C.L.S._TESTI RIVISTI-2 - Consulta Lavoro Siena

NOTE INFORMATIVE
CONSULTA LAVORO SIENA
www.consulta lavoro siena.it
e-mail [email protected]
VERSAMENTI DEL 5 x MILLE
CODICE IBAN IT68C0842571860000040404915
Sede legale:Via Firenze 17/31 Colle val d'Elsa tel. 3475573674
Sede operativa: Via F. Campana 22 Colle val d'Elsa tel 0577600523
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CONSULTA LAVORO SIENA
L’associazione Consulta Lavoro Siena nasce per realizzare un progetto che possa
contribuire ad aiutare coloro che non hanno il lavoro, attraverso percorsi formativi
senza costo per i lavoratori e per le aziende, in tutta il territorio della provincia di
Siena.
Il percorso professionale verrà gestito da membri della Consulta, attualmente in
pensione e che nella loro vita occupazionale hanno acquisito professionalità passibili
di essere trasferite a chi oggi è in difficoltà. Capita infatti che vari mestieri tendono a
scomparire, pur presupponendo un bagaglio culturale a cui tutti siamo interessati
comunitariamente.
L’associazione C.L.S. si caratterizza per un proprio Statuto e per essere regolarmente
registrata. Essa dispone già di due sedi, una a Colle di Val d’Elsa ed una a Sinalunga.
Per rendere queste sedi operative è necessario reperire risorse finanziarie che ci
permettano di acquistare le attrezzature necessarie per realizzare formazione teorica e
pratica ed ottenere il consenso all’utilizzo di attrezzature e macchinari di cui le
aziende interessate dispongono. La formazione “pratica” potrà in tal modo realizzarsi
in strutture messe a disposizione da aziende/volontari e da istituti professionali del
territorio.
L’associazione intende cointeressare le aziende del territorio di per sé già necessitate
a reperire personale in cerca di lavoro, una volta formato ad occupare ruolo e
funzione di cui le aziende medesime hanno comunicato di essere in cerca. In tal modo
sarà possibile far incontrare proficuamente ed in modo mirato bisogno e possesso di
competenze.
Informiamo tutte le persone che valutano positivamente questo progetto della reale
possibilità di contribuire alla diminuzione della disoccupazione, destinando alla
nostra associazione Consulta lavoro Siena il loro 5x1000, al momento della
dichiarazione dei redditi.
L’associazione verrà inserita tra i soggetti abilitati alla formazione dalla Regione
Toscana, dietro specifica richiesta. Ciò costituirà garanzia del rilascio dell’attestato di
formatore a quanti saranno chiamati a formare e di consegnare attestati di avvenuta
formazione a quanti avranno utilmente frequentato i corsi di volta in volta attivati.
La pubblicizzazione delle iniziative avverrà attraverso un blog, già aperto, ma in
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corso di perfezionamento. E’ previsto un convegno , con la presenza delle forze
politiche ed istituzionali, senza distinzione di colore, tutte interessate al buon risultato
dl volontariato della Consulta Lavoro Siena.
Ulteriore iniziativa di C.L.S. è quella di avere a disposizione, previo un vero e
proprio censimento, elementi utili per permettere il collegamento diretto tra aziende e
personale formato, attraverso la consultazione del proprio sito, ed anche per
partecipare all’assegnazione di fondi regionali ed europei.
