Semplicemente Protetto Infortuni Contratto di assicurazione infortuni e assistenza FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa – comprensiva del Glossario – delle Condizioni di Assicurazioni e della Proposta di Polizza ove necessaria (solo qualora il contratto sia concluso tramite posta), deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. NOTA INFORMATIVA Redatto ai sensi del Regolamento IVASS n. 35 del 26/05/2010 - Data dell’ultimo aggiornamento: 22/07/2014 - GTC IT AP 02 FP IT V2 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il seguente documento mira a fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che aderisce al contratto assicurativo) tutte le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto assicurativo, ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo N. 7/9/2005 209 e dei regolamenti dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. La nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella nota informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle Condizioni Generali di Assicurazione. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA E ALL'ASSICURATORE CHE PRESTA I SERVIZI DI ASSISTENZA 1. Informazioni generali a) FamilyProtect S.A. (di seguito anche la "Compagnia") offre le coperture infortuni previste dalla Polizza, è una compagnia costituita secondo le leggi francesi nella forma di Société Anonyme, con sede a Parigi (Francia) 21 Avenue Matignon 75008 è iscritta al Registro delle Imprese di Parigi (RCS) al numero 528115926 Family Protect appartiene al gruppo AXA. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami 1 (Infortuni), 2 (Malattia) e 20 (Vita) con il provvedimento n°2011-C-27 del 29 giugno 2011. FamilyProtect S.A. opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi ed è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Assicurazioni al n. 5021324. Inter Partner Assistance S.A. (di seguito anche l'"Assicuratore Assistenza") offre le coperture di assistenza previste dalla Polizza, è una compagnia costituita in Belgio nella forma di Société Anonyme, avente sede legale in Belgio, Avenue Louise 166 bte 1 - 1050 Bruxelles, TVA BE 0415.591.055 RPM Bruxelles. iscritta al registro imprese al numero 0487 e autorizzata ad esercitare il ramo 18 (assistenza). Inter Partner Assistance SA è soggetta alla Vigilanza prudenziale della Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles www.bnb.be). Inter Partner Assistance SA svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. b) Contatti Gli Assicuratori mettono a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito ai medesimi sia in relazione al Contratto proposto: Per la Compagnia: indirizzo: FamilyProtect Servizio Clienti, Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI); numero telefonico + 39 0238594012; indirizzo di posta elettronica: [email protected]; Per l'Assicuratore Assistenza: indirizzo: Inter Partner Assistance S.A., Avenue Louise 166 bte 1 - 1050 Bruxelles; numero telefonico +32 2 550 04 00 Fax: +32 2 55004 75; indirizzo di posta elettronica [email protected]. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Compagnie di Assicurazioni Informazioni sulla situazione patrimoniale di Family Protect S.A. . Il capitale sociale di FamilyProtect S.A.., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2013), ammonta a € 26.498.972,9 di cui € 117.537.000.00. L’indice di solvibilità di FamilyProtect S.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione vita e danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 200%. Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato (esercizio 2011), ammonta a € 118.682.655,00 di cui Euro 11.702.613,00 di capitale sociale interamente versato e € 106.980.042,00 di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L’indice di solvibilità, ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 149.6 %. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il Contratto può essere concluso mediante tre modalità di sottoscrizione a distanza, ossia tramite il sito web della compagnia, tramite posta o mediante telefonia vocale (telemarketing). Il Contratto ha una durata annuale e in mancanza di disdetta data rispettivamente dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) o dall'Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente. Avvertenze: In mancanza di disdetta data dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) o dall'Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza dell’assicurazione (art.18 C.G.A.) il contratto è tacitamente rinnovato per un anno e così successivamente per ulteriori periodi annuali. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni a) Garanzie assicurative infortuni Le garanzie infortuni offerte da FamilyProtect S.A. ai sensi della polizza sono: (I) Il pagamento di un indennizzo ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato a seguito di Infortunio, a condizione che tale decesso si verifichi entro 3 anni dal giorno dell'infortunio; tale indennizzo sarà corrisposto dalla Compagnia in un’unica soluzione e il relativo ammontare varierà in funzione del Limite massimo assicurabile e della formula selezionata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza; nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, in caso di morte a seguito di infortunio di uno o più figli a carico Assicurati minori di 25 anni – e solo nel caso in cui tale decesso si verifichi entro 3 anni dall’Infortunio – la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie dell'Assicurato, fino ad un massimo di € 5.000; (II) l pagamento di un indennizzo in caso di Invalidità Permanente dell'assicurato derivante da infortunio, a condizione che tale invalidità si verifichi entro 2 anni dalla data dell'infortunio e che tale invalidità sia pari o superiore al 66%. (III) Il pagamento di una diaria giornaliera per ogni ricovero dell'assicurato in ospedale per più di 2 giorni consecutivi compresi come conseguenza diretta di un infortunio. Soddisfatta tale condizione, l'indennizzo sarà corrisposto a partire dal primo giorno di ricovero ospedaliero. Tale criterio dei due giorni deve essere applicato ad ogni ricovero ospedaliero anche se legato al medesimo infortunio. L'indennizzo massimo per tale garanzia è pari a 364 volte la diaria giornaliera per infortunio. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 1 di 12 Il premio e gli indennizzi previsti dalla polizza dipendono dalla formula selezionata dal contraente (formula polizza singolo, duo o famiglia come descritte nelle Condizioni Generali di Assicurazione) e dal tipo di garanzia selezionato. Gli indennizzi standard previsti alla data di stipula del Contratto possono variare per la garanzia in caso di Decesso e Invalidità Totale e Permanente da 30.000,00 euro a 80.000,00 euro e da 30,00 euro a 80,00 euro per la diaria giornaliera in caso di ricovero; nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, al verificarsi della morte di uno o più Assicurati figli a carico minori di 25 anni, la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie dell'Assicurato, fino ad un massimo di € 5.000. Le prestazioni in caso di infortunio sopra descritte sono corrisposte da FamilyProtect S.A.. Inter Partner Assistance S.A. fornirà all'assicurato/beneficiario i servizi di assistenza descritti nella sezione che segue. La copertura assicurativa è efficace sia per infortuni verificatisi durante l'attività professionale dell'assicurato sia durante attività non professionali, con le esclusioni previste nella sezione relativa alle esclusioni e limitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza si invita il Contraente a leggere attentamente la sezione 2 "Le garanzie ” e sezione 3 “Limiti e esclusioni" che seguono delle Condizioni Generali di Assicurazione. b) Garanzie di Assistenza Inter Partner Assistance S.A., tramite la Centrale Operativa fornisce, al verificarsi di un sinistro previsto dalla polizza, le prestazioni di assistenza assicurativa di seguito sinteticamente descritte: (I) Invio di un medico in caso di emergenza Se il medico della Centrale Operativa lo ritiene necessario, si provvederà ad inviare in loco un medico generico. (II) Messa a disposizione di un infermiere Se necessario nei 10 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale Operativa invierà un infermiere per massimo cinque giorni per sinistro e due ore al giorno. Il servizio è prestato se richiesto con un preavviso di 3 (tre) giorni. (III) Messa a disposizione di baby sitter Se necessario nei 30 giorni successivi alle dimissioni, la Centrale