•4 DISEGNO DI LEGGE N.03/2014 DEL 21/02/2014 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI" SCHEMA di Disegno di legge DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI relazione Lo schema di Disegno di legge regionale Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali colma un vuoto legislativo della Regione Puglia. La nostra Regione, infatti, non ha ancora una legge di sostegno alle forme associative. Il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'art. 33, rubricato esercizio associato difunzioni e servizi da parte dei Comuni prevede: 1. Le Regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. 2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite. 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell' ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2. prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione. Per quanto riguarda l'associazionismo dei comuni e la disciplina delle fusioni, le norme fondamentali sono costituite dagli articoli 15, 16 e da quelli che vanno dal 30 al 35 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL). Tale normativa di riferimento è stata modificata dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 14, detta norme per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e dispone, per i Comuni di minore dimensione demografica, l'esercizio associato obbligatorio di alcune di esse, mediante convenzione o unione. L'esercizio obbligatorio per i comuni di piccola dimensione demografica viene ulteriormente ribadito dalle disposizioni contenute nell'art. 16 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che introducono, altresì, la forma associativa della Unione municipale. Li te norme del d.l. n. 78 e del d.l. 138 (fatte per stabilizzare i conti pubblici) invertono la tendenza a considerare la volontarietà dell'associazionismo e spingono nel senso della obbligatorietà della gestione associata per i comuni con meno di 5.000 abitanti. Il d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, riscrive l'art. 32 del TUEL in materia di Unioni di Comuni: esse costituiscono un nuovo soggetto giuridico e non sono più un ponte per la fusione dei piccoli comuni. Le fusioni vengono, comunque, rilanciate per la strada della incentivazione. L'art. 19 del D.L. n. 95/2012 ridisegna inoltre le funzioni fondamentali dei comuni e modifica nuovamente il loro esercizio in forma associata. Nel testo definitivo del decreto sulla revisione della spesa pubblica, "ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione" che essi devono esercitare obbligatoriamente, le seguenti: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e di controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; e) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. 5 Queste funzioni, per prevalente interpretazione, sono da considerarsi funzioni proprie dei comuni distinte da quelle attribuite da altri livelli istituzionali. Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, tutte queste funzioni fondamentali, con esclusione di anagrafe e stato civile, dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione. Peraltro il testo prevede che, fin dal 1° gennaio 2013, tre di queste funzioni già sarebbero dovute essere esercitate in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione. Nel caso di utilizzo dello strumento della convenzione, in applicazione dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, sarà possibile stipulare più di una convenzione, anche per una sola funzione fondamentale, ma non sembra possibile, almeno secondo l'interpretazione prevalente, esercitare una funzione fondamentale tramite più convenzioni. Del resto una simile ipotesi, considerate tutte e nove le funzioni fondamentali da esercitare in forma associata entro il 31.12.2013, pare fuori da qualsiasi logica organizzativa. L'esercizio delle funzioni pubbliche in forma associata presuppone che anche le risorse umane, finanziarie e strumentali vengano messe in comune e, se questo non è obbligatorio nel caso della convenzione, certamente lo è nel caso dell'unione, considerato che con essa viene costituito un nuovo ente locale a cui devono essere trasferite risorse umane, risorse finanziarie e risorse strumentali. Sia nel caso di convenzioni, che di unioni di Comuni, anche gli enti con più di 5000 o 3000 abitanti, a seconda dei casi, potranno decidere di associarsi, senza gli specifici vincoli previsti per l'esercizio delle funzioni in forma obbligatoriamente associata, ma nel semplice rispetto della disciplina propria degli istituti giuridici di carattere generale che ne regolano il funzionamento. Le convenzioni, peraltro, non potranno avere durata inferiore a tre anni. L'esercizio associato delle funzioni fondamentali tramite convenzione, inoltre, non rappresenta una scelta priva di condizioni per i Comuni soggetti alla obbligatoria gestione associata delle funzioni fondamentali: infatti se, 6 nell'esercizio associato mediante convenzioni, alla scadenza del periodo triennale, non viene comprovato, da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i Comuni interessati saranno obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione. A tal proposito è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25.10.2013 il relativo decreto del Ministro dell'Interno recante "Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni". Il decreto prevede che le attestazioni prodotte dai comuni devono contenere i seguenti elementi: a) gli enti con i quali e' stata sottoscritta la convenzione con la specifica della relativa popolazione di ciascun