REGIONE CALABRIA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) DCA n. 106 del 25 Novembre 2014 OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 165/2012 come modificato DPGR-CA n. 125/2013. Obiettivo SVET lO. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del dal _ REGIONE CALABRIA IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge lO Ottobre 2007, n. 159, convertito modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; con VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito riportati: 1) conclusione regionale; entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione della posizione debitoria 2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; 3) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano; 6) interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento programmati in sede nazionale; agli obiettivi 7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative tariffe; 8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni mediante adeguamento della vigente normativa regionale; e accreditamenti istituzionali, lO) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; Il) revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, In coerenza con le linee del Piano di rientro; 12) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 15912007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare lA. r Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con le quali sono stati rispettivamente nominati quali sub commissari Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani; VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015; VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento. Il comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale è stato conferito al Gen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Calabria; RILEVA TO che con la anzidetta Deliberazione: a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro tempore della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati; b) è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di: adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità; rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresì, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 15912007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007. CONSIDERA TO che: - con nota del Ministero della Salute DGSAF prot. 9875 del 15 maggio 2013 "implementazione del! 'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852104" è stato dato avvio alla omogeneizzazione della nomenc1atura degli Stabilimenti, secondo la master list condivisa a livello interregionale; -l'allegato l/bis al DPGR n. 16512012 come modificato ed integrato dal DPGR-CA n. 12512013, deve essere sostituito alla luce delle definizioni di cui sopra; CHE con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Il agosto 2014, n. 116) all'art. l/bis comma 2, è previsto che "l'obbligo di registrazione di cui ~V all'articolo 6 del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa"; CONSIDERA TO altresì che: - dalle evidenze rilevate nel corso degli audit regionali effettuati ai sensi dell' art. 4 paragrafo 6 del Regolamento (CE) 88212004, è emerso che permangono a livello territoriale problematiche relative alla incompletezza degli elenchi anagrafici degli Stabilimenti di cui all' art. 31 par. l lett. b) del Regolamento stesso, con particolare riferimento a quelli operanti e autorizzati in data antecedente l'entrata in vigore del Reg. CE 852/04 e agli OSA della produzione primaria; CONSIDERA TO inoltre che: -la Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012 ha ribadito, tra l'altro, la corretta vigenza dell' Autorizzazione regionale prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/1 0120 Il, relativa all'utilizzo delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; - che tali stabilimenti sono inclusi nella master list sopra richiamata, verso i quali rilasciare il riconoscimento regionale previsto all'art. 6 paragrafo 3 del Reg. CE 852/04; RITENUTO pertanto di dover fornire utili indicazioni alle Autorità Competenti Locali, rappresentate ai sensi del D .1gs. 193/2007 dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione afferenti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, in merito ai punti sopra richiamati; DATO ATTO che negli allegati A, B e C e relativa modulistica, acclusi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, sono riportate le procedure operative per la gestione degli aspetti relativi alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene"; VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma l letto c) che attribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali" e ritenuto di dover specificare che, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/1012011, di specifica pertinenza sanitaria, non rientrino tra i provvedimenti e adempimenti di cui all'art. 88 comma l lett. c) della L.R. 3412002 stessa; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 17/0512012 "Linee Guida per l'organizzazione ed ilfunzionamento dello Sportello Unico per attività produttive (SUAP) "; VISTO il Decreto Legge del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Legge di conversione dell' 8 novembre 2012 n. 189 - G.U10 novembre 2012); VISTI: -la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75212010 e s.m.i. - il DM 18/10/1998; - il Reg. CE 88212004; - i Reg. CE 178/2002 - 852, 853,85412004; - il D. Lgs. 193/2007; - il Regolamento Regionale 23/03120 l O; - il DPGR - CA n. 62 del 23 maggio 2013; - i DPGR n. 165/2012 e n. 12612013; - i DPGR n. 12712013 e n. 14/2014; - Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Il agosto 2014, n. 116); SU proposta della Task Force Veterinaria di cui al DPGR 56/2011 di concerto con l'Ufficio Igiene Alimenti e Bevande del Settore Area LEA del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; VIST A l'istruttoria compiuta dal Dirigente Reggente del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 9/2001; DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dal Dr. Pasquale Turno quale Responsabile del Procedimento; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: DI APPROV ARE la procedura operativa relativa alle attività di registrazione degli Stabilimenti di cui all'art. 6 par. 2 del Reg. CE 852/04, di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che integra quanto contenuto nel DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 ed abroga l'allegato l/bis al DPGR n. 165/2012: DI APPROVARE la procedura operativa e relativa modulistica di cui all' allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le attività di riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 par. 3 letto a) del Reg. CE 852/04, degli Stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, previste, quale autorizzazione regionale, dagli artt. 