con qualsiasi forma giuridica, comprese le

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DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE
Servizio Sindacale - Giuslavoristico
Circ. n. 18/2014
Roma, 3 aprile 2014
Prot. n. 1621
SV
Oggetto: Art. 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39:
Certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore
di lavoro per lo svolgimento di attività professionali o volontarie
che comportino contatti diretti e regolari con minori.
(G.U. n. 68 del 22 marzo 2014).
Confederazione Cooperative Italiane – Codice Fiscale 80156250583 – www.confcooperative.it – e mail: [email protected]
PRIME INDICAZIONI.
Alle Confcooperative regionali,
provinciali ed interprovinciali
Alle Federazioni Nazionali
Ai Consorzi Nazionali
E p.c. Al Segretario Generale
Al Vice Segretario Generale
Al Direttore Centrale
Al Vice Direttore Centrale
LORO SEDI
Entreranno in vigore il 6 aprile p.v. le nuove disposizioni contenute nel
decreto in oggetto, attuativo della specifica Direttiva Comunitaria 2011/93,
finalizzata alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la
pornografia.
Nel condividere il fine nobile del provvedimento, preme segnalare con
urgenza quanto disposto dall’art. 2, che aggiunge il nuovo art. 25-bis al D.P.R.
313/2002 (normativa sul casellario giudiziale).
Nello specifico, la nuova norma introduce un obbligo per
tutti i datori di lavoro - con qualsiasi forma giuridica, comprese
le associazioni e le organizzazioni - che intendano assumere
personale (indipendentemente dalla tipologia del rapporto di
lavoro, anche volontario) in attività PROFESSIONALI che
comportino CONTATTI DIRETTI e REGOLARI CON MINORI.
chiedere il certificato penale del
casellario giudiziale per ogni nuovo assunto adibito ad attività
professionali con minori.
Dal 6 aprile, bisognerà
2
Ciò per verificare l’assenza in capo al futuro lavoratore di condanne per
alcuni reati previsti dal Codice penale (art. 600-bis: prostituzione minorile; art. 600ter: pornografia minorile; art. 600-quater: pornografia virtuale; art. 600-quinquies:
turismo sessuale; art. 609-undecies: adescamento dei minorenni) o l’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con i minori (ex art. 600-septies).
Il datore che non adempie a tale obbligo, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria amministrativa compresa tra 10 mila e 15 mila euro.
In queste ore il Ministero della Giustizia ha emanato le prime istruzioni ai
Tribunali affinchè sappiano come comportarsi di fronte alle richieste che
perverranno (Circolare n. 3 del 3 aprile 2014 corredata di nuovo modello del
casellario giudiziale – in allegato).
Il Ministero del Lavoro da noi interpellato, ci ha confermato che hanno in
preparazione una prima circolare applicativa i cui principi saranno:
il nuovo obbligo scatta solo sulle nuove assunzioni, non c’è nessuna
retroattività normativa;
è il datore di lavoro che richiede il certificato, anche se la legge parla
di soggetto che INTENDE IMPIEGARE e comprovare l’intenzione è
un concetto che va meglio circostanziato;
le attività soggette a quest’obbligo sono SOLO quelle dirette e
continuative con i minori, non incidentali e/o parziali e/o miste.
Nel frattempo, dalla Circolare della Giustizia, apprendiamo che nel rispetto
della normativa sulla privacy a tutela del soggetto interessato, gli uffici preposti
stanno operando sul sistema informatico per fornire al datore di lavoro un certificato
che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente
indicati nell’articolo 25-bis.
Ciò, al fine di non recare nessun pregiudizio al neo lavoratore, né di
pregiudicare - in nessun modo - la successiva assunzione per altre tipologie di reato.
Nelle more, il datore potrà fare richiesta dimostrando di aver acquisito il
consenso dell’interessato.
Questo, ferma restando la possibilità che il datore chieda un certificato
completo al neo assunto.
In attesa delle indicazioni del Ministero del Lavoro, su cui non mancheremo
di aggiornarvi tempestivamente, cordiali saluti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Ermanno Belli)
All.: c.s.