CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 L'anno 2014, il giorno [•] del mese di [•] Tra La Provincia di Padova, C.F. [•], con sede in Padova, Via…., n…, rappresentata da [•], nato il [•], in qualità di legale rappresentante dell’Ente e domiciliato per la carica in [•], (di seguito anche, la “Provincia”); E Il Comune di [•] , C.F. [•] con sede in [•] via [•], in persona del [•], in qualità di legale rappresentante dell’Ente, delegato alla firma giusto atto di delega del [•] prot. [•] e domiciliato per la carica in [•] (di seguito anche, il “Comune”) di seguito, congiuntamente, le “Parti” premesso che 1. con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 27.6.2014 il Comune ha aderito all’iniziativa lanciata nel 2008 dalla Commissione Europea, denominata “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), con il fine di perseguire gli obiettivi di politica energetica sostenibile del cosiddetto “Pacchetto 20-20-20 entro il 2020” (20% di riduzione dei combustibili fossili, 20% di aumento delle fonti rinnovabili, 20% di riduzione delle emissioni); 2. con delibera di Giunta Comunale n. 38 in data 15.3.2012 il Comune ha altresì aderito al Progetto 3L–Less Energy, Less Cost, Less Impact, promosso dalla Provincia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con il coinvolgimento della Provincia di Rovigo e dei Comuni del territorio padovano e rodigino, volto alla riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici pubblici dei predetti Enti (di seguito, il “Progetto”); 3. la realizzazione del Progetto 3L prevede (i) la devoluzione alle società di servizi energetici, Energy Service Companies (ESCOs), selezionate all’esito di procedure di evidenza pubblica, del finanziamento – tramite intermediario finanziario – che dovesse essere erogato dalla Banca Europea per gli Investimenti (di seguito, la “BEI”), ovvero da altro ente, per coprire parte dei costi di riqualificazione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche dei Comuni partecipanti; (ii) la stipula da parte dei Comuni partecipanti di Contratti di Prestazione Energetica con Garanzia di Risultato, Energy Performance Contracts (di seguito, “Contratti EPC”), con le predette ESCO sulla base di capitolati d’oneri concordati con BEI ed a fronte di un corrispettivo correlato all’entità del risparmio energetico effettivamente conseguito e preventivamente individuato nel suo ammontare minimo; (iii) la realizzazione degli interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica previsti dai Contratti EPC e (iv) la verifica dei risultati finali; 4. in data 23.10.2013 la Provincia di Padova, riconosciuta quale “Struttura di Supporto” della Commissione Europea nel territorio della Provincia di Padova, ha ottenuto un finanziamento a valere sul fondo “ELENA” (European Local Energy Assistance) ed ha sottoscritto con la BEI un contratto per i servizi di sviluppo del Progetto (Contract for project development services – Contract 1 Number ELENA 2011-033) (il “Contratto ELENA”), destinato a co-finanziare i costi propedeutici all’attuazione del Progetto stesso e comprensivi della documentazione e delle attività necessarie alla selezione ed al pagamento dei compensi del team di professionisti dedicati al Progetto, delle società di auditing e monitoraggio, degli advisors tecnici e dell’intermediario finanziario; 5. per la migliore riuscita del Progetto, è necessaria l’azione condivisa e sinergica della Provincia e dei Comuni partecipanti all’iniziativa; la prima, in qualità di responsabile del Progetto, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO; 6. il Comune è interessato alla riqualificazione energetica ed alla gestione degli edifici pubblici individuati nell’Allegato A; 7. alla luce di quanto premesso, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all’attuazione del Progetto, con la presente Convenzione le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti ed assumere i rispettivi impegni per la miglior riuscita del Progetto. Ciò premesso, si conviene: ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli Allegati, già sopra richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Gli Allegati sono di seguito elencati: • Allegato A: Elenco Edifici;Gli Elenchi di cui sopra potranno essere ampliati durante l’attuazione del Progetto: l’ampliamento avverrà di concerto tra le Parti mediante la sottoscrizione di apposito allegato aggiuntivo a quelli di cui al comma precedente. ARTICOLO 2 – OGGETTO La presente Convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti reciproci tra la Provincia e il Comune e dei rispettivi impegni per l’attuazione del Progetto, limitatamente alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici così come individuati in allegato A alla presente Convenzione, nonché l’individuazione dei principi di massima che dovranno contraddistinguere l’azione e le scelte amministrative di entrambi gli Enti, in esecuzione degli indirizzi e dei fini espressi come nelle premesse sopra riportate che fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI E OBBLIGO DI COOPERAZIONE Per lo svolgimento coordinato ed efficiente delle rispettive funzioni, le Parti si impegnano alla massima collaborazione reciproca ed a porre in essere ogni atto, provvedimento ed iniziativa necessaria ed utile per assicurare la massima efficienza, economicità ed efficacia dei procedimenti e delle rispettive determinazioni, al fine di conseguire la realizzazione degli obiettivi del Progetto, nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi imposti dalla BEI e dalle altre istituzioni ed enti pubblici e/o privati coinvolti. Le Parti prendono atto che il Progetto, sulla base del quale occorre predisporre le procedure selettive per l’affidamento dei Contratti EPC, deve essere realizzato, pena la perdita del finanziamento della BEI, entro tre anni con decorrenza dal 23.10.2013. Il Comune dichiara di essere edotto che le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione comportano la perdita del finanziamento concesso dalla BEI con conseguente assunzione di ogni qualsivoglia responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile derivante dalla medesima violazione. Ai fini di cui sopra, a titolo meramente esemplificativo, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Provincia e/o dei consulenti di quest’ultima, per le finalità del Progetto, gli edifici indicati nell’allegato A, con le relative utenze a sé intestate, alla presente Convenzione, nonché le diagnosi energetiche già svolte sugli stessi, così come ogni altra informazione e documentazione eventualmente richiesta, necessaria e/o opportuna ai fini dell’attuazione del Progetto. In relazione alle diagnosi energetiche già svolte sugli edifici e sugli impianti di pubblica illuminazione interessate dal Progetto, da porre a base di gara delle procedure selettive per l’affidamento dei Contratti EPC, la Provincia provvederà ad attuare le procedure per il loro aggiornamento e la loro standardizzazione, con costi finanziati con i fondi ELENA. Al conferimento degli incarichi ed al pagamento dei corrispettivi dovuti ai soggetti incaricati delle attività di aggiornamento e di standardizzazione delle diagnosi provvederà direttamente la Provincia, previa verifica della corretta esecuzione delle attività di aggiornamento e di standardizzazione delle diagnosi e presentazione della relativa fattura. Il Comune si impegna in ogni caso a prestare l’assistenza, anche per mezzo dei propri tecnici, che si rendesse necessaria per la Provincia e/o per i soggetti dalla medesima incaricati nel procedimento di aggiornamento e standardizzazione delle diagnosi. Il Comune si impegna inoltre a non porre in essere attività e/o a non affidare servizi in contrasto o incompatibili con il perseguimento degli obiettivi del Progetto, con particolare riguardo agli edifici pubblici individuati in Allegato A alla presente Convenzione. ARTICOLO 4 – PROCEDURE DI GARA PER LA SELEZIONE DELLE ESCO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e concorrenzialità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni delle direttive CE/2004/17 s.m.i. e CE/2004/18 s.m.i. nonché del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e del D.lgs. n. 115/2008 s.m.i., la Provincia provvederà all’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente di tipo ristretto, per la selezione delle ESCO aggiudicatarie della concessione di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di affidamento di servizi sopra soglia (la/e “Gara/e”). La Gara sarà bandita dalla Provincia, in nome e per conto dei Comuni interessati, che a tal fine le conferiscono, ex art. 30, co.4, d.lgs. 267/2000, piena delega delle relative funzioni, secondo tempistiche e sulla base di lotti funzionali stabiliti dalla Provincia stessa. La Gara avrà ad oggetto la stipula di un Contratto quadro di prestazione tra la Provincia e le ESCO aggiudicatarie, e un Contratto attuativo di prestazione tra le ESCO aggiudicatarie e ogni singolo Comune, 3 per il risparmio energetico