redazionali i compensi incentivanti ai pubblici dipendenti

Patto di Stabilità,
Bilancio e Fiscalità
REDAZIONALI
I COMPENSI INCENTIVANTI AI PUBBLICI DIPENDENTI
del Dott. Stefano Chirico
I compensi incentivanti ai dipendenti pubblici per la pianificazione urbana: una soluzione per ottimizzare i bilanci, coerente con la spending review.
The incentive fees to public workers for urban planning: a solution for optimising the balance
sheets consistent with the spending review.
Sommario: 1. Introduzione. 2. Trattazione. 3.Conclusioni.
1. Introduzione.
La crisi della finanza locale spinge le pubbliche amministrazioni e, tra queste, gli enti
locali a favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, in modo da perseguire efficacia ed efficienza nella gestione, assicurando qualità del servizio reso al cittadino, riduzione nelle tempistiche dei procedimenti e,
non da ultimo, risparmio di spesa.
In questa chiave, acquista una particolare
rilevanza la norma contenuta nel comma 6
dell’art. 92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, cit.
“Il trenta per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con
le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al co. 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.
L’applicazione di tale norma è tuttavia resa difficile dalle interpretazioni, di diversa natura, rese dalla Corte dei Conti o dall’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici.
Da ultimo, la C.conti, Sezione Autonomie
N. 7/SEZAUT/2014/QMIG, Adunanza del 4
aprile 2014 ha reso la pronuncia di orientamento generale in merito all’inter-pretazione
delle disposizioni contenute nel co. 6
dell’art.92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 ed, in
particolare, della definizione ivi riportata “atto di pianificazione comunque denominato”.
Secondo l’interpretazione della Corte dei
Conti, Sezione Autonomie, cit. “Ai fini della
riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante,
non tanto il nomen juris attribuito all’atto di
pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso
alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna,
rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per
l’erogazione dell’incentivo”.
Si tratta di una questione annosa, sulle
quali si sono pronunciate, con i relativi pareri,
diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, con pareri contrastanti.
Si veda, in particolare, la deliberazione n.
361/2013/PAR della sezione regionale Veneto, secondo la quale l’art. 92, co.6, rappresenta un’autonoma e distinta previsione di legge
2. Trattazione.
La norma, dunque, prevede la corresponsione di un compenso incentivante ai dipendenti pubblici impegnati nella redazione di
atti di pianificazione (comunque denominati).
La logica che sottende il comma 6 in esame è chiaramente quella di valorizzare il ruolo dei dipendenti pubblici e, con ciò, favorire
l’ottimale utilizzo delle professionalità interne e assicurare un risparmio di spesa sugli affidamenti all’esterno degli incarichi tecnici –
quando, come spesso accade, tali professionalità siano disponibili all’interno degli enti.
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no anche la finalità di definire puntualmente
l’ubicazione anche delle opere pubbliche
nell’ambito del tessuto urbano, per cui la pianificazione urbanistica è comunque collegata
alla progettazione di tali opere.
Su tale questione, a nostro parere, può farsi l’ovvia, semplice e, riteniamo, dirimente
constatazione che se il legislatore avesse voluto prevedere la stretta connessione tra l’atto
di pianificazione e la realizzazione di
un’opera
pubblica,
come
è
nell’interpretazione della Sezione Autonomie
della C.conti, l’avrebbe dovuto stabilire espressamente.
Invece, la norma in questione – co. 6
dell’art. 92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 – si
limita a disporre che ai dipendenti
dell’amministrazione che hanno redatto “un
atto di pianificazione comunque denominato”, spetta l’incentivo costituto dal trenta per
cento della tariffa professionale.
Ciò non toglie che il compenso previsto
dal comma 6 citato va riferito alla redazione
dell’atto di pianificazione, e non a compiti e
funzioni assolti dal personale nei propri doveri d’ufficio.
Il dipendente impegnato nella redazione
dell’atto di pianificazione ha perciò, a nostro
avviso, il diritto di percepire il compenso incentivante previsto dal comma 6 citato, con la
relativa obbligazione per l’amministrazione
di integrarne il trattamento economico del
nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato per tale attività, comprese le
cartografie, i testi illustrativi, le norme tecniche che, per l’appunto, compongono l’atto di
pianificazione “comunque denominato” previsto dalla norma in esame.