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/1 0/20 Il; DI APPROVARE la procedura operativa di cui all' allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le indicazioni relative agli elenchi anagrafici degli Stabilimenti di cui all'art. 31 par. 1 lett. b) ed f) e le tariffe per i riconoscimenti regionali; DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni regionali in materia; DI TRASMETTERE il presente decreto ai Ministeri affiancanti, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati; DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web dello stesso Dipartimento della Regione Calabria Il Dirigente del Servizio .J!Fh>quace ~~;rr- I ~in~ente ?e~ ~~.nerale Sub Commissario rrt:r:\r~ ALL. A al DCA MODIFICHE del . ED INTEGRAZIONI AL DPGR 0.165/2012 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DPGR-CA o. 125/2013 Ur !· l Pagina 1 all.A Abrogazioni L'allegato 1/bis del DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è abrogato dal resente alle ato. e sostituito In relazione ai capitoli "Registrazione" e "procedure di registrazione" pago 5 e 6 alloA al DPGR n. 165/2012, considerato che con la nota DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013 ''Implementa:done dell 'anagrajè degli Jtabilimenti regÌJtratiai JenJi del Reg. CE n. 852/2004", il Ministero della Salute ha avviato il percorso di omogeneizzazione della nomenclatura e tassonomia degli stabilimenti degli Operatori del Settore Alimentare, ai fini delle univoche modalità di registrazione sanitaria sull'intero territorio nazionale, sulla base della maJter IÌJt condivisa con il Coordinamento Interregionale Sicurezza Alimentare, si riporta di seguito la tabella con la specificazione degli Stabilimenti da' ai sensi del CE specificazioni altro - attività registrate 852 Produzione di alimenti in allevamento Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano Produzione di conserve e semiconserve vegetali (II gamma) Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma - ortofrutticoli n.b.: I gamma (vegetali L'attività di freschi che ricevono produzione, una ridotta o nulla attività di Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) Refrigerazione comprende di per sè / commerciaI izzazione atmosfera modificata; all'ingrosso dei propri possono essere immessi dopo la raccolta) va in produzione primaria 1----+-:::---:---:--....".----:7""'---;-;--,---1-----------1 comprende le spezie t--;P:;-r-od"7u-z...,.io-n-e-d-;-:i-+------1r.P:;-r-o"7du-z...,.io-n-e--;:--;--:-::-fi::-ru-tt---a-e-;-di:---+----------l bevande di frutta 10.32.00 prodotti. Qualora l'OSA volesse anche sul mercato Produzione di vegetali secchi e/o tostati la trattamento con immediatamente Vegetali produzione, trasformazione e confezionamento di vegetali e confezionamento condizionamento: Produzione di prodotti pronti ali 'uso o altrimenti detti "fresh cut" - IV gamma - e ortofrutticoli precottiV gamma trasformazione vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere tale attributo (campo 3g del format di ortaggi registrazione) all'attività di t--.....:..:c==--+---t-P;:;'r-o-;d-uz-,i-on-e-d-;-i---o"7lt:-·o--------f----------1 produzione, Produzione di olii 1----+-:::---:---:--....".----;-----:-:----1------,--;--:,.,-------1 e grassi vegetali Produzione di grassi vegetali margarina e simili trasformazione e confezionamento. e miscelatura 11.01.00 degli alcolici Produzione di vini e mosti Produzione di bevande alcoliche ~ di illtri vini il 11.03 base di frutta Pagina 2 all.A Produzione di birra, malto e altre bevande fermentate non distillate molitura di frumento e altri cereali Lavorazione di cereal i, sem i, legumi e tuberi 10.61.30 Lavorazione del riso Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi Produzione di amidi e di prodotti amidacei 10.81 Lavorazione del caffè 10.83.01 lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi 10.83.02 Produzione di pasta secca e/o fresca Prodotti da forno e di pasticceria, gela.~. e piatti pronti ~ Produzione, trasformazione e congelamen*.-,. Produzione di zucchero produzione di zucchero Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria freschi e secchi Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti) produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti,caramelle, ecc. 10.73 produzione di cacao,cioccolato,caramelle confetterie prQ(lu.Zion~, trasformazione e confezionamento e 10.82 Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) Produzione delle bibite analcoliche produzione di ghiaccio 08.93.00 Sale macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura macellazione di avicunicoli presso aziende agricole Iavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e comprensivo di paste farcite Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti) Estrazione di sale Altri alimenti industrie di prod. e trasf. regis~l"llteper Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia e Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi Produzione di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi Produzione di cibi pronti in genere Alimenti di ol"i anhnale ~ Lavorazione del caffè Produzione di sale iodato L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sè la commercializzazione all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale, deve esplicitamente aggiungere tale attributo (campo 3g del format di registrazione) all'attività di produzione, trasformazione e confezionamento. macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura per la vendita diretta al consumatore finale o a dettaglianti della provincia/province contermini macellazione di avicunicoli presso aziende agricole lavorazione e trasfonnazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi Pagina 3 all.A preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente contigui o meno ad essi lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi e lavorazione di prodotti dell'apiario Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti) Ristorazione collettiva (comunità ed eventi) Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e in ristorazione collettiva (Mense, Terminali