Roberto Canelli Il regolamento 1169/2011: l'obbligo della tracciabilità delle carni e della comunicazione di ingredienti e allergeni sulle etichette Gattatico, 12 giugno 2014 SCENARIO Sono ormai passati 15 anni da quando la BSE (mucca pazza) irruppe sulla scena agroalimentare mondiale, generando preoccupazione tra i consumatori Quell’evento portò a normative molto rigide sulla tracciabilità della carne bovina (Reg. UE 1760/00), e in Unione Europea si cominciò a parlare di tracciabilità e rintracciabilità 2 SCENARIO Da allora gli alert alimentari si sono susseguiti: Aviaria (H5N1) Peperoncino (Sudan 1) Aflatossine, Fenilbutazone, Mercurio … Ricordiamo solo gli ultimi regolamenti entrati in vigore Reg. (UE) 178/02 relativo ai requisiti di rintracciabilità dei prodotti agro alimentari Reg. (UE) 931/11 relativo agli alimenti di origine animale 3 OGGI E DOMANI Ci troviamo quindi ad affrontare le prossime scadenze: 4 Regolamento Entrerà in vigore N. 1169/2011 - Allergeni 13 Dicembre 2014 N. 1379/2013 - Tracciabilità prodotti Ittici 13 Dicembre 2014 N. 1337/2013 - Origini della carni 1 Aprile 2015 N. 1169/2011 - Valori nutrizionali 1 Gennaio 2016 REGOLAMENTO UE N. 1337/2013 È il regolamento attuativo che fissa le modalità di applicazione del Reg. UE N.1169/11 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali delle specie: Suina Ovina Caprina Volatili Seppure non comprese, per uniformità di gestione conviene considerare tutto il comparto avicunicolo: Coniglio Quaglia Piccione 5 REGOLAMENTO UE N. 1337/2013: TRACCIABILITÀ L’articolo 3 del regolamento (Tracciabilità) precisa che gli operatori della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, devono avere e utilizzare un sistema per l’identificazione della carne Il sistema utilizzato deve garantire: il collegamento tra le carni e l’animale o gruppi di animali da cui sono stati ottenuti; la trasmissione nelle successive fasi di lavorazione e distribuzione, delle informazioni (differenziate per filiera) relative all’etichettatura della carne. 6 REGOLAMENTO UE N. 1337/2013: ETICHETTA L’etichetta della carne destinata al consumatore finale deve contenere i seguenti dati: Allevato in (paese UE o terzo) Macellato in (paese UE o terzo) Partita o lotto Nato… 7 BILANCE Dell’impatto della normativa sui processi operativi ne parleremo in seguito, ma occorre verificare una componente importante della rete vendita Non tutte le bilance oggi utilizzate sono "1169 ready": 8 caratteri stampabili in etichetta (>=250) font differenziati (allergeni) numerica dei lotti elevata (>99) lunghezza massima etichetta BILANCE Considerando il costo per gli interventi di aggiornamento firmware e software delle bilance, ed il tempo necessario, occorre pensare anche alle ulteriori scadenze normative (allergeni e valori nutrizionali) per poter organizzare l’intervento sui punti vendita: survey parco bilance utilizzate eventuali progetti di centralizzazione dei PLU 9 Grazie per l’attenzione [email protected] www.ditechonline.it www.trade-online.it
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