Circ_03-14-bis_Spalma_incentivi_aggiornamento

UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche
Qualificate dell’Emilia Romagna
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CIRCOLARE n. _03/14 bis
Bologna, 10 ottobre 2014
- Alle Imprese in indirizzo
- Agli Aderenti Art. 4 Statuto
e p.c.
- Ai Consiglieri dell’Albo
- Ai Componenti del C.T.A.
Loro Sedi
Prot. GN/56/14
Oggetto: Decreto Legge n. 91/2014 cosiddetto “spalma incentivi”, come modificato dalla Legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 116.
Nota: la presente circolare aggiorna la precedente pari numero, tenendo conto delle modifiche
introdotte a seguito della definitiva conversione in legge.
1. Le principali novità in sintesi
Dallo scorso 25 giugno è in vigore il Decreto Legge n. 91 che introduce una serie di provvedimenti allo scopo di
ridurre la bolletta elettrica per tutte le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, non di tipo
residenziale, con potenza impegnata uguale o superiore a 16,5 kW (in pratica queste fasce d’utenza corrispondono
alle piccole e medie industrie – PMI). I benefici tariffari non saranno cumulabili con gli sgravi già previsti per le
“imprese a forte consumo di energia”.
Il Decreto Legge è poi stato modificato in parlamento e convertito definitivamente in legge dalla Legge di
conversione n. 116 dell’11 agosto 2014.
Il decreto è stato rinominato “spalma incentivi” in quanto prevede una riduzione degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW e, per compenso, un allungamento di quattro anni del periodo
incentivante.
Oltre alla spalmatura degli incentivi, il decreto prevede altre misure con l’obiettivo di una riduzione del costo
dell’energia di circa il 10% per le PMI.
2. Interventi sulle tariffe incentivanti (Art. 26)
Dal 1° gennaio 2015 la tariffa incentivante per gli impianti di potenza nominale
superiore a 200 kW viene rimodulata.
Rispetto alla prima stesura del decreto, ora i produttori possono scegliere fra tre
opzioni di rimodulazione. In mancanza di una scelta, il GSE applica l’opzione c).
Opzione a): era presente anche nel testo originario
Il periodo di incentivazione viene allungato da 20 a 24 anni. La percentuale di
riduzione dipende dal periodo residuo di incentivazione, cioè rispetto al periodo
totale di 20 anni, come indicato in tabella 1.
Per effetto della rimodulazione, al 24° anno l’incentivo totale percepito rimane
nominalmente lo stesso (a moneta costante), ma di fatto subisce una riduzione
considerando il deprezzamento monetario (inoltre si deve considerare anche una pur
modesta riduzione di efficienza dei pannelli).
Periodo
Percentuale di
residuo
riduzione
(anni)
dell’incentivo
12
25%
13
24%
14
22%
15
21%
16
20%
17
19%
18
18%
Oltre 19
17%
Tab. 1 – Riduzione degli
incentivi in base al periodo
di incentivazione residuo.
1
Ad esempio, facendo l’ipotesi di un impianto entrato in esercizio nel 2007, quindi con un periodo residuo di 12 anni,
che produce 1.000.000 kWh all’anno1 e usufruisce di un incentivo di 0,40 €/kWh:
- con le regole precedenti, di qui fino al 2027 (allo scadere dei vent’anni) avrebbe incassato un totale di incentivi
pari a 1.000.000 x 0,40 x 12 = 4.800.000 euro;
- con le regole attuali, di qui fino al 2031 (nuova scadenza) incasserà il medesimo totale di incentivi2 pari a
1.000.000 x 0,30 x 16 = 4.800.000 euro.
In pratica con le norme precedenti avrebbe incassato 400.000 euro all’anno per 12 anni, con le nuove regole
incasserà 300.000 euro all’anno per 16 anni.
Opzione b): novità assoluta
Il periodo di incentivazione rimane ventennale, ma l’incentivo viene ridotto in un primo periodo per poi essere
incrementato in un secondo periodo. Le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con successivo decreto e
dovranno comunque consentire un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019
(ipotizzando che tutti i produttori aderiscano a questa opzione).
Opzione c): novità parziale
In mancanza di scelta da parte del produttore, il GSE applicherà
questa opzione.