di distribuzione e Sedi per eventi e con diretta anche connessa con aziende agricole esercizi somministrazione tipo A (ex L. 25-08-1991 n. 287) (ristoranti, trattorie, tavole calde, Ristorazione pizzerie, birrerie, agriturismi, pub) Ristorazione pubblica esercizi somministrazione tipo B (ex L. 25-08-1991 n. 287) tra Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry o tra fornitore e dettagliante Commercio deposito all'ingrosso - con Commercio al dettaglio bevande in Esercizi di vicinato del settore alimentare aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione Commercio al dettaglio di alimenti e bevande residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 le singole attività di produzione/lavorazio ne site all'interno di tali strutture di vendita devono essere registrate secondo le altre sezioni della master list abitanti ( art. 4, lettera d, D.L.vo 31 marzo e\ r.w na 4 mIA 1998, n. 114) . al dettaglio di alimenti e bevande in attività commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di vendita Esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti ( art. 4, lettera e, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114) Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di vendita Esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita ( art. 4, lettera f, D.L.vo31 marzo 1998, n. 114) Commercio al dettaglio per corrispondenza/internet con o senza strutture annesse, sia registrate che riconosciute Commercio ambulante a posto fisso Commercio ambulante il commercio ambulante comprende la f----+--:C=-o-m-m-e-rc-:i-o-a-m-:b-u-:I-an-t-e-:i-:ti-n-er-an-te-somministrazione distributori automatici di alimenti confezionati e bevande Distributori trattata deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento Piattaforma di distribuzione alimenti deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di vendita di alimenti trasporto di alimenti e bevande conto terzi c.d. "casette dell'acqua" deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura deposito conto terzi di alimenti non in regime di temperatura Piattaforma di distribuzione alimenti si fa riferimento ai depositi con sede r---I~dke~p~o~si~to~~iofiailne;nenm;Ua~nmo;;nll materialmente annessi ad esercizi di vendita non in regime di temperatura diversa (punto 2 del modello di registrazione) trasporto conto terzi di alimenti in cisterna f-----1I---,---,-,-,-;C"""'c:--:-:-;-----j registrano per il trasporto di alimenti e f----f-'-'-""'--'-'-"---'..:.---"''-'-''''';-':-:'''-:c:-'--:----; trasporto conto terzi di alimenti non in regime di temperatura controllata bevande conto terzi devono inoltre elencare tipo, numero e dati Le aziende che si identificativi dei mezzi di trasporto Pagina 5 all.A La MaJter LiJt ha esclusivamente finalità sanitarie e rappresenta il riferimento univoco per l'intero territorio nazionale, ai fini della conoscenza del panorama produttivo e della pianificazione (programmazione in considerazione della categorizzazione dei rischi) e rendicontazione dei controlli ufficiali eseguiti ai sensi della normativa vigente nel settore sanitario. In particolare, rispetto al D.M. del 1998 è stata modificata la suddivisione delle Macroaree ed è stata ritenuta insufficiente la classificazione in base ai codici ATECO, che è risultata fino ad oggi limitativa per la individuazione di specifiche atti~ità produttive (per es. integra tori alimentari, vegetali congelati, prodotti V gamma, ecc.) La MaJter LiJt individua le macroaree, le aggregazioni e le attività ad oggi ritenute necessarie e potrà essere successivamente integrata da ulteriori indicazioni che si rendessero eventualmente necessarie in futuro. Specificazioni relative agli elenchi degli Stabilimenti OSA e loro registrazione Le AASSPP assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativa agli operatori registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti. La registrazione si deve basare su un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale. Sulla base di quanto già regolamentato a livello regionale, le informazioni concordate a livello interregionale per garantire l'uniformità dei dati relativi agli OSA su tutto il territorio nazionale, dovranno prevedere ulteriori dettagli. I campi del tracciato record dovranno, quindi, contenere: 1. a) b) c) d) e) f) g) h) IDENTIFICAZIONE IMPRESA Ragione sociale/ denominazione fiscale Sede legale Identificativo fiscale (C.F. o p.. IVA) Rappresentante legale nOidentificativo univoco [solo per trasportatori animali] Data chiusura impresa (allineare con gli operatori) Stato attività dell'impresa (in attività o meno) Data e motivazione dei cambiamenti di stato Rapporto tra IMPRESA e SEDE (da valutare il caso in cui in un'unica sede insistono più imprese) 2. SEDEII OPERATIVA/E Coordinate geografiche Indirizzo (riferimenti territoriali compresa la competenza sanitaria) b) c) nOdi registrazione [per le imprese registrate ftno ad oggi per risolvere il problema di chi ha già più di un codice, il numero di registrazione può essere multiplo specificando la diversa attività] a) Rapporto tra SEDE e ATTIVITA' 3. a) ATTIVITA' PRODUTTIVE Codice attività da master list 852 Descrizione attività/ descrizione relativa al Codice attività da master list 852 b) Data inizio attività c) Data variazione attività d) Stato attività (se l'attività è sospesa, revocata, o in attività) e) Data e motivazione dei cambiamenti di stato f) g) Attributi dell'attività (ad esempio, per le attività di produzione, trasformazione e confezionamento indicata l'eventuale vendita delle proprie produzioni al consumatore finale) qui va In particolare, per identificare in modo univoco un'impresa, l'attività svolta ed il luogo in cui viene svolta, una possibile soluzione è quella utilizzare un codice composto da tre parti: (IDENTIFICATIVO FISCALE) + (COORDINATE GEOGRAFICHE) + (CODICE attività da master list 852) Pagina 6 all.A Master list stabilimenti soggetti a Riconoscimento Analogamente a quanto CE 852/04, ferme informazioni necessarie sopra restando descritto, le procedure a costituire ai sensi del Reg. CE 852/04 per gli Stabilimenti operative i tracciati record, degli OSA già codificate si applica soggetti per tali la nomenclatura a riconoscimento ai sensi del Reg. adempimenti e la tipologia e la tassonomia indicata di nella seguen t e t a b e Il a: Macroaree Produzione Primaria Altri alimenti - industrie di prod. e trasf. Attività Aggregazioni Codice Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia Descrizione Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli imbottigliamento di acque minerali Produzione di integratori alimentari Confezionamento Industrie Produz./Trasform/confezionameno Alimenti addizionati di vitamine e minerali, Reg. 1925/2006 e di Integratori alimentari Industrie Produz./Trasform/confezionamento Alimenti addizionati di vitamine e minerali, Reg. 1925/2006 e di Integratori alimentari Produzione vitamine e Produzione forno e addizionati di integratori alimentari di derivati del latte addizionati di minerali di paste alimentari, prodotti da simili pasticceria, e prodotti di vitamine e minerali Produzione di altri prodotti alimentari nca addizionati di vitamine e minerali Produzione delle bibite analcoliche, e altre bevande addizionate di vitamine e minerali Confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali Produzione di alimenti a fini medici speciali Industrie Produz./Trasform/confezionament o Alimenti senza glutine, Alimenti a tini medici speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia Industrie Produz./T rasform/ confezionament o formule per lattanti e di proseguimento (Dir. 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (Dir. 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia Industrie Produz./Trasformlconfezionamento Alimenti senza glutine, Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia Industrie Produz./Trasform/confezionamento formule per lattanti e di proseguimento (Dir. 141/2006, modifiche e/o aggiornamenti), latti destinati ai bambini e alimenti per la prima infanzia (Dir. 125/2006, modifiche e/o aggiornamenti) alimenti a fini medici speciali e altri dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o aggiornamenti) destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia produzione e confezionamento alimentari Prod.e conf.di additivi,aromi ed enzimi di additivi produzione e confezionamenti di aromi alimentari produzione e confezionamento di enzimi alimentari Confezionamento di alimenti a fini medici speciali Produzione di alimenti senza glutine Confezionamento di alimenti senza glutine Produzione di altri alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche Confezionamento di altri alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche Produzione di formule per lattanti e di proseguimento e Iatti destinati ai bambini nella prima infanzia Confezionamento di formule per lattanti e di proseguimento e latti destinati ai bambini nella prima infanzia Produzione di alimenti a fini medici speciali per lattanti e/o bambini nella prima infanzia Confezionamento di alimenti a fini medici speciali per lattanti e/o bambini nella prima infanzia Produzione di alimenti per la prima infanzia Confezionamento di alimenti per la prima infanzia Produzione di altri prodotti alimentari nca per lattanti o bambini nella prima infanzia Confezionamento di altri prodotti alimentari nca per lattanti o bambini nella prima infanzia di additivi produzione e confezionamento alimentari produzione alimentari produzione alimentari e confezionamenti e confezionamento Pagina di aromi di enzimi 7 all.A L'implementazione delle banche dati informatizzate a livello di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, fruibile per tutti i Servizi che si occupano di Sicurezza Alimentare, nell'ambito della gestione in carico ai Dipartimenti di Prevenzione, deve consentire l'identificazione univoca delle imprese presenti su ciascun territorio, l'acquisizione dei dati a livello regionale, nonché il raccordo con i sistemi informativi nazionali attivi (SINVSA, VIG, NSIS). Pagina 8 all.A ALL. B al DCA MODIFICHE del. , ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013 Pagina 1 alloB Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato. Stabilimenti di utilizzazione di acque minerali Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione delle acque minerali naturali" all'art. 6 prevede che l'utilizza;;jone di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai semi dell'articolo 4, e' subordinata all'autorizza;;jone regionale': Ai fini del rilascio di detta autorizzazione deve essere accertato, tra l'altro, che le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. Analogamente tale autorizzazione è richiesta, ai sensi dell'art. 22 del citato D. Lgs. n. 176/2011, anche per l'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta a livello Ministeriale. Dallo gennaio 2006 sono in vigore i Regolamenti Comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene" ed in particolare il Regolamento CE 852/2004, nel quale, all'art. 6 paragrafo 2 si prevede che "ogni operatore del settore alimentare nott/ìca all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che mgua una quaùiasi delle./àsi di produ;;jone, traJforma;;jone e distribu;;jone di alimenti ai fini della registra;;jone del suddetto stabilimento ed al paragrafo 3 del medesimo articolo, che "gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispe;;jone, se il riconoscimento è pmcritto: a) a norma della legisla;;jonena;;jonale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato .... ': Pertanto, la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti prevede la registrazione o il riconoscimento delle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, da parte dell'Autorità Competente; L'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CE 882/04 dispone che le Autorità Competenti stabiliscono le procedure per gli Operatori del Settore Alimentare sia ai fini della registrazione, che per il riconoscimento dei rispettivi Stabilimenti. Con i DPGR n. 165/2012 e n. 126/2013 sono state fissate, a livello regionale, le procedure per la registrazione attraverso SCIA ed il riconoscimento regionale subordinato ad accertamento preventivo ai sensi dell'art. 31 paragrafo 2 lett. b) c) d) e) f), degli Stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE 852/04, includendo talune tipologie di produzione, quali gli additivi alimentari e gli aromi, per le quali la legislazione nazionale fissava un procedimento di autorizzazione ed aventi ruolo strategico nella sicurezza alimentare. La Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012: - ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione; - ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23, comma 1,29 e 30 del medesimo D. Lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; - ha ribadito la corretta vigenza dell'Autorizzazione prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/10/2011, in