comune; b) le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale od i servizi affidati alla competenza del comune che vengono esercitate mediante convenzione; e) la data di sottoscrizione della convenzione, nonché la decorrenza e la durata che, si ricorda, non potrà essere inferiore a tre anni; d) l'attestazione di aver conseguito, attraverso la convenzione, elementi di efficienza misurabili in termini di risparmio di spesa; e) l'attestazione di aver conseguito, tramite la forma associata della convenzione, un miglioramento nell'efficacia delle prestazioni rese. Il conseguimento di un significativo livello di efficacia dovrà essere dimostrato attestando di aver raggiunto un migliore livello di servizi nella gestione in convenzione, rispetto all'esercizio finanziario precedente, per almeno 3 attività tra: a) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; b) edilizia scolastica; e) servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale; d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; e) erogazioni prestazioni sociali; f) ufficio tecnico, lavori pubblici ed edilizia privata. La Regione ha il compito di individuare, per area geografica, l'ambito territoriale ottimale per la gestione associata delle funzioni fondamentali tenendo conto che, nel caso di Unioni di Comuni, il limite demografico minimo é fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite individuato dalla stessa Regione. I Comuni fino a 1.000 abitanti potranno optare per l'applicazione della disciplina prevista per gli enti di dimensione superiore o applicare quella introdotta dall'art. 16 del D.L 138/2011 (che non risulta più obbligatoria), V avendo così a disposizione tre opzioni di scelta di gestione associata delle funzioni e dei servizi: 1. tramite l'unione di Comuni prevista per gli enti fino a 5.000 abitanti; 2. tramite convenzione prevista per gli enti fino a 5.000 abitanti; 3. tramite l'unione di Comuni prevista dall'art. 16 del D.L. 138/2011; Il D.L. 95 del 2012, oltre alla facoltà di scelta per gli enti fino a 1000 abitanti, introduce ulteriori modifiche alla disciplina dell'art. 16 del D.L. 138/2011 ma, soprattutto, sostituisce integralmente l'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 che disciplina in via generale l'Unione di Comuni. Secondo la nuova disciplina del citato art. 32 del testo unico degli enti locali, "l'Unione di Comuni é l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi". Se tale unione è costituita "in prevalenza, da comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani". La disposizione in parola offre la concreta possibilità di riorganizzarsi in unioni, ai Comuni pugliesi già compresi nelle Comunità montane previste e regolate dalla l.r. 4 novembre 2004, n. 20, delle quali la Regione, con l.r. n. 36/2012, ha disposto la soppressione sulla base di valutazioni strettamente connesse alle disposizioni statali introdotte dalla legge n. 191 del 23.12.2009 (ed. legge finanziaria per l'anno 2010), dirette al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ogni Comune, inoltre, potrà far parte di una sola unione, mentre, al fine di evitare incrementi di spesa per il personale, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente in tale materia, la spesa sostenuta atale titolo non potrà comportare, in sede di prima applicazione, il superamento di quella sostenuta precedentemente dai singoli Comuni partecipanti. Aregime dovranno essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Infine la legge di conversione del decreto sulla spending review introduce una disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto dei termini per l'applicazione della gestione associata obbligatoria. In tal caso il Prefetto dovrà fc- assegnare agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente tale termine troverà applicazione l'intervento sostitutivo, con nomina di un commissario ad acta al fine di dare attuazione alla disciplina in parola, come previsto dall'art. 8 della legge 131/2003. Si impone, dunque, un diverso modo di espletare funzioni e non più in maniera singola, ma associata, attraverso la quale comuni possano realizzare economie di scala ed erogare, cittadini e imprese, servizi più efficienti, più efficaci, più adeguati. servizi comunali, ci si augura che i nei confronti di economici e più Si aggiunga il fatto che, in base alle decisioni della Conferenza Unificata (Repertorio atti n. 936/CU del 1° marzo 2006), al riparto degli incentivi finanziari statali a sostegno dell'associazionismo comunale partecipano le Regioni che hanno adottato proprie discipline d'incentivazioni nelle quali: a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane; b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane; e) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni; d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata; e) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento. Lo schema di Disegno di legge regionale Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali che viene presentata al Consiglio regionale per l'approvazione si compone di 21 articoli, suddivisi in Vili Capi. Il Capo I esplicita le finalità della legge regionale consistenti nel processo di valorizzazione e d'incentivazione della gestione associata tra i Comuni, al fine di assicurare un efficiente esercizio delle funzioni fondamentali. Il Capo II definisce le forme per l'esercizio associato delle funzioni, individua il perimetro dell'obbligo all'esercizio associato delle funzioni fondamentali mediante Unione di comuni o Convenzione e determina il limite demografico