Allegato - Comune di Ala

COMUNE DI ALA
Provincia di Trento
SCHEMA CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE
per l’adeguamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.)
Cod. CIG
************
L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di ___________nella residenza
Municipale fra i Signori:
1.
COMUNE
DI
ALA,
C.F.
85000870221
rappresentato
da
____________________________________, che nel prosieguo del presente atto
potrà essere indicato con il nome di “ente appaltante”.
2. Società GOBBI FRATTINI & MORANDINI Ingegneri S.r.l. con sede in Arco –
Piazza 3 Novembre, 7 – P.I.V.A. 02087540221, rappresentata dal Presidente e
Legale Rappresentante ing. Bruno Gobbi Frattini nato a Riva del Garda il
29.07.1953 – C.F. GBB BRN 53L29 H330V, residente in Marco – Via Pomerio, 33
che di seguito potrà essere indicata con il termine “professionista”, in qualità di
Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea costituita da esso studio
tecnico associato e dall’arch. FEDERICO TOMASONI, NATO A Rovereto iil
06.03.1983 ed ivi residente in Via S. Giorgio, n. 29/b – C.F. TMS FRC 83C06
H612T – P.I.V.A. – 02229400227, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia
di Trento al n. 1412 con studio in Rovereto – Vai San Giorgio n. 29/B;
come da contratto allegato A), che in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n.
di data
esecutiva ai sensi di legge, si conviene e si stipula
quanto segue:
ART. 1
- OGGETTO DELL’INCARICO -
Il Comune di Ala affida all’associazione temporanea di professionisti (ATI),
composta da :
-
Società GOBBI FRATTINI & MORANDINI Ingegneri S.r.l. con sede in Arco –
capogruppo mandataria, iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento per servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria - quota di partecipazione 55%;
-
arch. FEDERICO TOMASONI – iscritto all’Ordine degli Architetti al n. 1412,
con studio in Rovereto (TN) in Via San Giorgio, n. 29/B – quota di
partecipazione 45%;
l’incarico di adeguare il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.).
Il soggetto responsabile della prestazione è l’ing. BRUNO GOBBI FRATTINI,
Presidente e Legale Rappresentante della Società, nato a Riva del Garda (TN) il
29.07.1953.
ART. 2
- OBIETTIVI E CONTENUTI L’adeguamento del Piano Generale del Traffico Urbano, come da proposta
tecnico-economica depositata in data 03.03.2014 – Prot. n. 3289 (Allegato B)
integrata in data 21.08.2014, (Allegato C) è articolato in fasi di lavoro ed attività, di
seguito sinteticamente descritte:
-
Fase 1 – redazione del quadro conoscitivo (piano di lavoro, attività
propedeutiche, indagini sulla domanda di mobilità, costruzione del quadro
conoscitivo della mobilità);
-
Fase 2 – schema preliminare di piano (costruzione degli scenari evolutivi,
schema preliminare di piano …);
-
Fase 3 – stesura definitiva del piano e presentazione con individuazione aree e
redazione
studi
di
fattibilita’
dei
parcheggi
(aggiornamento/modifica/integrazione della bozza preliminare del piano …);
comprendenti le seguenti attività:
-
Attività “A” – campagna di rilievo, (rilevazioni dei flussi di traffico, dell’offerta di
parcheggio, indagini sui movimenti pedonali e ciclabili);
-
Attività “B” – valutazione della situazione attuale, scenari di riferimento e di
progetto;
-
Attività “C” – aggiornamento del P.G.T.U
-
Attività “D” – politiche per la mobilità pedonale e ciclabile; (elementi generali e
tecnici per la pianificazione di strategie e azioni a sostegno della mobilità
pedonale e ciclabile);
-
Attività
“E”
–
piano
di
settore
della
sicurezza
stradale
–
(analisi
dell’incidentalità, per il l’individuazione dei punti di massimo pericolo della rete
urbana);
-
Attività “F” – piano della sosta (individuazione di parcheggi di attestazione su
aree pubbliche con relativi studio di fattibilità);
ART. 3
- TERMINI ESPLETAMENTO INCARICO -
Le attività oggetto della presente convenzione, dovranno essere completate entro
180 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa o, se precedente, dalla data di
comunicazione dell’affido dell’incarico, suddivisi per fasi, come di seguito indicato:
- 60 giorni per la Fase 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione
di incarico;
- 60 giorni per la fase 2, a decorrere dalla conclusione della Fase 1;
- 90 giorni per la Fase 3 che avranno inizio 30 giorni dopo l’avvio della Fase 2.
