IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA secondo la Normativa Pro

IM01
Foglio Informativo
IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA
secondo la Normativa Pro-Tempore vigente
in ottemperanza alle “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari”
(D.Lgs.n.385 del 1/9/1993 - delibera CICR del 4/3/2003 e successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia)
A cura di
Ufficio Ispettorato / Compliance
Decorrenza: dal 01 luglio 2014
Foglio Informativo
IMPOSTE e TASSE
Foglio Informativo relativo alle
IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA
secondo la normativa Pro-Tempore vigente
Informazioni sulla Banca
CEREABANCA1897
Credito Cooperativo - Società Cooperativa
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Email certif.:
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Sito internet: www.cereabanca1897.it
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2416.60
Cod. ABI: 08481.4
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A162374
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00326500238
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede legale e amministrativa:
37053 CEREA (VR) - Via Paride da Cerea, 30
tel. 0442/80100 – fax 0442/80770
Codice fiscale e P.IVA: 00326500238
Imposte e tasse
Nella gestione del rapporto Banca-Cliente sono stabilite
per legge diverse imposte e tasse da destinare
all’Amministrazione Finanziaria, nei seguenti contesti:
 Per gli estratti conto corrente inviati dalle banche ai
clienti ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 (cd.
Testo Unico Bancario), nonché per i rendiconti dei
libretti di risparmio - si applica un’imposta di bollo
fissa, per ogni esemplare e diversificata in funzione
della tipologia di cliente (persone fisiche e non); in
presenza di più rapporti di conto corrente e libretti di
risparmio intrattenuti con la medesima banca e
identicamente intestati, occorre cumulare i valori di
giacenza media di ciascun rapporto per la
determinazione della giacenza media complessiva
(indipendentemente dalla loro tipologia) vincolante
dell’applicazione o meno dell’imposta di bollo;
 Sono esenti dall’imposta di bollo:

i cd. “conti di base” quali ad esempio quelli che si
rivolgono a fasce socialmente svantaggiate di
clientela,
che
devono
essere
offerti
dall’intermediario senza spese (appartengono alle
fasce socialmente svantaggiate i consumatori il cui
ISEE in corso di validità è inferiore a euro 7.500);

conti intestati a Onlus, federazioni sportive e enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

rapporti intestati ad Amministrazioni dello Stato. La
disciplina dell’imposta di bollo non opera
nell’ipotesi in cui il destinatario del documento sia
un ente pubblico (territoriale e non) diverso dallo
Stato (esempio regioni, province, comuni,
università, ecc.).
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
Foglio Informativo – cod. IM01
Imposte e Tasse
Imposte alla Clientela
Normativa Pro-Tempore vigente

conti intestati a clienti persone fisiche (e ditte
individuali) quando il valore medio di giacenza
risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio è
complessivamente non superiore a euro 5.000.
 Viene applicata una ritenuta fiscale sugli interessi
creditori maturati sul conto corrente.
 L’applicazione dell’imposta di bollo periodica sui
rendiconti dei prodotti finanziari inviati alla clientela
è disciplinata dall’art. 13, comma 2-ter, della Tariffa,
Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/72.
Sono soggette a tassazione all’imposta di bollo le
comunicazioni inviate alla clientela relative a
prodotti finanziari e ed alle polizze di assicurazioni,
buoni postali fruttiferi e per i prodotti finanziari diversi
da quelli dematerializzati per i quali non sussiste uno
stabile rapporto con l’intermediario, ivi compresi i
depositi bancari (diversi dai c/c e libretti di risparmio),
anche rappresentati da certificati.
 Sono soggette a tassazione le rendite finanziarie,
siano esse redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.)
o redditi diversi (cd “capital gain”). E’ prevista
l’applicazione di un'unica aliquota di ritenuta o imposta
sostitutiva.
 Sono soggetti ad imposta di bollo gli assegni bancari,
postali, circolari e i vaglia cambiari e postali rilasciati
in forma libera.
 Imposta sostitutiva per finanziamenti.
 Imposta di bollo per cambiali finanziarie.
Data aggiornam.:
N. pagine:
Referente:
Data decorrenza:
01 luglio 2014
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Matteo Ferracin
01 luglio 2014
Foglio Informativo
IMPOSTE e TASSE
CONTI CORRENTI e DEPOSITO A RISPARMIO
IMPOSTA DI BOLLO ANNUA
SUGLI ESTRATTI CONTO e RENDICONTO LIBRETTI A RISPARMIO

intestati a persone fisiche (comprese le ditte individuali) con giacenza media sul conto
superiore a 5.000 euro
€ 34,20

intestati a persone fisiche (comprese le ditte individuali) con giacenza media sul conto
non superiore a 5.000 euro
€ 0,00

intestati a soggetti diversi da persone fisiche a prescindere dalla giacenza media sul
conto
€ 100,00

intestati a soggetti istituzionali (banche, sim, assicurazioni, ecc.)
€ 2,00

riferibili a depositi giudiziari
€ 2,00

intestati a Onlus, federazioni sportive e enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI
€ 0,00

intestati a persone disagiate (v. ”conti di base” - ISEE < 7.500 euro)
€ 0,00

In presenza di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intrattenuti con la medesima banca e
identicamente intestati, occorre cumulare i valori di giacenza media di ciascun rapporto per la
determinazione della giacenza media complessiva (indipendentemente dalla loro tipologia); se tale valore è
superiore a 5.000 euro l’imposta deve essere applicata per ciascuna rendicontazione.
RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI A CREDITO
Ritenuta fiscale sugli interessi a credito su conti correnti
26,00%
Nel caso in cui il titolare del rapporto non sia fiscalmente residente in Italia, tale ritenuta non verrà applicata.
STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI
IMPOSTA DI BOLLO ANNUA SULLE COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

per l’anno 2014 e successivi
0,20%
con un massimo (solo nel caso in cui i clienti siano soggetti diversi da persone fisiche)
∞
Non esiste massimo invece per i clienti persone fisiche