S- minimo che deve raggiungere la forma associativa dei Comuni tenuti all'esercizio associato delle funzioni fondamentali. Il Capo III si sofferma sulle varie forme di esercizio associato sia obbligatorio, sia facoltativo e detta le disposizioni per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale. Il Capo IV ha riguardo alle incentivazioni per le gestioni associate con preferenza, nell'ordine, per le Fusioni di comuni, Unioni di comuni, Convenzioni e si precisano anche i limiti temporali di durata degli stessi. Il Capo V definisce la materia concernente l'organizzazione e il personale destinato alle forme associative. Il Capo VI istituisce il registro delle forme di gestione associata presso la Giunta regionale. Il Capo VII ha riguardo alle disposizioni finanziarie. Il Capo Vili ha riguardo alle disposizioni transitorie e finali. Con il presente schema di Disegno di legge la Regione Puglia riempie lo spazio normativo di propria competenza in materia, come altre Regioni hanno già fatto, ma si raccorda, prima di ogni altra, alle novità normative introdotte dall'art. 19 del D.L. 95/2012 che ridisegnano le funzioni fondamentali dei Comuni e modificano nuovamente il loro esercizio in forma associata, accompagnando attivamente tutti i Comuni pugliesi verso l'organizzazione dei propri servizi con il ricorso, sempre più, a logiche associative che permettano ad essi, spesso soggetti giuridici di piccole dimensioni demografiche (e in quanto tali, obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali), di evitare una gestione onerosa e non più sostenibile dei loro servizi, nella difficile e particolare situazione economica che la nostra Regione ed il nostro Paese stanno attraversando. A tal fine la proposta di legge prevede che la Regione Puglia individui, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito della Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica atta all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 1, lettera d) della legge n. 135 del 2012 di conversione del D.L. n. 95/2012, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni di piccole dimensioni demografiche, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Ferma restando l'attuazione della gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, lo schema che si propone per i processi di trasferimento di funzioni ai Comuni nelle materie di competenza legislativa regionale, è quello di individuare la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica" in maniera differenziata lo. per territorio e di allargare gli ambiti demo-territoriali per l'esercizio di quelle funzioni che necessitano di ambiti vasti per una gestione più razionale, secondo il principio dell'adeguatezza, incentivando forme di gestione associata di territori ampi, al fine di perseguire risultati di efficacia, efficienza e riduzione delle spese. Tale schema, in sintesi, vuole raggiungere tre obiettivi: a) realizzare sul territorio pugliese la gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali prevista dalla normativa statale, concertandone gli ambiti con i Comuni e le loro associazioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione; b) promuovere il riordino e la sistemazione delle Unioni già esistenti sul territorio pugliese; e) incentivare l'allocazione di funzioni di area vasta in ambiti territoriali più ampi, per la loro gestione associata anche da parte dei Comuni sopra la soglia minima e indipendentemente da essa, nel rispetto del principio di adeguatezza e in previsione di una complessiva riforma della governance locale, attualmente nell'agenda politica nazionale, che obbligherebbe la Regione ad assegnare ai Comuni funzioni di area vasta il cui esercizio sarebbe difficilmente sostenibile individualmente anche per i Comuni più popolosi della Puglia. Tale percorso avviene in un quadro normativo nazionale in forte evoluzione che probabilmente avrà ulteriori modifiche, ma che è ormai chiaramente delineato rispetto agli obiettivi che intende conseguire e che la Regione si impegna a favorire, assicurando il passaggio meno traumatico possibile alle nuove forme associative dei comuni e, nel contempo, il migliore esercizio associato possibile delle funzioni fondamentali e di quelle ulteriormente conferite, al fine di garantire ai cittadini pugliesi un adeguato livello qualitativo e quantitativo dei servizi comunali. L'ipotesi del fabbisogno finanziario per i contributi previsti nella presente proposta di legge scaturisce da un'analisi comparativa concernente le risorse finanziarie già stanziate da altre Regioni in merito, a valere sui propri bilanci di previsione annuali e pluriennali. Il, Presidente 'ENDOLA 4±. Schema di Disegno di legge DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI SOMMARIO Relazione CAPOI Principi generali Art. 1 Finalità Art. 2 Principi CAPO II Esercizio associato di funzioni e servizi Art. 3 Definizioni Art. 4 Obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali Art. 5 Esercizio associato delle funzioni e dei servizi CAPO III Forme di esercizio associato Art. 6 Unione di Comuni Art. 7 Convenzione Art. 8 Consorzi Art. 9 Dimensione territoriale ottimale 11 AZ. CAPO IV Incentivazioni per le gestioni associate Art. 10 Incentivazione all'esercizio associato difunzioni e servizi comunali Art. 11 Incentivi Art. 12 Supporto formativo e tecnico-organizzativo CAPOV Organizzazione e personale Art. 13 Responsabili dei servizi Art. 14 Personale destinato alle funzioni affidate dai Comuni Art. 15 Norme di salvaguardia CAPO VI Anagrafe delle forme di gestione associata Art. 16 Registro regionale delle forme di gestione associata CAPO VII Disposizioni finanziarie Art. 17 Unioni di Comuni deficitarie Art. 18 Norme finanziarie CAPO Vili Disposizioni transitorie e finali Art. 19 Disposizioni transitorie e finali Art. 20 Clausola valutativa Art. 21 Dichiarazione di urgenza l'i. DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI CAPOI Principi generali Art. 1 Finalità 1. La presente legge detta norme per l'attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al D. L n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, nonché al D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012. 