazione di convivenza more uxorio con il
contraente. Tale relazione deve essere attestata legalmente dal certificato
di stato di famiglia.
Day hospital: un giorno in ospedale senza pernottamento, ma
documentato da referti medici, presso un istituto sanitario dotato di letti
dedicati all'ospedale.
Data di Decorrenza del Contratto: la data a partire dalla quale il
contratto assicurativo è efficace e che si intende approvata sia dal
Contraente che dalla Compagnia.
Diritto di Ripensamento o recesso: il diritto del
Contraente/Assicurato di recedere dal presente contratto di assicurazione
nel Periodo di Recesso, tale diritto comporta la cessazione immediata
degli effetti del contratto dalla data di ricevimento da parte della
Compagnia della richiesta di recesso e la restituzione dei premi
corrisposti.
Diritto di Risoluzione: il diritto del Contraente o dell'Assicurato di
risolvere anticipatamente la copertura assicurativa durante la validità del
contratto a ciascuna Scadenza annuale.
Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito il centro dei propri affari e
interessi.
Fascicolo Informativo: il fascicolo informativo contenente i
seguenti documenti precontrattuali e contrattuali previsti dai Regolamenti
dell'IVASS:
1. La nota informativa, comprensiva di glossario,
2. Le Condizioni Generali di Assicurazione (incluse le condizioni
particolari, ove esistenti).
3. Proposta di Polizza, se prevista.
Frequenza del pagamento del premio: la frequenza con la quale il
Contraente si impegna a pagare il premio assicurativo.
Incidente stradale (compresi gli scooters): incidente all'assicurato
collegato all'utilizzo di mezzi di trasporto come conducente o passeggero
(esclusi i pedoni)
Indennizzo o prestazioni: l'importo dovuto dalla Compagnia
all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro approvato.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita o la definitiva diminuzione della
capacità dell'Assicurato di eseguire tutte o alcune attività, a prescindere dalla
sua professione, con la sola esclusione di danni puramente estetici. Ai fini
del presente Contratto, tale perdita o diminuzione deve corrispondere ad una
percentuale di invalidità almeno pari o superiore al del 66%.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino
e Stato del Vaticano.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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Istituto medico autorizzato: l'università, l'ospedale, la casa di cura, il
day hospital, l'ambulatorio diagnostico e/o terapeutico, debitamente
autorizzato per diagnosi e trattamenti. Ai fini del presente contratto non sono
considerati istituti medici per diagnosi e trattamenti: le spa, in particolare
quelle con finalità dietetiche e di benessere, riabilitazione, convalescenza o
cure di lunga durata, o gli istituti per anziani
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e collettive.
Limite massimo assicurabile: il limite massimo assicurabile stabilito
nella Polizza, che è garantito dalla Compagnia in caso di sinistro.
Nota Informativa: documento predisposto in conformità con le
previsioni dell'IVASS, che deve essere consegnato dalla Compagnia al
Contraente quale parte del contratto assicurativo e che contiene informazioni
relative alla Compagnia, al contratto stesso e all'assicurazione.
Periodo di Recesso: anche chiamato periodo di ripensamento, il
periodo in cui è consentito al Contraente di recedere dalla polizza con
annullamento di tutti gli effetti della polizza e restituzione dei premi
corrisposti.
Polizza Duo: una polizza avente due Assicurati:
(a) un adulto e uno o più figli a carico;
(b) due adulti (ovvero il Contraente e il coniuge o il Convivente);
Premio assicurativo: importo dovuto dal Contraente alla Compagnia
(indicato in importi mensili).
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura
pubblico o privato regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza
ospedaliera (esclusi stabilimenti termali).
Scadenza annuale: ogni scadenza annuale della polizza, calcolata
come multiplo di 12 a partire dalla Data di Decorrenza del Contratto.
Sinistro: l'evento dedotto nel Contratto che da diritto
all'Assicurato/Beneficiario di richiedere le prestazioni previste dalla polizza a
seguito di infortunio.
Supporto/Assistenza: l’intervento a seguito di infortunio o incidente
fornito, nei limiti di quanto previsto dalla Polizza, tramite la Centrale
Operativa.
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A)
B)
C)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Family Protect S.A.
Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di
□ Assicurato/assicurando
□ contraente
□ erede/beneficiario
□ terzo interessato a pratiche di risarcimento
la Compagnia ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per
obbligo di legge1, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2 e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il
consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra
Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati .
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o
delle prestazioni citate3 il cui trattamento è ammesso dalla normativa applicabile. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a
quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Compagnia, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere
comunicati all'Assicuratore Assistenza e ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari,
soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"4, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti
soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità,
il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, FamilyProtect e le
Società che appartengono al Gruppo AXA vorrebbero avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
• compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le
sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
• Società che appartengono al Gruppo AXA
• società esterne con le quali FamilyProtect S.A. ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Chi sono i soggetti coinvolti
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da FamilyProtect S.A., dall'Assicuratore Assistenza, da società appartenenti
allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di
archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di
sicurezza che FamilyProtect S.A. avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari”
del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti
Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi
dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: www.familyprotect.fr
Modalità di uso dei suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati da FamilyProtect S.A . - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato,
indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti
già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche
finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità
alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente
informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o
gestione5; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a
FamilyProtect – CASELLA POSTALE 108 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI
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1 Ad esempio, ai sensi
della normativa contro il riciclaggio.
