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Roberto Canelli
Il regolamento 1169/2011: l'obbligo della
tracciabilità delle carni e della comunicazione di
ingredienti e allergeni sulle etichette
Gattatico, 12 giugno 2014
SCENARIO
 Sono ormai passati 15 anni da quando la BSE
(mucca pazza) irruppe sulla scena agroalimentare
mondiale, generando preoccupazione tra i
consumatori
 Quell’evento portò a normative molto rigide sulla
tracciabilità della carne bovina (Reg. UE 1760/00),
e in Unione Europea si cominciò a parlare di
tracciabilità e rintracciabilità
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SCENARIO
 Da allora gli alert alimentari si sono susseguiti:
 Aviaria (H5N1)
 Peperoncino (Sudan 1)
 Aflatossine, Fenilbutazone, Mercurio …
 Ricordiamo solo gli ultimi regolamenti entrati in
vigore
 Reg. (UE) 178/02 relativo ai requisiti di rintracciabilità
dei prodotti agro alimentari
 Reg. (UE) 931/11 relativo agli alimenti di origine
animale
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OGGI E DOMANI
 Ci troviamo quindi ad affrontare le prossime
scadenze:
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Regolamento
Entrerà in vigore
N. 1169/2011 - Allergeni
13 Dicembre 2014
N. 1379/2013 - Tracciabilità prodotti Ittici
13 Dicembre 2014
N. 1337/2013 - Origini della carni
1 Aprile 2015
N. 1169/2011 - Valori nutrizionali
1 Gennaio 2016
REGOLAMENTO UE N. 1337/2013
 È il regolamento attuativo che fissa le modalità di
applicazione del Reg. UE N.1169/11 per quanto riguarda
l’indicazione del paese di origine o del luogo di
provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di
animali delle specie:




Suina
Ovina
Caprina
Volatili
 Seppure non comprese, per uniformità di gestione
conviene considerare tutto il comparto avicunicolo:
 Coniglio
 Quaglia
 Piccione
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REGOLAMENTO UE N. 1337/2013: TRACCIABILITÀ
 L’articolo 3 del regolamento (Tracciabilità) precisa
che gli operatori della filiera, in tutte le fasi di
produzione e distribuzione, devono avere e
utilizzare un sistema per l’identificazione della
carne
 Il sistema utilizzato deve garantire:
 il collegamento tra le carni e l’animale o gruppi di
animali da cui sono stati ottenuti;
 la trasmissione nelle successive fasi di lavorazione e
distribuzione, delle informazioni (differenziate per filiera)
relative all’etichettatura della carne.
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REGOLAMENTO UE N. 1337/2013: ETICHETTA
 L’etichetta della carne destinata al consumatore
finale deve contenere i seguenti dati:
 Allevato in (paese UE o terzo)
 Macellato in (paese UE o terzo)
 Partita o lotto
 Nato…
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BILANCE
 Dell’impatto della normativa sui processi operativi
ne parleremo in seguito, ma occorre verificare una
componente importante della rete vendita
 Non tutte le bilance oggi utilizzate sono "1169
ready":




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caratteri stampabili in etichetta (>=250)
font differenziati (allergeni)
numerica dei lotti elevata (>99)
lunghezza massima etichetta
BILANCE
 Considerando il costo per gli interventi di
aggiornamento firmware e software delle bilance,
ed il tempo necessario, occorre pensare anche
alle ulteriori scadenze normative (allergeni e valori
nutrizionali) per poter organizzare l’intervento sui
punti vendita:
 survey parco bilance utilizzate
 eventuali progetti di centralizzazione dei PLU
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Grazie per l’attenzione
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