€14.000,00
La base imponibile per l’applicazione dell’imposta di bollo è data dal valore di mercato dei prodotti
finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla
clientela.
In assenza di rendicontazioni, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque,
al momento dell’estinzione del rapporto.
Si precisa che l’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentino un valore di mercato,
nominale o di rimborso. In tal caso, occorre fare riferimento al valore di acquisto dei prodotti finanziari.
Oggetto:
Area Tematica:
Argomento:
Rif. normativi
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Imposte alla Clientela
Normativa Pro-Tempore vigente
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Matteo Ferracin
01 luglio 2014
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IMPOSTE e TASSE
RITENUTA FISCALE SULLA RENDITA FINANZIARIA
Regime di tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi diversi di natura finanziaria
(plusvalenze e minusvalenze su titoli, valute. etc.) - (cfr. Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, contenente misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito in Legge n. 148/2011; Decreto 26/4/2014 n. 66
convertito in Legge 23/6/2014 n.89). In particolare:

Titoli di stato (BOT, BTP, CCT, CTZ, ecc.) e titoli assimilati
12,5%

Boc, Bor, Bop
12,5%

Quote di fondi comuni immobiliari (in relazione al sottostante investimento)

Certificati di deposito, Time deposit
26%

Obbligazioni banca
26%

Obbligazioni di imprese private
26%

Altri redditi di capitale
26%

Azioni (ordinarie, risparmio, privilegiate)
26%

GPM/GPF
26%
12,50% / 26%
Nel caso in cui il titolare del rapporto non sia fiscalmente residente in Italia, tale ritenuta non verrà applicata.
CONTI CORRENTI, DEPOSITI A RISPARMIO E STRUMENTI/PRODOTTI FINANZIARI
PER I PRODOTTI SOPRA INDICATI INTESTATI A BANCHE, SOCIETÀ FINANZIARIE, ASSICURAZIONI, ALTRI
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E PIÙ IN GENERALE AI
SOGGETTI CHE NON SONO CONSIDERATI “CLIENTI” SECONDO LA NORMATIVA BANCARIA

Imposta di bollo su estratto conto – (solo per depositi con saldo superiore a € 77,47 o
con movimenti maggiori di tale importo)

Imposta di bollo applicata sul contratto
€ 2,00
€ 16,00
FINANZIAMENTI

Imposta di bollo sui contratti (per finanziamenti a breve termine, ovvero fino ai 18
mesi)
€ 16,00
Imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche.
L’imposta viene applicata sui finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi, per i quali non sia contrattualmente
previsto il recesso “ad nutum”, ossia in qualsiasi momento, indipendentemente dal verificarsi di circostanze oggettive
e/o da qualsiasi inadempimento del cliente. La percentuale applicata sull’importo erogato varia a seconda delle finalità
per le quali sono richiesti i finanziamenti:

nei confronti delle persone fisiche, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, per finalità di
acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per
l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”:
0,25%
dell’importo
erogato

operazioni di finanziamento destinate all’acquisto, costruzione e ristrutturazione delle
pertinenze di abitazioni, che abbiano i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni c.d.
“prima casa”:
0,25%
dell’importo
erogato
Oggetto:
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Argomento:
Rif. normativi
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Matteo Ferracin
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IMPOSTE e TASSE

operazioni di finanziamento bancario erogato, ad esempio, per l’acquisto, costruzione,
ristrutturazione di immobili che non costituiscono abitazioni (esempio: negozi, terreni,
magazzini):
0,25%
dell’importo
erogato

finanziamento finalizzato all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di un’abitazione che
non possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” (esempio:
una seconda casa):
2,00%
dell’importo
erogato
Cambiali finanziarie. l'applicazione dell'imposta sostitutiva determina l'esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di
registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva non determina invece l'esenzione totale dell'imposizione sulle cambiali, emesse in relazione alle operazioni
di finanziamento bancario a medio e lungo termine, per le quali è prevista la seguente imposta di bollo

0,01 %
dell’importo
finanziato
Imposta di bollo su cambiale
ASSEGNI
Imposta di bollo su rilascio di assegni liberi (per singolo assegno) – ai sensi dell’art.49 del
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
€ 1,50
LEGENDA
Strumenti finanziari
Per strumento finanziario si intende qualsiasi titolo o valore mobiliare, quali ad esempio:
obbligazioni, azioni, quote di fondi, titoli di stato (B.O.T., B.T.P., C.C.T., C.T.Z.), azioni di
SICAV, certificates, warrant, covered warrant, opzioni, diritti, futures. ai sensi del comma
2 dell’art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni).
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata
contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve
procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché
delle tasse sulle concessioni governative.
Si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito
da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie e varia a seconda delle finalità per le
quali sono erogati i finanziamenti: è pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione
dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisto/costruzione/ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al
2% della somma erogata.
Oggetto:
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