DCA n..106 del 25.11.2014

REGIONE CALABRIA
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i
Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191,
nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
DCA n. 106 del 25 Novembre 2014
OGGETTO:
Modifiche ed integrazioni al DPGR n. 165/2012 come modificato
DPGR-CA n. 125/2013. Obiettivo SVET lO.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n.
del
dal
_
REGIONE
CALABRIA
IL COMMISSARIO AD ACTA
(per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi
operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014)
VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del decreto legge lO Ottobre 2007, n. 159, convertito
modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;
con
VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il
Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre
2009, poi recepito con DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;
RICHIAMATA
la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di
detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito
riportati:
1) conclusione
regionale;
entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione
della posizione debitoria
2) riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi
non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per
le corrispondenti strutture private accreditate;
3) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
4) razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi;
5) interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano;
6) interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento
programmati in sede nazionale;
agli obiettivi
7) definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative
prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative
tariffe;
8) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;
9) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni
mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
e accreditamenti
istituzionali,
lO) interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
Il) revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di
preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, In
coerenza con le linee del Piano di rientro;
12) introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie;
RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 15912007, al fine di
assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo
l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate
professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare
lA. r
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico
commissariale;
VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta
legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri in data 4.8.2010 e 29.10.2013 con le quali sono stati
rispettivamente nominati quali sub commissari Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani;
VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione
del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015;
VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispone che in caso di
dimissioni o di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un
Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83
fino all'insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento. Il comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge l°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale è stato conferito al
Gen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai
disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della
legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione
Calabria;
RILEVA TO che con la anzidetta Deliberazione:
a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro tempore
della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi
aggiornati i termini ivi indicati;
b) è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di:
adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in maniera
uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di
efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità;
rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i
provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano
di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in
contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica
e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delle
aziende sanitarie, valutando altresì, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali da
parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legge n. 15912007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007.
CONSIDERA TO che:
- con nota del Ministero della Salute DGSAF prot. 9875 del 15 maggio 2013 "implementazione
del! 'anagrafe degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE 852104" è stato dato avvio alla
omogeneizzazione della nomenc1atura degli Stabilimenti, secondo la master list condivisa a livello
interregionale;
-l'allegato l/bis al DPGR n. 16512012 come modificato ed integrato dal DPGR-CA n. 12512013,
deve essere sostituito alla luce delle definizioni di cui sopra;
CHE con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Il
agosto 2014, n. 116) all'art. l/bis comma 2, è previsto che "l'obbligo di registrazione di cui
~V
all'articolo 6 del regolamento(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta
sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista
per l'esercizio dell'impresa";
CONSIDERA TO altresì che:
- dalle evidenze rilevate nel corso degli audit regionali effettuati ai sensi dell' art. 4 paragrafo 6 del
Regolamento (CE) 88212004, è emerso che permangono a livello territoriale problematiche
relative alla incompletezza degli elenchi anagrafici degli Stabilimenti di cui all' art. 31 par. l lett.
b) del Regolamento stesso, con particolare riferimento a quelli operanti e autorizzati in data
antecedente l'entrata in vigore del Reg. CE 852/04 e agli OSA della produzione primaria;
CONSIDERA TO inoltre che:
-la Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012 ha ribadito, tra l'altro, la corretta
vigenza dell' Autorizzazione regionale prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176
del 08/1 0120 Il, relativa all'utilizzo delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente;
- che tali stabilimenti sono inclusi nella master list sopra richiamata, verso i quali rilasciare il
riconoscimento regionale previsto all'art. 6 paragrafo 3 del Reg. CE 852/04;
RITENUTO pertanto di dover fornire utili indicazioni alle Autorità Competenti Locali,
rappresentate ai sensi del D .1gs. 193/2007 dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene degli
Alimenti e Nutrizione afferenti i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, in
merito ai punti sopra richiamati;
DATO ATTO che negli allegati A, B e C e relativa modulistica, acclusi al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, sono riportate le procedure operative per la gestione degli
aspetti relativi alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti rientranti nel campo di
applicazione dei Regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene";
VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma l letto c) che
attribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimenti
relativi alle acque minerali e termali" e ritenuto di dover specificare che, alla luce della normativa
comunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del
08/1012011, di specifica pertinenza sanitaria, non rientrino tra i provvedimenti e adempimenti di cui
all'art. 88 comma l lett. c) della L.R. 3412002 stessa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 17/0512012 "Linee Guida per
l'organizzazione ed ilfunzionamento dello Sportello Unico per attività produttive (SUAP) ";
VISTO il Decreto Legge del 13 settembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Legge di conversione dell' 8 novembre
2012 n. 189 - G.U10 novembre 2012);
VISTI:
-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 75212010 e s.m.i.
- il DM 18/10/1998;
- il Reg. CE 88212004;
- i Reg. CE 178/2002 - 852, 853,85412004;
- il D. Lgs. 193/2007;
- il Regolamento Regionale 23/03120 l O;
- il DPGR - CA n. 62 del 23 maggio 2013;
- i DPGR n. 165/2012 e n. 12612013;
- i DPGR n. 12712013 e n. 14/2014;
- Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (legge di conversione Il agosto 2014, n. 116);
SU proposta della Task Force Veterinaria di cui al DPGR 56/2011 di concerto con l'Ufficio Igiene
Alimenti e Bevande del Settore Area LEA del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie;
VIST A l'istruttoria compiuta dal Dirigente Reggente del Servizio Veterinario ed Igiene degli
Alimenti, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 9/2001;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dal Dr. Pasquale Turno
quale Responsabile del Procedimento;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROV ARE la procedura operativa relativa alle attività di registrazione degli Stabilimenti di
cui all'art. 6 par. 2 del Reg. CE 852/04, di cui all' allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che integra quanto contenuto nel DPGR n. 165/2012 come modificato dal
DPGR-CA n. 125/2013 ed abroga l'allegato l/bis al DPGR n. 165/2012:
DI APPROVARE la procedura operativa e relativa modulistica di cui all' allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente le attività di riconoscimento, ai
sensi dell'art. 6 par. 3 letto a) del Reg. CE 852/04, degli Stabilimenti di utilizzazione delle acque
minerali naturali e delle acque di sorgente, previste, quale autorizzazione regionale, dagli artt. 6 e
22 del Decreto Legislativo n. 176 del 08/1 0/20 Il;
DI APPROVARE la procedura operativa di cui all' allegato C, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, concernente le indicazioni relative agli elenchi anagrafici degli
Stabilimenti di cui all'art. 31 par. 1 lett. b) ed f) e le tariffe per i riconoscimenti regionali;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni
regionali in materia;
DI TRASMETTERE il presente decreto ai Ministeri affiancanti, al Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;
DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute per la
pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web dello stesso Dipartimento della Regione
Calabria
Il Dirigente del Servizio
.J!Fh>quace
~~;rr-
I ~in~ente
?e~
~~.nerale
Sub Commissario
rrt:r:\r~
ALL. A al DCA
MODIFICHE
del
.
