Leggi le novità del Decreto Legge

Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto
competitività)
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Le informazioni fornite nel presente documento hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale, né in materia
fiscale, né di tipo legale. Credemleasing non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni da chiunque adottate, o non adottate, utilizzando
le informazioni e le considerazioni riportate nel presente documento.
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Forma di agevolazione
L’art. 18 del presente DL, entrato in vigore il 24 giugno 2014, introduce un credito d’imposta
del 15% per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi, effettuati
dalle imprese a decorrere dal 25.06.2014 al 30.06.2015.
Il credito d’imposta è calcolato in ragione del 15% della differenza tra l’ammontare
complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nei due esercizi 2014 – 2015 (si
considera la data di consegna del bene) e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei
cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il più alto
dei 5 valori.
Periodi di imposta
Il credito va ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo. Può essere
utilizzato solo in compensazione in F24 tributi e contributi previsti dall’art. 17 D.Lgs 241/1997
(es. IVA, imposte sui redditi, contributi previdenziali etc.) ed a partire dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, quindi
per investimenti effettuati nel 2014 può essere utilizzato a partire dal 2016. Deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento del credito
(2014 o 2015) e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi in cui è utilizzato.
CREDEMLEASING
2
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Soggetti ammessi
Soggetti titolari di redditi d’impresa (di cui agli art.55 e seguenti del dpr n.917/86 - Tuir), con
esclusione dei:
- soggetti esercenti arti e professioni (di cui agli art. 53 e 54 del Tuir);
- produttori agricoli che tassano il reddito sulla base del reddito agrario (di cui all’art. 32 del
Tuir).
L’agevolazione spetta sia alle imprese costituite da meno di 5 anni sia alle imprese neo
costituite dopo l’entrata in vigore del DL.
Le prime avranno una media di riferimento per i periodi di imposta di esistenza (inferiori a 5
quinti) con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato
maggiore.
Per le seconde, non essendoci media storica da superare l’incentivo si applica al valore
complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
CREDEMLEASING
3
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Beni agevolabili
Impianti e macchinari nuovi identificati nella tabella delle attività economiche divisione 28 della
tabella ATECO 2007 (no immobili – autoveicoli).
Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
Investimenti in locazione finanziaria
il soggetto beneficiario è l’utilizzatore che effettua investimenti con riferimento al periodo di
imposta (2014- 2015);
momento rilevante ai fini dell’agevolazione: rileva la data di consegna (intercorrente tra il
25.06.2014 e il 30.06.2015) e non quella di stipula del contratto;
costo rilevante ai fini dell’agevolazione: è quello sostenuto dalla società di leasing per
l’acquisto del bene al netto di eventuali spese di manutenzione e non è rilevante il prezzo
convenuto per il riscatto del bene; il costo deve essere assunto al lordo dell’IVA pagata dalla
società di leasing per l’acquisto del bene nel caso in cui l’imposta relativa ai canoni di leasing
sia indetraibile per l’utilizzatore.
Escluso il leasing operativo.
CREDEMLEASING
4
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Rispetto de minimis e cumulabilità con altre agevolazioni
Vige il principio dell’alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna
agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un
espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni. Qualora si riscontrasse tale divieto si
dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell’agevolazione non possono cumularsi con il
contributo della legge analizzata.
L’agevolazione è cumulabile con il Fondo di Garanzia e il Plafond Beni strumentali (cd. ‘Nuova
Sabatini).
Revoca del credito d’imposta
L’incentivo viene revocato:
se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa
prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori del
territorio dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
CREDEMLEASING
5
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Caso esemplificativo
Ad un'impresa X, a fronte della stipula di un contratto di locazione finanziario, è consegnato (in
data 5 luglio 2014) un macchinario rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO. Il costo
sostenuto dalla Società è pari a Euro 200.000. Poniamo che nei cinque anni precedenti questa
impresa abbia fatto effettuato investimenti per un totale pari ad Euro 675.000, ripartiti come di
seguito:
2009
2010
2011
2012
2013
300.000
150.000
10.000
200.000
15.000
L'anno 2009 si può escludere dal conteggio in quanto la norma prevede la facoltà di escludere
il più alto tra i valori; la media degli altri quattro anni è pari a Euro 93.750. La differenza tra gli
acquisti 2014 (Euro 200.000) e la media degli anni precedenti (Euro 93.750) è pari a Euro
106.250.
Il 15% di questo importo, quindi Euro 15.938, costituirà un credito d’imposta da ripartire
nel 2016, 2017 e 2018 (Euro 5.313 cadauno).
CREDEMLEASING
6
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività)
Scarica il simulatore dal sito internet www.credemleasing.it
CREDEMLEASING
7