2. La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione; dell'articolo 14, commi 28 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148; dell'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135; nonché degli articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), promuove il massimo grado di integrazione tra i Comuni, incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i Comuni, disciplina l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le Convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti. 3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina: a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i Comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica; iu b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni; e) la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni. Art. 2 Principi 1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto regionale. 2. A tal fine, favorisce il superamento delle duplicazioni e promuove l'unità dell'amministrazione, predisponendo strumenti di collaborazione e di raccordo tra Regione e Comuni e di partecipazione degli enti locali alle decisioni che riguardano le Comunità locali. CAPO II Esercizio associato di funzioni e servizi Art. 3 Definizioni 1. Si ha esercizio associato di funzioni di enti locali quando, per effetto della stipula di un atto associativo, una struttura amministrativa unica svolge funzioni e pone in essere atti e relative attività di cui i Comuni hanno la titolarità. 2. Ai fini della presente legge, salvo diversa espressa specificazione, per "Unione di Comuni" si intende unitariamente: a) l'Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) come modificato dal dell'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominata "Unione di Comuni "; b) l'Unione di Comuni avente la disciplina differenziata di cui all'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148; 3. Ai fini della presente legge, salvo diversa espressa specificazione, per Unione di comuni montani si intende una Unione di comuni di cui alle lettere a) 4$. e b) costituita a prevalenza di comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse con l.r. n. 36/2012. 4. Ai fini della presente legge, salvo diversa espressa specificazione, per "Convenzione" si intende l'esercizio associato di funzioni e servizi degli enti locali secondo le modalità disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Art. 4 Obbligo di esercizio associato delle funzionifondamentali 1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se già appartenenti alle soppresse Comunità montane, con esclusione del comune di Isole Tremiti il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati ad esercitare in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge; 2. Il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti; 3. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti hanno facoltà di attuare l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, mediante la costituzione dell' Unione ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 a 13, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in tal caso, il limite demografico minimo che l'insieme dei Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; 4. Ai fini dell'individuazione dei limiti demografici di cui al comma 2 e 3, la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica. Art. 5 Esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dalla regione 1. Le leggi regionali che, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, conferiscono ai Comuni funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali, nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, commi 3 e 4, possono stabilire che il loro esercizio si svolga mediante ricorso obbligatorio a forme di gestione associata. 4b 2. In assenza di espressa disposizione di legge regionale, è facoltà dei comuni l'esercizio in forma associata delle funzioni ulteriori di cui al comma 1 ad essi conferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. CAPO III Forme di esercizio associato Art. 6 Unione di Comuni 1. L'esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e sia facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della presente legge. 2. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei Comuni associati, dell'atto costitutivo. 3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie. 4. L'Unione è costituita, di norma, tra Comuni contermini della medesima Provincia o tra Comuni contermini di Province diverse. Le Unioni di Comuni possono stipulare Convenzioni tra loro o con singoli Comuni, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.igs. n. 267/2000 (TUEL), a condizione che le Unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato. 5. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. 6. L'Unione di Comuni e i Comuni associati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dei competenti Servizi regionali, l'atto di costituzione, lo Statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salva diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività. 