Operativa invierà un baby sitter per un massimo di 10 (dieci) ore in 3 (tre) giorni. (IV) Trasferimento / Rimpatrio Se ritenuto necessario dal medico della Centrale Operativa in accordo con il medico curante, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’assicurato nella struttura medica adatta più vicina e/o il rimpatrio nel paese di origine. Massimale 30.000,00 euro per sinistro. (V) Messa a disposizione di un interprete Se necessario durante ricovero all’estero, per massimo 4 (quattro) ore e fino a 500,00 euro. (VI) Rimpatrio della salma Se l’assicurato dovesse decedere all’estero la Centrale Operativa organizza il rimpatrio della salma sostenendone i costi entro il limite di 8.000,00 euro per assicurato. Se la cerimonia funebre dovesse svolgersi nel luogo del decesso, sempre all’estero, in alternativa mette a disposizione di un familiare un biglietto andata e ritorno (prima classe in treno, o economy class in aereo o altro mezzo a scelto a proprio insindacabile giudizio) al fine di poter partecipare al funerale. (VII) Rientro in patria In caso di decesso dell'assicurato all'estero se necessario la Centrale Operativa fornirà al compagno di viaggio, sempre che assicurato, un biglietto del treno in prima classe o per l'aereo in economy class, fino ad un limite di 2.000,00 euro per Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle Garanzie di Assistenza vedere la Sezione 2, Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazioni. Avvertenze: Limitazioni ed Esclusioni La Polizza prevede esclusioni e limitazioni della copertura che possono determinare la cessazione della copertura e pertanto il mancato pagamento della prestazione assicurativa. Si prega di leggere la Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. Non sono previste franchigie o periodi di carenza delle garanzie assicurative. Le informazioni relative alle esclusioni e limitazioni della copertura – compreso i limiti di età – sono contenute nella sezione "Limiti ed Esclusioni" di cui alla Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: Il limite Massimo di età assicurabile è 75 anni. Si prega di leggere la Sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ulteriori dettagli. 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Avvertenza: ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal Contraente o dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto potrebbe comportare effetti sull'esistenza del diritto all'indennizzo o sull'ammontare dell'indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla prestazione assicurativa previsto dalla polizza) o la risoluzione del contratto assicurativo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione della professione Il Contraente non è tenuto ad informare gli assicuratori di alcun aggravamento o diminuzione del rischio (per esempio dovuto alla variazione della professione) in quanto gli Assicuratori espressamente rinunciano al proprio diritto di aumentare o ridurre il premio in maniera corrispondente, o diminuire le prestazioni assicurative previste dalla presente polizza, nonché di recedere dal contratto ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. 6. Premi Il premio per il ramo infortuni e per il ramo assistenza è calcolato secondo quanto previsto dalla Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed è corrisposto a FamilyProtect S.A. mensilmente a partire dal secondo mese dalla data di efficacia del Contratto, sulla base della formula di pagamento e della somma assicurata prescelta dal Contraente (i.e. Articolo 14 Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione) senza costi aggiuntivi, tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) o carta di credito emessa a nome dell'Assicurato in funzione della scelta effettuata dal Contraente. Le informazioni relative alle procedure di pagamento del premio sono contenute nella Sezione 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Premio assicurativo". 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il premio e le somme assicurate non sono automaticamente rivalutati. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di adeguare il premio e le prestazioni assicurative previste dal Contratto, previa comunicazione scritta al contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto, concedendo al Contraente il diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza, senza alcuna penale. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle condizioni particolari previste dal Contratto dovrà essere provata per iscritto. 8. Diritto di ripensamento (“recesso”) e di risoluzione anticipata del Contratto a) Diritto di Ripensamento Il Contraente ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro i 30 giorni immediatamente successivi alla data di efficacia (il “Periodo di Recesso”). A tal fine, il Contraente dovrà inviare alla Compagnia una comunicazione scritta mediante posta, e-mail, o fax ai seguenti recapiti: FamilyProtect S.A. - Servizio Clienti –Casella Postale 108 - 20098 San Giuliano Milanese (MI);e-mail: [email protected]; Fax: 02 36 04 71 72. La Compagnia provvederà a risolvere il Contratto e a restituire tutti i premi eventualmente corrisposti entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. L'esercizio del diritto di ripensamento durante il Periodo di Recesso è ammissibile esclusivamente se e fino a quando nel medesimo periodo non sono state presentate denunce di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di recesso, il Contratto si risolve con restituzione dei premi da parte della Compagnia e pertanto dalla medesima data cessa l’efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente Contratto. b) Diritto di risolvere anticipatamente il Contratto/Disdetta della polizza: Il Contraente ha facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso scritto di almeno 60 giorni prima del rinnovo della polizza ad ogni scadenza annuale, da inviarsi alla Compagnia tramite lettera raccomandata a.r.. La Polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 2 di 12 Gli Assicuratori si riservano il diritto di risolvere anticipatamente il Contratto durante la sua durata con preavviso scritto da inviarsi al Contraente almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto. La Polizza sarà risolta a partire dalla data della scadenza annuale e rimarrà in vigore fino a tale data. c) Recesso delle parti in caso di sinistro Gli Assicuratori si riservano il diritto di recedere dalla polizza a seguito di ciascun sinistro non più tardi di 60 giorni dopo la liquidazione del sinistro o il rifiuto di liquidare il medesimo, mediante comunicazione scritta all'Assicurato. Il recesso avrà effetto 60 giorni dopo tale comunicazione. Al Contraente è riconosciuto il medesimo diritto di recedere dalla polizza a seguito di ciascun sinistro alle medesime condizioni mediante comunicazione scritta da inviarsi alla Compagnia. Qualsiasi comunicazione inviata dal Contraente/Assicurato alla Compagnia ai fini di quanto previsto dal presente articolo deve intendersi inviata anche all'Assicuratore Assistenza. 9. Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazioni a distanza Il contratto può essere concluso mediante tre modalità di comunicazione a distanza, ossia mediante il sito internet della Compagnia, per posta o telefonicamente. La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data alla quale la Compagnia ha accettato la proposta del Contraente, determinata come segue: (I) Quando la proposta del Contraente è effettuata mediante il sito internet della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto (anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) in tempo reale non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul proprio sito internet e sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l'Assicurato; (II) Quando la proposta è inviata a mezzo posta, il contratto diviene efficace previa accettazione della Compagnia (anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato ed i relativi allegati richiesti dalla Compagnia. (III) Quando la proposta è effettuata attraverso comunicazione telefonica, la Compagnia (anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) può accettare il contratto dopo la ricezione e registrazione del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center a condizione che l'Assicurato abbia verificato che tutti i requisiti richiesti in relazione all'Assicurato siano soddisfatti. 