forza della normativa comunitaria, con la quale si è ritenuta prevalente, rispetto a quella della semplificazione amministrativa dei procedimenti, la f111alitàdi assicurare la tutela della salute dei consumatori di acque minerali, come peraltro previsto dall' art. 34 del D.L. n. 201 del 2011. Si ritiene che il procedimento amministrativo relativo a tali autorizzazioni, rientri nelle specifiche competenze di tipo sanitario e specificamente nella materia concernente l'igiene dei prodotti alimentari e quaùivoglia fase della produ;;jone, della tra~forma;;jone e della distribu;;jone di alimenti, come definiti nel Reg. CE 178/2002. Si deve rilevare che seppure la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma 1 lett. c) attribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e terma!t", alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/10/2011, di specifica pertinenza sanitaria, non possono essere considerati tra i provvedimenti e adempimenti di cui all'art. 88 comma 1lett. c) della L.R. 34/2002. Nel presente atto si intende disciplinare a livello regionale i procedimenti di autorizzazione ex articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/10/2011, considerandoli quali riconoscimenti regionali ai sensi dell'art. 6 paragrafo 3 lettoa) del Reg. CE 852/04, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia. Per tali tipologie di stabilimenti, le procedure per il riconoscimento sono quelle definite nell'allegato 6 al DPGR n. 165/2012 e la modulistica da utilizzare è allegata al presente atto. Si considerano, come riconosciuti, gli stabilimenti già in possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione rilasciata con atto regionale o con atto della Provincia, in data antecedente la data di approvazione del presente atto; per questi Stabilimenti si applica altresì il capitolo "Trasmissioni informazioni Stabilimenti riconosciuti" in allegato 1 al DPGR-CA n. 125/2013. Restano fatte salve le altre disposizioni relative alle concessione minerarie ed ogni altra norma applicabile. e Pagina 2 ali. B 1(' ALL. 7 Spazio per apportare il timbro di protocollo presso Data, Prot. l'ASP [l Consegna [l Posta a mano ufficio protocollo* raccomandata* [l Consegna [l Posta _ a mano altro ufficio preposto* elettronica certificata ALSUAP del Comune di Oggetto: Riconoscimento, . ai sensi dell'art. 6 regolamento CE/852/2004/ artt. 6 e 22 D.Lgs. 176/2011, alla utilizzazione di acqua minerale naturale o acqua di sorgente riconosciuta come tale dal Ministero della Salute. 1. Operatore del settore alimentare II/la sottoscritto/a: Cognome: . Codice Fiscale: Data di nascita . ./ ./ . Nome: . Telefono: FAX: . Cittadinanza...................................... e-mail. @ F . Luogo di nascita: Comune Provincia........ Residenza: Comune DM D Sesso Provincia Stato . . Via/Piazza N° . C.A.P . nella sua qualità di: D Titolare dell'omonima Partita I.VA impresa individuale: (se già iscritto): . con sede legale nel Comune di . W Via/Piazza Provincia . CAP Tel N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) D Legale rappresentante Denominazione o ragione CCIAA di . della Società/Ente: sociale Codice Fiscale: Partita IVA e-mail. @ con sede legale nel Comune di . (se diversa da C.F.): . . Provincia . Pagina 3 alloB VialPiazza N° N. d'iscrizione al Registro Imprese C.A. P Tel . CCIAA di . CHIEDE Il RICONOSCIMENTO o utilizzazione (Autorizzazione - imbottigliamento Regionale ex artt. 6 e 22 D. Lgs. 176/2011) (art. 6) per: O immissione in commercio (art. 22) Odi acque minerali naturali, Odi acque di sorgente Odi preparazione di bibite analcoliche da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito nel comune di . Via ,n Tel. . e-mail . A tal proposito il sottoscritto DICHIARA (barrare la casella corrispondente) che: - il responsabile dello stabilimento è il Sig sotto la propria responsabilità . che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratorio interno. che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratori esterni accreditati e registrati,n. accreditamento n. iscrizione elenco regionale Regione . di cui si allega convenzione 1 contratto o che la denominazione dell'acqua minerale è . di cui si allegano prototipi di etichette. o che le attività di trasporto sono connesse funzionalmente alla attività principale con gli automezzi targati. . di cui si allegano copie delle carte di circolazione Il Sottoscrittola dichiara inoltre: o di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività, utilizzando la modulistica vigente a livello regionale. o di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività. o di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 LUOGO DATA FIRMA o o (allegare documento di identità) Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento DATA FIRMA Pagina 4 ali. B ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE in quadruplice copia * (barrare la casella corrispondente): D decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale o provvedimento sorgente, del Ministero della Salute; Dconcessione sul riconoscimento dell'acqua di mineraria rilasciata dall'Autorità Competente; D planimetria in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, con descrizione dei locali, indicazione della relativa destinazione d'uso e la tipologia e disposizione spaziale delle attrezzature (Iay-out); D relazione sottoscritta dal L.R. sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento e relazione descrittiva delle linee di imbottigliamento, del processo di utilizzazione (incluso l'impiego per la produzione di bevande analcoliche); opere di canalizzazione,caratteristiche operazioni effettuate (artt. 7,8,23 e 24 D.lgs. 176/2011); D autocertificazione relativa allo smalti mento o allontanamento e all'approvvigionamento idrico; degli impianti, acque reflue di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. D autocertificazione relativa alle quantità annue imbottigliate e relativa regolarità del pagamento dei canoni previsti (DGR n. 183 del 26.04.2012, L.R. n. 40/2009, R.R. n. 3/2011 e ss.mm ..ii.); D autocertificazione relativa alla sussistenza istanza per la concessione mineraria; D schede tecnico-descrittive della documentazione amministrativa presentata in sede di sui contenitori utilizzati e dichiarazioni di conformità; D una marca da bollo del valore prescrittivo* (oltre a quella già apposta sulla presente istanza). D ricevuta di versamento a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale per il sopralluogo igienico-sanitario D ricevuta di versamento da effettuarsi secondo tariffario regionale a favore della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (causale: riconoscimento regionale) Daltro * fino ad entrata . a regime sistema elettronico SUAP Pagina 5 alI. B ALL. C al DCA MODIFICHE del. . ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013 Pagina 1 alI. C Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato. I Specificazioni relative alla produzione primaria In relazione agli adempimenti di registrazione relativi agli OSA della produzione primaria ed a quanto fissato nell'Accordo Stato Regioni Rep. atti nO59/CSR del 29.04.2010 (G.u. nO121 del 26.05.2010), le attività che alla data di entrata in vigore della regolamentazione regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (DGR 523/2007) erano in possesso di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore segnalazione ai fini della registrazione/S.C.I.A. prevista dal Reg. 852/2004 e devono, pertanto, essere considerate "notificate" all'Autorità Competente. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 Qeggedi conversione 11 agosto 2014, n. 116) all'art. l/bis comma 2 è previsto che" L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa. Pertanto si ritiene che le aziende di produzione primaria che a tale data operavano e avevano notificato in qualche forma la propria attività ad una Autorità Competente ai sensi di una delle seguenti normative: • D. Lgs. 531/92 attuazione della direttiva 91/493/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca • D.lgs. 530/92 attuazione della direttiva 91/492/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi • DPR 555/92 regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura • DPR 317/96 regolamento recante norme alla direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali • DPR 54/97 regolamento recapte attuazione delle direttive 92/46/CE e 92/47 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte • DPR 395/98 regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime di lotta contro alcune malattie di molluschi bivalvi • Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (2). • Decisione della Commissione del 23 ottobre 2000 (2000/678/CE) che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/ CEE del Consiglio • Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (art.22) legge di recepimento di norme UE (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/ CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina). • Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. • Direttiva 2002/04 della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio • Regolamento (CE) n.21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE • Legge 313 del 24 dicembre 2004 disciplina per l'apicoltura • Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali • Decreto Ministeriale 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE Pagina 2 alloC • Decisione della Commissione del 15 dicembre 2006 (2006/968/CE) recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina • Regolamento 1/2005 CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; • Reg. CE n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi • D.M. n. 185/91 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità • Sistema Informativo Agricolo Nazionale: legge 4 giugno 1984, n.194 interventi a sostegno dell'agricoltura possono svolgere la loro attività senza ulteriori obblighi relativi alla notifica ai fini della registrazione. Si precisa che ogni ulteriore attività intrapresa che non rientri nella produzione primaria animale e/o vegetale (ad esempio: caseificio, salumificio essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari etc) deve essere notificata tramite SCIA o riconosciuta. Analogamente nuove attività o variazioni dell'esistente, rendono inapplicabile tale esonero. Sono altresì escluse da tale esonero le attività per le quale sia previsto il riconoscimento. I Specificazioni relative agli OSA già in possesso di autorizzazione sanitaria o nulla osta sanitario La normativa regionale aveva previsto che le imprese alimentari già in possesso alla data di entrata in vigore della regolamentazione regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (D GR 523/2007), di Autorizzazione o nulla osta Sanitario o di una Registrazione/DIA o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità a norme specifiche e di settore in materia, dovevano essere registrate d'ufficio. Considerato che tali adempimenti, non risultano omogeneamente effettuati nel territorio regionale ed atteso che questi Stabilimenti degli OSA devono essere parte essenziale degli elenchi di cui all'art. 31 del Reg. CE 882/04, ai fini della categorizzazione del rischio e della pianificazione dei controlli, presso ciascuna ASP dovrà, attraverso apposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP e le Associazioni di categoria, definirsi idonea procedura per: gestire azioni semplificate per la regolarizzazione di tali OSA; individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti da registrare d'ufficio. Ciò in quanto, con l'entrata in vigore del regime di SCIA, l'Azienda Sanitaria non è più diretta titolare a ricevere la notifica prevista ex art. 6 del Reg. CE 852/04 (che deve avvenire attraverso i SUAP), ma solo di uno degli endoprocedimenti conseguenti alla segnalazione. Resta inteso che tali Stabilimenti, comunque, devono intendersi già notificati all'Autorità Sanitaria, salvo che non siano intervenute modifiche e/o variazioni non notificate e che l'unico adempimento è relativo alla completezza degli elenchi anagrafici degli stabilimenti presenti nel territorio di competenza di ciascuna ASP, ai fini della programmazione dei co. La registrazione operata secondo quanto previsto nel presente paragrafo è da intendersi dunque quale mero censimento delle attività operanti nel settore alimentare sul territorio ASP, per le quali rimane valido l'atto autorizzativo preesistente. I Elenchi presso le AASSPP degli operatori Registrati/Riconosciuti Ai fini della registrazione d'ufficio, con riferimento all'art. 6 del Reg. CE 852/04 e dell'aggiornamento, della completezza e della piena fruibilità per i Servizi del CU degli elenchi degli Stabilimenti (ex art. 31 Reg. CE 882/04) effettivamente attivi sul territorio di ciascuna ASP, dovranno pertanto utilizzarsi: elenchi conseguenti alla.registrazione/ notifica nell'ambito della produzione