COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.06.2014 C(2014) 3632 final VERSIONE PUBBLICA Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo. Oggetto: Aiuto di stato SA.38634 (2014/N) – Italia Blue Panorama Airlines S.p.A. Signora Ministro, 1. (1) 2. PROCEDIMENTO Con notifica del 17 aprile 2014, cui hanno fatto seguito informazioni inviate in data 2 maggio 2014, le autorità italiane hanno notificato un aiuto al salvataggio a favore di Blue Panorama Airlines S.p.A. (in appresso "BPA" o "l'impresa"). DESCRIZIONE 2.1. (2) Il beneficiario BPA è una compagnia aerea italiana fondata nel 1998, attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri, che offre principalmente voli turistici, sia nel segmento "low cost" che nel segmento "executive". La maggior parte delle tratte servite da BPA è stagionale e occasionale. La sua quota rispetto al totale del traffico aereo di passeggeri in Italia è del 2,6% (e meno dello 0,2% del traffico nell'UE). BPA serve sia rotte locali (Calabria, Sicilia), che europee (Grecia, Spagna) e internazionali (prevalentemente verso destinazioni turistiche popolari come il Messico, Cuba, il Brasile, ecc.) 1 . BPA opera voli a partire dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa con una F 1 F Per il profilo dell'impresa si consulti: http://www.blue-panorama.it/it/about.html. H H 2 percentuale di passeggeri, rispettivamente, del 2,29% e dello 0,89% rispetto al traffico passeggeri totale di tali aeroporti. (3) BPA è detenuta al 100% da Formula Blue S.r.l. con sede a Roma, in liquidazione dal 6 giugno 2013. BPA è stata dichiarata insolvente dal tribunale di Roma in data 17 marzo 2014. (4) BPA ha la propria sede a Roma, nella regione Lazio, una regione non ammissibile agli aiuti regionali nel periodo 2007-2013 2 . BPA occupa circa 450 dipendenti. Le autorità italiane hanno spiegato che, a causa della crisi economica e finanziaria, il settore dell'aviazione ha sofferto a tutti i livelli (compagnie di trasporto di passeggeri e di merci, imprese di gestione e manutenzione, etc.). Conseguentemente, anche il mercato del lavoro è fortemente colpito dalla crisi e offre agli impiegati di BPA prospettive estremamente limitate di trovare nuovi posti di lavoro. F 2.2. F La misura notificata (5) L'Italia intende concedere, attraverso il ministero dello Sviluppo economico, un aiuto a favore di BPA. La misura consiste in una garanzia statale per un periodo di sei mesi emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura di una serie di linee di credito attualmente in corso di definizione (aperture di credito e bid/performance/advance payments) al fine di far fronte a un fabbisogno di liquidità pari a 12 milioni di EUR. (6) Non sono ancora state definite esattamente le condizioni per le linee di credito, ma le autorità italiane dichiarano che i tassi di interesse per tali linee di credito saranno conformi alle normali condizioni bancarie per le imprese attive e non saranno inferiori al tasso di riferimento della Commissione 3 . F F (7) Inoltre, l'Italia si è impegnata a far sì che la garanzia termini sei mesi dopo l'erogazione della prima rata delle linee di credito all'impresa e a trasmettere un piano di ristrutturazione o di liquidazione oppure una prova del fatto che il prestito è stato completamente rimborsato e/o che la garanzia ha avuto fine entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto al salvataggio. (8) Infine, le autorità italiane hanno fatto presente che BPA non ha ricevuto alcun aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione in passato. 2 L'attuale carta delle regioni assistite in Italia è stata stabilita mediante il caso di aiuto di Stato N 324/2007 — Italia — Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013, GU C 90 dell'11.4.2008, pag. 4 e successive modifiche, la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2014 mediante il caso SA.37407 Proroga della carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 fino al 30 giugno 2014, consultabili ai seguenti link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/250043/250043_1482619_55_2.pdf. H 3 H Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). 3 3. VALUTAZIONE 3.1. (9) Esistenza di un aiuto di Stato L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ne consegue che, perché una misura di aiuto si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: l'utilizzazione di risorse statali; un vantaggio economico selettivo al beneficiario; un (potenziale) effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi commerciali all'interno dell'Unione. Origine statale della misura (10) La misura notificata, una garanzia di Stato, viene concessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il ministero dello Sviluppo economico. Pertanto, la garanzia comporta l'utilizzazione di risorse di Stato in caso di inadempienza del mutuatario ed è imputabile allo Stato italiano. Vantaggio economico selettivo al beneficiario (11) La misura notificata è selettiva dal momento che la garanzia di Stato sarà emessa a beneficio di una impresa specifica, BPA. La garanzia di Stato conferisce un vantaggio economico al beneficiario permettendo l'accesso a linee di credito cui non avrebbe potuto accedere sul mercato viste le sue condizioni finanziarie. Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi (12) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa a scapito di altre imprese concorrenti che operano sul mercato dell'Unione, queste ultime sono da considerarsi influenzate dall'aiuto 4 . F (13) F Il mercato dei voli turistici è aperto alla concorrenza nell'UE. BPA è attiva su destinazioni turistiche popolari, in Italia, in Europa e all'estero (Africa, Asia, America del Sud), talvolta in concorrenza diretta con altri operatori europei (si veda il punto (2)). X (14) Nel concedere a BPA l'accesso alla liquidità a condizioni che altrimenti non avrebbe potuto ottenere, la garanzia di Stato potrebbe migliorare la posizione concorrenziale di BPA rispetto ai concorrenti sul mercato interno. La misura pertanto falsa o rischia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Conclusione in merito all'esistenza dell'aiuto 4 Si vedano, in particolare, la causa 730/79, Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11); la causa C-53/00, Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21; la causa C-372/97, Italia/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44). 4 (15) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Le autorità italiane condividono tale parere. 3.2. (16) Compatibilità dell'aiuto La Commissione può autorizzare, considerandoli compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, gli aiuti al salvataggio che soddisfano i criteri di compatibilità stabiliti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 5 (in appresso "orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione"). F F Ammissibilità agli aiuti al salvataggio (17) Conformemente ai punti 12, lettera a) e 14 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, sono ammissibili a tali aiuti soltanto le imprese in difficoltà. (18) Conformemente al punto 10 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa si considera in difficoltà nei seguenti casi: (…) c) indipendentemente dal tipo di impresa, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. (19) Come indicato al punto (3), un tribunale italiano ha già dichiarato BPA insolvente. BPA si qualifica quindi come un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. (20) Conformemente al punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un'impresa di recente costituzione che abbia iniziato meno di tre anni prima della notifica un'attività nel settore interessato non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio. BPA non è un'impresa di recente costituzione in quanto le sue attività risalgono al 1998. (21) Infine, il punto 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione stabilisce che un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Come si è spiegato al punto (3) l'unica proprietaria di BPA è solo una holding, attualmente in liquidazione. Pertanto, si può concludere che le difficoltà dell'impresa sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo. X X X 5 X Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU 244 dell'1.10.2004, pag. 2, prorogati nel 2009, GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3 e nel 2012, GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3. H H 5 Tali difficoltà non possono essere risolte dal gruppo stesso in quanto anche la società proprietaria è in liquidazione. Condizioni di compatibilità di cui al punto 25 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (22) Per poter essere dichiarati compatibili con il mercato interno, gli aiuti al salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (23) Conformemente ai punti 15 e 25(a) degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un aiuto al salvataggio deve consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. Il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche. (24) La misura notificata è una garanzia di Stato a copertura del 100% delle linee di credito fino a un importo di 12 milioni di EUR che BPA utilizzerebbe per soddisfare il fabbisogno di liquidità, restare in attività e sostenere il piano di cessione dei propri attivi. Come indicato ai punti (5) e (7), l'Italia si è impegnata a far sì che i tassi di interesse per tali linee di credito coperte dalla garanzia di Stato siano conformi alle normali condizioni bancarie per le imprese attive e non siano in alcun caso inferiori al tasso di riferimento della Commissione applicabile per il periodo nel quale tali linee di credito saranno concesse 6 . Inoltre, l'Italia si impegna a far sì che la garanzia termini sei mesi dopo l'erogazione della prima tranche di qualsiasi prestito a BPA. Pertanto, la misura notificata soddisfa le condizioni di compatibilità di cui al punto 25, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. X F (25) X X F Conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio devono essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Nel caso in esame, se l'impresa cessasse la propria attività, ciò comporterebbe — sulla base delle