COMUNE DI ALA Provincia di Trento SCHEMA CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE per l’adeguamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) Cod. CIG ************ L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di ___________nella residenza Municipale fra i Signori: 1. COMUNE DI ALA, C.F. 85000870221 rappresentato da ____________________________________, che nel prosieguo del presente atto potrà essere indicato con il nome di “ente appaltante”. 2. Società GOBBI FRATTINI & MORANDINI Ingegneri S.r.l. con sede in Arco – Piazza 3 Novembre, 7 – P.I.V.A. 02087540221, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante ing. Bruno Gobbi Frattini nato a Riva del Garda il 29.07.1953 – C.F. GBB BRN 53L29 H330V, residente in Marco – Via Pomerio, 33 che di seguito potrà essere indicata con il termine “professionista”, in qualità di Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita da esso studio tecnico associato e dall’arch. FEDERICO TOMASONI, NATO A Rovereto iil 06.03.1983 ed ivi residente in Via S. Giorgio, n. 29/b – C.F. TMS FRC 83C06 H612T – P.I.V.A. – 02229400227, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n. 1412 con studio in Rovereto – Vai San Giorgio n. 29/B; come da contratto allegato A), che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. di data esecutiva ai sensi di legge, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO - Il Comune di Ala affida all’associazione temporanea di professionisti (ATI), composta da : - Società GOBBI FRATTINI & MORANDINI Ingegneri S.r.l. con sede in Arco – capogruppo mandataria, iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria - quota di partecipazione 55%; - arch. FEDERICO TOMASONI – iscritto all’Ordine degli Architetti al n. 1412, con studio in Rovereto (TN) in Via San Giorgio, n. 29/B – quota di partecipazione 45%; l’incarico di adeguare il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Il soggetto responsabile della prestazione è l’ing. BRUNO GOBBI FRATTINI, Presidente e Legale Rappresentante della Società, nato a Riva del Garda (TN) il 29.07.1953. ART. 2 - OBIETTIVI E CONTENUTI L’adeguamento del Piano Generale del Traffico Urbano, come da proposta tecnico-economica depositata in data 03.03.2014 – Prot. n. 3289 (Allegato B) integrata in data 21.08.2014, (Allegato C) è articolato in fasi di lavoro ed attività, di seguito sinteticamente descritte: - Fase 1 – redazione del quadro conoscitivo (piano di lavoro, attività propedeutiche, indagini sulla domanda di mobilità, costruzione del quadro conoscitivo della mobilità); - Fase 2 – schema preliminare di piano (costruzione degli scenari evolutivi, schema preliminare di piano …); - Fase 3 – stesura definitiva del piano e presentazione con individuazione aree e redazione studi di fattibilita’ dei parcheggi (aggiornamento/modifica/integrazione della bozza preliminare del piano …); comprendenti le seguenti attività: - Attività “A” – campagna di rilievo, (rilevazioni dei flussi di traffico, dell’offerta di parcheggio, indagini sui movimenti pedonali e ciclabili); - Attività “B” – valutazione della situazione attuale, scenari di riferimento e di progetto; - Attività “C” – aggiornamento del P.G.T.U - Attività “D” – politiche per la mobilità pedonale e ciclabile; (elementi generali e tecnici per la pianificazione di strategie e azioni a sostegno della mobilità pedonale e ciclabile); - Attività “E” – piano di settore della sicurezza stradale – (analisi dell’incidentalità, per il l’individuazione dei punti di massimo pericolo della rete urbana); - Attività “F” – piano della sosta (individuazione di parcheggi di attestazione su aree pubbliche con relativi studio di fattibilità); ART. 3 - TERMINI ESPLETAMENTO INCARICO - Le attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere completate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa o, se precedente, dalla data di comunicazione dell’affido dell’incarico, suddivisi per fasi, come di seguito indicato: - 60 giorni per la Fase 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico; - 60 giorni per la fase 2, a decorrere dalla conclusione della Fase 1; - 90 giorni per la Fase 3 che avranno inizio 30 giorni dopo l’avvio della Fase 2. Qualora non venga rispettato il termine indicato al comma 1 del presente articolo, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 100,00.- (euro 100,00) che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’amministrazione committente o per l’ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, non potranno essere computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico. Per motivi validi e giustificati l’amministrazione può concedere proroghe, previa richiesta motivata dal professionista, presentata prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 1. ART. 4 - COMPENSI Il corrispettivo per l’adeguamento del piano è convenuto e fissato in Euro 30.000,00.- + contr. integr. + I.V.A., come da dettagliata offerta economica presentata in data 03.03.2014 – Prot. n. 3289 (Allegato B). Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività restano a completo carico del professionista. ART. 5 - TERMINI DI PAGAMENTO Il corrispettivo indicato al precedente art. 4, verrà corrisposto nei termini seguenti: - 1^ acconto del 30% a conclusione delle fasi 1 e 2 descritte al precedente articolo 1; - 2^ acconto del 30% a conclusione delle fasi 3 descritte al precedente articolo 1; - 3^ acconto del 30 % entro 60 giorni dalla data di presentazione degli elaborati; - il saldo all'approvazione del piano adeguato da parte della struttura competente. Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, d erivanti dal presente atto. A tale fine, il professionista comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla accensione del conto corrente dedicato e deve riportare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. Qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione al Comune degli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti, completo delle indicazioni specificate al comma precedente. Nessun interesse, risarcimento o altra indennità spetta ai professionisti per il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente ART. 6 - DISPONIBILITA’ DEL PIANO Il piano resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio siano ritenute necessarie, senza che dai progettisti possano essere sollevate eccezioni di sorta. ART. 7 - Ritardata approvazione del progetto - Le competenze dovute al professionista saranno comunque saldate entro un anno dalla consegna degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso professionista, il piano non abbia ottenuto l’approvazione da parte della competente struttura. ART. 8 - Risoluzione per inadempimento – Qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall’amministrazione comunale ovvero, qualora la penale, per il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l’ammontare complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il piano consegnato venga giudicato dai competenti organi assolutamente carente, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno verso il medesimo professionista. Rimane salvo il diritto dell’amministrazione aggiudicatrice di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al precedente comma, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il professionista, il responsabile del procedimento, con propria nota scritta, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che il professionista abbia provveduto all’adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell’ultimazione della progettazione. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dall’amministrazione aggiudicatrice, in conseguenza dell’inadempimento. ART. 9 - Clausola compromissoria Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via amministrativa. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall'amministrazione, uno dal professionista ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rovereto. Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte soccombente, giudicherà secondo le regole del diritto. ART. 10 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A. Con la firma della presente convenzione, il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione. ART. 11 - Registrazione contratto La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 II° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, N. 131. Letto, accettato e sottoscritto
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