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di
assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo; altri soggetti pubblici.
3 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
4 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
•
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione
del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
•
società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria,
cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e
di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
•
società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché autorità di vigilanza e altri organismi pubblici. , altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco
completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet
5 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento
rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
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FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
GTC IT AP 02 FP IT V2
SEZIONE 1:
La copertura
Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione
La copertura assicurativa copre gli infortuni verificatisi sia durante l'attività
professionale dell'assicurato sia durante attività non professionali.
La garanzia s'intende operante per gli infortuni che l’assicurato subisca, in
qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato su
velivoli ed elicotteri ad uso commerciale.
SEZIONE 2:
Le garanzie
La presente Polizza assicurativa prevede le seguenti prestazioni in caso di
infortunio fornite dalla Compagnia.
Articolo 2 – Prestazione caso morte
Qualora l'Assicurato deceda - a seguito di un infortunio verificatosi durante la
vigenza del Contratto - entro 3 anni dalla data del medesimo , e tale evento è
accertato dalla Compagnia, l'indennizzo previsto dalla polizza sarà corrisposto
ai Beneficiari. Le prestazioni sono pagate al/ai Beneficiario/i designato/i
dall’Assicurato e comunicati alla Compagnia. In mancanza di designazione
scritta, si applicherà la clausola di cui all'articolo 7 delle presenti Condizioni
Generali di Assicurazione. Il Contraente può in qualsiasi momento, nel corso
della durata del presente contratto modificare la/le designazione/i del/dei
beneficiario/i mediante comunicazione scritta alla Compagnia. In tal caso la
modifica sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha
ricevuto la suddetta comunicazione.
Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, al
verificarsi del decesso di uno o più Assicurati figli a carico minori di 25 anni
conseguente ad un Infortunio – ove tale decesso sia occorso entro 3 anni da
tale Infortunio – la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese
funebri sostenute per le esequie dell'Assicurato, fino ad un massimo di € 5.000.
Nella polizza Duo, se entrambe le persone assicurate adulte decedono nel
medesimo incidente, l’importo dell’indennizzo previsto dalla polizza sarà
raddoppiato.
In caso di polizza sottoscritta con la formula famiglia, se entrambi i genitori
assicurati decedono nel medesimo incidente l’importo dell’indennizzo previsto
dalla polizza sarà raddoppiato.
Qualora il decesso del/degli Assicurato/i si realizzi a seguito di un incidente
aereo in qualsiasi parte nel mondo, e l'Assicurato era un passeggero che
aveva acquistato regolare biglietto aereo, l’indennizzo corrisposto dalla
Compagnia sarà articolato come segue:
(i)
in caso di Polizza con un unico Assicurato, l’indennizzo corrisposto dalla
Compagnia sarà pari ad € 200.000;
(ii)
in caso di formula Duo, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari
a € 200.000 solo in caso di decesso a seguito di incidente aereo
dell’Assicurato adulto;
(iii) la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a € 400.000 in caso di
formula Duo con due Assicurati adulti e di decesso di questi ultimi a
seguito del medesimo incidente aereo;
(iv) in caso di formula famiglia e a seguito del decesso dei due Assicurati
adulti causato dal medesimo incidente aereo, la Compagnia
corrisponderà un indennizzo pari a € 400.000.
Qualora l’infortunio dal quale deriva il decesso dell’assicurato avvenga durante
un incidente stradale, l’indennizzo previsto dalla polizza sarà raddoppiato.
Ove venga selezionata dal Contraente la formula Duo o famiglia, nei casi sopra
descritti di morte a seguito di incidente aereo o stradale, l’indennizzo
corrisposto dalla Compagnia sarà raddoppiato solo al verificarsi del decesso
dei due Assicurati adulti.Tali tre prestazioni non sono cumulabili e la
Compagnia indennizzerà solo uno degli eventi di cui sopra, scegliendo
l'importo indennizzabile della prestazione più alto per il beneficiario.
Articolo 3 – Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente a
seguito di infortunio
Qualora l'assicurato è vittima di un infortunio che lo rende invalido in modo
permanente e per una percentuale pari o superiore al 66%, la Compagnia
pagherà l'indennizzo indicato nel Certificato di Polizza. L'indennizzo è pagato in
caso di Invalidità Permanente dell'assicurato che sia accertata e il cui
indennizzo sia richiesto entro 2 anni dalla data in cui si è verificato l'infortunio.
La Compagnia pagherà l'indennizzo per Invalidità Permanente all'assicurato a
prescindere dalle condizioni fisiche, patologiche o dall'esistenza di difetti fisici o
mutilazioni preesistenti alla copertura. L'indennizzo per Invalidità Permanente è
corrisposto esclusivamente quale conseguenza diretta di un infortunio e non
quale conseguenza di altre precedenti condizioni fisiche o patologie
dell'assicurato.
