OGGETTO esonero dai turni notturni nel secondo e terzo anno di

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OGGETTO
esonero dai turni notturni nel secondo e terzo anno di vita del figlio
QUESITO
(posto in data 28 giugno 2014)
Sono un dirigente medico, madre di un bimbo di due anni. Sono
attualmente, a seguito di mia richiesta, esonerata dai turni notturni.
Se, per particolari esigenze familiari, volessi rinunciare a questo diritto,
e quindi rientrare nella turnazione 24h, per un mese o due, potrei farlo?
Oppure una volta che io abbia rinunciato all'esonero non posso più
richiederlo?
RISPOSTA
(inviata in data 28 giugno 2014)
L’articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, testo unico
delle norme in materia di tutela della maternità, precisa che l’esonero
dal lavoro notturno è obbligatorio nel primo anno di vita del bambino,
mentre è facoltà del lavoratore avvalersi o meno di questo diritto nel
secondo e nel terzo anno di vita del bambino. Avvalersi o meno di tale
diritto è quindi una libera scelta del lavoratore, che potrà anche
rendersi disponibile al lavoro notturno laddove vengano meno i motivi
che lo avevano indotto a chiederne l’esonero, e analogamente chiedere
di essere esonerato dal lavoro notturno quando sia per lui necessario.
La reversibilità dell’opzione dovrà essere esercitata in maniera
razionale, concordando preventivamente i propri turni di presenza
in servizio con il direttore della struttura complessa, al quale compete
la disciplina dei turni di presenza, sia diurni che notturni, feriali e
festivi, dei propri collaboratori, tenendo conto delle loro concrete
disponibilità, e nel rispetto dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005, che
disciplina l’orario di lavoro, articolo che al comma 1 precisa:
i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. divieto di adibire al lavoro notturno fino ad un anno di vita del figlio
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'
accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. possibilità di esonero dal lavoro notturno fino a tre anni
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. principi di carattere generale
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
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