7. Nel territorio della regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'Unione. 8. Lo Statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente. w. 9. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti. 10. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito. Art. 7 Convenzione 1. L'esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio e sia facoltativo, può essere attuato mediante stipulazione di una Convenzione che preveda anche la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 2. L'esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante Convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del Ministro dell'Interno 11 settembre 2013 recante "Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25.10.2013. 3. La Convenzione indica: a) le funzioni oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio Comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione; b) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato; e) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai Sindaci o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti; d) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante Unione di comuni; e) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo 17 scioglimento; i Comuni associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i Comuni associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa; f) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti 4. approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per l'esercizio associato medesimo. La durata della Convenzione non può essere inferiore a tre anni. Art. 8 Consorzi 1. I Comuni possono esercitare mediante consorzio, ai sensi dell'art. 31 del d.igs. n. 267/2000 (TUEL), la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio e ancorché non siano obbligati all'esercizio associato di tale funzione ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente legge. Art. 9 Dimensione territoriale ottimale 1. La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito della Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/2008, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica atta all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, secondo i principi di efficacia, di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, con riferimento ai criteri di seguito indicati: a) appartenenza degli enti interessati alla medesima area geografica omogenea; b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia o contermini di province diverse; e) contiguità territoriale degli enti interessati; d) dimensioni associative degli enti interessati riferite ai valori demografici, non inferiori a 10.000 abitanti ovvero a 5.000 abitanti se trattasi di Unioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della presente legge; 2. I Comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale, formulano alla Regione Puglia, con deliberazione del Consiglio 18 AH comunale, le proposte di gestione associata da realizzarsi secondo i criteri indicati al comma 1, specificando le funzioni e i servizi che intendono svolgere in forma associata e la relativa natura giuridica individuata per il loro espletamento, nonché i risultati attesi in termini di economicità, di efficacia, di efficienza e di riduzione delle spese. 3. Le proposte di aggregazione rispondenti ai criteri di cui al comma 1, previa la concertazione in sede di Cabina di Regia ex articolo 8 della l.r. n. 36/2008, sono considerate ambiti territoriali ottimali. 4. La Giunta regionale adotta il piano di riordino territoriale tenendo conto delle proposte pervenute da parte dei Comuni e concordate in sede di Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/2008, nonché delle forme associative esistenti, se adeguatamente dimensionate. 5. Nel piano di riordino la Giunta regionale individua idonee procedure per consentire la gestione associata da parte dei Comuni obbligati non confinanti con Comuni del pari obbligati. 6. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale può determinare limiti demografici associativi minimi anche inferiori a quelli previsti all'articolo 4, comma 2, per i Comuni riconosciuti da leggi statali o regionali, quali isole etniche alloglotte, nonché per le Unioni municipali aventi la disciplina differenziata di cui all'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché per le Unioni già esistenti di cui all'art. 19, comma 1 della presente legge. 7. Nel piano di riordino territoriale la Giunta regionale individua le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi per la costituzione di ambiti territoriali facoltativi adeguati all'esercizio di funzioni di area vasta in forma associata da conferire o delegare nelle materie di propria competenza di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione. 8. Il Piano di riordino è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della competente commissione consiliare. 9. I Comuni interessati provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del provvedimento di approvazione del piano di riordino territoriale, alla costituzione delle forme associative dandone comunicazione alla Giunta regionale anche ai fini della iscrizione nel registro delle forme associative di cui all'articolo 16. 10. La Giunta regionale, previa concertazione con i Comuni interessati nell'ambito della Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/2008, provvede ad aggiornare il piano di riordino territoriale con cadenza almeno triennale, anche sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente articolo e a trasmetterlo al Consiglio per i successivi adempimenti. 