primaria, effettuata in base a norme specifiche del settore veterinario (che come detto non sono soggette a nuova notifica se presenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono da ritenersi assolti gli obblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 con l'inserimento nelle banche dati esistenti (giusto quanto previsto dal Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 -legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 -); elenchi conseguenti l'iscrizione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) presso l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), per le aziende di produzione primaria che Pagina 3 alloC trattano alimenti di orlgme vegetale (che come detto non sono soggette a nuova notifica se presenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono da ritenersi assolti gli obblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 con l'inserimento nelle banche dati esistenti; le ASP potranno a tale scopo consultare, in modalità telematica, il Sistema Informativo Agricolo N azionale, con specifica richiesta di accesso istituzionale. Presso ciascuna ASP dovrà, attraverso apposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP, le Camere di Commercio, il Dipartimento Regionale Agricoltura e le Associazioni di categoria, defmirsi idonea procedura per: gestire azioni semplificate per la regolarizzazione degli OSA della produzione primaria presenti in database di specifica normativa di settore (vedi paragrafo "Specificazioni relative alla produzione primaria") nel periodo successivo all'approvazione della DGR 523/07 fino alla data di entrata in vigore del presente atto; individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti degli OSA da registrare d'ufficio. L'anagrafe degli Stabilimenti dovrà altresi considerare gli OSA oggetto di riconoscimento ai sensi della normativa vigente. Specificazioni relative a talune tipologie di registrazione D Stabilimento in cui opera una sola Impresa Premesso che il numero di registrazione identifica lo stabilimento di lavorazione, indipendentemente dalle attlvlta svolte, il titolare/legale rappresentante dell'impresa presenta sempre un'unica istanza indipendentemente dal numero di attività svolte con la relativa modulistica. Nell'atto di registrazione verranno indicate tutte le attività D Strutture in cui operano due o più OSA In caso di particolari esercizi commerciali (ad es. supermercati, centri commerciali, mercati coperti e non, etc. ovvero esercizi che utilizzano spazi e/o attrezzature comuni, gestori di banchi) nei quali sono presenti due o più operatori del settore alimentare, ciascun titolare/legale rappresentante dell'impresa procede come specificato al punto A. n numero di registrazione identifica la parte dello stabilimento (parte specifica e parte comune) dove si svolge l'attività. Tali spazi devono risultare ben evidenziati nella planimetria e nella relazione tecnica allegate all'istanza. D Trasporto alimenti Non è necessario produrre specifica SCIA per tutti gli automezzi funzionalmente connessi allo svolgimento dell'attività principale, indipendentemente dalla tipologia di alimenti trasportati, questi verranno descritti all'interno della segnalazione dell'attività principale (ad. macelleria, caseificiopescheria, fruttivendolo etc.) ivi comprese le attività soggette a riconoscimento. Ogni mezzo utilizzato per il trasporto di alimenti potrà esser sottoposto alle necessarie verifiche secondo la normativa vigente ed allo stesso sarà assegnato il numero con cui l'attività è stata registrata o riconosciuta seguito dalla targa dell'automezzo o dal numero di matricola, o altro sistema, per le autocisterne Un OSA che effettua esclusivamente attività di trasporto, deve presentare la segnalazione per l'attività di trasporto. O Trasporto animali Ai sensi del del Reg.(CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 che disciplina il trasporto di animali, mezzi a tal fine autorizzati assolvono all'obbligo della registrazione Per quanto non rientri tra gli obblighi autorizzativi del Reg. 1/05 l'allevatore/OSA presenta apposita segnalazione per la registrazione del mezzo, quale attività connessa a quella principale di allevamento, macelleria etc. O Sagre Per sagre, cosi come definite e regolamentate dal D. Lgs. 114/98 integrato dall'O.M. 03/04/02, si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento o svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport Indipendentemente dalla durata, è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento (ditta individuale/comitato organizzatore/ ente etc.) di indicare nella S.c.I.A. il programma della manifestazione (data inizio e fine, orari di apertura al pubblico). Pagina 4 alI.C Se a presentare la S.C.LA. è il rappresentante di una Società/Ente/ Associazione/Comitato essa. sarà unica ed alla stessa deve essere allegato l'elenco degli OSA coinvolti nella manifestazione. Per gli operatori non inseriti in elenco c'è l'obbligo della S.C.LA. individuale. In relazione alla formazione del personale si applica quanto previsto dalla DGR n. 28/2012. D Vendite via Internet Tali imprese rientrano nella definizione di impresa alimentare e sono soggette alle norme pertinenti della legislazione alimentare, e come tale devono segnalare l'inizio dell'attività D Attività di congelamento e di confezionamento Le attività di congelamento effettuate in esercizi di produzione e di confezionamento sottovuoto nella vendita al dettaglio e somministrazione, non necessitano di specifica segnalazione; tali attività e le attrezzature correlate verranno descritte nella sola relazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di Modifica; se l'attività di congelamento è finalizzata alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati) è necessaria la registrazione tramite SCIA. D Deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili per scopi umanitari Non è soggetto a SCIA l'utilizzo di spazi adibiti a deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili da distribuire a scopo benefico da parte di Parrocchie, Associazioni, Enti no profit o altri soggetti, fermo restante il rispetto delle norme di corretta prassi igienica. D Vendita di funghi freschi spontanei Tale attività può essere notificata solo se l'esercente è stato riconosciuto idoneo da parte dell'ASP all'identificazione delle specie fungine commercializzate. Al [me di ottemperare a quanto disposto dall'art 2 del DPR 14.07.1995, n. 376 e dalla Legge Regionale