Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede Centrale “Cà Granda”, sita in Milano, via Festa del Perdono 3-7 Autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2013 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA 5564438F7C CODICE UNICO DI PROGETTO G46E11000690001 RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – N. 1 D.1 - E’ possibile partecipare all’appalto essendo in possesso delle categorie SOA OG11 alla IV, OS28 alla IIIbis, OS3 alla II? R. L’art. 79 comma 16 del DPR n. 207/2010 statuisce, relativamente all’attestazione SOA rilasciata ai sensi del DPR n. 207/2010, che l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Solo per le imprese munite della certificazione da attestazioni SOA rilasciate in applicazione del nuovo (rispetto al sistema di cui al DPR 34/2000) e più rigoroso sistema delineato dal comma 16 dell’art. 79 DPR 207/2010 potrà ritenersi operativo il principio generale dell’assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale OG11. Per quanto attiene alla validità delle attestazioni, l’art. 357 comma 12 del DPR 207/2010 e s.m.i. dispone che le attestazioni OG11 di cui al DPR n. 34/2000 hanno cessato di avere validità a decorrere dal 5/12/2012. Tenuto conto di quanto sopra riportato, è possibile partecipare all’appalto in oggetto essendo in possesso della categoria SOA OG11 classe IV e della categoria OS3 classe II in quanto la classificazione mancante per le lavorazioni di cui alla categ. OS3 viene “assorbita” dalla categ. OG11, la cui parte residua di classificazione risulta sufficiente a coprire l’importo della lavorazioni di cui alla categ. OS30. D.2 - Sarebbe intenzione costituire un ATI con impresa avente la OG2 classe III, tale impresa può partecipare ed eventualmente subappaltare la parte che manca per raggiungere la IV categoria? D.3 - Può partecipare alla gara un’impresa avendo le categorie OS3 classe IV-bis, OS30 classe VI, OG11 classe VII e dichiarando di subappaltare interamente la categoria OG2? R. Sì, l’impresa in possesso di qualificazione per la categoria OG2 classe III può partecipare all’ATI e subappaltare la parte che manca per raggiungere la IV categoria. Sì, l’impresa in possesso di qualificazione per le categorie OS3 classe IVbis, OS30 classe VI, OG11 classe VII può partecipare alla gara subappaltando la categoria OG2. Si ricorda, infatti, come indicato nel disciplinare di gara a pag. 2, che le lavorazioni di cui alla categoria OG2 rientrano nella previsione di cui all’art. 109 co.2 del DPR 207/2010 e pertanto risulterebbero interamente subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Si ricorda che il presente chiarimento dovrà essere inserito nella busta 1 “Documenti, Certificazioni e Dichiarazioni”, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara. Milano, 12/02/2014 IL CAPO DIVISIONE ATTIVITA’ LEGALI F.to Dott. Roberto Conte
© Copyright 2024 ExpyDoc