'" 00144 Roma,-------- • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto Reparto 2° - Ufficio I Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP M TRA.CGCCP Comando Generale delle Capitanerie di Pcrto CGCCP Alla -~ e, p.c. Direzione generale per i porti SEDE , Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.RA) Via Vitaliano Brancati, 48 00144 ROMA 1>< REGISTRO UffiCIALE Prot: O~3~~7.07l06f2011.USCITA 0201 Allegati: 1 Argomento: I.S.P.RA - Tavolo tecnico per la redazione di disciplina tecnica sulla sicurezza delle attività subacquee - "Linee guida sulle attività subacquee di ISPRA e del Sistema Agenziale". Richiesta di parere. (Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni) Si fa riferimento alla nota prot. generale ISPRA n° 14492 in data 02 maggio 2011 dell'ISPRA (in copia allegata). In esito ad una richiesta dell'ISPRA, personale di questo Comando generale ha preso parte ai lavori di un tavolo tecnico al quale è stato affidato il compito di mettere a punto specifiche linee guida finalizzate alla disciplina delle attività subacquee svolte dai propri ricercatori, disciplina a carattere interno all'Istituto ed efficace anche per le attività subacquee a scopo scientifico svolte dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.PA), L'obiettivo perseguito dall'Istituto e dal sistema delle agenzie, quali datori di lavoro ai fini della normativa in materia di prevenzione e sicurezza delle attività lavorative, è definire un quadro di regole a garanzia del personale scientifico impiegato in attività subacquee, collocandosi meritoriamente, per questo aspetto, nel novero delle migliori pratiche per attenzione ai temi della sicurezza sul lavoro. Non può sottacersi, al riguardo, che la tematica, nel più generale contesto della disciplina delle attività subacquee, soffre della nota carenza di un quadro aggiornato di norme e della difficile adattabilità delle poche regole di cui dispone l'ordinamento vigente a fronte della necessità di affrontare, in modo organico ed esaustivo, la complessità delle tematiche poste dall'evoluzione delle attività subacquee. Tematiche che, come noto, troverebbero un momento di organica analisi ove si disponesse di un più volte auspicato "testo unico", in più versioni già all'esame del Parlamento, nel corso delle recenti Legislature e che, in ultimo, è efficacemente rappresentato dall'A.C. 344 a firma dell'On.le Bellotti ed aa. "testo unico delle attività subacquee ed iperbariche"- schema che ha il pregio di un approccio sistematico al settore, nel quale trovano adeguato spazio anche "specializzazioni" subacquee del tutto peculiari - quale, per quanto qui più interessa, la figura dell"'operatore subacqueo scientifico", - quale sbocco di un iter formativo che sia sintesi efficace delle competenze tecnico - scientifiche necessarie e della professionalità di base indispensabile alla 'conduzione in piena sicurezza dell'attività. Posta tale doverosa premessa, quanto ai quesiti posti dall' 1~.aRA,si~pttolinea che il contributo di questo Comando generale è stato rivolto, prevalentemente, ad offrire un supporto, a carattere tecnico, centrato sui soli profili afferenti alla gestione in sicurezza dell'attività subacquea a scopo scientifico. Nel corso di uno degli ultimi incontri, l'ISPRA ha altresì sottoposto alcuni quesiti sulla disciplina e la regolamentazione amministrativa eelle attività subacquee, temi che sono stati da ultimo formalizzati con la nota cui si fa riferimento. I quesiti sottoposti concernono, in particolare, i sottonotati aspetti: a) requisito professionale di cui deve essere in possesso il ricercatore ISPRA impegnato in attività subacquee; b) obbligatorietà dell'iscrizione presso il registro sommozzatori di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 ed "ampiezza" dell'ambito di operatività dell'iscrizione, rispetto alla Capitaneria di porto d'iscrizione del sommozzatore; c) effetti dell'attività condotta in assenza dell'iscrizione presso il registro sommozzatori e procedura autorizzativa richiesta per l'attività subacquea da awiarsi presso la Capitaneria di porto presso la quale si svolge la campagna scientifica e disciplina, in sede locale, delle discendenti attività in mare. Tanto premesso, si sottopongono alle valutazioni di codesta Direzione generale le indicazioni che questo Comando generale ritiene opportuno rendere al riguardo, anche alla luce degli indirizzi generali già resi da codesta Direzione generale su tematiche affini. Quanto al primo quesito, si reputa che l'attività subacquea svolta in ambito ISPRA, essendo connotata da indubbi caratteri di professionalità, non possa che essere svolta da personale in possesso di brevetti rilasciati a conclusione di corsi finalizzati all'esercizio di attività subacquee professionali, ai sensi del già citato decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche. Non costituisce pertanto titolo idoneo il possesso di brevetto, di carattere ludico - sportivo, di alcuna tipologia. In ordine al secondo quesito si ritiene che all'iscrizione presso il registro dei sommozzatori in servizio locale, l'Istituto, quale datore di lavoro, possa coordinare l'attività di iscrizione dei singoli ricercatori, una volta che gli stessi si siano muniti dei brevetti prescritti per l'iscrizione, selezionando, in piena autonomia, gli uffici marittimi di riferimento. Quanto all'ambito di operatività dell'iscrizione, in attuazione agli indirizzi resi su fattispecie analoghe, posto che per "adiacenze" è congruo ritenere che la normativa si riferisca all'intero ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo comprensivo dell'ambito portuale di riferimento -, è dell'avviso che l'iscrizione presso il registro di una singola Capitaneria di porto non pone, comunque, alcun sostanziale limite operativo al ricercatore/sommozzatore iscritto. Permane, infatti, la possibilità di richiede l'autorizzazione annuale ad operare presso altri ambiti portuali, ai sensi dell'articolo 204 deJ.'regol~ento di esecuzione al Codice della navigazione, autorizzazione da intendersi "aperta" alla possibilità di operare, indistintamente, presso ambiti portuali o tratti di litorale distinti rispetto all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo d'iscrizione. Quanto all'ultimo quesito, si reputa che esso resti sostanzialmente assorbito da quanto evidenziato a proposito del primo. L'esercizio di attività professionale subacquea in assenza della prescritta abilitazione professionale, oltre a determinare conseguenze sui profili assicurativi e previdenziali che connotano il rapporto tra l'operatore subacqueo ed il committente/datore di lavoro, può integrare la violazione di altre norme, a carattere generale o speciale, anche di rilievo penale, che spaziano, in funzione della fattispecie concreta, dall'esercizio abusivo della professione alla violazione di specifiche ordinanze di polizia marittima che, in sede locale, disciplinino l'esercizio delle attività subacquee. In relazione, infine, alle indicazioni richieste dall'Istituto, a conclusione della nota cui si fa riferimento, concernenti la definizione di una procedura autorizzativa uniforme da avviarsi presso gli Uffici marittimi, si valuta opportuno definire quest'ultimo aspetto solo in esito alle valutazioni che verranno espresse da codesta Direzione generale e nel corso delle sessioni conclusive del tavolo tecnico. Si resta in attesa dell'autorevole avviso che Codesta Direzione generale riterrà di rendere sui punti sopra esposti. IL COMANDANT GENERALE Amm. Isp. cap~ .~,~BRUSCO , i i
© Copyright 2025 ExpyDoc