Il periodo di incentivazione rimane ventennale, ma l’incentivo
viene ridotto con percentuali diverse secondo la fascia di potenza
(nel testo originario la percentuale di riduzione era fissa all’8%
per qualsiasi potenza). Le percentuali di riduzione sono indicate
in tabella 2. Rispetto alla prima stesura, le attuali riduzioni sono
meno penalizzanti per gli impianti fino a 900 kW.
Fascia di potenza
Percentuale di riduzione
200 kW < P ≤ 500 kW
6%
500 kW < P ≤ 900 kW
7%
> 900 kW
8%
Tab. 2 – Percentuale di riduzione degli incentivi per i
produttori che scelgono l’opzione c) oppure che non
fanno nessuna scelta (in tal caso viene
automaticamente applicata questa opzione)
Con riferimento all'esempio precedente, considerando una riduzione dell’8%, anziché incassare 400.000 euro
all'anno ne incasserà 368.000, per un totale di 384.000 euro in meno nell’arco dei 12 anni residui.
Per gli impianti che usufruiscono della tariffa omnicomprensiva (ad es. 5° conto energia), la riduzione si applica alla
sola componente incentivante.
I beneficiari delle tariffe incentivanti potranno accedere a finanziamenti bancari per importi fino alla differenza tra
l’incentivo spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato, tali finanziamenti sono garantiti dalla Cassa
depositi e prestiti.
A partire dal 2° semestre 2014 viene modificato il criterio di pagamento degli incentivi: il GSE effettuerà i
pagamenti con rate mensili pari al 90% della producibilità media degli impianti per poi fare un conguaglio annuo
entro il 30 giugno dell’anno successivo.
3. Novità importante: lo scambio sul posto diventa applicabile fino a 500 kW (Art. 25 bis)
La soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti
rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015.
1
2
L’esempio si riferisce alla producibilità di un impianto di circa 900 kW.
Senza considerare la diminuzione di efficienza dei pannelli nei 4 anni di allungamento dell’incentivazione.
2
4. Pagamento parziale degli oneri di sistema anche sull’energia autoconsumata (Art. 24)
Nei sistemi di produzione e consumo (SEU3) si pagherà il 5% degli oneri generali di sistema anche sull’energia
prodotta e autoconsumata (quindi non prelevata dalla rete). In precedenza questa componente tariffaria4 veniva
pagata esclusivamente sull’energia prelevata dalla rete.
Inoltre, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, la suddetta percentuale del 5% potrà essere
ulteriormente aumentata a partire dal 2016. Nella prima stesura del decreto, questa misura era particolarmente
penalizzante per i nuovi sistemi SEU in quanto non era prevedibile l’entità degli aumenti; ora nella legge di
conversione sono stati introdotti dei criteri che limitano la portata degli aumenti (cadenza biennale ed entità non
superiore al 2,5% rispetto alla quota previgente).
Da questo onere sono comunque esclusi gli impianti di potenza fino a 20 kW in esercizio al 1° gennaio 2015.
5. Altri provvedimenti del decreto
Dal 1° gennaio 2015 la copertura dei costi di gestione del GSE saranno a carico di chi riceve gli incentivi e, quindi,
non più spalmati sul totale delle bollette (art. 25).
Semplificazione amministrativa per la realizzazione degli impianti da energia rinnovabile: dal 1° ottobre 2014 sarà
previsto un modello unico nazionale (art.30).
Sono previsti tagli ad alcuni costi e benefici tariffari: dal 1° gennaio 2015 si riducono le agevolazioni per le Ferrovie
dello Stato (art. 29), dal 1° luglio 2014 cessano gli sconti per i dipendenti delle società elettriche (art. 27), riduzione
dei costi per le isole minori (art. 28).
Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti.
3
Vedi precedente circolare UNAE n. 02/14 del 7 aprile 2014
4
Gli oneri generali di sistema corrispondono circa al 20% del costo finale del kilowattora in bolletta e servono per pagare oneri
introdotto da diverse leggi (ad es. incentivi alle fonti rinnovabili, promozione dell’efficienza energetica, regimi tariffari speciali,
copertura del bonus elettrico, ecc.)
3