Le percentuali di invalidità permanente vengono calcolate facendo riferimento
ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella allegata alle presenti
Condizioni Generali di Polizza. I valori sono da ritenersi quali valori massimi.
Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva
parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella suddetta tabella
allegata, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
•
nel caso di minorazioni, che non comportino la perdita di un arto o di un
organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla sopra
indicata tabella, la Compagnia procederà a calcolare il grado di invalidità
permanente in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle
percentuali riportate in tabella;
•
nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di
un singolo arto, la Compagnia procederà alla valutazione attraverso
somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al
massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
•
nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base
dei valori elencati alla sopra indicata tabella e ai criteri sopra riportati, il
grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i
criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione
della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro,
indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta
l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori
indicati alla sopra indicata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma
delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al
massimo il valore del 100%
Articolo 4 – Diaria giornaliera da ricovero ospedaliero a seguito di
infortunio
Qualora l'assicurato sia vittima di un infortunio che gli provochi lesioni che
richiedano il ricovero in ospedale o presso un istituto medico autorizzato, la
diaria giornaliera indicata nel Certificato di Polizza sarà corrisposta per ogni
ricovero della durata di almeno 2 giorni consecutivi . Pertanto, soddisfatta tale
condizione tale diaria verrà corrisposta a partire dal 1° giorno consecutivo di
ricovero ospedaliero compreso. Il criterio dei due giorni consecutivi deve essere
applicato ad ogni ricovero ospedaliero anche qualora i successivi ricoveri
ospedalieri siano direttamente causati dal medesimo incidente. L'indennizzo è
corrisposto per un periodo massimo di 364 giorni.
Articolo 5 – Morte a seguito di dichiarazione di Invalidità Totale
Permanente
Qualora l'assicurato muoia dopo aver presentato dichiarazione di Invalidità
Totale Permanente come conseguenza del medesimo infortunio, la
Compagnia corrisponderà al beneficiario l'indennizzo più alto, a prescindere da
quale evento avvenga prima. In caso di decesso, la Compagnia pagherà
prestazioni aggiuntive ai beneficiari.
Articolo 6 – Prestazioni di Assistenza fornite da Inter Partner Assistance
S.A.
Inter Partner Assistance S.A. attraverso la Centrale Operativa fornisce le
prestazioni assistenza di seguito specificate, al verificarsi di un infortunio
coperto dal Contratto:
a) Invio di un medico in caso di emergenza
Se, a seguito di un primo contatto telefonico con un medico, il servizio medico
della Centrale Operativa ritenesse necessario e non rinviabile una visita
medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico
convenzionato sul posto. I costi dei servizi saranno a carico della Centrale
Operativa. Resta inteso che in tal caso la Centrale Operativa non potrà in
nessun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né
assumersi le eventuali spese.
b) Messa a disposizione di un infermiere
Se nei 10 (dieci) giorni successivi alle dimissioni dal luogo di cura ove è stato
ricoverato in Italia, venisse prescritto all'Assicurato, tramite apposita
certificazione, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a
domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'Assicurato che necessiti la
presenza di un infermiere, la Centrale Operativa provvederà a reperirlo,
sostenendo il relativo costo.
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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La ricerca e la selezione verrà fatta sulla base del tipo di danno assicurato e in
modo da offrire la miglior soluzione possibile. la Centrale Operativa metterà a
disposizione un infermiere a proprie spese per un massimo di cinque giorni per
sinistro e due ore al giorno. Il servizio è prestato previa richiesta anticipata di 3
(tre) giorni.
c) Messa a disposizione di baby sitter
Se l'Assicurato, entro 1 (un) mese dal giorno delle dimissioni dall'istituto dove
era ricoverato, non è in grado di aver cura in modo indipendente, sulla base di
una certificazione medica, dei propri figli al di sotto di 12 anni e nessun altro
membro della famiglia è in grado di farlo, l'Assicurato può richiedere alla
Centrale Operativa di reperire e inviare direttamente a domicilio una babysitter.
Il servizio è fornito previa richiesta anticipata di 3 (tre) giorni. La Centrale
Operativa a proprie spese sosterrà i costi per un massimo di 10 (dieci) ore in 3
(tre) giorni.
Nel caso in cui la Centrale Operativa non potesse fornire tale servizio, si
impegna a rimborsare, previa presentazione della relativa documentazione, le
spese sostenute fino ad un limite di 200,00 euro per sinistro. L'assicurato dovrà
in ogni caso contattare preventivamente la Centrale Operativa.
d) Trasferimento / Rimpatrio
Se a seguito di infortunio, il servizio medico della Centrale Operativa
raccomandi il trasporto medico dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico
e d'accordo con il medico in loco, la Centrale Operativa provvederà ad
organizzare:
•
il trasferimento sanitario nella struttura medica adatta più vicina;
•
Il rimpatrio nel paese di origine se le condizioni lo permettono e se
richiesto;
•
la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico e
paramedico.
