Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma – Tel. 0668.000.1 – Fax . 0668.134.236 DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE Servizio Sindacale - Giuslavoristico Circ. n. 18/2014 Roma, 3 aprile 2014 Prot. n. 1621 SV Oggetto: Art. 2 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39: Certificato penale del casellario giudiziario richiesto dal datore di lavoro per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori. (G.U. n. 68 del 22 marzo 2014). Confederazione Cooperative Italiane – Codice Fiscale 80156250583 – www.confcooperative.it – e mail: [email protected] PRIME INDICAZIONI. Alle Confcooperative regionali, provinciali ed interprovinciali Alle Federazioni Nazionali Ai Consorzi Nazionali E p.c. Al Segretario Generale Al Vice Segretario Generale Al Direttore Centrale Al Vice Direttore Centrale LORO SEDI Entreranno in vigore il 6 aprile p.v. le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto, attuativo della specifica Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzata alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia. Nel condividere il fine nobile del provvedimento, preme segnalare con urgenza quanto disposto dall’art. 2, che aggiunge il nuovo art. 25-bis al D.P.R. 313/2002 (normativa sul casellario giudiziale). Nello specifico, la nuova norma introduce un obbligo per tutti i datori di lavoro - con qualsiasi forma giuridica, comprese le associazioni e le organizzazioni - che intendano assumere personale (indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, anche volontario) in attività PROFESSIONALI che comportino CONTATTI DIRETTI e REGOLARI CON MINORI. chiedere il certificato penale del casellario giudiziale per ogni nuovo assunto adibito ad attività professionali con minori. Dal 6 aprile, bisognerà 2 Ciò per verificare l’assenza in capo al futuro lavoratore di condanne per alcuni reati previsti dal Codice penale (art. 600-bis: prostituzione minorile; art. 600ter: pornografia minorile; art. 600-quater: pornografia virtuale; art. 600-quinquies: turismo sessuale; art. 609-undecies: adescamento dei minorenni) o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori (ex art. 600-septies). Il datore che non adempie a tale obbligo, è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10 mila e 15 mila euro. In queste ore il Ministero della Giustizia ha emanato le prime istruzioni ai Tribunali affinchè sappiano come comportarsi di fronte alle richieste che perverranno (Circolare n. 3 del 3 aprile 2014 corredata di nuovo modello del casellario giudiziale – in allegato). Il Ministero del Lavoro da noi interpellato, ci ha confermato che hanno in preparazione una prima circolare applicativa i cui principi saranno: il nuovo obbligo scatta solo sulle nuove assunzioni, non c’è nessuna retroattività normativa; è il datore di lavoro che richiede il certificato, anche se la legge parla di soggetto che INTENDE IMPIEGARE e comprovare l’intenzione è un concetto che va meglio circostanziato; le attività soggette a quest’obbligo sono SOLO quelle dirette e continuative con i minori, non incidentali e/o parziali e/o miste. Nel frattempo, dalla Circolare della Giustizia, apprendiamo che nel rispetto della normativa sulla privacy a tutela del soggetto interessato, gli uffici preposti stanno operando sul sistema informatico per fornire al datore di lavoro un certificato che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati nell’articolo 25-bis. Ciò, al fine di non recare nessun pregiudizio al neo lavoratore, né di pregiudicare - in nessun modo - la successiva assunzione per altre tipologie di reato. Nelle more, il datore potrà fare richiesta dimostrando di aver acquisito il consenso dell’interessato. Questo, ferma restando la possibilità che il datore chieda un certificato completo al neo assunto. In attesa delle indicazioni del Ministero del Lavoro, su cui non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente, cordiali saluti. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO (Avv. Ermanno Belli) All.: c.s.
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