IM01 Foglio Informativo IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA secondo la Normativa Pro-Tempore vigente in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” (D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) A cura di Ufficio Ispettorato / Compliance Decorrenza: dal 01 luglio 2014 Foglio Informativo IMPOSTE e TASSE Foglio Informativo relativo alle IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA secondo la normativa Pro-Tempore vigente Informazioni sulla Banca CEREABANCA1897 Credito Cooperativo - Società Cooperativa Email: [email protected] Email certif.: [email protected] Sito internet: www.cereabanca1897.it Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2416.60 Cod. ABI: 08481.4 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede legale e amministrativa: 37053 CEREA (VR) - Via Paride da Cerea, 30 tel. 0442/80100 – fax 0442/80770 Codice fiscale e P.IVA: 00326500238 Imposte e tasse Nella gestione del rapporto Banca-Cliente sono stabilite per legge diverse imposte e tasse da destinare all’Amministrazione Finanziaria, nei seguenti contesti: Per gli estratti conto corrente inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), nonché per i rendiconti dei libretti di risparmio - si applica un’imposta di bollo fissa, per ogni esemplare e diversificata in funzione della tipologia di cliente (persone fisiche e non); in presenza di più rapporti di conto corrente e libretti di risparmio intrattenuti con la medesima banca e identicamente intestati, occorre cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto per la determinazione della giacenza media complessiva (indipendentemente dalla loro tipologia) vincolante dell’applicazione o meno dell’imposta di bollo; Sono esenti dall’imposta di bollo: i cd. “conti di base” quali ad esempio quelli che si rivolgono a fasce socialmente svantaggiate di clientela, che devono essere offerti dall’intermediario senza spese (appartengono alle fasce socialmente svantaggiate i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500); conti intestati a Onlus, federazioni sportive e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; rapporti intestati ad Amministrazioni dello Stato. La disciplina dell’imposta di bollo non opera nell’ipotesi in cui il destinatario del documento sia un ente pubblico (territoriale e non) diverso dallo Stato (esempio regioni, province, comuni, università, ecc.). Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. IM01 Imposte e Tasse Imposte alla Clientela Normativa Pro-Tempore vigente conti intestati a clienti persone fisiche (e ditte individuali) quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio è complessivamente non superiore a euro 5.000. Viene applicata una ritenuta fiscale sugli interessi creditori maturati sul conto corrente. L’applicazione dell’imposta di bollo periodica sui rendiconti dei prodotti finanziari inviati alla clientela è disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72. Sono soggette a tassazione all’imposta di bollo le comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari e ed alle polizze di assicurazioni, buoni postali fruttiferi e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste uno stabile rapporto con l’intermediario, ivi compresi i depositi bancari (diversi dai c/c e libretti di risparmio), anche rappresentati da certificati. Sono soggette a tassazione le rendite finanziarie, siano esse redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.) o redditi diversi (cd “capital gain”). E’ prevista l’applicazione di un'unica aliquota di ritenuta o imposta sostitutiva. Sono soggetti ad imposta di bollo gli assegni bancari, postali, circolari e i vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera. Imposta sostitutiva per finanziamenti. Imposta di bollo per cambiali finanziarie. Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 luglio 2014 Pagina 2 di 5 Matteo Ferracin 01 luglio 2014 Foglio Informativo IMPOSTE e TASSE CONTI CORRENTI e DEPOSITO A RISPARMIO IMPOSTA DI BOLLO ANNUA SUGLI ESTRATTI CONTO e RENDICONTO LIBRETTI A RISPARMIO intestati a persone fisiche (comprese le ditte individuali) con giacenza media sul conto superiore a 5.000 euro € 34,20 intestati a persone fisiche (comprese le ditte individuali) con giacenza media sul conto non superiore a 5.000 euro € 0,00 intestati a soggetti diversi da persone fisiche a prescindere dalla giacenza media sul conto € 100,00 intestati a soggetti istituzionali (banche, sim, assicurazioni, ecc.) € 2,00 riferibili a depositi giudiziari € 2,00 intestati a Onlus, federazioni sportive e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI € 0,00 intestati a persone disagiate (v. ”conti di base” - ISEE < 7.500 euro) € 0,00 In presenza di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intrattenuti con la medesima banca e identicamente intestati, occorre cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto per la determinazione della giacenza media complessiva (indipendentemente dalla loro tipologia); se tale valore è superiore a 5.000 euro l’imposta deve essere applicata per ciascuna rendicontazione. RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI A CREDITO Ritenuta fiscale sugli interessi a credito su conti correnti 26,00% Nel caso in cui il titolare del rapporto non sia fiscalmente residente in Italia, tale ritenuta non verrà applicata. STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI IMPOSTA DI BOLLO ANNUA SULLE COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA per l’anno 2014 e successivi 0,20% con un massimo (solo nel caso in cui i clienti siano soggetti diversi da persone fisiche) ∞ Non esiste massimo invece per i clienti persone fisiche €14.000,00 La base imponibile per l’applicazione dell’imposta di bollo è data dal valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. In assenza di rendicontazioni, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al momento dell’estinzione del rapporto. Si precisa che l’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentino un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso, occorre fare riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari. Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. IM01 Imposte e Tasse Imposte alla Clientela Normativa Pro-Tempore vigente Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 luglio 2014 Pagina 3 di 5 Matteo Ferracin 01 luglio 2014 Foglio Informativo IMPOSTE e TASSE RITENUTA FISCALE SULLA RENDITA FINANZIARIA Regime di tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze su titoli, valute. etc.) - (cfr. Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, contenente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito in Legge n. 148/2011; Decreto 26/4/2014 n. 66 convertito in Legge 23/6/2014 n.89). In particolare: Titoli di stato (BOT, BTP, CCT, CTZ, ecc.) e titoli assimilati 12,5% Boc, Bor, Bop 12,5% Quote di fondi comuni immobiliari (in relazione al sottostante investimento) Certificati di deposito, Time deposit 26% Obbligazioni banca 26% Obbligazioni di imprese private 26% Altri redditi di capitale 26% Azioni (ordinarie, risparmio, privilegiate) 26% GPM/GPF 26% 12,50% / 26% Nel caso in cui il titolare del rapporto non sia fiscalmente residente in Italia, tale ritenuta non verrà applicata. CONTI CORRENTI, DEPOSITI A RISPARMIO E STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI PER I PRODOTTI SOPRA INDICATI INTESTATI A BANCHE, SOCIETÀ FINANZIARIE, ASSICURAZIONI, ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E PIÙ IN GENERALE AI SOGGETTI CHE NON SONO CONSIDERATI “CLIENTI” SECONDO LA NORMATIVA BANCARIA Imposta di bollo su estratto conto – (solo per depositi con saldo superiore a € 77,47 o con movimenti maggiori di tale importo) Imposta di bollo applicata sul contratto € 2,00 € 16,00 FINANZIAMENTI Imposta di bollo sui contratti (per finanziamenti a breve termine, ovvero fino ai 18 mesi) € 16,00 Imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche. L’imposta viene applicata sui finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi, per i quali non sia contrattualmente previsto il recesso “ad nutum”, ossia in qualsiasi momento, indipendentemente dal verificarsi di circostanze oggettive e/o da qualsiasi inadempimento del cliente. La percentuale applicata sull’importo erogato varia a seconda delle finalità per le quali sono richiesti i finanziamenti: nei confronti delle persone fisiche, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”: 0,25% dell’importo erogato operazioni di finanziamento destinate all’acquisto, costruzione e ristrutturazione delle pertinenze di abitazioni, che abbiano i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”: 0,25% dell’importo erogato Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. IM01 Imposte e Tasse Imposte alla Clientela Normativa Pro-Tempore vigente Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 luglio 2014 Pagina 4 di 5 Matteo Ferracin 01 luglio 2014 Foglio Informativo IMPOSTE e TASSE operazioni di finanziamento bancario erogato, ad esempio, per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili che non costituiscono abitazioni (esempio: negozi, terreni, magazzini): 0,25% dell’importo erogato finanziamento finalizzato all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di un’abitazione che non possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” (esempio: una seconda casa): 2,00% dell’importo erogato Cambiali finanziarie. l'applicazione dell'imposta sostitutiva determina l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. L'applicazione dell'imposta sostitutiva non determina invece l'esenzione totale dell'imposizione sulle cambiali, emesse in relazione alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine, per le quali è prevista la seguente imposta di bollo 0,01 % dell’importo finanziato Imposta di bollo su cambiale ASSEGNI Imposta di bollo su rilascio di assegni liberi (per singolo assegno) – ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni € 1,50 LEGENDA Strumenti finanziari Per strumento finanziario si intende qualsiasi titolo o valore mobiliare, quali ad esempio: obbligazioni, azioni, quote di fondi, titoli di stato (B.O.T., B.T.P., C.C.T., C.T.Z.), azioni di SICAV, certificates, warrant, covered warrant, opzioni, diritti, futures. ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni). Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative. Si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie e varia a seconda delle finalità per le quali sono erogati i finanziamenti: è pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Oggetto: Area Tematica: Argomento: Rif. normativi Foglio Informativo – cod. IM01 Imposte e Tasse Imposte alla Clientela Normativa Pro-Tempore vigente Data aggiornam.: N. pagine: Referente: Data decorrenza: 01 luglio 2014 Pagina 5 di 5 Matteo Ferracin 01 luglio 2014
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