Raccolta delle documentazioni necessarie per l’esportazione del vino ANNO 2014 INDICE EUROPA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ALBANIA …………………………………………………………………………………………………. Pag. BELGIO ……………………………………………………………………………………………………. BOSNIA ERZEGOVINA ………………………………………………………………………………. BULGARIA ……………………………………………………………………………………………….. CROAZIA ………………………………………………………………………………………………….. DANIMARCA ……………………………………………………………………………………………. FRANCIA ………………………………………………………………………………………………….. KOSOVO ………………………………………………………………………………………………….. MACEDONIA ……………………………………………………………………………………………. MONTENEGRO ………………………………………………………………………………………… PAESI BASSI ……………………………………………………………………………………………… POLONIA ………………………………………………………………………………………………….. REGNO UNITO ………………………………………………………………………………………….. ROMANIA …………………………………………………………………………………………………. RUSSIA ……………………………………………………………………………………………………… SERBIA ……………………………………………………………………………………………………… SLOVENIA …………………………………………………………………………………………………. SPAGNA ……………………………………………………………………………………………………. SVEZIA ………………………………………………………………………………………………………. TURCHIA …………………………………………………………………………………………………… UCRAINA …………………………………………………………………………………………………… UNGHERIA ………………………………………………………………………………………………… 5 11 13 15 17 19 22 24 25 26 27 29 31 35 37 40 41 46 47 50 52 54 AMERICHE • • • • • • • • • • • ARGENTINA ………………………………………………………………………………………………… BOLIVIA ………………………………………………………………………………………………………. BRASILE ………………………………………………………………………………………………………. CANADA ……………………………………………………………………………………………………… CILE …………………………………………………………………………………………………………….. COLOMBIA ………………………………………………………………………………………………….. MESSICO ……………………………………………………………………………………………………… PANAMA ……………………………………………………………………………………………………… PERU’ …………………………………………………………………………………………………………… STATI UNITI D’AMERICA ……………………………………………………………………………….. VENEZUELA ………………………………………………………………………………………………….. Pag. 57 61 65 70 72 78 81 86 87 94 97 ASIA • • • • • • • • • • • • • • • • • AZERBAIJAN ………………………………………………………………………………………………….. Pag. CINA ……………………………………………………………………………………………………………… COREA DEL SUD …………………………………………………………………………………………….. EMIRATI ARABI UNITI …………………………………………………………………………………….. GIAPPONE ……………………………………………………………………………………………………… GIORDANIA ……………………………………………………………………………………………………. HONG KONG …………………………………………………………………………………………………. INDIA ……………………………………………………………………………………………………………… INDONESIA …………………………………………………………………………………………………….. LIBANO …………………………………………………………………………………………………………… MALAYSIA ………………………………………………………………………………………………………. OMAN …………………………………………………………………………………………………………….. SINGAPORE …………………………………………………………………………………………………….. SIRIA ……………………………………………………………………………………………………………….. TAILANDIA ………………………………………………………………………………………………………. TAIWAN ………………………………………………………………………………………………………….. VIETNAM ………………………………………………………………………………………………………… 100 102 104 108 112 117 119 121 123 132 134 136 140 146 148 153 155 AFRICA • • • • • • ALGERIA …………………………………………………………………………………………………………… Pag. EGITTO …………………………………………………………………………………………………………….. MAROCCO ………………………………………………………………………………………………………… MOZAMBICO …………………………………………………………………………………………………… SUD AFRICA ………………………………………………………………………………………………………. TUNISIA …………………………………………………………………………………………………………….. 158 160 162 164 166 169 OCEANIA • AUSTRALIA ……………………………………………………………………………………………………….. Pag. 172 Paesi in cui è vietata l’importazione di alcolici e superalcolici • • • • • • • ARABIA SAUDITA CISGIORDANIA IRAN IRAQ KUWAIT LIBIA QUATAR Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 3 EUROPA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 4 ALBANIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Fattura Commerciale Deve contenere gli elementi sotto indicati: - destinatario - data di emissione e numero progressivo - data dell’ordine - descrizione della merce e voce doganale - valore della merce - numero dei colli, peso lordo - peso netto o numero di pezzi - porto di destinazione - ammontare spese di trasporto - ammontare spese di assicurazione - condizioni di pagamento Si - trasporto ferroviario: lettera di vettura - trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) - trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea (Air way Bill) - trasporto stradale: Carnet TIR, CMR Si - certificato sanitario per prodotti zootecnici, alimentari, farmaceutici - certificato fitosanitario per prodotti chimici ed agricoli In Albanese Si IVA 20% Dazio doganale: codice doganale 2204.... I prodotti di origine europea sono esenti dal dazio doganale. Per i prodotti di origine non europea il dazio è del 15%. (Per l’accisa consultare il documento allegato di seguito). Bollo fiscale: €32/1000 bolli Per effettuare le procedure doganali di importazione è necessario una partita IVA Albanese. Le bottiglie devono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario acquistare i bolli fiscali, compilando l’apposito 5 formulario presso la Direzione Generale delle Imposte, e pagare l’accisa, compilando l’apposito formulario presso l’Ufficio Regionale delle Imposte dove l’azienda è/o si registrerà, prima di esportare in Albania. Certificato di origine EUR.1 ALBANIA - ACCISE PER LE BEVANDE ALCOLICHE 22 03 da produttori locali o stranieri in quantità fino 1000 lekë/HL (circa 7,12 €/hl) per al 70 000 ettolitri/anno la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 1200 lekë/HL (circa 8,54 €/hl) per - da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica piu' di 6 70 001 fino al 200 000 ettolitri/anno per cento 1200 lekë/HL(circa 8,54 €/hl) per - da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica fino al 6 200 001 fino al 300 000 ettolitri/anno per cento e 1440 lekë/HL(circa 10,25 €/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 - da produttori locali o stranieri in quantità per cento piu' di 300 000 ettolitri/anno 1500 lekë/HL(circa 10,67 €/hl) per la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 1800 lekë/HL (circa 12,81 €/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento 22 04 21 22 04 29 22 04 30 22 04 30 10 22 04 30 96 22 04 30 98 22 05 10 10 22 05 90 10 22 06 00 10 22 06 00 51 22 06 00 59 3000 lekë/HL(circa 21,35 €/hl) per la birra con forza alcolica fino al 6 per cento e 3600 lekë/HL (circa 25,62€/hl) per la birra con forza alcolica piu' di 6 per cento 3000 lek/ettolitro (circa 21,35€/hl) - da produttori locali o stranieri meno o pari a per i vini con forza alcolica fino al 12,5 % < = 10 000 ettolitri/anno 4000 lek/ettolitro (circa 28,46€/hl) per i vini con forza alcolica piu' di 12,5 % - da produttori locali o stranieri in quantità piu' di 10.000 ettolitri/anno 10000 lek/ettolitro (circa 71,15€/hl) per i vini con forza alcolica fino al 12,5 % Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 6 22 06 00 81 22 06 00 89 12000 lek/ettolitro (circa 85,38€/hl) per i vini con forza alcolica più di 12,5 % 22 04 10 22 04 21 06 22 04 21 07 22 04 21 08 22 04 21 09 22 05 10 10 22 05 90 10 22 06 00 31 22 06 00 39 22 04 21 85 22 04 21 86 22 04 21 87 22 04 21 88 22 04 21 89 22 04 21 90 22 04 21 91 22 04 21 93 22 04 21 94 22 04 21 95 22 04 21 96 22 04 21 97 22 04 21 98 22 04 29 85 22 04 29 86 22 04 29 87 22 04 29 88 22 04 29 89 22 04 29 90 22 04 29 91 22 04 29 93 22 04 29 94 22 04 29 95 22 04 29 96 22 04 29 97 22 04 29 98 22 05 10 10 22 05 10 90 22 05 90 10 2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl) Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl) 7 22 05 90 90 22 06 00 10 22 06 00 31 22 06 00 39 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89 22 04 21 92 22 04 21 93 22 04 21 94 22 04 21 95 22 04 21 96 22 04 21 97 22 04 21 98 22 04 29 92 22 04 29 93 22 04 29 94 22 04 29 95 22 04 29 96 22 04 29 97 22 04 29 98 22 05 10 90 22 05 90 90 22 06 00 10 22 06 00 31 22 06 00 39 22 06 00 51 22 06 00 59 22 06 00 81 22 06 00 89 22 08 20 12 22 08 20 14 22 08 20 26 22 08 20 27 22 08 20 29 22 08 20 40 22 08 20 62 22 08 20 64 22 08 20 86 22 08 20 87 22 08 20 89 22 08 30 11 22 08 30 19 22 08 30 30 22 08 30 41 50 000 lek/ettolitro alcol anidro - da produttori locali o stranieri meno o pari a (circa 355,77€/hl) < = 20 000 ettolitri/anno - da produttori locali o stranieri in quantità piu' di 20 000 ettolitri/anno Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 65 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 462,50€/hl) 8 22 08 30 49 22 08 30 61 22 08 30 69 22 08 30 71 22 08 30 79 22 08 30 82 22 08 30 88 22 08 40 11 22 08 40 31 22 08 40 39 22 08 40 51 22 08 40 91 22 08 40 99 22 08 50 11 22 08 50 19 22 08 50 91 22 08 50 99 22 08 60 11 22 08 60 19 22 08 60 91 22 08 60 99 22 08 70 10 22 08 70 90 22 08 90 11 22 08 90 19 22 08 90 33 22 08 90 38 22 08 90 41 22 08 90 45 22 08 90 48 22 08 90 52 22 08 90 54 22 08 90 56 22 08 90 69 22 08 90 71 22 08 90 75 22 08 90 77 22 08 90 78 22 07 10 00 22 08 90 91 22 08 90 99 Alcole etilico non denaturato con titolo 45 000 lek/ettolitro alcol anidro alocolometrico volumico uguale o superiore a (circa 320,19€/hl) 80% vol 22 07 20 00 22 08 20 29 Alcole etilico denaturato Grappe Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 0 (zero) 20 000 lek/ettolitro alcol anidro (circa 142,31€/hl) 9 Capitoli 17 fino al 22 della Nomenclatura Tutti i prodotti che hanno una scala 45 000 lek/ettolitro alcol anidro alcolometrica effettivamente piu' dell' 1,2 per (circa 320,19€/hl) cento del volume, indipendentemente dal sistema di classificazione NC, ai sensi dell'articolo 64 della legge. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 10 BELGIO FATTURA EXPORT Si DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO V. documento di trasporto PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Documento DAA elettronico (sistema EMCSExcise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise) Non richiesto Non richiesto V. normativa UE * V. normativa UE * Si, ambito regolamento accise documento di transito comunitario T1 ** No Non di applicazione No No Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio speciale proprio allo Stato belga). Vino (NC 2204, NC 2205) : - vino con titolo alcolometrico effettivo inferiore all’8,5% vol. : 18,0360 Euro/hl - vino con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore all’8,5% vol. : a) vini spumanti : 194,9400 Euro/hl b) altri vini : 56,9700 Euro/hl Esempio: per una bottiglia di vino tranquillo da 0,75l: 0,75 x 56,9700/100 = € 0,427275 Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa in vigore per il vino. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso in Belgio (all'atto di sdoganamento). Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 11 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE nessuno *Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging **http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazio ne/documento+di+trasporto [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 12 BOSNIA ERZEGOVINA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE La fattura commerciale deve contenere le seguenti informazioni: - Data di emissione e numero progressivo - Nominativo ed indirizzo dell’acquirente e del fornitore, - Data dell’ordine, - Descrizione della merce e voce doganale, - Prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della merce (specificare se cif, fob, ecc.), - Peso lordo e numero dei colli, - Peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo), - Modalità di trasporto. RICHIESTA DOCUMENTI DI TRASPORTO SI,CMR PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE ETICHETTATURA DEL VINO OBBLIGATORIO - Il certificato di origine viene rilasciato ovvero autenticato dall’ente competente del Paese da cui viene realizzata l’importazione; - Il certificato di origine deve contenere tutti i dati necessari per l’identificazione della merce a cui si riferisce ed in particolare devono essere indicati i seguenti elementi: il numero di pacchi, la loro tipologia, le diciture e i numeri apportati sui pacchi, la tipologia di merce, la quantità (peso lordo e netto, numero, volume, ecc.), la denominazione e la sede del fornitore; - Ai fini doganali l’origine della merce viene comprovata tramite l’ EUR1. OBBLIGATORI Rapporto sull’analisi del vino (normativa CE 883/2001) SI (etichetta con la traduzione in lingua locale) IMBALLAGGI - CERITIFICATI DI ANALISI DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Dichiarazione doganale di importazione (viene compilata alla dogana). Documenti di importazione dello spedizioniere (si ottengono in Bosnia Erzegovina durante la procedura di sdoganamento da parte dello spedizioniere). 13 CERTIFICATI SANITARI E DI QUALITA’ ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Il certificato sanitario non serve; Il certificato di qualita’ viene ottenuto in Bosnia Erzegovina. - DISPOSIZIONE - NOTIFICA PREVENTIVO - REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatoria etichetta con la traduzione in lingua locale. L’etichetta deve riportare: - la denominazione del prodotto, - la % di alcol, - il peso netto, - il numero di serie della produzione, - l’anno di imbottigliamento e/o produzione, - la scadenza, - la denominazione del produttore, - il paese d’origine, - il paese di produzione, - la denominazione e - l’indirizzo completo dell’importatore. A) Se l’importazione rientra nella quota prestabilita per i vini provenienti dall’UE (8.000 ettolitri per il 2013) : - il dazio e’ 0%; - non c’e’ nessuna tassa aggiuntiva; - l’accisa e’ pari a 0,25 KM/litro; - l’IVA e’ del 17%. Nota: 1KM=0,51€ DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE ESPORTATORE B) se non rientra nella quota: - il dazio e’ del 15%+1%; - la tassa aggiuntiva (prelevman) e’ pari a 0,50KM/litro; - l’accisa e’ 0,25KM/litro; - l’IVA e’ del 17%. EUR 1 o autorizzazione (obbligatorio quando il valore della merce supera il valore di 6.000 €). Se il valore della merce e’ inferiore ai 6.000 € essa deve essere accompagnata dalla “dichiarazione di origine preferenziale”. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 14 BULGARIA FATTURA EXPORT Fattura pro-forma DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO NO NO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE NO SI SI - Certificato di analisi del prodotto e Certificato di controllo sanitario Conforme alla normativa dell’UE. Indicazioni obbligatorie in bulgaro: 1. Categoria del prodotto; CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO 2. Indicazioni se il prodotto e’ DOC oppure DOCG; 3. Contenuto alcolico; 4. Indicazione del luogo di provenienza del prodotto; 5. Nome del produttore, o dell’ imbottigliatore, o del commerciante; 6 Nome dell’importatore nel caso di vino importato; 7. Contenuto di zucchero; 8. Quantita’ del prodotto; 9. Numero di serie del prodotto; 10. Indicazioni nel caso di presenza di solfiti; IMBALLAGGI Conformi alla normativa U.E. DOCUMENTI IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Non previsto BIOTERRORISM ACT Non previsto NOTIFICA PREVENTIVA SI – 2 settimane prima dell’arrivo alla Dogana REGISTRAZIONE ETICHETTE ACCISE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Non obbligatoria SI – 0 Leva PAD – Documento per le accise L’azienda che invia i prodotti alcoli deve avere un contratto firmato con un deposito fiscale in Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e informare la Dogana del Paese di origine che intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria. L’Agenzia delle Dogane bulgara deve essere Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 15 avvertita della spedizione dei vini almeno due settimane prima del loro arrivo. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 16 CROAZIA FATTURA EXPORT Richiesta la fattura commerciale DICHIARAZIONE DOGANALE Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione Europea; considerato che è entrata nell’area doganale unica dell’UE non è necessario procedere allo sdoganamento ai fini dell’immissione del vino sul mercato croato, qualora si tratti di merce prodotta (o acquistata) in un altro Paese dell’UE. Le consegne nel territorio della Repubblica di Croazia provenienti direttamente dai paesi terzi devono essere munite dal documento VI 1 contenete il certificato di qualità ed il rapporto sulle analisi. DOCUMENTI DI TRASPORTO CMR – Lettera di vettura internazionale Il trasporto di vino è accompagnato dai documenti specifici conformemente quanto prescritto dall’art. 24 (1) del Regolamento (CE) N. 436/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Premesso che l’entrata nell’UE ha abolito i dazi doganali, alle frontiere interne rimane, comunque, l’obbligo del versamento dell’IVA la cui aliquota ordinaria in Croazia è del 25%. Nella nuova Legge sulle accise, entrata in vigore il giorno dell’adesione della Croazia all’UE, sono state recepite tutte le disposizioni legislative dell’UE sulle accise; le disposizioni della Legge in merito agli importi minimimi obbligatori delle accise sono conformi a quelle prescritte dalle Direttive Europee. In base alle disposizioni vigenti l’accisa non grava sull’alcol nel vino. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Nel corso dell’armonizzazione della legislazione 17 NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE nazionale con la legislazione vigente nell’Unione Europea (Acquis communitaire) la Croazia ha implementato nella propria normativa sul vino le disposizioni della seguente normativa Europea: − Regolamento (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) − Regolamento (CE) N. 491/2009 del 25 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 − Regolamento (CE) N. 436/2009 del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo − Regolamento (CE) N. 607/2009 del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli Premesso che la normativa croata in merito all’etichettatura del vino è conforme alle disposizioni Comunitarie va ribadito che alcune indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino, mentre altre sono obbligatorie solo per alcune tipologie. Ci sono poi le indicazioni facoltative che la legge prevede come possibili opzioni non vincolanti. Le menzioni/indicazioni tradizionali che gli altri Paesi membri utilizzano per la Denominazione di Origine Protetta o per l’Indicazione Geografica Protetta non vanno tradotte. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 18 DANIMARCA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Contenuti : Dati anagrafici sia del venditore che del compratore Data di emissione Numero fattura Tipo e numero di colli Tipologia di prodotto Quantita´ Prezzo del prodotto Condizioni di consegna Condizioni di pagamento VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO” Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione. Nessun vincolo di compilazione NO NO Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini, la normativa danese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l’etichetta deve riportare i seguenti dati: - nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice; - nome del vino; - paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto in ml/cl; - denominazione del vino secondo il regolamento CE. Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate. È infine raccomandabile, sotto l’aspetto del marketing, che l’etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta 19 IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE valutazione del prodotto: tipo di vino – annata - area di produzione - bouquet, etc. Vedi Normativa UE NO NO NO NO NO NO VEDI TABELLA SOTTOSTANTE* No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007 La tassazione delle bevande alcoliche In Danimarca le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, punktafgift (accisa sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della loro gradazione alcolica: Modello di applicazione della accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca 2014 Birra 2,8%< >2,8% DKK/Litro alcool DKK 0,00 DKK 56,02 €/Litro alcool € 0,00 € 7,52 Alcopops DKK 150,00 + DKK 3,56 litro/Alcopops € 20,13 + € 0,48 –– litro/Alcopops Vini >1,2 % - 6 % > 6 % - 15 % > 15 % - 22 % DKK/Litro vino DKK 5,06 DKK 11,01 DKK 14,74 €/Litro vino € 0,68 € 1,48 € 1,9 Liquori e distillati DKK/Litro alcool > 22 % DKK 150,00 Fonte: Skat (www.skat.dk) €/Litro alcool € 20,13 E’ da tenere presente anche la sovratassa addizionale per: Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 20 - vini spumanti con sovrapressione misurata in co2, superiore a 3 BAR 3,06 DKK (€ 0,41) per litro. Per quanto concerne l’imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,60 DKK (€ 0,20) per bottiglia in vetro. DKK = 0,1342 Euro al 03/03/2014 (tasso di cambio fisso) In Danimarca l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25% [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 21 FRANCIA FATTURA EXPORT Si DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO V. documento di trasporto DAE – DAA – DSA Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 del 11 settembre 1992 code général des impôts (CGI) articoli 302 B e successivi Si No No Regolamento (CE) n°1234/2007 del 22 ottobre 2007 « regolamento unico OCM » PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO / SUPERALCOLICI Regolamento (CE) n° 607/2009 del 14 luglio 2009 sulle DOC sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo • Decreto n°2012-655 del 4 maggio 2012 riguardante l’etichettatura dei vini e la tracciabilita dei prodotti vitivinicoli • http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-vins Sono obbligatorie le seguenti menzioni : - denominazione di vendita - volume netto - titolo alcolometrico volumico effettivo - data limite d’utilizzo ottimale - nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o dell’imbottigliatore - il lotto di produzione - gli allergeni - il tenore di zucchero Ricordiamo che secondo l’ordinanza del 02/10/2006, il logo della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di bevande alcoliche (+1,2% Vol.) vendute in Francia. Il testo completo della legislazione è consultabile sul seguente link : http://www.legifrance.gouv.fr/ Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 22 IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE No No No Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 La tabella riepilogativa dei diritti d’accisa per le bevande alcoliche applicabili a partire dal 01 Gennaio 2014 è disponibile sul seguente link : http://douane.gouv.fr/data/file/7992.pdf Inoltre, esiste in particolare in Francia, una tassa speciale chiamata “Cotisation sécurité sociale” per tutte le bevande alcoliche. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NOTA BENE Link: Ministère de l'économie et des finances : (Regolamentazione) DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected] Amministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato / Ministère de l'économie et des finances : DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected] DGDDI (Dogane) – Bureau F3 – [email protected] http://douane.gouv.fr/page.asp?id=288#4 [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 23 KOSOVO FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Fattura Commerciale Deve contenere gli elementi sotto indicati: - mittente e destinatario - data di emissione - descrizione della merce e voce doganale - valore della merce - numero dei colli, peso lordo - peso netto o numero di pezzi - condizioni di pagamento - marchio commerciale - percentuale di alcool Si - trasporto ferroviario: CIM - trasporto via mare: KONOSMAN - trasporto per via aerea: lettera di vettura aerea ((Air way Bill) - trasporto stradale:Fattura, CMR CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Si ETICHETTATURA DEL VINO DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE In Albanese Si - Certificato fitosanitario Certificato di conformità IVA 16% Dazio doganale: 10 % per tutti prodotti I prodotti di origine non sono esenti dal dazio doganale. L'accisa secondo il percentuale di alcool, norma attuale 500 € / Hlabs.alc. 100% vol in 20 oC (1 ) ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Il bollo fiscale pari a circa 0,067 euro/bollo Le bottiglie possono avere il bollo fiscale prima di entrare nel territorio kosovaro, altrimenti l’importatore deve essere fornito con bollo fiscale entro 10 gg dal giorno del importazione dei prodotti [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 24 MACEDONIA FATTURA EXPORT SI DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE SI SI DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE SI, EUR1 SI SI, in lingua locale SI NO SI NO NO NO Obbligatorie etichette in lingua macedone, o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto, nome della società ed indirizzo completo del produttore, anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di produzione, nome della società ed indirizzo completo dell’importatore. Il dazio doganale per vini è 50% ad valorem. Per vini spumanti il dazio doganale è 0% fino al contingente di 397.500 l (per primi tre mesi), esaurita la quota, si applica il dazio doganale dal 45% ad valorem. L’IVA è del 18%. Certificato sulla provenienza geografica Certificato sanitario [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 25 MONTENEGRO FATTURA EXPORT Richiesta DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Non obbligatoria Richiesta IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NOTA BENE Richiesto EUR 1 Richiesti Richiesta etichettatura in lingua locale. Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle Finanze del Montenegro, presente sulla bottiglia al momento dello sdoganamento, ad eccezione di vini fermi per i quali non viene richiesto bollo di accise Richiesti Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana montenegrina (documento JCI) Richiesti 3.500 hl all’ anno No No Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in montenegrino. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto e del produttore,anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo dell’importatore, % di alcool Dazio 0% fino al contingente di 3.500 hl, esaurita la quota, si applica il dazio del 30%+0,20€/kg. In ambedue i casi l’IVA e’ 19%. Certificato sulla provenienza geografica (tradotta in montenegrino) Certificato sanitario (tradotto in montenegrino). Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di qualita’ delle competenti Autorita’ locali, per ogni tipo di vino importato. Accise per vini: 1) Vino fermo 0 (Zero) euro/ ettolitro 2) Vino frizzante 35 Euro/ettolitro [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 26 PAESI BASSI FATTURA EXPORT Si DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO V. documento di trasporto PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Documento DAA elettronico (sistema EMCS Excise Movement and Control System per merce sottoposta ad accise) Non richiesto Non richiesto V. normativa UE* V. normativa UE* Si, ambito regolamento accise Documento di transito comunitario T1 ** No Non di applicazione No No Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa Vino (NC 2204, NC 2205) : - vino con titolo alcolometrico effettivo inferiore all’8,5% vol. : 44,18 Euro/hl - vino con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 8,5% e 15% vol: 88,36 Euro/hl - vini spumanti con titolo alcolometrico effettivo inferiore all’8,5% vol. : 48,25 Euro/hl - vini spumanti con titolo alcolometrico effettivo superiore a 8,5% vol. : 254,41 Euro/hl Esempio: per una bottiglia di vino tranquillo da 0,75l, 12° : 0,75 x 88,36/100 = € 0,6627 Da rilevare che anche i campioni sono sottoposti ai dazi d'accisa in vigore per il vino. Attualmente la tassa va pagata nel paese di destinazione, in questo caso i Paesi Bassi (all'atto di sdoganamento). Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 27 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE nessuno *Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su (http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging **http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazio ne/documento+di+trasporto [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 28 POLONIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Si, sempre obbligatoria Documento di trasporto DAA – cioè Documento Amministrativo di Accompagnamento, per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise, DAS – cioè Documento di Accompagnamento Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad accise ovvero ad accisa assolta. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE. No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE. No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE, li può chiedere l’importatore. Normativa UE. Va comunque incollato nel retro bottiglia un adesivo in lingua polacca dove devono essere riportate almeno queste informazioni: Denominazione (vino prodotto di uva - bianco, rosato, rosso, frizzante, secco, dolce, etc.); Paese di provenienza; I dati identificativi del soggetto che introduce vino sul mercato; La frase “contiene solfiti” nel caso li contenga. Normativa UE. No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE. Si, nell’ambito delle normative sull’accisa. ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE. No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE. No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE. No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE. No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE. L’ ACCISA sui vini è di 158 PLN per 1 ettolitro. Su tutte le tipologie di vino grava l’imposta sul valore aggiunto del 23%. Un importatore di vini (ditta di diritto polacco) deve possedere apposita licenza per la commercializzazione dei vini all’ingrosso. Secondo le leggi vigenti, è necessario apporre le fascette dell’accisa (c.d. banderuole) sulle bottiglie di vini importate o prodotte nel Paese e destinate alla commercializzazione in Polonia. L’importatore polacco fornisce le fascette dell’accisa al produttore che dovrà incollarle sulle bottiglie. 29 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE No - Come per tutti i Paesi dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 30 REGNO UNITO FATTURA EXPORT CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura DICHIARAZIONE DOGANALE La commercializzazione di vino e prodotti alcolici nel Regno Unito non richiede particolari procedure dal punto di vista doganale, in quanto paese membro dell’U.E. da considerarsi quindi, mercato domestico. Il paese applica ai prodotti alcolici un’accisa (valori accise aggiornati al 2013: http://www.wsta.co.uk/images/stats/excisedutyrates.pdf) che deve essere pagata al momento dell’ingresso del prodotto nel territorio britannico. Le procedure per il pagamento di tale tassa sono le seguenti: A- Vendita ad importatori Gli importatori hanno normalmente un numero identificativo di accisa e quindi procederanno direttamente al pagamento della stessa. B- Vendita a privati e/o entità senza codice accisa In tale caso l’esportatore dovrà provvedere al pagamento della tassa. Normalmente vi sono degli spedizionieri che svolgono tale servizio e l’ufficio ICE può provvedere a fornire un elenco utile: SPEDIZIONIERI / FREIGHT FORWARDERS 1 GeoLogistics Ltd. Royal Court, 81 Tweedy Road Bromley, Kent BR1 1TW - United Kingdom Tel: (44)(0) 20 8460 5050, Produce Div:(44)(0) 20 8461 8755 Fax: Main:(44)(0) 20 8461 8884, Bromley Branch:(44)(0) 20 8461 8881 Website: http://www.geo-logistics.com E-mail: [email protected] Referente in Italia Gelogistics s.r.l. Interporto, km. 20,500 Tangenziale Sud 10040 Rivalta di Torino – (TO) - Italy Tel: (39) 011 397 5633 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 31 Fax: (39) 011 397 5646 E-mail: [email protected] 2 Schenker Ltd. Unitair Centre Great South West Road Feltham Middlesex TW14 8NT – United Kingdom Tel: (44) (0) 20 8890 8899 Fax: (44) (0) 208890 6300 - Fax Ext. 751 0141 (Export) – Fax Ext. 890 8161 (Import) Website: http://www.schenker.com Referente in Italia Schenker Italiana S.p.A. Via Fratelli Bandiera n.31 20068 Peschiera Borromeo (MI) – Italy Tel: (39) 02 516661 Fax: (39) 02 5166 6500 Fax Ext. 6795 (Land) - Ext. 505 (Airfreight Export) - Ext. 510 (Airfreight Import) Website: http://www.schenkerit.com E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] 3 Dornack Intl Ltd. 609 London Rd Grays RM20 3BJ – United Kingdom Tel: (44) (0) 17 0868 6960; Direct: (44) (0) 17 0868 6963 Fax: (44) (0) 17 0868 6980 Website: http://www.dornack.com E-mail: [email protected] Referente in Italia Bracchi S.p.A. Via Venezia, 443 Frazione Badalasco 24045 FARA GERA D’ADDA – BG Tel: (39) 0363 390 225 or Ext. 226 Fax: (39) 0363 390 400 4 Anglo Overseas Ltd. 609 London Road West Thurrock, Grays, Essex RM20 3BJ - United Kingdom Tel: (44) (17) 0868 6868 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 32 Fax: (44) (17) 0868 6800 Website: http://www.anglooverseas.com E-mail: (E-mail via the above-mentioned website) Referente in Italia Eurotir s.r.l. 38, v. Casaloldo 46042 Castel Goffredo (MN) - Italy Tel: (39) 0376 780 551 Fax: (39) 0376 770 928 or (39) 0376 780 705 Website: http://www.eurotir.org E-mail: [email protected] Il costo del trasporto, sdoganamento e delle imposte sui vini ed altre bevande alcoliche è a carico del mittente. Pagamento delle accise Gli spedizionieri sopra menzionati sono spedizionieri accreditati presso il Custom & Excise ed autorizzati al disbrigo delle pratiche fiscali e doganali (Registered Excise Dealer and Shipper) in possesso del numero di registrazione per il pagamento delle accise e come tali potranno occuparsi per vostro conto di tutte le operazioni doganali necessarie. L’immissione dei vini e bevande alcoliche può avvenire solo su prova dell’avvenuto pagamento delle relative imposte. L’omissione del pagamento di dette tasse sui campioni è considerato reato. Per qualsiasi informazione contattare: www.wsta.co.uk DOCUMENTI DI TRASPORTO Il trasporto del vino è accompagnato sempre dal documento di vettura specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, prodotti di tabacco, ecc.). ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Come per tutti i Paese dell’U.E. è in vigore il Reg.CE 1234/2007 del 22/10/2007 ALTRE INFORMAZIONI UTILI - Nel link riporta una ricerca di mercato svolta dal WSTA per quanto riguarda il prodotto vino e super alcolici. http://www.wsta.co.uk/images/mr/2013WSTAMarketOverview.pdf - Il link introduce il budget 2013 di vino e super alcolici Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 33 http://www.wsta.co.uk/images/budget/WSTABudgetsubmission13.pdf [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 34 ROMANIA FATTURA Fattura o documento commerciale di accompagnamento, che devono contenere: • tutte le informazioni necessarie per la completa identificazione della merce; • indicazione della partita IVA sia dell’acquirente che del fornitore (la verifica della validità della partita IVA comunicata dal beneficiario può essere verificata al seguente link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?l ocale=it DICHIARAZIONE DOGANALE e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o DAS (documenti accompagnamento semplificato, nel caso dei prodotti ad accisa assolta) LETTERA DI VETTURA Si (distinta colli) Non previsto per i prodotti originari dall’UE Ove richiesto dall’acquirente Conforme alla normativa dell’UE. Indicazioni obbligatorie: • denominazione di vendita (vino da tavola, vino con indicazione geografica-IG, vini a denominazione di origine controllata – DOC • volume nominale • titolo alcolometrico volumico espresso in % • numero del lotto • tipo: secco, semisecco, semidolce, dolce; • dicitura “contiene solfiti” • ragione sociale e località dell’imbottigliatore La normativa riguardante l’etichettatura stabilisce che le etichette degli alimenti debbano essere redatte in lingua romena Conforme alla normativa dell’UE No Non prevista; solo i documenti nell’ambito del regime di accisa No DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Non previsto No No Non prevista 35 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE In quanto, i vini sono prodotti sottoposti ad accisa, l’acquirente romeno (persona giuridica regolarmente registrata) e’ tenuto, oltre ad ottenere l’autorizzazione di destinatario registrato (codice d’accisa) rilasciata dalle autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise e le Operazioni Doganali) a pagare le seguenti accise: - vini tranquilli – 0 euro/ettolitro - spumanti – 34,05 euro/ettolitro IVA: 24% La verifica della validità del codice d’accisa (destinatario registrato) può essere effettuata nel sistema SEED No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007 [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 36 RUSSIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Bolletta doganale o DAU Fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia inglese che russa Dichiarazione Doganale Statale, oltre alle altre informazioni indicate nelle Istruzioni, secondo l’allegato n.1 delle Disposizioni del Servizio Federale Doganale, dovra’ contenere per - Vermut e altri vini naturali con aggiunta di sostanze aromatiche: - tipo della bevanda (vermut) - tipo del vino (bianco, rosè o rosso) - gradazione alcolica - contenuto di zucchero. CMR o Air bill of lading qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue Certificato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera di Commercio competente L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST R 51074:2003. Le indicazioni minime da fornire: - Nome del prodotto - Paese d’origine - Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in caratteri latini) - Nome dell’imbottigliatore - Data dell’imbottigliamento o registrazioni per vini da collezione e champagne - Volume - Marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente) - Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume - Eventuale contenuto di zucchero - Condizioni di conservazione in magazzino e ancora: nome degli aromi, spezie e coloranti per brandy, miscele di vino e cocktails, anno della vendemmia per vini DOC e invecchiati, data di scadenza per il consumo per bevande a base di vino o cocktails con contenuto di alcol inferiore al 10%, additivi, riferimento a norme tecniche Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 37 o di legge, certificazioni - Altre eventuali informazioni richieste specificamente dalla legislazione russa e dagli standard governativi* *Avvertenza per i consumatori ll 1 febbraio 2007 e’ entrato in vigore il decreto del Governo russo n. 770 del 15 dicembre 2006, che prevede l’obbligo di apporre in etichetta – per le bevande alcoliche – un’avvertenza per i consumatori relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di alcol. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE BIOTERRORISM ACT REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria ISPM n. 15 per gli imballaggi in legno, tuttavia è richiesto l’impiego di materiale sano. Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA), a scorta dei prodotti alcolici in sospensione di accise fino alla dogana del confine comunitario, che provvederà a effettuare le operazioni di esportazione per l’invio del prodotto in Russia e a restituire l’esemplare n. 3 del DAA al mittente. Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero dall’Azienda (che produce e/o detiene e/o spedisce e riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo ed alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale. Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2010, il DAA cartaceo è stato sostituito dal DAA telematico. Tutti i vini e i vermut devono pagare il 18% di IVA, oltre ai dazi e alle accise. Le importazioni di vino sono tutte soggette ad accisa. dal 01.01.2014 dal 01.01.2015 al 31.12.2014 al 31.12.2015 Vino 0,19 euro per 0,21 euro per fermo litro litro Vino 0,60 euro per 0,62 euro per spumante litro litro Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese Certificato di conformità: i prodotti suscettibili di 38 IMPORTATORE arrecare danno alla salute della popolazione o dell’ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità alle norme russe (certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può essere a carico dell’esportatore o dell’importatore, a seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene rilasciato da un organo di certificazione autorizzato dalle autorità russe dietro presentazione di apposita istanza corredata dal catalogo dei prodotti, campioni per le prove, codice doganale e altra documentazione tecnica richiesta. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 39 SERBIA FATTURA EXPORT Richiesta DICHIARAZIONE DOGANALE Non richiesta DOCUMENTI DI TRASPORTO Richiesti PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Richiesto (EUR 1) CERTIFICATI DI ANALISI Richiesti ETICHETTATURA DEL VINO Richiesta etichettatura in lingua locale IMBALLAGGI Richiesti DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba (documento JCI) DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Richiesti ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE 25.000 hl all’anno, dazio 0% BIOTERRORISM ACT Non richiesto NOTIFICA PREVENTIVA Registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura della Serbia di ogni tipo di vino importato. Il numero di registrazione di un tipo di vino prodotto della stessa cantina e’ valido per tutte le successive importazioni. La registrazione deve essere eseguita dall’importatore. REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatorie etichette in lingua locale, o sull’etichetta originale o in forma di etichetta adesiva in serbo. L’etichetta deve contenere i seguenti dati: la denominazione del prodotto e del produttore, anno di produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di produzione, denominazione e indirizzo completo dell’importatore DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Dazio 0% fino al contingente di 25.000 hl, IMPORTATORE NEL PAESE esaurita la quota, si applica il dazio del 30% ad valorem. In ambedue i casi, l’IVA e’ del 20% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI Certificato sulla provenienza geografica SECONDO IL PAESE IMPORTATORE (tradotto in serbo) Certificato sanitario (tradotto in serbo) - Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie e di qualità dalle competenti Autorità locali, per ogni tipo di vino importato [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 40 SLOVENIA FATTURA EXPORT Si. DICHIARAZIONE DOGANALE Vedi documenti di trasporto. DOCUMENTI DI TRASPORTO La documentazione di accompagnamento per il commercio del vino nel territorio UE è regolata dal Regolamento UE 436/2009. Il documento di accompagnamento deve contenere almeno le seguenti informazioni: - il nome e l'indirizzo del mittente, - il nome e l'indirizzo del destinatario, - il numero di riferimento per l'identificazione del documento di accompagnamento, - i dati relativi al vettore e tipo di trasporto, - la data di preparazione del documento e la data di spedizione - denominazione del prodotto e descrizione della merce imballata - la quantità del prodotto da trasportare. Se il vino viene trasportato alla rinfusa o in contenitori senza etichetta, il documento deve contenere informazioni sul contenuto effettivo di alcol, sulla zona vinicola di produzione e sulle pratiche enologiche effettuate. Sia il documento di accompagnamento, come anche il documento di accisa possono fare riferimento a diversi vini in una spedizione per la quale la specifica può anche essere effettuata su un foglio a parte. Non è prescritta una forma particolare di documento di accompagnamento. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Il documento di accompagnamento vale come prova d'origine e della qualità, solo nel caso in cui tali indicazioni siano approvate sul documento di accompagnamento dalle autorità competenti. La certificazione di origine e della qualità nel 41 documento di accompagnamento non è obbligatoria, in pratica viene applicata, nel caso in cui questa venga richiesta da parte dell'acquirente. Le autorità competenti per l'attestato di denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta nei documenti che scortano i trasporti di vini prodotti negli Stati membri e in paesi terzi sono pubblicati sul sito della Commissione europea: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index_it.h tm (elenco 03 - Stati membri, elenco 6 - paesi terzi). I documenti in materia di accise possono anche servire come prova d'origine e della qualità, se compilata la sezione "Certificati" (cioè, la sezione 14 del documento semplificato sulle accise o sezione 23 di tale documento), in cui l'autorità competente per certificare l’origine e la qualità indica le informazioni sull'origine e la qualità del vino e attesta con il timbro, la data e la firma della persona responsabile (tutti nella stessa casella nella sezione 14 ovvero 23). Dal momento che, in pratica, il vino da altri Stati membri arriva in Slovenia in grandi quantità che vengono poi ripartite o parte della merce esportata, può essere utilizzato, come prova di origine e di qualità per ogni partita di vino, il documento di accompagnamento, rilasciato dalle autorità competenti per la certificazione di Stati membri produttori dell'intera spedizione, se dai documenti allegati è evidente l’opportuna tracciabilità e identità del vino. CERTIFICATI DI ANALISI No per vino proveniente da Paesi UE. ETICHETTATURA L’etichettatura del vino è regolata dal: - Regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 Ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 Luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, le menzioni Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 42 - tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti vitivinicoli e La Legge sul Vino (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 105/06.) Le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio di vino (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 37/2010.) Diciture che devono essere riportate sull’etichetta principale: - Tipo di prodotto (Regolamento del Consiglio 1234/2007, articolo 118y e allegato Xlb); - Tenore alcolico effettivo (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 54); - Volume nominale (Regolamento sull’etichettatura generale dei prodotti alimentari preconfezionati Gazzetta ufficiale 50/2004 e Regolamento sulle quantità dei prodotti preconfezionati - Gazzetta ufficiale 110/2002); - Designazione di zuccheri residui per spumante e vino frizzante (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 58 e l'allegato XIV) - Le menzioni tradizionali per i vini con denominazione di origine protetta e vini con indicazione geografica (Regolamento della Commissione 607/2009, allegato XII, parte A, e il regolamento 1234/2007, articolo 118u): - Le indicazioni geografiche (Legge sul vino - Gazzetta Ufficiale RS 105/2006, articolo 39) - Origine (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 55) - Imbottigliatore per vini fermi e produttore per i vini spumanti (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 56) Diciture obbligatorie che possono essere riportate fuori dall’etichetta principale: - Numero di serie (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 50 ed il Regolamento sloveno sull’etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati -. Gazzetta Ufficiale 50/2004, l'articolo 7) - Numero del documento di valutazione del vino o mosto (Legge sul vino - Gazzetta Ufficiale 105/2006, articolo 31 e Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 43 Decisione della Commissione 607/2009, articolo 70) - Designazione di zuccheri residui, relativo ai vini tranquilli prodotti in Slovenia (regolamento 607/2009, articolo 58 e allegato XIV e articolo 70) - Indicazione dell’importatore per i vini importati (Decreto della Commissione 607/2009, articolo 56) - Il contenuto di solfiti (Regolamento della Commissione 607/2009, articolo 51) Le diciture devono essere in lingua slovena. IMBALLAGGI Vedi normativa UE. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE No. BIOTERRORISM ACT No. NOTIFICA PREVENTIVA No. REGISTRAZIONE ETICHETTE No. Le diciture devono essere in lingua slovena. Vedi documenti di trasporto. No. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO In base al paragrafo 43, della legge slovena sulle accise (Zakon IMPORTATORE NEL PAESE o trošarinah), le accise sul vino ammontano a € 0 per ettolitro di vino tranquillo e € 0 per ettolitro di vino spumante. Per i vini provenienti da alcuni Stati membri dell'UE è necessario ottenere il "numero di accisa", o il permesso del magazzino accise o un destinatario autorizzato a ricevere i prodotti soggetti ad accisa, nel caso la persona con sede in Slovenia desideri richiedere un pagamento posticipato di accise. Ciò significa che il fornitore di vino non applica le accise nel paese di origine. Se il destinatario in Slovenia non possiede un numero di accisa, sarà il fornitore degli Stati membri ad addebitare le accise. In questo caso e in base a determinate condizioni, il mittente può richiedere il rimborso delle accise addebitate e pagate nel paese di spedizione. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 44 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE No. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 45 SPAGNA FATTURA EXPORT SI DICHIARAZIONE DOGANALE NO DOCUMENTI DI TRASPORTO SI PACKING LIST SI CERTIFICATO DI ORIGINE NO CERTIFICATI DI ANALISI NO ETICHETTATURA DEL VINO V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE IMBALLAGGI V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’ ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI. CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC), SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE ACCISE. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPORTAZIONE ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’ ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI. CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC), SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE ACCISE. CONTINGENTE DOGANALE NO BIOTERRORISM ACT NO NOTIFICA PREVENTIVA NO REGISTRAZIONE ETICHETTE NO DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Accisa: IMPORTATORE NEL PAESE - Vini fermi e frizzanti .......... 0 € /ettolitro - Prodotti intermedi con grado alcolico volumetrico non superiore a 15% vol............ 36,65 € /ettolitro - I restanti prodotti intermedi >15% vol e <= 22% vol....61,08 € /ettolitro ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 46 SVEZIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Contenuti : Dati anagrafici sia del venditore che del compratore Data di emissione Numero fattura Tipo e numero di colli Tipologia di prodotto Quantita´ Prezzo del prodotto Condizioni di consegna Condizioni di pagamento VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO” Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione. Nessun vincolo di compilazione NO NO Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini, la normativa svedese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che l’etichetta deve riportare i seguenti dati: - nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice; - nome del vino; - paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto in ml/cl; - denominazione del vino secondo il regolamento CE. Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate. È infine raccomandabile, sotto l’aspetto del marketing, che l’etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto: tipo di vino – annata - area di produzione - bouquet, etc. Vedi Normativa UE 47 DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NO NO NO NO NO NO VEDI TABELLA SOTTOSTANTE* No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007 La tassazione delle bevande alcoliche In Svezia le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, alkoholskatten (tassa sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della loro gradazione alcolica: Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia Prodotto Gradazione percentuale Accisa in valore assoluto Birra > 0,5 a massimo 2,8 0,00 > 2,8 SEK 1,78 x gradazione percentuale x litro Vino >1,2 a massimo 2,25 0,00 >2,25 a massimo 4,5 SEK 8,11 x litro >4,5 a massimo 7 SEK 11,98 x litro >7 a massimo 8,5 SEK 16,49 x litro >8,5 a massimo 15 SEK 23,09 x litro >15 a massimo 18 SEK 48,33 x litro Vini fort. & Vermuth >1,2 a massimo 15 SEK 29,10 x litro >15 a massimo 22 SEK 48,33 x litro Liquori/distillati >1,2 SEK 506,421 x litro di alcol etilico puro Fonte: Riksskatteverket 1SEK = 0,1146 Euro al 18/12/2013 In Svezia l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25% In Svezia non é ammessa la vendita libera al pubblico di bevande alcoliche e distillati, in quanto il mercato di questi prodotti é regolato dal monopolio di Stato "Systembolaget". Tutte le bevande alcoliche sono sottoposte ad accise a seconda del grado alcolico e la stessa introduzione nel Paese di tali prodotti e´minuziosamente regolamentata. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 48 L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal venditore nei seguenti casi: - quando le bevande alcoliche vengono trasportate dal venditore; - quando é il venditore responsabile del trasporto verso il Paese di destinazione; - quando il venditore indica che il trasporto è incluso nel prezzo della merce. In questo caso si parla quindi di VENDITA A DISTANZA. L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal compratore nel seguente caso: - quando é l'acquirente che organizza e paga il trasporto delle bevande alcoliche in Svezia. In questo caso l'acquirente dovrá comunicare alle autoritá fiscali svedesi SKATTVERKET (http://www.skatteverket.se/) il quantitativo di bevande alcoliche da ordinare, prima del trasporto e dell'arrivo dello stesso in Svezia. Nel caso di vendita a clienti privati l´imposta grava su chi cura il trasporto della merce. Nell´eventualita´sia il venditore ad organizzare e farsi carico del trasporto si e´in regime di " vendita a distanza ". Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure dell´Autorita´competente Skatteverket www.skatteverket.se ( SKV 535 B , versione inglese). Inoltre : http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800025516/1357314825814/535B 02.pdf [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 49 TURCHIA FATTURA EXPORT SI DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI SI SI SI SI SI DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Importatore richiede al Ministero dell’Agricoltura il permesso presentando i seguenti documenti: Fattura proforma, Certificati di analisi di origine e sanitario; documenti relativi alla fase di produzione (con processi produttivi) del prodotto – volume/unita’ di che si vuole importare e periodo di tempo Ministero agricoltura SI Nel settembre 2014, il governo Turco ha pubblicato con nuove restrizioni le nuove regolamentazioni sui principi e sulle metodologie inerenti alla vendita e presentazione dei prodotti del tabacco e delle bevande alcoliche. Nel mese di Gennaio 2014 Governo Turco ha comunicato le nuove tasse per i vini e per le bevande superalcoliche: le imposte speciali sul consumo privato sugli alcolici sono attestate sui seguenti valori: a) Vini di uva fresche 3,97 lire turche al litro; spumanti 26,83 lire turche al litro; Vini freschi aromatici 36,81 lire turche al litro; Vini con il grado d’alcol di 18 % e meno, 29,22 lire turche al litro; Bevande alcoliche con il grado di alcol più di 22 %, 118,18 lire turche al litro b) L’IVA 18 % c) Dazi doganali applicati sulla merce proveniente dall'UE 50 % ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 50 NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 51 UCRAINA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE PER EXPORT DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI BASE PER IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Dettagliata con l’indicazione di ogni voce Secondo la normativa del Paese esportatore Air Way bill / CMR / TIR / Si – Dettagliato con l’indicazione di ogni voce Viene rilasciato in paese – esportatore Per importare il vino in Ucraina deve essere ottenuto il certificato ucraino secondo delibera del “Derzhspozyvstandart n. 379 del 13.09.96 In lingua ucraina secondo la legge dell’Ucraina “Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari” del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge “Sul regolamento statale del commercio di bevande alcoliche” del 19.12.95 n. 481/95-VR (articolo 11) - Documenti di trasporto; - Contratto internazionale; - Fattura; - Dichiarazione doganale. Si – viene compilata dall’importatore secondo la normativa ucraina – Disposizione del Ministero delle Finanze n. 651 del 30.05.2012 - Fattura (invoice); - Documenti di trasporto; - Contratto: secondo la normativa ucraina (in particolare “la Legge sull’attivita’ economica con l’estero”, capitolo 6), il contratto e’ obbligatorio per l’importazione di merce. Dichiarazione doganale Non viene richiesto Non viene richiesto Non viene richiesto - c.d. 2204 (tranne 2204.10, 2204.29) – Euro 0,3 / litro; - c.d. 2204.29 – Euro 0,4 / litro; - c.d. 2204.10 – Euro 1,5 / litro; - accisa 0,001 Euro per 1 litro; - l’IVA e’ del 20% (viene applicata per la somma di costo doganale della merce + dazio + accisa) Secondo la Legge ucraina “Sul regolamento della produzione e del commercio di bevande alcoliche” del 17.11.2006 n. 374-V, per importare in Ucraina bevande alcoliche bisogna ottenere una licenza presso l’Organo incaricato dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina che costa 52 di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza per effettuare la commercializzazione all’ingrosso di questo tipo di merce di UAH 500000 / anno (Euro 50000 circa). [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 53 UNGHERIA FATTURA EXPORT Sí. DICHIARAZIONE DOGANALE No. Per importazioni dall’UE non è necessario procedere allo sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un altro stato membro dell’UE. • CMR – Lettera di vettura internazionale. • e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel sistema EMCS) DOCUMENTI DI TRASPORTO CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH). Normalmente non viene presentato, in quanto non è obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare (NÉBIH). Conforme alle normative dell’UE. L’etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i seguenti dati: - nome e tipologia del vino; - paese di provenienza; - gradazione alcolica; - contenuto netto; - nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice; - importatore/distributore del prodotto Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate. È infine raccomandabile che l’etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto: tipo di vino – annata - area di produzione etc. Ente responsabile: NÉBIH (Ufficio Nazionale per la Sicurezza Alimentare) www.nebih.gov.hu DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI L’importatore ungherese deve avere l’autorizzazione IMPORTAZIONE all’importazione di vino e deve inoltre disporre di un magazzino temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle accise. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE L’Ungheria è membro dell’Unione Europea e, pertanto, ALL’IMPORTAZIONE l’esportatore italiano e l’importatore ungherese devono registrarsi nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 54 CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE Movement and Control System). La EMCS registra un numero AHK che accompagna la merce spedita. Nel momento della partenza della merce l’esportatore deve digitare i dati specifici dei prodotti spediti. L’importatore ungherese, al momento dell’arrivo, deve confermare la ricezione dei prodotti sempre attraverso il sistema EMCS. No. No. No. No. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Il vino è esente da accise. Lo spumante è soggetto ad un’accisa di HUF 16.460, pari a circa € 55/ettolitro. L’IVA è del 27%. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI No. Come per tutti i Paesi dell’UE. NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 55 AMERICHE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 56 ARGENTINA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Deve contenere gli elementi sottoindicati: - numero della fattura - luogo e data di emisione - nome ed indirizzo dell’esportatore - nome ed indirizzo dell’importatore - descrizione della merce e voce doganale - quantitá di merce, numero di colli e peso lordo - valore della merce (CIF, FOB, C&F,..) - paese d’origine - porto di imbarco - mezzo di trasporto - porto di destinazione - ammontare delle spese di trasporto - ammontare delle spese di assicurazione - la seguente dichiarazione redatta dall’esportatore: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente pagados (o a pagarse). Declaro de igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios”. La fattura, esente da visti, e’ richiesta in 4 copie e va redatta in lingua spagnola. E’ tuttavia ammesso l’uso delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo facolta’ della dogana argentina di esigere la traduzione in lingua spagnola. E’inoltre richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la descrizione analitica dell’imballaggio. La Fattura consolare non e’ richiesta. -Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading) -Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way Bill) Per prodotti proveniente del Mercosur o altri Paesi con preferenze tariffarie. -Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel Paese d’origine. Per ulteriori dettagli sulle determinazioni del certificato analitico si può visitare il sito: www.inv.gov.ar, sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di Vitivinicoltura. 57 ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 All’etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta un’etichetta complementare con le seguenti informazioni in spagnolo: -denominazione del prodotto, tipo di vino secondo la classifica argentina (esempio: vino fino, vino da tavola, vino spumante o spumante naturale, vino gassato, ecc.) - colore (rosso, bianco, rosato) - gli spumanti in relazione al contenuto di zucchero si classificano in: Nature: fino 3 g. di zucchero per litro. Extra Brut: Superiore a 3 g/l. e fino 8 g/l. Brut: Superiore a 8 g/l. e fino 20 g/l. Sec o Seco: Superiore a 15 g/l. e fino 20 g/l. Medio Dulce, Demi Sec o Medio Seco: Superiore a 20 g/l. e fino 60 g/l. Dulce: Superiore a 60 g/l. -origine del prodotto -nome ed indirizzo dell’importatore - numero di iscrizione presso il Istituto Nazionale di Vitivinicoltura (INV) dell’importatore -nome ed indirizzo dell’esportatore -contenuto netto in cl, ml o cc. -gradazione alcolica in % Volume - numero di analisi di libera circolazione (puó essere richiesto in anticipo agli effetti di stamparlo in origine) -data di scadenza -modalita’ di conservazione -lotto di produzione - Dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta a menores de 18 años". I prodotti importati alla rinfusa "NON POSSONO ESSERE MESCOLATI FRA DI LORO NE’ CON VINI NAZIONALI" (Ley N° 14.878 - Art. 22). La Resoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di Sanitá Agroalimentaria) dispone che il legno per imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per trasportare ogni tipo di merce che si importa nel paese, dovrà essere libero di scorie, insetti e danni derivati di essi. Gli ispettori del SENASA hanno la facoltà di ispezionare i suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono, cosi come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare lo stato fitosanitario. Il documento doganale é il Form OM – 1993 SIM). Tuttavia previo alla presentazione di tale 58 documento, l’importatore dovrà ottenere la “Guida di Importazione” che deve chiedere all’INV. La “Guida di Importazione” é un documento unico, che ha carattere di dichiarazione giurata, con la quale si comunica all’INV le importazioni di vini o mosto, chiedendo l’estrazione dei campioni per i relativi controlli. Il documento risulta valido anche per il trasporto dei prodotti importati dalla zona doganale fino le cantine o fabbriche di mosto, dove l’INV realizzerà i controlli e le estrazioni di campioni. La guida conterrà le seguenti informazioni: Nome, numero di iscrizione ed indirizzo completo dell’importatore, Nome ed indirizzo del magazzino dove si trova la merce, Paese di Origine, Dogana di Ingresso, data di ingresso, Nº de prodotti, tipo di prodotti, annata di raccolta, varietà, quantità e tipo di contenitori, litri, numero di analisi di origine, Valore C.I.F., Chiave identificatoria, luogo e data di presentazione, firma e timbro dell’importatore e timbro del funzionario abilitato. La presentazione della “Guida di Importazione” deve realizzarsi con almeno 48 ore di anticipo alla data di ingresso dichiarata. Una volta che l’importatore conferma luogo, data e ora della liberazione doganale del prodotto importato, tramite il Servizio di Ispezione si procede al ritiro di campioni rimanendo il prodotto immobilizzato fino all’esito delle analisi a seguito del quale, se negativo, l’INV autorizza l’immissione in commercio. La “Guida di Importazione” si presenta in triplice copia. Dovrà anche presentare l’originale delle analisi all’origine di ogni prodotto importato, rilasciato da un laboratorio ufficiale o autorizzato del Paese d’origine. Verificata la conformità delle informazioni dichiarate nella Guida, si consegna all’importatore due copie che faranno parte della documentazione doganale. Finalizzate le pratiche doganale, l’importatore dovrà presentare al INV una copia debitamente vidimata del documento doganale di Importazione per Consumo (form. OM – 1993 SIM) per accreditare che l’operazione é stata realizzata. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 59 ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Non esistono contingenti doganali. Tuttavia l’importazione é soggetta a Regime di “Declaración Jurada Anticipada de Importación”. Questa “Dichiarazione Giurata” é obbligatoria per tutti gli importatori che devono fornire preventivamente dettagliate informazioni sulla natura delle merci che intendano acquistare all’estero, motivandone le ragioni dell’importazione stessa. Ogni intenzione d’acquisto viene sottoposta ai diversi organismi pubblici con eventuali competenze sulle merci dichiarate, che forniscono un parere in merito. No Dopo l’ingresso dei prodotti importati nello spazio doganale, l’importatore deve fare richiesta ai rispettivi Istituti di prelievo dei campioni per Controllo Importazione d’ogni partita. Al momento del prelievo dei campioni dovrà essere presente un rappresentante autorizzato dall’importatore. L’Istituto consegnerà all’importatore il certificato delle analisi che abilita alla libera circolazione. Si, presso l’Istituto Nazionale di Vitivinicoltura L’importazione é soggetta al pagamento dei seguenti dazi doganali: dazio: 20% sul valore CIF diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF IVA: 21% sul valore CIF più gli altri dazi L’importatore di vini debe essere iscritto -presso la dogana -presso l’I.N.V. – ”Instituto Nacional de Vitivinicoltura”. Per essere importatore di vini, le persone devono ottenere il “Certificato di Iscrizione come Importatore di Prodotti Vitivinicoli” (form. SCD.RM.11). L’iscrizione si realizza presso l’Istituto Nazionale di Vitivinicoltura (INV). La persona deve essere iscritta presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos Publicos) [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 60 BOLIVIA - DOCUMENTI ESPORTAZIONE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI CERTIFICATO SANITARIO Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Codice doganale: sistema NANDINA Partita doganale: 22.94 armonizzato La Fattura commerciale deve contenere i seguenti dati: • A) numero della fattura e data di emissione • B) nome e indirizzo dell'esportatore • C) nome e indirizzo dell'importatore ed eventualmente del consegnatario • D) descrizione della merce, quantità e prezzo unitario. • E) porto di spedizione e porto di destino. • F) indicazione del mezzo di spedizione (via mare, via terra o via aerea) • G) condizioni di vendita (precisare se le merci sono state spedite in consegna) • H) paese d'origine della merce (non indispensabile) • I ) nolo, assicurazione: valore CIF. • K) numero della licenza d' importazione. La fattura, esente da visti, è richiesta in 1 originale e 1 copia e va redatta in lingua spagnola. Si, www.aduana.gob.bo • “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto: • Bill of lading (via maritima), o air way bill (via aerea) SI, Allegato alla fattura Si, obbligatorio Certificato della merce in originale Si, rilasciato da un laboratorio ufficiale del Paese di origine Decreto Supremo 05190 del 24.04.59 regolamento sanitario per Prodotti alimentari e bevande: Articolo 740 – i Vini naturali importati dovranno essere accompagnati da un Certificato Sanitario del Paese di Origine che attesti la legittimità, purezza e innocuità per il consumo umano e nel quale vengano specificati i seguenti dati: - nome del prodotto 61 - - - Ragione Sociale dell’agente o importatore boliviano Denominazione di origine e/o produzione Classificazione del vino Denominazione o marca commerciale sotto la quale viene commercializzato il vino nel Paese di origine informazione necessaria al fine di poter determinare mediante analisi la natura del vino , vale a dire: densità ai 15°C, graduazione alcolica, acidità totale, acidità volatile, estratto secco e zuccheri. Tale Certificato è richiesto soltanto per la prima importazione; per le successive basta che il produttore o importatore, assicurino che si tratta dello stesso prodotto importato precedentemente, indicando il numero di registro e autorizzazione rilasciato da Servicio Nacional de Salud, per la commercializzazione nel Paese. Artículo 742.- In tutti i Certificati ai quali si riferiscono nel presente articolo si deve accertare che la vendita e il consumo del prodotto di cui si tratta è stato autorizzato nel Paese di origine. Tali Certificati dovranno essere vistati dal Console di Bolivia. Artículo 743.- L’ispezione di alimenti e bevande sará a carico degli ispettori sanitari, dipendendi del Ministerio de Salud Pubblica, secondo le normative contenute nel “Manual de normas y procedimientos elaborado por el Servicio Nacional de Salud”. ETICHETTATURA Normativa di etichettatura Secondo il Regolamento di etichette e controllo etichette di alimenti confezionati in Bolivia, il modello delle etichette di tutti i prodotti alimentari prodotti, commercializzati e importati devono essere approvati dal Senasag. Tutta l’informazione deve essere riportata in lingua spagnola e deve contenere le seguenti informazioni: • Nome alimento • natura e condizione fisica del alimento • contenuto lordo Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 62 • composizione alimento : elenco degli ingredienti in ordine decrescente, d'accordo alle percentuali e gli additivi. • identificazione della partita • data di scadenza • istruzione di conservazione • nome o ragione sociale dell'azienda produttrice • indirizzo dell'azienda • Localitá e paese di origine • marca • Marca Registro Sanitario SENASAAG • Ragione Sociale dell'importatore • Numero del NIT (P.IVA) IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15) I vini e derivati e altri prodotti finali dell’uva di produzione nazionale o importati si commercializzeranno in imballaggi di vetro con capacità non superiore a 5 litri. Sdoganamento e documenti di importazione A) Polizza d’Importazione autoliquidata in 6 esemplari in lingua spagnola o inglese B) Manifesto di carico C) Fattura commerciale legalizzata D) Documento d’imbarco E) Lista d’imbarco F) Certificato d’origine G) Preventivo delle spese portuali e di trasporto H) Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati. I) Certificato della banca (pagamento delle imposte). J) Autorizzazione dell’importatore allo sdoganamento della merce. No No I prodotti alimentari e bevande non registrati presso il SENASAG , devono ottenere una “Autorizzazione previa” da parte delle autoritá doganali, prima 63 REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE dell'imbarco della merce nel Paese di origine. Tutti i prodotti alimentari importati devono richiedere al Senasag, l'approvazione del modello dell'etichetta complementare in lingua spagnola, attraverso il modulo: “Solicitud de aprobación del modelo de etiqueta – UIA INSPECTRL – DJUR001” www.senasag.gob.bo Dazio doganale vino: 10% ad valorem CIF Aliquota sul Valore Aggiunto (IVA): tutte le merci che entrano nel territorio nazionale sono gravate dall’IVA al 13%, ma ai fini contabili si prende in considerazione il tasso nominale del 14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed altre erogazioni non fatturate necessarie per lo sdoganamento Aliquota sul consumo Specifico (ICE): grava solo su determinati prodotti, come gli autoveicoli, le bevande alcoliche e il tabacco e viene ricalcolata ogni anno. Per il 2014 le aliquote ICE sono: vini: 2,92% bs/litro vini spumanti: 2,92% bs/litro + 5 % ad valorem Tasse addizionali: Ley Nº 204 de 15/12/2011. Ley de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo Imposta all’importazione di alcune bevande alcoliche destinati al finaziamento del Fondo Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE). Tasse (Bs. per litro): - Vino di uve fresche, e mosti di uva: 0,40 - Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante aromatiche : 0,40 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE “Solicitud de permiso fitosanitario, zoosanitario y/o de inocuidad alimentaria de importación” (Senasag – imp.for 001) Certificato di libera vendita al consumo del Paese di origine vistato dal Consolato di Bolivia. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 64 BRASILE FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Deve essere redatta in portoghese o in inglese e presentata in nº 5 copie alle autorità doganali al momento dello sdoganamento. SI – Bill of Lading o Air Way Bill Allegata alla fatura commerciale con il dettaglio della merce. Certificato di origine della merce, rilasciato dall’autorità competente del paese di origine deve essere riportato nell’Anexo VIII scaricabile nel sito del ministero brasiliano dell’agricoltura mediante l’accesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=2 1052 Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i parametri richiesti nell’ Anexo VIII il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti. L’Anexo VIII è scaricabile nel sito del ministero brasiliano dell’agricoltura mediante l’accesso al seguente link: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarlegislacao.do?operacao=visualizar&id=2 1052 L’etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retroetichetta aggiuntiva tradotta in portoghese Pallet in legno trattato (con il relativo certificato comprovante) o in plastica L’importatore dovrà richiedere la Licenza d’Importazione (L.I.) relativa al prodotto specifico NO NO NO NO Vedi allegato All’arrivo della merce una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentato come campionatura per analisi a cura del Ministero competente 65 Secondo la Normativa N°54 del 18 novembre 2009 del Ministero dell’Agricoltura brasiliano è necessario fornire, per ogni spedizione, i Certificati di Origine e di Analisi del vino. Questa norma innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell’impressa e dei vini presso gli organi competenti locali. L’etichetta potrà anche essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in portoghese con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà contenere tutte le informazioni di una etichetta normale per il vino secondo il Decreto nº 99.066, de 1990 art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione: Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto) Representante Importador: (Rappresentante Importatore) End: (Indirizzo) C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire) Produtor: (Produttore) End.: (Vostro Indirizzo) Ingredientes : Uvas Viníferas (Ingredienti: Uve vinifere) Conservantes: Anidrido Sulforoso – INS 220 (Conservanti) Origem: (Origine delle Uve) Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.) Grad. Alcoólica: (Graduazione alcolica) Lote N.º _____(N °Lotto secondo la Vostra qualifica del vino ) Safra _________ (Annata) Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE) Validade.: Indeterminada desde que conservado em local seco, fresco e ao abrigo da luz. (Validità: indeterminata, etc…..) Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol) Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 66 REGIME DOGANALE BRASILIANO Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa doganale brasiliana. Voce Doganale 2204 AFRM DAZI IPI ICMS PIS COFINS O M Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 2009 Prodotto 2204.10 Vini Spumanti Champagne 2204.10.10 20 % 20% 25% 1,65% 7,60% 25% Altri 2204.2 Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta d’alcole (miscele): in recipienti di capacità 27 % 10% 25% 1,65% 7,60% 25% 2204.21.00 inferiore o uguale a 2 litri 2204.29.00 Altri Altri Mosti di Uva 20 % 10% 25% 1,65% 7,60% 25% 2204.30.00 (**) l’ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate sono valide per lo Stato di San Paolo. Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte: 1. Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale. Tra detti paesi, possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia, Venezuela, Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto. 2. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l’IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come succede con il dazio, l’aliquota dell’IPI varia da prodotto a prodotto. 3. ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre Spese di Sdoganamento/Imposte e sull’ICMS stessa. È un’imposta statale, che incide su tutti i livelli dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’ICMS, imposta equivalente all’IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L’aliquota ICMS è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della Federazione brasiliana, con oscillazioni dal 7% al 18% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 67 transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano dall’8,8% al 18%. 4. AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul Frette Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga realizzato via marittima. È un’imposta che è stata creata al fine di alimentar un fondo per favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana. 5. PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell’importazione (la metodologia di calcolo è diversa nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l’IPI, l’ICMS e altre tasse inerenti allo sdoganamento. Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà essere scalato dalla ICMS inerente all’attività aziendale versata mensilmente. Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R$ 100 relativi alle vendite realizzate ed ha un credito di R$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla fine dovrà versare R$ 80,00. PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda. + Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono: • Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF; • Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US$ 100,00/container; • Liberazione della BL: da US$ 35 a US$ 50; • Capatazia (uso mano d’opera portuale) per un container da 20”: R$ 190,00; • Handling: US$ 30,00; • Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 450,00 e massimo di R$ 1.500,00); • SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 224,00 e massimo di R$ 447,00); • Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF; • Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R$ 150,00. N.B. A titolo informativo facciamo presente che la normativa locale ha imposto un aggravio per L’IMPORTATORE. Il Fisco brasiliano (“Receita Federal”), tramite la Normativa SRF n. 504 e Normativa RFB n. 1065 del 16 Agosto 2010, determina che i vini importati ai fini di distribuzione in Brasile, a partire del 1° Gennaio 2011, devono avere un “bollo di controllo” con il relativo codice d’identificazione, che indica diverse caratteristiche del prodotto importato, tra cui l’importatore Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 68 responsabile. Tale importatore deve essere stato previamente autorizzato ai fini delle importazioni dal Fisco brasiliano. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 69 CANADA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Si, indicando tutte le informazioni previste dalla normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs Invoice). La fattura export deve contenere le seguenti informazioni: denominazione del prodotto, tipo di vino, annata, grado alcolico, peso lordo e netto, numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB per singolo prodotto. Prevista dalla legge italiana per esportazione extra comunitaria Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo Manifest) No. Richiesto solo per usufruire di tariffe preferenziali, se esistenti No. Le analisi sono effettuate dai singoli Monopoli. Deve essere conforme alla normativa canadese e contenere sull’etichetta principale le seguenti informazioni obbligatorie: - Denominazione del prodotto bilingue (vin-wine) - Paese di origine bilingue - Tenore in alcol % - Contenuto netto in ml o litri - Annata - Colore Le denominazione di origine possono essere nella lingua originale. Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano sull’etichetta principale: - Nome e indirizzo del fornitore - Codice universale del prodotto (UCP – EAN) (non necessario per l’importazione privata) - Numero di lotto di produzione (non necessario per l’importazione privata) Il regolamento federale prevede che tutte le bevande alcoliche vendute in Canada devono riportare l’indicazione in etichetta della presenza di allergeni con la menzione bilingue (francese e inglese) “Contient (nome allergene) / Contains (nome allergene)”. Le sostanze coperte dalla normativa di riferimento sono quelle riportate nel Food and Drugs Act and Regulations. Oltre a solfiti e glutine (se presenti in quantità superiori a 10 ppm), 70 IMBALLAGGI devono essere riportate, tra le altre, latte, uova e prodotti derivati, noci, arachidi, crostacei, molluschi. Devono essere conformi alle normative federali e rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli imballaggi in legno devono essere conformi alle nuove normative internazionali FAO (ISPM-15). Il Monopolio dell’Ontario (LCBO), per alleggerire l’impronta ambientale, ha limitato il peso delle bottiglie a 420g per tutti quei prodotti che sono venduti al pubblico ad un prezzo di CAD 15,00 o inferiore. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di solito preparato dal broker in dogana. No. Esiste un limite per l’importazione privata di 45 litri se il vino è spedito direttamente all’acquirente (senza passare dal Monopolio). BIOTERRORISM ACT No. NOTIFICA PREVENTIVA Non necessaria in quanto la merce viene spedita su richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per legge federale l’unica figura autorizzata ad importare alcolici in Canada. REGISTRAZIONE ETICHETTE Non è richiesta la registrazione delle etichette. Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale all’approvazione dei singoli Monopoli provinciali per assicurarsi che l’etichetta soddisfi a tutte le esigenze federali e provinciali. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Dazi doganali (per litro – variabile a secondo del IMPORTATORE NEL PAESE prodotto), tassa d’accisa federale, tassa federale sul valore aggiunto (GST), tassa provinciale di vendita (TPS); in alcune province GST e TPS sono raggruppate in un’unica tassa Harmonized Sales Tax (HST). Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a carico del Monopolio, unico importatore autorizzato dalla legge federale. La figura dell’agente è limitata alla promozione del vino presso i Monopoli. Calcolando anche la maggiorazione imposta dai Monopoli, il prodotto viene venduto al pubblico in media a 3-5 volte il costo ex-cantina. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI Da concordare eventualmente con i Monopoli. SECONDO IL PAESE IMPORTATORE [email protected] [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 71 CILE • FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI La Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni: • Nome e natura del prodotto • Marchio o nome di Fantasia, se esistente • Tipologia della confezione e volume contenuto • Gradazione alcolica • Numero di confezioni che compongono il lotto Dichiarazione di congruità del valore della merce riportato nella fattura • Certificato assicurazioni (se il valore del premio assicurativo non è riportato nella Fattura commerciale). SI • “Conocimiento de Embarque” secondo il mezzo di trasporto: • Bill of lading (via maritima), o air way bill (via aerea) SI, Allegato alla fattura Per i Paesi provenienti dall'UE, si deve presentare la certificazione d'origine (Eur - 1) L’ emissione di questo documento è obbligatoria solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI EURO 6.000. Per importi inferiori, nella fattura deve essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua) quanto segue: “ L’ esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia “ Si, é richiesto il Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio” Ente di riferimento in Italia: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Politiche competitive della qualitá agroalimentare e della pesca – Direzione Generale per la promozione della qualitá agroalimentare. PQAIII Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 72 (e- mail: [email protected] – www.mpaaf.gov.it CERTIFICATO SANITARIO ETICHETTATURA IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 I laboratori autorizzati da codesto Ministero emettono i Certificati di analisi per i vini destinati all’export. Elenco consultabile sul sitio (www.accredia.it) E' obbligatorio presentare il Certificato Sanitario del paese di origine (D.F.L. Nº 19-2345 D.O. 26.11.79). Articolo 35 della legge 18544 Inciso 1: Le etichette devono riportare almeno: • Nome e indirizzo dell’imbottigliatore • nome e natura del prodotto • gradazione alcolica espressa in gradi Gay Lussac(1) • volume espresso in unitá del sistema metrico(2) - il paese di origine - nome e indirizzo dell’ importatore e del distributore in lingua spagnola (1) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta originale non registri tali menzioni e/o espresse in altre unità di misura, dovrà segnalarsi l’equivalenza in lingua spagnola in una etichetta complementare. Inoltre i prodotti importati in unità di consumo sigillate potranno essere importati con le etichette di origine. Ció nonostante si deve adempiere a quanto menzionato negli inciso 1 e nell’inciso 4 (**) dell’articolo 35 della legge, in una etichetta complementare. (2) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed imballi con indicazioni geografiche, denominazione di origine, espressioni tradizionali, menzioni complementari di qualità o denominazioni straniere protette e che siano state riconosciute come tali negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile. • Secondo modalità di commercializzazione del paese di origine • Trattamento degli imballaggi in legno (trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15) Certificato “Destinacion Aduanera para productos Agropecuarios- CDA” 73 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE • • Documenti di trasporto internazionale “Conocimiento de Embarque”secondo il mezzo di trasporto (aereo, marittimo,terrestre) Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni: ◦ Nome e natura del prodotto ◦ Marchio o nome di Fantasia,se esistente ◦ Tipologia della confezione e volume contenuto ◦ Graduazione alcolica (3). ◦ numero di confezioni che compongono il lotto ◦ Dichiarazione di congruitá del valore della merce riportato nella fattura CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE No No No No Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilische una sopratassa del 15% ad Valorem CIF destinata al consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e simili + aliquota IVA del 19%. Dazio generale del 6% Dazio Accordo Cile - UE: 0%1 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcholics del SAG2: Le bevande alcoliche importate devono essere previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere catalogate come atte al consumo,previa ispezione e analisi di ogni partita 3 . Per l'iscrizione si deve presentare la seguente documentazione: a)natura specifica del prodotto (nome generico) 1 .- Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e bevande aromatizzate di origine europea. 2.- Risoluzione N° 2388/2013, comma 2.- “si escludon o dalle analisi le partite di vino e/o bevande alcoliche e aceti provenienti da paesi con i quali il Cile abbia sottoscritto accordi commerciali in vigore o memorandum d’intenti in materia di vini che stabiliscano il riconoscimento e validità delle analisi realizzate nel Paese di Origine, al fine di facilitare il commercio e l’importazione di questi prodotti.” 3.-Servicio Agricolo y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati /esportati Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 74 b)nome di fantasia, se procede c)nome e ragione sociale, indirizzo importatore d)composizione generica del prodotto e materie prime utilizzate. Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrá inserire il prodotto nelle classifiche di cui l'Articolo 12 del Regolamento. e) Graduazione alcolica I prodotti che non sono iscritti nel Registro non possono essere commercializzati nel Paese Dopo le successive verifiche si procede alla consegna della autorizzazione al consumo : 2.- Autorización de uso y disposición de alimentos importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud – Seremi de Salud Graduazione alcolica minima richiesta - In base all’Accordo di Associazione Cile – UE, il grado alcolico per i vini d’importazione potrà essere: Superiore o uguale o all’ 8,5% ed inferiore o uguale all’11,5% della graduazione alcolica volumetrica acquistata per quanto si riferisce a determinati vini comunitari con indicazione geografica , inclusi i vini “vcprd”, ad eccezione di determinati vini di qualità con un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica , in tal caso la graduazione alcolica volumetrica totale potrà essere superiore o uguale al 6%. Si deve accompagnare la merce con un Certificato Ufficiale dell’Organismo competente del Paese di Origine Superiore o uguale all’11,5% ed inferiore o uguale a 20% della graduazione volumetrica totale ad eccezione di determinati vini che detengano un elevato contenuto di zucchero residuale senza l’aumento artificiale della graduazione alcolica naturale, tal cui caso la graduazione alcolica potrà eccedere il limite del 20%.Se il vino è destinato al consumo umano si deve accompagnare la merce con certificato di analisi rilasciato da un laboratorio Ufficialmente riconosciuto per il paese di origine. L’analisi dovrà includere la seguenti informazioni: Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 75 • • • • • • • • grado alcolico totale grado alcolico acquisito estratto secco totale aciditá totale, espressa in acido tartarico aciditá vollatile espressa in acido acetico acidità citrica acidità residuale anidrido sulfuroso totale Inoltre il Cile autorizza che i vini provenienti dalla Comunitá Europea ed esportati sfusi siano imbottigliati in bottiglie con un volume superiore a 1,5 litri (Punto VII dell’appendice VIII dell’Accordo sui vini fra il Cile e l’UE) Normative sulla produzione, elaborazione e Nel paese il Decreto N°78 del 1986, regola la commercializzazione di bevande alcoliche, aceti Legge 18.455, la quale stabilisce le normative e simili sulla produzione, elaborazione e commercializzazione di bevande alcoliche, aceti e simili. Le ultime modifiche del 10 luglio 2009, hanno incorporato nell’Articolo 23 il numero 32, in cui viene permessa l’addizione de CMC, per la stabilizzazione tartarica in vini e vini spumanti in un dosaggio massimo di 100 mg/L. Per i prodotti importati si evidenziano: Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese devono adempiere con tutti i requisiti richiesti per i prodotti simili nazionali. Articolo 40: I prodotti importati non potranno essere commercializzati prima che il Servizio Agricola Ganadero, abbia verificato, mediante analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti. All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG avrà una scadenza di 60 giorni dalla data di ricezione della rispettiva richiesta, per procedere all’ispezione, alla cui scadenza l’importatore potrà disporre liberamente della merce. N. B.: La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in vigore il 4 maggio 2013 con l'obiettivo di facilitare le pratiche d'importazione di vino e bevande alcoliche indica quanto segue: C.1.-B) “ Per l’importazione delle partite di vino e bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile – Unione Europea è riconosciuto e validato il Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 76 rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale e/o attraverso la presentazione di un Certificato elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei prodotti nel registro delle bevande alcoliche del Servizio” Pratiche e trattamenti enologici autorizzati in L’accordo in forma di scambio di lettere tra la base all'Accordo Cile - UE: Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra. Il paragrafo 2 dell’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini è sostituito dal seguente: "2. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità con le seguenti restrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria. 22009A0206(01) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra Fonte: Gazzetta ufficiale n. 06/02/2009 pag. 0009 – 0013 L 037 del [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 77 COLOMBIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO VIENE RICHIESTA. VIENE RICHIESTA. SONO RICHIESTI . VIENE RICHIESTA. NON VIENE RICHIESTO . VIENE RICHIESTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA SULLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS. IL QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL REGISTRO SANITARIO PER L’IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN COLOMBIA È IL CAPITOLO VIII DEL DECRETO 1686 DEL 2012 VIENE RICHIESTA, SULLA BASE DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS. NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE VIENE RICHIESTA. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE LA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA CHE L’IMPORTATORE COLOMBIANO DEVE PRESENTARE PER LO SDOGANAMENTO È POSSIBILE RICHIEDERLA ALL’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ. CONTINGENTE DOGANALE NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI VINI DALL’ITALIA. BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE DOVRÀ OSSERVARE L’ITER PREVISTO DAGLI ARTICOLI 46 AL 52 DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE NORMATIVIDAD/ BEBIDAS ALCOHÓLICAS. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE VEDI ALLEGATO NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 78 SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ. NOTA BENE REGIME DOGANALE COLOMBIANO Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte (dazio e IVA), secondo la tariffa doganale colombiana. VOCE DOGANALE PRODOTTO 2204.10 Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 20.09 2204.10.00.00 Vini spumanti 2204.20 Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con aggiunta d’alcole (miscele): 2204.21.00.00 DAZIO PER LIBERO DAZIO GENERALE SCAMBIO CON UE* IVA 15% 0% 16% 15% 0% 16% 15% 0% 16% 15% 0% 16% 10% 12% 16% in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 2204.29.10.00 Altri Altri Mosti di Uva 2204.29.90.00 Altri vini 2204.30 Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi da quelli della voce n. 20.09 2204.30.00.00 Altri Mosti di Uva 2205 Bevande, liquidi alcolici ed aceti Vermut ed altri vini di uve fresche Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 79 preparati con piante o con sostanze aromatiche. 2205.10.00.00 15% 0% 16% 15% 0% 16% in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 2205.90.00.00 Altri vini *Dal 1 agosto 2013 è in vigore l'accordo di libero scambio tra Colombia e Unione Europea. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 80 MESSICO FATTURA EXPORT SI DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI SI Bill of landing or air waybill Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico EUR1 Chimiche da laboratorio autorizzato da Ministero di Sanità Italiano CERTIFICATI DI LIBERA VENDITA ETICHETTATURA DEL VINO Consigli annessi http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/res142ssa1.html Pallet in legno trattato o in plastica IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI Da parte dell’importatore IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Dazi 0%, iva 16% e Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS) IMPORTATORE NEL PAESE (percentuale annesso) ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE I documenti da inviare all’agente doganale sono i seguenti: • Fattura commerciale o fattura pro forma redatta in spagnolo spedita dal produttore in originale o copia, tre copie per il trasporto marittimo e quattro se il trasporto avviene tramite aereo. Deve contenere le seguenti informazioni: - Valore della mercanzia uguale a quello del certificato Eur1 - Valore delle spese di trasporto e assicurazione del trasporto - Firma della persona autorizzata, con indicazione del nome dell’azienda o timbro in tutti gli esemplari della fattura. - Le fatture non devono contenere annotazioni o cancellazioni. • Packing List Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico. • Certificato di origine Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 81 Si tratta di un documento che certifica l’origine della mercanzia, può essere sostituto dall’Eur 1 se la mercanzia proviene dall’Unione Europea (per la compilazione vedi allegato) • Certificato di analisi chimiche dei vini Rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato dal Ministero della Sanità in Italia. • Certificato di libera vendita (emesso dall’USL o da ente certificato autorizzato) con la conferma che i prodotti sono di libera vendita e adatti al consumo umano. • Bill of Lading (per nave) o Air Waybill (per aereo) rilasciato dal trasportatore. La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata inviata in originale almeno 8 giorni prima dell’arrivo della merce, per poter procedere con le pratiche di sdoganamento. I seguenti documenti dovranno essere presentati dall’importatore: • • Richiesta di importazione Manifestazione del valore CONSIGLI UTILI PER LE ETICHETTE Al momento dell’importazione ogni vino deve avere un’etichetta che risponda a determinati parametri fissati dalla legge messicana. L’etichetta deve avere una dimensione simile a quella frontale ma di colore diverso e ben visibile. Il volume deve essere menzionato come “Contenido Neto” o “Cont. Neto” (con punto) e in “mL” o “ml” (senza punto). Per una etichetta che va da 32 a 161 cm quadrati, la misura minima per ogni singola lettera per la descrizione del contenuto è di 3,2 mm e deve essere ad uno spazio di distanza (della stessa misura utilizzata per la lettera, ecc: arial 13) dal bordo superiore e da quello inferiore della stessa misura utilizzata per la lettera. Allo stesso modo, deve esserci uno spazio a destra e a sinistra di almeno due volte la misura utilizzata per la lettera. La dicitura “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” deve essere scritta in carattere Helvetica Condensed, in grassetto e maiuscolo. La misura della lettera deve essere, per un contenuto di 500 ml a 1000 ml, di 3 mm e intorno a questa scritta si deve mantenere uno spazio minimo di 3mm (sopra, sotto a destra e a sinistra). Il nome dell’esportatore non deve necessariamente essere incluso nell’etichetta ma può essere utile. Riassumendo l’etichetta deve contenere le seguenti informazioni: -Norma e marca commerciale del prodotto; - Indicazione della quantità; - Nome dell’azienda e domicilio fiscale del produttore - Paese di origine (es. Producto de….; Hecho en.....) - Contenuto di alcool, indicare la percentuale di alcool su volume a 20°C, usare la seguente abbreviazione:% Alc. Vol. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 82 - Lotto di produzione e data di produzione - Leggenda di precauzione (indicata dicitura esatta sopra) - Lista di ingredienti da enumerarsi in ordine quantitativo decrescente. Facciamo notare che esiste una proposta da modica alla norma NOM 142 SSAI 1995, che, di essere approvata, aggiungerà qualche elemento all’ettichete Alc. Vol. 12,5% Cont. Net. 750mL Producto Italiano Embotellado de Origen VINO DE MESA “I CLASSICI PINOT GRIGIO” BLANCO DOC 2001 (MARCA) Exportador: (Casa Vinicola) Indirizzo Reg. : Importador: (Nome importatore) (Indirizzo e RFC dell’importatore) Lote: (Lotto) EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES NOCIVO PARA LA SALUD IMPOSTE Per poter introdurre il prodotto in Messico, è necessario pagare una serie di imposte: - Imposta Generale di Importazione: Tale imposta è sta eliminata a partire dal 1 luglio del 2008 grazie al Trattato di Libero Commercio con l’Unione Europea (TLCUE), presentando il certificato Eur1. - IVA al 16%. - Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS) La percentuale di tale tassa dipende dalla gradazione alcolica del prodotto: - 25% con gradazione alcolica fino a 14 gradi GL- 30% con gradazione alcolica da 14 a 20 gradi GL. - 50% con gradazione alcolica da 20 gradi GL. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 83 - Diritto di Tramite Doganale (DTA) Per i prodotti procedenti dall’Unione Europea si può pagare o l’otto per migliaia del valore in dogana o pagare 250 pesos (circa €14,30).4 Tale quantità si modifica semestralmente e si può consultare su www.aduanas.gob.mx. COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO EUR 1 In occasione dell' Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione tra l'Unione Europea ed il Messico, entrato in vigore il 1 luglio 2000, che prevede nella parte commerciale sgravi immediati o progressivi nei dazi doganali applicabili, è entrata in vigore anche una nuova normativa relativa alla documentazione che accompagna le merci. Il precedente Certificato di Origine è stato sostituito dal certificato denominato " EUR 1", normalmente utilizzato dai paesi europei (quindi anche dall' Italia) nelle esportazioni. Tale certificato viene normalmente compilato dal trasportatore e successivamente timbrato dall' ufficio doganale competente territorialmente, ed ha valore di " dichiarazione certificata di origine ". L' EUR 1 può essere omesso e sostituito dalla fattura, nella quale deve essere dichiarata l' origine della merce, solamente in due casi : 1) nel caso di esportazioni il cui valore non superi i 6.000 €, 2) esportazioni per qualsiasi valore solo se autorizzate esplicitamente da autorità governative messicane. Il certificato EUR 1 si presenta con 12 campi, dei quali i numeri 3, 6 e 10 sono facoltativi, mentre tutti gli altri devono essere compilati senza eccezione in lingua inglese o spagnola. Nel caso in cui si volessero compilare i campi facoltativi, la compilazione deve essere assolutamente esatta, pena la non accettazione del certificato in fase di controllo doganale in Messico. Non ci soffermeremo su tutti i campi, essendo alcuni di facile compilazione. Nel campo 1 va indicato il nome dell' esportatore o il numero di registro in qualità di esportatore abituale (requisito che in Italia non è prioritariamente necessario per esportare). A tal fine nessuna autorità o operatore commerciale può pretendere la citazione di tale numero o addurre la sua mancanza per bloccare, ritardare o impedire l' importazione. Nel campo 2 vanno indicati i paesi tra i quali si realizza lo scambio; nel nostro caso Italia ( EU) Mexico. Nel campo 3 va indicato il nome del Club del Vino: Selección del Club del Vino, S.A. de C.V. Tuxpan 84, Col. Roma Sur México D.F. 06760 4 A tipo cambio Banca Centrale (Banco de México), 14 novembre 2013 = 17.49. Questi costi verrano modificati con la nuova miscelánea fiscale per il 2014. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 84 Nel campo 4 va apposta la dicitura ITA - EU. Nel campo 5 va indicato MEXICO. Campo 6 : trasporto: aereo, bill of landing. Il campo 8 è quello che ha suscitato le maggiori difformità interpretative. Per spiegare quanto deve contenere, riportiamo la traduzione integrale delle istruzioni di compilazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Messico in data 30 giugno 2000 : "Dovrà essere annotata la descrizione dei prodotti, incluso il numero d' ordine, i marchi, la numerazione, il numero e la natura degli imballi, la denominazione delle merci e la loro classificazione doganale, per lo meno a livello di capitolo (primi quattro numeri) secondo il Sistema Armonizzato. Nel caso in cui si tratti di merce sfusa e non in contenitori, dovrà essere apposta la scritta "sfusa" ."I prodotti dovranno essere definiti secondo gli usi commerciali e con informazioni sufficienti per poterne permettere la identificazione e poter essere messi in relazione con la descrizione contenuta nella fattura." Si richiama l' attenzione su tale ultima frase, in quanto decisiva affinché la merce possa ricevere il nulla osta definitivo da parte delle autorità doganali messicane: la descrizione deve essere quindi particolarmente dettagliata. In questo contesto vale la pena di sottolineare che a fronte di una modalità di descrizione sostanzialmente sintetica come quella europea, viene privilegiata una descrizione più analitica e dettagliata da parte del Messico. Nei casi in cui lo spazio lo consenta, e per evitare difformità interpretative, si consiglia l' esatta trascrizione della fattura. Un' ulteriore raccomandazione, sempre relativa alla compilazione di tale campo 8, si riferisce all' obbligo assoluto di non lasciare spazi vuoti; sempre al riguardo si riporta la traduzione delle istruzioni pubblicate dalla citata Gazzetta Ufficiale messicana: : "In nessun caso dovranno apparire linee o spazi in bianco e non dovranno rimanere linee vuote tra i differenti prodotti indicati nel certificato. Ogni prodotto dovrà essere preceduto da un numero d' ordine. Dopo l' ultimo prodotto segnalato in questo campo, si dovrà tracciare una linea orizzontale ed una croce nello spazio rimasto in bianco." [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 85 PANAMA FATTURA EXPORT Fattura commerciale emessa dall’esportatore. DICHIARAZIONE DOGANALE Non è richiesta. DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill). Packing list con il dettaglio della merce. CERTIFICATO DI ORIGINE E obbligatorio. CERTIFICATO DI ANALISI Certificato rilasciato dalle autorità italiane competenti . ETICHETTATURA DEL VINO Non esiste una specifica normativa in materia di etichettatura . Non risultano disposizioni specifiche per gli imballaggi. IMBALLAGGI DICHIARAZIONE DOGANALE DI È richiesta la Dichiarazione doganale di importazione. IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TRASMETTERE Dopo la consegna al vettore della merce, l’esportare dovrà ALL’IMPORTATORE provvedere ad inviare via fax e successivamente in originale la seguente documentazione all’importatore: -Fattura commerciale; -Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air Way Bill); -Packing List. CONTINGENTE DOGANALE Non è stato fissato un contingente doganale per l’importazione di vini dall’Italia. DAZI ED ALTRE IMPOSTE A Vini spumanti: 10% + imposta ITBMS 10% CARICO DELL’IMPORTATORE Altri vini: 15% + imposta ITBMS 10% Occorre la registrazione del prodotto da parte REGISTRO SANITARIO dell’importatore presso l’Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA). [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 86 PERU’ FATTURA COMMERCIALE DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE La dogana peruviana ha stabilito delle istruzioni allo scopo che l’importatore possa fornire in maniera dettagliata le caratteristiche della merce, tra cui Fattura Commerciale http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea) Allegata alla fattura commerciale È obbligatorio In Perú esistono normative riguardanti la registrazione di prodotti alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della DIGESA (Dirección Generale de Salud Ambiental) del Ministero della Salute peruviano: Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali: - “Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97” - “D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)”, - “Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos nutricionales, Art. 3° del 16/10/02” - “Legge N° 28405, Art 9°” - “Legge N° 716, Legge di protezione del consumatore” - “Legge N° 29571, Codice di Protezione del Consumatore” CERTIFICATI DI ANALISI I principali REQUISITI sono i seguente ed è possibile visualizzarli nel seguente: http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28 1. Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore Esecutivo di “Igiene Alimentare e Zoonosi” con carattere di “Dichiarazione Giurata”, che contengano il N° di “RUC – Registro Unico del Contribuente”, firmato dal rappresentante legale. E’ possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o reiscrizione di prodotti alimentari maniffaturati (prodotti alimentari e/o vino) e fabbricati all’estero destinati all’esportazione in Perú, attraverso il seguente link: http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls 2. Risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del prodotto finito, confermando l’idoneità d’accordo alle normative sanitarie in vigore, rilasciato da un laboratorio accreditato. 3. Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario emesso dall’Autorità competente del Paese di origine, in originale Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 87 e copia valicato dal Consolato. Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405) (vedi etichettatura del vino). 5. I prodotti alimentari e bevande di regime speciale, dovranno segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati dal certificato di analisi del bromato emesso da un laboratorio accreditato dall’INDECOPI. Dall’1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull’etichettatura dei prodotti industriali http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENT OS/Legge28405(1).pdf e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05) http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/200 5/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf che impone l’obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di prodotto ed il contenuto. 4. ETICHETTATURA DELLE BEVANDE ALCOLICHE La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e sull’etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n° 012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei commercializzatori, evidenzia che potrebbe danneggiare la salute. http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LE G_00022_ds%200122009%20sa%20reglamento%20de%20ley%2028681%20alcohol%20200 9.pdf A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell’etichetta: “PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS” “SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES” IMBALLAGGI Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 88 DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE I I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono: • Documento del trasporto (Bill of lading (via marittima), o air way bill (via aerea)) • Fattura commerciale • Certificato d’origine • Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci • “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce. Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls Tutte le procedure per un’importazione definitiva sono regolate sulla base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della Dogana peruviana di seguito indicato: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_leg al.html http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/i mportac/procGenerale/index.html DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE • Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data 11.02.2009. • Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. Nº 010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009. Legge Generale Doganale, approvata con D.L. Nº 1053 pubblicata in data 27.06.2008. Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto Supremo Nº 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005. Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L Nº 943, Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria Nº 210-2004SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione. Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. Nº 129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione. Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge Nº 28008 pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione. Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S Nº 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di modificazione. Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore -DAV • • • • • Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 89 • • • • • • • • DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data 11.01.2002. Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge Nº 27444 pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione. Istruzioni per la compilazione della “Declaración Única de Aduanas (DUA)” INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa di modificazione. Forme ed istruzioni della “Declaración Única de Aduanas (DUA)”, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000000750 pubblicata in data 22.03.2000. Regolamento dell’Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII dell’Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato por Decreto Supremo Nº 186-99-EF pubblicato in data 29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento. Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo Nº 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di modificazione. Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria N° 007-99/SUNAT pubblicata in data 24.01.1999. Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la Decisione Nº 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Accordo in data 27.06.1995. Accordo relativo alla applicazione dell’Articolo VII dell’Accordo Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato con Risoluzione Legislativa Nº 26407 pubblicata in data 18.12.1994. I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia Nacional Tributaria) sono: • Documento del trasporto (Bill of lading (via marittima), o air way bill (via aerea)) • Fattura commerciale • Certificato d’origine • Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci • “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della merce. Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al 59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm La procedura specifica per l’applicazione dei contingenti doganali all’importazione di merce sono regolati per ciascun accordo commerciale internazionale sottoscritto dal Perú, INTA-PE.01.18 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/ contingentes.html Sussiste specialmente per assicurare i prodotti alimentari destinati agli Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 90 Stati Uniti: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.h tm NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE No No Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, grappa i dazi sono stati ridotti dal 9% al 6%, con DS 279 EF a partire dal 31/12/2010 : Tuttavia a maggio del 2013 sono stati modificati le “Imposte Selletivo al Consumo per vini e distillati” da un minimo del 20% ad un massimo del 25%. Per i vini e distillati con una percentuale superiore ai 20% saranno sottomesse a pagamento fisso di S/. 3,4 / a litro o un tasso al valore del 25%. Nel caso della birra é stato stabilito come Imposte selletivo al Consumo da un minimo del 27,8% fino ad massimo del 30%. Inoltre le bevande che possiedano tra 0% e 6% di alcool sono soggette a pagar un ammontare fisso di S/. 1.35 (moneta locale: nuevos soles)/ a litro e/o un tasso secondo il prezzo di vendita al pubblico di 30%. DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE 22.04.21 vino, spumanti, distillati 22.03 birra Ad / Valorem 6% 6% Impuesto Selectivo al Consumo 20% 27.8% Impuesto General a las Ventas 16% 16% Impuesto de Promoción Municipal 2% 2% Derecho Específicos N.A. N.A. Derecho Antidumping N.A. N.A. 1.75% 1.75% 0% 0% Gravámenes Vigentes Seguo Sobretasa Unidad de Medida: (*) (*) Fonte: Dogana Peruviana– Elaborazione Desk Italia-Perú http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 91 IMPORTATORE Il vino è commercializzato sia nel settore retail, enoteche o negozi specializzati per la vendita di vini e distillati, che nei ristoranti e catene alberghiere di livello alto e medio. Il settore "retail” ha avuto una crescita molto sostenuta negli ultimi anni, in termini di numero di supermercati, di grandi magazzini e di centri commerciali ed ha chiuso il 2013 con vendite per oltre USD 6 miliardi. DISTRIBUZIONE E SETTORE RETAIL CONSUMO PER CAPITA RISTORAZIONE La figura delle catene dei supermercati che peraltro includono un ampio reparto di vini, in alcuni casi in area chiusa e temperata) in cui appaiono quattro strutture principali, TOTTUS (investimento Cileno), PLAZA VEA, SUPERMERCADOS PERUANOS, e WONG – quest’ultimo di proprietà CENCOSUD – sempre investitore cileno-, che sono indirizzati ai segmenti di mercato sia alto e medio, mentre per operare in questo ultimo assumono nomi diversi come gli ipermercati Plaza Vea e Metro (appartenenti a Supermercados Peruanos e a CENCOSUD rispettivamente); gli acquisti avvengono direttamente dai produttori locali e distributori, nonché con importazioni dirette. Durante l’ultima edizione della EXPOVINO (organizza Cencosud) hanno dichiarato che solo nel settore vino si muove USD 36 milioni, con circa 500 marche, ed un consumo medio di 18/20 litri per capita, mentre i supermercati hanno una partecipazione del 60% del mercato. La catena Wong (Wong e Metro) possiede 18 punti di vendita, Supermercati Peruviani (Plaza Vea e Vivanda) possiede 24 e Tottus possiede 16 punti di vendita. “Supermercados Peruanos” ha rivisto al rialzo le sue previsioni di investimento portandole all’inaugurazione di ulteriori ipermercati e supermercati con marchio “VIVANDA”, indirizzato ai segmenti medio-alto. Consumo per capita di vino 18/20 litri (Cencosud – Expovino) Consumo per capita di birra 45 litri (fonte AMBEV Perú) Altri fattori che hanno contribuito ad aumentare la domanda di vino – oltre che dal ricordato maggiore potere d’acquisto della popolazione ha incrementato l’offerta di infrastrutture alberghiere e ristoranti di alto livello, non solo a Lima ma anche all’interno del Paese, nonché dalla costante promozione della gastronomia nazionale ed internazionale, dalla crescita delle scuole di cucina e dalla diffusione di enoteche a livello nazionale. Secondo l’Associazione Alberghiera del Perú, nel corso del 2011-2012 apriranno 42 nuovi alberghi di lusso (Westin, Hilton, Decameron, etc) ed “alberghi boutique”, nelle principali città turistiche del Paese (Lima, Piura, Cusco, Paracas, Arequipa). Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 92 ENTITÀ DI FORMAZIONE DI SOMMELIER E PROMOZIONE DEL VINO RIVISTE E PROMOTORI DEL VINO Nel 2013 continua l’investimento alberghiero dovuto ai grandi eventi di rilievo internazionali che ospiterá il Perú, della COP 20 (Dic. 2014), “Riunione dei Governatori Banca Mondiale/Fondo Monetario Internazionale (Ott. 2015), dei Giochi Panamericani (2019) http://www.ahora-peru.com/ http://www.sociedadhotelesdelperu.org/ INSTITUTO DEL VINO Y EL PISCO- IDVIP Appartiene all’Università San Martín de Porras http://www.idvip.edu.pe/ ESCUELA PERUANA DE SOMMELIERS http://sommeliersperu.edu.pe/ FACULTAD ADMINISTRACION HOTELERA, TURISMO y GASTRONOMIA Appartiene all’Università San Ignacio de Loyola http://www.usil.edu.pe/0/facultad.aspx?PFL=8 ASOCIACION PERUANA DE SOMMELIERS http://www.sommelierperu.blogspot.com/ Blog DESTILANDO VINO – appartenente al Giornale El Comercio http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2013/12/el-espiritu-delvino-agenda-20.html Pagina BARRICAS - Promozione dei Vini in Perú http://barricas.com/ DIONISOS EL CLUB DEL VINO http://www.dionisos.com.pe/ SOMMELIER http://www.sommelier.com.pe/ EXPOVINO https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.ht ml Organizzata dalla catena di supermercati WONG, per promuovere i vini che ha nei propri negozi e invita ai fornitori di quei vini, siano locali che stranieri. EXPOSIZIONE DI VINI settore: gastronomia MISTURA – Lima, settembre 2014 http://mistura.pe/ Organizzata da APEGA – Societá Peruviana di Gastronomia EXPOALIMENTARIA – Lima, ottobre 2013 http://www.expoalimentariaperu.com/ Organizzata da ADEX – Associazione di Esportatori - Promperu [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 93 STATI UNITI D’AMERICA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Fattura proforma. In ogni caso, e’ consigliabile controllare con lo spedizioniere Dichiarazione dettagliata sul contenuto (prodotti alcolici) della spedizione - E’ indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere Non richiesto Non richiesti, salvo per alcuni liquori e distillati Obbligatorio rispettare la normativa statunitense (v. allegato) Obbligatorio utilizzare soltanto le misure di bottiglie specificate nell’allegato Specificare il contenuto (prodotti alcolici) della spedizione – E’ indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento dei vini DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno concordati con lo spedizioniere Non si applica ai vini Obbligatorio effettuare la registrazione presso la FDA dello stabilimento di produzione. Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls NOTIFICA PREVENTIVA Obbligatorio effettuare la Prior Notice presso la FDA attraverso il custom broker (ABI - rete a circuito chiuso della Dogana USA) oppure con l’aiuto dello spedizioniere. Vedi sito web della FDA: www.fda.gov/furls REGISTRAZIONE ETICHETTE L’importatore americano e’ tenuto a registrare le etichette (COLA) a nome suo presso il governo americano, prima di procedere alla spedizione commerciale dei vini. Vedi sito web del TTB: https://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 94 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI I vini sono soggetti a dazi doganali che variano sulla base della tipologia, colore, misure contenitore, ecc. Vedi sito web della US Customs: http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0901C22. pdf Vanno concordati con lo spedizioniere e con l’importatore. FACSIMILE DI UN’ ETICHETTA Prendendo in considerazione le disposizioni sopra indicate, l'etichetta da apporre su un vino D.O.C./D.O.C.G., dovrà riportare (come esempio) le seguenti diciture espresse in lingua inglese: COLIO PINOT GRIGIO Denominazione di Origine Controllata DELLA PERGOLA Produced and bottled in Italy at the cellars in Gorizia by DELLA PERGOLA S.P.A. GORIZIA PRODUCT OF ITALY Net Content: 750 ml Alcohol: 12% by Volume IMPORTED BY: BRESLAUER & CO. INC., NEW YORK, NY Contains Sulfites WARNING: A)According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages duringpregnancy because of the risk of birth defects. B)Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery and may cause health problems. H) Dimensioni delle Bottiglie I vini destinati all'esportazione verso gli USA devono essere imbottigliati solo in bottiglie delle seguenti misure: Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 95 3 Litri 1,5 Litri 1 Litro 750 ml. 500 ml. 375 ml. 187 ml. 100 ml. 50 ml. E' consentito anche l'uso di contenitori oltre i 3 litri, purché il loro contenuto netto sia sempre in multipli di un litro. La legislazione statunitense non specifica il numero di bottiglie che devono essere messe per cartone. Risultano tuttavia prevalenti sul mercato i cartoni da 9 litri nei quali sono sistemate 12 bottiglie da 750 Ml. o 6 bottiglie da 1,5 litri. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 96 VENEZUELA FATTURA EXPORT FATTURA COMMERCIALE EMESSA DALL’ESPORTATORE. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO NON È RICHIESTA. ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL). PACKING LIST PAKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE. CERTIFICATO DI ORIGINE NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE CHE È INVECE OBBLIGATORIO PER LE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI CON I QUALI IL VENEZUELA HA FIRMATO ACCORDI PREFERENZIALI DI INTERSCAMBIO COMMERCIALE. CERTIFICATI DI ANALISI -CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE AUTORITÀ ITALIANE; -IN PRESENZA DI VINI ITALIANI INVECCHIATI, VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO CHE ATTESTI IL PERIODO DI INVECCHIAMENTO DEL VINO E L’ORIGINE, RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI; -CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI (PUÒ ESSERE RILASCIATO ANCHE DALLE CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI), NEL QUALE SI ATTESTI CHE I VINI ITALIANI IN ESPORTAZIONE VERSO IL VENEZUELA SONO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E SONO IDONEI AL CONSUMO UMANO. ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE REGISTRATE PRESSO IL MINISTERO VENEZUELANO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD . PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO OCCORRE CONSEGNARE: -7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI ETICHETTE CON LE QUALI VERRANNO COMMERCIALIZZATI I VINI ITALIANI IMPORTATI IN VENEZUELA; LE ETICHETTE DEVONO RIPORTARE: IL NOME DESCRITTIVO DEL PRODOTTO, MARCA, RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE, INDICAZIONE DELL’IMPORTATORE E RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO ALCOLICO, NUMERO DI REGISTRO SANITARIO; -4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO CHE SI VUOLE REGISTRARE; -LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA, CON LA QUALE L’ESPORTATORE AUTORIZZA IL RICHIEDENTE VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE SANITARIA IN VENEZUELA. IMBALLAGGI NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 97 DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’IMPORTATORE CONTINGENTE DOGANALE DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO DELL’ IMPORTATORE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI IMBALLAGGI. UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L’AGENTE DOGANALE DISPONE DI CINQUE GIORNI LAVORATIVI PER PREDISPORRE I SEGUENTI DOCUMENTI: -DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR(FORMULARIO 87 DAV); -DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA), RILASCIATO DAL SISTEMA INFORMATICO SIDUNEA. CERTIFICATO CHE ATTESTA L’INSERIMENTO DEI VINI ITALIANI IMPORTATI DA PARTE DELLA DITTA IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE, L’ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD INVIARE VIA FAX E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ALL’IMPORTATORE: -FATTURA COMMERCIALE; -ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF LADING O AIR WAY BILL); -PACKING LIST NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI VINI DALL’ITALIA. COMMISSIONE DELL’1% PER IL SERVIZIO DOGANALE DI NAZIONALIZZAZIONE ED AI DAZI DOGANALI DEL 20%, ENTRAMBI CALCOLATI SU VALORE CIF DELLA MERCE IMPORTATA. SUL VALORE CIF, AUMENTATO DELLE IMPOSTE SOPRAINDICATE, VIENE APPLICATA L’IVA (12%). CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ICE DI CARACAS. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 98 ASIA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 99 AZERBAIJAN FATTURA EXPORT SI – La fattura dovra’ riportare il valore totale della merce esportata. DICHIARAZIONE DOGANALE SI - La dichiarazione doganale dovra’ contenere necessariamente: La Partita IVA, dati anagrafici, recapiti del dichiarante, nome e codice del paese, paese di origine, paese di destinazione, codice del paese di destinazione. DOCUMENTI DI TRASPORTO SI - Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura aerea/terra PACKING LIST SI CERTIFICATO DI ORIGINE SI CERTIFICATI DI ANALISI SI ETICHETTATURA DEL VINO SI – La legge azera dispone l’obbligo di etichettare il prodotto e di inserire le informazioni tecniche e commerciali in lingua azera: es. Nome, modello, tipo, misure, parametri di unificazione del prodotto, possibilmente etc., IMBALLAGGI La documentazione di trasporto e la dichiarazione doganale d’importazione dovranno riportare la tipologia di imballaggio dei prodotti. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE - Contratto commerciale anche in lingua azera, meglio se in doppia lingua; - Licenza per importazione, vendita all’ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici - Certificato fitosanitario - certificato di conformità DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti DAU DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Fattura commerciale, polizza di carico o lettera di vettura CONTINGENTE DOGANALE NO BIOTERRORISM ACT NO NOTIFICA PREVENTIVA .............. REGISTRAZIONE ETICHETTE NO DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE - Dazio di importazione - 1,4$ per 1 litro NEL PAESE - Accisa - 2,5 $ per 1 litro - 18% di IVA della somma totale - 10 Euro per la dichiarazione doganale fino alla somma di 1.000 Euro - 50 Euro per la dichiarazione doganale fino alla somma di 10.000 Euro Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 100 - ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE 100 Euro per la dichiarazione doganale fino alla somma di 100.000 Euro 275 Euro per la dichiarazione doganale per le somme superiori a 100.000 Euro NB. Dopo l’orario lavorativo (09.00-18.00), il sabato e la domenica i costi per la dichiarazione dogarane d’importazione saranno raddoppiati. - [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 101 CINA FATTURA EXPORT SI’ DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ Gli imballaggi devono essere di un materiale idoneo, secondo gli accordi stipulati tra venditore e compratore, in maniera che la qualita’ del prodotto non sia compromessa. In caso di imballaggi in legno, e’ comunque necessario preparare il certificato fitosanitario (trattamento termico/fumigazione). DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE I documenti normalmente richiesti sono: -contratto di vendita o conferma dell’ordine; -fattura; -packing list; -cargo manifest; -bill of lading (B/L o Airway B/L) -avviso di spedizione; -certificato di origine; -certificato sanitario; -campione dell’etichetta tradotto in cinese; -certificato fitosanitario; DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA CONTINGENTE DOGANALE NO BIOTERRORISM ACT NO NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE L’etichetta deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi, scritti in cinese: -denominazione e marchio del prodotto; -luogo di origine; -elenco degli ingredienti; -peso netto e volume (ml); -gradazione alcolica (% V/V); -data di produzione(dd/mm/yy); -data di scadenza (dd/mm/yy); -condizioni di conservazione; -produttore e indirizzo; -importatore/distributore e indirizzo; Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 102 -codice identificativo del prodotto in base alla applicabile normativa nazionale; Riportare la dicitura in lingua cinese “bere eccessivamente e’ dannoso alla salute”. Riportare nelle bottiglie di vetro la dicitura in lingua cinese “Non urtare, contenuto fragile!” DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE - tassa sul consumo 10% NEL PAESE - tassa di importazione(MFN): -14% vino imbottigliato ≤2L -20% vino sfuso - VAT (IVA) 17% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI NO SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NOTA BENE [email protected] [email protected] [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 103 COREA DEL SUD FATTURA EXPORT SI, e’ necessaria (invoice) DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE SI (vedasi “import declaration”) SI (B/L, packing list) SI, e’ necessaria *SI (Non e’ un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi) CERTIFICATI DI ANALISI *SI(Non e’ un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti deve essere conforme agli standards locali relativamente alla presenza di alcune sostanze. In caso di non conformità vi è il rischio che il vino venga rispedito al Paese d’origine.) ETICHETTATURA DEL VINO SI (vedasi “registrazione etichette”) IMBALLAGGI SI, sono necessari DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Fattura, B/L, Packing List, *Certificato d’origine, *Certificato di analisi DICHIARAZIONE DOGANALE DI SI (vedasi “import declaration”) IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE SI (B/L, packing list) ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE NO, non si applica BIOTERRORISM ACT NO, non esiste NOTIFICA PREVENTIVA NO, non e’ necessaria REGISTRAZIONE ETICHETTE (in *E’ un obbligo dell’importatore per sdoganare il vino. Molti lingua coreana) importatori mandano il testo e/o l’etichetta ai produttori perche’ li applichino sulla bottiglia in Italia prima dell’imballaggio, cosi’ da risparmiare tempo e costo della manodopera. In caso contrario gli importatori stessi devono provvedere direttamente ad applicare le etichette nei magazzini della dogana, aprendo tutti i cartoni ed apponendole sulle bottiglie una ad una. Nel caso dell’invio dei campioni la registrazione non viene richiesta. Informazioni da riportare nell’etichetta locale -Nome del Prodotto -Tipologia del Prodotto -Paese d’Origine -Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefono dell’Importatore N° di Registrazione / Licenza dell’Importatore -Peso Netto del Prodotto, Data di imbottigliamento -Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali, % di Alcool Contenuto Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 104 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE -Restituzione e/o ricambio del prodotto -Consigli per la conservazione -Avvertimento sulla salute, Limite d’eta’ per la vendita 1. tassa sui prodotti alcolici 30%, 2. tassa sull’educazione10% 3. AT(IVA)10% *tassa di importazione:0 % (FTA-Accordo di libero scambio) ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI L’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e l’UE (e quindi NECESSARI SECONDO IL PAESE anche l’Italia) e` stato ratificato ed e` in vigore a partire dal 1 IMPORTATORE luglio 2011. Per poter beneficiare di tale esenzione, l’azienda esportatrice si dovra’ dotare del “Certificato di Esportatore Autorizzato”, che’ e’ rilasciato dalla Direzione delle Dogane regionalmente competente che ne stabilisce la relativa procedura. Standards applicati per i vini importati in Corea del Sud Methanol < 1.0 (mg/ml) *Sorbic Acid Preservatives <0.2(g/l) *Potassium Sorbate *Potassium Calcium sorbate Buthyl P-Hydroxy Benzoate Non detected *Sulfur Dioxide < 0.35 (g/kg) Ochratoxin A <2(ug/kg) Lead(Pb) <0.2mg(kg) *va indicato anche sull’etichetta coreana ※La Corea e’ un Paese molto sensibile sulle problematiche salutaristiche e il MFDS (Ministry of Food and Drug Safety) sta ponendo controlli piu` rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei prodotti alimentari. Gli esportatori italiani dovranno tenersi costantemente aggiornati sull’ evoluzione della normativa e del mercato trasmettendo tutti i documenti agli importatori prima di effettuare la spedizione per evitare eventuali problemi. Import declaration (Korea Customs Service : www.customs.go.kr) Import declaration Declaration Classification Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Declaration before departure Declaration before the port entry before arriving at the bonded area Declaration after being stored in the bonded area 105 Import declaration Classification Time for declaration Declaration before departure Declaration before the port entry Declaration before arriving at the bonded area Five days before the Five days before the port port entry to Korea (one day prior for the aircrafts), the entry to Korea (one day for the aircraft) ships (aircrafts) containing the goods depart for the port of coaling the ships carried into (aircrafts) the bonded depart the port area entry and make Before arrival of the goods to be Declaration after being stored in the bonded area After the goods have been stored in the bonded area the declaration Goods subject to declarations Reporting agencies Time for notifying the goods subject to inspection Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Goods which must be imported in ships Imported No restrictions goods by ship from Japan, China, Taiwan and Hong Kong Customs at the port entry at the destination Time for submitting the documents that prove that the ships (aircrafts) have set out (Departure Customs at the port entry at the destination Date of import declaration No No restrictions restrictions Jurisdiction customs in the scheduled Jurisdiction customs in the bonded area for the bonded area goods Date of Date of import declaration import declaration 106 Import declaration Classification Declaration before departure Declaration before the port Declaration before arriving at Declaration after being stored in the entry the bonded area After submitting the shipping After reporting the arrival at the invoice bonded area After the After the After the completion of goods inspection completion of goods inspection completion of goods inspection bonded area declaration for and the shipping invoice) Time of acceptance of the declaration Inspection omitted Goods subject to inspection After submitting the shipping invoice After the completion of goods inspection After the import declaration Import declaration customs • • • Reporting before the departure or before the port entry: the customs collector under the jurisdiction of the scheduled port entry by the ships which contain the import goods Declaration before arriving at the bonded area: The customs collector under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are scheduled to arrive Declaration after the goods are stored in the bonded area: The declaration must be made to the customs collection under the jurisdiction of the bonded area where the import goods are stored. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 107 EMIRATI ARABI UNITI DOCUMENTI ESPORTAZIONE I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’ origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata degli E.A.U. a Roma FATTURA EXPORT Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i seguenti elementi: - Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell’ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio. - Certificata dalla Camera di Commercio. - Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere. - Deve contenere la seguente dichiarazione: “The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel”. DICHIARAZIONE DOGANALE Dazi doganali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura. Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è pari al 30%. Per la vendita al dettaglio s’impone un dazio aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto+dazio del 50%. DOCUMENTI DI TRASPORTO Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading). Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill) PACKING LIST Si’ CERTIFICATO DI ORIGINE Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve essere emesso dalla Camera Di Commercio: - Product Type (Tipo di prodotto) - Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto) - Country of Origin (Paese di Origine) Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola. CERTIFICATI DI ANALISI Si’ ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO Deve essere specificato il seguente: • prodotti e marchio • identificazione del lotto • date di produzione e scadenza • paese di origine • nome produttori • peso contenuto netto in unità metriche Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 108 • elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione b. L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve: • Essere difficile da rimuovere o modificare. • Se il prodotto contiene qualsiasi componente d’origine animale bisogna precisare di quale animale si tratta. • Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e leggibili. c. • • • • • • L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti: I nomi degli additivi (se ci sono) Il contenuto netto (peso o volume) Il nome e l’indirizzo del fabbricante Il nome della marca Il paese d’origine Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile) d. L’Etichetta non deve essere: • Falsa o ingannevole • Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare • La data non deve essere coperta, alterata o cancellata. L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo. Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente: • Il nome del prodotto e marchio • L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione • Il nome e l’indirizzo del fabbricante • Il paese d’origine • Il contenuto netto (peso o volume) IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati Fattura commerciale 109 ALL’IMPORTAZIONE Certificato di origine Certificato di analisi Documento di Trasporto Packing List CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Limitazioni L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la quantita` permessa all’importazione per consumo personale e` pari a 4 litri. L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata dall’Economic Development Department ed dal Ministero della Salute di ciascun Emirato ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, che ne hanno proibito l’importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori. L’Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l’importazione e la rivendita della birra analcolica. Sistemi di pagamento Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente. Altri requisiti Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con un’operatore locale registrato alla camera di commercio. A Dubai, esistono solamente sei ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche: 1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai, Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE. Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected] 2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD Mr. Dan Grieve, purchaser Manager Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates. Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected] 3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager P.O. Box 46806Abu Dhabi, United Arab Emirates. Tel: +971 02-444 7228-Fax: +971 2 4448495 - Email: [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 110 4/ DUBAI DUTY FREE Contatto: Mr.Arvin, Purchasing Department. E-mail: [email protected] Tel : (971-4) 601 9597 FAX: (971-4) 4-224 4323 5/TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE. Tel: +971 6 5342111 – Fax: +971 6 5342112 – Email: [email protected] 6/ROOTSTOCK Contatto: Karl Coveney - General Manager, Umm Al Quwain, United Arab Emirates Tel: +971 50 556 7800 - Email: [email protected] Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti) La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti. Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risultera’ regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 111 GIAPPONE FATTURA EXPORT (INVOICE) Attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla spedizione. E’ emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore. Elementi da indicare in fattura: dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere abitualmente un´attività commerciale con l´estero); data emissione e numero progressivo; nome ed indirizzo completo dell’ordinante; nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario della merce (se diverso dall’ordinante); data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o alla conferma d’ordine; caratteristiche della merce (onde si possa classificarla doganalmente) e voce doganale (se si conosce); dichiarazione sull’origine della merce; valore della merce secondo quanto previsto dal contratto (Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro); tipo d’imballaggio; marcature; numero dei colli, peso lordo; peso netto o numero di pezzi; clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene riportare la dicitura “Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto, che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità tra venditore e compratore); luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce; ammontare delle spese di trasporto; ammontare delle spese d’assicurazione; valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di pagamento; eventuali sconti; dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE; è consigliabile apporre il timbro e la firma. DICHIARAZIONE DOGANALE Vedi “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE” Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 112 PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI Non è richiesto per importare le merci in Giappone. Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel credito documentario. E’ rilasciato dalla Camera di Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in lingua inglese. Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi, possibilmente, riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. (Per i nominativi di tali laboratori italiani, vedi l’elenco riportato sul sito del competente ministero giapponese: http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf). La legge giapponese sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei vini, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato. ETICHETTATURA DEL VINO Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito acido sorbico inferiore a 200 ppm anidride solforosa inferiore a 350 ppm Etichettatura obbligatoria I vini destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard d’etichettatura secondo la Legge dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per i vini d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono obbligati ad apporre sui contenitori dei vini (es. bottiglie) l’etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere effettuata prima che la merce abbia lasciato gli stabilimenti di produzione o la zona franca doganale. Le diciture da riportare in lingua giapponese sull’etichetta obbligatoria sono: Nome del prodotto/tipo di vino (si deve distinguere tra vini, vini a base di frutta e vini a base di frutta dolcificati). Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es. anidride solforosa). Contenuto alcolico. Quantità contenuta/volume del contenitore. Paese d’origine. Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore. Indirizzo del distributore (solo se non coincide con f). Etichettatura per evitare il consumo da parte dei minorenni. Naturalmente l’applicazione dell’etichetta e’ uno dei compiti caricati all’importatore locale. E’ importante che 113 il produttore italiano fornisca tutte le informazioni necessarie. Etichettatura industriale volontaria L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda. Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la comprensione. Queste riportano informazioni quali la descrizione del gusto, l’uvaggio e l’origine delle uve. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Generalmente 12 bottiglie a collo “Notification form for importation of foods, etc.” (Vedi allegato B). A tale modulo, deve essere allegata la descrizione del processo produttivo e un certificato d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese. Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcun’analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento. E’ consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all’arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità. Vedi “DOCUMENTI DI TRASPORTO” DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE Non limitato Non esiste Generalmente non richiesta Facoltativa DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Dazi doganali Vini spumanti Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 182 yen/litro Vini arricchiti 112 yen/litro (sherry, porto ecc.) in contenitori fino a 2 litri 114 contenitore fino a 2 litri Altri vini fermi in contenitori da 2 a 150 litri del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro La tariffa più bassa fra il 15% del valore totale o 125 yen/litro. In ogni caso la tariffa minima non può essere inferiore a 67 yen/litro Altri vini fermi in contenitore da 150 45 yen/litro litri e più Vermouth e altri 69,3 yen/litro vini aromatizzati Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare l’imposta sui consumi come segue: (valore CIF + dazio doganale) x 5% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Si applica inoltre l’imposta sugli alcolici, stabilita secondo il tipo di bevanda e il tenore alcolico. Seguono le tariffe per i vini che sono state maggiorate dal maggio 2006: Vini-80.000 yen al kilolitro (era di 70.472 yen) Vini dolcificati (fino al 12% d’alcol)- 120.000 yen al kilolitro (era di103.722 yen) Vini dolcificati (oltre il 12% d’alcol)- 120.000 yen al kilolitro più altri 10.000 yen al kilolitro per ogni 1% d’alcol sopra il 12% Prodotti dell’agricoltura biologica In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento è stata emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l’Italia) cui è riconosciuta l’equipollenza della certificazione biologica. Gli alcolici però non sono oggetto d’applicazione del sistema JAS bio, e sono, invece, di competenza del Ministero delle Finanze. In base ad una circolare di tale ministero, per gli alcolici è ammessa l’indicazione sull’etichetta soltanto dell’uso di materie prime biologiche, ma solo per quelli ricavati da materie prime certificate JAS bio. 115 Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono disciplinate, ed è quindi possibile commercializzare il vino italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con uve biologiche” ecc., in italiano o altra lingua straniera. Non è ammessa in ogni caso la stessa dicitura in lingua giapponese. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 116 GIORDANIA FATTURA EXPORT Fattura Commerciale, in tre esemplari con l’indicazione del paese di origine, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this invoice is authentic, that it is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO IM4 -Polizza di carico “clean on board” (per trasporto via mare) -lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) e’ richiesto e’ richiesto (vedi documenti di spedizione all’importazione) Non e’ richiesto devono essere indicati in lingua inglese i seguenti: - il paese di origine; - nominativo del produttore; - denominazione del prodotto; - volume; - anno di produzione; - percentuale dell’alcool; - marchio commerciale In casse da 6 oppure da 12 bottiglie PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’ESPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 IM4 I vini importati in Giordania devono essere accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e timbrati dal Consolato della Giordania o dalla Camera di Commercio Italo Araba di Roma : - Certificato di origine; - Certificato Sanitario; - Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione del paese di origine. Modulo Euro 1 per poter usufruire della riduzione sul dazio doganale secondo l’accordo di associazione tra la Giordania e l’Unione Europea. No No Se richiesta dall’importatore 117 REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Se richiesta dall’importatore l'importazione di vini e’ soggetta al pagamento di una tassa (Unificata) di JD 4,150, una tassa (Speciale) di JD 3,500 per ogni litro di vino importato e una tassa sulle vendite del 16% sul totale con le tasse su indicate. N.B. I vini importati dai paesi membri dell’Unione Europea, accompagnati dal modulo Euro1, la tassa (Unificata) applicata e’ di solo JD 2,690 invece di quanto esposto sopra. (1 JD = Euro 1,03 circa – cambio medio in data 24/12/2013). Una licenza di importazione di prodotti alcolici. All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2 campioni di ogni tipo di prodotto che vengono sottoposti ad analisi, e solo dopo esito positivo la merce potrà essere sdoganata e messa in vendita. AGGIORNATO AL 2013 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Amman [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 118 HONG KONG FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE √: √ √ √ Non obbligatorio ma raccomandato Non obbligatorio ma raccomandato √ √ √ √ NO NO NO NO NO NO Obbligatorio Import Duty on wines Type of Liquor : Rate Liquor with an alcoholic strength of more than 30% by volume measured at a temperature of 20C 100% Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of not more than 30% by volume measured at a temperature of 20C 0% Wine 0% For wine exporters, they should apply for a dutiable commodity permit for each shipment of liquors of more than 30% alcoholic strength themselves or the consignee can apply on behalf of them from any of the following companies: Tradelink http://www.tradelink-ebiz.com GETS http://www.ge-ts.com.hk Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 119 You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq for more information concerning the import regulations / procedures in Hong Kong. Labeling laws of liquor in Hong Kong According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should be on the label. Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong (www.customs.gov.hk) recommends the following items to be present on the label for tax assessment: • • • • • Brand name Vintage Winery Grape varieties Country of origin [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 120 INDIA Up to arriving in Indian Airport/ Seaport) Stage 1 DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE FATTURA EXPORT DOCUMENTI DI TRASPORTO CERTIFICATI DI ANALISI CERTIFICATO DI ORIGINE 3 Invoices in original AWB [Airway Bill]/ Bill of Lading [by sea] Certificate of analysis required Mandatory [with complete details of country, region & DOC/ DOCG ... details] ETICHETTATURA DEL SUPERMandatory one label indicating type of wine & grape variety ALCOOLICO and the other label with producers details etc IMBALLAGGI Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No. of bottles per case, quantity per bottle etc]. If the packing material is wood, fumigation certificate must be provided. Stage 2 THE DOCUMENTS INDICATED BELOW ARE PREPARED BY THE After arriving in airport/ seaport LOCAL CLEARING & FORWARDING AGENT AND SIGNED & STAMPED BY THE IMPORTER IN INDIA. CONTINGENTE DOGANALE DO [Delivery order from Airline of Shipping liner DOUBLE DUTY BOND BANK GUARANTEE (if required) REGISTRAZIONE ETICHETTE Registration of labels and/ or brands in India states [It is prudent to do the label [Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where the grappa is to be registration in advance] retailed. This registration in certain states needs yearly renewal. Stage 3 When goods are moved from Customs warehouse to excise warehouse ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE Labels must include the following information: • Name, trade name, or description of the product • Net weight and gross weight • Date markings, including shelf life of the product and/or expiration dates • Special instructions for storage or use • Bar codes (if applicable) are issued by EAN (European Article Numbering) at New Delhi • Market retail price depending on the Indian state [Maharashtra, Goa, Karnataka....] of sale, including taxes, duties, transportation • Distinctive batch, lot, or code number • Month and year the product was manufactured or packed • Band Rolling [Excise paid state government seal on each bottle] DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO The custom duty on imported wine is approx. 160 % IMPORTATORE NEL PAESE All the states of India impose an excise duty on imported spirits; these excise duties are different in all states of India. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 121 There is also an octroi [entry tax] imposed in some zones (eg. Mumbai] ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE [email protected]. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 122 INDONESIA DOCUMENTI ESPORTAZIONE Regular export documents needed to proceed with the import to EXPORT DOCUMENTS Indonesia FATTURA EXPORT INVOICE EXPORT Regular Export invoice needed to proceed with the importation DICHIARAZIONE DOGANALE CUSTOMS DECLARATION DOCUMENTI DI TRASPORTO TRANSPORT DOCUMENTS PACKING LIST PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATI DI ANALISI CERTIFICATES OF ANALYSIS ETICHETTATIRA DEL VINO ETICHETTATIRA WINE IMBALLAGGI PACKAGING DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DOCUMENTS IMPORT Regular Custom declaration needed to proceed with the importation Regular transport documents is required by the importers to process the importation Packing list is obligatory to provide to the importers for them to process the importation of the wines and spirits Certificate of Origin is compulsory to for entering the port in Indonesia Certificate of Analysis issued by the authorized body in Italy endorse at the Indonesian Embassy in Rome Labelling must be done in Indonesian language produced by the factory NO SPECIAL REGULATION MINIMUM 12 BOTTLES ONE CARTOON PROCEDURE OF IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA FOREIGN SUPPLIER APPOINTMENT INDONESIAN IMPORTERS/REGISTERED OR AUTHORIZED IMPORTERS AS AGENT TO IMPORT WINES REGISTERED IMPORTERS APPLY FOR QUOTAS TO DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA (BRAND NAMES AND FORCAST OF IMPORTS INDICATED AFTER QUOTAS APPLICATION RELEASE BY THE MINISTER OF TRADE OF INDONESIA INDICATING THE TYPE/THE AMOUNT OF WINES Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 123 AND SPIRITS CAN BE IMPORTED BY THE IMPORTERS APPLY FOR ML (MAKANAN LUAR OR IMPORTED PRODUCTS) NUMBER AT THE FOOD AND DRUG CONTROL BOARD (MEDICAL LICENSE ) IMPORTERS ARE ALLOWED TO PLACE ORDER AND PROCEED WITH THE IMPORTATION LICENSE AND DOCUMENT NEEDED FOR IMPORTING WINES AND SPIRITS TO INDONESIA To be approve as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks) company must have the followings : 1. IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF INDONESIA ; Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol or IT-MB or “SIUP M.B.” (Import license for Minuman Ber-alkohol or Alcoholic Drinks) 2. LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF INDONESIA Name : “NPPBKC” (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) 3. Appointment letter from the principals must be endorse by the Indonesian Embassy after legalized by a notary in Italy. Statement/recommendation letter from Indonesian Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint a foreign distributor and that they have a distribution network. Address : Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 5355, 00187 Roma, Italia, T: +39064200911, F: +39064880280 / +390648904910, Commercial Attaché [email protected] 4. Other necesary license needed to have importare regular ; Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 124 Wajib Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Custom number. DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE CUSTOMS DECLARATION OF IMPORTS DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE DOCUMENTS SPEDIZIONE ALL'IMPORTAZIONE Customs declaration of imports needed to proceed with the import to the country DOCUMENTATION NEEDED FOR THE IMPORT PROCEDURE : Documentation to be prepared by local Distributor/pricipals : 1. INVOICE 2. PACKING LIST (in side the boxes) 3. BILL OF LEADING (B.L). 4. Other standard import documents 5. ML registration number is required (certificate release by BPOM – food and drug control board after series of examination) AUTHORIZE IMPORTERS SUBMIT ALL DOCUMENTATION TO THE CUSTOM OFFICE ALL DOCUMENTATION : Calculation of Tax Excise of the wines/spirit to be imported accordingly to the Custom Tariff Taxes, VAT, Local Tax, Stamp Duty, Label Taxes TAX – DUTY PAID RELEASE BY THE CUSTOM OFFICE TO AUTHORIZED IMPORTERS TO STORE IN THEIR WARE HOUSE IMPORTERS WILL STICK STAMP DUTY TO EACH BOTTLES BEFORE RELEASING THE APPOINTED DISTRIBUTORS CONTINGENTE DOGANALE Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB). The regulation has change, now a private company who have been dealing in the wine/spirit business and have established Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 125 cooperation with several numbers of foreign principals may registered to become importer not as previously where only a state owned company PT. Sarina (Persero) - the state own company can importer wines and spirits, but also other privately owned company can be importer. BIOTERRORISM ACT NOTIFICATION PREVENTIVA Until this moment no information IMPORT CAN ONLY BE DONE BY IMPORTERS WINES AND SPIRITS WHO HAVE IMPORT LICENSE REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM /FOOD AND DRUG CONTROL BOARD IS NEEDED REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM FOOD AND DRUG CONTROL BOARD Before importing the wines and spirits it is compulsory to registered the wines/spirit at the BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman) or Food and Drug Control Board procedure will need at least 45 working days after documents being submitted. In order to have registration number at the BPOM or ML number the following are required : Documents Needed Content Conditions Appointment letter List of product with Legalized by notary total minimum public and quantity of 3000 Indonesian Embassy dozens / year. in Rome - Italy. Health certificate Issued by Italian / free sale government certificate accreditted organization. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 List of Ingridients/ 126 Sorted by highest percentage to - List of Ingridients/ Certificate of Composition Sorted by highest percentage to lowest - General production Generic flow chart for each Production Flow category: Red, Chart White, Sparkling, Rose. Test of: ethanol (alcohol content); Issued by methanol; heavy Certificate of government metals; Analysis accreditted Microbiology; organization Preservatives; Sweetener. Importers name, composition, Label with warning (21 y.o. Indonesian and pregnant language women), ML number. REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATO NEL PAESE YES NEEDED MUST BE IN INDONESIAN LANGUAGE STAMP DUTY / LABELLINGS: (PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty charged for alcoholic drinks. Local production as well as for imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 11.000 up to Rp. 130.000 / per litter. Applying the following categories (when a beverage belongs to two categories not on the same line, the highest excise is applied) CATEGORY Alcohol content A (Beer) B (Wine) C (Spirit) 0%-5% >5%-20% >20% Rp. 55.000 Rp. 125.000 Import Duty Rp. 14,000 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 127 Stamp Duty Tax per litter ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Rp.11.0 00 Rp.40.000 Rp.130.0 00 VAT from The total 10% 10% 10% cost structure Local Tax Article 22 2,5% 2,5% 2,5% Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 efferctive 1 April 2010. REGULATION ON IMPORT OF WINES AND SPIRITS TO INDONESIA It is anticipated however that in terms of commercial relations with Italy, including tariff and non tariff barriers are more meaningful for our exports can be reported precisely those on wine and spirits. The wine was taxed until the end of March 2010 from a high taxation: import duty (150%) + luxury tax (40-150% ad valorem) and there was a state monopoly in the import given to the stateowned company PT Sarinah, now there are at least 11 companies registered / have license to imports wines and spirits where on 1 April 2010 the state monopoly was lifted. Since 1 April 2010 the new tax regime on alcohol include: 1. the abolition of the luxury tax, offset by a sharp rise in excise duty, by about 200-300% depending on alcohol content for the three categories established by the Indonesian Ministry of Finance: <5% 5-20%> 20%. It also changes the basis for the application, of not more than ad valorem (which gave rise to the phenomena of under-invoicing of amounts), but volume, per liter. 2. The import tax remains as it was before, that is 150% ad valorem. TYPES OF ALCOHOLIC ALLOWED TO BE IMPORTED TO INDONESIA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 2203.00.10.00 2203.00.90.00 Stout and Porter Other, including Ale 22.04 22.04.10.00.00 Wine of fresh grapes, including fortified Sparkling wines 128 22.04.10.00.00 2204.21 2204.21.11.00 2204.21.12.00 2204.21.21.00 2204.21.22.00 2204.29 2204.29.11.00 2204.29.12.00 2204.29.21.00 2204.29.22.00 2204.30 2204.30.10.00 2204.30.20.00 22.05 2205.10 2205.10.10.00 2205.10.20.00 2205.90 2205.90.10.00 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Sparkling wines Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol In containers holding 2 or less Wine Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol. Other Wine Of an alcohol strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcohol strength by volume exceeding 15% vol. Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Other grape must Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances In containers holding 2 or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. Other Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. 129 2205.90.20.00 Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. 22.06 Other fermented beverages (for example cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included Cider and perry Sake (rice wine) Toddy Shandy Other, including mead 2206.00.10.00 2206.00.20.00 2206.00.30.00 2206.00.40.00 2206.00.90.00 22.08 2208.20 2208.20.10.00 2208.20.20.00 2208.20.30.00 2208.20.40.00 2208.30 2208.30.10.00 2208.30.20.00 2208.40 2208.40.10.00 2208.40.20.00 2208.05 2208.50.10.00 2208.50.20.00 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Under natured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% volume; spirit, liqueur and other spirituous beverages Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc Brandy of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Brandy of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Other of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Other of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Whiskies Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by Volume exceeding 46% vol. Gin and Gebene Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by volume exceeding 46% vol. 130 2208.60 2208.60.10.00 2208.60.20.00 2208.70 2208.70.10 2208.90 2208.90.10.00 2208.90.20.00 2208.90.30.00 2208.90.40.00 2208.90.50.00 2208.90.60.00 2208.90.70.00 2208.90.90.00 Vodka Of an alcoholic strength by volume not exceeding 46% vol. Of an alcoholic strength by Volume exceeding by volume 46% vol. Liqueurs and Cordials Of an alcoholic strength by volume not exceeding 56% vol. Other Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Medicated samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Other samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Other samsu of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Arrack or pineapple spirit of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol. Arrack of pineapple spirit of an alcoholic strength by volume exceeding 40% vol. Bitter and similar beverages of an alcoholic strength by volume not exceeding 57% vol. Other [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 131 LIBANO FATTURA EXPORT Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua francese o inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall’esportatore: “We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO IM4 • Polizza di carico”clean on board” (per trasporto via mare) • Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Richiesto Richiesto per i vini di qualità(*) Accettati analisi da laboratori accreditati da Paesi di provenienza (UE inclusa) Conforme alla normativa dell’UE. CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Indicazioni obbligatorie in francese o inglese: - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (produced in Italy..) - ragione sociale del produttore e/o dell’azienda imbottigliatrice; - nome del vino; - Paese di provenienza - volume di graduazione alcolica in %; - volume nominale - numero del lotto - dicitura: “white wine”, “red wine”, “rose wine” o “sparkling wine” Informazioni utili al consumatore per una corretta valutazione del prodotto - tipo: secco, dolce - annata - dicitura “contiene solfiti” (*)Bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo (GUCE). Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 132 IMBALLAGGI Conformi alla normativa dell’U.E. I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. DOCUMENTI IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Non previsto BIOTERRORISM ACT Non previsto NOTIFICA PREVENTIVA Non prevista REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Non obbligatoria Dazio doganale del 15% ad valorem CIF per i vini spumanti “sparkling wine”, con un minimo di percezione di 200 L.L./litro 1 US$ = 1507 L.L Dazio doganale del 35% ad valorem CIF per i vini pregiati di qualità e del 56% ad valorem CIF per i vini da tavola, con un minimo di percezione di 200 L.L./litro L’UE fornisce un elenco aggiornato dei vini pregiati all’Autorità doganale. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Oltre al dazio, grava sul vino l’IVA, pari al 10% del valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono variabili, ma rientrano nell’ordine di $400-600 per bolletta doganale, a prescindere dal valore della merce. Certificato Euro1 Per permettere all’importatore di beneficiare dei dazi applicati ai vini pregiati, bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo ed indicare su ogni cassa di vino pregiato importato in Libano, il numero della pagina del Giornale Ufficio Europeo che certifica l’origine e quindi la qualità del vino importato - all’arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentata come campionatura per l’analisi a cura del Ministero competente. - E’ obbligatorio di riportare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo il sistema armonizzato. (*)Bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 133 MALAYSIA FATTURA EXPORT OBBLIGATORIO La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi: • Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente • Descrizione dei beni • Quantità, specificando pesi e misure • Il prezzo dei beni La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in lingua malese o inglese. Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione “SAMPLE ONLY”. DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIO DOCUMENTI DI OBBLIGATORIO TRASPORTO - AIR WAY BILL per via area - BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo PACKING LIST OBBLIGATORIO CERTIFICATO DI ORIGINE SU RICHIESTA CERTIFICATI DI ANALISI SU RICHIESTA ETICHETTATURA DEL VINO Food Act 1983 (Act 281)Informazioni e dettagli riguardano (1) produttori, (2) importatori, (3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese. Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci deve essere la dicitura: “ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL” (Bevanda alcolica contenente __% di alcol), in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non meno di 12 punti. Ulteriori informazioni su: http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/foodregulations-1985. IMBALLAGGI Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro, lattina d’alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 134 DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIO DI IMPORTAZIONE a carico dell’importatore DOCUMENTI DI SPEDIZIONE OBBLIGATORIO ALL’IMPORTAZIONE - AIR WAY BILL per via area - BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo CONTINGENTE DOGANALE NON APPLICABILE BIOTERRORISM ACT NON APPLICABILE NOTIFICA PREVENTIVA NON APPLICABILE REGISTRAZIONE ETICHETTE OBBLIGATORIO Gli importatori devono fornire annualmente l’elenco di etichette per il rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche. Non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza della licenza DAZI E ALTRE IMPOSTE A VINI SPUMANTI (HS 220410): CARICO IMPORTATORE NEL Dazio all’importazione: RM 23 al litro PAESE Imposta di consumo: RM 34 al litro + 15% Sales Tax : 5% VINI ROSSI E BIANCHI (HS 220421, 220429, 220430, 220510 and 220590) Dazio all’importazione: RM 7 al litro Imposta di consumo: RM 12 al litro + 15% Sales Tax : 5% Per aggiornamenti sui dazi di import, vedi: http://tariff.customs.gov.my/ ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni anno Gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori un’etichetta di sicurezza: - ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati - VERDE per i beni esenti da imposta - VIOLA per i beni prodotti in loco. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 135 OMAN FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’ origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata dell’Oman a Roma Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i seguenti elementi: - Destinatario, data di emissione e numero progressivo, data dell’ordine, descrizione della merce e voce doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di destinazione, ammontare spese di trasporto, ammontare spese di assicurazione, condizione di pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura della Camera di Commercio. - Certificata dalla Camera di Commercio. - Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo spedizioniere. - Deve contenere la seguente dichiarazione: “The goods are neither of Israel origin nor do they contain Israeli materials nor are being exported from Israel”. Dazi doganali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura. Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è pari al 100%. Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading). Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way bill) Si’ Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve essere emesso dalla Camera Di Commercio: - Product Type (Tipo di prodotto) - Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto) - Country of Origin (Paese di Origine) Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola. Si’ Deve essere specificato il seguente: • prodotti e marchio • identificazione del lotto • date di produzione e scadenza • paese di origine • nome produttori • peso contenuto netto in unità metriche • elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione 136 L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve: Essere difficile da rimuovere o modificare. Se il prodotto contiene qualsiasi componente d’origine animale bisogna precisare di quale animale si tratta. • Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e leggibili. L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti: • I nomi degli additivi (se ci sono) • Il contenuto netto (peso o volume) • Il nome e l’indirizzo del fabbricante • Il nome della marca • Il paese d’origine • Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile) L’Etichetta non deve essere: • Falsa o ingannevole • Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto alimentare • La Data non deve essere coperta, alterata o cancellata. • • IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo. Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente: • Il nome del prodotto e marchio • L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine decrescente di proporzione • Il nome e l’indirizzo del fabbricante • Il paese d’origine • Il contenuto netto (peso o volume) Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Documento di Trasporto Packing List CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 137 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Limitazioni L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane e piu’ di 21 anni, la quantità permessa all’importazione per famiglia e` pari a 24 lattine o 2 litri di alcol o 2 litri di vino. L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere e in negozi specializzati, e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata da Ministry of Commerce and Industry (MOCI) e della Camera di Commercio dell’Oman. Sistemi di pagamento Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita penalmente. Altri requisiti Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con un operatore locale registrato presso la Camera di Commercio. In Oman, esistono solamente cinque ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche: 1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Oman, Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE. Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected] (Hanno sede a Dubai, EAU.) 2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD Contatto: Mr. Dan Grieve-Purchasing Manager or Mrs Nickie Tilbury–Marketing Manager, wine Po Box 2321 Dubai United Arab Emirates. Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected] (Hanno sede a Dubai, EAU.) 3/ Gulf Supplies & Services Contatto: Mr. Vishwanath Chavan, Group Sales & Marketing Manager P.O. Box 3650, Ruwi, Muscat, Oman Tel: (+968) 2448 2333 -Fax: (+968) 2448 9489 – Email: [email protected] o [email protected] Web: http://www.gulfsupplyoman.com Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 138 4/ Marketing and Services Co Contatto: Mr Joseph Abdo-General Manager P.O.Box: 3828, Ruwi, Oman Email: [email protected] Tel : (968) 24 703057 FAX: (968) 24 705455 5/ Desert Trading Co. LLC Contatto: Mr Simon Mathew – Country Manager, Mr Lawrence Chandran – Operation Manager. Po Box: 1644, Muscat, Oman. Tel: +968 24793720 – Fax: +968 24793720 – Email: [email protected] or [email protected] E’ consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nulla osta per l’importazione. Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti) La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti. Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando essa risulta regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 139 SINGAPORE INFORMAZIONI ESSENZIALI PER IMPORTATORI ED ESPORTATORI STRANIERI L’ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli importatori/esportatori stranieri di ingaggiare un’azienda autorizzata nel trasporto merci, in modo da essere guidati nella presentazione del necessario declaration permit e della documentazione di supporto, qualora siano interessati ad esportare prodotti verso il mercato di Singapore. Si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di seguito), in modo da prendere visione dei nominativi delle imprese di trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+Service+C entres.htm Per gli esportatori stranieri che hanno intenzione di esportare I propri prodotti in Singapore per la prima volta, si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di seguito), al fine di prendere visione delle procedure necessarie: http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Transacting+with+Customs+for+th e+First+Time.htm Le procedure fondamentali sono: 1) Attivazione dell’Account doganale 2) Ottenimento del permesso doganale 3) Richiesta per l’Inter-Bank GIRO Account 4) Autorizzazione delle autorita’ competenti EXPORT PERMIT (Permesso doganale) CUSTOMS DECLARATION (dichiarazione doganale) Obbligatorio: • Consegna elettronica alla dogana di Singapore e alle autorita’ competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione e approvazione. Sito Web: http://www.customs.gov.sg • Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attivita’ di import/export a Singapore, o fare richiesta per autorizzazioni o certificati per import/export e trasbordo tramite TradeNet®, devono attivare un account doganale. Obbligatorio:. • IN-Payment declaration- per il pagamento di dazi e/o GST (IVA) sui prodotti che saranno consumati a Singapore. • IN-Non-Payment declaration – rimozione delle merci dal punto di arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi autorizzate o altri punti di stoccaggio autorizzati. • Dichiarazione di trasbordo/trasloco Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 140 Per maggiori informazioni, visitare il sito web della dogana di Singapore (www.customs.gov.sg) o contattare direttamente l’ufficio doganale: Singapore Customs 55 Newton Road, #10-01 Revenue House Singapore 307987 Fax: (65) 6250 8663 Tel: (65) 6355 2000 Email: [email protected] SUPPORTING DOCUMENTS (documenti di supporto) E’ obbligatorio presentare alla dogana di Singapore I seguenti documenti di supporto solo nel caso siano richiesti o se parte dei documenti richiesti nelle permit conditions. • Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea (airway bill), dalla data dell’approvazione del permesso. • Fattura commerciale (commercial invoice) • Bolla di accompagnamento (packing list) CERTIFICATE OF ORIGIN (certificazione di origine) A seconda dell’ente regolatore del paese d’origine, la certificazione di origine per una merce puo’ essere presentata sotto forma di autocertificazione dall’importatore/esportatore all’interno della fattura riguardante la merce, oppure attraverso una lettera ufficiale dell’importatore/esportatore. La certificazione di origine puo’ essere inoltre prodotta attraverso la richiesta del certificato presso un ente autorizzato operante nel paese esportatore. Gli esportatori sono tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le certificazioni all’interno dei vari schemi preferenziali e degli accordi di libero scambio, e produrre il certificato di origine appropriato per le proprie esportazioni. Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie: Certificazione ordinaria e certificazione preferenziale. • • La certificazione di origine ordinaria e’ un documento che puo’ essere utilizzato per assicurare I propri comparatori che I prodotti esportati sono stati interamente acquisiti. La certificazione di origine preferenziale e’ un documento che puo’ concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle proprie esportazioni, consentendo ai propri compratori di godere di un trattamento tariffario preferenziale quando importano i relativi prodotti soggetti ad uno degli accordi di libero scambio (FTA) o a schemi preferenziali. Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) e’ una certificazione di Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 141 origine preferenziale prodotta dalla dogana di Singapore per le esportazioni di merci, basata sul certificato di orgine emesso dall’iniziale controparte esportatrice. Le richieste per il Back-to-Back CO vanno presentate tramite TradeNet®. L’esportatore e’ tenuto a completare la domanda per ogni lotto e faxare i documenti di supporto richiesti, come indicato nelle linee guida relative ai documenti di supporto richiesti per fare domanda per il Back-toBack Certificate of Origin. Indicazioni per l’esportatore non produttore • CERTIFICATES OF ANALYSIS (certificate di analisi) L’esportatore che non e’ il produttore delle merci, puo’ comunque fare richiesta per una certificazione di origine ordinaria or preferenziale, fatto salvo che l’esportatore abbia ottenuto la necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine che l’esportatore vuole richiedere. L’esportatore e’ tenuto ad indicare il nome dell’azienda/ente produttore, dettagli e numero di telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note (trader’s remark) della propria TradeNet® application. A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su campioni di bevande alcoliche importate. L’importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al fine di importare vino. Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’AVA (www.ava.gov.sg) Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 142 WINE LABEL Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato singaporiano, le (etichettatura dei etichette possono essere stampate in Italiano. Qualora la partita di vino sara’ vini) ri-esportata verso paesi del sud-est asiatico, attraverso Singapore, le etichette devono essere stampate in Inglese. Per quanto riguarda l’etichettatura della vino, le seguenti informazioni devono essere espresse nell’etichetta: Nome, tipo e descrizione del vino Sono richiesti nome o descrizione comuni, sufficienti ad indicare la vera natura del prodotto alimentare. Volume netto Il volume minimo del vino, espresso in termini volumetrici (ml, litres) o in peso netto (g, kg) o in ogni altra misura , deve essere stampato sull’etichetta per indicare la quantita’ del contenuto. Nel caso si utilizzi una misura di peso, indicazioni come “netto” dovrebbero essere utilizzate per descrivere il metodo di misurazione. Nominativo. indirizzo del produttore e dell’importatore Nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale devono essere stampati sull’etichetta del prodotto di origine locale. Nel caso di alimenti importati, l’etichetta deve indicare il nome e indirizzo dell’importatore,distributore o agente. Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono accettati Paese di origine dei vini Il nome del paese di origine del vino deve essere indicato sull’etichetta del prodotto importato. Il nome della regione, citta’ o provincia di orgine non sono sufficienti per indicare l’origine del prodotto. Per maggiori informazioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari, si prega di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare direttamente l’ufficio Food Control Division: Food Control Division Agri-Food & Veterinary Authority 5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex, Singapore 069110 Tel: 6325 7625 Fax: 6223 5383 PACKAGING (confezione) CUSTOMS DECLARATION OF IMPORTATION (dichiarazione Non ci sono restrizioni nel confezionamento/imballaggio dei prodotti provenienti dall’Italia Documenti riguardanti l’importatore (licenza per l’importazione di bevande alcoliche).. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 143 doganale di importazione) TARIFF QUOTA BIOTERRORISM ACT PRIOR NOTIFICATION RECORD LABEL DUTIES AND OTHER TAXES CHARGED IN THE IMPORTING COUNTRY (dazi ed altre tasse applicati nel paese importatore) N/A La normativa sulle armi chimiche (proibizione) del 2007 e’ applicata dal 14 dicembre 2007, al fine di mettere in pratica un insieme di linee guida procedurali contenute nella legge sulla gestione delle armi chimiche (proibizione). Nello specifico, la normativa identifica le condizioni per l’approvazione della licenza, le eccezioni relative a certe miscele a bassa concentrazione di certe sostanze chimiche, e l’obbligatorieta’ di presentare delle note informative al direttore generale della dogana relative ad attivita’ che riguardino tali sostanze chimiche. In linea con le modifiche apportate, il “Strategic good permit” non sara’ richiesto prima delle esportazioni di miscele a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l’autorizzazione e’ comunque richiesta come stabilito dalla normativa. N/A N/A A Singapore i vini sono soggetti a dazi doganali, disponibili in dettaglio all’indirizzo web http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.htm Il dazio e’ stato standardizzato a S$ 70 (dollari di Singapore) per litro di alcol per altri tipi di liquori, come i vini. Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and Services Tax (GST), imposta al 7 per cento del costo CAT della merce (costo, assicurazione, trasporto). GST viene considerata applicabile quando le merci lasciano la nave, aereo o treno, ed entrano in territorio singaporeano. Tariffa preferenziale Un tasso preferenziale sulla tariffa e’ esteso ai paesi partner che hanno sottoscritto un accordo di libero scambio (FTA) con Singapore. Questo significa che i dazi doganali su certe tipologie di prodotti importati da paesi partner dell’FTA, sono minori o eliminati totalmente Tariffa preferenziale per prodotti di importazione entranti in Singapore Sotto gli FTA di Singapore, l’importazione di prodotti provenienti da paesi partner nell’FTA saranno soggetti a minori dazi doganali o alla completa esenzione da tali tariffe Tariffa preferenziale per prodotti provenienti da Singapore e diretti a pesi partner negli FTA. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 144 Le tariffe doganali per I prodotti di Singapore, esportati verso paesi partner in FTA che soddisfino la normativa di origine saranno piu’ ridotte o totalmente eliminate . La lista completa dei paesi partner con Singapore negli FTA, la normativa di origine, l’elenco dei prodotti che sono soggetti a trattamenti preferenziali , si prega di visitare il relativo sito web tenuto dal Ministero del Commercio e dell’Industria di Singapore: http://www.fta.gov.sg/ ANY OTHER N/A DOCUMENTS REQUIRED UNDER THE IMPORTING COUNTRY (altri documenti richiesti) [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 145 SIRIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO Fattura commerciale emessa a nome dell’importatore, in originale, firmata e timbrata dall’esportatore, certificata dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede l’esportatore e legalizzata dall’Ambasciata siriana in Italia. La fattura deve recare alcune dichiarazioni standard: consumabile nel paese di origine; non contiene materie prime provenienti da Israele. Alla fattura deve essere allegata la dichiarazione di conformità agli standard siriani. Si Bill of lading (3 originali) Si Certificato di origine, in originale, certificato dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede l’esportatore e legalizzato dall’Ambasciata siriana in Italia. Certificato fitosanitario rilasciato dall'ente italiano competente Indicazioni obbligatorie in arabo: - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (produced in Italy..) - ragione sociale del produttore e/o dell’azienda imbottigliatrice; - il nome dell’importatore, con relativo recapito in Siria - ingredienti - volume di graduazione alcolica espresso in %; - capacità della bottiglia - data di produzione - dicitura: vino bianco- vino rosso- vino rosato IMBALLAGGI DOCUMENTI D’ IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’ IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Si No BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE No No No Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Preferibilmente in cartoni No 146 DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE ll totale delle imposte e delle spese è pari a 165-170% del valore del prodotto base CIF, riportato in fattura. Se il valore è espresso su base FOB, devono essere aggiunte le spese di trasporto e di assicurazione. Imposte che si applicano sul valore del prodotto: - dazio doganale (80%); - diritti consolari (1,5%); - multa consolare (0,5%). Imposte che si applicano sul valore prodotto + dazio: - imposta sul guadagno (4%); - imposta sul consumo (35%) Altre spese e imposte: - imposta di ricostruzione (5% del totale dazio + imposta di consumo + imposta sul guadagno ); - imposta di spese belliche (5% del totale dazio + imposta di consumo + imposta sul guadagno ); - imposta per l’ energia atomica (1000 Lire Siriane per ogni veicolo di trasporto); - spese di analisi (7000 Lire Siriane per ogni campione di vino); - spese d’immagazzinamento (25 Lire Siriane per ogni tonnellata al giorno). ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Licenza d'importazione rilasciata dal Ministero dell’Economia siriano; autorizzazione rilasciata dalla GFTO - General Foreign Trade Organization, agenzia governativa per il controllo dl commercio estero, che fa capo al Ministero dell’ Economia siriano; certificato fitosanitario rilasciato dal laboratorio centrale che controlla la qualità del prodotto e fa capo al Ministero dell’Economia siriano. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 147 TAILANDIA FATTURA EXPORT Yes DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Yes Bill of lading Yes Yes Not obligation, but may require (case by case) Please see ‘Remark’ below Please see ‘Remark’ below (1) Import Declaration (2) Import Permit (3) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (4) Invoice (5) Packing List (6) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (7) Certificates of Origin (8) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE (1) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill (2) Invoice (3) Packing List (4) Document from brand’s owner for certifying sole distributor in Thailand (5) Certificates of Origin (6) Certificate of analysis (7) Other relevant documents such as catalogue, product ingredients, etc. CONTINGENTE DOGANALE no BIOTERRORISM ACT no NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE The importer has to contact the Excise Department under Ministry of Finance of Thailand to apply for import license. The importer needs to submit Document from brand’s owner for certifying sold distributor in Thailand DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Please see ‘Remark’ below NEL PAESE ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI Please see ‘Remark’ below SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 148 Customs Regulations for wine and alcoholic beverages : Wine and alcoholic beverages fall under special food and beverage category and it is under the control of the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance. According to import regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at the Excise Department. The importer needs to apply for Vendor License Type 1. This license is valid for 1 year. The annual fee for Vendor License is Baht 8,250+ Baht 1,000 if the warehouse is separated from the office (at the moment, 1 Euro = 44 Baht). In addition, it is required by the Excise Department for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit. An importer also has to apply for an Import Permit which costs Baht 200 for every importation. To derive the Import Permit, the importer has to submit to the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance, the followings : • The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more than 10 litres) ; and • 2 copies of invoice or Pro-forma invoice ; and • To import wine into Thailand, the importer must apply for an import licence and present the following documents to the Excise Department: • A copy of certificate of origin • A sample of each product label. All labels must contain the following information in Thai or English: Name and brand of the product Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number Details of manufacturer including company name and source of product Net weight/volume of product Percentage of alcoholic content • 11 examples of label for each type of wine to be brought to Thailand by specifying name and location of importer, product name, alcohol degree, size of wine container, name and location of wine producer. Labels: In the label, it is required to state the followings: • Name and address of producer of wine; name of country of origin; degree of alcohol; size of container It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai language stating the followings: Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 149 • • Name and address of permitted importer Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year. IMPORT DUTIES FOR WINES Customs tariff or Harmonized codes and Definitions: HS Code 2204.1000.001 :Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09- Sparkling wine: Champagne (Import tax = Advalorem tax 54%) HS Code 2204.1000.090: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09- Sparkling wine: Other Sparkling wine (Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol ) (Import tax = Advalorem tax 54%) HS Code 2204.2111.000 : Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. – Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. (Import tax = Ad valorem tax 54%) HS Code 2204.2121.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. (Import tax = Ad valorem tax 60%) HS Code 2204.2122.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or less Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol (Import tax = Ad valorem tax 60%) HS Code 2204.2911.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. - Container holding more than 2 litres Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol (Import tax = Ad valorem tax 54%) ** Remark: From November 2006, the Customs Department has started collecting import tariff according to the “custom evaluation” instead of the invoice price which has always been done previously. It will be necessary for any producer to check any crucial part of this information with your importer before contracting due to the technical nature and the possibility of different interpretation. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 150 Taxes for Imported Wine There are 6 kinds of taxes for imported wine which will be described as follows : 1. Customs tax* 54-60% on CIF value (base on type of alcoholic beverage) 2. Excise tax** 4-48% on CIF value (conditions applied) + Customs tax 3. Ministry of Interior tax 10% on Excise tax 4. Tax for Thai Health Promotion Foundation 2% on excise tax 5. Tax for Thailand Public Broadcasting Service (Thai PBS-the former ITV) 1.5% on excise tax 6.Value Added Tax (VAT) 7% on [CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax + Tax for Thai Health Promotion Foundation + Tax for Thailand Public Broadcasting Service [CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax + Tax for Thai Health Promotion Foundation+ Thailand Public Broadcasting Service] (Note: VAT will be collected by Customs Department at the time goods are imported) Remark : *Customs tax: Please note that the import tariffs change according to the Customs Department’s minimum price list **Excise tax: There are two types of calculation methods applied on import alcoholic beverages and the importer has to pay the higher rate. 1st calculation method: Excise tax = (CIF price + Import duty+ others fees)*Excise tax rate in accordance with its last wholesale price 1-(1.1*Excise tax rate according to its last wholesale price) 2nd calculation method: Excise tax: Degree* Volume per container*Excise tax rate according to its volume 100 Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 151 New Excise Tax Rates for Alcoholic Beverages in Thailand (enforced on 3 September 2013) Excise Tax Specific (Additional Tax for Exceeded Degree of Alcohol Content: Baht/Liter/Degr ee) Specific (whichever is higher) Description Ad Valorem (%) Baht/Liter of Pure Alcohol Baht/Liter 1. Ferment alcoholic beverage 1.1 Beer (by alcohol content) (1) not exceeding 7 degrees 48 155 8 (2) exceeding 7 degrees 48 155 8 (1) not exceeding 15 degrees, with Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 0 1,000 225 (2) Not exceeding 15 degrees, and exceeding Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 36 1,000 225 (3) Exceeding 15 degrees, with Bt600 or lower last wholesale price (exclude VAT) 0 1,000 225 3 Exceeding 15 degrees, and exceeding Bt600 last wholesale price 36 1,000 225 3 3 1.2 Wine (by alcohol content) 1.3 others (by alcohol content, apart form 1.1 and 1.2) (1) Not exceeding 15 degrees 5 70 10 (2) Exceeding 15 degrees 5 70 10 3 2. Distille alcoholic beverage 2.1 White spirits (by alcohol content) (1) Not exceeding 40 degrees 4 145 40 (2) Exceeding 40 degrees 4 145 40 3 2.2 Others (by alcolhol content) (1) Not exceeding 45 degrees 25 250 50 (2) Exceeding 45 degrees 25 250 50 3 Source: Excise Department and Notification of Ministry of Finance on classification and new excise tax rates for alcoholic Beverage in Thailand, published in Royal Gazzette on 3 September 2013 [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 152 TAIWAN FATTURA EXPORT sì DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI sì sì sì sì sì sì , con etichetta in cinese tradizionale. con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall’importatore DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 1. A photocopy of the tobacco and/or alcohol importer business license or an approval issued by Ministry of Finance is required. Provided that the importation is for self-consumption and the quantity does not exceed the following, the above mentioned documents are not required: (1) Tobacco: 1,000 cigarettes, 125 cigars or 5 pounds of cut tobacco. (2) Alcoholic beverage: 5 liters. For importation of tobacco products to repackage, the usage should be specified during customs clearance, and the certificate of origin issued by the government or chambers of commerce authorized by the government of the country of production is required. 