ED INTEGRAZIONI AL DPGR 0.165/2012 COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL DPGR-CA o. 125/2013
Ur !·
l
Pagina 1 all.A
Abrogazioni
L'allegato 1/bis
del DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è abrogato
dal resente alle ato.
e sostituito
In relazione ai capitoli "Registrazione" e "procedure di registrazione" pago 5 e 6 alloA al DPGR n. 165/2012,
considerato che con la nota DGSAF n. 9875 del 15 maggio 2013 ''Implementa:done dell 'anagrajè degli Jtabilimenti
regÌJtratiai JenJi del Reg. CE n. 852/2004", il Ministero della Salute ha avviato il percorso di omogeneizzazione della
nomenclatura e tassonomia degli stabilimenti degli Operatori del Settore Alimentare, ai fini delle univoche
modalità di registrazione sanitaria sull'intero territorio nazionale, sulla base della maJter IÌJt condivisa con il
Coordinamento Interregionale Sicurezza Alimentare, si riporta di seguito la tabella con la specificazione degli
Stabilimenti da'
ai sensi del
CE
specificazioni
altro
- attività registrate
852
Produzione di
alimenti in
allevamento
Coltivazioni non permanenti ad uso
alimentare umano
Produzione di conserve e
semiconserve vegetali (II gamma)
Produzione di vegetali congelati e
surgelati (III gamma - ortofrutticoli
n.b.: I gamma (vegetali
L'attività di
freschi che ricevono
produzione,
una ridotta o nulla
attività di
Lavorazione di
frutta e di ortaggi
(esclusi i succhi di
frutta e di ortaggi)
Refrigerazione
comprende di per sè
/
commerciaI izzazione
atmosfera modificata;
all'ingrosso dei propri
possono essere immessi
dopo
la raccolta) va in
produzione primaria
1----+-:::---:---:--....".----:7""'---;-;--,---1-----------1
comprende le spezie
t--;P:;-r-od"7u-z...,.io-n-e-d-;-:i-+------1r.P:;-r-o"7du-z...,.io-n-e--;:--;--:-::-fi::-ru-tt---a-e-;-di:---+----------l
bevande di frutta
10.32.00
prodotti. Qualora
l'OSA volesse anche
sul mercato
Produzione di vegetali secchi e/o
tostati
la
trattamento con
immediatamente
Vegetali produzione,
trasformazione e
confezionamento di
vegetali
e
confezionamento
condizionamento:
Produzione di prodotti pronti ali 'uso
o altrimenti detti "fresh cut" - IV
gamma - e ortofrutticoli precottiV gamma
trasformazione
vendere i propri
prodotti al
consumatore
finale,
deve esplicitamente
aggiungere tale
attributo (campo 3g
del format di
ortaggi
registrazione)
all'attività di
t--.....:..:c==--+---t-P;:;'r-o-;d-uz-,i-on-e-d-;-i---o"7lt:-·o--------f----------1
produzione,
Produzione di olii
1----+-:::---:---:--....".----;-----:-:----1------,--;--:,.,-------1
e grassi vegetali
Produzione di grassi vegetali
margarina e simili
trasformazione e
confezionamento.
e miscelatura
11.01.00
degli alcolici
Produzione di vini e mosti
Produzione di
bevande alcoliche
~ di illtri vini il
11.03
base di frutta
Pagina 2 all.A
Produzione di birra, malto e altre
bevande fermentate non distillate
molitura di frumento e altri cereali
Lavorazione di
cereal i, sem i,
legumi e tuberi
10.61.30
Lavorazione del riso
Altre lavorazioni di semi, granaglie e
legumi
Produzione di amidi e di prodotti
amidacei
10.81
Lavorazione del
caffè
10.83.01
lavorazione del tè
ed altri vegetali per
infusi
10.83.02
Produzione di
pasta secca e/o
fresca
Prodotti da forno e
di pasticceria, gela.~.
e piatti pronti ~
Produzione,
trasformazione e
congelamen*.-,.
Produzione di zucchero
produzione di
zucchero
Produzione di
pane, pizza e
prodotti da forno e
di pasticceria freschi e secchi
Produzione di
prodotti di
gelateria (in
impianti non
riconosciuti)
produzione e
lavorazione del
cioccolato,
produzione
pastigliaggi,
gomme,
confetti,caramelle,
ecc.
10.73
produzione di
cacao,cioccolato,caramelle
confetterie
prQ(lu.Zion~,
trasformazione e
confezionamento
e
10.82
Produzione di cibi pronti in genere
(prodotti di gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria, ecc.)
Produzione delle bibite analcoliche
produzione di ghiaccio
08.93.00
Sale
macellazione ed
eviscerazione di
prodotti della
pesca presso
aziende di
acquacoltura
macellazione di
avicunicoli presso
aziende agricole
Iavorazione e
trasformazione di
carne, prodotti a
base di carne e
comprensivo di paste
farcite
Produzione di prodotti di gelateria
(in impianti non riconosciuti)
Estrazione di sale
Altri alimenti industrie di prod. e
trasf.
regis~l"llteper
Produzione di paste alimentari, di
cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di prodotti di pasticceria
freschi e secchi
Produzione delle
bibite analcoliche,
delle acque
minerali e di altre
acque in bottiglia
e
Lavorazione del tè e di altri
preparati per infusi
Produzione di pane, pizza e altri
prodotti da forno freschi e secchi
Produzione di cibi
pronti in genere
Alimenti di ol"i
anhnale ~
Lavorazione del caffè
Produzione di sale iodato
L'attività di
produzione,
trasformazione e
confezionamento
comprende di per sè
la
commercializzazione
all'ingrosso dei propri
prodotti. Qualora
l'OSA volesse anche
vendere i propri
prodotti al
consumatore finale,
deve esplicitamente
aggiungere tale
attributo (campo 3g
del format di
registrazione)
all'attività di
produzione,
trasformazione e
confezionamento.