n. 30/2001 e ss.mm.ii., la SCIA relativa alla notifica sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 dovrà essere trasmessa da parte del SUAP e dovrà contenere il certificato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte del SIAN. D Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF, e analoghi L'attività di produzione e somministrazione pasti per esclusivo uso del pmonale delle Amministrazioni appartenenti alle suddette categorie è soggetta alla vigilanza degli organi a ciò deputati, afferenti ai Ministeri di competenza (art 6 L. 833/78, Dlgs 112/98, ecc). Tale attività non è pertanto soggetta a notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg CE 852/04 e della presente Determinazione. Resta soggetta all'obbligo di notifica ai fini della registrazione l'attività di produzione e somministrazione pasti destinati ai detenuti o altre categorie di utenza, ancorché svolta all'interno delle strutture di tali Amministrazioni. Pagina 5 all. C Competenze multidisciplinari SVET /SIAN ai fini della registrazione delle attività e Controllo Ufficiale La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 882/04 art. 6lett. c) intende garantire che le attività multidisciplinari, sia a livello delle verifiche in sede di registrazione, che nell'utilizzo degli strumenti del controllo ufficiale, siano procedurate, programmate e realizzate in forma congiunta tra i Servizi Veterinari e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, anche in relazione alla necessità di ottimizzazione delle risorse umane e del principio di efficienza ed efficacia dei controlli. Le modalità di integrazione ed organizzazione delle attività multidisciplinari sono definite e formalizzate a cura dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (sentiti i Servizi interessati) che, allo scopo, potranno individuare a livello dipartimentale personale sanitario con competenze specifiche in materia, ai fini delle necessarie attività di supporto. Si tenga conto che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) ha peraltro stabilito la necessità di razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, eliminando attività non necessarie e garantendo la proporzionalità dei controlli stessi. Pertanto nelle more della definizione di modalità operative che rispondano all'esigenza di coordinamento e armonizzazione dei complessivi controlli nel settore agroalimentare di concerto con le altre Autorità Competenti (anche in relazione all'art. 1 del Decreto Legge 91/2014), si ritiene utile ribadire la necessità di operare interventi congiunti tra i Servizi afferenti i Dipartimenti di Prevenzione, nei settori in cui insistono le competenze operative di due o più Servizi. A tal fine, si riporta di seguito la tabella della master list, con l'indicazione, nell'ultima colonna, del Servizio esclusivamente competente alle verifiche in sede di registrazione degli OSA e al conseguente Controllo Ufficiale, ovvero delle situazione in cui tali attività devono essere condotte in forma congiunta e armonizzata, trattandosi di .stabilimenti nei quali siano presenti prodotti di origine animale congiuntamente a prodotti di origine non animale. Si ritiene che per i seguenti stabilimenti Le verifiche connesse alla fase di registrazione e il relativo Controllo Ufficiale è da definirsi sempre in ambito multidisciplinare SIAN/SVET: D ristorazione sotto TUTTE le varie forme; D supermercati (con gastronomia, macelleria, pescheria, congiunte ad altre vendite/preparazioni) D depositi, cash & carry, centri di distribuzione con tipologie alimentari miste D pasticcerie, produzione paste alimentari, gelaterie (laddove sia presente l'utilizzo di alimenti misti animale/non animale in misura equivalente) Per quanto attiene le competenze relative ai riconoscimenti di cui ai Reg. CE 852/04 e CE 853/04, si ritiene non sussistano problematiche interpretative riferibili alla esclusiva competenza dei rispettivi Servizi. Il Competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, valuterà la corretta applicazione di quanto sopra riportato e definirà dopo dodici mesi dall'attuazione eventuali ulteriori attività da svolgere in forma integrata elo congiunta. Pagina 6 alI. C Tariffe di riconoscimento Nelle more della definizione del complessivo tariffario regionale per le prestazioni connesse alla Sicurezza Alimentare, si riporta di seguito la tabella relativa ai diritti che gli OSA devono versare alla Regione Calabria su c/ c dedicato, ai fini di talune attività (escluse le prestazione delle AASSPP effettuate ai sensi del D. Lgs. 194/08): Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04, 1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, gli integra tori alimentari, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative sulla riproduzione animale: TIPOLOGIA STABILIMENTO Stabilimenti con superficie complessiva fino a 200 mq Stabilimenti con superficie complessiva fino a 400 m'l Stabilimenti con superficie complessiva fmo a 1500 mq Stabilimenti con superficie complessiva oltre ai 1500 mq Aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di variazioni strutturali/ impian tistiche/ produttive Per il cambio della ragione sociale DIRITTI+: 250,00 450,00 650,00 950,00 € 180,00 NOTE Gli OSA già riconosciuti che la hanno autocertifica to disponibilità al versamento dei riconoscimen to diritti di all'atto dell'approvazione delle tariffe, dovranno versare il relativo importo entro 30 glOrnl dal ricevimento della comunicazione regionale. € 120,00 Pagina 7 alI. C 3C I» Vegetali - produzione, trasformazione vegetali ,çgnfUIOOIU"811to (') di a I» ii () r < o ii! o Q) r < o ii! "'O o' :> o' Ò a. a. (I) C 9: o o' :> Q) N :> - =r2 Q) '" ~, iD (C :> a. (I) '" Q) o2. c (I) (C ii! !!!, '"oe- o' :T ~, (I) or(il '" (I) ::l, Q) :> c o O" ~. (I) (I) 2' à: 3' !!!, 3 :> '" ~(I) (I) (I) a. c o !!!. <9,:::':' ~, 'O Q) Q) Q) (C (C (C <' N o' 3 Q) (I) a. a. -, -'o o ;:+ ;:+Q) (I) < Q) (I) (I) O" (I) 'O :;::Q) 9: ~ :> :> o c::l= (I) (I) (il Q) ~, (I) N o ;:;: N o' N () ~ Q) o :r. c 9: Q) 3 :> (I) a. c o !!!. '" "U ::o Q) (') o o 6f < (I) (C (I) 3' !!!. :> ~, c (I) à or:> (il 3' '" o 'O :> or :> (I) 9: !!!. ~ (I) 3' Ò a. c N O' iD < Q) 3 (I) :> Q 3 Q) :> :> o () () ~ Q) <' Q) N N o (C Q) "U a. 3 ò c 3 Q) N "U "U Ò a. Ò a. c (I) c N (I) (I) (I) o 9: ;:+'0 o ..... 9: < (I) (I) =r8. S.O e.~ 0-, 2.'0 -'0 'O (il ~ :> o o ::1='"'" _,c Q) , '" (C Q) Q) <~ 3 <'f 3 3' Q) (I) à: a. 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