Unità Operativa Complessa Tecnologia Ospedaliera-Innovazione Tecnologica ed HTA Direttore Ing. Nicola Tufarelli e-mail: [email protected] PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA PER RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER IL SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA E LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI Procedura di gara autorizzata con deliberazione n° 111 del 06/03/2014 N° gara 5496585 – CIG LOTTO [564562986D] Bando trasmesso alla GUCE il: 19/03/2014 Chiarimento n° 3 del 09/05/2014 DIFFERIMENTO TERMINI In riferimento alle richieste di chiarimento formulate da operatori economici interessati alla procedura in oggetto, sebbene pervenute fuori tempo massimo, si rimettono, di seguito i riscontri predisposti da questa Amministrazione. Quesito Riscontro In riferimento all’art. 6 del c.s.a. “Garanzia e Manutenzione RMN ed Apparecchiature Elettromedicali”, viene richiesto, nel redigere l’offerta, di prevedere “Visite di manutenzione programmata, con cadenza almeno semestrale, per le apparecchiature trattamento aria, UPS e rimanenti impianti realizzati oggetto del presente appalto”. Vogliate cortesemente chiarire se tale manutenzione programmata è da considerarsi di fatto un full risk con l’applicazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sugli impianti forniti per l’adeguamento dei locali oggetto dei lavori. In particolare, si chiede di chiarire se sono sufficienti contratti di manutenzione “oltre garanzia del produttore” con le aziende fornitrici delle apparecchiature (ad es. contratto full risk per l’UPS o gruppo frigo) oppure se sono da prevedere contratti di manutenzione programmata ed ordinaria per visite di ispezione impianti con sostituzione dei materiali usurabili (filtri UTA, ecc. ecc). Infine vogliate cortesemente chiarire se tale contratto di manutenzione dovrà essere previsto anche per i restanti impianti quali: impianto gas medicali. Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al chiarimento n. 2 del 2 maggio 2014 riguardante il quesito sulle categorie SOA OS28 ed OS30, con la presente desideriamo evidenziare con richiamando l’Art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010 secondo il quale “L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può sempre eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”, con parere n. 202 del 5 dicembre 2012, L’art. 6 del c.s.a. recita: “L’intera fornitura, dovrà essere coperta da garanzia con durata non inferiore a 36 mesi dalla data di collaudo. Per tutta la durata della garanzia, l’intera fornitura, dovrà essere coperta da un contratto di manutenzione, con oneri ricompresi nell’importo di aggiudicazione, di tipo full risk (nulla escluso)”. Il riscontro al chiarimento è già riportato nel capitolato speciale di appalto. La modalità con cui il Concorrente intende garantire il soddisfacimento della richiesta capitolare, sono di competenza dell’offerente e costituiscono, tra l’altro, elemento posto in valutazione. Gara RMN – Chiarimento 3 del 09/05/2014 In via preliminare si comunica che le classifiche richieste per l’esecuzione degli interventi nelle categorie previste dal bando di gara sono le seguenti: ctg. OG1 – classifica I; ctg. OS28 – classifica I; ctg. OS30 – classifica I. Relativamente al principio dell’assorbenza delle categorie specialistiche OS28 ed OS30 nella categoria generale OG11, confermando quanto già espresso nel merito, si Pagina 1 di 2 Unità Operativa Complessa Tecnologia Ospedaliera-Innovazione Tecnologica ed HTA Direttore Ing. Nicola Tufarelli e-mail: [email protected] allegata per Vostra facilità di consultazione, l’Autorità per la vigilanza sui Contratti di Pubblici ha ritenuto che “come testualmente affermato dalla norma citata, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”, affermando altresì che “La prevalente giurisprudenza amministrativa, condividendo gli indirizzi formulati da questa Autorità, è pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901)” e chiarendo che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 07 marzo 2011, n. 1422, stabilisce che “Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. le imprese qualificate nella categoria OG11 possono legittimamente partecipare alla procedura elettiva anche se non in possesso delle categorie specialistiche OS3 e OS30, pur richieste dal bando”. Alla luce di quanto precede e fermi restando i presupposti per il rilascio dell’attestazione SOA stabiliti nel predetto comma 16, con la presente si chiede di precisare: a) Le classifiche richieste per le esecuzioni le categorie SOA OS28 ed OS30; b) b) di confermare la possibilità di partecipazione alle imprese qualificate nella categoria OG11 in applicazione del principio dell’assorbenza relativo a tale categoria in base al quale, come riportato nel sopra citato Parere dell’Autorità, “ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.” riporta quanto sancito dal DPR 207/2010, art. 79, ultimo periodo: “ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 ed OS30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata nell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11: categoria OS3 (10%), categoria OS28 (25%), categoria OS30 (25%).” Pertanto, considerati gli importi dei lavori ricadenti nelle categorie specialistiche OS28 ed OS30, si rileva che, ai fini dei requisiti richiesti dal bando di gara, si rientra ampiamente nei limiti percentuali stabiliti dall’art. 79 ultimo periodo, e DPR 207/2010 e, pertanto, è consentita la partecipazione anche delle imprese in possesso della categoria generale OG11 – classifica I, in luogo delle categorie specialistiche sopra riportate. ALLA LUCE DEI PRESENTI CHIARIMENTI, SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE E’ DIFFERITO AL 26/05/2014 ORE 12:00 (CFR. DELIBERAZIONE 363 DEL 09/05/2014). LA CELEBRAZIONE DELLA GARA E’ DIFFERITA ALLE ORE 12:00 DEL 04/06/2014. Il Responsabile del Procedimento ing. nicola tufarelli Firmato Gara RMN – Chiarimento 3 del 09/05/2014 Pagina 2 di 2
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