10. Ricezione e trasmissione di documenti Il Contraente ha il diritto di scegliere il formato per la trasmissione e ricezione dei documenti precontrattuali e contrattuali e per la ricezione delle informazioni in corso di contratto, nonché di modificare tale modalità in ogni momento – e senza costi aggiuntivi, purché tale formato preveda un supporto durevole e sia in ogni caso concesso al Contraente il diritto di richiedere che tali documenti siano trasmessi in formato cartaceo (qualora abbia optato per altra modalità. 11. Richiesta di restituzione della copia firmata In conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 34/2010, il Contraente deve sottoscrivere e trasmettere alla Compagnia una copia firmata del Certificato di Assicurazione su carta stampata o altro supporto durevole ai fini della prova del medesimo, restando intesto che la mancata restituzione di tale copia firmata non ha alcun effetto sulla validità del Contratto stabilita secondo i tempi e nei modi descritti nella sezione 5 "Data di Decorrenza del Contratto e periodo di ripensamento" delle Condizioni Generali. 12. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dalla data in cui si verifica il fatto su cui il diritto si fonda. 13. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana. Tuttavia, ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n° 209/05, le Parti hanno diritto di scegliere una diversa legge applicabile al contratto senza alcun pregiudizio per le norme imperative di diritto italiano. 14. Lingua La presente nota informativa, così come ogni altro documento ad essa allegato nonché successive comunicazioni tra le parti sono redatte in lingua italiana. L'utilizzo di ogni altra lingua deve essere specificatamente concordato tra le Parti. 15. Regime fiscale Con riferimento alla copertura assicurativa contro gli infortuni è prevista un'imposta sui premi del 2.5% della porzione di premio relativo al rischio infortuni e pari al 10% della porzione di premio relativo alla garanzia per i servizi di assistenza. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 16. Sinistri: liquidazione dell'indennizzo La sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione prevede i termini e le disposizioni relative al momento di insorgenza del sinistro, e alle modalità di denuncia dello stesso. In caso di sinistro relativo alle coperture infortuni, il dichiarante deve presentare la denuncia di sinistro alla Compagnia come prevista nella sezione 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione intitolata "Dichiarazione del Sinistro", con espresso consenso al trattamento dei dati personali, inclusi i dati sensibili. La stessa sezione contiene dettagli sulle modalità di comunicazione dei sinistri del ramo assistenza al fine di ottenere i servizi di assistenza previsti dalla Polizza. Avvertenza: La gestione dei sinistri “Ramo 18 – Assistenza” è affidata dall'Assicuratore Assistenza alla struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza e Servizi S.p.A.. Per richiedere il servizio di assistenza è necessario contattare telefonicamente la Centrale Operativa ai numeri: 800 211 172 (dall'Italia e senza costi aggiuntivi) 06 42 11 58 21 (alla tariffa definita dai singoli operatori telefonici e dall'estero) Il Contratto può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Si prega di leggere attentamente gli articoli 20 e 21 della sezione 6 "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione. Si prega di fornire i dettagli richiesti dagli operatori: • Numero di polizza; • Nome dell'assicurato, indirizzo di residenza o domicilio (indirizzo, numero di telefono, numero di fax); • ogni altra informazione in funzione del tipo di assistenza richiesta, al fine di ottenere i servizi di assistenza previsti dalla polizza. 17. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto agli Assicuratori come segue: Se relativi alle coperture infortuni al Servizio Clienti di FamilyProtect S.A., Casella Postale 108 20098 San Giuliano Milanese (MI) avendo cura di indicare: • nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. In caso di reclami relativi alle garanzie di assistenza, il Contraente, l’Assicuratore, i suoi eredi o i Beneficiari possono contattare il Servizio Assistenza al seguente indirizzo IPA SA - Avenue Louise 166, bte 1 - 1050 Bruxelles / [email protected] La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo entro 45 giorni dal relativo ricevimento. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 3 di 12 Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo: (i) all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353) oppure, rispettivamente per i reclami relativi alle coperture infortuni e assistenza (ii) all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution, 61, Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be), corredando il reclamo con la documentazione presentata precedentemente agli Assicuratori. Possono essere presentati direttamente all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353) o rispettivamente all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel, 61, Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be) eventuali reclami non inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte degli Assicuratori, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 18. Arbitrato Avvertenza: L'arbitrato può essere previsto per la risoluzione di eventuali controversie in relazione alle quali le parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. La sede dell'arbitrato è la città dell'istituto di medicina legale più vicino all'Assicurato, senza alcun pregiudizio per eventuali previsioni contrattuali più favorevoli. Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A. sono responsabile per la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa. _______________________ Il rappresentante legale FamilyProtect S.A. Robert WATTERS _______________________ Il rappresentante legale Inter Partner Assistance S.A. Franz Régimbeau NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Assicurato: la persona il cui interesse è coperto dall'assicurazione e che rispetta i requisiti previsti dall’articolo 10 delle Condizioni Generali, anche in funzione della formula di polizza prescelta dal Contraente. Assicuratore Assistenza: Inter Partner Assistance S.A. che fornisce le coperture assicurative del ramo assistenza previste dal Contratto. Assicuratori: FamilyProtect S.A. e Inter Partner Assistance S.A.. Beneficiario: colui che è autorizzato a ricevere le prestazioni assicurative previste dalla polizza a seguito di un sinistro. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza e Servizi S.p.A. Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma, composta da risorse umane ed impianti, attivi 24 ore al giorno tutto l'anno che, in virtù di un preesistente accordo con l'Assicuratore Assistenza, forniscono un contatto telefonico all'assicurato, organizzano interventi sul posto e forniscono, con costi a carico dell'Assicuratore Assistenza, i servizi di assistenza previsti dalla Polizza. Compagnia: la compagnia assicurativa FamilyProtect S.A. che fornisce le coperture infortuni previste dal Contratto. Contraente: la persona che sottoscrive il Contratto e corrisponde il premio assicurativo Contratto o Polizza: il presente contratto di assicurazione infortuni e assistenza denominato "Semplicemente Protetto Infortuni". Certificato di Assicurazione: il documento emesso dalla Compagnia in cui sono previste le prestazioni da corrispondere al beneficiario e che costituisce la prova del Contratto. Convivente: persona in relazione di convivenza more uxorio con il contraente. Tale relazione deve essere attestata legalmente dal certificato di stato di famiglia. Day hospital: un giorno in ospedale senza pernottamento, ma documentato da referti medici, presso un istituto sanitario dotato di letti dedicati all'ospedale. Data di Decorrenza del Contratto: la data a partire dalla quale il contratto assicurativo è efficace e che si intende approvata sia dal Contraente che dalla Compagnia. Diritto di Ripensamento o recesso: il diritto del Contraente/Assicurato di recedere dal presente contratto di assicurazione nel Periodo di Recesso, tale diritto comporta la cessazione immediata degli effetti del contratto dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di recesso e la restituzione dei premi corrisposti. Diritto di Risoluzione: il diritto del Contraente o dell'Assicurato di risolvere anticipatamente la copertura assicurativa durante la validità del contratto a ciascuna Scadenza annuale. Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito il centro dei propri affari e interessi. Fascicolo Informativo: il fascicolo informativo contenente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali previsti dai Regolamenti dell'IVASS: 1. La nota informativa, comprensiva di glossario, 2. Le Condizioni Generali di Assicurazione (incluse le condizioni particolari, ove esistenti). 3. Proposta di Polizza, se prevista. Frequenza del pagamento del premio: la frequenza con la quale il Contraente si impegna a pagare il premio assicurativo. Incidente stradale (compresi gli scooters): incidente all'assicurato collegato all'utilizzo di mezzi di trasporto come conducente o passeggero (esclusi i pedoni) Indennizzo o prestazioni: l'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro approvato. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente: la perdita o la definitiva diminuzione della capacità dell'Assicurato di eseguire tutte o alcune attività, a prescindere dalla sua professione, con la sola esclusione di danni puramente estetici. Ai fini del presente Contratto, tale perdita o diminuzione deve corrispondere ad una percentuale di invalidità almeno pari o superiore al del 66%. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 4 di 12 Istituto medico autorizzato: l'università, l'ospedale, la casa di cura, il day hospital, l'ambulatorio diagnostico e/o terapeutico, debitamente autorizzato per diagnosi e trattamenti. Ai fini del presente contratto non sono considerati istituti medici per diagnosi e trattamenti: le spa, in particolare quelle con finalità dietetiche e di benessere, riabilitazione, convalescenza o cure di lunga durata, o gli istituti per anziani IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e collettive. Limite massimo assicurabile: il limite massimo assicurabile stabilito nella Polizza, che è garantito dalla Compagnia in caso di sinistro. Nota Informativa: documento predisposto in conformità con le previsioni dell'IVASS, che deve essere consegnato dalla Compagnia al Contraente quale parte del contratto assicurativo e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e all'assicurazione. Periodo di Recesso: anche chiamato periodo di ripensamento, il periodo in cui è consentito al Contraente di recedere dalla polizza con annullamento di tutti gli effetti della polizza e restituzione dei premi corrisposti. Polizza Duo: una polizza avente due Assicurati: (a) un adulto e uno o più figli a carico; (b) due adulti (ovvero il Contraente e il coniuge o il Convivente); Premio assicurativo: importo dovuto dal Contraente alla Compagnia (indicato in importi mensili). Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura pubblico o privato regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera (esclusi stabilimenti termali). Scadenza annuale: ogni scadenza annuale della polizza, calcolata come multiplo di 12 a partire dalla Data di Decorrenza del Contratto. Sinistro: l'evento dedotto nel Contratto che da diritto all'Assicurato/Beneficiario di richiedere le prestazioni previste dalla polizza a seguito di infortunio. Supporto/Assistenza: l’intervento a seguito di infortunio o incidente fornito, nei limiti di quanto previsto dalla Polizza, tramite la Centrale Operativa. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 5 di 12 A) B) C) INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Family Protect S.A. Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di □ Assicurato/assicurando □ contraente □ erede/beneficiario □ terzo interessato a pratiche di risarcimento la Compagnia ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge1, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2 e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati . Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate3 il cui trattamento è ammesso dalla normativa applicabile. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Compagnia, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati all'Assicuratore Assistenza e ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"4, in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, FamilyProtect e le Società che appartengono al Gruppo AXA vorrebbero avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Finalità di utilizzo dei dati personali Se lei acconsentirà, saremo in grado di: • compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta • realizzare ricerche di mercato; • effettuare indagini statistiche; • proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza. Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di: • Società che appartengono al Gruppo AXA • società esterne con le quali FamilyProtect S.A. ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione. I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Chi sono i soggetti coinvolti Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da FamilyProtect S.A., dall'Assicuratore Assistenza, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che FamilyProtect S.A. avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti. Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: www.familyprotect.fr Modalità di uso dei suoi dati personali I suoi dati personali sono trattati da FamilyProtect S.A . - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione5; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. I suoi diritti Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a FamilyProtect – CASELLA POSTALE 108 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI ------------------------------------- 1 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 3 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. 4 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: • assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; • società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; • società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché autorità di vigilanza e altri organismi pubblici. , altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell’informativa oppure consultando il sito internet 5 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. 2 FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 6 di 12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GTC IT AP 02 FP IT V2 SEZIONE 1: La copertura Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione La copertura assicurativa copre gli infortuni verificatisi sia durante l'attività professionale dell'assicurato sia durante attività non professionali. La garanzia s'intende operante per gli infortuni che l’assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato su velivoli ed elicotteri ad uso commerciale. SEZIONE 2: Le garanzie La presente Polizza assicurativa prevede le seguenti prestazioni in caso di infortunio fornite dalla Compagnia. Articolo 2 – Prestazione caso morte Qualora l'Assicurato deceda - a seguito di un infortunio verificatosi durante la vigenza del Contratto - entro 3 anni dalla data del medesimo , e tale evento è accertato dalla Compagnia, l'indennizzo previsto dalla polizza sarà corrisposto ai Beneficiari. Le prestazioni sono pagate al/ai Beneficiario/i designato/i dall’Assicurato e comunicati alla Compagnia. In mancanza di designazione scritta, si applicherà la clausola di cui all'articolo 7 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Il Contraente può in qualsiasi momento, nel corso della durata del presente contratto modificare la/le designazione/i del/dei beneficiario/i mediante comunicazione scritta alla Compagnia. In tal caso la modifica sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la suddetta comunicazione. Nel caso in cui il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, al verificarsi del decesso di uno o più Assicurati figli a carico minori di 25 anni conseguente ad un Infortunio – ove tale decesso sia occorso entro 3 anni da tale Infortunio – la Compagnia rimborserà ai beneficiari l'importo delle spese funebri sostenute per le esequie dell'Assicurato, fino ad un massimo di € 5.000. Nella polizza Duo, se entrambe le persone assicurate adulte decedono nel medesimo incidente, l’importo dell’indennizzo previsto dalla polizza sarà raddoppiato. In caso di polizza sottoscritta con la formula famiglia, se entrambi i genitori assicurati decedono nel medesimo incidente l’importo dell’indennizzo previsto dalla polizza sarà raddoppiato. Qualora il decesso del/degli Assicurato/i si realizzi a seguito di un incidente aereo in qualsiasi parte nel mondo, e l'Assicurato era un passeggero che aveva acquistato regolare biglietto aereo, l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia sarà articolato come segue: (i) in caso di Polizza con un unico