macellazione ed eviscerazione di
prodotti della pesca presso aziende
di acquacoltura per la vendita diretta
al consumatore finale o a dettaglianti
della provincia/province contermini
macellazione di avicunicoli presso
aziende agricole
lavorazione e trasfonnazione di
carne, prodotti a base di carne e
preparazioni di carne in impianti non
riconosciuti funzionalmente annessi
Pagina 3 all.A
preparazioni di
carne in impianti
non riconosciuti
funzionalmente
annessi a esercizio
di vendita, contigui
o meno ad essi
lavorazione e
trasformazione di
prodotti della
pesca in impianti
non riconosciuti
funzionalmente
contigui o
meno ad essi
lavorazione e trasformazione di
prodotti della pesca in impianti non
riconosciuti funzionalmente annessi
a esercizio di vendita, contigui o
meno ad essi
e lavorazione di prodotti
dell'apiario
Produzione di prodotti a base di latte
(in impianti non riconosciuti)
Ristorazione
collettiva
(comunità ed
eventi)
Produzione pasti pronti per
ristorazione collettiva (catering
continuativo e
in
ristorazione collettiva (Mense,
Terminali di distribuzione e Sedi per
eventi e
con
diretta anche connessa con aziende
agricole
esercizi
somministrazione
tipo
A (ex L. 25-08-1991 n.
287) (ristoranti,
trattorie, tavole calde,
Ristorazione
pizzerie, birrerie,
agriturismi, pub)
Ristorazione
pubblica
esercizi
somministrazione tipo
B (ex L. 25-08-1991 n.
287)
tra
Commercio
all'ingrosso di
alimenti e bevande,
cash and carry
o tra
fornitore e dettagliante
Commercio
deposito
all'ingrosso - con
Commercio al dettaglio
bevande in Esercizi di vicinato del
settore alimentare
aventi
superficie di vendita
non superiore a 150 mq.
nei comuni con
popolazione
Commercio al
dettaglio di
alimenti e bevande
residente
inferiore a 10.000
abitanti e a 250 mq. nei
comuni con
popolazione residente
superiore a 10.000
le singole attività di
produzione/lavorazio
ne site all'interno di
tali strutture di
vendita devono essere
registrate secondo le
altre sezioni della
master list
abitanti ( art. 4, lettera
d, D.L.vo 31 marzo
e\ r.w
na
4 mIA
1998, n. 114)
. al dettaglio di alimenti e
bevande in attività commerciali
aventi le caratteristiche di Media
struttura di vendita
Esercizi aventi
superficie superiore ai
limiti previsti per gli
esercizi di vicinato e
fino a 1.500 mq nei
comuni con
popolazione residente
inferiore a 10.000
abitanti e a 2.500 mq.
nei comuni con
popolazione residente
superiore a 10.000
abitanti ( art. 4, lettera
e, D.L.vo 31 marzo
1998, n. 114)
Commercio al dettaglio di alimenti e
bevande in attività commerciali
aventi le caratteristiche di Grande
struttura di vendita
Esercizi aventi
superficie superiore ai
limiti previsti per le
medie strutture di
vendita ( art. 4, lettera f,
D.L.vo31 marzo 1998,
n. 114)
Commercio al dettaglio per
corrispondenza/internet
con o senza
strutture annesse, sia
registrate che
riconosciute
Commercio ambulante a posto fisso
Commercio
ambulante
il commercio ambulante
comprende la
f----+--:C=-o-m-m-e-rc-:i-o-a-m-:b-u-:I-an-t-e-:i-:ti-n-er-an-te-somministrazione
distributori automatici di alimenti
confezionati e bevande
Distributori
trattata
deposito conto
terzi di alimenti
non soggetto a
riconoscimento
Piattaforma
di
distribuzione
alimenti
deposito
funzionalmente
ma non
materialmente
annesso ad
esercizi di vendita
di alimenti
trasporto di
alimenti e
bevande conto
terzi
c.d. "casette dell'acqua"
deposito conto terzi di alimenti in
regime di temperatura
deposito conto terzi di alimenti non
in regime di temperatura
Piattaforma di distribuzione alimenti
si fa riferimento ai
depositi con sede
r---I~dke~p~o~si~to~~iofiailne;nenm;Ua~nmo;;nll
materialmente annessi ad esercizi di
vendita non in regime di temperatura
diversa (punto 2 del
modello di
registrazione)
trasporto conto terzi di alimenti in
cisterna
f-----1I---,---,-,-,-;C"""'c:--:-:-;-----j
registrano per il
trasporto di alimenti e
f----f-'-'-""'--'-'-"---'..:.---"''-'-''''';-':-:'''-:c:-'--:----;
trasporto conto terzi di alimenti non
in regime di temperatura controllata
bevande conto terzi
devono inoltre elencare
tipo, numero e dati
Le aziende che si
identificativi dei mezzi
di trasporto
Pagina 5 all.A
La MaJter LiJt ha esclusivamente finalità sanitarie e rappresenta il riferimento univoco per l'intero territorio
nazionale, ai fini della conoscenza del panorama produttivo e della pianificazione (programmazione in
considerazione della categorizzazione dei rischi) e rendicontazione dei controlli ufficiali eseguiti ai sensi della
normativa vigente nel settore sanitario.
In particolare, rispetto al D.M. del 1998 è stata modificata la suddivisione delle Macroaree ed è stata ritenuta
insufficiente la classificazione in base ai codici ATECO, che è risultata fino ad oggi limitativa per la
individuazione di specifiche atti~ità produttive (per es. integra tori alimentari, vegetali congelati, prodotti V
gamma, ecc.)
La MaJter LiJt individua le macroaree, le aggregazioni e le attività ad oggi ritenute necessarie e potrà essere
successivamente integrata da ulteriori indicazioni che si rendessero eventualmente necessarie in futuro.
Specificazioni relative agli elenchi degli Stabilimenti OSA e loro registrazione
Le AASSPP assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativa
agli operatori registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.
La registrazione si deve basare su un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale.
Sulla base di quanto già regolamentato a livello regionale, le informazioni concordate a livello interregionale per
garantire l'uniformità dei dati relativi agli OSA su tutto il territorio nazionale, dovranno prevedere ulteriori
dettagli.
I campi del tracciato record dovranno, quindi, contenere:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
IDENTIFICAZIONE IMPRESA
Ragione sociale/ denominazione fiscale
Sede legale
Identificativo fiscale (C.F. o p.. IVA)
Rappresentante legale
nOidentificativo univoco [solo per trasportatori animali]
Data chiusura impresa (allineare con gli operatori)
Stato attività dell'impresa (in attività o meno)
Data e motivazione dei cambiamenti di stato
Rapporto tra IMPRESA e SEDE (da valutare il caso in cui in un'unica sede insistono più imprese)
2.