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell’Associazione denominato
Consulta Lavoro SIENA (C.L.S. )
L’anno duemiladodici, il giorno 20 del mese di giugno, presso la sede di Colle di Val d’Elsa,
Siena, Via Firenze 17/31
I sottoscritti Oliviero Appolloni, Domenico D’Isa, Vittorio Ghironi, Massimo Mariani,
Marcello Chellini,
Marta Aiazzi, Francesco Loli , Rodolfo Seri, Claudio Nannini si sono
riuniti in Assemblea, con la volontà di costituire un’Associazione senza fini di lucro,
denominata Associazione Consulta Lavoro Siena ( C.L.S. ) con lo scopo, dopo avere avanzata
richiesta alla Regione Toscana quale operatore della formazione
- di avvicinare
giovani al mondo del lavoro, fornendo loro qualifiche professionali, con
l’impiego di lavoratori in pensione, previa fornitura ai medesimi di attestati di formatore a
garanzia di alta professionalità posseduta;
- di avvicinare le Aziende, con l’intento di fornire loro personale qualificato, in base alle loro
esigenze, con accesso alle problematiche lavorative dell’Azienda interessata ed utilizzando,
dove possibile, formatori pensionati e non che provengono da quella realtà lavorativa;
- di utilizzare aule didattiche
degli istituti professionali del territorio e locali messi a
disposizione da volontari, per la formazione teorico-pratica dei corsi attivati;
-
di fornire a chi avrà frequentato i nostri corsi un attestato di qualifica rilasciato
dall’Associazione, sulla base della precedente autorizzazione regionale.
I sottoscritti condividono la consapevolezza che, dopo la costituzione, l’Associazione dovrà
reperire fondi per l’acquisto di attrezzature e di materiale didattico.
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L’Associazione avrà l’organizzazione interna e la disciplina risultante dallo Statuto, composto
di 19 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto, al quale viene allegato, previa
lettura a tutti i presenti.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto i soci presenti deliberano la nomina dei componenti del
Consiglio Direttivo nelle persone di:
Oliviero Appolloni
– PRESIDENTE
Domenico D’Isa
– SEGRETARIO
Vittorio Gironi
– CONSIGLIERE
Massimo Mariano
-TESORIERE;
Marcello Chellini
– CONSIGLIERE
Marta Aiazzi
- CONSIGLIERE
Rodolfo Seri
- CONSIGLIERE
Claudio Nannini
- CONSIGLIERE
Francesco Loli
- CONSIGLIERE
I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l’incarico.
Il designato Presidente dell’Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli
adempimenti di legge.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente
o ad un consigliere delegato dal Presidente, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un anno, fino all’Assemblea dei
soci del 2013.
Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell’Associazione.
Per il presente atto l’Associazione richiede l’esenzione dall’imposta di bollo ed, in generale, il
trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.2
Colle di Val d’Elsa
20/06/2012
Letto, firmato e sottoscritto
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STATUTO
Consulta Lavoro Siena C.L.S.
Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'ufficio delle Entrate di Siena, tra le
sottoscritte parti:
1) Appolloni Oliviero, nato a Terni, il 21/12/1943, residente a Siena, Via Napoli n.13, C.F.
PPLLVR43T21L117N
2) D’Isa Domenico, nato ad Afragola (NA), il 27/04/1949, residente a Colle di val d’Elsa, (SI),
via Firenze 17/31, C.F. DSIDNC49D27A064Z
3) Seri Rodolfo, nato a Siena, il 14/07/1962, residente a Rapolano Terme, Via Della
Repubblica
n. 47, C.F. SRERLF62L14I126H
4) Nannini Claudio, nato a Siena, il 20/03/1958, residente a Sinalunga, Via Poggigialli n.164,
C.F.NNNCLD58C20I726D
5) Aiazzi Marta, nata a Colle di Val d’Elsa, il 27/12/1969, residente a Colle di Val d’Elsa, loc.
Campiglia 146, C.F. ZZAMRT69T67C847J
6) Ghironi Vittorio, nato a Foligno, il 29/10/1944, residente a Poggibonsi, (Si) ,
P.Togliatti
n.2, C.F. GHRVTR44R29D653A
Via
7) Loli Milvio, nato a Castell’Azzara, (GR), il 16/10/1935, residente a Castell’Azzara, Via F.
Petrarca n 99, C.F. LLOMLV35R16E202J
8) Mariani Massimo, nato a Siena, il 04/11/1958, residente a Casole d’Elsa, (SI), Via
Palazzuoli n 67, C.F. MRNMSM58S04I726T
9) Chellini Marcello, nato a S.Gimignano, (SI), il 06/10/1960, residente a Borgatello Colle,
(SI), Via Loc Bellarosa n 141, C.F. CLILMC60R06
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Costituzione
È costituita l’Associazione Consulta Lavoro Siena, organizzazione non lucrativa di utilità sociale",
in breve denominabile anche come "Associazione “C.L.S.".
2. Sede
L'associazione ha sede in Colle di Val d’Elsa, Via Firenze n. 17, int.31
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3. Oggetto e scopo
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel
campo della promozione del lavoro. La sua attività consiste principalmente nella formazione
qualificata riservata ai giovani in cerca di occupazione e nel fornire alle aziende che ne fanno
richiesta personale, rispondendo alle professionalità desiderate.
2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e di quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
3. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".
4. Patrimonio ed entrate dell'associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono
all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone fisiche, come dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori,
nella complessiva misura di Euro 25,00 versate come segue dai fondatori stessi: “come
versamento al fondo di dotazione”.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a
titolo universale.
5. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell’ Associazione
1. Sono aderenti dell'associazione: fondatori; soci dell'associazione; benemeriti dell'associazione;
beneficiari dell'associazione.
2. L' adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta come temporanea
3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell’
assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione.
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4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell’
associazione stessa.
5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono beneficiari dell'associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'associazione si
propone di svolgere.
7. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti
di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo
recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno, ad
approvarne e osservarne Statuto e regolamenti.
9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta
giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la
sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della
domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il
consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di
recesso.
11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla
notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli
può adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso, l'efficacia della deliberazione di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
6. Organi dell'associazione
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Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea degli aderenti all'associazione; il Presidente del
Consiglio Direttivo;; - il Consiglio Direttivo; - il Comitato Esecutivo; - il Segretario del Consiglio
Direttivo: - il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo
(entro il mese di febbraio ) e del bilancio preventivo (entro il mese di settembre ). Essa inoltre:
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente , del Tesoriere e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla
legge e dal presente statuto;
-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia
fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno 5 consiglieri, oppure del collegio dei
revisori.
8. Consiglio Direttivo
1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da 9
membri, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che resteranno in carica per tre anni.
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, nella misura di 30 cent. al Km, rivedibile
con l’inflazione, con validazione a cura dal Tesoriere.
9. Presidente
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1. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e
anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la
rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria
amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente
convocare il Consiglio Direttivo, per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne
cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto C.L.S. e dei Regolamenti, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, da
sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di relazioni.
5. Non percepisce onorario, ma solo rimborso spese, convalidate dal Tesoriere.
10. Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri
consiglieri.
2. Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
3.Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative
deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze
del Consiglio Direttivo.
11. Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio
Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione
delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento
dell'Associazione sul piano amministrativo.
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2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del
Comitato Esecutivo nonché del libro degli Aderenti all'Associazione C.L.S.; non percepisce
compensi, ma solo rimborsi spese, convalidate dal Tesoriere.
12. Libri dell'Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione C.L.S. tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e
dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.
13. Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le
relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il
Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile;
convalida i rimborsi spese del Direttivo ed i suoi rimborsi sono convalidati dal Presidente.
14. Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi
ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente
Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri; danno parere sui bilanci.
15. Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del
Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
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3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del Bilancio Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione, nei 15 (quindici) giorni che
precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura.
16. Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
17. Scioglimento
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità,
sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
18. Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’ esecuzione o interpretazione del presente
Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto, di comune accordo, dalle parti contendenti; in
mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Siena.
19. Legge applicabile
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1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in
materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro
V del Codice civile
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Legge 11 agosto 1991, n.266
LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge;
Art.1.
Finalità e oggetto della legge
1. la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.
Art.2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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2. L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l’organizzazione di cui fa parte.
Art.3.
Organizzazioni di volontariato
1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al
fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più
adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell’atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto
dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite
dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Art.4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano
attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività
stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
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2. Con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi
entro sei mesi dalle data di entrata invigore della presente legge, sono individuati
meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono
disciplinati i relativi controlli.
Art.5.
Risorse economiche
1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui
all’articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agliarticoli 600 e 786 del
codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallostatuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei
relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato
operanti inidentico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli
accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri
generali delle organizzazioni di volontariato.
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2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché
per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le
disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i
registri ci cui all’articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di diniego
dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta notifica decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrata di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Art.7.
Convenzioni
1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali egli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei
registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,
nonché il rispetto dei dirittie della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme
diverifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso
delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e
gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione
medesima.
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Art.8.
Agevolazione fiscali
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività
sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite
esclusivamente per fini solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di
servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di
legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All’articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall’articolo 1 della
legge 25 marzo 1991, n.102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i
decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le
attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa
vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli
apposti registri. A tal fine, in deroga alle disposizione di cui alla lettera a) del comma 1,
dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65
e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura
del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fino ad un massimo di lire 100 milioni."
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono
redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell’imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documento il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministero delle finanze con
proprio decreto, di concerto con il Ministero per gli affari sociali.
Art.9.
Valutazione dell’imponibile
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.598, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.
17
Art.10
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l’autonomia di organizzazione e di
iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto dell’attività di volontariato, all’interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionale con le regioni e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la
stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o
promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni stesse.
Art.11.
Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, si applicano le
disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art.12.
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro
per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
18
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. L’Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i
seguenti compiti:
a. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b. promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;
c. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6
per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di
metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banchedati nei settori di competenza della presente legge;
f. pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sulle stato di
attuazione delle normative nazionale e regionali;
g. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di
volontariato;
i. promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del
volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui
alla lettera d) del comma 1.
Art.13.
Limiti di applicabilità
1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella
presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n.772.
Art.14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
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1. Per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del
Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 12 e per l’organizzazione della Conferenza nazionale
del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una
spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando
parzialmente l’accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono valutate
complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo
onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capito 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario 1991, all’uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento: "Leggequadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art.15.
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei
propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell’accantonamento di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di
sostenerne e qualificarne l’attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono
destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi
dell’articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive
modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.16.
Norme transitorie e finali
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1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trenta e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l’attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
Art.17.
Flessibilità nell’orario di lavoro
1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6,
per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
2. All’articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino
nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di
organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l’organizzazione dell’amministrazione di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
21
EROGAZIONI LIBERALI
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
AGGIORNATA CON LA NORMATIVA IN VIGORE AL 30 NOVEMBRE 2007
1. PREMESSA
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano
erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia
sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre
gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto
l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in
diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto,
quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio
pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese
che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.
Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 per
mille).
22
Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come
destinatari enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche “terzo settore”,
definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici
servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una
importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto
nell’ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.
Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per
questo settore, consapevole dell’importante funzione che esso svolge.
Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine
di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità di
risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.
Come e quando far valere le erogazioni liberali
Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito
imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730,
modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle
erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per
esempio se l’erogazione liberale è stata fatta nel 2007 potrà essere considerata solo con la
dichiarazione dei redditi relativa al 2007 da presentare l’anno successivo.
È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna
documentazione comprovante l’effettuazione delle erogazioni liberali. La documentazione tributaria
relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente
fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
3E AGEVOLAZIONI FISCALI
LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli
enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono
dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in
natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino
al minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate
tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale
(prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla
documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare
dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e
l’indicazione dei relativi valori.
È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:
• tenga scritture contabili che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni poste in
essere nel periodo di gestione;
• rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti
adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere
forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e
rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria,
di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.
Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie
voci di bilancio.
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione
23
fiscale per il donante.
Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano
esposte
Attenzione: nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000
euro annui, vanno comprese anche eventuali erogazioni liberali alle associazioni di promozione
sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi
per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico,
storico e paesaggistico, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con D.P.C.M. 8 maggio
2007 (vedi capitoli 3, 5 e 8).
4
EROGAZIONI LIBERALI: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra
evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del
credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali
dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente
beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da
altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se
il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite
massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del
beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali
in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare
su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni
liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei
paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore
delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in
altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite: - ONLUS;
- organizzazioni non governative di cui l’Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi
umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte
di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta
del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo. In quest’ultimo caso
l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari
all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
5AGEVOLAZIONI FISCALI
6
24
LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le
imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali,
eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono
dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di
impresa dichiarato.
Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice
agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di
beni. Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e
enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito
di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale,
ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti
cessioni in favore delle ONLUS:
• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o
farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o
altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla
scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
- si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo
specifico,
vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre,
peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità
indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).
Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria
devono rispettare alcuni adempimenti (indicati in tabella).
EROGAZIONI LIBERALI
IMPRESA CEDENTE ONLUS
ha l’obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa
nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore) deve annotare nei registri IVA, o in
apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese
deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla ONLUS nei cui confronti ha effettuato la
cessione dichiarazione da rilasciare all’impresa donante; in essa occorre attestare l’impegno ad
utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo
utilizzo diretto
Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle ONLUS, alla cui produzione e
scambio è diretta l’attività dell’impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.
COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego di lavoratori
dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di
una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella
dichiarazione dei redditi.
In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito” i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con
questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese.
25
QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SULLE ONLUS
Possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (acronimo ONLUS)
le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative ed altri enti di carattere privato, con
o senza personalità giuridica. La qualifica di ONLUS invece è espressamente esclusa agli enti
pubblici, alle società commerciali diverse da quelle cooperative, alle fondazioni bancarie, ai partiti e
ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di datori di lavoro e alle
associazioni di categoria.
Oltre a rispettare una serie di vincoli statutari, gli enti che intendono assumere la qualifica di
ONLUS devono operare nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
tassativamente nei seguenti settori di attività:
1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’abituale attività di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi);
9. promozione della cultura e dell’arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Nella categoria delle ONLUS sono comprese anche le c.d. “ONLUS di diritto” e cioè gli organismi
di volontariato iscritti nei registri regionali, le organizzazioni non governative riconosciute idonee
dal Ministero degli Affari Esteri (c.d. ONG, vedi più avanti) e le cooperative sociali iscritte nella
“sezione a mutualità prevalente” dell’Albo Nazionale delle società cooperative (sostitutivo dei
soppressi registri prefettizi) nella speciale sottosezione riservata alle cooperative che vengono
qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge.
7LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Sono inoltre considerate ONLUS c.d. “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività sopra
elencate, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o
intese e le associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali siano riconosciute
dal Ministero dell’Interno.
Per acquisire la qualifica di ONLUS gli enti interessati devono presentare una apposita
comunicazione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione; alla comunicazione deve essere allegata anche una
dichiarazione sostitutiva o in alternativa copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
Questo controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate consente così l’iscrizione all’anagrafe
unica delle ONLUS che ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
8
EROGAZIONI
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Le erogazioni liberali 2012: guida alle
agevolazioni fiscali
Il Fisco consente di far rientrare tra gli oneri deducibili, o tra
le detrazioni Irpef, le erogazioni liberali sia in denaro che in
natura, verso le Onlus, associazioni, fondazioni, gli istituti
scolastici, ecc. Vediamo tutti i casi.
Il Fisco italiano prevede delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che effettuano delle erogazioni
liberali in favore di determinati enti con rilevanza sociale come le Onlus, le Organizzazioni non
governative (ONG), le fondazioni, gli enti ed istituti religiosi, partiti e movimenti politici. Sono
altresì agevolate le donazioni per le popolazioni colpite da eventi di calamità, come ad esempio il
sisma in Abruzzo.
Le agevolazioni che il sistema tributario italiano concede sono sia sotto forma di detrazioni
d’imposta, sia sotto forma di deduzioni dal reddito complessivo imponibile Irpef. In quest’ultimo
caso, si parla di oneri deducibili.
La differenza tra detrazioni e deduzioni è importante e sostanziale. Mentre le detrazioni fiscali
incidono in maniera percentuale direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta poi
effettivamente da pagare, gli oneri deducibili sono delle spese che possono essere portate in
diminuzione del reddito complessivo sul quale poi si calcola l’imposta lorda. E in quest’ultimo caso
l’agevolazione è pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente, essendo l’Irpef con
l’applicazione di aliquote crescenti per scaglioni di reddito.
In alcuni casi spettano in alternativa entrambe le agevolazioni ed il contribuente ha la facoltà di
scegliere la più conveniente ai fini del risparmio fiscale sull’Irpef. Bisognerà fare il calcolo
dell’Irpef nei due casi e vedere per ognuna delle due opzioni (dedurre l’erogazione liberale oppure
detrarre il 19%), consente un maggior abbattimento dell’imposta da pagare.
27
Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese
che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.
Erogazioni liberali deducibili al reddito
Per alcune liberalità, sia tra le erogazioni in denaro che in natura, è possibile usufruire della
deduzione fiscale, ossia far rientrare la donazione tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.
Come detto, in alcuni casi è consentita solo la deducibilità, in altri casi invece è alternativamente
possibile optare anche per la detrazione fiscale sull’Irpef. Rientrano tra le erogazioni liberali
deducibili le erogazioni in denaro o in natura alle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale), alle fondazioni e associazioni (es. per la valorizzazione di beni di interesse artistico, storico
e paesaggistico, promozione di attività di ricerca scientifica), le erogazioni in denaro verso le
Associazioni di promozione sociale (APS), le istituzioni religiose, gli enti di ricerca universitaria ed
i partiti politici, i contributi e le donazioni verso le Organizzazioni non governative (ONG).
Vediamo l’approfondimento caso per caso su tutte le erogazioni liberali deducibili.
Erogazioni liberali detraibili al 19 per cento sull’Irpef
In alcuni casi le erogazioni liberali possono essere utilizzate dal contribuente come detrazioni
fiscali. In questo caso si avrà una detrazione del 19% della donazione, che andrà a ridurre l’Irpef
lorda calcolata. In alcuni casi, come già detto, l’opzione per la detrazione è alternativa alla
deduzione fiscale. Come ad esempio nel caso delle erogazioni in denaro a favore delle Onlus (le
erogazioni in natura possono rientrare solo tra gli oneri deducibili).
Alcune erogazioni in denaro possono essere solo utilizzate come detrazione Irpef. E’ il caso delle
erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, oppure le erogazioni a favore delle
popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o altri eventi straordinari. Vedremo
l’approfondimento caso per caso su tutte le erogazioni liberali detraibili al 19%.
Risparmiare con le erogazioni liberali nel modello 730 o Unico
In tutti i casi, sia quando l’erogazione liberale rientra tra gli oneri deducibili, sia quando è utilizzata
come detrazione sull’Irpef, le agevolazioni fiscali sulle erogazioni liberali sono fruibili in sede di
dichiarazione dei redditi, vale a dire in occasione della presentazione del modello 730 o del modello
Unico. Secondo il principio di cassa, le deduzioni e detrazioni spettanti si calcolano sulle erogazioni
liberali effettuate nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi (es. 730 del 2012, si
considerano le erogazioni liberali fatte nell’anno 2011).
Nessuna documentazione comprovante allegata al modello 730 o modello Unico. Alla
dichiarazione dei redditi presentata non bisogna allegare alcuna documentazione comprovante
l’effettuazione della donazione in denaro o in natura, cioè l’erogazione liberale. Il contribuente
dovrà conservare la documentazione di spesa fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 2012, documentazione da conservare
fino a 31 dicembre 2016), pronta ad essere esibita su richiesta degli uffici competenti dell’Agenzia
delle Entrate.
Per portare avanti questo progetto, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, sia operativo che economico.
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realizzabilità.
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