Assicurato, l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia sarà pari ad € 200.000; (ii) in caso di formula Duo, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a € 200.000 solo in caso di decesso a seguito di incidente aereo dell’Assicurato adulto; (iii) la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a € 400.000 in caso di formula Duo con due Assicurati adulti e di decesso di questi ultimi a seguito del medesimo incidente aereo; (iv) in caso di formula famiglia e a seguito del decesso dei due Assicurati adulti causato dal medesimo incidente aereo, la Compagnia corrisponderà un indennizzo pari a € 400.000. Qualora l’infortunio dal quale deriva il decesso dell’assicurato avvenga durante un incidente stradale, l’indennizzo previsto dalla polizza sarà raddoppiato. Ove venga selezionata dal Contraente la formula Duo o famiglia, nei casi sopra descritti di morte a seguito di incidente aereo o stradale, l’indennizzo corrisposto dalla Compagnia sarà raddoppiato solo al verificarsi del decesso dei due Assicurati adulti.Tali tre prestazioni non sono cumulabili e la Compagnia indennizzerà solo uno degli eventi di cui sopra, scegliendo l'importo indennizzabile della prestazione più alto per il beneficiario. Articolo 3 – Prestazione in caso di Invalidità Totale e Permanente a seguito di infortunio Qualora l'assicurato è vittima di un infortunio che lo rende invalido in modo permanente e per una percentuale pari o superiore al 66%, la Compagnia pagherà l'indennizzo indicato nel Certificato di Polizza. L'indennizzo è pagato in caso di Invalidità Permanente dell'assicurato che sia accertata e il cui indennizzo sia richiesto entro 2 anni dalla data in cui si è verificato l'infortunio. La Compagnia pagherà l'indennizzo per Invalidità Permanente all'assicurato a prescindere dalle condizioni fisiche, patologiche o dall'esistenza di difetti fisici o mutilazioni preesistenti alla copertura. L'indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto esclusivamente quale conseguenza diretta di un infortunio e non quale conseguenza di altre precedenti condizioni fisiche o patologie dell'assicurato. Le percentuali di invalidità permanente vengono calcolate facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella allegata alle presenti Condizioni Generali di Polizza. I valori sono da ritenersi quali valori massimi. Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella suddetta tabella allegata, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: • nel caso di minorazioni, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla sopra indicata tabella, la Compagnia procederà a calcolare il grado di invalidità permanente in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate in tabella; • nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, la Compagnia procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; • nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla sopra indicata tabella e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla sopra indicata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100% Articolo 4 – Diaria giornaliera da ricovero ospedaliero a seguito di infortunio Qualora l'assicurato sia vittima di un infortunio che gli provochi lesioni che richiedano il ricovero in ospedale o presso un istituto medico autorizzato, la diaria giornaliera indicata nel Certificato di Polizza sarà corrisposta per ogni ricovero della durata di almeno 2 giorni consecutivi . Pertanto, soddisfatta tale condizione tale diaria verrà corrisposta a partire dal 1° giorno consecutivo di ricovero ospedaliero compreso. Il criterio dei due giorni consecutivi deve essere applicato ad ogni ricovero ospedaliero anche qualora i successivi ricoveri ospedalieri siano direttamente causati dal medesimo incidente. L'indennizzo è corrisposto per un periodo massimo di 364 giorni. Articolo 5 – Morte a seguito di dichiarazione di Invalidità Totale Permanente Qualora l'assicurato muoia dopo aver presentato dichiarazione di Invalidità Totale Permanente come conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponderà al beneficiario l'indennizzo più alto, a prescindere da quale evento avvenga prima. In caso di decesso, la Compagnia pagherà prestazioni aggiuntive ai beneficiari. Articolo 6 – Prestazioni di Assistenza fornite da Inter Partner Assistance S.A. Inter Partner Assistance S.A. attraverso la Centrale Operativa fornisce le prestazioni assistenza di seguito specificate, al verificarsi di un infortunio coperto dal Contratto: a) Invio di un medico in caso di emergenza Se, a seguito di un primo contatto telefonico con un medico, il servizio medico della Centrale Operativa ritenesse necessario e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto. I costi dei servizi saranno a carico della Centrale Operativa. Resta inteso che in tal caso la Centrale Operativa non potrà in nessun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese. b) Messa a disposizione di un infermiere Se nei 10 (dieci) giorni successivi alle dimissioni dal luogo di cura ove è stato ricoverato in Italia, venisse prescritto all'Assicurato, tramite apposita certificazione, da parte dei medici che lo hanno avuto in cura, una terapia a domicilio o presso il luogo dove soggiorna l'Assicurato che necessiti la presenza di un infermiere, la Centrale Operativa provvederà a reperirlo, sostenendo il relativo costo. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 7 di 12 La ricerca e la selezione verrà fatta sulla base del tipo di danno assicurato e in modo da offrire la miglior soluzione possibile. la Centrale Operativa metterà a disposizione un infermiere a proprie spese per un massimo di cinque giorni per sinistro e due ore al giorno. Il servizio è prestato previa richiesta anticipata di 3 (tre) giorni. c) Messa a disposizione di baby sitter Se l'Assicurato, entro 1 (un) mese dal giorno delle dimissioni dall'istituto dove era ricoverato, non è in grado di aver cura in modo indipendente, sulla base di una certificazione medica, dei propri figli al di sotto di 12 anni e nessun altro membro della famiglia è in grado di farlo, l'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa di reperire e inviare direttamente a domicilio una babysitter. Il servizio è fornito previa richiesta anticipata di 3 (tre) giorni. La Centrale Operativa a proprie spese sosterrà i costi per un massimo di 10 (dieci) ore in 3 (tre) giorni. Nel caso in cui la Centrale Operativa non potesse fornire tale servizio, si impegna a rimborsare, previa presentazione della relativa documentazione, le spese sostenute fino ad un limite di 200,00 euro per sinistro. L'assicurato dovrà in ogni caso contattare preventivamente la Centrale Operativa. d) Trasferimento / Rimpatrio Se a seguito di infortunio, il servizio medico della Centrale Operativa raccomandi il trasporto medico dell'Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d'accordo con il medico in loco, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare: • il trasferimento sanitario nella struttura medica adatta più vicina; • Il rimpatrio nel paese di origine se le condizioni lo permettono e se richiesto; • la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico e paramedico. Il trasporto sanitario verrà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa: • Aereo sanitario (fino al limite di 30.000,00 euro per sinistro); • Aereo di linea, economy class, eventualmente barellato; • Treno in prima classe e, ove necessario, vagone letto; • Ambulanza, senza limiti di chilometraggio; • Altri mezzi di trasporto. Sono esclusi dal servizio: • Infermità o lesioni che, ad opinione del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere trattati in loco; • Infermità o lesioni che non precludono la permanenza o la continuazione del viaggio o soggiorno dell'assicurato; • malattie infettive, quando il trasporto implica la violazione di norme sanitarie nazionali ed internazionali; • tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato • tutte le spese diverse da quelle sopra elencate; • tutte le spese sostenute per condizioni preesistenti. L'Assicuratore per i Servizi di Assistenza ha il diritto di richiedere la restituzione di ogni eventuale biglietto non utilizzato per il rientro dell' Assicurato. e) Messa a disposizione di un interprete Se l'Assicurato è ricoverato in un istituito medico all'estero a seguito di un infortunio, e ha delle difficoltà linguistiche nel comunicare con i medici, la Centrale Operativa metterà a disposizione un interprete in loco entro le successive 24 (ventiquattro) ore. L'Assicuratore per i