7.6.2011 - orizzontemare

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00144 Roma,--------
•
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto 2° - Ufficio I
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP
M TRA.CGCCP
Comando Generale delle Capitanerie di Pcrto
CGCCP
Alla
-~
e, p.c.
Direzione generale per i porti
SEDE
,
Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (I.S.P.RA)
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA 1><
REGISTRO UffiCIALE
Prot: O~3~~7.07l06f2011.USCITA
0201
Allegati: 1
Argomento: I.S.P.RA - Tavolo tecnico per la redazione di disciplina tecnica sulla sicurezza
delle attività subacquee - "Linee guida sulle attività subacquee di ISPRA e del
Sistema Agenziale". Richiesta di parere.
(Spazio
riservato
a
protocolli, visti
e decretazioni)
Si fa riferimento alla nota prot. generale ISPRA n° 14492 in data 02 maggio
2011 dell'ISPRA (in copia allegata).
In esito ad una richiesta dell'ISPRA, personale di questo Comando generale ha
preso parte ai lavori di un tavolo tecnico al quale è stato affidato il compito di
mettere a punto specifiche linee guida finalizzate alla disciplina delle attività
subacquee svolte dai propri ricercatori, disciplina a carattere interno all'Istituto
ed efficace anche per le attività subacquee a scopo scientifico svolte dalle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.PA),
L'obiettivo perseguito dall'Istituto e dal sistema delle agenzie, quali datori di
lavoro ai fini della normativa in materia di prevenzione e sicurezza delle attività
lavorative, è definire un quadro di regole a garanzia del personale scientifico
impiegato in attività subacquee, collocandosi meritoriamente, per questo
aspetto, nel novero delle migliori pratiche per attenzione ai temi della sicurezza
sul lavoro.
Non può sottacersi, al riguardo, che la tematica, nel più generale contesto della
disciplina delle attività subacquee, soffre della nota carenza di un quadro
aggiornato di norme e della difficile adattabilità delle poche regole di cui dispone
l'ordinamento vigente a fronte della necessità di affrontare, in modo organico ed
esaustivo, la complessità delle tematiche poste dall'evoluzione delle attività
subacquee.
Tematiche che, come noto, troverebbero un momento di organica analisi ove si
disponesse di un più volte auspicato "testo unico", in più versioni già all'esame
del Parlamento, nel corso delle recenti Legislature e che, in ultimo, è
efficacemente rappresentato dall'A.C. 344 a firma dell'On.le Bellotti ed aa. "testo unico delle attività subacquee ed iperbariche"- schema che ha il pregio di
un approccio sistematico al settore, nel quale trovano adeguato spazio anche
"specializzazioni" subacquee del tutto peculiari - quale, per quanto qui più
interessa, la figura dell"'operatore subacqueo scientifico", - quale sbocco di un
iter formativo che sia sintesi efficace delle competenze tecnico - scientifiche
necessarie e della professionalità di base indispensabile alla 'conduzione in
piena sicurezza dell'attività.
Posta tale doverosa premessa, quanto ai quesiti posti dall' 1~.aRA,si~pttolinea
che il contributo di questo Comando generale è stato rivolto, prevalentemente,
ad offrire un supporto, a carattere tecnico, centrato sui soli profili afferenti alla
gestione in sicurezza dell'attività subacquea a scopo scientifico.
Nel corso di uno degli ultimi incontri, l'ISPRA ha altresì sottoposto alcuni quesiti
sulla disciplina e la regolamentazione amministrativa eelle attività subacquee,
temi che sono stati da ultimo formalizzati con la nota cui si fa riferimento.
I quesiti sottoposti concernono, in particolare, i sottonotati aspetti:
a) requisito professionale di cui deve essere in possesso il ricercatore
ISPRA impegnato in attività subacquee;
b) obbligatorietà dell'iscrizione presso il registro sommozzatori di cui al
decreto ministeriale 13 gennaio 1979 ed "ampiezza" dell'ambito di
operatività dell'iscrizione, rispetto alla Capitaneria di porto d'iscrizione del
sommozzatore;
c) effetti dell'attività condotta in assenza dell'iscrizione presso il registro
sommozzatori e procedura autorizzativa richiesta per l'attività subacquea
da awiarsi presso la Capitaneria di porto presso la quale si svolge la
campagna scientifica e disciplina, in sede locale, delle discendenti attività
in mare.
Tanto premesso, si sottopongono alle valutazioni di codesta Direzione generale
le indicazioni che questo Comando generale ritiene opportuno rendere al
riguardo, anche alla luce degli indirizzi generali già resi da codesta Direzione
generale su tematiche affini.
Quanto al primo quesito, si reputa che l'attività subacquea svolta in ambito
ISPRA, essendo connotata da indubbi caratteri di professionalità, non possa che
essere svolta da personale in possesso di brevetti rilasciati a conclusione di
corsi finalizzati all'esercizio di attività subacquee professionali, ai sensi del già
citato decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche.
Non costituisce pertanto titolo idoneo il possesso di brevetto, di carattere ludico
- sportivo, di alcuna tipologia.
In ordine al secondo quesito si ritiene che all'iscrizione presso il registro dei
sommozzatori in servizio locale, l'Istituto, quale datore di lavoro, possa
coordinare l'attività di iscrizione dei singoli ricercatori, una volta che gli stessi si
siano muniti dei brevetti prescritti per l'iscrizione, selezionando, in piena
autonomia, gli uffici marittimi di riferimento.
Quanto all'ambito di operatività dell'iscrizione, in attuazione agli indirizzi resi su
fattispecie analoghe, posto che per "adiacenze" è congruo ritenere che la
normativa si riferisca all'intero ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo comprensivo dell'ambito portuale di riferimento -, è dell'avviso che l'iscrizione
presso il registro di una singola Capitaneria di porto non pone, comunque, alcun
sostanziale limite operativo al ricercatore/sommozzatore iscritto.
Permane, infatti, la possibilità di richiede l'autorizzazione annuale ad operare
presso altri ambiti portuali, ai sensi dell'articolo 204 deJ.'regol~ento
di
esecuzione al Codice della navigazione, autorizzazione da intendersi "aperta"
alla possibilità di operare, indistintamente, presso ambiti portuali o tratti di litorale
distinti rispetto all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo d'iscrizione.
Quanto all'ultimo quesito, si reputa che esso resti sostanzialmente assorbito da
quanto evidenziato a proposito del primo.
L'esercizio di attività professionale subacquea in assenza della prescritta
abilitazione professionale, oltre a determinare conseguenze sui profili
assicurativi e previdenziali che connotano il rapporto tra l'operatore subacqueo
ed il committente/datore di lavoro, può integrare la violazione di altre norme, a
carattere generale o speciale, anche di rilievo penale, che spaziano, in funzione
della fattispecie concreta, dall'esercizio abusivo della professione alla violazione
di specifiche ordinanze di polizia marittima che, in sede locale, disciplinino
l'esercizio delle attività subacquee.
In relazione, infine, alle indicazioni richieste dall'Istituto, a conclusione della nota
cui si fa riferimento, concernenti la definizione di una procedura autorizzativa
uniforme da avviarsi presso gli Uffici marittimi, si valuta opportuno definire
quest'ultimo aspetto solo in esito alle valutazioni che verranno espresse da
codesta Direzione generale e nel corso delle sessioni conclusive del tavolo
tecnico.
Si resta in attesa dell'autorevole avviso che Codesta Direzione generale riterrà
di rendere sui punti sopra esposti.
IL COMANDANT GENERALE
Amm. Isp. cap~
.~,~BRUSCO
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