2. Importation of alcohol shall be made in accordance with "Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol" jointly promulgated by the Ministry of Finance and the Ministry of Health and Welfare. The importer shall apply for inspection to the Ministry of Finance. 3. Importation of Mainland China products is prohibited. sì sì Non esiste alcun contingente per l’import, solo per invio dei campioni N/A sì sì Il dazio sul vino e’ del 10,0 % Per gli spumanti il dazio e’ del 20%. La tassa all’importazione e’ NTD 7 per litro per ogni grado di alcool. L’ IVA 5%. 153 ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Maggiori informazioni sul ns. website “Italian Wines and food in Taiwan” http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.html E il sito di “National Treasury Angency” http://www.nta.gov.tw/web/Announce/listAnnounceEng.asp x?c0=316 [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 154 VIETNAM FATTURA EXPORT Yes. 2 hard copies, in English or Vietnamese DICHIARAZIONE DOGANALE Yes. Custom declaration can be done by the importer at border gate or through electronic custom declaration. DOCUMENTI DI TRASPORTO Yes. 1 hard copy PACKING LIST Yes. 1 hard copy CERTIFICATO DI ORIGINE Yes. 1 hard copy CERTIFICATI DI ANALISI Yes. The certificate will be issued by Vietnam Ministry of Health ETICHETTATURA DEL VINO Yes. Conditions for labelling have to conform with local government requirement IMBALLAGGI Yes. Complied to international packaging standard DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Custom declaration form, Business contract, Packing list, Import license, Business license of the importer, Certificate of origin and of health, Letter of assignment or authorization Yes. Custom declaration can be done by the DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE importer at border gate or through electronic custom declaration. Yes. Documents relating to shipping such as bill DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE of lading, L/C CONTINGENTE DOGANALE Quota is applied for wine and liquor import BIOTERRORISM ACT Si, per primi campioni NOTIFICA PREVENTIVA No Product label has to be registered with Vietnam REGISTRAZIONE ETICHETTE Ministry of Science and Technology DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Import tax: 50%; Special consumption tax: 25%; NEL PAESE Value-added Tax: 10% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI LETTERA D’AUTORIZZAZIONE (allegato) * SECONDO IL PAESE IMPORTATORE In addition to the above-mentioned documents, businessman shall have to submit the Letter of Assignment or Authorization as the distributor, importer of the genuine manufacturing, trading brand or agent contract of such genuine manufacturing, trading brand. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 155 <Your company letterhead> <Place & Date> LETTERA D’AUTORIZZAZIONE / LETTER OF AUTHORIZATION <YOUR COMPANY NAME>, con sede in <your company address> autorizza <YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> a importare e distribuire I seguenti vini in Vietnam: We, <YOUR COMPANY NAME>, whose address in <YOUR ADDRESS> hereby authorise <YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> to import and distribute the following wines to Vietnam - Your product name no. 1 - Your product name no. 2 - Your product name no. n Validità: dal <Date> Validation: from <Date > (signed and sealed) Full name of your company’s director whose signature has been registered at the Chamber of Commerce Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 156 AFRICA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 157 ALGERIA FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA IMBALLAGGI Devono essere indicati : prezzo unitario, quantità, origine merce, l’incoterm , modo di pagamento : (Lettera di credito obbligatoria) La fattura deve essere firmata con timbro umido • Polizza di carico”clean on board” (per trasporto via mare) • Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) Con menzione : Freight prepaid - Boarding list L’assicurazione deve obbligatoriamente essere pagata in Algeria Richiesto Obbligatorio Accettati analisi da laboratori indipendenti dal produttore Indicazioni obbligatorie in arabo : - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento - ragione sociale del produttore ; - nome del vino; - Paese di provenienza - volume di graduazione alcolica in %; - volume nominale - numero del lotto - dicitura: “white wine”, “red wine”, “rose wine” o “sparkling wine” - tipo: secco, dolce - annata - dicitura “contiene solfiti” Conformi alla normativa dell’U.E. I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. DOCUMENTI IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE Non previsto BIOTERRORISM ACT Non previsto NOTIFICA PREVENTIVA Non prevista REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Non obbligatoria Dazio doganale del 30% IVA 17% Imposta indiretta relativa al diritto di circolazione per ettolitro di alcol puro : Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 158 per ettolitro di alcol puro : 1) 14 Euro per gli alcolici utilizzati nella preparazione di vini spumanti e di vini dolci naturali che beneficiano del regime fiscale dei vini 2) 642 Euro per gli aperitivi a base di vini, vermut, vini di liquori e derivati, vini dolci naturali sottoposti al regime fiscale degli alcolici, vini e liquori di origine straniera che usufruiscono di una denominazione di origine o controllata o regolamentata non che per crema di “cassis” 3) 917 Euros per Whiskies ed aperitivi a base di alcolici come bitters, amari, anice, e caltrami 4) 642 euros per i rhums e per i prodotti non riportati ai punti 1) 2) e 3). ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Certificato Euro1 Documento “Acquist du sergice des alcools” rilasciato dall’Amministrazione delle imposte in loco [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 159 EGITTO FATTURA EXPORT Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione firmata dall’esportatore: “We hereby certify that this invoice is authentic, that is the only invoice issued by us for the goods described herein and that it shows their exact value without deduction of any discount and that their origin is exclusively Italian”. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE SI Polizza di carico (in 3 copie) ”Bill of Lading” (per trasporto via mare) Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) Polizza di assicurazione (2 copie) Si Si Sono obbligatori in lingua francese o inglese: - Il Paese di produzione (Produced in Italy) - La dicitura “White wine” o “red wine” o “Rose wine” o “sparkling wine” - Alcool effettivo - Volume nominale e tutto quello richiesto nei Paesi UE I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in plastica. Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi devono essere fumigati. SI CONTINGENTE DOGANALE Fattura commerciale Certificato di origine Certificato di analisi Polizza di carico “Bill of Lading”(per trasporto via mare) Lettera di vettura “air way-bill” per trasporto via aerea Packing List Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da Euro 6.000,00). No BIOTERRORISM ACT No NOTIFICA PREVENTIVA No Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 160 REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF per i vini pregiati di qualità e per i vini da tavola. Viene inoltre aggiunta una tassa sulle vendite “sales tax” pari al 10% del valore CIF aumentato dall’importo del dazio doganale. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE - all’arrivo della merce: Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentato come campionatura per analisi a cura del Ministero competente. NOTA BENE I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo e dagli stranieri residenti – sono introdotti dai principali alberghi internazionali e dal “Duty Free Shop Co.” che vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al Cairo). [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 161 MAROCCO FATTURA EXPORT Obbligatoria DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Obbligatoria Obbligatorio – Tale documento deve riportare in dettaglio tutta la documentazione in allegato che accompagni la merce. PACKING LIST Obbligatorio – Per identificare il contenuto dei pacchi importati durante il controllo delle autorità doganali CERTIFICATO DI ORIGINE Obbligatorio CERTIFICATI DI ANALISI Obbligatorio - Vista la legge n°13-83 relativa alla repressione delle frodi, gli agenti delle dogane e delle entrate sono abilitate ad effettuare i necessari controlli per ricercare e constatare le infrazioni alla sopracitata legge. E’ previsto anche un prelievo di campionatura per eseguire delle analisi di conformità presso laboratori competenti in materia. ETICHETTATURA DEL VINO Obbligatoria - Recentemente, si sono resi obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i prodotti alimentari e l’indicazione delle coordinate dell’importatore marocchino su tutte le merci importate – Legge n° 13-83 art.16 IMBALLAGGI SI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE SI DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Obbligatoria – Gli importatori abilitati all’importazione di bevande alcoliche dispongono di una apposita licenza. Per ottenerla la legge prevede delle condizioni molto particolari, che ostacolano l’importazione e la distribuzione di tale prodotto. DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Per il fornitore : Fattura Proforma –Lettera di vettura –Packing list – certificato di origine – certificato di analisi (ulteriore documentazione va richiesta direttamente dall’importatore) CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA SI -La notifica preventiva va rilasciata dalle autorità competenti per la repressione delle frodi REGISTRAZIONE ETICHETTE Obbligatoria – Monopolio dello Stato DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Nonostante l’accordo di libero scambio tra Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 162 NEL PAESE Marocco e UE entrato in vigore ormai dal 01 marzo 2012, l’importazione delle bevande alcoliche sono sottoposte a dazi doganali elevati : Dazio all’importazione : 39,2% (secondo la convenzione bilaterale) Tassa Parafiscale all’Importazione : 0,25% TIC – Imposta di Consumo Interno : • Birra da 80 a 90 euro per ettolitro • Vini da 39 a 50 euro per ettolitro • Liquori e super alcolici da 1050 a 1500 euro per ettolitro TVB - Tassa sui Vini e Birre : 0,50 centesimi per ettolitro IVA specifica sul TIC : 10 euro per ettolitro IVA ad valorem : 20% Marcatura : • Birra : 0,32 centesimi di euro per ogni bottiglia • Vino : 0,88 centesimi di euro per ogni bottiglia • Liquori e super alcolici : 3,20 centesimi di euro per ogni bottiglia Contributo (da quantificarsi) sulla CRM – Mezza luna Rossa Marocchina per la marcatura. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE NOTA BENE Le autorizzazioni e dichiarazioni per l’importazione sono a carico dell’importatore AGGIORNATO AL 2014 – Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di Casablanca [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 163 MOZAMBICO FATTURA EXPORT DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA si. Deve contenere le seguenti informazioni: anagrafica completa del fornitore/esportatore; data di emissione e numero, descrizione della merce, quantità e marca, peso, prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di consegna (incoterms) Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentate legale AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea] SI SI Si - LEGGE 22 del 2009 su protezione dei consumatori - FATTURA e documenti di spedizione- Dichiarazione doganale Le operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente (Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito registro tenuto presso il Ministero dell'industria e Commercio La dichiarazione doganale puo' avere le seguenti forme: · Documento UNICO (DU) per i regimi normali; · Documento Unico Abbreviato (DUA) per per valori inferiori a 37 Milioni di Meticais (Valore FOB)· Despacho Semplificado (DS) per valori inferiori o uguali a 12 Mil. Di Meticais che non siano destinati a fini commerciali La procedura doganale inizia alla presentazione della Dichiarazione Doganale, questa puo' essere presentata anche prima dell'arrivo della Merce.Per tale categoria di prodotti non e' prevista l'Ispezione pre imbarco. REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A Ad Valorem: Diritti Doganali: 20% CARICO IMPORTATORE Imposte di Consumo: 75% con un minimo di 160 meticais a litro NEL PAESE IVA: 17% ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 164 1 Euro circa 40 Meticais Link: Autorità Tributaria http://www.at.gov.mz/ Sportello Unico doganale: http://www.mcnet.co.mz/ Portale del Governo http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/comercioExt/regimeAd/ [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 165 SUD AFRICA FATTURA EXPORT Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui una in originale, indicando: • nome e domicilio del venditore e del compratore • numero d’ordine e data di emissione della fattura e data di stipula del contratto • elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di imballaggio, peso lordo e volume, marchio) • denominazione commerciale delle merci con indicazione del codice doganale a tariffa integrata • quantità delle merci • prezzi delle merci • termini di consegna e pagamento • modalità di resa (FOB, CIF, ecc) • polizza di carico • documenti di assicurazione DICHIARAZIONE Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana Italiana DOGANALE DOCUMENTI DI Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine modulo SAD 500 rilasciato dalla Dogana Sudafricana CERTIFICATI DI ANALISI Certificato di analisi rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano, dietro invio della scheda Application for credit facility dall’importatore sudafricano ETICHETTATURA Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati nella normativa sudafricana. E’ inoltre, obbligatorio, indicare il B code (identificazione dell’importatore sudafricano). Il B code e’ rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano, dietro rilascio della licenza di importazione. IMBALLAGGI Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE NOTIFICA PREVENTIVA Certificato di sdoganamento (Removal Certificate), rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 Richiesta licenza di importazione 166 CALCOLO DELLE ACCISE SUGLI ALCOLICI IN SUD AFRICA Il sistema di calcolo delle accise sugli alcolici in Sudafrica puo essere richiesto all 'Agenzia delle tasse sudafricano al seguente sito http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Excise/Pages/default.aspx In breve le principali accise sono le seguenti: • • • Customs Duty (dazi doganali), variano a seconda del prodotto Excise Duty (tassa d’ accise), variano a secondo del prodotto Value Added Tax (l 'IVA del 14%) Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 167 ETICHETTATURA DEGLI ALCOLICI IN SUD AFRICA La normativa che stabilisce i requisiti per l 'etichettatura e' denominata; Labels & Labelling Requirements. Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati nella normativa sudafricana; Liquor Products Act 60 of of 1989. Maggiori informazioni possono essere richiesti al dipartimento dell 'agricoltura di Cape Town: DEPARTMENT OF AGRICULTURE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA DIRECTORATE FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE P/BAG X5015 STELLENBOSCH 7599 (CAPE TOWN) T. 021 809 1704 / 809 1645 / 809 1664 Att.: Mrs R Arendson Email: [email protected] http://www.doa.agric.za/ Il sopracitato Ente richiede di analizzare un campione del vino (bottiglia di 750 ml con etichetta), il cui costo e’ a carico dell'importatore sudafricano, dietro invio della scheda “application for a credit facility”. Le importazioni di vino in Sudafrica sono sottoposte alle seguenti procedure: Le esportazioni di vino in Sudafrica sono ammesse soltanto da parte di un importatore sudafricano in possesso di licenza d'importazione rilasciata dal dipartimento dell'Agricoltura. La licenza d'importazione viene rilasciata in base ai risultati delle analisi. Le analisi vengono effettuate in conformita’ con le normative sudafricane (prescrizioni di legge relative all'etichettatura e requisiti relativi alla composizione del vino) Nel caso i risultati siano positivi, il dipartimento dell'Agricoltura richiede che l'importatore sudafricano effettui un deposito in un stabilimento di stoccaggio a scelta dell’importatore fino al rilascio di un certificato di sdoganamento (removal certificate) rilasciato dal dipartimento. [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 168 TUNISIA FATTURA EXPORT OBBLIGATORIA - Fattura commerciale, in molti esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6), redatta preferibilmente in lingua francese, se no in lingua inglese DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIA IM4 OBBLIGATORIA - Polizza di carico”clean on board” (per trasporto via mare) - LTA - Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea) - CMR (Convenzione Trasporto Internazionale Merci) per via terrestre DOCUMENTI DI TRASPORTO PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE E' obbligatorio per tutte le importazioni di vini e prodotti affini CERTIFICATI DI ANALISI SI, oltre alle analisi effettuate nei paesi di provenienza, spesso vanno effettuate ulteriori analisi con prelevamento di un campione (una bottiglia di ogni tipo) ETICHETTATURA DEL VINO E' obbligatoria su tutti prodotti specie in francese ed è preferibile anche in arabo, in particolare riguardo a: - Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (produced in Italy..) - ragione sociale del produttore e/o dell’azienda imbottigliatrice; - nome del vino; - Paese di provenienza - volume di graduazione alcolica in %; - volume nominale - numero del lotto - tipo: secco, dolce... - annata ecc.. IMBALLAGGI DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 SI, con conformità alle norme europee, particolarmente in appositi cartoni SI, Obbligatoria in quanto le importazioni tunisine di vino, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio della relativa autorizzazione che è di difficile ottenimento 169 DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE OBBLIGATORI In caso di importazioni temporanee (in occasione di fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari), è raccomandato l'utilizzo del Carnet ATA. CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT Accordo con l'U.E. per 235.000 ettolitri/anno Non obbligatoria NOTIFICA PREVENTIVA Non obbligatoria REGISTRAZIONE ETICHETTE Non obbligatoria DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE I dazi applicati all’importazione di vini in Tunisia sono in linea di massima attorno al 36%, per altri tipi di vini 0 % se provenienti da U.E. (come per es . Vini da tavola con un tasso di alcol non eccedente il 18 %), mentre la tassa s/Valore aggiunto (taxe sur la Valeur Ajoutée) (IVA) è del 18%, oltre al D.c. Dazio al consumo (Droit de Consommation) variabile a seconda della tipologia del prodotto importato. In aggiunta a questo, è applicata una ulteriore tassa fissa del 3 % relativa alle prestazioni doganali : R.P.D.> Redevance de Prestation Douanière ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI Certificato Eur 1 NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Nell’ambito delle importazioni effettuate sotto il « regime di compensazione », le importazioni sono compensate da operazioni di esportazione e sottoposte ad apposito accordo del Ministero del Commercio tunisino con la relativa autorizzazione E’ obbligatorio di precisare sulle fatture commerciali, il numero identificativo dei prodotti, secondo la nomenclatura di « Bruxelles » [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 170 OCEANIA Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 171 AUSTRALIA FATTURA EXPORT The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price, description and other particulars of the transaction. The terms of sale, known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the veracity of the information being declared. The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by the exporter and is a standard document that accompanies the commercial invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the customs broker, since often times a customs entry must provide itemized costs and weights of goods packaged within each box. DICHIARAZIONE DOGANALE DOCUMENTI DI TRASPORTO Customs entry done on line by custom agent. The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods. AWB's are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee, and one for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment should not require presentation of more than one original, nor should it specify a full set of original airway bills. The AWB is issued by the air carrier in the country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented to customs upon entry. The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean bill of lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and serves to verify that the description on the bill of lading matches the description and quantities specified on the commercial invoice and carrier Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 172 manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may appear on the bill of lading. PACKING LIST CERTIFICATO DI ORIGINE Rules of origin are the rules applied to determine from which country a good originates for international trade purposes. Rules of origin are necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of origin marking, etc. CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO www.foodstandards.gov.au The labelling requirements for alcoholic beverages are ruled by the Food Standards Australia and New Zealand. These requirements apply to beverages such as beer, wine and spirits. Alcohol products imported into Australia for sale on the domestic market may be required to display certain information on the label including the number of standard drinks. Importers should check with www.foodstandards.gov.au for information on alcohol product labelling: Chapter 1 General Food Standars / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements AND Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages). IMBALLAGGI The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing declaration certifying that the packing materials used are in accordance with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The Packing Declaration may also be stated on the packing list or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed. The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 173 as of 1 September 2009, require that all full container load (FCL) consignments transported via ocean carriage be accompanied by a Container Cleanliness Statement. A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to minimize problems with interpretation, the statement must be worded as specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed. DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are lodged either by the importer or appointed customs broker via the electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which confirms that the import may enter the commerce of Australia. IMPORTED GOODS WITH A VALUE ABOVE A$1000 Air/sea cargo or post If imported alcohol and/or tobacco products in a consignment valued above A$1000 arrive by air or sea cargo or by post, in most cases, you will be required to make an import declaration. For more information see the fact sheet Import Declarations on the Customs and Border Protection website at: www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ImportDeclarationsWEB.pdf Fees: Australian customs will asses GST and AQIS fee. Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt. Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30 minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges. Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and whether the commodity is subject to intervening authority regulations. Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901. Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 174 Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be carried out by submitting the information contained on the form B319 electronically or may be submitted manually at a customs counter at the port of entry. Australian Customs Service Customs House 5 Constitution Avenue AU-Canberra ACT 2601 Tel: 61 2 62756666 www.customs.gov.au Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send registration electronically. Process Time: Within same business day Length of Validity: Indefinite DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE CONTINGENTE DOGANALE BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE NEL PAESE As above As above No relevant to alcohol products Trade mark checked by customs Regardless of the value of imported alcohol products, you will be liable for import tax, custom’s duty, Goods and Services Tax (GST) and Wine Equalisation Tax (WET) if applicable. GST is 10%, WET is 29%, Import Tax is 5%. Duty for alcohol products Different duty rates apply to alcoholic beverages dependent upon the type of beverage and its alcohol content (lal = litres of alcohol). There is no general formula, rate or amount that applies. Some wines are subject to a percentage rate of duty and others are subject to a percentage duty rate applied to the value of the wine and a fixed rate per lal. Information on tariff classifications can be found at www.customs.gov.au/tariff/tariff.asp Customs duty rates are subject to change. Importers are advised to check Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 175 the current published rates. GST – Imported alcohol and tobacco products are subject to GST at a rate of 10% of the Value of the Taxable Importation (VoTI). The VoTI is the sum of: • the customs value • any duty payable • the amount paid or payable to transport the goods to Australia and to insure the goods for the transport • WET, if applicable. WET – Wine products are also subject to Wine Equalisation Tax (WET) at a rate of 29%. ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE IMPORTATORE Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco Products, effective 1 October 2008 In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions for gifts valued under $200 per consignment of alcoholic beverages and tobacco has been revoked effective 1 October 2008. Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts valued under $200 of such items were exempt from duty and tax when imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free threshold for all imported goods of $1000 AU does not include alcoholic beverages and tobacco products. Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275 6542 [email protected] Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014 176
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