Il trasporto sanitario verrà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad
insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
•
Aereo sanitario (fino al limite di 30.000,00 euro per sinistro);
•
Aereo di linea, economy class, eventualmente barellato;
•
Treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto;
•
Ambulanza, senza limiti di chilometraggio;
•
Altri mezzi di trasporto.
Sono esclusi dal servizio:
•
Infermità o lesioni che, ad opinione del servizio medico della Centrale
Operativa, possono essere trattati in loco;
•
Infermità o lesioni che non precludono la permanenza o la
continuazione del viaggio o soggiorno dell'assicurato;
•
malattie infettive, quando il trasporto implica la violazione di norme
sanitarie nazionali ed internazionali;
•
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
presso la quale fosse ricoverato
•
tutte le spese diverse da quelle sopra elencate;
•
tutte le spese sostenute per condizioni preesistenti.
L'Assicuratore per i Servizi di Assistenza ha il diritto di richiedere la restituzione
di ogni eventuale biglietto non utilizzato per il rientro dell' Assicurato.
e) Messa a disposizione di un interprete
Se l'Assicurato è ricoverato in un istituito medico all'estero a seguito di un
infortunio, e ha delle difficoltà linguistiche nel comunicare con i medici, la
Centrale Operativa metterà a disposizione un interprete in loco entro le
successive 24 (ventiquattro) ore.
L'Assicuratore per i Servizi di Assistenza si farà carico dei costi dell'interprete
per un massimo di 4 (quattro) ore di lavoro per sinistro.
Qualora non sia possibile provvedere all'invio di un'interprete, il servizio
assistenza rimborserà, previa presentazione delle relative ricevute, i costi
sostenuti fino ad un limite di 500,00 euro per sinistro e per periodo di copertura
assicurativa.
f) Rimpatrio della salma
In caso di decesso dell'assicurato all'estero conseguente all’infortunio la
Centrale Operativa provvederà ad organizzare e a trasportare la salma fino al
luogo d’inumazione nel paese di origine.
Il trasporto verrà effettuato secondo le norme internazionali, e nel rispetto di
tutte le formalità richieste nel luogo del decesso.
La Centrale Operativa provvederà a sostenere i costi fino ad un limite di
8.000,00 euro per assicurato.
Il limite sopra indicato include i costi per l'acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o se
l'assicurato abbia espresso il desiderio che la sepoltura avvenga in quel
paese, la Centrale Operativa renderà disponibile ad un membro della
famiglia un biglietto andata e ritorno (prima classe in treno, o economy class
in aereo o altro mezzo a scelto a proprio insindacabile giudizio) al fine di
poter partecipare al funerale.
I seguenti costi non sono rimborsati:
•
a cerimonia funebre e l’inumazione;
•
l'eventuale recupero della salma;
•
il soggiorno del familiare.
g) Rientro in patria
In caso di decesso dell'assicurato all'estero e se i membri della famiglia e/o i
compagni di viaggio non sono oggettivamente in grado di tornare alle proprie
abitazioni in Italia con i mezzi originariamente pianificati, la Centrale
Operativa fornirà loro un biglietto del treno in prima classe o per l'aereo in
economy class.
Il servizio sarà fornito ai membri della famiglia e/o compagni di viaggio che
sono assicurati. La Centrale Operativa ha il diritto di chiedere la restituzione
di ogni biglietto non utilizzato. La Centrale Operativa sosterrà a proprie
spese i costi fino ad un limite di 2.000,00 euro per Assicurato.
Articolo 7 – Designazione del Beneficiario per la prestazione caso morte
Il Contraente ha il diritto di designare uno o più beneficiari che avranno diritto
alla prestazione caso morte prevista dalla polizza. In caso di decesso
dell'Assicurato in seguito ad infortunio, nel caso non ci sia nessun
beneficiario designato si applicherà quanto segue: il beneficiario sarà il
consorte non separato legalmente; in assenza sarà il convivente ; in assenza
saranno i figli dell’Assicurato nati o non ancora nati; in assenza saranno i
nipoti ; in mancanza di questi saranno gli altri eredi dell’Assicurato.
Articolo 8 – Estensione territoriale
La copertura assicurativa prescinde da confini geografici e si estende in ogni
parte del mondo 24 ore al giorno tutto l'anno. Le prestazioni, in ogni caso,
non sono fornite nei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non
dichiarati. La Polizza rimarrà efficace a condizione che l'Assicurato continui
ad essere residente in Italia.
Articolo 9 – Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro
possono essere presentati per iscritto agli Assicuratori come segue:
Se relativi alle coperture infortuni al Servizio Clienti della Compagnia,
Casella Postale 108
20098 San Giuliano Milanese MI avendo cura di indicare:
•
nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del
reclamante;
•
numero della polizza e nominativo del contraente;
•
numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
•
indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
•
breve descrizione del motivo di lamentela;
•
ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
In caso di reclami relativi alle garanzie di Assistenza, l’Assicuratore, i suoi
Eredi o i Beneficiari possono contattare il Servizio Assistenza al seguente
indirizzo IPA SA - Avenue Louise 166, bte 1 - 1050 Bruxelles /
[email protected]
La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo
entro 45 giorni dal relativo ricevimento.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il
termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della
Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza, oppure abbia ricevuto una
risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo: (i)
all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
(fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), oppure rispettivamente per i reclami
relativi alle coperture infortuni e assistenza (ii) all'autorità regolamentare
francese Autorité de Controle Prudentiel et de résolution, 61, Rue Taitbout –
75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de
Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be)
corredando il reclamo con la documentazione presentata precedentemente
a FamilyProtect S.A..
FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014
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Possono essere presentati direttamente all’IVASS – Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 –
06.42.133.353) o rispettivamente per quanto di competenza all'autorità
regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel et de résolution, 61,
Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque
nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles www.bnb.be) eventuali reclami non inerenti al rapporto contrattuale o alla
gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della
Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del
Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.
E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la
risoluzione delle liti transfrontaliere.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e
l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla
facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
SEZIONE 3:
Limiti ed Esclusioni
Articolo 10 – Limiti di età
I soggetti Assicurati saranno indicati nella Polizza. L’Assicurato deve essere
residente in Italia e deve avere l’età e soddisfare i requisiti di seguito indicati
anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente.
I soggetti Assicurati sono assicurabili alle seguenti condizioni:
Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha
un’età compresa tra i 18 e i 75 anni;
Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso
gli Assicurati possono essere:
a) l’Assicurato e uno o più figli, purché siano minori di 25 anni, sia fornita
un’attestazione comprovante che sono a carico dell’Assicurato, che
sono inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora
completare gli studi;
b) l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i
requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza.
Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli Assicurati possono essere
l’Assicurato e sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i
medesimi requisiti) aventi un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli
purché siano minori di 25 anni, sia fornita un’attestazione comprovante
che sono a carico dell’Assicurato, che sono inclusi nello stesso stato di
famiglia e che devono ancora completare gli studi.
Una copia della carta d’identità dell’Assicurato dovrà essere consegnata all’atto
della stipula del Contratto quale condizione per la corretta conclusione del
medesimo. Qualora l’Assicurato non restituisca il Contratto firmato insieme alla
copia del suo documento d’identità, l’Assicuratore non potrà pagare le
prestazioni previste dalla polizza.
Il Contratto non è soggetto al rilascio di dichiarazioni inerenti allo stato di salute
dell’Assicurato e l’accettazione del rischio da parte dell’Assicuratore sarà
automatica, a condizione che il titolare della polizza/assicurato sia in possesso
dei requisiti di cui sopra.
Articolo 11 – Esclusioni Generali (prestazione assicurative infortuni e
assistenza)
Sono esclusi dalla copertura assicurativa prevista dal Contratto i seguenti
infortuni:
•
derivanti da uno Stato di guerra, dichiarato o non dichiarato, guerra civile
e sommosse in generale ad eccezione delle lesioni risultanti da guerra
(dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni civili in generale, per un
periodo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, nella misura in
cui l'Assicurato sia colto di sorpresa dagli eventi sopra menzionati,
mentre si trova in uno stato estero dove non c'era o non era in atto al
momento di arrivo in quel paese nessuno di quegli eventi.
•
in relazione a persone che siano arruolate volontariamente in
qualsivoglia parte del mondo;
•
avvenuti durante corsi professionali che comportino l'uso di armi da
fuoco;
•
derivati da cambiamenti derivanti da energia atomica, o causati da
scissione e fusione nucleare, materiali radioattivi, raggi X;
•
risultanti da autolesionismo, suicidio o tentato suicidio, reati compiuti o
tentati con dolo, atti avventati, in ogni caso saranno coperti
dall'assicurazione le lesioni derivanti da azioni di auto-difesa o dovuti a
dovere di solidarietà;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dovuti ad uso di droga; guida di qualsivoglia veicolo e/o vascello in
stato di ebbrezza;
dovuti a pratica di sport d'aria in generale (aerei leggeri, deltaplano,
parapendio, paracadutismo);
dovuti a sport che comportano l'uso di veicoli o barche a motore;
dovuti a qualsivoglia sport praticato professionalmente o che comporti
remunerazione sulla base di un contratto diretto o indiretto.
dovuti a uso di qualsivoglia mezzo di trasporto subacqueo;
dovuti a uso di voli in aereo ed elicottero non commerciali;
dovuti a attività di pilota o membro dell'equipaggio di un aereo;
dovuti a interventi chirurgici, esami o trattamenti medici non richiesti
dalle lesioni riportate nell’infortunio.
derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, tornado, uragani,
inondazioni, tsunami, fenomeni atmosferici qualificabili come calamità
naturali;
derivanti da corse automobilistiche, motociclistiche o nautiche sia se
realizzate per prove sia per allenamento, arrampicata su roccia e
montagna con accesso ai ghiacciai, ski jumping, sci d'acqua, uso di
motoslitta, pratica di sport aerei in generale, di boxe, wrestling, rugby,
American football, immersioni, atletica pesante, hockey sul ghiaccio.
Articolo 12 – Esclusioni specifiche per le prestazioni di assistenza
A.
Esclusioni
Le prestazioni assicurative del ramo assistenza non sono fornite se gli eventi
assicurati sono causati da:
(I)
Eruzioni vulcaniche, terremoti, tornado, uragani, inondazioni, tsunami,
fenomeni atmosferici qualificabili come calamità naturali;
(II) Corse automobilistiche, motociclistiche o nautiche sia se realizzate
per prove sia per allenamento, arrampicata su roccia e montagna con
accesso ai ghiacciai, ski jumping, sci d'acqua, uso di motoslitta,
pratica di sport aerei in generale, di boxe, wrestling, rugby, American
football, immersioni, atletica pesante, hockey sul ghiaccio;
(III) Viaggi intrapresi dall'assicurato nonostante il parere negativo del
medico o sottoporsi ad un trattamento medico o medico chirurgico.
(IV) La garanzia non opera in caso di suicidio.
La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di eventuali
ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi previsti che derivassero da
casi di forza maggiore quali guerra civile o straniera, ammutinamenti,
scioperi, misure della forza pubblica.
B.
Condizioni specifiche di garanzia
Non potranno essere rimborsate o coperte da garanzia assistenza le
prestazioni non richieste al momento in cui si verificano i fatti così come
quelle rifiutate dall'Assicurato o organizzate senza il consenso la Centrale
Operativa che presta i servizi di Assistenza. L’evento deve essere
tempestivamente segnalato alla Centrale Operativa al momento in cui si
verifica.
C.
Limiti delle obbligazioni dell'Assicuratore Assistenza
Quest'ultimo assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Centrale
Operativa non può essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione o
del ritardo nella prestazione delle garanzie provocate da guerra civile o
straniera dichiarata o meno, la mobilitazione generale, il sequestro di
persone o materiale da parte delle autorità, gli atti di sabotaggio o di
terrorismo, i conflitti sociali quali lo scioperi, movimenti popolari e tutte le
restrizioni alla libera circolazione dei beni e delle persone, i cataclismi
naturali, gli effetti della radioattività, le epidemie, tutti i rischi di infezioni
chimiche, tutti i casi di forza maggiore.
D.
Surroga dell'Assicuratore Assistenza per le prestazioni Assistenza:
quest'ultimo è surrogato nei diritti e azioni dell'Assicurato, contro tutti i terzi
responsabili dell'evento che hanno causato il suo intervento fino alla
concorrenza delle spese sostenute in esecuzione del presente Contratto.
SEZIONE 4
Premi assicurativi
Articolo 13 – Premio assicurativo
Il premio e le prestazioni assicurative sono determinate in funzione della
formula prescelta dal Contraente (polizza singola, duo o famiglia) e dal livello
di garanzia selezionato (Somma Assicurata da 30.000,00 euro a 80.000,00
euro in caso di Decesso e Invalidità Totale e Permanente, e da 30,00 euro
fino a 80,00 euro per diaria giornaliera da ricovero ospedaliero). I premi
saranno corrisposti mensilmente a partire dal secondo mese dalla data di
efficacia del Contratto.
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Riduzione o aumento della copertura: il Contraente può richiedere per iscritto in
qualsiasi momento a FamilyProtect S.A. una riduzione o un aumento della
Somma Assicurata indicata nel Certificato di Assicurazione inizialmente
sottoscritto. In tal caso, previa accettazione da parte della Compagnia,
quest'ultima emetterà un'appendice al Contratto che specificherà la data di
efficacia delle modifiche introdotte e l'importo del premio sarà
proporzionalmente adeguato. L'appendice di modifica sottoscritta dalla
Compagnia sarà successivamente inviata al Contraente.
L'aumento e la riduzione della Somma Assicurata saranno considerati efficaci a
partire dal mese successivo alla data di scadenza mensile della rata del
Contratto.
Articolo 14 – Pagamento del premio assicurativo
Il contraente accetta di pagare il premio assicurativo alle scadenze e con la
periodicità indicati nel Certificato di Polizza, tramite addebito diretto sul conto
corrente (RID) o su Carta di Credito rilasciata a nome del Contraente, come
indicato dallo stesso in occasione della stipula del Contratto o nel modulo di
proposta in caso di acquisto tramite posta e internet, in funzione della modalità
di sottoscrizione prescelta.
Articolo 15 – Mancato pagamento dei Premi
La procedura che verrà seguita dalla Compagnia nell'eventualità di mancato
pagamento del premio è la seguente:
(I)
qualora il premio non fosse ulteriormente corrisposto, la Compagnia
invierà una formale diffida al Contraente;
(II) la risoluzione del Contratto sarà effettiva 40 giorni dopo l'invio della
formale diffida del Contraente.
Articolo 16 – Modifiche del premio
Il premio e le somme assicurate non sono automaticamente rivalutati, in ogni
caso, la Compagnia si riserva il diritto di adeguare il premio e le prestazioni
assicurative previste dal Contratto, previa comunicazione scritta al contraente
almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto, concedendo al
Contraente il diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza, senza
alcuna penale. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Assicurazione e
alle condizioni particolari previste dal Contratto dovrà essere provata per
iscritto.