Servizi di Assistenza si farà carico dei costi dell'interprete per un massimo di 4 (quattro) ore di lavoro per sinistro. Qualora non sia possibile provvedere all'invio di un'interprete, il servizio assistenza rimborserà, previa presentazione delle relative ricevute, i costi sostenuti fino ad un limite di 500,00 euro per sinistro e per periodo di copertura assicurativa. f) Rimpatrio della salma In caso di decesso dell'assicurato all'estero conseguente all’infortunio la Centrale Operativa provvederà ad organizzare e a trasportare la salma fino al luogo d’inumazione nel paese di origine. Il trasporto verrà effettuato secondo le norme internazionali, e nel rispetto di tutte le formalità richieste nel luogo del decesso. La Centrale Operativa provvederà a sostenere i costi fino ad un limite di 8.000,00 euro per assicurato. Il limite sopra indicato include i costi per l'acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o se l'assicurato abbia espresso il desiderio che la sepoltura avvenga in quel paese, la Centrale Operativa renderà disponibile ad un membro della famiglia un biglietto andata e ritorno (prima classe in treno, o economy class in aereo o altro mezzo a scelto a proprio insindacabile giudizio) al fine di poter partecipare al funerale. I seguenti costi non sono rimborsati: • a cerimonia funebre e l’inumazione; • l'eventuale recupero della salma; • il soggiorno del familiare. g) Rientro in patria In caso di decesso dell'assicurato all'estero e se i membri della famiglia e/o i compagni di viaggio non sono oggettivamente in grado di tornare alle proprie abitazioni in Italia con i mezzi originariamente pianificati, la Centrale Operativa fornirà loro un biglietto del treno in prima classe o per l'aereo in economy class. Il servizio sarà fornito ai membri della famiglia e/o compagni di viaggio che sono assicurati. La Centrale Operativa ha il diritto di chiedere la restituzione di ogni biglietto non utilizzato. La Centrale Operativa sosterrà a proprie spese i costi fino ad un limite di 2.000,00 euro per Assicurato. Articolo 7 – Designazione del Beneficiario per la prestazione caso morte Il Contraente ha il diritto di designare uno o più beneficiari che avranno diritto alla prestazione caso morte prevista dalla polizza. In caso di decesso dell'Assicurato in seguito ad infortunio, nel caso non ci sia nessun beneficiario designato si applicherà quanto segue: il beneficiario sarà il consorte non separato legalmente; in assenza sarà il convivente ; in assenza saranno i figli dell’Assicurato nati o non ancora nati; in assenza saranno i nipoti ; in mancanza di questi saranno gli altri eredi dell’Assicurato. Articolo 8 – Estensione territoriale La copertura assicurativa prescinde da confini geografici e si estende in ogni parte del mondo 24 ore al giorno tutto l'anno. Le prestazioni, in ogni caso, non sono fornite nei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche se non dichiarati. La Polizza rimarrà efficace a condizione che l'Assicurato continui ad essere residente in Italia. Articolo 9 – Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto agli Assicuratori come segue: Se relativi alle coperture infortuni al Servizio Clienti della Compagnia, Casella Postale 108 20098 San Giuliano Milanese MI avendo cura di indicare: • nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. In caso di reclami relativi alle garanzie di Assistenza, l’Assicuratore, i suoi Eredi o i Beneficiari possono contattare il Servizio Assistenza al seguente indirizzo IPA SA - Avenue Louise 166, bte 1 - 1050 Bruxelles / [email protected] La Compagnia e l'Assicuratore Assistenza forniscono riscontro al reclamo entro 45 giorni dal relativo ricevimento. Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dagli Assicuratori entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia o dell'Assicuratore Assistenza, oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo: (i) all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353), oppure rispettivamente per i reclami relativi alle coperture infortuni e assistenza (ii) all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel et de résolution, 61, Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles - www.bnb.be) corredando il reclamo con la documentazione presentata precedentemente a FamilyProtect S.A.. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 8 di 12 Possono essere presentati direttamente all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353) o rispettivamente per quanto di competenza all'autorità regolamentare francese Autorité de Controle Prudentiel et de résolution, 61, Rue Taitbout – 75436 Paris Cedex o all'autorità regolamentare belga Banque nationale de Belgique (14, Boulevard de Berlaimont, 1000 Bruxelles www.bnb.be) eventuali reclami non inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi. E’ inoltre possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. SEZIONE 3: Limiti ed Esclusioni Articolo 10 – Limiti di età I soggetti Assicurati saranno indicati nella Polizza. L’Assicurato deve essere residente in Italia e deve avere l’età e soddisfare i requisiti di seguito indicati anche in funzione dell’opzione selezionata dall’Assicurato/Contraente. I soggetti Assicurati sono assicurabili alle seguenti condizioni: Contratto singolo (1 adulto): l’Assicurato corrisponde al Contraente e ha un’età compresa tra i 18 e i 75 anni; Contratto - Duo (2 adulti o un adulto e uno o più figli a carico), in tal caso gli Assicurati possono essere: a) l’Assicurato e uno o più figli, purché siano minori di 25 anni, sia fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dell’Assicurato, che sono inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi; b) l’Assicurato e sua moglie o Convivente, se quest’ultima soddisfa i requisiti previsti nelle Condizioni di Polizza. Contratto famiglia (2 adulti e figli): gli Assicurati possono essere l’Assicurato e sua moglie o Convivente (se quest’ultima soddisfa i medesimi requisiti) aventi un’età ricompresa tra 18 e 75 anni e i figli purché siano minori di 25 anni, sia fornita un’attestazione comprovante che sono a carico dell’Assicurato, che sono inclusi nello stesso stato di famiglia e che devono ancora completare gli studi. Una copia della carta d’identità dell’Assicurato dovrà essere consegnata all’atto della stipula del Contratto quale condizione per la corretta conclusione del medesimo. Qualora l’Assicurato non restituisca il Contratto firmato insieme alla copia del suo documento d’identità, l’Assicuratore non potrà pagare le prestazioni previste dalla polizza. Il Contratto non è soggetto al rilascio di dichiarazioni inerenti allo stato di salute dell’Assicurato e l’accettazione del rischio da parte dell’Assicuratore sarà automatica, a condizione che il titolare della polizza/assicurato sia in possesso dei requisiti di cui sopra. Articolo 11 – Esclusioni Generali (prestazione assicurative infortuni e assistenza) Sono esclusi dalla copertura assicurativa prevista dal Contratto i seguenti infortuni: • derivanti da uno Stato di guerra, dichiarato o non dichiarato, guerra civile e sommosse in generale ad eccezione delle lesioni risultanti da guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni civili in generale, per un periodo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità, nella misura in cui l'Assicurato sia colto di sorpresa dagli eventi sopra menzionati, mentre si trova in uno stato estero dove non c'era o non era in atto al momento di arrivo in quel paese nessuno di quegli eventi. • in relazione a persone che siano arruolate volontariamente in qualsivoglia parte del mondo; • avvenuti durante corsi professionali che comportino l'uso di armi da fuoco; • derivati da cambiamenti derivanti da energia atomica, o causati da scissione e fusione nucleare, materiali radioattivi, raggi X; • risultanti da autolesionismo, suicidio o tentato suicidio, reati compiuti o tentati con dolo, atti avventati, in ogni caso saranno coperti dall'assicurazione le lesioni derivanti da azioni di auto-difesa o dovuti a dovere di solidarietà; • • • • • • • • • • dovuti ad uso di droga; guida di qualsivoglia veicolo e/o vascello in stato di ebbrezza; dovuti a pratica di sport d'aria in generale (aerei leggeri, deltaplano, parapendio, paracadutismo); dovuti a sport che comportano l'uso di veicoli o barche a motore; dovuti a qualsivoglia sport praticato professionalmente o che comporti remunerazione sulla base di un contratto diretto o indiretto. dovuti a uso di qualsivoglia mezzo di trasporto subacqueo; dovuti a uso di voli in aereo ed