19 io CAPO IV Incentivazioni per le gestioni associate Art. 10 Incentivazione all'esercizio associato difunzioni e servizi comunali 1. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) b) e) d) Fusioni di Comuni; Unioni di Comuni; Convenzioni; Ampliamento territoriale rispetto delle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale; e) Eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali; f) Numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata. g) Numero di Comuni che partecipano ad ognuna delle forme associative previste. 2. I contributi finanziari correnti destinati a Fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei Comuni. I contributi finanziari correnti per le Convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola Convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della presente legge. 3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto. 4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo. 5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di Bilancio, sono assegnati in misura massima pari a 5.000 euro annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60.000 annui e in base al numero di Comuni partecipanti alla medesima, pari a 4.000 euro annui per ogni Comune partecipante alla forma associativa. 6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di Fusione o incorporazione di comuni. Zi. 7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di Comuni che costituiscono l'Unione. 8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei Bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata. 9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla Regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono. Art. 11 Incentivi 1. La Giunta regionale concede gli incentivi specifici previsti dall'art. 10, comma 8, finalizzandoli: a) alla realizzazione di Fusioni tra Comuni e Unioni di comuni, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione e per l'avviamento di forme di gestione associata comunale, dando priorità alla attuazione in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP); b) alla realizzazione delle forme associative di cui all'art. 9, comma 7 della presente legge, per l'esercizio di funzioni in ambiti di area vasta conferite e/o delegate dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, a concorso delle spese per l'elaborazione di progetti e all'organizzazione in associazione delle funzioni medesime per il conseguimento di significativi livelli di efficacia efficienza e riduzione dei costi del loro esercizio, fatti salvi gli ambiti individuati dalle leggi di settore per l'ottimale esercizio delle funzioni disciplinate dalle stesse. 2. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente. Art. 12 Supporto formativo e tecnico-organizzativo 1. La Giunta regionale, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate indicate dalla presente legge, nonché delle Fusioni di Comuni, prevede da parte dei competenti Servizi regionali, anche in collaborazione con gli organismi di rappresentanza degli enti locali, specifiche azioni dirette ad assicurare agli enti interessati: a) assistenza giuridico - amministrativa; 21 2Z- b) locali interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti degli enti che prevedano, tra l'altro, la condivisione di esperienze e l'approfondimento delle conoscenze. CAPOV Organizzazione e personale Art. 13 Responsabili dei servizi 1. Lo Statuto può prevedere che i responsabili dei servizi dell'Unione di comuni esprimano i pareri e compiano le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni. Art. 14 Personale destinato allefunzioni affidate dai Comuni 1. L'esercizio in Unione e/o in convenzione delle funzioni e dei servizi dei Comuni, si effettua con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti. 2. Salvo diversa disciplina dello Statuto o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale di cui al comma 1, rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. 3. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione di Comuni, previa deliberazione della giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito. II. Art. 15 Norme di salvaguardia 1. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, il personale a tempo indeterminato che risulta comunque assegnato in via definitiva all'Unione di comuni, anche per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, è assegnato ai Comuni associati sulla base di accordi intercorsi tra l'Unione e i Comuni medesimi. 2. In caso di mancato accordo l'Unione di Comuni non può essere sciolta. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto degli enti locali, quando lo statuto non abbia dettato le regole per garantire la continuità dei rapporti di lavoro fino allo spirare del termine previsto dal contratto. CAPO VI Anagrafe delle forme di gestione associata Art. 16 Registro regionale delle forme di gestione associata 1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata. 2. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge. 3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale. 23 Ili CAPO VII Disposizioni finanziarie Art. 17 Unioni di Comuni deficitarie 1. Le Unioni di comuni che risultino per tre anni consecutivi strutturalmente deficitarie, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo Vili, capo I, del d.igs. n. 267/2000 (TUEL), sono soggette alla decurtazione del cinquanta per cento delle risorse regionali di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge. 2. La condizione di ente strutturalmente deficitario è rilevata dalle risultanze riportate nella tabella del penultimo esercizio precedente quello di riferimento, trasmesso dalle Unioni di comuni alla Regione. La tabella è approvata dalla Giunta regionale. 