RG n. 5499.14 TRIBUNALE di TORINO Sezione specializzata in materia di Impresa Il Giudice designato, dott. Luca Martinat, ha pronunciato il seguente DECRETO Nel procedimento per sequestro ex art. 129 ss. c.p.i., iscritto nel R.G.C. al n. 5499\2014 e promosso da: Alessi s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianpaolo Fossa, Alessandro Di Puppo e Stefania Verdesca; RICORRENTE Contro F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., con sede in Omegna, via F.lli Di Dio n. 93 e Due Esse Distribuzioni s.r.l., con sede in Martina Franca, via Mottola Z.I. Km 2,200 RESISTENTI IL G.D. Letto il ricorso ex art. 129 e 131 c.p.i. presentato da Alessi s.p.a. per ottenere il sequestro (a causa dell’intervenuta contraffazione del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994, fotografie 21.1 e 22.1, rinnovato da ultimo in data 24.01.2014) delle grattugie, delle confezioni, dei depliant e quant’altro riproducente il predetto modello, che siano in possesso di F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c. (quale rivenditore al dettaglio), di Due Esse Distribuzioni s.r.l. (quale distributore nazionale) o di qualsiasi altro terzo, nonché il sequestro della documentazione contabile della F.lli Tonoli Marco e Laura http://bit.ly/1pZES8V s.n.c., della Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato; rilevato che la ricorrente chiede altresì che ai sensi dell’art. 131 c.p.i. venga disposta l’inibitoria a F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., a Due Esse Distribuzioni s.r.l. e a qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato all’importazione e/o distribuzione e/o vendita delle grattugie, delle confezioni e dei materiali illustrativi in violazione del brevetto vantato da Alessi s.p.a.; rilevato che viene pure domandata l’inibitoria ex art. 700 c.p.c., 2598 n. 2 e 3 c.c. all’ulteriore perpetrazione di atti di concorrenza sleale a danno della ricorrente consistenti in sviamento della clientela, in appropriazione dei pregi dei prodotti e dell’impresa Alessi e in violazione dei principi di correttezza professionale per svilimento del prezzo e del design Alessi, nonché, infine la pubblicazione del provvedimento richiesto su Il Corriere della Sera e su Il Corriere del Mezzogiorno a spese della resistente e la fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto disposto; ritenuta la propria competenza ex art. 120 c.p.i. avendo una delle due convenute (ovvero F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c.) sede nell’ambito territoriale di competenza di questo Tribunale; ritenuta quindi, ad un sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa azionata; rilevato, infatti, che quanto lamentato da parte ricorrente – e cioè l’illegittima contraffazione del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994, rinnovato da ultimo in data 24.01.2014, fotografie 21.1 e 21.2) – appare adeguatamente provato, ai fini della cognizione sommaria tipica della presente fase, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle grattugie depositate (una della Alessi s.p.a. e l’altra importata da Due Esse Distribuzioni s.r.l. ed acquistata presso F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c.); http://bit.ly/1pZES8V rilevato che, in effetti, la grattugia di cui viene contestata la contraffazione appare di tutta evidenza assai simile nell’aspetto alle grattugie oggetto del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni fotografiche n. 21.1. e 21.2.), come anche riportate e raffigurate nei cataloghi di vendita e nei messaggi pubblicitari della ricorrente (doc. 4 e 10); ritenuta pertanto probabile la sussistenza delle prospettate violazioni nonché ritenuto concreto ed oggettivo il rischio di confusione fra le due diverse tipologie di grattugie e quindi la possibilità che la ricorrente subisca un grave danno dalla contraffazione contestata, specie se si considera il costo modesto del prodotto in questione e la sua larga diffusione presso il pubblico dei consumatori; ritenuta altresì la sussistenza del periculum in mora, sia – in generale - in considerazione delle caratteristiche proprie dell’illecito denunciato, suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, caratteristiche tali quindi da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa, sia – in particolare - avuto riguardo alla natura del provvedimento richiesto connotato da una prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova attinenti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; ritenuto inoltre che sussistano i presupposti per la richiesta emissione del provvedimento con decreto inaudita altera parte, come previsto dall’art. 129, comma 2, c.p.i., in considerazione del rischio concreto di un pregiudizio all’attuazione del provvedimento, e cioè in considerazione del pericolo che le parti resistenti possano occultare o eliminare sia i prodotti oggetto di contraffazione e relativo materiale pubblicitario sia la documentazione contabile attestante l’ampiezza dell’illecito, rendendo in tal modo impossibile (o assai più complesso) accertare l’avvenuta violazione e la sua entità, senza dimenticare il danno economico patito dalla ricorrente dalla perdurante presenza in commercio dei prodotti contraffatti; http://bit.ly/1pZES8V ritenuto, per quanto sopra esposto, che pure debba essere disposta l’inibitoria richiesta ex art. 131 c.p.c. con fissazione di adeguata penale stante il danno continuativamente subito dalla resistente in conseguenza della perduranza degli effetti dell’illecito allegato; p.q.m. Visti gli artt. 129, 131 e sg. c.p.i. e 700 c.p.c., ORDINA il sequestro presso F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato delle grattugie, delle confezioni, dei dépliant e quant’altro riproducente il modello oggetto del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni fotografiche n. 21.1. e 21.2.); ORDINA il sequestro presso F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato della documentazione contabile nella misura utile all’accertamento dell’illecito contestato e delle sue conseguenze economiche; DISPONE che per l’esecuzione dei sequestri suddetti l’Ufficiale giudiziario sia coadiuvato quali C.T.U. - per gli aspetti relativi al sequestro delle grattugie, delle confezioni, dei dépliant e quant’altro riproducente il modello oggetto del brevetto per modello ornamentale internazionale DM/028 456 del 24.01.1994 (nelle riproduzioni fotografiche n. 21.1. e 21.2.) – dal dott. Paolo Garavelli (con studio in Torino), e dal dott. Ivano Pagliero (anch’egli con studio in Torino) per il sequestro della documentazione contabile, con facoltà per entrambi i Ctu di valersi di ausiliari da loro nominati per l’esecuzione degli incombenti loro affidati (anche alla luce della diversa ubicazione sul territorio nazionale delle due resistenti); INIBISCE a F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., a Due Esse Distribuzioni s.r.l. e a qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato l’importazione e/o distribuzione e/o vendita delle grattugie, delle confezioni e dei materiali illustrativi in violazione del brevetto vantato da Alessi s.p.a. come sopra riportato, fissando una penale di € 200,00 per ogni http://bit.ly/1pZES8V violazione constatata successivamente alla notificazione di questo provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di quanto disposto; AUTORIZZA l’Ufficiale Giudiziario procedente ed i suoi Ctu ad utilizzare ogni mezzo tecnico necessario ed opportuno per il migliore e più rapido espletamento degli incombenti affidati; AUTORIZZA l’Ufficiale Giudiziario e i periti nominati ad accedere presso i locali di F.lli Tonoli Marco e Laura s.n.c., della Due Esse Distribuzioni s.r.l. e di qualsiasi altro terzo che partecipi all’illecito contestato; AUTORIZZA parte ricorrente ad assistere alle operazioni con i propri rappresentati, legali e consulenti tecnici designandi con apposita dichiarazione formulata all’Ufficiale Giudiziario; DISPONE che nel corso delle operazioni siano adottate misure idonee a garantire la tutela delle informazioni acquisite e in particolare che tutta la documentazione sia riposta in busta e, debitamente sigillata, venga quindi allegata al verbale delle operazioni espletate; MANDA alla parte ricorrente di dare avviso ai Consulenti tecnici d’ufficio designati. RISERVA all’esito dell’udienza sotto fissata la pronuncia in merito alle altre richieste formulate dalla ricorrente. FISSA udienza per la conferma, la modifica o la revoca di questo provvedimento al 26.03.2014, ore 12.40 assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di gg. 8 dalla notifica di questo provvedimento per la notifica alle parti resistenti del ricorso e del presente decreto. Si comunichi alla ricorrente con urgenza. Torino, 06.03.2014. Il Giudice Luca Martinat http://bit.ly/1pZES8V
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