Qualora non venga rispettato il termine indicato al comma 1 del presente articolo,
sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 100,00.- (euro
100,00) che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4; in
ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci
per cento) del corrispettivo pattuito.
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’amministrazione committente
o per l’ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, non potranno essere computati
nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico.
Per motivi validi e giustificati l’amministrazione può concedere proroghe, previa
richiesta motivata dal professionista, presentata prima della scadenza del termine
di cui al precedente comma 1.
ART. 4
- COMPENSI Il corrispettivo per l’adeguamento del piano è convenuto e fissato in Euro
30.000,00.- + contr. integr. + I.V.A., come da dettagliata offerta economica
presentata in data 03.03.2014 – Prot. n. 3289 (Allegato B).
Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività restano a completo
carico del professionista.
ART. 5
- TERMINI DI PAGAMENTO Il corrispettivo indicato al precedente art. 4, verrà corrisposto nei termini seguenti:
-
1^ acconto del 30% a conclusione delle fasi 1 e 2 descritte al precedente
articolo 1;
-
2^ acconto del 30% a conclusione delle fasi 3 descritte al precedente articolo
1;
-
3^ acconto del 30 % entro 60 giorni dalla data di presentazione degli elaborati;
-
il saldo all'approvazione del piano adeguato da parte della struttura
competente.
Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, d erivanti dal presente atto.
A tale fine, il professionista comunica al Comune gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alla presente commessa pubblica, acceso presso banche o
presso la società Poste Italiane Spa. La comunicazione deve essere effettuata
entro sette giorni dalla accensione del conto corrente dedicato e deve riportare le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo.
Qualsiasi pagamento dovuto ai sensi del presente contratto rimane sospeso sino
alla comunicazione al Comune degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato su cui effettuare i pagamenti, completo delle indicazioni specificate al
comma precedente.
Nessun interesse, risarcimento o altra indennità spetta ai professionisti per il
periodo di sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente
ART. 6
- DISPONIBILITA’ DEL PIANO Il piano resterà di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione committente la
quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed
aggiunte che, a suo giudizio siano ritenute necessarie, senza che dai progettisti
possano essere sollevate eccezioni di sorta.
ART. 7
-
Ritardata approvazione del progetto -
Le competenze dovute al professionista saranno comunque saldate entro un anno
dalla consegna degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo
stesso professionista, il piano non abbia ottenuto l’approvazione da parte della
competente struttura.
ART. 8
-
Risoluzione per inadempimento –
Qualora il professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate
dall’amministrazione comunale ovvero, qualora la penale, per il mancato rispetto
dei termini di consegna degli elaborati progettuali, raggiunga l’ammontare
complessivo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero, qualora il
piano consegnato venga giudicato dai competenti organi assolutamente carente,
l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il rapporto
contrattuale con il professionista inadempiente, restando libera da ogni impegno
verso il medesimo professionista. Rimane salvo il diritto dell’amministrazione
aggiudicatrice di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.
Qualora l’amministrazione aggiudicatrice intenda esercitare la facoltà di risoluzione
di cui al precedente comma, dopo le preventive verifiche effettuate in
contraddittorio con il professionista, il responsabile del procedimento, con propria
nota scritta, invita il professionista medesimo ad adempiere entro un termine
stabilito.
Decorso il termine stabilito senza che il professionista abbia provveduto
all’adempimento, la convenzione si intende risolta di diritto ed al medesimo
professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese,
nel limite delle parti utilizzabili al fine dell’ultimazione della progettazione.
Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti
dall’amministrazione aggiudicatrice, in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 9
- Clausola compromissoria Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti dalla presente convenzione, saranno possibilmente definite in via
amministrativa.
Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione in via amministrativa, dette
controversie saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il
tentativo di definizione pacifica, deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre
membri di cui uno scelto dall'amministrazione, uno dal professionista ed il terzo,
con funzioni di presidente, nominato d'intesa fra le parti ed in caso di disaccordo
dal Presidente del Tribunale di Rovereto.
Il collegio arbitrale, alle cui spese di funzionamento provvederà la parte
soccombente, giudicherà secondo le regole del diritto.
ART. 10
- Ripartizione oneri fiscali ed assimilati Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente
convenzione, nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad
eccezione dell'I.V.A. Con la firma della presente convenzione, il professionista
dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di
incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico a norma
delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto neppure in via
temporanea dall'esercizio della professione.
ART. 11
- Registrazione contratto La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 5 II° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, N. 131.
Letto, accettato e sottoscritto