con garanzia di risultato (“Contratto Attuativo EPC”), i cui contenuti saranno definiti nello schema di contratto posto a base di Gara (“Schema di Contratto EPC”). Tutta la Documentazione di Gara, intendendo per essa il bando, il capitolato d’oneri, il capitolato tecnicoprestazionale e lo Schema di Contratto EPC, oltre all’eventuale elenco prezzi e/o altro documento relativo all’offerta economica, sarà predisposta a cura e spese della Provincia e sarà vincolante per il Comune, il quale riconosce sin d’ora per rato ogni atto e documento predisposto dalla Provincia a tal fine. Il meccanismo contrattuale consentirà di assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica senza alcun aggravio di bilancio per il Comune e senza incidere pertanto sui parametri imposti dal Patto di Stabilità cui l'Ente è soggetto. Il Comune si impegna quindi sin d’ora a collaborare alle attività istruttorie e di preparazione della Gara, ivi comprese quelle per l’aggiornamento e la standardizzazione delle diagnosi di cui al precedente art. 3 e per lo svolgimento dei sopralluoghi che verranno effettuati dalle ESCO, a sottoscrivere all’esito della procedura - nel termine che verrà indicato nel Contratto quadro - il Contratto Attuativo EPC, secondo lo Schema posto a base di Gara e ad adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dal medesimo contratto quali, in particolare: il pagamento del canone alla Esco aggiudicataria - da contabilizzarsi quale spesa corrente - secondo l’importo risultante in seguito dei ribassi offerti in sede di gara; la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e dei lavori; la consegna degli edifici e degli impianti e la consegna dei lavori; il compimento delle attività amministrative di sua competenza necessarie alla realizzazione delle opere e all’erogazione dei servizi concordati; l’elaborazione del DUVRI e degli altri documenti eventualmente richiesti dal D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., ove necessari; la nomina del collaudatore ed il pagamento del relativo compenso, ove necessario. ARTICOLO 5 – DURATA La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino alla ultimazione degli investimenti previsti e comunque sino al 23.10.2016, quale scadenza del contratto ELENA n. 2011-033 stipulato tra la Provincia e la BEI, salve eventuali proroghe concesse dalla BEI per la realizzazione delle attività oggetto del medesimo contratto ELENA n. 2011-033 necessarie per il completamento del Progetto, nel qual caso la presente Convenzione si intende prorogata sino alla medesima scadenza concessa dalla BEI. La Provincia si impegna a dare comunicazione ai Comuni dell’eventuale proroga. La presente Convenzione risulta impegnativa per entrambe le Parti dal momento della sottoscrizione. ARTICOLO 6 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE CONVENZIONE Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione richiederà il consenso scritto delle Parti, a pena di nullità. Le Parti si impegnano secondo buona fede ad apportare alla presente Convenzione ogni modifica o integrazione necessaria o comunque opportuna per la migliore attuazione degli obiettivi connessi al Progetto, limitatamente alla riqualificazione degli edifici pubblici e degli impianti di pubblica illuminazione individuati in Allegato A alla presente Convenzione, e, dunque, agli interessi pubblici connessi con l’oggetto della presente Convenzione. L’ampliamento degli allegati di cui al secondo comma dell’articolo 1.1 della presente Convenzione non costituisce modifica/integrazione alla presente Convenzione. ARTICOLO 7 – FORMALITA’, SPESE E ONERI Ogni comunicazione e notifica relativa alla presente Convenzione ed alla sua attuazione, o comunque inerente al Progetto, potrà essere utilmente eseguita in via elettronica alle Parti ai seguenti indirizzi: per la Provincia di Padova: [email protected] per il Comune: [email protected] La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata in triplice originale, è esente da bollo trattandosi di atto scambiato fra Pubbliche Amministrazioni (art. 16 tabella all. B DPR 642/1972) e viene depositata negli archivi delle Parti firmatarie per la conservazione da parte di ciascuno. La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.131/1986, a cura e spese del richiedente. Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. Comune di [•] Provincia di Padova ______________ _________________ Allegati, N. 1: • Allegato A – Elenco Edifici; 5
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