Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Le informazioni fornite nel presente documento hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale, né in materia fiscale, né di tipo legale. Credemleasing non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni da chiunque adottate, o non adottate, utilizzando le informazioni e le considerazioni riportate nel presente documento. Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Forma di agevolazione L’art. 18 del presente DL, entrato in vigore il 24 giugno 2014, introduce un credito d’imposta del 15% per gli investimenti, anche in locazione finanziaria, in beni strumentali nuovi, effettuati dalle imprese a decorrere dal 25.06.2014 al 30.06.2015. Il credito d’imposta è calcolato in ragione del 15% della differenza tra l’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nei due esercizi 2014 – 2015 (si considera la data di consegna del bene) e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il più alto dei 5 valori. Periodi di imposta Il credito va ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo. Può essere utilizzato solo in compensazione in F24 tributi e contributi previsti dall’art. 17 D.Lgs 241/1997 (es. IVA, imposte sui redditi, contributi previdenziali etc.) ed a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento, quindi per investimenti effettuati nel 2014 può essere utilizzato a partire dal 2016. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento del credito (2014 o 2015) e nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi in cui è utilizzato. CREDEMLEASING 2 Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Soggetti ammessi Soggetti titolari di redditi d’impresa (di cui agli art.55 e seguenti del dpr n.917/86 - Tuir), con esclusione dei: - soggetti esercenti arti e professioni (di cui agli art. 53 e 54 del Tuir); - produttori agricoli che tassano il reddito sulla base del reddito agrario (di cui all’art. 32 del Tuir). L’agevolazione spetta sia alle imprese costituite da meno di 5 anni sia alle imprese neo costituite dopo l’entrata in vigore del DL. Le prime avranno una media di riferimento per i periodi di imposta di esistenza (inferiori a 5 quinti) con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Per le seconde, non essendoci media storica da superare l’incentivo si applica al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. CREDEMLEASING 3 Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Beni agevolabili Impianti e macchinari nuovi identificati nella tabella delle attività economiche divisione 28 della tabella ATECO 2007 (no immobili – autoveicoli). Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Investimenti in locazione finanziaria il soggetto beneficiario è l’utilizzatore che effettua investimenti con riferimento al periodo di imposta (2014- 2015); momento rilevante ai fini dell’agevolazione: rileva la data di consegna (intercorrente tra il 25.06.2014 e il 30.06.2015) e non quella di stipula del contratto; costo rilevante ai fini dell’agevolazione: è quello sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene al netto di eventuali spese di manutenzione e non è rilevante il prezzo convenuto per il riscatto del bene; il costo deve essere assunto al lordo dell’IVA pagata dalla società di leasing per l’acquisto del bene nel caso in cui l’imposta relativa ai canoni di leasing sia indetraibile per l’utilizzatore. Escluso il leasing operativo. CREDEMLEASING 4 Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Rispetto de minimis e cumulabilità con altre agevolazioni Vige il principio dell’alternatività rovesciata nel senso che occorre verificare, per ciascuna agevolazione concessa da altre norme (statali, regionali e comunitarie), se esista o meno un espresso divieto di cumulo con altre agevolazioni. Qualora si riscontrasse tale divieto si dovrebbe infatti concludere che i benefici fiscali dell’agevolazione non possono cumularsi con il contributo della legge analizzata. L’agevolazione è cumulabile con il Fondo di Garanzia e il Plafond Beni strumentali (cd. ‘Nuova Sabatini). Revoca del credito d’imposta L’incentivo viene revocato: se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto; se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione. CREDEMLEASING 5 Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Caso esemplificativo Ad un'impresa X, a fronte della stipula di un contratto di locazione finanziario, è consegnato (in data 5 luglio 2014) un macchinario rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO. Il costo sostenuto dalla Società è pari a Euro 200.000. Poniamo che nei cinque anni precedenti questa impresa abbia fatto effettuato investimenti per un totale pari ad Euro 675.000, ripartiti come di seguito: 2009 2010 2011 2012 2013 300.000 150.000 10.000 200.000 15.000 L'anno 2009 si può escludere dal conteggio in quanto la norma prevede la facoltà di escludere il più alto tra i valori; la media degli altri quattro anni è pari a Euro 93.750. La differenza tra gli acquisti 2014 (Euro 200.000) e la media degli anni precedenti (Euro 93.750) è pari a Euro 106.250. Il 15% di questo importo, quindi Euro 15.938, costituirà un credito d’imposta da ripartire nel 2016, 2017 e 2018 (Euro 5.313 cadauno). CREDEMLEASING 6 Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Scarica il simulatore dal sito internet www.credemleasing.it CREDEMLEASING 7
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