NL 14 - Amministratori

AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI
Il pagamento rateale consentito solo ai condomini costituiti in giudizio
Con la recente ordinanza del 17 febbraio 2014, il Tribunale di Brescia ha applicato il nuovo art. 63 disp.att. c.c. in tema
di riscossione dei contributi condominiali, nella versione introdotta dalla legge di riforma del condominio n. 220 del
2012,ordinando, in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c., la sospensione dell’...erogazione del servizio di fornitura
dell’acqua nei confronti dei condomini morosi nel pagamento degli oneri condominiali.
Accertata l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il tribunale lombardo ha accolto il ricorso proposto
dall’amministratore di condominio, in attuazione dell’art. 63 citato, che consente all’amministratore, “in caso di mora
nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre” di “sospendere il condomino moroso dalla fruizione
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.
Il Tribunale, peraltro, ha limitato l’ordine di sospensione l’erogazione del servizio nei confronti dei soli condomini
morosi rimasti contumaci, mentre ha accolto le richieste dei condomini costituiti in giudizio, consentendo loro di
provvedere al pagamento rateale di quanto dovuto senza subire la sospensione della fornitura d’acqua.
Nel caso di specie, infatti, dei condomini morosi, solo una parte si costituiva in giudizio, deducendo che la morosità nel
pagamento della fornitura di acqua era irrisoria e, comunque, tale da non giustificare la sospensione del servizio, ed
offrendo altresì di saldare il dovuto con pagamento rateale.
Il giudice ha accertato l’esistenza delle condizioni richieste per l’esercizio da parte dell’amministratore della facoltà di
cui all’art. 63 disp.att. c.c., quanto alla sospensione del servizio di riscaldamento all’interno dei locali di proprietà dei
resistenti, tenuto conto che la morosità si protraeva da quasi 4 anni e che l’impianto di riscaldamento all’interno del
condominio è di tipo centralizzato a colonne verticali, dunque suscettibile di godimento separato.
Sussiste anche il periculum in mora, considerato che la morosità dei resistenti comportava l’insolvenza dell’intero
Condominio nei confronti degli enti erogatori dei servizi comuni e, conseguentemente, la concreta possibilità di
interruzione dei servizi (riscaldamento, energia elettrica, servizio di pulizia ecc.) nei confronti dell’intero complesso
condominiale e, quindi, anche a danno dei condomini in regola con i pagamenti.
Per contro, il tribunale ha ritenuto che nei confronti dei soli condomini costituiti, che hanno manifestato la seria volontà
di sanare la morosità, con il pagamento di parte del dovuto subito dopo la notifica del ricorso ed il resto con versamenti
rateali, non si possa ravvisare il periculum in mora “potendosi ragionevolmente ritenere che il condominio soddisferà le
proprie ragioni creditorie con la spontanea esecuzione”.
Accolto il ricorso dell’amministratore, dunque, ma solo nei confronti dei soli condomini rimasti contumaci, soluzione
consentita anche dalle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, che consentono l’interruzione dell’afflusso di
acqua calda all’interno delle sole unità immobiliari di proprietà dei contumaci morosi.
Interessanti le riflessioni contenute nella parte motiva dell’ordinanza in commento in ordine alla corretta interpretazione
del nuovo art. 63 disp.att c.c.
La lettera della norma, osserva il tribunale, non consente di ravvisare alcun nesso di corrispettività fra il servizio di cui
si chiede l’autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per i quali il condominio risulti moroso. La regola,
infatti, “istituisce una forma di autotutela del condominio, funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza
invocare un rapporto sinallagmatico fra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa”.
Pertanto, conclude l’ordinanza, il provvedimento richiesto nella fattispecie (autorizzazione a sospendere l’erogazione
dell’acqua) “viene pronunciato a prescindere dall’entità della morosità inerente il servizio di fornitura dell’acqua e
considerando l’entità dell’inadempimento al pagamento degli oneri condominiali nel suo complesso”.
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