SEZIONE 5
Articolo 17 – Data di Decorrenza del Contratto e periodo di ripensamento
Il Contratto può essere concluso mediante 3 modalità di sottoscrizione a
distanza, ossia tramite il sito internet della Compagnia, tramite posta o
telemarketing.
La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data
alla quale la Compagnia ha accettato la proposta del Contraente, determinata
come segue:
(I)
Quando la proposta del Contraente è effettuata mediante il sito internet
della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto in tempo reale
non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul proprio
sito internet e sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti
riguardanti l'Assicurato;
(II) Quando la proposta è inviata a mezzo posta, il contratto diviene efficace
previa accettazione della Compagnia a condizione che la Compagnia
abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto
dall'Assicurato ed i relativi allegati richiesti dalla Compagnia;
(III) Quando la proposta è effettuata attraverso comunicazione telefonica, la
Compagnia può accettare il contratto dopo la ricezione e registrazione
del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center e a
condizione che la Compagnia abbia verificato che tutti i requisiti richiesti
per l'Assicurato siano soddisfatti.
Il Contraente avrà diritto ad un periodo di ripensamento per recedere dal
Contratto.
Qualora il Contraente voglia recedere dal Contratto entro i 30 giorni consentiti
per il recesso, dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia
mediante lettera, al Servizio Clienti - Casella Postale 108 – 20098 San
Giuliano Milanese (MI) o tramite email al seguente indirizzo:
[email protected] . oppure via Fax: 02 36 04 71 72. Il Contratto si
risolverà in seguito al ricevimento di tale richiesta e qualsiasi premio incassato
dalla Compagnia sarà rimborsato al cliente entro 15 giorni dal ricevimento da
parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
L'esercizio del diritto di ripensamento durante il Periodo di Recesso è
ammissibile esclusivamente se e fino a quando nel medesimo periodo non
sono state presentate denunce di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di
recesso, il Contratto si risolve con restituzione dei premi da parte della
Compagnia e pertanto dalla medesima data cessa l’efficacia delle garanzie
assicurative previste dal presente contratto.
Articolo 18 – Proroga dell’assicurazione, tacito rinnovo e recesso
anticipato
In mancanza di disdetta data dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche
in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) o dall'Assicurato, mediante
lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza
annuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per
un anno e così successivamente.
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato, mediante
lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di
60 giorni.
In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, la Compagnia rimborsa la
parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Articolo 19 Operatività ed efficacia delle prestazioni di Assistenza
previste dalla Polizza
Salvo quanto specificato nel Contratto individuale, il servizio Assistenza
opera:
•
tramite una linea telefonica con un servizio di assistenza operativo 24
ore su 24 e 365 giorni all'anno;
•
coprendo i costi sostenuti dalla Compagnia entro il limite di 3 (tre)
sinistri per ciascun assicurato durante ogni anno di validità della
copertura assicurativa;
•
con un numero illimitato di prestazioni nell'ambito di ciascun sinistro;
•
entro il limite del tetto massimo previsto per ciascuna prestazione di
servizi di assistenza.
Per la richiesta di consulenza o di informazioni, laddove non sia possibile
fornire una risposta immediata, l'assicurato sarà contattato entro le
successive 48 (quarantotto) ore.
Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare e di
assistenza sanitaria è necessario inviare una richiesta alla Centrale
Operativa con preavviso di 48 ore.
Le richieste per le prestazioni di assistenza domiciliare e di assistenza
sanitaria, devono essere accompagnate da una certificazione scritta del
medico dell'ospedale che ha seguito l'Assicurato durante il ricovero o che ha
autorizzato le dimissioni. Tale certificazione deve esplicitamente accertare
l'invalidità temporanea dell'Assicurato o altre circostanze tali da renderlo
incapace di svolgere specifiche attività.
SEZIONE 6
Dichiarazione del sinistro
Articolo 20 – Obblighi in caso di sinistro del ramo infortuni
In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei
medesimi, deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 8 giorni da
quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del
Codice Civile.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno,
ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.
L’Assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire alla Compagnia le
informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia: delle
cartelle cliniche complete, dei certificati medici in originale e di ogni altro
documento ritenuto dalla Compagnia attinente alla valutazione ed alla
liquidazione del sinistro.
L'Assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli
accertamenti necessari nonché, su richiesta della Compagnia, sottoporsi agli
eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire
ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria
richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo
hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato
ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma
del D.lgs. 196/03 e successive modifiche.
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica
richiesta sono a carico dell’Assicurato.
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In caso di una polizza con formula duo o famiglia:
•
la morte del Contraente (accidentale o meno) determina
automaticamente lo scioglimento del Contratto. La data di
efficacia dello scioglimento è quella della scadenza del
pagamento del premio dopo la morte del Contraente. La
Compagnia proporrà all'Assicurato (non Contraente) coniuge o
convivente una nuova formula di polizza singolo, duo o famiglia.
In caso di morte accidentale, il sinistro sarà trattato
indipendentemente dalla risoluzione del Contratto.