SEDEII OPERATIVA/E
Coordinate geografiche
Indirizzo (riferimenti territoriali compresa la competenza sanitaria)
b)
c)
nOdi registrazione [per le imprese registrate ftno ad oggi per risolvere il problema di chi ha già più di un
codice, il numero di registrazione può essere multiplo specificando la diversa attività]
a)
Rapporto tra SEDE e ATTIVITA'
3.
a)
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Codice attività da master list 852
Descrizione attività/ descrizione relativa al Codice attività da master list 852
b)
Data inizio attività
c)
Data variazione attività
d)
Stato attività (se l'attività è sospesa, revocata, o in attività)
e)
Data
e motivazione dei cambiamenti di stato
f)
g) Attributi dell'attività (ad esempio, per le attività di produzione, trasformazione e confezionamento
indicata l'eventuale vendita delle proprie produzioni al consumatore finale)
qui va
In particolare, per identificare in modo univoco un'impresa, l'attività svolta ed il luogo in cui viene svolta, una
possibile soluzione è quella utilizzare un codice composto da tre parti:
(IDENTIFICATIVO FISCALE) + (COORDINATE GEOGRAFICHE) + (CODICE attività da master list
852)
Pagina 6 all.A
Master list stabilimenti soggetti a Riconoscimento
Analogamente
a quanto
CE 852/04,
ferme
informazioni
necessarie
sopra
restando
descritto,
le procedure
a costituire
ai sensi del Reg. CE 852/04
per gli Stabilimenti
operative
i tracciati
record,
degli OSA
già
codificate
si applica
soggetti
per
tali
la nomenclatura
a riconoscimento
ai sensi del Reg.
adempimenti
e la tipologia
e la tassonomia
indicata
di
nella
seguen t e t a b e Il a:
Macroaree
Produzione Primaria
Altri alimenti - industrie di prod. e
trasf.
Attività
Aggregazioni
Codice
Produzione di germogli per l'alimentazione
umana e di semi per la produzione di
germogli
Produzione delle bibite analcoliche, delle
acque minerali e di altre acque in bottiglia
Descrizione
Produzione di germogli per l'alimentazione
umana e di semi per la produzione di
germogli
imbottigliamento di acque minerali
Produzione
di integratori alimentari
Confezionamento
Industrie
Produz./Trasform/confezionameno
Alimenti addizionati di vitamine e
minerali, Reg. 1925/2006 e di
Integratori alimentari
Industrie
Produz./Trasform/confezionamento
Alimenti addizionati di vitamine e
minerali, Reg. 1925/2006 e di Integratori
alimentari
Produzione
vitamine e
Produzione
forno e
addizionati
di integratori alimentari
di derivati del latte addizionati di
minerali
di paste alimentari, prodotti da
simili
pasticceria,
e prodotti
di vitamine e minerali
Produzione di altri prodotti alimentari nca
addizionati di vitamine e minerali
Produzione delle bibite analcoliche, e altre
bevande addizionate di vitamine e minerali
Confezionamento di alimenti addizionati di
vitamine e minerali
Produzione di alimenti a fini medici speciali
Industrie
Produz./Trasform/confezionament
o Alimenti senza glutine, Alimenti
a tini medici speciali e altri
alimenti ex Dir. 2009/39 e
modifiche e/o aggiornamenti ad
esclusione di quelli destinati a
lattanti e a bambini nella prima
infanzia
Industrie
Produz./T rasform/ confezionament
o formule per lattanti e di
proseguimento (Dir. 141/2006,
modifiche e/o aggiornamenti), latti
destinati ai bambini e alimenti per
la prima infanzia (Dir. 125/2006,
modifiche e/o aggiornamenti)
alimenti a fini medici speciali e
altri dietetici (dir. 2009/39,
modifiche e/o aggiornamenti)
destinati a lattanti e bambini nella
prima infanzia
Industrie
Produz./Trasformlconfezionamento
Alimenti senza glutine, Alimenti a fini
medici speciali e altri alimenti ex Dir.
2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad
esclusione di quelli destinati a lattanti e a
bambini nella prima infanzia
Industrie
Produz./Trasform/confezionamento
formule per lattanti e di proseguimento
(Dir. 141/2006, modifiche e/o
aggiornamenti), latti destinati ai bambini e
alimenti per la prima infanzia (Dir.
125/2006, modifiche e/o aggiornamenti)
alimenti a fini medici speciali e altri
dietetici (dir. 2009/39, modifiche e/o
aggiornamenti) destinati a lattanti e
bambini nella prima infanzia
produzione e confezionamento
alimentari
Prod.e conf.di additivi,aromi ed
enzimi
di additivi
produzione e confezionamenti di aromi
alimentari
produzione e confezionamento di enzimi
alimentari
Confezionamento di alimenti a fini medici
speciali
Produzione di alimenti senza glutine
Confezionamento
di alimenti senza glutine
Produzione di altri alimenti ex Dir. 2009/39
e modifiche
Confezionamento di altri alimenti ex Dir.
2009/39 e modifiche
Produzione di formule per lattanti e di
proseguimento e Iatti destinati ai bambini
nella prima infanzia
Confezionamento di formule per lattanti e di
proseguimento e latti destinati ai bambini
nella prima infanzia
Produzione di alimenti a fini medici speciali
per lattanti e/o bambini nella prima infanzia
Confezionamento di alimenti a fini medici
speciali per lattanti e/o bambini nella prima
infanzia
Produzione di alimenti per la prima infanzia
Confezionamento di alimenti per la prima
infanzia
Produzione di altri prodotti alimentari nca
per lattanti o bambini nella prima infanzia
Confezionamento di altri prodotti alimentari
nca per lattanti o bambini nella prima
infanzia
di additivi
produzione e confezionamento
alimentari
produzione
alimentari
produzione
alimentari
e
confezionamenti
e confezionamento
Pagina
di
aromi
di enzimi
7 all.A
L'implementazione delle banche dati informatizzate a livello di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, fruibile
per tutti i Servizi che si occupano di Sicurezza Alimentare, nell'ambito della gestione in carico ai Dipartimenti di
Prevenzione, deve consentire l'identificazione univoca delle imprese presenti su ciascun territorio,
l'acquisizione dei dati a livello regionale, nonché il raccordo con i sistemi informativi nazionali attivi
(SINVSA, VIG, NSIS).
Pagina 8 all.A
ALL. B al DCA
MODIFICHE
del.
,
ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013
Pagina 1 alloB
Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato.
Stabilimenti di utilizzazione di acque minerali
Il Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione delle
acque minerali naturali" all'art. 6 prevede che l'utilizza;;jone di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come
tale ai semi dell'articolo 4, e' subordinata all'autorizza;;jone regionale':
Ai fini del rilascio di detta autorizzazione deve essere accertato, tra l'altro, che le condizioni di utilizzazione ed in
particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche.