informazioni fornite dall'Italia — gravi conseguenze sociali, una perdita diretta di quasi 450 posti di lavoro presso BPA, ma avrebbe anche un effetto indiretto su un considerevole numero di posti di lavoro connessi alle attività di BPA (imprese di trasporto merci, gestione e manutenzione). Come spiegato al punto (4), la crisi economica ha avuto un impatto considerevole sul mercato del settore del trasporto aereo portando alla chiusura di imprese e a un calo delle opportunità di lavoro. Alla luce di queste considerazioni, l'aiuto sembra essere motivato da gravi difficoltà sociali. Inoltre, BPA è attiva su rotte internazionali ed europee, ma ha una presenza relativamente limitata negli Stati membri in cui è attiva. La sua quota rispetto al totale del traffico aereo di passeggeri in Italia è del 2,6% (e meno dello 0,2% del traffico nell'UE). Una percentuale così esigua sembra indicare X 6 X X Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). 6 che l'aiuto non ha indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri. Sulla base di quanto precede, si può concludere che l'aiuto è conforme alle disposizioni di cui al punto 25, lettera b), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. (26) Il punto 25, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione stabilisce che gli Stati membri che notificano un aiuto al salvataggio debbano comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione/liquidazione o la prova che il prestito sia stato rimborsato completamente e/o che la garanzia sia stata estinta. Nella loro notifica le autorità italiane si sono impegnate a comunicare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio a favore di BPA un piano di ristrutturazione/liquidazione o la prova che la garanzia sia stata estinta. Pertanto, la misura notificata è conforme al punto 25, lettera c), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. (27) Conformemente al punto 25, lettera d), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione 7 . Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovrebbero essere debitamente motivati. F F (28) Dalle relazioni finanziarie dell'impresa per gli esercizi 2012-2013 il risultato del calcolo della formula nel caso di BPA (EBIT 2013 + svalutazione + (capitale netto di esercizio del 2013 − capitale netto di esercizio del 2012)), escludendo l'accantonamento sul margine operativo (3,7 milioni di EUR) è di 24,4 milioni di EUR. Tale risultato deve essere diviso per 2 dal momento che l'impresa avrà bisogno di rimanere in attività per un periodo di sei mesi (il periodo per il quale l'aiuto è autorizzato). Il risultato finale di questa formula è pertanto di − 12,2 milioni di EUR. (29) Trattandosi di un risultato negativo, la prima precondizione per l'aiuto al salvataggio a favore di BPA è soddisfatta. In secondo luogo, l'importo notificato di 12 milioni di EUR dell'aiuto al salvataggio per il fabbisogno di liquidità di BPA è lievemente inferiore al dato risultante dall'applicazione della formula. Pertanto, l'aiuto è limitato al minimo necessario, come richiesto dal punto 25, lettera d), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. (30) Infine, per quanto riguarda il rispetto del principio "una tantum" stabilito nella parte 3.3 e al punto 25, lettera e) degli orientamenti per il salvataggio e la 7 La formula si basa sul margine operativo del beneficiario (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla notifica (2012), della svalutazione nello stesso anno di riferimento e della variazione del capitale netto di esercizio (calcolato come la differenza tra le attività correnti e le passività correnti) rispetto all'anno precedente quello di riferimento. La somma di tutti questi elementi viene poi divisa per 2, in modo da calcolare approssimativamente le esigenze di liquidità dell'impresa in un periodo semestrale – vale a dire per la durata dell'aiuto per il salvataggio. 7 ristrutturazione, le autorità italiane hanno confermato che BPA non ha ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto, la misura di aiuto notificata è conforme anche al punto 25, lettera e), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. (31) Alla luce di quanto precede, l'aiuto notificato soddisfa le condizioni di compatibilità di cui al punto 25, lettera e), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. (32) Inoltre, l'Italia dichiara che BPA non ha ricevuto alcun aiuto illegale in relazione al quale la Commissione abbia adottato una decisione negativa con un ordine di recupero. Pertanto, l'aiuto notificato soddisfa anche la condizione di cui al punto 23 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. 4. CONCLUSIONE: La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto notificato dal momento che esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. HX H La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax all'indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato 1049 Bruxelles Belgio Fax +32(0)229-61242. La prego di accogliere, signora Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 8
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