Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità REDAZIONALI I COMPENSI INCENTIVANTI AI PUBBLICI DIPENDENTI del Dott. Stefano Chirico I compensi incentivanti ai dipendenti pubblici per la pianificazione urbana: una soluzione per ottimizzare i bilanci, coerente con la spending review. The incentive fees to public workers for urban planning: a solution for optimising the balance sheets consistent with the spending review. Sommario: 1. Introduzione. 2. Trattazione. 3.Conclusioni. 1. Introduzione. La crisi della finanza locale spinge le pubbliche amministrazioni e, tra queste, gli enti locali a favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, in modo da perseguire efficacia ed efficienza nella gestione, assicurando qualità del servizio reso al cittadino, riduzione nelle tempistiche dei procedimenti e, non da ultimo, risparmio di spesa. In questa chiave, acquista una particolare rilevanza la norma contenuta nel comma 6 dell’art. 92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, cit. “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al co. 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”. L’applicazione di tale norma è tuttavia resa difficile dalle interpretazioni, di diversa natura, rese dalla Corte dei Conti o dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Da ultimo, la C.conti, Sezione Autonomie N. 7/SEZAUT/2014/QMIG, Adunanza del 4 aprile 2014 ha reso la pronuncia di orientamento generale in merito all’inter-pretazione delle disposizioni contenute nel co. 6 dell’art.92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 ed, in particolare, della definizione ivi riportata “atto di pianificazione comunque denominato”. Secondo l’interpretazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, cit. “Ai fini della riconoscibilità del diritto al compenso incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in esame considera determinante, non tanto il nomen juris attribuito all’atto di pianificazione, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica, ovvero quel quid pluris di progettualità interna, rispetto ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il presupposto per l’erogazione dell’incentivo”. Si tratta di una questione annosa, sulle quali si sono pronunciate, con i relativi pareri, diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, con pareri contrastanti. Si veda, in particolare, la deliberazione n. 361/2013/PAR della sezione regionale Veneto, secondo la quale l’art. 92, co.6, rappresenta un’autonoma e distinta previsione di legge 2. Trattazione. La norma, dunque, prevede la corresponsione di un compenso incentivante ai dipendenti pubblici impegnati nella redazione di atti di pianificazione (comunque denominati). La logica che sottende il comma 6 in esame è chiaramente quella di valorizzare il ruolo dei dipendenti pubblici e, con ciò, favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne e assicurare un risparmio di spesa sugli affidamenti all’esterno degli incarichi tecnici – quando, come spesso accade, tali professionalità siano disponibili all’interno degli enti. Gazzetta Amministrativa -111- Numero 1 - 2014 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità no anche la finalità di definire puntualmente l’ubicazione anche delle opere pubbliche nell’ambito del tessuto urbano, per cui la pianificazione urbanistica è comunque collegata alla progettazione di tali opere. Su tale questione, a nostro parere, può farsi l’ovvia, semplice e, riteniamo, dirimente constatazione che se il legislatore avesse voluto prevedere la stretta connessione tra l’atto di pianificazione e la realizzazione di un’opera pubblica, come è nell’interpretazione della Sezione Autonomie della C.conti, l’avrebbe dovuto stabilire espressamente. Invece, la norma in questione – co. 6 dell’art. 92 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 – si limita a disporre che ai dipendenti dell’amministrazione che hanno redatto “un atto di pianificazione comunque denominato”, spetta l’incentivo costituto dal trenta per cento della tariffa professionale. Ciò non toglie che il compenso previsto dal comma 6 citato va riferito alla redazione dell’atto di pianificazione, e non a compiti e funzioni assolti dal personale nei propri doveri d’ufficio. Il dipendente impegnato nella redazione dell’atto di pianificazione ha perciò, a nostro avviso, il diritto di percepire il compenso incentivante previsto dal comma 6 citato, con la relativa obbligazione per l’amministrazione di integrarne il trattamento economico del nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato per tale attività, comprese le cartografie, i testi illustrativi, le norme tecniche che, per l’appunto, compongono l’atto di pianificazione “comunque denominato” previsto dalla norma in esame. In questa nostra interpretazione siamo confortati dalle osservazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenute nell’Atto di segnalazione n. 4 del 25.9.2013. Citiamo, in particolare, quanto segue: − la natura stessa e il contenuto della pianificazione urbanistica consente l’erogazione dell’incentivo a favore dei dipendenti che abbiano partecipato alla redazione di tali strumenti urbanistici, in quanto tali atti afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione che legittima l’erogazione dell’incentivo per l'attività di pianificazione. E’ proprio la stessa formulazione letterale, nell’utilizzo della locuzione “atto di pianificazione comunque denominato”, lungi dall’autorizzare interpretazioni restrittive, a consentire di ascrivere all’ambito oggettivo della norma ogni atto di pianificazione, prescindendo dal suo collegamento alla progettazione di un’opera pubblica. Il legislatore non ha inteso fare un distinguo tra le tipologie di redazione degli elaborati tecnici, generali o particolari, intendendo utilizzare una dizione sufficientemente generale ed aperta quale “atto di pianificazione comunque denominato”, senza entrare nel merito di ulteriori distinzioni. L’interpretazione secondo cui il compenso incentivante spetta solo in caso di pianificazione urbanistica collegata alla progettazione di un’opera pubblica reca un insanabile vulnus ai principi dettati dall'art. 36 della Costituzione, la cui diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego non può non implicare “l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato” (C. cost. 23.2.1989, n. 57; C. cost. ord. 26.7. 1988, n. 908; C. cost. 27.5.1992, n. 236; C. cost. 19.6.1990 n. 296). Peraltro, la stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di servizi, lavori e forniture ha richiesto al Parlamento ed al Governo, con l’atto di segnalazione n. 4 del 25.9.2013, di intervenire sulla norma in esame, l’art. 92, co.6, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, al fine di “individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti”. A nostro avviso, condividendo l’interpretazione della sezione regionale di controllo per il Veneto, nell'atto “di pianificazione comunque denominato " vanno necessariamente compresi gli elaborati finalizzati a programmare il corretto assetto del territorio comunale, prescindendo dal collegamento alla progettazione di un’opera pubblica o di uso pubblico. In ogni caso, gli atti di pianificazione del territorio comunale perseguoGazzetta Amministrativa -112- Numero 1 - 2014 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità do da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico”. di opere o impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono l’ubicazione nel tessuto urbano; − è rimessa all’autonomia regolamentare dell’amministrazione interessata l’individuazione degli atti di pianificazione che possono dar luogo al riconoscimento del compenso incentivante; − l’incentivo può essere corrisposto al solo personale dell’ente che abbia materialmente redatto l’atto, in funzione incentivante e premiale. L’Autorità, infine, segnala, al Governo ed al Parlamento “l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, co.6, del codice, volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti, in mo- 3.Conclusioni. Pertanto, a nostro avviso, almeno fino ad eventuale intervento legislativo finalizzato a chiarire la questione in via di interpretazione autentica, la norma in esame non può essere soggetta ad interpretazioni restrittive, volte al riconoscimento dell’incentivo nel solo caso di stretta connessione tra atto di pianificazione e realizzazione di un’opera pubblica. La norma, semmai, va interpretata secondo il suo “spirito”, tanto più nella fase attuale che il Paese sta vivendo: ottimizzare i bilanci comunali, favorire i risparmi di spesa, perseguire la qualità del servizio, tramite la valorizzazione e l’utilizzo ottimale delle professionalità dei pubblici dipendenti. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -113- Numero 1 - 2014
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