Analogamente tale autorizzazione è richiesta, ai sensi dell'art. 22 del citato D. Lgs. n. 176/2011, anche per
l'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta a livello Ministeriale.
Dallo gennaio 2006 sono in vigore i Regolamenti Comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene" ed in particolare
il Regolamento CE 852/2004, nel quale, all'art. 6 paragrafo 2 si prevede che "ogni operatore del settore alimentare
nott/ìca all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo
che mgua una quaùiasi delle./àsi di produ;;jone, traJforma;;jone e distribu;;jone di alimenti ai fini della registra;;jone del suddetto
stabilimento ed al paragrafo 3 del medesimo articolo, che "gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli
stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispe;;jone, se il riconoscimento è pmcritto: a) a
norma della legisla;;jonena;;jonale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato .... ':
Pertanto, la normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti prevede la registrazione o il
riconoscimento delle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, da parte dell'Autorità Competente;
L'art. 31 paragrafi 1 e 2 del Reg. CE 882/04 dispone che le Autorità Competenti stabiliscono le procedure per
gli Operatori del Settore Alimentare sia ai fini della registrazione, che per il riconoscimento dei rispettivi
Stabilimenti.
Con i DPGR n. 165/2012 e n. 126/2013 sono state fissate, a livello regionale, le procedure per la registrazione
attraverso SCIA ed il riconoscimento regionale subordinato ad accertamento preventivo ai sensi dell'art. 31
paragrafo 2 lett. b) c) d) e) f), degli Stabilimenti ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE 852/04,
includendo talune tipologie di produzione, quali gli additivi alimentari e gli aromi, per le quali la legislazione
nazionale fissava un procedimento di autorizzazione ed aventi ruolo strategico nella sicurezza alimentare.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 244 del 24/10/2012:
- ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE,
sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117,
primo comma, della Costituzione;
- ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23,
comma 1,29 e 30 del medesimo D. Lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt.
117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
- ha ribadito la corretta vigenza dell'Autorizzazione prevista agli articoli 6 e 22 del Decreto Legislativo n. 176 del
08/10/2011, in forza della normativa comunitaria, con la quale si è ritenuta prevalente, rispetto a quella della
semplificazione amministrativa dei procedimenti, la f111alitàdi assicurare la tutela della salute dei consumatori di
acque minerali, come peraltro previsto dall' art. 34 del D.L. n. 201 del 2011.
Si ritiene che il procedimento amministrativo relativo a tali autorizzazioni, rientri nelle specifiche competenze di
tipo sanitario e specificamente nella materia concernente l'igiene dei prodotti alimentari e quaùivoglia fase della
produ;;jone, della tra~forma;;jone e della distribu;;jone di alimenti, come definiti nel Reg. CE 178/2002.
Si deve rilevare che seppure la Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i. ed in particolare l'art. 88 comma 1 lett. c)
attribuiva alle Province le funzioni amministrative riguardanti ''provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e
terma!t", alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata, le autorizzazioni ex articoli 6 e 22 del Decreto
Legislativo n. 176 del 08/10/2011, di specifica pertinenza sanitaria, non possono essere considerati tra i
provvedimenti e adempimenti di cui all'art. 88 comma 1lett. c) della L.R. 34/2002.
Nel presente atto si intende disciplinare a livello regionale i procedimenti di autorizzazione ex articoli 6 e 22 del
Decreto Legislativo n. 176 del 08/10/2011, considerandoli quali riconoscimenti regionali ai sensi dell'art. 6
paragrafo 3 lettoa) del Reg. CE 852/04, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia.
Per tali tipologie di stabilimenti, le procedure per il riconoscimento sono quelle definite nell'allegato 6 al
DPGR n. 165/2012 e la modulistica da utilizzare è allegata al presente atto.
Si considerano, come riconosciuti, gli stabilimenti già in possesso dell'autorizzazione all'utilizzazione rilasciata
con atto regionale o con atto della Provincia, in data antecedente la data di approvazione del presente atto; per
questi Stabilimenti si applica altresì il capitolo "Trasmissioni informazioni Stabilimenti riconosciuti" in
allegato 1 al DPGR-CA n. 125/2013.
Restano fatte salve le altre disposizioni relative alle concessione minerarie ed ogni altra norma applicabile.
e
Pagina 2 ali. B
1('
ALL. 7
Spazio per apportare il timbro di protocollo presso
Data,
Prot.
l'ASP
[l Consegna
[l Posta
a mano ufficio protocollo*
raccomandata*
[l Consegna
[l Posta
_
a mano altro ufficio preposto*
elettronica certificata
ALSUAP
del Comune di
Oggetto: Riconoscimento,
.
ai sensi dell'art. 6 regolamento
CE/852/2004/
artt. 6 e 22 D.Lgs. 176/2011,
alla utilizzazione di acqua minerale naturale o acqua di sorgente riconosciuta come tale dal Ministero
della Salute.
1.
Operatore del settore alimentare
II/la sottoscritto/a:
Cognome:
.
Codice Fiscale:
Data di nascita
.
./
./
.
Nome:
.
Telefono:
FAX:
.
Cittadinanza......................................
e-mail.
@
F
.
Luogo di nascita: Comune
Provincia........
Residenza: Comune
DM D
Sesso
Provincia
Stato
.
.
Via/Piazza
N°
.
C.A.P
.
nella sua qualità di:
D
Titolare dell'omonima
Partita I.VA
impresa individuale:
(se già iscritto):
.
con sede legale nel Comune di
.
W
Via/Piazza
Provincia
.
CAP
Tel
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
D
Legale rappresentante
Denominazione
o
ragione
CCIAA di
.
della Società/Ente:
sociale
Codice Fiscale:
Partita IVA
e-mail.
@
con sede legale nel Comune di
.
(se diversa da C.F.):
.
.
Provincia
.
Pagina 3 alloB
VialPiazza
N°
N. d'iscrizione al Registro Imprese
C.A. P
Tel
.
CCIAA di
.
CHIEDE
Il RICONOSCIMENTO
o utilizzazione
(Autorizzazione
- imbottigliamento
Regionale ex artt. 6 e 22 D. Lgs. 176/2011)
(art. 6)
per:
O immissione in commercio (art. 22)
Odi acque minerali naturali,
Odi acque di sorgente
Odi preparazione di bibite analcoliche
da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito nel comune di
.
Via
,n
Tel.
.
e-mail
.