In questa nostra interpretazione siamo confortati dalle osservazioni dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenute nell’Atto di segnalazione n. 4 del 25.9.2013.
Citiamo, in particolare, quanto segue:
− la natura stessa e il contenuto della
pianificazione urbanistica consente
l’erogazione dell’incentivo a favore
dei dipendenti che abbiano partecipato
alla redazione di tali strumenti urbanistici, in quanto tali atti afferiscono, sia
pure mediatamente, alla progettazione
che legittima l’erogazione dell’incentivo per
l'attività di pianificazione. E’ proprio la stessa
formulazione letterale, nell’utilizzo della locuzione “atto di pianificazione comunque denominato”, lungi dall’autorizzare interpretazioni restrittive, a consentire di ascrivere
all’ambito oggettivo della norma ogni atto di
pianificazione, prescindendo dal suo collegamento alla progettazione di un’opera pubblica.
Il legislatore non ha inteso fare un distinguo tra le tipologie di redazione degli elaborati tecnici, generali o particolari, intendendo
utilizzare una dizione sufficientemente generale ed aperta quale “atto di pianificazione
comunque denominato”, senza entrare nel
merito di ulteriori distinzioni.
L’interpretazione secondo cui il compenso
incentivante spetta solo in caso di pianificazione urbanistica collegata alla progettazione
di un’opera pubblica reca un insanabile
vulnus ai principi dettati dall'art. 36 della Costituzione, la cui diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego non può non implicare “l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della
quantità del lavoro effettivamente prestato”
(C. cost. 23.2.1989, n. 57; C. cost. ord. 26.7.
1988, n. 908; C. cost. 27.5.1992, n. 236; C.
cost. 19.6.1990 n. 296).
Peraltro, la stessa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di servizi, lavori e forniture ha richiesto al Parlamento ed al Governo,
con l’atto di segnalazione n. 4 del 25.9.2013,
di intervenire sulla norma in esame, l’art. 92,
co.6, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, al fine di
“individuare in maniera chiara la tipologia
di atti di pianificazione in relazione ai quali è
possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno
redatti”.
A
nostro
avviso,
condividendo
l’interpretazione della sezione regionale di
controllo per il Veneto, nell'atto “di pianificazione comunque denominato " vanno necessariamente compresi gli elaborati finalizzati a programmare il corretto assetto del territorio comunale, prescindendo dal collegamento alla progettazione di un’opera pubblica
o di uso pubblico. In ogni caso, gli atti di pianificazione del territorio comunale perseguoGazzetta Amministrativa
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do da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia
pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico”.
di opere o impianti pubblici o di uso
pubblico, dei quali definiscono
l’ubicazione nel tessuto urbano;
− è rimessa all’autonomia regolamentare
dell’amministrazione
interessata
l’individuazione degli atti di pianificazione che possono dar luogo al riconoscimento del compenso incentivante;
− l’incentivo può essere corrisposto al
solo personale dell’ente che abbia materialmente redatto l’atto, in funzione
incentivante e premiale.
L’Autorità, infine, segnala, al Governo ed
al Parlamento “l’opportunità di procedere ad
una modifica o ad una integrazione dell’art.
92, co.6, del codice, volta ad individuare in
maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore
dei tecnici interni che li hanno redatti, in mo-
3.Conclusioni.
Pertanto, a nostro avviso, almeno fino ad
eventuale intervento legislativo finalizzato a
chiarire la questione in via di interpretazione
autentica, la norma in esame non può essere
soggetta ad interpretazioni restrittive, volte al
riconoscimento dell’incentivo nel solo caso di
stretta connessione tra atto di pianificazione e
realizzazione di un’opera pubblica. La norma,
semmai, va interpretata secondo il suo “spirito”, tanto più nella fase attuale che il Paese
sta vivendo: ottimizzare i bilanci comunali,
favorire i risparmi di spesa, perseguire la qualità del servizio, tramite la valorizzazione e
l’utilizzo ottimale delle professionalità dei
pubblici dipendenti.
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