•
La morte di uno degli Assicurati (non Contraente) non determina
lo scioglimento del Contratto. La Compagnia cambierà
automaticamente la formula del Contratto da dalla formula duo
o famiglia alla formula duo o singolo. Il cambiamento della
formula sarà comunicato al Contraente a mezzo posta.
•
In caso di decesso di entrambi gli Assicurati maggiori di età (sia
il Contraente che il non Contraente), il Contratto sarà
automaticamente risolto. La data a partire dalla quale lo
scioglimento sarà efficace è la data di scadenza del premio
successiva alla morte del Contraente. In caso di morte
accidentale, il sinistro viene trattato in maniera indipendente
dalla risoluzione del Contratto.
Analogamente, nel caso di sinistro per invalidità di uno degli assicu rati
nell'ambito della polizza duo or famiglia la copertura continuerà per
tutti gli assicurati ma solo le prestazioni per il caso morte e per il
ricovero ospedaliero potranno essere erogati all'assicurato che ha già
ricevuto la prestazione assicurativa relativa all'invalidità.
Inoltre, ove il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia,
in caso di morte di un Assicurato figlio a carico minore di 25 anni che
sia intervenuta a seguito di Infortunio, la documentazione attestante le
spese funebri sostenute dovrà essere fatta pervenire alla Compagnia.
Articolo 21 – Obblighi in caso di prestazione di assistenza
In caso di sinistro l'Assicurato, o qualcuno che agisce per suo conto,
dovrà contattare la Centrale Operativa.
Numero Verde dall’Italia: 800 211 172
Numero telefonico dall’estero: 06 42 11 58 21
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per soddisfare le
richieste.
Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare l'Assicuratore
Assistenza, l'assicurato dovrà raccogliere i seguenti dati:
•
Numero di polizza;
•
Nome e cognome della persona assicurata, indirizzo temporaneo o
indirizzo di posta elettronica (indirizzo, numero di telefono ed eventuali
numeri di fax);
•
E in base al tipo di assistenza richiesta, ogni altra informazione utile ai
fini della prestazione richiesta.
Se l'Assicurato non adempie ad uno o più obblighi di assistenza in caso di
omessa chiamata preventiva alla Centrale Operativa, Inter Partner Assistance
S.A non è tenuta ad erogare compensi o a fornire servizi alternativi di qualsiasi
tipo a titolo di indennizzo.
L'assistenza deve essere gestita direttamente dalla Centrale Operativa, o
essere espressamente autorizzata da questo, a pena di decadenza dal diritto
di fornire assistenza.
La Compagnia può richiedere, per i liquidatori, documentazione ulteriore
rispetto a quella prevista dal Contratto.
SEZIONE 7
Regole generali
Articolo 22 – Giurisdizione.
La giurisdizione applicabile al presente contratto è quella del luogo di residenza
del Contraente.
Articolo 23 – Imposte sul premio.
Gli obblighi fiscali derivanti dalla polizza assicurativa sono integralmente assolti
dal Contraente.
Articolo 24 – Legge applicabile.
Per tutti gli aspetti non regolati dal presente Contratto, si applicano le norme di
diritto italiano.
Articolo 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del
rischio
Ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal
Contraente o dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto
potrebbe comportare effetti sull'esistenza del diritto all'indennizzo o
sull'ammontare dell'indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto
alla prestazione assicurativa previsto dalla polizza) o la risoluzione del contratto
assicurativo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile a cui
espressamente si fa rinvio.
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ALLEGATO: Tabella con percentuali di invalidità
Perdita anatomica o funzionale di:
-
Un arto superiore
70%
-
Una mano o avambraccio
60%
-
Un pollice
18%
-
Un indice
14%
-
Un medio
8%
-
Un anulare
8%
-
Un mignolo
12%
Perdita anatomica o funzionale di:
-
Falange ungueale del pollice
-
Una falange di altro dito della mano
9%
1/3 valore dito
Anchilosi:
-
Della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola
25%
-
Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazine libera
20%
-
Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera
10%
Paralisi completa:
-
Del nervo radiale
35%
-
Del nervo ulnare
20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
-
Al di sopra della metà della coscia
70%
-
Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio
60%
-
Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
50%
-
Un piede
-
Ambedue i piedi
-
Un alluce
5%
-
Un altro dito del piede
1%
-
La falange ungueale del pollice
40%
100%
2,5%
Anchilosi
-
Dell’anca in posizione favorevole
35%
-
Del ginocchio in estensione
25%
-
Della tibio-tarsica ad angolo retto
10%
-
Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica
15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno:
Esiti di frattura scomposta di una costa:
15%
1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
-
Una vertebra cervicale
12%
-
Una vertebra dorsale
5%
-
12a dorsale
10%
-
Una vertebra lombare
10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo
2%
Esiti di frattura del sacro
3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme
5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
-
Un occhio
Ambedue gli occhi
25%
100%
Sordità completa di:
-
Un orecchio
10%
-
Ambedue gli orecchi
40%
Perdita della voce
30%
Stenosi nasale assoluta:
-
Monolaterale
-
Bilaterale
4%
10%
Perdita anatomica di:
-
Un rene
20%
-
Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
10%
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