A tal proposito il sottoscritto DICHIARA (barrare la casella corrispondente)
che:
- il responsabile dello stabilimento è il Sig
sotto la propria responsabilità
.
che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratorio interno.
che le attività analitiche connesse all'autocontrollo sono svolte in laboratori esterni accreditati e
registrati,n. accreditamento
n. iscrizione elenco regionale
Regione
.
di cui si allega convenzione 1 contratto
o che la denominazione dell'acqua minerale è
.
di cui si allegano prototipi di etichette.
o che le attività di trasporto sono connesse funzionalmente alla attività principale con gli automezzi
targati.
.
di cui si allegano copie delle carte di circolazione
Il Sottoscrittola dichiara inoltre:
o di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi
compresa la cessazione dell'attività, utilizzando la modulistica vigente a livello regionale.
o di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di
legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
o di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
LUOGO
DATA
FIRMA
o
o
(allegare documento di identità)
Il Sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i
dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento
DATA
FIRMA
Pagina 4 ali. B
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
in quadruplice copia
* (barrare la casella corrispondente):
D decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale o provvedimento
sorgente, del Ministero della Salute;
Dconcessione
sul riconoscimento
dell'acqua di
mineraria rilasciata dall'Autorità Competente;
D planimetria in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, con descrizione dei locali, indicazione
della relativa destinazione d'uso e la tipologia e disposizione spaziale delle attrezzature (Iay-out);
D relazione sottoscritta dal L.R. sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello
stabilimento e relazione descrittiva delle linee di imbottigliamento, del processo di utilizzazione (incluso
l'impiego per la produzione di bevande analcoliche); opere di canalizzazione,caratteristiche
operazioni effettuate (artt. 7,8,23 e 24 D.lgs. 176/2011);
D autocertificazione relativa allo smalti mento o allontanamento
e all'approvvigionamento
idrico;
degli impianti,
acque reflue di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
D autocertificazione relativa alle quantità annue imbottigliate e relativa regolarità del pagamento dei canoni
previsti (DGR n. 183 del 26.04.2012, L.R. n. 40/2009, R.R. n. 3/2011 e ss.mm ..ii.);
D autocertificazione relativa alla sussistenza
istanza per la concessione mineraria;
D schede tecnico-descrittive
della documentazione
amministrativa
presentata
in sede di
sui contenitori utilizzati e dichiarazioni di conformità;
D una marca da bollo del valore prescrittivo* (oltre a quella già apposta sulla presente istanza).
D ricevuta di versamento a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale per il sopralluogo igienico-sanitario
D ricevuta di versamento da effettuarsi secondo tariffario regionale a favore della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie (causale: riconoscimento regionale)
Daltro
* fino
ad entrata
.
a regime
sistema elettronico
SUAP
Pagina 5 alI. B
ALL. C al DCA
MODIFICHE
del.
.
ED INTEGRAZIONI AL DPGR n. 165/2012 COME MODIFICATO ED
INTEGRATO DAL DPGR-CA n. 125/2013
Pagina 1 alI. C
Il DPGR n. 165/2012 come modificato dal DPGR-CA n. 125/2013 è integrato con il presente allegato.
I Specificazioni
relative alla produzione primaria
In relazione agli adempimenti di registrazione relativi agli OSA della produzione primaria ed a quanto fissato
nell'Accordo Stato Regioni Rep. atti nO59/CSR del 29.04.2010 (G.u. nO121 del 26.05.2010), le attività che alla
data di entrata in vigore della regolamentazione regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (DGR
523/2007) erano in possesso di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno
necessità di effettuare un'ulteriore segnalazione ai fini della registrazione/S.C.I.A. prevista dal Reg.
852/2004 e devono, pertanto, essere considerate "notificate" all'Autorità Competente.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 Qeggedi conversione 11 agosto 2014, n. 116)
all'art. l/bis comma 2 è previsto che" L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle
imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione
o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.
Pertanto si ritiene che le aziende di produzione primaria che a tale data operavano e avevano notificato
in qualche forma la propria attività ad una Autorità Competente
ai sensi di una delle seguenti
normative:
• D. Lgs. 531/92 attuazione della direttiva 91/493/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca
• D.lgs. 530/92 attuazione della direttiva 91/492/CE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi
• DPR 555/92 regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria
per i prodotti di acquacoltura
• DPR 317/96 regolamento recante norme alla direttiva 92/102/CE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali
• DPR 54/97 regolamento recapte attuazione delle direttive 92/46/CE e 92/47 in materia di produzione e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte
• DPR 395/98 regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/70/CE in materia di misure minime
di lotta contro alcune malattie di molluschi bivalvi
• Regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (2).
• Decisione della Commissione del 23 ottobre 2000 (2000/678/CE) che stabilisce le modalità di registrazione
delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/ CEE
del Consiglio
• Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (art.22) legge di recepimento di norme UE (Modifiche all'articolo 12 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna
la direttiva 64/432/ CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina).
• Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la
protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
• Direttiva 2002/04 della Commissione del 30 gennaio 2002 relativa alla registrazione degli stabilimenti di
allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio
• Regolamento (CE) n.21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e
di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le
direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
• Legge 313 del 24 dicembre 2004 disciplina per l'apicoltura
• Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
animali
• Decreto Ministeriale 5 maggio 2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe
equina da parte dell'UNIRE
Pagina 2 alloC
• Decisione della Commissione del 15 dicembre 2006 (2006/968/CE) recante attuazione del regolamento (CE)
n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli
animali delle specie ovina e caprina
• Regolamento 1/2005 CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che
modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
• Reg. CE n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
• D.M. n. 185/91 Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione
ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di
alta qualità
• Sistema Informativo Agricolo Nazionale: legge 4 giugno 1984, n.194 interventi a sostegno dell'agricoltura
possono svolgere la loro attività senza ulteriori obblighi relativi alla notifica ai fini della registrazione.
Si precisa che ogni ulteriore attività intrapresa che non rientri nella produzione primaria animale e/o
vegetale (ad esempio: caseificio, salumificio essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve
alimentari etc) deve essere notificata tramite SCIA o riconosciuta.
Analogamente nuove attività o variazioni dell'esistente, rendono inapplicabile tale esonero.
Sono altresì escluse da tale esonero le attività per le quale sia previsto il riconoscimento.
I Specificazioni
relative agli OSA già in possesso di autorizzazione sanitaria o nulla osta sanitario
La normativa regionale aveva previsto che le imprese alimentari già in possesso alla data di entrata in vigore
della regolamentazione
regionale di applicazione del ''pacchetto igiene" (D GR 523/2007), di
Autorizzazione o nulla osta Sanitario o di una Registrazione/DIA o altro titolo assimilabile, rilasciati in
conformità a norme specifiche e di settore in materia, dovevano essere registrate d'ufficio.
