Chiarimenti 3 (pubblicato il 09-05-2014)

Unità Operativa Complessa
Tecnologia
Ospedaliera-Innovazione
Tecnologica ed HTA
Direttore Ing. Nicola Tufarelli
e-mail: [email protected]
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHIATURA PER RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI PER IL SERVIZIO DI RISONANZA MAGNETICA E LAVORI DI
ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI
Procedura di gara autorizzata con deliberazione n° 111 del 06/03/2014
N° gara 5496585 – CIG LOTTO [564562986D]
Bando trasmesso alla GUCE il: 19/03/2014
Chiarimento n° 3 del 09/05/2014
DIFFERIMENTO TERMINI
In riferimento alle richieste di chiarimento formulate da operatori economici interessati alla procedura in oggetto,
sebbene pervenute fuori tempo massimo, si rimettono, di seguito i riscontri predisposti da questa
Amministrazione.
Quesito
Riscontro
In riferimento all’art. 6 del c.s.a. “Garanzia e
Manutenzione RMN ed Apparecchiature Elettromedicali”,
viene richiesto, nel redigere l’offerta, di prevedere “Visite
di manutenzione programmata, con cadenza almeno
semestrale, per le apparecchiature trattamento aria, UPS
e rimanenti impianti realizzati oggetto del presente
appalto”.
Vogliate cortesemente chiarire se tale manutenzione
programmata è da considerarsi di fatto un full risk con
l’applicazione di tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria da eseguire sugli impianti forniti per
l’adeguamento dei locali oggetto dei lavori.
In particolare, si chiede di chiarire se sono sufficienti
contratti di manutenzione “oltre garanzia del produttore”
con le aziende fornitrici delle apparecchiature (ad es.
contratto full risk per l’UPS o gruppo frigo) oppure se sono
da prevedere contratti di manutenzione programmata ed
ordinaria per visite di ispezione impianti con sostituzione
dei materiali usurabili (filtri UTA, ecc. ecc).
Infine vogliate cortesemente chiarire se tale contratto di
manutenzione dovrà essere previsto anche per i restanti
impianti quali: impianto gas medicali.
Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare
al chiarimento n. 2 del 2 maggio 2014 riguardante il
quesito sulle categorie SOA OS28 ed OS30, con la
presente desideriamo evidenziare con richiamando l’Art.
79, comma 16 del D.P.R. 207/2010 secondo il quale
“L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può sempre
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e
OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta”, con parere n. 202 del 5 dicembre 2012,
L’art. 6 del c.s.a. recita: “L’intera fornitura, dovrà essere
coperta da garanzia con durata non inferiore a 36 mesi
dalla data di collaudo. Per tutta la durata della garanzia,
l’intera fornitura, dovrà essere coperta da un contratto di
manutenzione, con oneri ricompresi nell’importo di
aggiudicazione, di tipo full risk (nulla escluso)”.
Il riscontro al chiarimento è già riportato nel capitolato
speciale di appalto.
La modalità con cui il Concorrente intende garantire il
soddisfacimento della richiesta capitolare, sono di
competenza dell’offerente e costituiscono, tra l’altro,
elemento posto in valutazione.
Gara RMN – Chiarimento 3 del 09/05/2014
In via preliminare si comunica che le classifiche richieste
per l’esecuzione degli interventi nelle categorie previste
dal bando di gara sono le seguenti:
 ctg. OG1 – classifica I;
 ctg. OS28 – classifica I;
 ctg. OS30 – classifica I.
Relativamente al principio dell’assorbenza delle categorie
specialistiche OS28 ed OS30 nella categoria generale
OG11, confermando quanto già espresso nel merito, si
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allegata per Vostra facilità di consultazione, l’Autorità per
la vigilanza sui Contratti di Pubblici ha ritenuto che “come
testualmente affermato dalla norma citata, l'impresa
qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in
ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta”, affermando
altresì che “La prevalente giurisprudenza amministrativa,
condividendo gli indirizzi formulati da questa Autorità, è
pervenuta ad identiche conclusioni (cfr., per tutte, Cons.
Stato, sez. V, 26 maggio 2003 n. 2857; Id., sez. V, 26
aprile 2005 n. 1901)” e chiarendo che la sentenza del
Consiglio di Stato, sez. III, 07 marzo 2011, n. 1422,
stabilisce che “Nelle gare per l'aggiudicazione di appalti
con la p.a. le imprese qualificate nella categoria OG11
possono legittimamente partecipare alla procedura elettiva
anche se non in possesso delle categorie specialistiche
OS3 e OS30, pur richieste dal bando”.
Alla luce di quanto precede e fermi restando i presupposti
per il rilascio dell’attestazione SOA stabiliti nel predetto
comma 16, con la presente si chiede di precisare:
a) Le classifiche richieste per le esecuzioni le
categorie SOA OS28 ed OS30;
b) b) di confermare la possibilità di partecipazione
alle imprese qualificate nella categoria OG11 in
applicazione del principio dell’assorbenza relativo
a tale categoria in base al quale, come riportato
nel sopra citato Parere dell’Autorità, “ove nel
bando sia richiesta la qualificazione di cui alle
categorie di opere specializzate OS3, OS28 e
OS30, è consentita la partecipazione anche delle
imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in
quanto detta categoria generale è in effetti la
sommatoria di categorie speciali e pertanto
sussiste la presunzione che un soggetto
qualificato in OG11 sia in grado di svolgere
mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute
in questa categoria generale.”
riporta quanto sancito dal DPR 207/2010, art. 79, ultimo
periodo: “ai fini dell’individuazione delle categorie nella
fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o
lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come
appartenente alla categoria OG11 qualora dette
lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie
specializzate OS3, OS28 ed OS30; l’importo di ciascuna di
tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve
essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata
nell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria
OG11: categoria OS3 (10%), categoria OS28 (25%),
categoria OS30 (25%).”
Pertanto, considerati gli importi dei lavori ricadenti nelle
categorie specialistiche OS28 ed OS30, si rileva che, ai
fini dei requisiti richiesti dal bando di gara, si rientra
ampiamente nei limiti percentuali stabiliti dall’art. 79 ultimo
periodo, e DPR 207/2010 e, pertanto, è consentita la
partecipazione anche delle imprese in possesso della
categoria generale OG11 – classifica I, in luogo delle
categorie specialistiche sopra riportate.
ALLA LUCE DEI PRESENTI CHIARIMENTI, SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
OFFERTE E’ DIFFERITO AL 26/05/2014 ORE 12:00 (CFR. DELIBERAZIONE 363 DEL 09/05/2014).
LA CELEBRAZIONE DELLA GARA E’ DIFFERITA ALLE ORE 12:00 DEL 04/06/2014.
Il Responsabile del Procedimento
ing. nicola tufarelli
Firmato
Gara RMN – Chiarimento 3 del 09/05/2014
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