elicottero non commerciali; dovuti a attività di pilota o membro dell'equipaggio di un aereo; dovuti a interventi chirurgici, esami o trattamenti medici non richiesti dalle lesioni riportate nell’infortunio. derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoti, tornado, uragani, inondazioni, tsunami, fenomeni atmosferici qualificabili come calamità naturali; derivanti da corse automobilistiche, motociclistiche o nautiche sia se realizzate per prove sia per allenamento, arrampicata su roccia e montagna con accesso ai ghiacciai, ski jumping, sci d'acqua, uso di motoslitta, pratica di sport aerei in generale, di boxe, wrestling, rugby, American football, immersioni, atletica pesante, hockey sul ghiaccio. Articolo 12 – Esclusioni specifiche per le prestazioni di assistenza A. Esclusioni Le prestazioni assicurative del ramo assistenza non sono fornite se gli eventi assicurati sono causati da: (I) Eruzioni vulcaniche, terremoti, tornado, uragani, inondazioni, tsunami, fenomeni atmosferici qualificabili come calamità naturali; (II) Corse automobilistiche, motociclistiche o nautiche sia se realizzate per prove sia per allenamento, arrampicata su roccia e montagna con accesso ai ghiacciai, ski jumping, sci d'acqua, uso di motoslitta, pratica di sport aerei in generale, di boxe, wrestling, rugby, American football, immersioni, atletica pesante, hockey sul ghiaccio; (III) Viaggi intrapresi dall'assicurato nonostante il parere negativo del medico o sottoporsi ad un trattamento medico o medico chirurgico. (IV) La garanzia non opera in caso di suicidio. La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi previsti che derivassero da casi di forza maggiore quali guerra civile o straniera, ammutinamenti, scioperi, misure della forza pubblica. B. Condizioni specifiche di garanzia Non potranno essere rimborsate o coperte da garanzia assistenza le prestazioni non richieste al momento in cui si verificano i fatti così come quelle rifiutate dall'Assicurato o organizzate senza il consenso la Centrale Operativa che presta i servizi di Assistenza. L’evento deve essere tempestivamente segnalato alla Centrale Operativa al momento in cui si verifica. C. Limiti delle obbligazioni dell'Assicuratore Assistenza Quest'ultimo assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile della mancata esecuzione o del ritardo nella prestazione delle garanzie provocate da guerra civile o straniera dichiarata o meno, la mobilitazione generale, il sequestro di persone o materiale da parte delle autorità, gli atti di sabotaggio o di terrorismo, i conflitti sociali quali lo scioperi, movimenti popolari e tutte le restrizioni alla libera circolazione dei beni e delle persone, i cataclismi naturali, gli effetti della radioattività, le epidemie, tutti i rischi di infezioni chimiche, tutti i casi di forza maggiore. D. Surroga dell'Assicuratore Assistenza per le prestazioni Assistenza: quest'ultimo è surrogato nei diritti e azioni dell'Assicurato, contro tutti i terzi responsabili dell'evento che hanno causato il suo intervento fino alla concorrenza delle spese sostenute in esecuzione del presente Contratto. SEZIONE 4 Premi assicurativi Articolo 13 – Premio assicurativo Il premio e le prestazioni assicurative sono determinate in funzione della formula prescelta dal Contraente (polizza singola, duo o famiglia) e dal livello di garanzia selezionato (Somma Assicurata da 30.000,00 euro a 80.000,00 euro in caso di Decesso e Invalidità Totale e Permanente, e da 30,00 euro fino a 80,00 euro per diaria giornaliera da ricovero ospedaliero). I premi saranno corrisposti mensilmente a partire dal secondo mese dalla data di efficacia del Contratto. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 9 di 12 Riduzione o aumento della copertura: il Contraente può richiedere per iscritto in qualsiasi momento a FamilyProtect S.A. una riduzione o un aumento della Somma Assicurata indicata nel Certificato di Assicurazione inizialmente sottoscritto. In tal caso, previa accettazione da parte della Compagnia, quest'ultima emetterà un'appendice al Contratto che specificherà la data di efficacia delle modifiche introdotte e l'importo del premio sarà proporzionalmente adeguato. L'appendice di modifica sottoscritta dalla Compagnia sarà successivamente inviata al Contraente. L'aumento e la riduzione della Somma Assicurata saranno considerati efficaci a partire dal mese successivo alla data di scadenza mensile della rata del Contratto. Articolo 14 – Pagamento del premio assicurativo Il contraente accetta di pagare il premio assicurativo alle scadenze e con la periodicità indicati nel Certificato di Polizza, tramite addebito diretto sul conto corrente (RID) o su Carta di Credito rilasciata a nome del Contraente, come indicato dallo stesso in occasione della stipula del Contratto o nel modulo di proposta in caso di acquisto tramite posta e internet, in funzione della modalità di sottoscrizione prescelta. Articolo 15 – Mancato pagamento dei Premi La procedura che verrà seguita dalla Compagnia nell'eventualità di mancato pagamento del premio è la seguente: (I) qualora il premio non fosse ulteriormente corrisposto, la Compagnia invierà una formale diffida al Contraente; (II) la risoluzione del Contratto sarà effettiva 40 giorni dopo l'invio della formale diffida del Contraente. Articolo 16 – Modifiche del premio Il premio e le somme assicurate non sono automaticamente rivalutati, in ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di adeguare il premio e le prestazioni assicurative previste dal Contratto, previa comunicazione scritta al contraente almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto, concedendo al Contraente il diritto di recedere dal Contratto prima della scadenza, senza alcuna penale. Qualsiasi modifica alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle condizioni particolari previste dal Contratto dovrà essere provata per iscritto. SEZIONE 5 Articolo 17 – Data di Decorrenza del Contratto e periodo di ripensamento Il Contratto può essere concluso mediante 3 modalità di sottoscrizione a distanza, ossia tramite il sito internet della Compagnia, tramite posta o telemarketing. La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza e rappresenta la data alla quale la Compagnia ha accettato la proposta del Contraente, determinata come segue: (I) Quando la proposta del Contraente è effettuata mediante il sito internet della Compagnia, la Compagnia può accettare il contratto in tempo reale non appena il sistema della Compagnia riceve tale proposta sul proprio sito internet e sono state soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti riguardanti l'Assicurato; (II) Quando la proposta è inviata a mezzo posta, il contratto diviene efficace previa accettazione della Compagnia a condizione che la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Proposta debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato ed i relativi allegati richiesti dalla Compagnia; (III) Quando la proposta è effettuata attraverso comunicazione telefonica, la Compagnia può accettare il contratto dopo la ricezione e registrazione del consenso del Contraente da parte degli operatori del call center e a condizione che la Compagnia abbia verificato che tutti i requisiti richiesti per l'Assicurato siano soddisfatti. Il Contraente avrà diritto ad un periodo di ripensamento per recedere dal Contratto. Qualora il Contraente voglia recedere dal Contratto entro i 30 giorni consentiti per il recesso, dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera, al Servizio Clienti - Casella Postale 108 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) o tramite email al seguente indirizzo: [email protected] . oppure via Fax: 02 36 04 71 72. Il Contratto si risolverà in seguito al ricevimento di tale richiesta e qualsiasi premio incassato dalla Compagnia sarà rimborsato al cliente entro 15 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di ripensamento durante il Periodo di Recesso è ammissibile esclusivamente se e fino a quando nel medesimo periodo non sono state presentate denunce di sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di recesso, il Contratto si risolve con restituzione dei premi da parte della Compagnia e pertanto dalla medesima data cessa l’efficacia delle garanzie assicurative previste dal presente contratto. Articolo 18 – Proroga dell’assicurazione, tacito rinnovo e recesso anticipato In mancanza di disdetta data dalla Compagnia (che agisce in tal caso anche in nome e per conto dell'Assicuratore Assistenza) o dall'Assicurato, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ciascuna scadenza annuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Articolo 19 Operatività ed efficacia delle prestazioni di Assistenza previste dalla Polizza Salvo quanto specificato nel Contratto individuale, il servizio Assistenza opera: • tramite una linea telefonica con un servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno; • coprendo i costi sostenuti dalla Compagnia entro il limite di 3 (tre) sinistri per ciascun assicurato durante ogni anno di validità della copertura assicurativa; • con un numero illimitato di prestazioni nell'ambito di ciascun sinistro; • entro il limite del tetto massimo previsto per ciascuna prestazione di servizi di assistenza. Per la richiesta di consulenza o di informazioni, laddove non sia possibile fornire una risposta immediata, l'assicurato sarà contattato entro le successive 48 (quarantotto) ore. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare e di assistenza sanitaria è necessario inviare una richiesta alla Centrale Operativa con preavviso di 48 ore. Le richieste per le prestazioni di assistenza domiciliare e di assistenza sanitaria, devono essere accompagnate da una certificazione scritta del medico dell'ospedale che ha seguito l'Assicurato durante il ricovero o che ha autorizzato le dimissioni. Tale certificazione deve esplicitamente accertare l'invalidità temporanea dell'Assicurato o altre circostanze tali da renderlo incapace di svolgere specifiche attività. SEZIONE 6 Dichiarazione del sinistro Articolo 20 – Obblighi in caso di sinistro del ramo infortuni In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 8 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica. L’Assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire alla Compagnia le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia: delle cartelle cliniche complete, dei certificati medici in originale e di ogni altro documento ritenuto dalla Compagnia attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro. L'Assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Compagnia, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. 196/03 e successive modifiche. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’Assicurato. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 10 di 12 In caso di una polizza con formula duo o famiglia: • la morte del Contraente (accidentale o meno) determina automaticamente lo scioglimento del Contratto. La data di efficacia dello scioglimento è quella della scadenza del pagamento del premio dopo la morte del Contraente. La Compagnia proporrà all'Assicurato (non Contraente) coniuge o convivente una nuova formula di polizza singolo, duo o famiglia. In caso di morte accidentale, il sinistro sarà trattato indipendentemente dalla risoluzione del Contratto. • La morte di uno degli Assicurati (non Contraente) non determina lo scioglimento del Contratto. La Compagnia cambierà automaticamente la formula del Contratto da dalla formula duo o famiglia alla formula duo o singolo. Il cambiamento della formula sarà comunicato al Contraente a mezzo posta. • In caso di decesso di entrambi gli Assicurati maggiori di età (sia il Contraente che il non Contraente), il Contratto sarà automaticamente risolto. La data a partire dalla quale lo scioglimento sarà efficace è la data di scadenza del premio successiva alla morte del Contraente. In caso di morte accidentale, il sinistro viene trattato in maniera indipendente dalla risoluzione del Contratto. Analogamente, nel caso di sinistro per invalidità di uno degli assicu rati nell'ambito della polizza duo or famiglia la copertura continuerà per tutti gli assicurati ma solo le prestazioni per il caso morte e per il ricovero ospedaliero potranno essere erogati all'assicurato che ha già ricevuto la prestazione assicurativa relativa all'invalidità. Inoltre, ove il Contraente abbia selezionato la formula Duo o famiglia, in caso di morte di un Assicurato figlio a carico minore di 25 anni che sia intervenuta a seguito di Infortunio, la documentazione attestante le spese funebri sostenute dovrà essere fatta pervenire alla Compagnia. Articolo 21 – Obblighi in caso di prestazione di assistenza In caso di sinistro l'Assicurato, o qualcuno che agisce per suo conto, dovrà contattare la Centrale Operativa. Numero Verde dall’Italia: 800 211 172 Numero telefonico dall’estero: 06 42 11 58 21 La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per soddisfare le richieste. Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare l'Assicuratore Assistenza, l'assicurato dovrà raccogliere i seguenti dati: • Numero di polizza; • Nome e cognome della persona assicurata, indirizzo temporaneo o indirizzo di posta elettronica (indirizzo, numero di telefono ed eventuali numeri di fax); • E in base al tipo di assistenza richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della prestazione richiesta. Se l'Assicurato non adempie ad uno o più obblighi di assistenza in caso di omessa chiamata preventiva alla Centrale Operativa, Inter Partner Assistance S.A non è tenuta ad erogare compensi o a fornire servizi alternativi di qualsiasi tipo a titolo di indennizzo. L'assistenza deve essere gestita direttamente dalla Centrale Operativa, o essere espressamente autorizzata da questo, a pena di decadenza dal diritto di fornire assistenza. La Compagnia può richiedere, per i liquidatori, documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal Contratto. SEZIONE 7 Regole generali Articolo 22 – Giurisdizione. La giurisdizione applicabile al presente contratto è quella del luogo di residenza del Contraente. Articolo 23 – Imposte sul premio. Gli obblighi fiscali derivanti dalla polizza assicurativa sono integralmente assolti dal Contraente. Articolo 24 – Legge applicabile. Per tutti gli aspetti non regolati dal presente Contratto, si applicano le norme di diritto italiano. Articolo 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Ogni dichiarazione falsa o incompleta sulle circostanze del rischio resa dal Contraente o dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto potrebbe comportare effetti sull'esistenza del diritto all'indennizzo o sull'ammontare dell'indennizzo stesso (i.e. parziale o totale perdita del diritto alla prestazione assicurativa previsto dalla polizza) o la risoluzione del contratto assicurativo ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile a cui espressamente si fa rinvio. FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 11 di 12 ALLEGATO: Tabella con percentuali di invalidità Perdita anatomica o funzionale di: - Un arto superiore 70% - Una mano o avambraccio 60% - Un pollice 18% - Un indice 14% - Un medio 8% - Un anulare 8% - Un mignolo 12% Perdita anatomica o funzionale di: - Falange ungueale del pollice - Una falange di altro dito della mano 9% 1/3 valore dito Anchilosi: - Della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola 25% - Del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazine libera 20% - Del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% Paralisi completa: - Del nervo radiale 35% - Del nervo ulnare 20% Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: - Al di sopra della metà della coscia 70% - Al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% - Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% - Un piede - Ambedue i piedi - Un alluce 5% - Un altro dito del piede 1% - La falange ungueale del pollice 40% 100% 2,5% Anchilosi - Dell’anca in posizione favorevole 35% - Del ginocchio in estensione 25% - Della tibio-tarsica ad angolo retto 10% - Della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica 15% Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno: Esiti di frattura scomposta di una costa: 15% 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - Una vertebra cervicale 12% - Una vertebra dorsale 5% - 12a dorsale 10% - Una vertebra lombare 10% Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo 2% Esiti di frattura del sacro 3% Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% Perdita totale, anatomica o funzionale di: - Un occhio Ambedue gli occhi 25% 100% Sordità completa di: - Un orecchio 10% - Ambedue gli orecchi 40% Perdita della voce 30% Stenosi nasale assoluta: - Monolaterale - Bilaterale 4% 10% Perdita anatomica di: - Un rene 20% - Della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 10% FASCICOLO INFORMATIVO – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “SEMPLICEMENTE PROTETTO INFORTUNI” – ED 22/07/2014 Pagina 12 di 12
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