Considerato che tali adempimenti, non risultano omogeneamente effettuati nel territorio regionale ed atteso che
questi Stabilimenti degli OSA devono essere parte essenziale degli elenchi di cui all'art. 31 del Reg. CE 882/04, ai
fini della categorizzazione del rischio e della pianificazione dei controlli, presso ciascuna ASP dovrà, attraverso
apposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP e le Associazioni di categoria, definirsi idonea procedura
per:
gestire azioni semplificate per la regolarizzazione di tali OSA;
individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti da registrare d'ufficio.
Ciò in quanto, con l'entrata in vigore del regime di SCIA, l'Azienda Sanitaria non è più diretta titolare a ricevere
la notifica prevista ex art. 6 del Reg. CE 852/04 (che deve avvenire attraverso i SUAP), ma solo di uno degli
endoprocedimenti conseguenti alla segnalazione.
Resta inteso che tali Stabilimenti, comunque, devono intendersi già notificati all'Autorità Sanitaria, salvo che non
siano intervenute modifiche e/o variazioni non notificate e che l'unico adempimento è relativo alla completezza
degli elenchi anagrafici degli stabilimenti presenti nel territorio di competenza di ciascuna ASP, ai fini della
programmazione dei co.
La registrazione operata secondo quanto previsto nel presente paragrafo è da intendersi dunque quale
mero censimento delle attività operanti nel settore alimentare sul territorio ASP, per le quali rimane valido
l'atto autorizzativo preesistente.
I Elenchi
presso le AASSPP degli operatori Registrati/Riconosciuti
Ai fini della registrazione d'ufficio, con riferimento all'art. 6 del Reg. CE 852/04 e dell'aggiornamento, della
completezza e della piena fruibilità per i Servizi del CU degli elenchi degli Stabilimenti (ex art. 31 Reg. CE
882/04) effettivamente attivi sul territorio di ciascuna ASP, dovranno pertanto utilizzarsi:
elenchi conseguenti alla.registrazione/ notifica nell'ambito della produzione primaria, effettuata in
base a norme specifiche del settore veterinario (che come detto non sono soggette a nuova
notifica se presenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono da
ritenersi assolti gli obblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 con
l'inserimento nelle banche dati esistenti (giusto quanto previsto dal Decreto-Legge 24 giugno 2014,
n. 91 -legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 -);
elenchi conseguenti l'iscrizione al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) presso
l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), per le aziende di produzione primaria che
Pagina 3 alloC
trattano alimenti di orlgme vegetale (che come detto non sono soggette a nuova notifica se
presenti alla data di entrata in vigore della DGR 523/07) e, per le quali sono da ritenersi assolti gli
obblighi previsti dall'art. 6, punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 con l'inserimento nelle
banche dati esistenti; le ASP potranno a tale scopo consultare, in modalità telematica, il Sistema
Informativo Agricolo N azionale, con specifica richiesta di accesso istituzionale.
Presso ciascuna ASP dovrà, attraverso apposita conferenza dei Servizi, che coinvolga i SUAP, le Camere di
Commercio, il Dipartimento Regionale Agricoltura e le Associazioni di categoria, defmirsi idonea procedura per:
gestire azioni semplificate per la regolarizzazione degli OSA della produzione primaria presenti in
database di specifica normativa di settore (vedi paragrafo "Specificazioni relative alla produzione
primaria") nel periodo successivo all'approvazione della DGR 523/07 fino alla data di entrata in vigore
del presente atto;
individuare, con opportuni elenchi, gli Stabilimenti degli OSA da registrare d'ufficio.
L'anagrafe degli Stabilimenti dovrà altresi considerare gli OSA oggetto di riconoscimento ai sensi della normativa
vigente.
Specificazioni relative a talune tipologie di registrazione
D Stabilimento in cui opera una sola Impresa
Premesso che il numero di registrazione identifica lo stabilimento di lavorazione, indipendentemente dalle
attlvlta svolte, il titolare/legale rappresentante
dell'impresa presenta sempre un'unica istanza
indipendentemente dal numero di attività svolte con la relativa modulistica. Nell'atto di registrazione
verranno indicate tutte le attività
D Strutture in cui operano due o più OSA
In caso di particolari esercizi commerciali (ad es. supermercati, centri commerciali, mercati coperti e non,
etc. ovvero esercizi che utilizzano spazi e/o attrezzature comuni, gestori di banchi) nei quali sono presenti
due o più operatori del settore alimentare, ciascun titolare/legale rappresentante dell'impresa procede come
specificato al punto A.
n numero di registrazione identifica la parte dello stabilimento (parte specifica e parte comune) dove si
svolge l'attività. Tali spazi devono risultare ben evidenziati nella planimetria e nella relazione tecnica
allegate all'istanza.
D Trasporto alimenti
Non è necessario produrre specifica SCIA per tutti gli automezzi funzionalmente connessi allo
svolgimento dell'attività principale, indipendentemente dalla tipologia di alimenti trasportati, questi
verranno descritti all'interno della segnalazione dell'attività principale (ad. macelleria, caseificiopescheria,
fruttivendolo etc.) ivi comprese le attività soggette a riconoscimento.
Ogni mezzo utilizzato per il trasporto di alimenti potrà esser sottoposto alle necessarie verifiche secondo la
normativa vigente ed allo stesso sarà assegnato il numero con cui l'attività è stata registrata o riconosciuta
seguito dalla targa dell'automezzo o dal numero di matricola, o altro sistema, per le autocisterne
Un OSA che effettua esclusivamente attività di trasporto, deve presentare la segnalazione per l'attività di
trasporto.
O Trasporto animali
Ai sensi del del Reg.(CE) n. 1/2005 del 22 Dicembre 2004 che disciplina il trasporto di animali, mezzi a tal fine
autorizzati assolvono all'obbligo della registrazione
Per quanto non rientri tra gli obblighi autorizzativi del Reg. 1/05 l'allevatore/OSA presenta apposita
segnalazione per la registrazione del mezzo, quale attività connessa a quella principale di allevamento, macelleria
etc.
O Sagre
Per sagre, cosi come definite e regolamentate dal D. Lgs. 114/98 integrato dall'O.M. 03/04/02, si intendono le
feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate,
connotate da trattenimento o svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per
contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o
di sport
Indipendentemente dalla durata, è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento (ditta individuale/comitato
organizzatore/ ente etc.) di indicare nella S.c.I.A. il programma della manifestazione (data inizio e fine, orari di
apertura al pubblico).
Pagina 4 alI.C
Se a presentare la S.C.LA. è il rappresentante di una Società/Ente/ Associazione/Comitato essa. sarà unica ed
alla stessa deve essere allegato l'elenco degli OSA coinvolti nella manifestazione. Per gli operatori non inseriti in
elenco c'è l'obbligo della S.C.LA. individuale.
