Dichiarazione Certificato penale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di1°grado
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Circ. n. 10
Badesi, 06/10/2014
Al Personale Docente
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
Al DSGA
Agli Esperti Esterni
Al Personale potenzialmente interessato
Sito
Oggetto: Certificato Penale di cui al D.Lgs 39/2014 - Autocertificazione
In attuazione delle disposizioni di cui all’Art. 2 - Modifiche al DPR n. 313/2002, del D.Lgs 39/2014, che introduce
l’Art. 25-bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro, si informa tutto il personale
scolastico e coloro che dovessero essere direttamente interessati al provvedimento che:
1) con Circolare del 03/04/14, emessa dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia
Penale - Ufficio III, vengono chiarite le modalità operative del D.Lgs 39/2014, in particolare:
…, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui
all'articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che
dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui
all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25
D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”. Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del
consenso dell'interessato.
2) lo stesso Dipartimento ha reso disponibile una scheda pratica nella quale si precisa:
Certificato penale richiesto dal datore di lavoro pubblico
Deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il
datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro di tipo
contrattuale. La richiesta va effettuata tramite il modulo già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d.
“procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.
Costi: è gratuito
3) con Nota 8 aprile 2014 - Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori – il M.I.U.R. ha fornito le
seguenti indicazioni:
Questa Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore l’art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002,
secondo il quale “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui al-l'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto
che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno
dei reati di cui agli ar-ticoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il
datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunia-ria del pagamento di una somma da euro 10.000,00
a euro 15.000,00”.
Al riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e
semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori.
Pertanto, in attesa di ulteriori disposizioni/chiarimenti da parte del M.I.U.R., questo Dirigente Scolastico
DISPONE
l’acquisizione dell’autocertificazione e contestuale consenso da parte di tutto il personale scolastico, compreso quello
già in servizio a qualunque titolo, e di tutti gli esperti esterni che collaborato con l’Istituto rientranti nella previsione del
D.Lgs 39/2014.
I modelli di autocertificazione e consenso saranno disponibili e scaricabili sul sito WEB.
Nel caso di inadempienza, saranno valutate, ed eventualmente intraprese, tutte le azioni previste dalla normativa e
legislazione vigente.
Il Personale Amministrativo addetto alla verifica della documentazione dei nuovi assunti e del personale a tempo
determinato è tenuto a far rispettare tale disposizione, anche in occasione dell’approntamento dei documenti di rito,
preliminari alla stipula del contratto a TD.
Le autocertificazioni vanno presentate in segreteria entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras