Abbruciamento residui vegetali 2014

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Cuneo, 22 agosto 2014
Prot. N.
Allegati: -
5027
VI/1--1
Ai Sigg. Sindaci della Provincia di CUNEO
INOLTRO SOLO
TRAMITE MAIL
OGGETTO:
Pos.
e, p.c.
Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo CUNEO
“
Al Sig. Commissario della Provincia di CUNEO
“
Al Comando Regionale CFS TORINO
“
Al Comandi Stazione Forestali dipendenti
e al NOS di Ceva – LORO SEDI
Abbruciamento residui vegetali – Legge 11 agosto 2014, n. 116.
Facendo seguito alla
lla precorsa corrispondenza relativa all’oggetto si segnala che il Decreto Legge n. 91/2014
91
è stato convertito, con modificazioni,, nella Legge
L
11.8.2014, n. 116 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del
20.8.2014), in vigore dal 21.8.2014.
Laa nuova norma prevede la modifica dell’art. 182 del D.Lgs. 152/2006 e recita:
“All'articolo
ll'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis.
“6
Le attività di raggruppamento e
abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali
vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f),, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite
te per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività
di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la
combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre
sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti
in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al
presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche,
meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali
annuali delle polveri sottili (PM10)”.
(PM10)”
In base a quanto sopra evidenziato, non è più necessaria l’emissione di specifiche Ordinanze dei Sindaci per
procedere all’abbruciamento dei predetti materiali vegetali, purché vengano rispettate le regole previste dalla norma.
Con l’occasione, si ricorda che - nel territorio della Regione Piemonte - resta in vigore il divieto previsto
dall’art. 11 della Legge Regionale 19.11.2013,
19.11.
n. 21 “Norme
Norme di attuazione della legge 21.11.2000,
21
n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi)” che recita: “Sono
no vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso
di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta
metri da essi”.
File:
X:\Contenzioso\TESTI VARI\Abbruciamento
Abbruciamento residui vegetali 2014 - L. 116-2014.docx
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COMANDO PROVINCIALE CUNEO