3. La decurtazione delle risorse regionali ha luogo sulle assegnazioni relative all'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stata data comunicazione del terzo rendiconto di gestione riportante la condizione di deficitarietà ed è applicata anche negli anni immediatamente successivi, fino al superamento della condizione medesima. Art. 18 Norme finanziarie 1. Agli oneri finanziari correnti derivanti dall'attuazione della presente legge regionale si provvede, per gli esercizi finanziari a partire dal 2015, con previsioni a valere sulle leggi di bilancio annuali e pluriennali, mediante aumento di € 500.000, in termini di competenza e cassa, della dotazione finanziaria della U.P.B. 8.2.1, contestuale diminuzione della dotazione finanziaria della U.P.B. 8.1.1 di pari importo e istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo "Contributi ai Comuni per l'esercizio associato di compiti e funzioni" con lo stanziamento di € 800.000 di cui € 300.000 rivenienti da minori spese della stessa U.P.B. di competenza. 24 zs. CAPO Vili Disposizioni transitorie e finali Art. 19 Disposizioni transitorie e finali 1. Sono fatte salve le Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, comunque, hanno la facoltà di dimensionarsi diversamente con l'adesione di altri Comuni obbligati all'esercizio associato delle loro funzioni, ovvero con la rinuncia da parte di Comuni, già appartenenti all'Unione, che non hanno l'obbligo dell'esercizio associato. 2. Le Unioni di Comuni di cui al comma 1 adeguano i loro Statuti alle disposizioni della presente legge entro 90 giorni dalla entrata in vigore della stessa. Art. 20 Clausola valutativa 1. Annualmente, dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione contenente: a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associativa; b) il numero delle costituzioni associative successive all'entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle forme prescelte; e) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle gestioni associate; d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all'erogazione dei contributi; e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le Autonomie locali e i loro organismi di rappresentanza. Art. 21 Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Èfatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. 25 26. dirigente della struttura di,progetto Dcftt. Gi dirigente del Servizio Enti Locali Dott. Sebastiano SCIANNI « Il direttore dell'Area Organizza Avv. fio L rma dell'Amministrazione GATTELLI 26 Wf. RegionePuglia REFERTO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001, Ani. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010) OGGETTO: Schema di legge regionale Disciplina dell'esercizio associato dellefunzioni comunali Breve descrizione del contenuto fambito applicativo e finalità): regolamentazione e incentivazione alla costituzione di ""Unioni di Comuni", alla fusione dei piccoli Comuni, alla gestione associata di funzioni comunali e di funzioni e compiti conferiti/delegati ai Comuni dalla Regione Puglia, al fine di razionalizzare i servizi forniti dai Comuni ai cittadini, secondo i principi di efficienza, efficacia e riduzione di spesa (art. 19 del d.l. 95/2012 ed. spending review). Trattasi di spesa: corrente Spesa prevista : € 800.000 mediamente corrispondente alla metà delle risorse stanziate sulle corrispondenti leggi delle altre Regioni italiane che hanno già legiferato in merito. Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa € 800.000. Le risorse disponibili saranno ripartite annualmente dalla Giunta regionale secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 10 dello schema di legge regionale entro il limite massimo di spesa di € 800.000 Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato): Fonti di finanziamento (dal 2015): ridu/ionc precedenti autorizzazioni di spesa: l'pb 8.1.1. importo € 500.000: l'pb 8.2.1. importo (•" .300.000: 28.^ Clausola di neutralità finanziaria: gli importi sopra indicati si riferiscono aminore spesa accertata a partire dal Bilancio autonomo 2015 della Regione per effetto del collocamento in quiescenza di personale e sono relativi alla minore spesa per il pagamento di retribuzioni ( €250.000) e oneri previdenziali (€ 250.000) al personale regionale in servizio presso la Regione earisparmi di spesa per ^rimborsi agli Enti locali per il pagamento del personale regionale trasferito agli stessi ex lege n. 36/2008 (€ 300.000) per gli importi corrispondenti. Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 0 Spesa riferita ai bilanci futuri; €800.000 compensata dalla minore spesa di pari importo suL U l< 3 i •capitoli sopra indicata ' '-> Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria. Bari, li 18 febbraio 2014 // Dirigente del Seryiiii^ Personale e Org. Il Dirigente del Servizio Enti Locali Avv. Do mei dott Sebastiano Scianni Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria (Art 34, LR. 28/2001 -Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010) ^B^Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. D Parere negativo per: Bari, lì /(^ÌUU«cJP V>\^ IlDirigente del $ •AùzioBilancij e\ftagioneria .V 1\AW/
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