In relazione alla formazione del personale si applica quanto previsto dalla DGR n. 28/2012.
D Vendite via Internet
Tali imprese rientrano nella definizione di impresa alimentare e sono soggette alle norme pertinenti della
legislazione alimentare, e come tale devono segnalare l'inizio dell'attività
D Attività di congelamento e di confezionamento
Le attività di congelamento effettuate in esercizi di produzione e di confezionamento sottovuoto nella
vendita al dettaglio e somministrazione, non necessitano di specifica segnalazione; tali attività e le
attrezzature correlate verranno descritte nella sola relazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di
Inizio Attività o di Modifica; se l'attività di congelamento è finalizzata alla vendita di prodotti congelati
(sfusi o confezionati) è necessaria la registrazione tramite SCIA.
D Deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili per scopi umanitari
Non è soggetto a SCIA l'utilizzo di spazi adibiti a deposito temporaneo di alimenti confezionati non deperibili da
distribuire a scopo benefico da parte di Parrocchie, Associazioni, Enti no profit o altri soggetti, fermo
restante il rispetto delle norme di corretta prassi igienica.
D Vendita di funghi freschi spontanei
Tale attività può essere notificata solo se l'esercente è stato riconosciuto idoneo da parte dell'ASP
all'identificazione delle specie fungine commercializzate. Al [me di ottemperare a quanto disposto dall'art 2 del
DPR 14.07.1995, n. 376 e dalla Legge Regionale n. 30/2001 e ss.mm.ii., la SCIA relativa alla notifica sanitaria ai
sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 dovrà essere trasmessa da parte del SUAP e dovrà contenere il certificato
di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate rilasciato da parte del SIAN.
D Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF, e analoghi
L'attività di produzione e somministrazione pasti per esclusivo uso del pmonale delle Amministrazioni
appartenenti alle suddette categorie è soggetta alla vigilanza degli organi a ciò deputati, afferenti ai Ministeri di
competenza (art 6 L. 833/78, Dlgs 112/98, ecc). Tale attività non è pertanto soggetta a notifica ai fini della
registrazione ai sensi del Reg CE 852/04 e della presente Determinazione.
Resta soggetta all'obbligo di notifica ai fini della registrazione l'attività di produzione e somministrazione pasti
destinati ai detenuti o altre categorie di utenza, ancorché svolta all'interno delle strutture di tali Amministrazioni.
Pagina 5 all. C
Competenze multidisciplinari SVET /SIAN ai fini della registrazione delle attività e Controllo
Ufficiale
La Regione Calabria, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 882/04 art. 6lett. c) intende garantire
che le attività multidisciplinari, sia a livello delle verifiche in sede di registrazione, che nell'utilizzo degli
strumenti del controllo ufficiale, siano procedurate, programmate e realizzate in forma congiunta tra i
Servizi Veterinari e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, anche in relazione alla necessità di ottimizzazione
delle risorse umane e del principio di efficienza ed efficacia dei controlli.
Le modalità di integrazione ed organizzazione delle attività multidisciplinari sono definite e formalizzate a
cura dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (sentiti i
Servizi interessati) che, allo scopo, potranno individuare a livello dipartimentale personale sanitario con
competenze specifiche in materia, ai fini delle necessarie attività di supporto.
Si tenga conto che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 (legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35) ha
peraltro stabilito la necessità di razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, evitando
duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, eliminando attività non necessarie e garantendo la proporzionalità
dei controlli stessi.
Pertanto nelle more della definizione di modalità operative che rispondano all'esigenza di coordinamento e
armonizzazione dei complessivi controlli nel settore agroalimentare di concerto con le altre Autorità
Competenti (anche in relazione all'art. 1 del Decreto Legge 91/2014), si ritiene utile ribadire la necessità di
operare interventi congiunti tra i Servizi afferenti i Dipartimenti di Prevenzione, nei settori in cui insistono
le competenze operative di due o più Servizi.
A tal fine, si riporta di seguito la tabella della master list, con l'indicazione, nell'ultima colonna, del Servizio
esclusivamente competente alle verifiche in sede di registrazione degli OSA e al conseguente Controllo
Ufficiale, ovvero delle situazione in cui tali attività devono essere condotte in forma congiunta e
armonizzata, trattandosi di .stabilimenti nei quali siano presenti prodotti di origine animale
congiuntamente a prodotti di origine non animale.
Si ritiene che per i seguenti stabilimenti Le verifiche connesse alla fase di registrazione e il relativo
Controllo Ufficiale è da definirsi sempre in ambito multidisciplinare SIAN/SVET:
D ristorazione sotto TUTTE le varie forme;
D supermercati (con gastronomia, macelleria, pescheria, congiunte ad altre vendite/preparazioni)
D depositi, cash & carry, centri di distribuzione con tipologie alimentari miste
D pasticcerie, produzione paste alimentari, gelaterie (laddove sia presente l'utilizzo di alimenti misti
animale/non animale in misura equivalente)
Per quanto attiene le competenze relative ai riconoscimenti di cui ai Reg. CE 852/04 e CE 853/04, si
ritiene non sussistano problematiche interpretative riferibili alla esclusiva competenza dei rispettivi Servizi.
Il Competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, valuterà la corretta
applicazione di quanto sopra riportato e definirà dopo dodici mesi dall'attuazione eventuali ulteriori attività
da svolgere in forma integrata elo congiunta.
Pagina 6 alI. C
Tariffe di riconoscimento
Nelle more della definizione del complessivo tariffario regionale per le prestazioni connesse alla Sicurezza
Alimentare, si riporta di seguito la tabella relativa ai diritti che gli OSA devono versare alla Regione Calabria
su c/ c dedicato, ai fini di talune attività (escluse le prestazione delle AASSPP effettuate ai sensi del D. Lgs.
194/08):
Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle normative
comunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04,
1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, gli
integra tori alimentari, gli alimenti addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative sulla
riproduzione animale:
TIPOLOGIA STABILIMENTO
Stabilimenti con superficie complessiva fino
a 200 mq
Stabilimenti con superficie complessiva fino
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Stabilimenti con superficie complessiva fmo
a 1500 mq
Stabilimenti con superficie complessiva oltre
ai 1500 mq
Aggiornamento con modifiche dell'atto di
riconoscimento a seguito di variazioni
strutturali/ impian tistiche/ produttive
Per il cambio della ragione sociale
DIRITTI+:
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450,00
650,00
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NOTE
Gli OSA già riconosciuti che
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all'atto dell'approvazione delle
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Pagina 7 alI. C
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